Ordinanza collegiale 16 gennaio 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 25/06/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 00593/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00754/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di RE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 754 del 2024, proposto da
IC ZA, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino Internicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in RE, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza numero 340/2024, emessa e pubblicata in data 28 marzo 2024 dal Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Francesca Siccardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale Amministrativo Regionale, IC ZA ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 340/2024, pubblicata in data 28.3.2024, con la quale il Tribunale ordinario di Bergamo ha così statuito “ accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui in ricorso per l'importo di € 500,00 annui e condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge per l’importo complessivo di € 1.000,00 ”.
2.- Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mero stile, rappresentando di aver provveduto al pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza ottemperanda ai difensori antistatari, ma non all’attuazione del dictum giudiziale quanto alla docente.
Successivamente ha depositato una relazione con allegata giurisprudenza a sostegno della tesi secondo cui la sentenza ottemperanda dovrebbe essere qualificata come condanna generica del Ministero ad un facere (e non ad un dare ) implicante una sequenza di complesse verifiche amministrativo contabili, ostative alla conoscenza ex ante di quanta parte della somma astrattamente spettante potrà essere effettivamente accreditata.
3.- All’esito dell’udienza del 15.1.2025 è stata emessa l’ordinanza 26/2025, con cui, rilevato “ che la sentenza n. 340/2024 del Tribunale di Bergamo è prodotta in copia semplice, difettando: la produzione di copia autentica, come richiesto dall’art. 114, comma 2, cpa, nonché l’attestazione di conformità della copia informatica all’originale telematico presente nel fascicolo informatico da cui è stata estratta ”, è stato assegnato termine perentorio per la regolarizzazione, cui la ricorrente ha tempestivamente ottemperato.
4.- In primo luogo, si afferma l’infondatezza delle tesi ministeriali, posto che la sentenza ottemperanda contiene una condanna – nient’affatto generica - al pagamento della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico dedotto dalla ricorrente, essendo l’importo complessivo agevolmente determinabile mediante una mera operazione aritmetica.
5.- Venendo al merito, occorre rilevare che la sentenza n. 340/2024 del Tribunale ordinario di Bergamo - della quale si chiede l’ottemperanza - è passata in giudicato, come risulta dall’attestazione della cancelleria del 31.5.2024. depositata in giudizio: risulta, dunque, integrata la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a..
6.1.- Risulta, inoltre, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (avvenuta in data 1.4.2024), previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, a norma del quale “ Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ”.
6.2.- Va ricordato, in proposito, che, a seguito della riforma del processo civile di cui al D.Lgs. n. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non prevede più che, per iniziare l’esecuzione forzata, occorra far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma prescrive semplicemente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all’originale.
6.3.- La notificazione al Ministero della sentenza in copia conforme all’originale è avvenuta l’1.4.2024, mentre la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuta il 2.9.2024.
7.- Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto, dando continuità all’orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe con le sentenze nn. 790 – 791 e 792 dell’11.10.2024, 836 del 24.10.2024, 1074 del 24.12.2024, 74 del 3.2.2025, 138 del 17.2.2025, 209 del 14.3.2025 e 267 del 31.3.2025, n. 445 del 19.5.2025 e 552 del 13.6.2025.
8.1.- Di conseguenza, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, viene condannato a dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente (o altro equipollente) in favore della ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza.
8.2.- In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora commissario ad acta , con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
È opportuno ricordare che quegli agirà, su semplice richiesta degli interessati, non già nella sua qualità di dirigente dell’Amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l'Amministrazione nell'esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa, senza giustificato motivo, si è sottratta.
Il suo compito – che deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio (cfr. ex multis T.A.R. Campania, Napoli, VII, 25 settembre 2023, n. 5186) - non è infatti quello di esercitare poteri amministrativi funzionalizzati alla cura dell'interesse pubblico, bensì quello di dare attuazione alla pronuncia del giudice, anche eventualmente attraverso l'esercizio di poteri amministrativi non esercitati, dei quali il comando contenuto in sentenza costituisce il fondamento genetico e l'approdo funzionale (così C.d.S., A.P. 25 maggio 2021, n. 8), per cui il commissario ad acta può essere chiamato ad adottare atti dalla natura giuridica e dai contenuti più vari, incluso – in specie - l’ordine alla struttura tecnica responsabile d’includere il nominativo della ricorrente tra i soggetti che, attraverso il sito https://www.cartadeldocente.istruzione.it, possono registrarsi e conseguire il bonus in questione, attivando la carta elettronica del docente, senza disporre della qualifica di docente di ruolo.
Il commissario ad acta così nominato, entro novanta giorni dalla richiesta che verrà proposta dalla parte ricorrente dopo che sia decorso invano il termine dei centoventi giorni fissato all’Amministrazione, in sostituzione della stessa, darà corso all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione, come testé precisato.
9.- Le spese del presente giudizio di ottemperanza, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del Ministero resistente, con liquidazione nella misura di cui al dispositivo e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di RE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante l’emissione della carta elettronica del docente (o altro equipollente) in favore della ricorrente, come indicato nella menzionata sentenza;
b) per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, nomina commissario ad acta , con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il quale, entro novanta giorni dalla richiesta che verrà proposta dalle parti nei termini stabiliti in motivazione, darà corso all’esecuzione della sentenza ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione;
c) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 600,00, oltre oneri ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
d) manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti costituite e al commissario ad acta .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Siccardi | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO