CA
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/06/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1476/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Carla Santese Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 08/09/2021 al n. 1476/2021 r.g. promossa da:
(C.F. ) quale ex socio della cessata società 'Il Parte_1 C.F._1
Borgo di ID GI & C. s.n.c.', elettivamente domiciliato presso lo studio ELAvv.
NICCOLI ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. , elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 presso lo studio ELAvv. VANNUCCI SIMONETTA, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE- nonché
(C.F. ) elettivamente Controparte_2 P.IVA_1 domiciliata presso lo studio ELavv. RANIERI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE-
e (C.F. ), elettivamente domiciliato presso Controparte_3 C.F._3 lo studio ELavv. STEFANO ARTINI, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 2715/2020 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata in data
04/12/2020; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. emessa in data 13.03.2025 all'esito ELudienza celebrata cartolarmente del 4.03.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante “si riporta per il resto (ivi comprese le domande Pt_1 riproposte) al contenuto dei precedenti atti e scritti difensivi, insistendo per
l'accoglimento – anche in via istruttoria – delle conclusioni ivi rassegnate, da intendersi qui integralmente ritrascritte (ndr: Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento dei motivi di gravame articolati in narrativa, riformare integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Firenze
n. 2715/2020 del 04/12/2020 e per l'effetto: 1) In via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare la legittimazione attiva ELodierno appellante Sig. GI ID, oltre alla legittimazione in primo grado degli attori, creditori in solido, Sigg.ri CP_4
e GI ID, nella loro qualità di ex unici soci della cessata Società Il Borgo
[...] di ID GI & C. s.n.c., in relazione alle domande formulate in primo grado nei confronti ELRC. , così come espressamente riproposte con il Controparte_1 presente atto di appello;
2) Nel merito, in accoglimento delle anzidette domande, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità e colpa ELRC. Controparte_1
nella causazione dei danni tutti documentati e condannare il medesimo RC.
[...]
, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1655, 1669 e 1172 comma II c.c. ovvero ex CP_1 art. 2049 c.c., al risarcimento dei danni subiti dagli attori nella misura di € 153.786,45
a titolo di risarcimento dei danni conseguenti o nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
3) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione della
CTU tecnica così come già richiesta nel giudizio di primo grado e per le motivazioni esposte in narrativa)”;
Per la parte : “si riporta integralmente a tutti i propri scritti difensivi (ndr: CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in via preliminare: dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 e 348 bis cpc l'inammissibilità ELatto di appello per tutti i motivi indicati nella parte motiva del presente atto e per l'effetto confermare la sentenza n. 2715/2020 emessa dal Tribunale di Firenze con vittoria di spese ed onorari del giudizio. Nel merito: respingere le domande tutte formulate da
GI ID nei confronti ELRC. con l'atto d'appello Controparte_1 notificato in data 31.08.2021 perché infondate in fatto ed in diritto e non provate. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del giudizio. IN VIA INCIDENTALE CONDIZIONATA: nella non creduta ipotesi di ammissibilità ELimpugnazione e ELaccoglimento del primo e del secondo motivo di appello: IN TESI: condannare la società
[...]
a rilevare indenne il medesimo RCitetto da Parte_2 Controparte_1 tutte quelle somme che, per i titoli di cui al presente procedimento, per capitale interessi
e spese sarà condannato a corrispondere a parte appellante. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del giudizio. -Respingere la richiesta di estromissione dal giudizio di primo grado formulata dalla società con la comparsa di Parte_2 costituzione e risposta del 25.02.2010 perché infondata in fatto ed in diritto;
Respingere la domanda di rigetto della chiamata in causa della società Parte_2
formulata da quest'ultima con la comparsa di costituzione e risposta del 25.2.2010
[...] perché infondata in fatto ed in diritto e non provata. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del giudizio. IN IPOTESI: -Accertare e dichiarare che i vizi presenti nell'immobile posto in Empoli (FI) Località Ponte a Elsa, Via Bastia Santa Fiora n. 2, sono imputabili alla cattiva esecuzione delle opere da parte della impresa appaltatrice, impresa edile
, corrente in Empoli (FI) Via P.D. Prestini 97, p.iva e Controparte_3 P.IVA_2 per l'effetto -Condannare l'impresa edile a rilevare indenne Controparte_3
l'RCitetto da tutte quelle somme che per i titoli di cui al Controparte_1 presente procedimento, per capitale interessi e spese sarà condannato a corrispondere
a parte appellante. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del giudizio. -Respingere le richieste formulate dalla impresa edile nei confronti ELRCitetto Controparte_3
con la comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo Controparte_1 grado del 4.3.2010 perché infondate in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del giudizio”. IN VIA ISTRUTTORIA: chiede ammettersi le prove tutte richieste con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc del 07.06.2010 ed alla memoria ex art. 183 VI comma 3 del 27.06.2010 con indicazione dei testi tutti ivi indicati e di essere ammessi a controprova sulle richieste istruttorie delle controparti, memorie da intendersi ivi integralmente trascritte)”; per parte “rinvia a tutti i propri precedenti atti difensivi sino alla Parte_2 comparsa conclusione e replica ritualmente depositati ex art. 190 cpc, da intendersi integralmente confermati (ndr: Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito, contrariis reiectis IN VIA PRELIMINARE Dichiarare l'atto di appello inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. in base a quanto esposto nella pregressa narrativa, con condanna alle spese ELappellante per entrambi i gradi di giudizio. NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE Rigettare l'appello in quanto si basa su un documento nuovo inammissibile ex art. 345 cpc, e comunque è infondato e non provato in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza, condannando l'appellante alle spese di lite. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e deneganda ipotesi di accoglimento del gravame, in accoglimento ELappello incidentale condizionato, riformare la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2715/2020 ed accertare
e dichiarare l'inoperatività della polizza n. 8743 sottoscritta dall'RC. Controparte_1
con la il 24/10/2005 (in atti, doc. 1, fascicolo primo
[...] Parte_2 grado ) per tutti i motivi esposti nella pregressa narrativa, con tutto ciò che Parte_2 ne consegue anche in punto di spese da liquidare per entrambi i gradi di giudizio. IN
VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA Nella malaugurata ipotesi in cui fosse provata la responsabilità ELRC. ed operativa la garanzia assicurativa, condannare la CP_1 terza chiamata , ditta individuale a rilevare indenne Controparte_5
l'RC. e, per l'effetto, la IN VIA Controparte_1 Parte_2
GRADATAMENTE SUBORDINATA Nella denegata e deneganda ipotesi in cui non fosse accolta la domanda riconvenzionale svolta dall'RC. in primo grado e fosse CP_1 ritenuta operativa la garanzia assicurativa, condannare la a Parte_2 mallevare l'assicurato di quanto sia tenuto a pagare all'appellante esclusivamente per la parte della domanda spettante al sig. per la quota di responsabilità Pt_1 addebitabile all'RC. , con esclusione delle spese sostenute o che si presume CP_1 saranno sostenute da parte attrice in cause in cui la non è stata parte, nei Parte_2 limiti del massimale di polizza e detratta la percentuale del 10% per i motivi di cui alla pregressa narrativa. Il tutto nella misura che codesto Ill.mo Giudicante riterrà di giustizia. IN VIA ISTRUTTORIA Nella denegata e deneganda ipotesi di contestazione in merito alla conoscenza della richiesta di risarcimento dei danni riferiti al proprio incarico da parte ELRC. in data 24/10/2005, si richiede di ritenere acquisita la CP_1 suddetta circostanza a seguito del mancato deferimento ELinterrogatorio formale del sig. GI ID, della sig.ra in qualità di soci della cessata Controparte_6
Società Il Borgo di ID GI & C. s.n.c. e ELRC. , sul Controparte_1 seguente capitolo preceduto dal rituale d.c.v.: 1) che l'RC. in Controparte_1 data 24/10/2005 era già a conoscenza della richiesta di risarcimento dei danni scaturenti da vizi ELopera riferibili all'incarico da Voi conferito nel 2003. SEMPRE IN
VIA ISTRUTTORIA E SUBORDINATA Ammettere CTU tecnica volta ad accertare il nesso eziologico tra la condotta ELRC. ed i vizi lamentati dagli attori e, solo all'esito, CP_1 volta a quantificare gli asseriti danni. Con vittoria di spese e funzioni di lite); per parte onferma tutte le deduzioni ed eccezioni già formulate Controparte_7 nel presente giudizio, insiste per l'accoglimento di tutte le conclusioni e richieste e di cui alla comparsa di costituzione depositata (ndr: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di
Firenze NEL MERITO rigettare l'appello principale e comunque dichiarare nulle o rigettare tutte le domande sia EL RC. sia della nei CP_1 Parte_3 confronti del per tutti i motivi indicati in atti e quindi anche per Controparte_3 carenza di legittimazione attiva e per prescrizione , con condanna di tutte le parti in solido tra loro al rimborso delle spese e compensi legali del presente giudizio e con distrazione a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario. IN VIA
ISTRUTTORIA a) Ammettere le istanze istruttorie richieste nella memoria ex art. 183 VI comma n.2 cpc depositata in primo grado. b) In relazione alle istanze istruttorie avanzate dall'RC il comparente si oppone all'ammissione CP_1 Controparte_3 dei capitoli 19-20 in quanto contenenti giudizi e valutazioni e chiede ammettersi la controprova su tutti i capitoli di prova che saranno ammessi , come già richiesta nelle memoria ex art. 183 VI comma n. 3 cpc , indicando a testi residente in [...]
Miniato, Via Toscoromagnola 264; residente in [...]
n.37; residente in [...])'. Per_1
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ID GI conveniva davanti alla Corte di Appello di Firenze l'RCitetto , Controparte_1 Controparte_8
e l'impresa edile , proponendo appello avverso la
[...] Controparte_3 sentenza n. 2715/2020 con la quale il Tribunale di Firenze aveva respinto la sua domanda di risarcimento danni - proposta in primo grado unitamente a Controparte_6
, entrambi quali ex soci della cessata società Il Borgo di ID GI & C. s.n.c.
[...]
- nei confronti ELRC. , per la responsabilità professionale quale progettista e CP_1 direttore dei lavori di ristrutturazione di un immobile sito in Empoli. In particolare il primo giudice rilevava la carenza di legittimazione ad agire degli attori, evidenziando che gli stessi, quali ex soci della società committente, estinta e cancellata dal registro delle imprese antecedentemente all'instaurazione del giudizio, non erano da ritenere successori di quest'ultima con riferimento alla domanda di risarcimento danni nei confronti del professionista convenuto. A tale proposito il Tribunale evidenziava che il fenomeno successorio dei soci rispetto alla società cancellata dal registro delle imprese non concerneva le mere pretese ed i crediti che, ancorchè azionabili in giudizio, non fossero stati ricompresi nel bilancio di liquidazione della società, così dovendosi ritenere rinunciati dalla società. Rispetto alla suddetta pronuncia rimanevano assorbite le domande di manleva proposte dal nei confronti delle parti da quest'ultimo CP_1 chiamate in causa, e l'impresa edile , nonché la Parte_2 Controparte_3 pronuncia sulle eccezioni da queste ultime formulate. Il Tribunale, stante il tenore della decisione disponeva la integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
Esponeva l'appellante ID GI che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1)erronea esclusione della qualità di successori della società estinta e cancellata dal registro delle imprese in capo agli ex soci, dovendo trovare applicazione il principio affermato dalla pronuncia delle Sezioni Unite n° 29108 del 18.12.2020, intervenuta successivamente alla sentenza di primo grado, secondo il quale l'effetto abdicativo del diritto di credito derivante dalla mancata inclusione nel bilancio liquidatorio, poteva intervenire solo se la società fosse a tale momento già stata in grado, usando l'ordinaria diligenza, di avere contezza del danno e della sua derivazione causale da uno specifico fatto antigiuridico;
produzione in grado di appello, quale documento indispensabile ai fini della decisione della causa ex art. 345 co 3 c.p.c., del verbale di scioglimento della società del 21.11.2005 da cui poteva inferirsi che a tale momento la società non aveva acquisito alcuna consapevolezza dei danni e della correlazione con la condotta professionale ELRC;
in ogni caso inapplicabilità del principio richiamato in CP_1 proposito dal giudice in quanto la società si era sciolta con effetto immediato senza messa in liquidazione e senza nomina di un liquidatore, proprio stante la ritenuta insussistenza di rapporti pendenti;
presenza nel verbale di scioglimento della società di una delega ai soci a riscuotere qualsiasi somma fosse risultata dovuta alla società;
2) riproposizione ex art. 346 c.p.c. di tutte le domande già formulate in primo grado anche alla luce ELespletata istruttoria, con conseguente richiesta di affermazione della responsabilità professionale ELRC ex artt. 1655, 1669, 1176, 2049 c.c. e sua CP_1 condanna al pagamento di euro 153.786,45 a titolo di risarcimento danni;
3) richiesta di espletamento di CTU tecnica già domandata in primo grado per accertare i vizi delle opere ed i relativi danni.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva l'RC eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità ELappello per violazione ELart 342 c.p.c. stante la mancata indicazione delle parti di sentenza che si intendeva impugnare e la omessa specifica indicazione delle ragioni di doglianza rispetto alla sentenza impugnata;
eccepiva altresì
l'inammissibilità del gravame ex art. 348bis c.p.c. non sussistendo una ragionevole probabilità di un suo accoglimento;
nel merito contestava le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, avverso la quale proponeva a sua volta appello incidentale condizionato, per il caso di accoglimento del primo motivo di gravame principale, chiedendo quanto di seguito:
1) condanna di a manlevare l'RC di quanto questo fosse stato Parte_2 CP_1 eventualmente condannato a rifondere a parte appellante a titolo di risarcimento danni e spese;
2) accertamento che i vizi delle opere erano dipesi esclusivamente dalla cattiva esecuzione dei lavori da parte della ditta edile e condannare Controparte_3 quest'ultima a tenere indenne l'RC da quanto questo fosse stato eventualmente CP_1 condannato a rifondere a parte appellante a titolo di risarcimento danni e spese;
3)reiterazione di tutte le istanze istruttorie proposte e non ammesse in primo grado.
Si costituiva altresì in grado di appello (per l'innanzi Controparte_8 anche , che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità ELappello Parte_2 principale ex art. 342 e 348bis c.p.c., oltre che la violazione ELart. 345 c.p.c. per aver prodotto in secondo grado l'atto di cancellazione della società Il Borgo, al di fuori dei casi previsti e peraltro in violazione del regime delle preclusioni, avendolo già allegato tardivamente in primo grado;
nel merito contestava le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, avverso la quale proponeva a sua volta appello incidentale condizionato, per il caso di accoglimento del gravame principale, per i seguenti motivi:
1)difetto di motivazione sulla inoperatività della polizza assicurativa per mancata comunicazione al momento della stipula delle contestazioni già proposte nei confronti ELassicurato per fatti antecedenti;
in particolare evidenziava che l'eccezione di inoperatività della polizza derivava dal disposto di cui all'art. 1892 c.c., considerato che, al momento della stipula, l'assicurato era già a conoscenza della richiesta di risarcimento dei danni scaturenti dai vizi dei lavori;
2)in subordine condanna ELimpresa edile , ditta individuale a Controparte_3 rilevare indenne l'RC e, per l'effetto, la;
CP_1 Parte_2 3)in ulteriore subordine condannare a tenere indenne l'RC Parte_2 CP_1 esclusivamente per la parte di credito spettante al solo stante il passaggio in Pt_1 giudicato della affermata carenza di legittimazione nei confronti ELaltro ex socio non impugnante.
Si costituiva in appello eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_9 ELappello principale per violazione ELart 342 c.p.c. e per la palese infondatezza ai sensi ELart. 348bis c.p.c.; eccepiva altresì l'inammissibilità della produzione documentale fatta a sostegno del primo motivo di gravame principale per violazione ELart. 345 c.p.c.; eccepiva altresì la nullità della domanda della sua chiamata in causa per mancata esplicitazione del titolo e/o della ragione giuridica in base alla quale era stata spiegata;
eccepiva inoltre la carenza di legittimazione attiva nei suoi confronti ELRC , non sussistendo nei confronti dello stesso alcun rapporto di alcun CP_1 genere;
nel merito contestava le censure mosse dalle parti appellanti, principale e incidentali, nei confronti della sentenza impugnata di cui chiedeva la conferma, reiterando comunque le eccezioni di prescrizione e decadenza della garanzia per vizi del contratto di appalto, sia con riferimento all'art. 1667 c.c., sia in relazione all'art. 1669
c.c.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza collegiale del 30.01.2024 e successivamente rimessa sul ruolo con provvedimento del Presidente di Sezione in data
23.12.2024 stante il prolungato periodo di assenza per malattia/aspettativa del consigliere nominato relatore, come tale impossibilitato a partecipare alla camera di consiglio.
La causa era quindi nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter
c.p.c. del 13.03.2025 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190
c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'eccezione di inammissibilità ELappello principale ex art. 342 c.p.c. –
Preliminarmente va esaminata l'eccezione con cui le parti appellate hanno rilevato l'inammissibilità ELappello ex art. 342 c.p.c., per mancata specifica e puntuale indicazione delle parti della sentenza che intende impugnare e delle ragioni che lo inducono a ritenerla erronea. La stessa non può ritenersi fondata, risultando individuati i capi della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, così come vengono indicate le modifiche che si chiedono in sostituzione della pronuncia impugnata.
Per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
In sostanza, dunque, non ricorre l'ipotesi di inammissibilità ELappello quando il giudice ELimpugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura alla sentenza impugnata e delle modifiche che se ne propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum.
Nel senso qui affermato si è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, specificando come il rispetto dalla norma non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o ELinterpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n. 2143/2015).
Tanto premesso, nella fattispecie l'appellante, è vero che ha proposto tutte le sue doglianze invocando l'applicazione di pronuncia di legittimità successiva alla pubblicazione della pronuncia impugnata, ma ciò ha fatto, comunque, confrontandosi, in senso critico, con quanto affermato nella sentenza impugnata, dunque ponendosi sostanzialmente nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342 c.p.c.
Se, poi, tali tesi siano o non già state efficacemente contraddette dal primo giudice è questione che attiene alla fondatezza, e non all'ammissibilità, ELappello.
Per quanto detto, deve ritenersi che nella fattispecie l'appellante abbia sufficientemente indicato le ragioni per cui ha ritenuto errati i vari punti della sentenza di primo grado. E' infatti necessario e al contempo sufficiente, per poter ritenere la specificità dei motivi di appello che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle ELappellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr. Cass. n° 18932/2016).
Dal chè l'infondatezza ELeccepita inammissibilità del motivo di appello, che dovrà essere esaminato nel merito.
2.L'eccezione di inammissibilità ELappello principale ex art. 348bis c.p.c. –
Le parti appellate hanno altresì sollevato anche eccezione di inammissibilità ELappello ex art. 348bis c.p.c., reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni. A tale proposito deve rilevarsi come di nessun rilievo può essere considerato il richiamo alle suddette eccezioni anche in sede di precisazione delle conclusioni, dal momento che la ragionevole probabilità di non accoglimento ELappello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348bis e ter c.p.c.
3.L'eccezione di inammissibilità della produzione documentale ex art. 345
c.p.c. – Le parti appellate hanno eccepito anche l'inammissibilità della produzione del verbale di scioglimento della società, allegato all'atto di gravame principale in violazione ELart. 345 c.p.c. In proposito le parti appellate hanno rilevato come detto documento fosse già stato tardivamente prodotto dagli attori in primo grado, in allegato alla comparsa conclusionale, con conseguente impossibilità di reiterare in grado di appello la inammissibile, tardiva produzione, effettuata al di fuori delle previsioni normative.
L'eccezione è fondata e la produzione del nuovo documento inammissibile.
È noto che il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma 3, c.p.c., nella formulazione testuale introdotta dall'art. 54 del d.l. n.
83 del 2012 convertito con l. n. 134 del 2012, può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere (si cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
16289 del 12/06/2024). Per le norme processuale trova infatti applicazione il principio tempus regit actum in base al quale deve essere applicata a norma vigente al momento in cui un atto processuale è compiuto. Ciò detto, con la riforma del 2012 il legislatore ha inteso, infatti, introdurre limitazioni più stringenti ai cd. nova in appello rispetto alla disciplina previgente. Ciò è stato chiarito più volte dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di giudizio di appello, ai sensi ELart. 345, comma 3, c.p.c., nella formulazione antecedente al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del
2012, il giudice può ammettere una prova nuova, purché non dichiarata precedentemente inammissibile, quando sia indispensabile ai fini della decisione, tale essendo quella idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, senza che rilevi l'accertata sua impossibilità di produzione, che integra, invece, un presupposto diverso e alternativo di ammissibilità, atteso che, diversamente ragionando, si attribuirebbe alla riforma del 2012, che ha eliminato il requisito della indispensabilità, un significato non innovativo e anzi più permissivo del testo previgente” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 196 del 04/01/2024).
Stante l'assenza di rilievo, nel nuovo regime ELart. 345 c.p.c., della indispensabilità per la decisione del nuovo documento, occorre verificare se nel caso di specie sussista o meno il requisito della impossibilità della produzione in primo grado per causa non imputabile alla parte.
Secondo la giurisprudenza il concetto di 'causa a se non imputabile' deve essere ricondotto a ragioni ascrivibili a circostanze estranee alla sfera di controllo ELinteressato e non può essere dilatato sino a ricomprendere fatti dipendenti dalla negligenza organizzativa della parte” (cfr. Cass. 15762/2018).
Nel caso in esame tale requisito è da escludere per tabulas, visto che risulta che l'odierna parte appellante aveva già dato atto di produrre il medesimo documento in allegato
(come all. 42) alla comparsa conclusionale di replica depositata telematicamente il
9.09.2020. Anche se di fatto non risulta materialmente l'allegazione in detta sede del citato documento come all. 42, ciò comprova che la parte aveva già in primo grado la disponibilità del documento, con riferimento al quale non risulta mai aver addotto alcuna motivazione circa l'impossibilità di produrlo tempestivamente entro i termini istruttori (come avrebbe ben potuto fare, perché il processo è iniziato in primo grado in data 21.5.09 e quindi dopo diversi anni dallo scioglimento della società, il cui verbale poteva quindi essere agevolmente prodotto dagli attori con la memoria ex art. 183 n. 2 cpc) e mai ha richiesto in tal senso una remissione in termini (tenuto altresì conto che nella fase processuale successiva alle comparse conclusionali di replica neppure era più possibile il formarsi del contraddittorio sul punto). Ciò posto, data l'assenza di ulteriori specifiche e peculiari circostanze qualificabili in termini di causa di forza maggiore o di caso fortuito, mai allegate dall'appellante, la produzione documentale del verbale di scioglimento della società va dichiarata inammissibile ai sensi ELart. 345, comma 3, c.p.c.
Di detto documento ed in particolare del suo contenuto (visto che la circostanza ELavvenuto scioglimento volontario della società con atto del 21 novembre 2005, senza procedimento liquidatorio è circostanza pacifica tra le parti) non potrà dunque tenersi di alcun conto in questa sede.
Ciò significa in particolare che non potrà in questa fase essere esaminata la parte del primo motivo di appello principale in cui, a sostegno della legittimazione degli ex soci si fa riferimento alla parte del verbale di scioglimento in cui viene conferita agli stessi delega a riscuotere qualsiasi somma fosse risultata dovuta alla società; circostanza quest'ultima che comunque introdurrebbe una argomentazione nuova, non affrontata in primo grado e come tale inammissibilmente introdotta in appello.
4.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è controverso tra le parti che nel 2003 la società Il Borgo di ID GI & C. s.n.c. aveva incaricato l'RC
della progettazione e direzione dei lavori di un immobile di sua proprietà – CP_1 costituito da una ex casa colonica - al fine di ricavarne sette unità immobiliari con destinazione residenziale. Non è contestato che i lavori, posti in essere a seguito della
DIA presentata in data 26.03.2003 (prat 2003/182) e della successiva variante del
16.12.2004, erano stati, almeno in parte, realizzati dall'impresa edile CP_3
e conclusi in data 7.10.2004, come da relazione presentata dalla direzione
[...] lavori. Del pari pacifica è la circostanza che tutte le unità immobiliari ricavate dalla detta ristrutturazione venivano vendute dalla società a terzi tra il 2004 ed il 2005.
Non è oggetto di contestazione neppure il fatto che la società Il Borgo di ID GI
& C. s.n.c. veniva sciolta volontariamente dai suoi soci con atto notarile del 21 novembre
2005, cui seguiva la cancellazione della società dal registro delle imprese. A tale proposito non è controverso che non fosse stato espletato alcun procedimento liquidatorio ed in particolare che non fosse stata annotazione di alcun credito e/o pretesa della società, pendente nei confronti ELRC. al momento dello scioglimento CP_1 societario.
Altrettanto pacifico è che i due ex soci della società Il Borgo s.n.c., alcuni anni dopo lo scioglimento della società e, precisamente, con atto notificato il 21 maggio 2009, convenivano in giudizio l'RC , richiedendogli il risarcimento dei danni arrecati CP_1 alla estinta società committente per inadempimento del contratto d'opera professionale. La presente controversia ha dunque essenzialmente ad oggetto in primo luogo la legittimazione attiva degli ex soci della estinta società Il Borgo s.n.c., quindi anche l'effettiva sussistenza dei vizi delle opere, la decadenza e/o la prescrizione della relativa garanzia per vizi, nonché l'imputabilità stessa della relativa responsabilità ed infine la copertura assicurativa invocata dal professionista convenuto.
5.Il primo motivo di appello principale: la legittimazione attiva degli ex soci –
Con il primo motivo di appello principale si censura la statuizione con cui il Tribunale ha affermato la carenza di legittimazione attiva degli attori, quali ex soci della estinta società committente, così argomentando: “Ebbene, gli attori non hanno alcuna legittimazione ad agire, non essendo successori della società in ordine alla domanda di condanna proposta nei confronti ELRC. . E' stato affermato al riguardo che CP_1
«in tema di effetti della cancellazione delle società di persone dal registro delle imprese, non si verifica la successione dei soci nella titolarità di mere pretese, ancorché azionate
o azionabili in giudizio, e di crediti ancora incerti o illiquidi che, ove non compresi nel bilancio di liquidazione, devono ritenersi rinunciati dalla società a favore della conclusione del procedimento estintivo» (Cass. n. 19302/2018; Cass. n. 23269/2016).
Il principio appena richiamato conferisce piena continuità a quanto era già stato espresso dalla Suprema Corte nella sua più autorevole composizione, la quale difatti aveva statuito che «dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del
2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo»(Cass. SS.UU. n. 6070/2013). Ne discende, da quanto esposto, che l'unico centro di imputazione di effetti giuridici che avrebbe potuto avanzare la domanda risarcitoria nei confronti ELRC. avrebbe CP_1 potuto essere la società Il Borgo, cancellata tuttavia dal registro delle imprese in data antecedente (29 Novembre 2005) all'istaurazione del presente giudizio, introdotto con citazione del 21 Maggio 2009 (quasi 4 anni dopo l'avvenuta cancellazione)”.
L'appellante principale ha basato la censura del suddetto assunto sulla intervenuta sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n° 29108 del 18.12.2020, rilevando che, in ossequio a tale pronuncia, nel caso di specie la cancellazione della società avvenuta senza che vi fosse nel bilancio finale alcuna annotazione di pretese nei confronti ELRC
, non poteva essere interpretata in termini di rinuncia della società a far valere il CP_1 relativo diritto di credito, non sussistendo a tale momento alcuna consapevolezza della mancata corretta esecuzione ELincarico da parte ELRC , nonché dei danni CP_1 dallo stesso causati alla società.
Aggiungeva l'appellante che i principi invocati dal Tribunale non potevano comunque nel caso di specie trovare applicazione in quanto la società aveva optato per l'estinzione immediata, senza passare dalla fase della liquidazione.
Il motivo è infondato nei termini di seguito specificati.
Giova in proposito ricordare come, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (in tal senso le pronunce Cass. SSUU n. 6070, 6071 e 6072/2013). In altri termini, per quanto riguarda i diritti di credito della società verso i terzi che non sono compresi nel bilancio finale di liquidazione della società estinta, le Sezioni Unite distinguono tra sopravvivenze "certe" (oggetto di successione a favore degli ex soci) ed "incerte", o "mere pretese" (destinate di regola ad estinguersi per implicita rinuncia al diritto di credito con l'estinzione della società).
L'esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dei creditori si avverte in particolare con il principio da cui discende la rinuncia di cui al punto b): la stessa
Cassazione, infatti, ha chiarito (in particolare con l'ultima delle sentenze coeve: Cass.
Sez. U, n. 6072 del 2013) che "la scelta del liquidatore di procedere ... alla cancellazione della società dal registro, senza prima svolgere alcuna attività volta a far accertare il credito o farlo liquidare, può ragionevolmente essere interpretata come un'univoca manifestazione di volontà di rinunciare a quel credito (incerto o comunque illiquido) privilegiando una più rapida conclusione del procedimento estintivo”.
Il mancato espletamento, da parte della società, ELattività volta ad ottenere la condanna del soggetto responsabile al risarcimento del danno (di qualsiasi natura) consente dunque di ritenere che la società abbia rinunciato al medesimo credito, con conseguente esclusione della successione dei soci. La scelta della società di cancellarsi dal registro, senza prima intraprendere alcuna attività giudiziale volta a far accertare il credito risarcitorio e ad ottenere la conseguente pronuncia di condanna (a maggior ragione quando lo scioglimento sia avvenuto, come nella fattispecie, senza neppure instaurare alcuna procedura liquidatoria), può dunque ragionevolmente essere interpretata come un'univoca manifestazione di volontà di rinunciare a quel credito
(incerto o comunque illiquido) a favore di una più rapida conclusione del provvedimento estintivo.
I suddetti principi, riaffermati anche di recente dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n°
11411/2024), con la pronuncia a Sezioni Unite (cfr. Cass. SSUU n° 29108/2020) citata dall'odierna parte appellante principale, hanno visto l'applicazione di un temperamento alla presunzione di rinuncia alla pretesa creditoria, correlata all'evento abdicativo discendente dalla cancellazione societaria, limitatamente alle fattispecie di responsabilità extracontrattuale. In tal caso l'effetto abdicativo del credito non ancora accertato al momento ELestinzione societaria, non discende automaticamente dalla mancata menzione nel bilancio liquidatorio, ma opera solo nell'ipotesi in cui la società, al tempo della cancellazione, fosse in grado, con l'ordinaria diligenza, di avere conoscenza non solo del danno ma anche del fatto illecito e della derivazione causale del primo dal secondo;
di contro, non opera invece nella contraria ipotesi in cui, pur essendovi già la percezione del pregiudizio economico, non era stata ancora accertata al momento ELestinzione della società la sua riconducibilità al fatto illecito del terzo;
ciò in quanto il fondamento del detto principio si ravvisa nella presunzione di una volontà dismissiva della società che non può prescindere dalla conoscenza o conoscibilità del diritto rinunciato (Cass SSUU 18 dicembre 2020, n. 29108).
La suddetta ultima pronuncia delle Sezioni Unite si pone in realtà sulla scia dei principi già enucleato dalle Sezioni Unite n° 6070/2013, laddove, in relazione specificatamente ai crediti – che interessano il caso in esame - hanno affermato che "la stessa scelta della società di cancellarsi dal registro senza tener conto di una pendenza non ancora definita, ma della quale il liquidatore aveva (o si può ragionevolmente presumere che avesse) contezza sia da intendere come una tacita manifestazione di volontà di rinunciare alla relativa pretesa (si veda, ad esempio, la fattispecie esaminata da Cass.
16 luglio 2010, n. 16758); ma ciò può postularsi agevolmente quando si tratti, appunto, di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, cui ancora non corrisponda la possibilità d'individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un bene definito, onde un tal diritto o un tal bene non avrebbero neppure perciò potuto ragionevolmente essere iscritti nell'attivo del bilancio finale di liquidazione". Ad analoga conclusione si deve arrivare, secondo la citata sentenza, anche per i crediti non liquidi, giacché "la scelta del liquidatore di procedere senz'altro alla cancellazione della società dal registro, senza prima svolgere alcuna attività volta a far accertare il credito o farlo liquidare, può ragionevolmente essere interpretata come un'univoca manifestazione di volontà di rinunciare a quel credito (incerto o comunque illiquido) privilegiando una più rapida conclusione del procedimento estintivo". Viceversa, quando
"si tratta di un bene o di un diritto che, se fossero stati conosciuti o comunque non trascurati al tempo della liquidazione, in quel bilancio avrebbero dovuto senz'altro figurare, e che sarebbero perciò stati suscettibili di ripartizione tra i soci (al netto dei debiti), un'interpretazione abdicativa della cancellazione appare meno giustificata, e dunque non ci si può esimere dall'interrogarsi sul regime di quei residui o di quelle sopravvenienze attive".
La vicenda odierna va scrutinata alla luce dei suddetti principi, da cui si ricava l'inapplicabilità al caso di specie di quanto affermato dalle Sezioni Unite nella pronuncia n° 29108/2020 con riferimento ai crediti da responsabilità extracontrattuale: poiché il presunto credito della estinta società Il Borgo trae origine da un rapporto contrattuale conclusosi diversi anni prima della cancellazione della società e con riferimento al quale la società committente risulta che la società committente, prima di estinguersi avesse acquisito consapevolezza sia della sussistenza di vizi delle opere, sia della riconducibilità all'RC . Trattandosi di un credito illiquido al momento dello scioglimento della CP_1 società la deroga alla presunzione di rinuncia non appare applicabile, non trovando ragione nella necessità di acquisire consapevolezza di circostanze già ben note alla parte contrattuale (si veda nello stesso senso Cass. n° 21071/2021). in tal senso, nella stessa perizia di parte prodotta dall'appellante (a firma ing si legge che 'già Persona_2 durante l'esecuzione dei lavori si palesarono danni e vizi nelle opere dovuti a carenze del direttore dei lavori…' e ancora di seguito: 'stante quanto sopra evidenziato già all'inizio dei lavori si manifestarono nelle opere alcuni gravi difetti, che in alcuni casi portarono ad un vero e proprio danno e/o perdita di valore ELimmobile…' Dunque già prima della conclusione dei lavori, avvenuta a ottobre 2004 – e dunque circa un anno prima della estinzione della società – la parte aveva lamentato la presenza di vizi e difetti delle opere realizzate, così come aveva avuto chiara percezione della loro riconducibilità all'operato del progettista e direttore dei lavori.
A tale periodo (novembre 2004) risalgono anche le fatture prodotte dall'odierna parte appellante relative al ripristino della scala ritenuta difettosa. Di circa un mese prima della estinzione è inoltre la corrispondenza della società con la ditta installatrice ELimpianto di scarico da cui ne emergono con chiarezza le criticità riscontrate ed i costi già sostenuti per cercare di porvi rimedio. In particolare è del 17.10.2005 la missiva della ditta che prima ELestinzione della società comunicava alla Parte_5 stessa i vizi ELimpianto, imputandone la responsabilità all'RC. e concludendo: CP_1
“con questa situazione è impossibile prendere in consegna tale impianto per la manutenzione ordinaria…”.
Del resto tutti i difetti di cui in questa sede la odierna parte appellante ha chiesto il risarcimento, sono descritti come aventi caratteristiche di chiara ed immediata percezione (sottodimensionamento della fossa biologica già oggetto di sostituzione nel corso dei lavori;
mancata previsione di una botola di accesso al tetto, demolizione delle scale e rifacimento con misure non corrette, rifacimento già durante i lavori di una camera perché non raggiungeva le misure minime di legge, realizzazione di un solaio con travi a vista di dimensioni eccessive, tanto da suscitare le rimostranze del soggetto acquirente ELappartamento, formazione di pozze d'acqua nel piazzale).
Tale circostanza trova conferma nella stessa descrizione dei vizi contenuta nella relazione di parte attrice e odierna appellante, da cui emerge non soltanto che si trattava di difetti non occulti e chiaramente visibili, ma che la società committente ne aveva avuto contezza sia durante l'esecuzione, caratterizzata da vari rifacimenti e modifiche, sia al momento della vendita degli immobili, tutte circostanze verificatesi prima ELestinzione della società. Dunque la scelta della società di cancellarsi dal registro, senza prima intraprendere alcuna attività giudiziale volta a far accertare il credito risarcitorio nei confronti del professionista e ad ottenere la conseguente pronuncia di condanna, considerata la provata consapevolezza del non esatto adempimento contrattuale da parte ELRC.
, quale progettista e direttore dei lavori, non può che essere interpretata come CP_1 un'univoca manifestazione della volontà della società di rinunciare a far valere quel credito (al momento dello scioglimento ancora incerto e illiquido).
6.Il secondo motivo di appello principale e gli appelli incidentali condizionati: assorbimento – Con il rigetto del primo motivo di appello principale e la conseguente conferma della pronuncia impugnata di carenza di legittimazione attiva della parte attrice, devono considerarsi assorbiti sia il secondo motivo di appello principale, sia i due appelli incidentali - condizionali al mancato accoglimento del primo motivo di gravame principale – tutti inerenti il merito della pretesa risarcitoria da inadempimento contrattuale.
La sentenza impugnata deve quindi essere integralmente confermata.
7.Le spese di lite - Le spese del presente grado di giudizio di appello, le stesse seguono il principio della soccombenza di parte appellante nei confronti della parte appellata
. CP_1
Quanto alle spese delle altre parti appellate, chiamate in causa in primo grado dal convenuto per essere dalle stesse a vario titolo manlevato per il caso di condanna, si osserva come in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia propria e/o impropria dal convenuto, deve essere posto a carico ELattore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda (né abbia inteso estendere al terzo la domanda proposta nei confronti del convenuto chiamante in causa); il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr. Cass. n° 31889/2019).
Nel caso di specie la chiamata in causa fatte dal convenuto della propria compagnia di assicurazione è risultata pertinente e almeno potenzialmente funzionale in relazione alla difesa spiegata rispetto alle domande della parte appellante, di talchè quest'ultima dovrà essere condannata a rifondere le spese di lite oltre che all'RC , anche a CP_1
. Parte_2
Non altrettanto può dirsi per l'altra chiamata in causa dal convenuto, ovvero l'impresa edile , che l'RC ha chiamato 'in manleva' senza che tra le Controparte_3 CP_1 due parti sussistesse alcun rapporto di garanzia, né alcun motivo in base al quale l'appaltatore avrebbe dovuto tenere indenne l'RCitetto direttore dei lavori dalla quota di corresponsabilità a suo carico verso gli attori. Il direttore dei lavori convenuto non ha infatti avanzato nei confronti della ditta appaltatrice alcuna domanda di accertamento delle rispettive quote di responsabilità, in modo da ripartire, con riferimento ai rapporti interni tra coobbligati, l'obbligazione solidale ex art 2055 c.c.
Sulla base dei suddetti elementi non può dunque ritenersi che sussistano i presupposti per affermare che la chiamata in causa della ditta edile da parte ELRCitetto fosse funzionale e concretamente conseguente alle difese scaturenti dalla domanda proposta nei suoi confronti dalla parte attrice. Deve piuttosto ritenersi che la difesa attuata dal convenuto sotto forma di chiamata in causa della ditta edile sia stata eccentrica rispetto all'oggetto della controversia o comunque manifestamente priva di fondatezza. In proposito si osserva come la giurisprudenza della Cassazione ha costantemente negato l'espansione della responsabilità, ai fini della rifusione delle spese, del soggetto che ha attivato il rapporto principale, preservando in tale ipotesi autonomia al rapporto instauratosi tra convenuto/chiamante e terzo chiamato per non essere realmente accessorio quest'ultimo rapporto a quello che ha originariamente acceso il processo, essendo stato invece posto in essere mediante un impulso processuale radicalmente privo di pertinenza/fondatezza, id est arbitrario. In casi dunque, come quello in oggetto, in cui si accerti l'assoluta infondatezza della chiamata in garanzia, ciò elide qualunque connessione, anche indiretta, tra la causazione del rapporto principale e la causazione del rapporto ulteriore, solo apparentemente accessorio, che non è in realtà riconducibile alla difesa del convenuto rispetto all'iniziativa principale, fuoriuscendo dunque dal paradigma della causazione, il quale non può pertanto supplire con i suoi effetti all'assenza di una relazione di soccombenza. Così, anche tra i recenti arresti della
Suprema Corte si è affermato, proprio a proposito della chiamata in garanzia di un terzo effettuata dal convenuto del rapporto processuale principale, che "la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale" (cfr. Cass. sez.
6-3, ord. 21 aprile 2017 n. 10070; e sulla stessa linea cfr. p. es . Cass. sez. 1, 14 maggio 2012 n. 7431, Cass. sez. 3, 8 aprile 2010 n. 8363, Cass. sez. 3, 10 giugno 2005
n. 12301 e Cass. sez. 3, 2 aprile 2004 n. 6514). In particolare va evidenziato come con la pronuncia n° 4195/2018 la Cassazione ha optato per elidere l'espansione della responsabilità ai fini della rifusione delle spese per causazione, nei seguenti termini: "Le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto, che sia risultato totalmente vittorioso nella causa intentatagli dall'attore, sono legittimamente poste, in base al criterio della soccombenza, a carico del chiamante, la cui domanda di garanzia
o di manleva sia stata giudicata infondata”.
In applicazione dei suddetti principi dunque le spese della ditta edile Controparte_3 devono rimanere a carico del convenuto che l'ha chiamata in causa.
Le suddette spese si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da € 52.000 a € 260.000) e ELimpegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase istruttoria, tecnicamente non espletata (in particolare: € 2977,00 per la fase di studio, € 1911,00 per la fase introduttiva, € 5103,00 per la fase decisoria, per un totale di euro 9.991,00). Con distrazione delle spese di lite liquidate a parte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. Controparte_3
(ancorchè la dichiarazione di distrazione sia stata effettuata solo nella comparsa conclusionale, essendo la giurisprudenza di legittimità consolidata nel ritenerla comunque ammissibile, stante l'autonomia rispetto all'oggetto del giudizio).
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione principale è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi ELart. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza ELobbligo di versamento, da parte della parte appellante principale, ove dovuto, ELulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) respinge l'appello principale;
2) dichiara assorbiti gli appelli incidentali e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3)condanna parte appellante a rifondere alle parti appellate e Controparte_1 le spese di lite, che vengono liquidate (per ciascuna Parte_2 delle suddette parti) in complessivi € 9.991,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
4) condanna a rifondere alla parte le spese Controparte_1 Controparte_3 di lite, che vengono liquidate in complessivi € 9.991,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
5) ai sensi ELart. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante principale, ELulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 19.05.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Paola Caporali dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori ELambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Carla Santese Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 08/09/2021 al n. 1476/2021 r.g. promossa da:
(C.F. ) quale ex socio della cessata società 'Il Parte_1 C.F._1
Borgo di ID GI & C. s.n.c.', elettivamente domiciliato presso lo studio ELAvv.
