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Sentenza 21 marzo 2024
Sentenza 21 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2024, n. 3188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3188 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 27588 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile introdotta ex art. 281 decies c.p.c., promossa da:
, CF/PI: , con gli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Conte Mario e Nicola Conte
-attrice opponente- contro
CF/PI: , (già Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 [...]
, con l'avv. Molinari Roberto Parte_2
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Per Controparte_3
- in via preliminare e in rito dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano ad emettere il decreto ingiuntivo opposto disponendone il suo annullamento, ovvero la revoca, essendo territorialmente competente il Tribunale di Trani;
- sempre in via preliminare, autorizzare ai sensi dell'art. 269 c.p.c. la chiamata in causa della società
con sede legale in San Severo (FG) Controparte_4 via Foggia SS 16 KM 657,33, San Severo (FG) 71016 C.F. e di spostare la prima udienza P.IVA_3 di comparizione delle parti al fine di consentire la citazione dei terzi chiamati in causa nei termini dell'art. 163 bis c.p.c.; - nel merito, per le motivazioni innanzi formulate, annullare ovvero revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 9761/2023, proc. n. 14172/2023 R.G., reso dal Tribunale di Milano il 24.05.2023, notificato il 31.5.2023 a mezzo pec, perché inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto;
- condannare la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio da liquidare direttamente all'avvocato antistatario;
- in via istruttoria, si producono i documenti come sopra richiamati, con riserva di articolare ulteriori mezzi di prova anche all'esito delle difese avverse, con richiesta sin da ora dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c.
*
Per Controparte_1
in via pregiudiziale: dichiarare improcedibile l'opposizione proposta dalla Controparte_5
avverso il decreto ingiuntivo n.9761/2023 del 29.05.2023 (n°14172/2023 R.G.
[...]
Tribunale ordinario di Milano) per tardiva costituzione ex art. 165 c.p.c.; nel merito: rigettare l'opposizione proposta dalla in Controparte_5 quanto le domande dalla stessa proposte sono infondate nonché inammissibili e/o improponibili, confermando il decreto ingiuntivo opposto ed in ogni caso condannando la stessa
[...]
al pagamento a favore di della somma di € Controparte_5 Controparte_1
48.875,20, oltre interessi moratori ai sensi D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo;
in subordine, in via istruttoria, per l'ipotesi che non ritenesse sufficienti gli elementi di prova acquisiti a supporto e per l'accoglimento delle domande di di cui sopra e/o comunque se lo Controparte_6 ritenesse necessario al fine del rigetto delle domande avversarie, rimettere la causa in istruttoria ed ammettere l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società attrice opponente e prova testimoniale sui capitoli di prova formulati nella memoria ex art. 171 ter, n.2, c.p.c. datata 18.01.2024 con i testi nella stessa memoria indicati;
in ogni caso, con condanna dell'opponente alla rifusione di spese di lite e compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali come per legge, e con eventuale condanna dell'opponente ai sensi art. 96 c.p.c. anche in via equitativa”. La stessa difesa dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande di controparte
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Considerata tempestiva l'iscrizione a ruolo dell'opposizione, avvenuta il 18 luglio 2023; rilevato che la ricorrente ha agito in via monitoria nei confronti di Controparte_7 [...]
per il pagamento di € 48.875,20, di cui alla fattura n° Controparte_8
8300648164 del 18.02.2022, per la fornitura di merce per l'anno 2022 (pomodoro); considerato che il credito ingiunto è dimostrato dall'assegno depositato da parte opposta sub doc. n. 11 emesso da parte opponente, impagato e non contestato da parte opponente;
che il valore di tale assegno è pari alla somma ingiunta;
2 che il riconoscimento di debito suddetto supera l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente, trattandosi di credito liquido da pagarsi presso la sede del creditore in forza del combinato disposto degli artt. 1182 terzo comma cc e 20 cpc;
che a fronte di tale riconoscimento l'opposizione può dirsi infondata ed altresì di natura temeraria, apprezzabile ex art. 96, terzo comma, c.p.c. per avere introdotto l'odierno giudizio di CP_5
opposizione, nonostante fosse consapevole dell'esistenza del predetto assegno e senza poi coltivare la causa, tanto che non ha depositato le memorie ex art. 171 ter cpc ed il foglio di precisazione delle conclusioni;
né ha partecipato alla udienza di discussione del 20.3.2024; che l'importo ex art. 96 terzo comma c.p.c. è da liquidarsi in conformità al parametro “compensi liquidati” di cui alle Tabelle Milanesi del 2018, secondo il quale: “l'importo ex art. 96 cpc terzo comma può essere determinato con riferimento al parametro del compenso defensionale liquidato in causa e, segnatamente, in un importo all'incirca pari al compenso defensionale, riducibile sino alla metà del compenso ed aumentabile della metà del compenso, in ragione delle circostanze specifiche dell'abuso”. che le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 147/22 e tenuto conto del valore della controversia, potendosi applicare i valori minimi dello scaglione di riferimento, a fronte della semplicità della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 9761/2023, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
4) condanna parte opponente a corrispondere in favore di parte opposta la somma di € 1.500,00 ex art. 96 terzo comma c.p.c.
Così deciso in Milano il 20 marzo 2024
Il giudice
(Federico Salmeri)
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Come in citazione
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile introdotta ex art. 281 decies c.p.c., promossa da:
, CF/PI: , con gli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Conte Mario e Nicola Conte
-attrice opponente- contro
CF/PI: , (già Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 [...]
, con l'avv. Molinari Roberto Parte_2
-convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Per Controparte_3
- in via preliminare e in rito dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano ad emettere il decreto ingiuntivo opposto disponendone il suo annullamento, ovvero la revoca, essendo territorialmente competente il Tribunale di Trani;
- sempre in via preliminare, autorizzare ai sensi dell'art. 269 c.p.c. la chiamata in causa della società
con sede legale in San Severo (FG) Controparte_4 via Foggia SS 16 KM 657,33, San Severo (FG) 71016 C.F. e di spostare la prima udienza P.IVA_3 di comparizione delle parti al fine di consentire la citazione dei terzi chiamati in causa nei termini dell'art. 163 bis c.p.c.; - nel merito, per le motivazioni innanzi formulate, annullare ovvero revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 9761/2023, proc. n. 14172/2023 R.G., reso dal Tribunale di Milano il 24.05.2023, notificato il 31.5.2023 a mezzo pec, perché inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto;
- condannare la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio da liquidare direttamente all'avvocato antistatario;
- in via istruttoria, si producono i documenti come sopra richiamati, con riserva di articolare ulteriori mezzi di prova anche all'esito delle difese avverse, con richiesta sin da ora dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c.
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Per Controparte_1
in via pregiudiziale: dichiarare improcedibile l'opposizione proposta dalla Controparte_5
avverso il decreto ingiuntivo n.9761/2023 del 29.05.2023 (n°14172/2023 R.G.
[...]
Tribunale ordinario di Milano) per tardiva costituzione ex art. 165 c.p.c.; nel merito: rigettare l'opposizione proposta dalla in Controparte_5 quanto le domande dalla stessa proposte sono infondate nonché inammissibili e/o improponibili, confermando il decreto ingiuntivo opposto ed in ogni caso condannando la stessa
[...]
al pagamento a favore di della somma di € Controparte_5 Controparte_1
48.875,20, oltre interessi moratori ai sensi D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo;
in subordine, in via istruttoria, per l'ipotesi che non ritenesse sufficienti gli elementi di prova acquisiti a supporto e per l'accoglimento delle domande di di cui sopra e/o comunque se lo Controparte_6 ritenesse necessario al fine del rigetto delle domande avversarie, rimettere la causa in istruttoria ed ammettere l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società attrice opponente e prova testimoniale sui capitoli di prova formulati nella memoria ex art. 171 ter, n.2, c.p.c. datata 18.01.2024 con i testi nella stessa memoria indicati;
in ogni caso, con condanna dell'opponente alla rifusione di spese di lite e compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali come per legge, e con eventuale condanna dell'opponente ai sensi art. 96 c.p.c. anche in via equitativa”. La stessa difesa dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande di controparte
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Considerata tempestiva l'iscrizione a ruolo dell'opposizione, avvenuta il 18 luglio 2023; rilevato che la ricorrente ha agito in via monitoria nei confronti di Controparte_7 [...]
per il pagamento di € 48.875,20, di cui alla fattura n° Controparte_8
8300648164 del 18.02.2022, per la fornitura di merce per l'anno 2022 (pomodoro); considerato che il credito ingiunto è dimostrato dall'assegno depositato da parte opposta sub doc. n. 11 emesso da parte opponente, impagato e non contestato da parte opponente;
che il valore di tale assegno è pari alla somma ingiunta;
2 che il riconoscimento di debito suddetto supera l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente, trattandosi di credito liquido da pagarsi presso la sede del creditore in forza del combinato disposto degli artt. 1182 terzo comma cc e 20 cpc;
che a fronte di tale riconoscimento l'opposizione può dirsi infondata ed altresì di natura temeraria, apprezzabile ex art. 96, terzo comma, c.p.c. per avere introdotto l'odierno giudizio di CP_5
opposizione, nonostante fosse consapevole dell'esistenza del predetto assegno e senza poi coltivare la causa, tanto che non ha depositato le memorie ex art. 171 ter cpc ed il foglio di precisazione delle conclusioni;
né ha partecipato alla udienza di discussione del 20.3.2024; che l'importo ex art. 96 terzo comma c.p.c. è da liquidarsi in conformità al parametro “compensi liquidati” di cui alle Tabelle Milanesi del 2018, secondo il quale: “l'importo ex art. 96 cpc terzo comma può essere determinato con riferimento al parametro del compenso defensionale liquidato in causa e, segnatamente, in un importo all'incirca pari al compenso defensionale, riducibile sino alla metà del compenso ed aumentabile della metà del compenso, in ragione delle circostanze specifiche dell'abuso”. che le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 147/22 e tenuto conto del valore della controversia, potendosi applicare i valori minimi dello scaglione di riferimento, a fronte della semplicità della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 9761/2023, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
4) condanna parte opponente a corrispondere in favore di parte opposta la somma di € 1.500,00 ex art. 96 terzo comma c.p.c.
Così deciso in Milano il 20 marzo 2024
Il giudice
(Federico Salmeri)
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