NICCOLI ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. , elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 presso lo studio ELAvv. VANNUCCI SIMONETTA, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE- nonché
(C.F. ) elettivamente Controparte_2 P.IVA_1 domiciliata presso lo studio ELavv. RANIERI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE-
e (C.F. ), elettivamente domiciliato presso Controparte_3 C.F._3 lo studio ELavv. STEFANO ARTINI, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 2715/2020 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata in data
04/12/2020; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. emessa in data 13.03.2025 all'esito ELudienza celebrata cartolarmente del 4.03.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante “si riporta per il resto (ivi comprese le domande Pt_1 riproposte) al contenuto dei precedenti atti e scritti difensivi, insistendo per
l'accoglimento – anche in via istruttoria – delle conclusioni ivi rassegnate, da intendersi qui integralmente ritrascritte (ndr: Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento dei motivi di gravame articolati in narrativa, riformare integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Firenze
n. 2715/2020 del 04/12/2020 e per l'effetto: 1) In via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare la legittimazione attiva ELodierno appellante Sig. GI ID, oltre alla legittimazione in primo grado degli attori, creditori in solido, Sigg.ri CP_4
e GI ID, nella loro qualità di ex unici soci della cessata Società Il Borgo
[...] di ID GI & C. s.n.c., in relazione alle domande formulate in primo grado nei confronti ELRC. , così come espressamente riproposte con il Controparte_1 presente atto di appello;
2) Nel merito, in accoglimento delle anzidette domande, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità e colpa ELRC. Controparte_1
nella causazione dei danni tutti documentati e condannare il medesimo RC.
[...]
, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1655, 1669 e 1172 comma II c.c. ovvero ex CP_1 art. 2049 c.c., al risarcimento dei danni subiti dagli attori nella misura di € 153.786,45
a titolo di risarcimento dei danni conseguenti o nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
3) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione della
CTU tecnica così come già richiesta nel giudizio di primo grado e per le motivazioni esposte in narrativa)”;
Per la parte : “si riporta integralmente a tutti i propri scritti difensivi (ndr: CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in via preliminare: dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 e 348 bis cpc l'inammissibilità ELatto di appello per tutti i motivi indicati nella parte motiva del presente atto e per l'effetto confermare la sentenza n. 2715/2020 emessa dal Tribunale di Firenze con vittoria di spese ed onorari del giudizio. Nel merito: respingere le domande tutte formulate da
GI ID nei confronti ELRC. con l'atto d'appello Controparte_1 notificato in data 31.08.2021 perché infondate in fatto ed in diritto e non provate. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del giudizio. IN VIA INCIDENTALE CONDIZIONATA: nella non creduta ipotesi di ammissibilità ELimpugnazione e ELaccoglimento del primo e del secondo motivo di appello: IN TESI: condannare la società
[...]
a rilevare indenne il medesimo RCitetto da Parte_2 Controparte_1 tutte quelle somme che, per i titoli di cui al presente procedimento, per capitale interessi
e spese sarà condannato a corrispondere a parte appellante. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del giudizio. -Respingere la richiesta di estromissione dal giudizio di primo grado formulata dalla società con la comparsa di Parte_2 costituzione e risposta del 25.02.2010 perché infondata in fatto ed in diritto;
Respingere la domanda di rigetto della chiamata in causa della società Parte_2
formulata da quest'ultima con la comparsa di costituzione e risposta del 25.2.2010
[...] perché infondata in fatto ed in diritto e non provata. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del giudizio. IN IPOTESI: -Accertare e dichiarare che i vizi presenti nell'immobile posto in Empoli (FI) Località Ponte a Elsa, Via Bastia Santa Fiora n. 2, sono imputabili alla cattiva esecuzione delle opere da parte della impresa appaltatrice, impresa edile
, corrente in Empoli (FI) Via P.D. Prestini 97, p.iva e Controparte_3 P.IVA_2 per l'effetto -Condannare l'impresa edile a rilevare indenne Controparte_3
l'RCitetto da tutte quelle somme che per i titoli di cui al Controparte_1 presente procedimento, per capitale interessi e spese sarà condannato a corrispondere
a parte appellante. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del giudizio. -Respingere le richieste formulate dalla impresa edile nei confronti ELRCitetto Controparte_3
con la comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo Controparte_1 grado del 4.3.2010 perché infondate in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del giudizio”. IN VIA ISTRUTTORIA: chiede ammettersi le prove tutte richieste con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc del 07.06.2010 ed alla memoria ex art. 183 VI comma 3 del 27.06.2010 con indicazione dei testi tutti ivi indicati e di essere ammessi a controprova sulle richieste istruttorie delle controparti, memorie da intendersi ivi integralmente trascritte)”; per parte “rinvia a tutti i propri precedenti atti difensivi sino alla Parte_2 comparsa conclusione e replica ritualmente depositati ex art. 190 cpc, da intendersi integralmente confermati (ndr: Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito, contrariis reiectis IN VIA PRELIMINARE Dichiarare l'atto di appello inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. in base a quanto esposto nella pregressa narrativa, con condanna alle spese ELappellante per entrambi i gradi di giudizio. NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE Rigettare l'appello in quanto si basa su un documento nuovo inammissibile ex art. 345 cpc, e comunque è infondato e non provato in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza, condannando l'appellante alle spese di lite. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e deneganda ipotesi di accoglimento del gravame, in accoglimento ELappello incidentale condizionato, riformare la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2715/2020 ed accertare
e dichiarare l'inoperatività della polizza n. 8743 sottoscritta dall'RC. Controparte_1
con la il 24/10/2005 (in atti, doc. 1, fascicolo primo
[...] Parte_2 grado ) per tutti i motivi esposti nella pregressa narrativa, con tutto ciò che Parte_2 ne consegue anche in punto di spese da liquidare per entrambi i gradi di giudizio. IN
VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA Nella malaugurata ipotesi in cui fosse provata la responsabilità ELRC. ed operativa la garanzia assicurativa, condannare la CP_1 terza chiamata , ditta individuale a rilevare indenne Controparte_5
l'RC. e, per l'effetto, la IN VIA Controparte_1 Parte_2
GRADATAMENTE SUBORDINATA Nella denegata e deneganda ipotesi in cui non fosse accolta la domanda riconvenzionale svolta dall'RC. in primo grado e fosse CP_1 ritenuta operativa la garanzia assicurativa, condannare la a Parte_2 mallevare l'assicurato di quanto sia tenuto a pagare all'appellante esclusivamente per la parte della domanda spettante al sig. per la quota di responsabilità Pt_1 addebitabile all'RC. , con esclusione delle spese sostenute o che si presume CP_1 saranno sostenute da parte attrice in cause in cui la non è stata parte, nei Parte_2 limiti del massimale di polizza e detratta la percentuale del 10% per i motivi di cui alla pregressa narrativa. Il tutto nella misura che codesto Ill.mo Giudicante riterrà di giustizia. IN VIA ISTRUTTORIA Nella denegata e deneganda ipotesi di contestazione in merito alla conoscenza della richiesta di risarcimento dei danni riferiti al proprio incarico da parte ELRC. in data 24/10/2005, si richiede di ritenere acquisita la CP_1 suddetta circostanza a seguito del mancato deferimento ELinterrogatorio formale del sig. GI ID, della sig.ra in qualità di soci della cessata Controparte_6
Società Il Borgo di ID GI & C. s.n.c. e ELRC. , sul Controparte_1 seguente capitolo preceduto dal rituale d.c.v.: 1) che l'RC. in Controparte_1 data 24/10/2005 era già a conoscenza della richiesta di risarcimento dei danni scaturenti da vizi ELopera riferibili all'incarico da Voi conferito nel 2003. SEMPRE IN
VIA ISTRUTTORIA E SUBORDINATA Ammettere CTU tecnica volta ad accertare il nesso eziologico tra la condotta ELRC. ed i vizi lamentati dagli attori e, solo all'esito, CP_1 volta a quantificare gli asseriti danni. Con vittoria di spese e funzioni di lite); per parte onferma tutte le deduzioni ed eccezioni già formulate Controparte_7 nel presente giudizio, insiste per l'accoglimento di tutte le conclusioni e richieste e di cui alla comparsa di costituzione depositata (ndr: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di
Firenze NEL MERITO rigettare l'appello principale e comunque dichiarare nulle o rigettare tutte le domande sia EL RC. sia della nei CP_1 Parte_3 confronti del per tutti i motivi indicati in atti e quindi anche per Controparte_3 carenza di legittimazione attiva e per prescrizione , con condanna di tutte le parti in solido tra loro al rimborso delle spese e compensi legali del presente giudizio e con distrazione a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario. IN VIA
ISTRUTTORIA a) Ammettere le istanze istruttorie richieste nella memoria ex art. 183 VI comma n.2 cpc depositata in primo grado. b) In relazione alle istanze istruttorie avanzate dall'RC il comparente si oppone all'ammissione CP_1 Controparte_3 dei capitoli 19-20 in quanto contenenti giudizi e valutazioni e chiede ammettersi la controprova su tutti i capitoli di prova che saranno ammessi , come già richiesta nelle memoria ex art. 183 VI comma n. 3 cpc , indicando a testi residente in [...]
Miniato, Via Toscoromagnola 264; residente in [...]
n.37; residente in [...])'. Per_1
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ID GI conveniva davanti alla Corte di Appello di Firenze l'RCitetto , Controparte_1 Controparte_8
e l'impresa edile , proponendo appello avverso la
[...] Controparte_3 sentenza n. 2715/2020 con la quale il Tribunale di Firenze aveva respinto la sua domanda di risarcimento danni - proposta in primo grado unitamente a Controparte_6
, entrambi quali ex soci della cessata società Il Borgo di ID GI & C. s.n.c.
[...]
- nei confronti ELRC. , per la responsabilità professionale quale progettista e CP_1 direttore dei lavori di ristrutturazione di un immobile sito in Empoli. In particolare il primo giudice rilevava la carenza di legittimazione ad agire degli attori, evidenziando che gli stessi, quali ex soci della società committente, estinta e cancellata dal registro delle imprese antecedentemente all'instaurazione del giudizio, non erano da ritenere successori di quest'ultima con riferimento alla domanda di risarcimento danni nei confronti del professionista convenuto. A tale proposito il Tribunale evidenziava che il fenomeno successorio dei soci rispetto alla società cancellata dal registro delle imprese non concerneva le mere pretese ed i crediti che, ancorchè azionabili in giudizio, non fossero stati ricompresi nel bilancio di liquidazione della società, così dovendosi ritenere rinunciati dalla società. Rispetto alla suddetta pronuncia rimanevano assorbite le domande di manleva proposte dal nei confronti delle parti da quest'ultimo CP_1 chiamate in causa, e l'impresa edile , nonché la Parte_2 Controparte_3 pronuncia sulle eccezioni da queste ultime formulate. Il Tribunale, stante il tenore della decisione disponeva la integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
Esponeva l'appellante ID GI che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1)erronea esclusione della qualità di successori della società estinta e cancellata dal registro delle imprese in capo agli ex soci, dovendo trovare applicazione il principio affermato dalla pronuncia delle Sezioni Unite n° 29108 del 18.12.2020, intervenuta successivamente alla sentenza di primo grado, secondo il quale l'effetto abdicativo del diritto di credito derivante dalla mancata inclusione nel bilancio liquidatorio, poteva intervenire solo se la società fosse a tale momento già stata in grado, usando l'ordinaria diligenza, di avere contezza del danno e della sua derivazione causale da uno specifico fatto antigiuridico;
produzione in grado di appello, quale documento indispensabile ai fini della decisione della causa ex art. 345 co 3 c.p.c., del verbale di scioglimento della società del 21.11.2005 da cui poteva inferirsi che a tale momento la società non aveva acquisito alcuna consapevolezza dei danni e della correlazione con la condotta professionale ELRC;
in ogni caso inapplicabilità del principio richiamato in CP_1 proposito dal giudice in quanto la società si era sciolta con effetto immediato senza messa in liquidazione e senza nomina di un liquidatore, proprio stante la ritenuta insussistenza di rapporti pendenti;
presenza nel verbale di scioglimento della società di una delega ai soci a riscuotere qualsiasi somma fosse risultata dovuta alla società;
2) riproposizione ex art. 346 c.p.c. di tutte le domande già formulate in primo grado anche alla luce ELespletata istruttoria, con conseguente richiesta di affermazione della responsabilità professionale ELRC ex artt. 1655, 1669, 1176, 2049 c.c. e sua CP_1 condanna al pagamento di euro 153.786,45 a titolo di risarcimento danni;
3) richiesta di espletamento di CTU tecnica già domandata in primo grado per accertare i vizi delle opere ed i relativi danni.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva l'RC eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità ELappello per violazione ELart 342 c.p.c. stante la mancata indicazione delle parti di sentenza che si intendeva impugnare e la omessa specifica indicazione delle ragioni di doglianza rispetto alla sentenza impugnata;
eccepiva altresì
l'inammissibilità del gravame ex art. 348bis c.p.c. non sussistendo una ragionevole probabilità di un suo accoglimento;
nel merito contestava le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, avverso la quale proponeva a sua volta appello incidentale condizionato, per il caso di accoglimento del primo motivo di gravame principale, chiedendo quanto di seguito:
1) condanna di a manlevare l'RC di quanto questo fosse stato Parte_2 CP_1 eventualmente condannato a rifondere a parte appellante a titolo di risarcimento danni e spese;
2) accertamento che i vizi delle opere erano dipesi esclusivamente dalla cattiva esecuzione dei lavori da parte della ditta edile e condannare Controparte_3 quest'ultima a tenere indenne l'RC da quanto questo fosse stato eventualmente CP_1 condannato a rifondere a parte appellante a titolo di risarcimento danni e spese;
3)reiterazione di tutte le istanze istruttorie proposte e non ammesse in primo grado.
Si costituiva altresì in grado di appello (per l'innanzi Controparte_8 anche , che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità ELappello Parte_2 principale ex art. 342 e 348bis c.p.c., oltre che la violazione ELart. 345 c.p.c. per aver prodotto in secondo grado l'atto di cancellazione della società Il Borgo, al di fuori dei casi previsti e peraltro in violazione del regime delle preclusioni, avendolo già allegato tardivamente in primo grado;
nel merito contestava le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, avverso la quale proponeva a sua volta appello incidentale condizionato, per il caso di accoglimento del gravame principale, per i seguenti motivi:
1)difetto di motivazione sulla inoperatività della polizza assicurativa per mancata comunicazione al momento della stipula delle contestazioni già proposte nei confronti ELassicurato per fatti antecedenti;
in particolare evidenziava che l'eccezione di inoperatività della polizza derivava dal disposto di cui all'art. 1892 c.c., considerato che, al momento della stipula, l'assicurato era già a conoscenza della richiesta di risarcimento dei danni scaturenti dai vizi dei lavori;
2)in subordine condanna ELimpresa edile , ditta individuale a Controparte_3 rilevare indenne l'RC e, per l'effetto, la;
CP_1 Parte_2 3)in ulteriore subordine condannare a tenere indenne l'RC Parte_2 CP_1 esclusivamente per la parte di credito spettante al solo stante il passaggio in Pt_1 giudicato della affermata carenza di legittimazione nei confronti ELaltro ex socio non impugnante.
Si costituiva in appello eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_9 ELappello principale per violazione ELart 342 c.p.c. e per la palese infondatezza ai sensi ELart. 348bis c.p.c.; eccepiva altresì l'inammissibilità della produzione documentale fatta a sostegno del primo motivo di gravame principale per violazione ELart. 345 c.p.c.; eccepiva altresì la nullità della domanda della sua chiamata in causa per mancata esplicitazione del titolo e/o della ragione giuridica in base alla quale era stata spiegata;
eccepiva inoltre la carenza di legittimazione attiva nei suoi confronti ELRC , non sussistendo nei confronti dello stesso alcun rapporto di alcun CP_1 genere;
nel merito contestava le censure mosse dalle parti appellanti, principale e incidentali, nei confronti della sentenza impugnata di cui chiedeva la conferma, reiterando comunque le eccezioni di prescrizione e decadenza della garanzia per vizi del contratto di appalto, sia con riferimento all'art. 1667 c.c., sia in relazione all'art. 1669
c.c.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza collegiale del 30.01.2024 e successivamente rimessa sul ruolo con provvedimento del Presidente di Sezione in data
23.12.2024 stante il prolungato periodo di assenza per malattia/aspettativa del consigliere nominato relatore, come tale impossibilitato a partecipare alla camera di consiglio.
La causa era quindi nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter
c.p.c. del 13.03.2025 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190
c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'eccezione di inammissibilità ELappello principale ex art. 342 c.p.c. –
Preliminarmente va esaminata l'eccezione con cui le parti appellate hanno rilevato l'inammissibilità ELappello ex art. 342 c.p.c., per mancata specifica e puntuale indicazione delle parti della sentenza che intende impugnare e delle ragioni che lo inducono a ritenerla erronea. La stessa non può ritenersi fondata, risultando individuati i capi della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, così come vengono indicate le modifiche che si chiedono in sostituzione della pronuncia impugnata.
Per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
In sostanza, dunque, non ricorre l'ipotesi di inammissibilità ELappello quando il giudice ELimpugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura alla sentenza impugnata e delle modifiche che se ne propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum.
Nel senso qui affermato si è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, specificando come il rispetto dalla norma non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o ELinterpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n. 2143/2015).
Tanto premesso, nella fattispecie l'appellante, è vero che ha proposto tutte le sue doglianze invocando l'applicazione di pronuncia di legittimità successiva alla pubblicazione della pronuncia impugnata, ma ciò ha fatto, comunque, confrontandosi, in senso critico, con quanto affermato nella sentenza impugnata, dunque ponendosi sostanzialmente nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342 c.p.c.
Se, poi, tali tesi siano o non già state efficacemente contraddette dal primo giudice è questione che attiene alla fondatezza, e non all'ammissibilità, ELappello.
Per quanto detto, deve ritenersi che nella fattispecie l'appellante abbia sufficientemente indicato le ragioni per cui ha ritenuto errati i vari punti della sentenza di primo grado. E' infatti necessario e al contempo sufficiente, per poter ritenere la specificità dei motivi di appello che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle ELappellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr. Cass. n° 18932/2016).
Dal chè l'infondatezza ELeccepita inammissibilità del motivo di appello, che dovrà essere esaminato nel merito.
2.L'eccezione di inammissibilità ELappello principale ex art. 348bis c.p.c. –
Le parti appellate hanno altresì sollevato anche eccezione di inammissibilità ELappello ex art. 348bis c.p.c., reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni. A tale proposito deve rilevarsi come di nessun rilievo può essere considerato il richiamo alle suddette eccezioni anche in sede di precisazione delle conclusioni, dal momento che la ragionevole probabilità di non accoglimento ELappello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348bis e ter c.p.c.
3.L'eccezione di inammissibilità della produzione documentale ex art. 345
c.p.c. – Le parti appellate hanno eccepito anche l'inammissibilità della produzione del verbale di scioglimento della società, allegato all'atto di gravame principale in violazione ELart. 345 c.p.c. In proposito le parti appellate hanno rilevato come detto documento fosse già stato tardivamente prodotto dagli attori in primo grado, in allegato alla comparsa conclusionale, con conseguente impossibilità di reiterare in grado di appello la inammissibile, tardiva produzione, effettuata al di fuori delle previsioni normative.
L'eccezione è fondata e la produzione del nuovo documento inammissibile.
È noto che il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma 3, c.p.c., nella formulazione testuale introdotta dall'art. 54 del d.l. n.
83 del 2012 convertito con l. n. 134 del 2012, può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere (si cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
16289 del 12/06/2024). Per le norme processuale trova infatti applicazione il principio tempus regit actum in base al quale deve essere applicata a norma vigente al momento in cui un atto processuale è compiuto. Ciò detto, con la riforma del 2012 il legislatore ha inteso, infatti, introdurre limitazioni più stringenti ai cd. nova in appello rispetto alla disciplina previgente. Ciò è stato chiarito più volte dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di giudizio di appello, ai sensi ELart. 345, comma 3, c.p.c., nella formulazione antecedente al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del
2012, il giudice può ammettere una prova nuova, purché non dichiarata precedentemente inammissibile, quando sia indispensabile ai fini della decisione, tale essendo quella idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, senza che rilevi l'accertata sua impossibilità di produzione, che integra, invece, un presupposto diverso e alternativo di ammissibilità, atteso che, diversamente ragionando, si attribuirebbe alla riforma del 2012, che ha eliminato il requisito della indispensabilità, un significato non innovativo e anzi più permissivo del testo previgente” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 196 del 04/01/2024).
Stante l'assenza di rilievo, nel nuovo regime ELart. 345 c.p.c., della indispensabilità per la decisione del nuovo documento, occorre verificare se nel caso di specie sussista o meno il requisito della impossibilità della produzione in primo grado per causa non imputabile alla parte.
Secondo la giurisprudenza il concetto di 'causa a se non imputabile' deve essere ricondotto a ragioni ascrivibili a circostanze estranee alla sfera di controllo ELinteressato e non può essere dilatato sino a ricomprendere fatti dipendenti dalla negligenza organizzativa della parte” (cfr. Cass. 15762/2018).
Nel caso in esame tale requisito è da escludere per tabulas, visto che risulta che l'odierna parte appellante aveva già dato atto di produrre il medesimo documento in allegato
(come all. 42) alla comparsa conclusionale di replica depositata telematicamente il
9.09.2020. Anche se di fatto non risulta materialmente l'allegazione in detta sede del citato documento come all. 42, ciò comprova che la parte aveva già in primo grado la disponibilità del documento, con riferimento al quale non risulta mai aver addotto alcuna motivazione circa l'impossibilità di produrlo tempestivamente entro i termini istruttori (come avrebbe ben potuto fare, perché il processo è iniziato in primo grado in data 21.5.09 e quindi dopo diversi anni dallo scioglimento della società, il cui verbale poteva quindi essere agevolmente prodotto dagli attori con la memoria ex art. 183 n. 2 cpc) e mai ha richiesto in tal senso una remissione in termini (tenuto altresì conto che nella fase processuale successiva alle comparse conclusionali di replica neppure era più possibile il formarsi del contraddittorio sul punto). Ciò posto, data l'assenza di ulteriori specifiche e peculiari circostanze qualificabili in termini di causa di forza maggiore o di caso fortuito, mai allegate dall'appellante, la produzione documentale del verbale di scioglimento della società va dichiarata inammissibile ai sensi ELart. 345, comma 3, c.p.c.
Di detto documento ed in particolare del suo contenuto (visto che la circostanza ELavvenuto scioglimento volontario della società con atto del 21 novembre 2005, senza procedimento liquidatorio è circostanza pacifica tra le parti) non potrà dunque tenersi di alcun conto in questa sede.
Ciò significa in particolare che non potrà in questa fase essere esaminata la parte del primo motivo di appello principale in cui, a sostegno della legittimazione degli ex soci si fa riferimento alla parte del verbale di scioglimento in cui viene conferita agli stessi delega a riscuotere qualsiasi somma fosse risultata dovuta alla società; circostanza quest'ultima che comunque introdurrebbe una argomentazione nuova, non affrontata in primo grado e come tale inammissibilmente introdotta in appello.
4.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è controverso tra le parti che nel 2003 la società Il Borgo di ID GI & C. s.n.c. aveva incaricato l'RC
della progettazione e direzione dei lavori di un immobile di sua proprietà – CP_1 costituito da una ex casa colonica - al fine di ricavarne sette unità immobiliari con destinazione residenziale. Non è contestato che i lavori, posti in essere a seguito della
DIA presentata in data 26.03.2003 (prat 2003/182) e della successiva variante del
16.12.2004, erano stati, almeno in parte, realizzati dall'impresa edile CP_3
e conclusi in data 7.10.2004, come da relazione presentata dalla direzione
[...] lavori. Del pari pacifica è la circostanza che tutte le unità immobiliari ricavate dalla detta ristrutturazione venivano vendute dalla società a terzi tra il 2004 ed il 2005.
Non è oggetto di contestazione neppure il fatto che la società Il Borgo di ID GI
& C. s.n.c. veniva sciolta volontariamente dai suoi soci con atto notarile del 21 novembre
2005, cui seguiva la cancellazione della società dal registro delle imprese. A tale proposito non è controverso che non fosse stato espletato alcun procedimento liquidatorio ed in particolare che non fosse stata annotazione di alcun credito e/o pretesa della società, pendente nei confronti ELRC. al momento dello scioglimento CP_1 societario.
Altrettanto pacifico è che i due ex soci della società Il Borgo s.n.c., alcuni anni dopo lo scioglimento della società e, precisamente, con atto notificato il 21 maggio 2009, convenivano in giudizio l'RC , richiedendogli il risarcimento dei danni arrecati CP_1 alla estinta società committente per inadempimento del contratto d'opera professionale. La presente controversia ha dunque essenzialmente ad oggetto in primo luogo la legittimazione attiva degli ex soci della estinta società Il Borgo s.n.c., quindi anche l'effettiva sussistenza dei vizi delle opere, la decadenza e/o la prescrizione della relativa garanzia per vizi, nonché l'imputabilità stessa della relativa responsabilità ed infine la copertura assicurativa invocata dal professionista convenuto.
5.Il primo motivo di appello principale: la legittimazione attiva degli ex soci –
Con il primo motivo di appello principale si censura la statuizione con cui il Tribunale ha affermato la carenza di legittimazione attiva degli attori, quali ex soci della estinta società committente, così argomentando: “Ebbene, gli attori non hanno alcuna legittimazione ad agire, non essendo successori della società in ordine alla domanda di condanna proposta nei confronti ELRC. . E' stato affermato al riguardo che CP_1
«in tema di effetti della cancellazione delle società di persone dal registro delle imprese, non si verifica la successione dei soci nella titolarità di mere pretese, ancorché azionate
o azionabili in giudizio, e di crediti ancora incerti o illiquidi che, ove non compresi nel bilancio di liquidazione, devono ritenersi rinunciati dalla società a favore della conclusione del procedimento estintivo» (Cass. n. 19302/2018; Cass. n. 23269/2016).
Il principio appena richiamato conferisce piena continuità a quanto era già stato espresso dalla Suprema Corte nella sua più autorevole composizione, la quale difatti aveva statuito che «dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del
2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo»(Cass. SS.UU. n. 6070/2013). Ne discende, da quanto esposto, che l'unico centro di imputazione di effetti giuridici che avrebbe potuto avanzare la domanda risarcitoria nei confronti ELRC. avrebbe CP_1 potuto essere la società Il Borgo, cancellata tuttavia dal registro delle imprese in data antecedente (29 Novembre 2005) all'istaurazione del presente giudizio, introdotto con citazione del 21 Maggio 2009 (quasi 4 anni dopo l'avvenuta cancellazione)”.
L'appellante principale ha basato la censura del suddetto assunto sulla intervenuta sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n° 29108 del 18.12.2020, rilevando che, in ossequio a tale pronuncia, nel caso di specie la cancellazione della società avvenuta senza che vi fosse nel bilancio finale alcuna annotazione di pretese nei confronti ELRC
, non poteva essere interpretata in termini di rinuncia della società a far valere il CP_1 relativo diritto di credito, non sussistendo a tale momento alcuna consapevolezza della mancata corretta esecuzione ELincarico da parte ELRC , nonché dei danni CP_1 dallo stesso causati alla società.
Aggiungeva l'appellante che i principi invocati dal Tribunale non potevano comunque nel caso di specie trovare applicazione in quanto la società aveva optato per l'estinzione immediata, senza passare dalla fase della liquidazione.
Il motivo è infondato nei termini di seguito specificati.
Giova in proposito ricordare come, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (in tal senso le pronunce Cass. SSUU n. 6070, 6071 e 6072/2013). In altri termini, per quanto riguarda i diritti di credito della società verso i terzi che non sono compresi nel bilancio finale di liquidazione della società estinta, le Sezioni Unite distinguono tra sopravvivenze "certe" (oggetto di successione a favore degli ex soci) ed "incerte", o "mere pretese" (destinate di regola ad estinguersi per implicita rinuncia al diritto di credito con l'estinzione della società).
L'esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dei creditori si avverte in particolare con il principio da cui discende la rinuncia di cui al punto b): la stessa
Cassazione, infatti, ha chiarito (in particolare con l'ultima delle sentenze coeve: Cass.
Sez. U, n. 6072 del 2013) che "la scelta del liquidatore di procedere ... alla cancellazione della società dal registro, senza prima svolgere alcuna attività volta a far accertare il credito o farlo liquidare, può ragionevolmente essere interpretata come un'univoca manifestazione di volontà di rinunciare a quel credito (incerto o comunque illiquido) privilegiando una più rapida conclusione del procedimento estintivo”.
Il mancato espletamento, da parte della società, ELattività volta ad ottenere la condanna del soggetto responsabile al risarcimento del danno (di qualsiasi natura) consente dunque di ritenere che la società abbia rinunciato al medesimo credito, con conseguente esclusione della successione dei soci. La scelta della società di cancellarsi dal registro, senza prima intraprendere alcuna attività giudiziale volta a far accertare il credito risarcitorio e ad ottenere la conseguente pronuncia di condanna (a maggior ragione quando lo scioglimento sia avvenuto, come nella fattispecie, senza neppure instaurare alcuna procedura liquidatoria), può dunque ragionevolmente essere interpretata come un'univoca manifestazione di volontà di rinunciare a quel credito
(incerto o comunque illiquido) a favore di una più rapida conclusione del provvedimento estintivo.
I suddetti principi, riaffermati anche di recente dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n°
11411/2024), con la pronuncia a Sezioni Unite (cfr. Cass. SSUU n° 29108/2020) citata dall'odierna parte appellante principale, hanno visto l'applicazione di un temperamento alla presunzione di rinuncia alla pretesa creditoria, correlata all'evento abdicativo discendente dalla cancellazione societaria, limitatamente alle fattispecie di responsabilità extracontrattuale. In tal caso l'effetto abdicativo del credito non ancora accertato al momento ELestinzione societaria, non discende automaticamente dalla mancata menzione nel bilancio liquidatorio, ma opera solo nell'ipotesi in cui la società, al tempo della cancellazione, fosse in grado, con l'ordinaria diligenza, di avere conoscenza non solo del danno ma anche del fatto illecito e della derivazione causale del primo dal secondo;
di contro, non opera invece nella contraria ipotesi in cui, pur essendovi già la percezione del pregiudizio economico, non era stata ancora accertata al momento ELestinzione della società la sua riconducibilità al fatto illecito del terzo;
ciò in quanto il fondamento del detto principio si ravvisa nella presunzione di una volontà dismissiva della società che non può prescindere dalla conoscenza o conoscibilità del diritto rinunciato (Cass SSUU 18 dicembre 2020, n. 29108).
La suddetta ultima pronuncia delle Sezioni Unite si pone in realtà sulla scia dei principi già enucleato dalle Sezioni Unite n° 6070/2013, laddove, in relazione specificatamente ai crediti – che interessano il caso in esame - hanno affermato che "la stessa scelta della società di cancellarsi dal registro senza tener conto di una pendenza non ancora definita, ma della quale il liquidatore aveva (o si può ragionevolmente presumere che avesse) contezza sia da intendere come una tacita manifestazione di volontà di rinunciare alla relativa pretesa (si veda, ad esempio, la fattispecie esaminata da Cass.
16 luglio 2010, n. 16758); ma ciò può postularsi agevolmente quando si tratti, appunto, di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, cui ancora non corrisponda la possibilità d'individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un bene definito, onde un tal diritto o un tal bene non avrebbero neppure perciò potuto ragionevolmente essere iscritti nell'attivo del bilancio finale di liquidazione". Ad analoga conclusione si deve arrivare, secondo la citata sentenza, anche per i crediti non liquidi, giacché "la scelta del liquidatore di procedere senz'altro alla cancellazione della società dal registro, senza prima svolgere alcuna attività volta a far accertare il credito o farlo liquidare, può ragionevolmente essere interpretata come un'univoca manifestazione di volontà di rinunciare a quel credito (incerto o comunque illiquido) privilegiando una più rapida conclusione del procedimento estintivo". Viceversa, quando
"si tratta di un bene o di un diritto che, se fossero stati conosciuti o comunque non trascurati al tempo della liquidazione, in quel bilancio avrebbero dovuto senz'altro figurare, e che sarebbero perciò stati suscettibili di ripartizione tra i soci (al netto dei debiti), un'interpretazione abdicativa della cancellazione appare meno giustificata, e dunque non ci si può esimere dall'interrogarsi sul regime di quei residui o di quelle sopravvenienze attive".
La vicenda odierna va scrutinata alla luce dei suddetti principi, da cui si ricava l'inapplicabilità al caso di specie di quanto affermato dalle Sezioni Unite nella pronuncia n° 29108/2020 con riferimento ai crediti da responsabilità extracontrattuale: poiché il presunto credito della estinta società Il Borgo trae origine da un rapporto contrattuale conclusosi diversi anni prima della cancellazione della società e con riferimento al quale la società committente risulta che la società committente, prima di estinguersi avesse acquisito consapevolezza sia della sussistenza di vizi delle opere, sia della riconducibilità all'RC . Trattandosi di un credito illiquido al momento dello scioglimento della CP_1 società la deroga alla presunzione di rinuncia non appare applicabile, non trovando ragione nella necessità di acquisire consapevolezza di circostanze già ben note alla parte contrattuale (si veda nello stesso senso Cass. n° 21071/2021). in tal senso, nella stessa perizia di parte prodotta dall'appellante (a firma ing si legge che 'già Persona_2 durante l'esecuzione dei lavori si palesarono danni e vizi nelle opere dovuti a carenze del direttore dei lavori…' e ancora di seguito: 'stante quanto sopra evidenziato già all'inizio dei lavori si manifestarono nelle opere alcuni gravi difetti, che in alcuni casi portarono ad un vero e proprio danno e/o perdita di valore ELimmobile…' Dunque già prima della conclusione dei lavori, avvenuta a ottobre 2004 – e dunque circa un anno prima della estinzione della società – la parte aveva lamentato la presenza di vizi e difetti delle opere realizzate, così come aveva avuto chiara percezione della loro riconducibilità all'operato del progettista e direttore dei lavori.
A tale periodo (novembre 2004) risalgono anche le fatture prodotte dall'odierna parte appellante relative al ripristino della scala ritenuta difettosa. Di circa un mese prima della estinzione è inoltre la corrispondenza della società con la ditta installatrice ELimpianto di scarico da cui ne emergono con chiarezza le criticità riscontrate ed i costi già sostenuti per cercare di porvi rimedio. In particolare è del 17.10.2005 la missiva della ditta che prima ELestinzione della società comunicava alla Parte_5 stessa i vizi ELimpianto, imputandone la responsabilità all'RC. e concludendo: CP_1
“con questa situazione è impossibile prendere in consegna tale impianto per la manutenzione ordinaria…”.
Del resto tutti i difetti di cui in questa sede la odierna parte appellante ha chiesto il risarcimento, sono descritti come aventi caratteristiche di chiara ed immediata percezione (sottodimensionamento della fossa biologica già oggetto di sostituzione nel corso dei lavori;
mancata previsione di una botola di accesso al tetto, demolizione delle scale e rifacimento con misure non corrette, rifacimento già durante i lavori di una camera perché non raggiungeva le misure minime di legge, realizzazione di un solaio con travi a vista di dimensioni eccessive, tanto da suscitare le rimostranze del soggetto acquirente ELappartamento, formazione di pozze d'acqua nel piazzale).
Tale circostanza trova conferma nella stessa descrizione dei vizi contenuta nella relazione di parte attrice e odierna appellante, da cui emerge non soltanto che si trattava di difetti non occulti e chiaramente visibili, ma che la società committente ne aveva avuto contezza sia durante l'esecuzione, caratterizzata da vari rifacimenti e modifiche, sia al momento della vendita degli immobili, tutte circostanze verificatesi prima ELestinzione della società. Dunque la scelta della società di cancellarsi dal registro, senza prima intraprendere alcuna attività giudiziale volta a far accertare il credito risarcitorio nei confronti del professionista e ad ottenere la conseguente pronuncia di condanna, considerata la provata consapevolezza del non esatto adempimento contrattuale da parte ELRC.
, quale progettista e direttore dei lavori, non può che essere interpretata come CP_1 un'univoca manifestazione della volontà della società di rinunciare a far valere quel credito (al momento dello scioglimento ancora incerto e illiquido).
6.Il secondo motivo di appello principale e gli appelli incidentali condizionati: assorbimento – Con il rigetto del primo motivo di appello principale e la conseguente conferma della pronuncia impugnata di carenza di legittimazione attiva della parte attrice, devono considerarsi assorbiti sia il secondo motivo di appello principale, sia i due appelli incidentali - condizionali al mancato accoglimento del primo motivo di gravame principale – tutti inerenti il merito della pretesa risarcitoria da inadempimento contrattuale.
La sentenza impugnata deve quindi essere integralmente confermata.
7.Le spese di lite - Le spese del presente grado di giudizio di appello, le stesse seguono il principio della soccombenza di parte appellante nei confronti della parte appellata
. CP_1
Quanto alle spese delle altre parti appellate, chiamate in causa in primo grado dal convenuto per essere dalle stesse a vario titolo manlevato per il caso di condanna, si osserva come in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia propria e/o impropria dal convenuto, deve essere posto a carico ELattore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda (né abbia inteso estendere al terzo la domanda proposta nei confronti del convenuto chiamante in causa); il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr. Cass. n° 31889/2019).
Nel caso di specie la chiamata in causa fatte dal convenuto della propria compagnia di assicurazione è risultata pertinente e almeno potenzialmente funzionale in relazione alla difesa spiegata rispetto alle domande della parte appellante, di talchè quest'ultima dovrà essere condannata a rifondere le spese di lite oltre che all'RC , anche a CP_1
. Parte_2
Non altrettanto può dirsi per l'altra chiamata in causa dal convenuto, ovvero l'impresa edile , che l'RC ha chiamato 'in manleva' senza che tra le Controparte_3 CP_1 due parti sussistesse alcun rapporto di garanzia, né alcun motivo in base al quale l'appaltatore avrebbe dovuto tenere indenne l'RCitetto direttore dei lavori dalla quota di corresponsabilità a suo carico verso gli attori. Il direttore dei lavori convenuto non ha infatti avanzato nei confronti della ditta appaltatrice alcuna domanda di accertamento delle rispettive quote di responsabilità, in modo da ripartire, con riferimento ai rapporti interni tra coobbligati, l'obbligazione solidale ex art 2055 c.c.
Sulla base dei suddetti elementi non può dunque ritenersi che sussistano i presupposti per affermare che la chiamata in causa della ditta edile da parte ELRCitetto fosse funzionale e concretamente conseguente alle difese scaturenti dalla domanda proposta nei suoi confronti dalla parte attrice. Deve piuttosto ritenersi che la difesa attuata dal convenuto sotto forma di chiamata in causa della ditta edile sia stata eccentrica rispetto all'oggetto della controversia o comunque manifestamente priva di fondatezza. In proposito si osserva come la giurisprudenza della Cassazione ha costantemente negato l'espansione della responsabilità, ai fini della rifusione delle spese, del soggetto che ha attivato il rapporto principale, preservando in tale ipotesi autonomia al rapporto instauratosi tra convenuto/chiamante e terzo chiamato per non essere realmente accessorio quest'ultimo rapporto a quello che ha originariamente acceso il processo, essendo stato invece posto in essere mediante un impulso processuale radicalmente privo di pertinenza/fondatezza, id est arbitrario. In casi dunque, come quello in oggetto, in cui si accerti l'assoluta infondatezza della chiamata in garanzia, ciò elide qualunque connessione, anche indiretta, tra la causazione del rapporto principale e la causazione del rapporto ulteriore, solo apparentemente accessorio, che non è in realtà riconducibile alla difesa del convenuto rispetto all'iniziativa principale, fuoriuscendo dunque dal paradigma della causazione, il quale non può pertanto supplire con i suoi effetti all'assenza di una relazione di soccombenza. Così, anche tra i recenti arresti della
Suprema Corte si è affermato, proprio a proposito della chiamata in garanzia di un terzo effettuata dal convenuto del rapporto processuale principale, che "la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato comporta l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi tra loro, anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale" (cfr. Cass. sez.
6-3, ord. 21 aprile 2017 n. 10070; e sulla stessa linea cfr. p. es . Cass. sez. 1, 14 maggio 2012 n. 7431, Cass. sez. 3, 8 aprile 2010 n. 8363, Cass. sez. 3, 10 giugno 2005
n. 12301 e Cass. sez. 3, 2 aprile 2004 n. 6514). In particolare va evidenziato come con la pronuncia n° 4195/2018 la Cassazione ha optato per elidere l'espansione della responsabilità ai fini della rifusione delle spese per causazione, nei seguenti termini: "Le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto, che sia risultato totalmente vittorioso nella causa intentatagli dall'attore, sono legittimamente poste, in base al criterio della soccombenza, a carico del chiamante, la cui domanda di garanzia
o di manleva sia stata giudicata infondata”.
In applicazione dei suddetti principi dunque le spese della ditta edile Controparte_3 devono rimanere a carico del convenuto che l'ha chiamata in causa.
Le suddette spese si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da € 52.000 a € 260.000) e ELimpegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase istruttoria, tecnicamente non espletata (in particolare: € 2977,00 per la fase di studio, € 1911,00 per la fase introduttiva, € 5103,00 per la fase decisoria, per un totale di euro 9.991,00). Con distrazione delle spese di lite liquidate a parte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. Controparte_3
(ancorchè la dichiarazione di distrazione sia stata effettuata solo nella comparsa conclusionale, essendo la giurisprudenza di legittimità consolidata nel ritenerla comunque ammissibile, stante l'autonomia rispetto all'oggetto del giudizio).
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione principale è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi ELart. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza ELobbligo di versamento, da parte della parte appellante principale, ove dovuto, ELulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) respinge l'appello principale;
2) dichiara assorbiti gli appelli incidentali e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3)condanna parte appellante a rifondere alle parti appellate e Controparte_1 le spese di lite, che vengono liquidate (per ciascuna Parte_2 delle suddette parti) in complessivi € 9.991,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
4) condanna a rifondere alla parte le spese Controparte_1 Controparte_3 di lite, che vengono liquidate in complessivi € 9.991,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
5) ai sensi ELart. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante principale, ELulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 19.05.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Paola Caporali dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori ELambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni