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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 30/09/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Silvia Monaco Presidente
dott. Michele Paparella Consigliere estensore dott. Oswald Leitner Consigliere
ha pronunciato seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 145/2024 R.G.
promossa
da
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20.03.2002, residente a [...] -
rappresentata e difesa, giusta delega allegata al presente atto,
dall'avv. Monica Cappello del Foro di Trento (C.F.
) e dall'avv. Paolo Chiariello del Foro di C.F._2
Trento (C.F.: ) presso il cui studio in C.F._3
Trento, via S. Marco n. 4 elegge domicilio, i quali dichiarano di autorizzare l'invio di tutte le notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata: e/o Email_1
Email_2
1 appellante
contro
(c.f. ) nato a [...] il CP_1 C.F._4
6.12.2003 e residente a [...],
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Osti del Foro di Rovigo
(c.f. ) procuratrice e domiciliataria come C.F._5
da mandato scansionato e allegato alla Memoria di costituzione del 23.8.23 con domicilio eletto nel di lei studio in Rovigo, Via
All'Ara, 15 (Pec Email_3
appellato
con l'intervento del Procuratore Generale
intervenuto
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 788/2024 emessa dal
Tribunale di Bolzano il 06/08/2024 e comunicata via PEC in data 06/08/2024
Causa trattenuta in decisione all'udienza 16.7.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Dei procuratori di parte appellante:
“- Disporre che le visite padre – figlio, se non sospese,
proseguano esclusivamente in modalità protetta, ed
esclusivamente all'interno della struttura, dando disposizione al
servizio sociale incaricato di tutelare la signora Pt_1
permettendole di attendere e/o intervenire sul figlio nei momenti
di crisi in luogo sicuro e protetto da qualsiasi tipo di contatto con
2 il signor e, per quanto riguarda il minore , CP_1 Per_1
dando disposizione al servizio sociale di sollecitare la
comunicazione padre-figlio nella lingua italiana, al fine di evitare
che il padre possa veicolare, come fatto, messaggi al bambino.
- Disporre che il servizio sociale di Merano prenda visione del
fascicolo penale e ne segua l'evoluzione per una corretta lettura
della cornice nella quale è chiamato ad attivarsi, promuovendo la
corretta informazione alla psicologa individuata per il sostegno
alla genitorialità (dott.ssa del consultorio familiare di Persona_2
Merano) ed il suo contatto con il servizio di consulenza e supporto
del centro antiviolenza di Merano che seguirà la signora Pt_1
- Disporre che il servizio sociale di Merano abbia facoltà di
sospendere con effetto immediato le visite padre-figlio se
dovessero palesarsi condotte pregiudizievoli per la madre e/o il
minore ad opera del e/o della sua famiglia. CP_1
- Disporre, a cura del servizio sociale territorialmente competente
(Solesino – PD), indagine socio-familiare sull'intero nucleo
paterno, all'interno del quale è stata esplicitata la minaccia di
portare via il bambino e di non fare mai più sapere nulla di lui
alla madre e, comunque, minacce all'incolumità per la sua vita,
con particolare riferimento alla figura nonna paterna, signora
, coimputata, unitamente al figlio, nel procedimento Persona_3
penale RGNR 2461/2023 del Tribunale di Rovigo.
- In considerazione di quanto specificamente riportato dal servizio
sociale sullo stato del minore e sul nucleo materno;
della
3 situazione di pregiudizio di cui all'esercizio dell'azione penale nei
confronti del e la di lui madre;
della disponibilità sempre CP_1
mostrata dalla signora nella difficile e preoccupante Pt_1
situazione che la vede coinvolta e che denota la sua capacità di
riuscire a perseguire il miglior interesse del figlio, disporre
l'affidamento c.d. super - esclusivo, ai sensi dell'art. 337 quater
c.c. del minore alla madre, con collocazione e Parte_1
residenza anagrafica presso la medesima, attribuendole l'intera
funzione rappresentativa e comunque la possibilità di adottare in
autonomia le decisioni di maggiore interesse del figlio.
- Al fine di individuare la presenza di ulteriori fattori di rischio, a
tutela del minore, disporre la fissazione dell'udienza di
discussione ex art. 473 bis 34 c.p.c. all'esito del deposito della
relazione socio familiare sul nucleo paterno a cura del servizio
sociale territorialmente competente e previa assegnazione di un
termine per note difensive.
- Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio, in riforma
della sentenza impugnata”.
Il Procuratore di parte appellata si riporta alle conclusioni in atti e chiede che la Corte rigetti l'appello proposto e disponga in via d'urgenza l'affidamento del minore ai Servizi sociali.
In memoria di costituzione di data 13 gennaio 2025:
“chiede per le ragioni esposte in premessa, in via preliminare
dichiararsi l'appello inammissibile, nel merito il rigetto
4 dell'appello (reclamo) proposto e conferma del provvedimento
impugnato.
Con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi”.
Il Procuratore Generale si riporta alle deduzioni e conclusioni già presentate e chiede una relazione aggiornata dei servizi sociali per la prossima udienza.
In atto di intervento di data 26 gennaio 2022:
“voglia la Corte d'Appello confermare la sentenza del Tribunale di
Bolzano d.d. 3.6.2024, rigettando l'appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza di data 3.6.2024, pronunciata nel procedimento pendente tra e , avente ad oggetto la Parte_1 CP_1
richiesta di affidamento del figlio minore e l'adozione di provvedimenti a seguito di violenza domestica, il Tribunale di
Bolzano ha rigettato la richiesta della ricorrente di sospendere il diritto di visita del padre e di disporre CP_1
l'affidamento esclusivo a suo favore del figlio , Persona_4
nato a [...] il [...] ed ha disposto che i Servizi sociali proseguissero le visite protette tra padre e figlio secondo le modalità da loro ritenute più opportune, da svolgersi presso il
Distretto sociale.
A fondamento della decisione il giudice di primo grado ha rilevato che il padre aveva mostrato interesse nei confronti del figlio, sia in occasione della domanda di riconoscimento, che in occasione del presente procedimento. Con sentenza del
5 Tribunale di Bolzano di data 5.5.2023, pronunciata nel procedimento relativo al predetto riconoscimento da parte del padre, era stato disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, per il fatto che non erano ravvisabili ragioni che,
nell'interesse del minore, inducessero a ritenere preferibile l'affidamento esclusivo ad uno solo di essi. Per consentire al padre di esercitare il diritto di visita era stata prevista l'organizzazione di visite accompagnate padre-figlio da parte dei
Servizi sociali e il monitoraggio della situazione. Il Tribunale ha poi rilevato che, dalle relazioni dei Servizi di data 18.4 e
24.4.2024, risultava che la ricorrente teneva una condotta volta ad ostacolare in ogni modo il rapporto tra padre e figlio e che le attuali modalità di visita permettevano al minore di mantenere un minimo rapporto con il padre e di vivere i momenti al
Distretto sociale in maniera serena. Peraltro i Servizi avevano consigliato di proseguire le visite protette tra padre e figlio cambiando le modalità di queste e passando a delle videochiamate accompagnate da svolgersi presso il Distretto
sociale (relazione di data 11.1.2024). Infine il Tribunale ha rilevato che, ai fini della decisione, era determinante il rapporto tra il minore e il padre, mentre non rilevava il rapporto assolutamente conflittuale tra i genitori.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
con atto di data 24.9.2024, formulando le conclusioni sopra trascritte. Essa ha preliminarmente eccepito che il giudice di
6 primo grado non aveva tenuto conto dei gravi episodi di violenza domestica e minaccia subiti dall'appellante da parte del marito,
che avevano determinato la Procura di Rovigo ad aprire un procedimento penale per i reati di maltrattamenti in famiglia,
violenza sessuale e minacce aggravate;
aveva interpretato in maniera erronea la condotta dell'appellante, senza valutare le giustificazioni addotte dalla madre in merito alla necessità di proteggere il minore da padre violento;
non aveva dato il giusto peso alla relazione del servizio sociale, che aveva evidenziato che il minore appariva sereno e non sembrava soffrire durante le visite protette.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha eccepito la valutazione incompleta delle prove, rilevando che il Tribunale
non aveva considerato le prove di violenza e gravi minacce commesse dall'appellato nei confronti dell'odierna appellante,
che la avevano costretta a fuggire per rifugiarsi dai genitori a
Merano e che avevano determinato l'apertura di un procedimento penale per i reati prima specificati.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante ha censurato la mancata concessione dell'affidamento esclusivo di
, esponendo che sussisteva un evidente rischio per la Per_4
sicurezza del minore e della madre, come confermato dalle relazioni dei servizi sociali e ricavabile dalle violenze subite dall'appellante. A causa delle gravi minacce da parte dell'appellato e della sua mancata collaborazione nel
7 mantenimento del benessere del figlio – tra l'altro egli pagava irregolarmente il contributo di mantenimento – il minore necessitava di una protezione maggiore, che poteva essere garantita solamente con l'affidamento esclusivo. L'appellato,
inoltre, non aveva mai fatto un regalo al figlio, non si era preoccupato delle sue condizioni di salute e, in occasione delle due visite protette a Merano, si era protagonista, con i suoi familiari, di episodi di vera e propria guerriglia urbana con i membri della famiglia . Pt_1
Con il terzo motivo di impugnazione la difesa ha eccepito l'errata valutazione delle relazioni del Servizio sociale. In
particolare ha esposto che l'asserita condotta della madre volta ad ostacolare il rapporto tra padre e figlio era smentita dal fatto che dalle relazioni risultava che il minore non aveva mai mostrato segni di disagio durante le visite protette e che le modalità attuali di visita garantivano il mantenimento di un minimo rapporto con il padre. Peraltro non risultava che fossero state verificate la situazione abitativa e le condotte del padre e che fosse stata valutata la sua capacità genitoriale. L'appellato si era reso responsabile di minacce di morte nei confronti dell'appellante e del figlio ed era comprensibile che essa si sentisse a disagio ad entrare in sala visite per rivedere l'appellato. In ogni caso i servizi avevano evidenziato che la relazione tra madre e figlio era osservata come positiva e l'accudimento come adeguato. L'appellante non si era
8 presentata al distretto per accompagnare il minore soltanto in situazioni di malattia documentata dello stesso. L'appellato, poi,
rimaneva passivo in occasione degli incontri e non rivolgeva mai parole in lingua sinti al figlio.
L'appellante ha infine censurato il fatto che nella sentenza impugnata non si dava atto degli episodi di violenza subiti dalla ricorrente e dal figlio, mentre sarebbe stato compito del giudice quello di tutelare la sfera personale, la dignità e la personalità
della vittima, nonché di garantirne la sicurezza, oltre che di porre particolare attenzione nel prevenire il rischio della cd.
“vittimizzazione secondaria”.
Con comparsa di costituzione di data 13.1.2025 si è costituito in giudizio , contestando le deduzioni avversarie e CP_1
chiedendone il rigetto. Preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello avversario, per il fatto che l'impugnazione non era stata proposta nel termine di 10 giorni previsto dall'art. 739 c.p.c.. Nel merito ha eccepito che dall'esame delle parti e dei testi era emerso che non vi era alcuna ragione di urgenza che giustificasse il ricorso alla procedura di cui all'art. 473 bis 40 c.p.c., se non il fatto che l'appellante avesse scoperto che controparte aveva ottenuto il riconoscimento di paternità e l'affidamento condiviso del figlio.
Anziché chiedere una modifica del relativo provvedimento l'appellante aveva lamentato abusi familiari inesistenti per ottenere con procedura d'urgenza l'affidamento esclusivo del
9 figlio ed impedire l'instaurazione di un legame dello stesso con la famiglia . Nella presente vicenda sussisteva un CP_1
risentimento di stirpe, per il fatto che il padre non era “puro”,
per avere tradito le proprie origini, rifiutandosi di vivere nel campo nomadi e secondo le loro tradizioni. Non corrispondeva al vero che l'appellato avesse messo in atto condotte maltrattanti nei confronti dell'appellante e la valutazione del servizio sociale nei suoi confronti era più che positiva.
L'appellante, al contrario, durante la gravidanza aveva fatto perdere le tracce del bambino, salvo poi presentare una denuncia per maltrattamenti, una volta scoperto che il padre si era rivolto al Tribunale per chiedere il riconoscimento di paternità, e poco dopo depositare un ricorso per ottenere tutela immediata per abusi familiari. Non corrispondeva al vero che l'appellato fosse un padre violento e al riguardo l'appellante non aveva prodotto alcun certificato medico. I tafferugli accaduti durante le visite protette erano il risultato degli agguati che la famiglia poneva in essere nei confronti della famiglia Pt_1
per evitare gli incontri padre-figlio. L'appellato aveva CP_1
prodotto dei video in cui si sentiva il nonno materno minacciare pesantemente di morte il sig. e la di lui madre nel caso CP_1
si fossero presentati a Merano. Invece dei video prodotti da parte appellante non vi era una traduzione ufficiale, in quanto il
GI non era riuscito a reperire un traduttore, posto che tutti si rifiutavano di intromettersi nella faida . CP_2
10 L'appellato ha poi eccepito che nel procedimento previsto dall'art. 473 bis 40 c.p.c. per il caso di violenza domestica erano riconosciuti al giudice ampi poteri di istruttoria sino al provvedimento ritenuto più idoneo alla tutela della vittima e del minore, tra cui quelli dell'art. 473 bis 70 c.p.c., quali l'allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento, sanzioni economiche e l'intervento dei servizi sociali, ma non anche l'affidamento del minore, che era procedura diversa, la quale prevedeva un'istruttoria molto più
ampia ed una effettiva discovery. Per tuziorismo la difesa ha poi contestato che l'appellato non avesse versato il mantenimento stabilito nel provvedimento di riconoscimento di paternità e che non avesse mai fatto regali al figlio ed ha esposto che il padre si era sempre preoccupato delle condizioni di salute del bambino,
circostanze che risultavano anche dalla relazione redatta dai servizi sociali in data 27.11.2024.
La Procura Generale è intervenuta nella procedura con atto di intervento di data 26.1.2022 (rectius 2025), chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, osservando in particolare che essa non era affetta dagli errori di valutazione rappresentati dall'appellante, avendo il Tribunale correttamente e condivisibilmente valutato come rispondente al preminente interesse del minore continuare ad incontrare il Per_4
padre nella forma delle visite protette, con modalità diverse da quelle scelte fino a questo momento, come consigliato dagli
11 operatori del Servizio sociale che stavano continuando a monitorare la situazione altamente conflittuale fra i genitori ed i rispettivi clan familiari, impregiudicata allo stato ogni altra questione.
Nel corso del procedimento di secondo grado sono state acquisite le relazioni dei servizi sociali periodicamente trasmesse di aggiornamento dell'andamento delle visite del sig.
nei confronti del figlio . CP_1 Per_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si deve rigettare l'eccezione di inammissibilità
dell'appello proposta da parte appellata, che si fonda sulla tesi secondo cui il gravame previsto avverso il provvedimento di primo grado avrebbe dovuto essere il reclamo da proporsi entro il termine di 10 giorni dalla notifica o dalla comunicazione del provvedimento. E' bensì corretto che il procedimento previsto dagli art. 473 bis 40 e seguenti del codice di procedura civile dovrebbe esaurirsi con l'adozione di provvedimenti provvisori da adottarsi con decreto ex art. 473 bis 69 e seguenti,
eventualmente reclamabili dinanzi allo stesso Tribunale.
Tuttavia nel caso specifico il Tribunale ha deciso anche sull'affidamento del minore , che costituiva oggetto di Per_4
specifica domanda proposta dalla ricorrente, rigettando la sua richiesta di disporre l'affidamento esclusivo del minore,
sostanzialmente unificando la fase cautelare con la fase di merito, decidendo su tutte le domande proposte e pronunciando
12 di conseguenza una sentenza, anziché un decreto. Ciò posto, si ritiene che debba trovare applicazione anche in siffatto caso il principio statuito dalla Suprema Corte relativamente ai procedimenti di cui all'art. 700 c.p.c., secondo cui: “Il
provvedimento reso in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c., avendo
natura strumentale, provvisoria e non definitiva, in quanto
destinato ad essere sostituito dalla decisione di merito, ovvero a
decadere per effetto di essa o della mancata instaurazione del
relativo giudizio, non è autonomamente impugnabile, neppure con
ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.; al contrario, qualora il
giudice adito, "ante causam" o in corso di causa, con richiesta di
provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., unifichi la
fase cautelare e il giudizio di merito emanando, in luogo del
provvedimento d'urgenza, un vero e proprio provvedimento
definitivo di merito, questo, stante il suo carattere decisorio, ha
natura sostanziale di sentenza ed è, pertanto, impugnabile
mediante l'ordinario atto di appello” (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
16894 del 10/08/2016 (Rv. 641476 - 01)”. Ne consegue che correttamente avverso il provvedimento del Tribunale è stato proposto appello con il rispetto dei relativi termini.
Per quanto riguarda il merito del presente giudizio, le questioni controverse attengono all'affidamento del figlio minore e all'esercizio del diritto di visita da parte del padre. Per_4
Il giudice di primo grado ha rigettato la richiesta di affidamento esclusivo, proposta dall'appellante, ritenendo che non vi fossero
13 ragioni per discostarsi da quanto statuito con sentenza del
Tribunale di Bolzano di data 5.5.2023, pronunciata nel procedimento instaurato a seguito della domanda del padre di riconoscimento del minore, con cui era stata accolta la richiesta di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, non essendo ravvisabili ragioni che inducessero a ritenere preferibile, per l'interesse del minore, che fosse disposto l'affidamento esclusivo in favore di uno solo dei genitori.
Ad avviso di questa Corte sono invece fondate le argomentazioni di parte appellante che giustificano la pronuncia di un affidamento esclusivo del figlio a favore della madre. Per_4
A tale riguardo si osserva innanzitutto che la scelta di affidare i figli ad uno solo dei genitori deve essere operata tenendo conto non solo dell'idoneità o inidoneità di entrambi i genitori, ma anche valutando le ricadute che tale decisione può provocare sulla vita dei figli, privilegiando qual genitore che appare più
idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del figlio, sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, valutando le modalità con cui in passato ha svolto il proprio ruolo genitoriale, le sue capacità affettive, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, la sua personalità, le sue consuetudini di vita e l'ambiente che è in grado di offrire alla prole. Nell'ambito
14 di questo giudizio devono essere presi in considerazione anche peculiari aspetti: in particolare è stato condivisibilmente affermato (Corte d'Appello di Bari, sentenza 5.2.2025, n. 146),
che la pendenza di un procedimento penale ex art. 612 bis c.p.,
la gravità delle condotte contestate all'ex compagno e le misure del divieto di avvicinamento e del divieto di comunicazione attraverso qualsiasi mezzo, rendono non solo inopportuno, ma anche impraticabile l'affido condiviso dei minori, a causa dell'impossibilità delle parti di gestire, secondo un progetto comune, le scelte esistenziali dei minori, pur dovendosi tenere conto della fondatezza, nell'interesse dei minori, delle richieste in punto di frequentazione dei figli minori. La Suprema Corte ha anche affermato (Cass. 6.3.2019, n. 6535) che la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse.
Nel caso specifico si osserva che nei confronti di parte appellata
è pendente un procedimento penale per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia (commesso da marzo 2022 ad agosto
2023), oltre ad un procedimento penale per minaccia in
15 concorso con la madre, commesso in data 8.8.2023, in occasione della quale sarebbero state proferite gravi minacce anche per l'incolumità del figlio minore. Inoltre la conflittualità
tra i due genitori e i rispettivi nuclei familiari è talmente accesa che ogni forma di dialogo tra i due genitori al momento è
impossibile e le date di incontro del padre con il minore sono state in passato addirittura occasioni di scontro tra i clan familiari, che hanno portato a situazioni di pericolo per l'ordine pubblico e ad ulteriori denunce (si veda in particolare la CNR
dei Carabinieri di Merano di data 2 dicembre 2023). Né si può
ritenere che tale situazione di conflittualità sia riconducibile a un comportamento colpevole della madre, posto che è
perfettamente comprensibile la sua diffidenza nei confronti di controparte e la sua preoccupazione per le sorti del figlio, in considerazione dei gravi reati denunciati nei confronti del padre, e in particolare delle minacce di cui al video acquisito agli atti del giudizio con relativa traduzione. A ciò si deve aggiungere che, mentre per quanto riguarda la madre, risulta pacifico che essa ha svolto finora in modo positivo ed adeguato le funzioni genitoriali, avendo tenuto il figlio presso di sé sin dalla sua nascita e avendo provveduto a soddisfare integralmente i relativi bisogni, non può essere formulato un corrispondente giudizio di idoneità nei confronti del padre, il quale risulta imputato nei procedimenti penali cui prima si è
fatto riferimento, non risulta avere compiuto fino ad ora nessun
16 percorso di supporto alla genitorialità, ha provveduto in modo irregolare ed incompleto al pagamento del contributo di mantenimento per il figlio e in relazione al quale non sono fino ad ora risultate le specifiche condizioni di vita (situazione abitativa, lavorativa, ecc.), dalle quali possa desumersi una sua effettiva capacità genitoriale. In conclusione un affidamento condiviso deve ritenersi allo stato attuale pregiudizievole nei confronti del minore, perché i genitori, in siffatta situazione di conflittualità, non sarebbero mai in grado di assumere di comune accordo le decisioni per il figlio, in particolare quelle di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed un tanto non potrebbe che ripercuotersi sul benessere psico-fisico del minore.
Per queste ragioni deve essere disposto, in accoglimento del relativo motivo di appello e in riforma della decisione impugnata, l'affidamento esclusivo di alla madre Per_4
la quale avrà l'esercizio esclusivo della Parte_1
responsabilità genitoriale sul figlio, oltre che la facoltà di assumere le decisioni di maggiore interesse per lo stesso.
Per quanto attiene invece alla frequentazione tra padre e figlio,
dall'ultima relazione dei servizi sociali, acquisita in data
2.9.2025, risulta che le visite proseguono regolarmente nella forma di visite protette presso uno spazio neutro e i servizi sociali, diversamente da quanto ritenuto in precedenti relazioni,
in cui auspicavano un'evoluzione di questo tipo di visite, hanno
17 ora reputato necessario, nell'interesse del minore, proseguire le visite tra ed il padre mantenendo l'attuale Per_4
organizzazione e garantire la continuità restando in attesa degli esiti del percorso di supporto alla genitorialità attivato nei confronti di entrambi i genitori, i quali permetteranno di valutare se sarà possibile introdurre delle modifiche all'organizzazione delle visite. Questa Corte ritiene di non doversi discostare dall'indicazione dei servizi sociali, ritenendo che tale modalità di frequentazione tra padre e figlio da un lato assicuri il mantenimento dei rapporti tra i predetti e dall'altro vada incontro alle richieste di parte appellante di garantire l'incolumità del minore a fronte del paventato rischio che il padre possa mettere in atto le condotte pregiudizievoli minacciate. Pertanto le visite tra padre e figlio proseguiranno secondo la modalità tuttora in essere.
Le ulteriori domande proposte da parte appellante in sede di precisazione delle conclusioni sono da ritenersi inammissibili o per la loro novità – in particolare per quanto attiene alla richiesta di dichiarare la decadenza di parte appellata della responsabilità genitoriale - ovvero perché formulate in difetto di un interesse attuale alla loro proposizione – in particolare per quanto attiene alla richiesta di riconoscere la facoltà di sospensione delle visite in caso di condotte pregiudizievoli e alla richiesta di disporre un'indagine socio-familiare sull'intero nucleo familiare, ovvero perché non proponibili a questo giudice
18 – in particolare per quanto attiene alla richiesta di disporre che il servizio sociale di Merano prenda visione del fascicolo penale e ne segua l'evoluzione, trattandosi di richiesta da rivolgere se del caso al giudice penale.
Per quanto attiene infine alla regolamentazione delle spese processuali, l'esito del giudizio ed in particolare la reciproca parziale soccombenza delle parti rispetto alle domande originariamente proposte giustifica una riforma della sentenza di primo grado sul punto e l'integrale compensazione delle spese processuali in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza appellata
dispone
quanto segue:
1) il figlio viene affidato in via esclusiva Controparte_3
alla madre , la quale avrà l'esercizio esclusivo della Parte_1
responsabilità genitoriale sul figlio, oltre che la facoltà di assumere le decisioni di maggiore interesse per lo stesso.
2) il diritto di visita del padre nei confronti di CP_1 [...]
verrà esercitato secondo le modalità tuttora in Controparte_3
essere, come specificato in particolare nella relazione dei servizi sociali della Comunità Comprensoriale Burgraviato di data
1.9.2025.
3) Le ulteriori domande proposte da parte appellante vengono
19 dichiarate inammissibili.
4) Le spese legali di entrambi i gradi di giudizio vengono compensate tra le parti.
Bolzano, così deciso in data 11.9.2025
La Presidente dott.ssa Silvia Monaco
Il Consigliere estensore dott. Michele Paparella
Il Funzionario Giudiziario
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Silvia Monaco Presidente
dott. Michele Paparella Consigliere estensore dott. Oswald Leitner Consigliere
ha pronunciato seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 145/2024 R.G.
promossa
da
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20.03.2002, residente a [...] -
rappresentata e difesa, giusta delega allegata al presente atto,
dall'avv. Monica Cappello del Foro di Trento (C.F.
) e dall'avv. Paolo Chiariello del Foro di C.F._2
Trento (C.F.: ) presso il cui studio in C.F._3
Trento, via S. Marco n. 4 elegge domicilio, i quali dichiarano di autorizzare l'invio di tutte le notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata: e/o Email_1
Email_2
1 appellante
contro
(c.f. ) nato a [...] il CP_1 C.F._4
6.12.2003 e residente a [...],
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Osti del Foro di Rovigo
(c.f. ) procuratrice e domiciliataria come C.F._5
da mandato scansionato e allegato alla Memoria di costituzione del 23.8.23 con domicilio eletto nel di lei studio in Rovigo, Via
All'Ara, 15 (Pec Email_3
appellato
con l'intervento del Procuratore Generale
intervenuto
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 788/2024 emessa dal
Tribunale di Bolzano il 06/08/2024 e comunicata via PEC in data 06/08/2024
Causa trattenuta in decisione all'udienza 16.7.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Dei procuratori di parte appellante:
“- Disporre che le visite padre – figlio, se non sospese,
proseguano esclusivamente in modalità protetta, ed
esclusivamente all'interno della struttura, dando disposizione al
servizio sociale incaricato di tutelare la signora Pt_1
permettendole di attendere e/o intervenire sul figlio nei momenti
di crisi in luogo sicuro e protetto da qualsiasi tipo di contatto con
2 il signor e, per quanto riguarda il minore , CP_1 Per_1
dando disposizione al servizio sociale di sollecitare la
comunicazione padre-figlio nella lingua italiana, al fine di evitare
che il padre possa veicolare, come fatto, messaggi al bambino.
- Disporre che il servizio sociale di Merano prenda visione del
fascicolo penale e ne segua l'evoluzione per una corretta lettura
della cornice nella quale è chiamato ad attivarsi, promuovendo la
corretta informazione alla psicologa individuata per il sostegno
alla genitorialità (dott.ssa del consultorio familiare di Persona_2
Merano) ed il suo contatto con il servizio di consulenza e supporto
del centro antiviolenza di Merano che seguirà la signora Pt_1
- Disporre che il servizio sociale di Merano abbia facoltà di
sospendere con effetto immediato le visite padre-figlio se
dovessero palesarsi condotte pregiudizievoli per la madre e/o il
minore ad opera del e/o della sua famiglia. CP_1
- Disporre, a cura del servizio sociale territorialmente competente
(Solesino – PD), indagine socio-familiare sull'intero nucleo
paterno, all'interno del quale è stata esplicitata la minaccia di
portare via il bambino e di non fare mai più sapere nulla di lui
alla madre e, comunque, minacce all'incolumità per la sua vita,
con particolare riferimento alla figura nonna paterna, signora
, coimputata, unitamente al figlio, nel procedimento Persona_3
penale RGNR 2461/2023 del Tribunale di Rovigo.
- In considerazione di quanto specificamente riportato dal servizio
sociale sullo stato del minore e sul nucleo materno;
della
3 situazione di pregiudizio di cui all'esercizio dell'azione penale nei
confronti del e la di lui madre;
della disponibilità sempre CP_1
mostrata dalla signora nella difficile e preoccupante Pt_1
situazione che la vede coinvolta e che denota la sua capacità di
riuscire a perseguire il miglior interesse del figlio, disporre
l'affidamento c.d. super - esclusivo, ai sensi dell'art. 337 quater
c.c. del minore alla madre, con collocazione e Parte_1
residenza anagrafica presso la medesima, attribuendole l'intera
funzione rappresentativa e comunque la possibilità di adottare in
autonomia le decisioni di maggiore interesse del figlio.
- Al fine di individuare la presenza di ulteriori fattori di rischio, a
tutela del minore, disporre la fissazione dell'udienza di
discussione ex art. 473 bis 34 c.p.c. all'esito del deposito della
relazione socio familiare sul nucleo paterno a cura del servizio
sociale territorialmente competente e previa assegnazione di un
termine per note difensive.
- Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio, in riforma
della sentenza impugnata”.
Il Procuratore di parte appellata si riporta alle conclusioni in atti e chiede che la Corte rigetti l'appello proposto e disponga in via d'urgenza l'affidamento del minore ai Servizi sociali.
In memoria di costituzione di data 13 gennaio 2025:
“chiede per le ragioni esposte in premessa, in via preliminare
dichiararsi l'appello inammissibile, nel merito il rigetto
4 dell'appello (reclamo) proposto e conferma del provvedimento
impugnato.
Con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi”.
Il Procuratore Generale si riporta alle deduzioni e conclusioni già presentate e chiede una relazione aggiornata dei servizi sociali per la prossima udienza.
In atto di intervento di data 26 gennaio 2022:
“voglia la Corte d'Appello confermare la sentenza del Tribunale di
Bolzano d.d. 3.6.2024, rigettando l'appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza di data 3.6.2024, pronunciata nel procedimento pendente tra e , avente ad oggetto la Parte_1 CP_1
richiesta di affidamento del figlio minore e l'adozione di provvedimenti a seguito di violenza domestica, il Tribunale di
Bolzano ha rigettato la richiesta della ricorrente di sospendere il diritto di visita del padre e di disporre CP_1
l'affidamento esclusivo a suo favore del figlio , Persona_4
nato a [...] il [...] ed ha disposto che i Servizi sociali proseguissero le visite protette tra padre e figlio secondo le modalità da loro ritenute più opportune, da svolgersi presso il
Distretto sociale.
A fondamento della decisione il giudice di primo grado ha rilevato che il padre aveva mostrato interesse nei confronti del figlio, sia in occasione della domanda di riconoscimento, che in occasione del presente procedimento. Con sentenza del
5 Tribunale di Bolzano di data 5.5.2023, pronunciata nel procedimento relativo al predetto riconoscimento da parte del padre, era stato disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, per il fatto che non erano ravvisabili ragioni che,
nell'interesse del minore, inducessero a ritenere preferibile l'affidamento esclusivo ad uno solo di essi. Per consentire al padre di esercitare il diritto di visita era stata prevista l'organizzazione di visite accompagnate padre-figlio da parte dei
Servizi sociali e il monitoraggio della situazione. Il Tribunale ha poi rilevato che, dalle relazioni dei Servizi di data 18.4 e
24.4.2024, risultava che la ricorrente teneva una condotta volta ad ostacolare in ogni modo il rapporto tra padre e figlio e che le attuali modalità di visita permettevano al minore di mantenere un minimo rapporto con il padre e di vivere i momenti al
Distretto sociale in maniera serena. Peraltro i Servizi avevano consigliato di proseguire le visite protette tra padre e figlio cambiando le modalità di queste e passando a delle videochiamate accompagnate da svolgersi presso il Distretto
sociale (relazione di data 11.1.2024). Infine il Tribunale ha rilevato che, ai fini della decisione, era determinante il rapporto tra il minore e il padre, mentre non rilevava il rapporto assolutamente conflittuale tra i genitori.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
con atto di data 24.9.2024, formulando le conclusioni sopra trascritte. Essa ha preliminarmente eccepito che il giudice di
6 primo grado non aveva tenuto conto dei gravi episodi di violenza domestica e minaccia subiti dall'appellante da parte del marito,
che avevano determinato la Procura di Rovigo ad aprire un procedimento penale per i reati di maltrattamenti in famiglia,
violenza sessuale e minacce aggravate;
aveva interpretato in maniera erronea la condotta dell'appellante, senza valutare le giustificazioni addotte dalla madre in merito alla necessità di proteggere il minore da padre violento;
non aveva dato il giusto peso alla relazione del servizio sociale, che aveva evidenziato che il minore appariva sereno e non sembrava soffrire durante le visite protette.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha eccepito la valutazione incompleta delle prove, rilevando che il Tribunale
non aveva considerato le prove di violenza e gravi minacce commesse dall'appellato nei confronti dell'odierna appellante,
che la avevano costretta a fuggire per rifugiarsi dai genitori a
Merano e che avevano determinato l'apertura di un procedimento penale per i reati prima specificati.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante ha censurato la mancata concessione dell'affidamento esclusivo di
, esponendo che sussisteva un evidente rischio per la Per_4
sicurezza del minore e della madre, come confermato dalle relazioni dei servizi sociali e ricavabile dalle violenze subite dall'appellante. A causa delle gravi minacce da parte dell'appellato e della sua mancata collaborazione nel
7 mantenimento del benessere del figlio – tra l'altro egli pagava irregolarmente il contributo di mantenimento – il minore necessitava di una protezione maggiore, che poteva essere garantita solamente con l'affidamento esclusivo. L'appellato,
inoltre, non aveva mai fatto un regalo al figlio, non si era preoccupato delle sue condizioni di salute e, in occasione delle due visite protette a Merano, si era protagonista, con i suoi familiari, di episodi di vera e propria guerriglia urbana con i membri della famiglia . Pt_1
Con il terzo motivo di impugnazione la difesa ha eccepito l'errata valutazione delle relazioni del Servizio sociale. In
particolare ha esposto che l'asserita condotta della madre volta ad ostacolare il rapporto tra padre e figlio era smentita dal fatto che dalle relazioni risultava che il minore non aveva mai mostrato segni di disagio durante le visite protette e che le modalità attuali di visita garantivano il mantenimento di un minimo rapporto con il padre. Peraltro non risultava che fossero state verificate la situazione abitativa e le condotte del padre e che fosse stata valutata la sua capacità genitoriale. L'appellato si era reso responsabile di minacce di morte nei confronti dell'appellante e del figlio ed era comprensibile che essa si sentisse a disagio ad entrare in sala visite per rivedere l'appellato. In ogni caso i servizi avevano evidenziato che la relazione tra madre e figlio era osservata come positiva e l'accudimento come adeguato. L'appellante non si era
8 presentata al distretto per accompagnare il minore soltanto in situazioni di malattia documentata dello stesso. L'appellato, poi,
rimaneva passivo in occasione degli incontri e non rivolgeva mai parole in lingua sinti al figlio.
L'appellante ha infine censurato il fatto che nella sentenza impugnata non si dava atto degli episodi di violenza subiti dalla ricorrente e dal figlio, mentre sarebbe stato compito del giudice quello di tutelare la sfera personale, la dignità e la personalità
della vittima, nonché di garantirne la sicurezza, oltre che di porre particolare attenzione nel prevenire il rischio della cd.
“vittimizzazione secondaria”.
Con comparsa di costituzione di data 13.1.2025 si è costituito in giudizio , contestando le deduzioni avversarie e CP_1
chiedendone il rigetto. Preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello avversario, per il fatto che l'impugnazione non era stata proposta nel termine di 10 giorni previsto dall'art. 739 c.p.c.. Nel merito ha eccepito che dall'esame delle parti e dei testi era emerso che non vi era alcuna ragione di urgenza che giustificasse il ricorso alla procedura di cui all'art. 473 bis 40 c.p.c., se non il fatto che l'appellante avesse scoperto che controparte aveva ottenuto il riconoscimento di paternità e l'affidamento condiviso del figlio.
Anziché chiedere una modifica del relativo provvedimento l'appellante aveva lamentato abusi familiari inesistenti per ottenere con procedura d'urgenza l'affidamento esclusivo del
9 figlio ed impedire l'instaurazione di un legame dello stesso con la famiglia . Nella presente vicenda sussisteva un CP_1
risentimento di stirpe, per il fatto che il padre non era “puro”,
per avere tradito le proprie origini, rifiutandosi di vivere nel campo nomadi e secondo le loro tradizioni. Non corrispondeva al vero che l'appellato avesse messo in atto condotte maltrattanti nei confronti dell'appellante e la valutazione del servizio sociale nei suoi confronti era più che positiva.
L'appellante, al contrario, durante la gravidanza aveva fatto perdere le tracce del bambino, salvo poi presentare una denuncia per maltrattamenti, una volta scoperto che il padre si era rivolto al Tribunale per chiedere il riconoscimento di paternità, e poco dopo depositare un ricorso per ottenere tutela immediata per abusi familiari. Non corrispondeva al vero che l'appellato fosse un padre violento e al riguardo l'appellante non aveva prodotto alcun certificato medico. I tafferugli accaduti durante le visite protette erano il risultato degli agguati che la famiglia poneva in essere nei confronti della famiglia Pt_1
per evitare gli incontri padre-figlio. L'appellato aveva CP_1
prodotto dei video in cui si sentiva il nonno materno minacciare pesantemente di morte il sig. e la di lui madre nel caso CP_1
si fossero presentati a Merano. Invece dei video prodotti da parte appellante non vi era una traduzione ufficiale, in quanto il
GI non era riuscito a reperire un traduttore, posto che tutti si rifiutavano di intromettersi nella faida . CP_2
10 L'appellato ha poi eccepito che nel procedimento previsto dall'art. 473 bis 40 c.p.c. per il caso di violenza domestica erano riconosciuti al giudice ampi poteri di istruttoria sino al provvedimento ritenuto più idoneo alla tutela della vittima e del minore, tra cui quelli dell'art. 473 bis 70 c.p.c., quali l'allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento, sanzioni economiche e l'intervento dei servizi sociali, ma non anche l'affidamento del minore, che era procedura diversa, la quale prevedeva un'istruttoria molto più
ampia ed una effettiva discovery. Per tuziorismo la difesa ha poi contestato che l'appellato non avesse versato il mantenimento stabilito nel provvedimento di riconoscimento di paternità e che non avesse mai fatto regali al figlio ed ha esposto che il padre si era sempre preoccupato delle condizioni di salute del bambino,
circostanze che risultavano anche dalla relazione redatta dai servizi sociali in data 27.11.2024.
La Procura Generale è intervenuta nella procedura con atto di intervento di data 26.1.2022 (rectius 2025), chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, osservando in particolare che essa non era affetta dagli errori di valutazione rappresentati dall'appellante, avendo il Tribunale correttamente e condivisibilmente valutato come rispondente al preminente interesse del minore continuare ad incontrare il Per_4
padre nella forma delle visite protette, con modalità diverse da quelle scelte fino a questo momento, come consigliato dagli
11 operatori del Servizio sociale che stavano continuando a monitorare la situazione altamente conflittuale fra i genitori ed i rispettivi clan familiari, impregiudicata allo stato ogni altra questione.
Nel corso del procedimento di secondo grado sono state acquisite le relazioni dei servizi sociali periodicamente trasmesse di aggiornamento dell'andamento delle visite del sig.
nei confronti del figlio . CP_1 Per_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si deve rigettare l'eccezione di inammissibilità
dell'appello proposta da parte appellata, che si fonda sulla tesi secondo cui il gravame previsto avverso il provvedimento di primo grado avrebbe dovuto essere il reclamo da proporsi entro il termine di 10 giorni dalla notifica o dalla comunicazione del provvedimento. E' bensì corretto che il procedimento previsto dagli art. 473 bis 40 e seguenti del codice di procedura civile dovrebbe esaurirsi con l'adozione di provvedimenti provvisori da adottarsi con decreto ex art. 473 bis 69 e seguenti,
eventualmente reclamabili dinanzi allo stesso Tribunale.
Tuttavia nel caso specifico il Tribunale ha deciso anche sull'affidamento del minore , che costituiva oggetto di Per_4
specifica domanda proposta dalla ricorrente, rigettando la sua richiesta di disporre l'affidamento esclusivo del minore,
sostanzialmente unificando la fase cautelare con la fase di merito, decidendo su tutte le domande proposte e pronunciando
12 di conseguenza una sentenza, anziché un decreto. Ciò posto, si ritiene che debba trovare applicazione anche in siffatto caso il principio statuito dalla Suprema Corte relativamente ai procedimenti di cui all'art. 700 c.p.c., secondo cui: “Il
provvedimento reso in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c., avendo
natura strumentale, provvisoria e non definitiva, in quanto
destinato ad essere sostituito dalla decisione di merito, ovvero a
decadere per effetto di essa o della mancata instaurazione del
relativo giudizio, non è autonomamente impugnabile, neppure con
ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.; al contrario, qualora il
giudice adito, "ante causam" o in corso di causa, con richiesta di
provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., unifichi la
fase cautelare e il giudizio di merito emanando, in luogo del
provvedimento d'urgenza, un vero e proprio provvedimento
definitivo di merito, questo, stante il suo carattere decisorio, ha
natura sostanziale di sentenza ed è, pertanto, impugnabile
mediante l'ordinario atto di appello” (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
16894 del 10/08/2016 (Rv. 641476 - 01)”. Ne consegue che correttamente avverso il provvedimento del Tribunale è stato proposto appello con il rispetto dei relativi termini.
Per quanto riguarda il merito del presente giudizio, le questioni controverse attengono all'affidamento del figlio minore e all'esercizio del diritto di visita da parte del padre. Per_4
Il giudice di primo grado ha rigettato la richiesta di affidamento esclusivo, proposta dall'appellante, ritenendo che non vi fossero
13 ragioni per discostarsi da quanto statuito con sentenza del
Tribunale di Bolzano di data 5.5.2023, pronunciata nel procedimento instaurato a seguito della domanda del padre di riconoscimento del minore, con cui era stata accolta la richiesta di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, non essendo ravvisabili ragioni che inducessero a ritenere preferibile, per l'interesse del minore, che fosse disposto l'affidamento esclusivo in favore di uno solo dei genitori.
Ad avviso di questa Corte sono invece fondate le argomentazioni di parte appellante che giustificano la pronuncia di un affidamento esclusivo del figlio a favore della madre. Per_4
A tale riguardo si osserva innanzitutto che la scelta di affidare i figli ad uno solo dei genitori deve essere operata tenendo conto non solo dell'idoneità o inidoneità di entrambi i genitori, ma anche valutando le ricadute che tale decisione può provocare sulla vita dei figli, privilegiando qual genitore che appare più
idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del figlio, sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, valutando le modalità con cui in passato ha svolto il proprio ruolo genitoriale, le sue capacità affettive, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, la sua personalità, le sue consuetudini di vita e l'ambiente che è in grado di offrire alla prole. Nell'ambito
14 di questo giudizio devono essere presi in considerazione anche peculiari aspetti: in particolare è stato condivisibilmente affermato (Corte d'Appello di Bari, sentenza 5.2.2025, n. 146),
che la pendenza di un procedimento penale ex art. 612 bis c.p.,
la gravità delle condotte contestate all'ex compagno e le misure del divieto di avvicinamento e del divieto di comunicazione attraverso qualsiasi mezzo, rendono non solo inopportuno, ma anche impraticabile l'affido condiviso dei minori, a causa dell'impossibilità delle parti di gestire, secondo un progetto comune, le scelte esistenziali dei minori, pur dovendosi tenere conto della fondatezza, nell'interesse dei minori, delle richieste in punto di frequentazione dei figli minori. La Suprema Corte ha anche affermato (Cass. 6.3.2019, n. 6535) che la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse.
Nel caso specifico si osserva che nei confronti di parte appellata
è pendente un procedimento penale per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia (commesso da marzo 2022 ad agosto
2023), oltre ad un procedimento penale per minaccia in
15 concorso con la madre, commesso in data 8.8.2023, in occasione della quale sarebbero state proferite gravi minacce anche per l'incolumità del figlio minore. Inoltre la conflittualità
tra i due genitori e i rispettivi nuclei familiari è talmente accesa che ogni forma di dialogo tra i due genitori al momento è
impossibile e le date di incontro del padre con il minore sono state in passato addirittura occasioni di scontro tra i clan familiari, che hanno portato a situazioni di pericolo per l'ordine pubblico e ad ulteriori denunce (si veda in particolare la CNR
dei Carabinieri di Merano di data 2 dicembre 2023). Né si può
ritenere che tale situazione di conflittualità sia riconducibile a un comportamento colpevole della madre, posto che è
perfettamente comprensibile la sua diffidenza nei confronti di controparte e la sua preoccupazione per le sorti del figlio, in considerazione dei gravi reati denunciati nei confronti del padre, e in particolare delle minacce di cui al video acquisito agli atti del giudizio con relativa traduzione. A ciò si deve aggiungere che, mentre per quanto riguarda la madre, risulta pacifico che essa ha svolto finora in modo positivo ed adeguato le funzioni genitoriali, avendo tenuto il figlio presso di sé sin dalla sua nascita e avendo provveduto a soddisfare integralmente i relativi bisogni, non può essere formulato un corrispondente giudizio di idoneità nei confronti del padre, il quale risulta imputato nei procedimenti penali cui prima si è
fatto riferimento, non risulta avere compiuto fino ad ora nessun
16 percorso di supporto alla genitorialità, ha provveduto in modo irregolare ed incompleto al pagamento del contributo di mantenimento per il figlio e in relazione al quale non sono fino ad ora risultate le specifiche condizioni di vita (situazione abitativa, lavorativa, ecc.), dalle quali possa desumersi una sua effettiva capacità genitoriale. In conclusione un affidamento condiviso deve ritenersi allo stato attuale pregiudizievole nei confronti del minore, perché i genitori, in siffatta situazione di conflittualità, non sarebbero mai in grado di assumere di comune accordo le decisioni per il figlio, in particolare quelle di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed un tanto non potrebbe che ripercuotersi sul benessere psico-fisico del minore.
Per queste ragioni deve essere disposto, in accoglimento del relativo motivo di appello e in riforma della decisione impugnata, l'affidamento esclusivo di alla madre Per_4
la quale avrà l'esercizio esclusivo della Parte_1
responsabilità genitoriale sul figlio, oltre che la facoltà di assumere le decisioni di maggiore interesse per lo stesso.
Per quanto attiene invece alla frequentazione tra padre e figlio,
dall'ultima relazione dei servizi sociali, acquisita in data
2.9.2025, risulta che le visite proseguono regolarmente nella forma di visite protette presso uno spazio neutro e i servizi sociali, diversamente da quanto ritenuto in precedenti relazioni,
in cui auspicavano un'evoluzione di questo tipo di visite, hanno
17 ora reputato necessario, nell'interesse del minore, proseguire le visite tra ed il padre mantenendo l'attuale Per_4
organizzazione e garantire la continuità restando in attesa degli esiti del percorso di supporto alla genitorialità attivato nei confronti di entrambi i genitori, i quali permetteranno di valutare se sarà possibile introdurre delle modifiche all'organizzazione delle visite. Questa Corte ritiene di non doversi discostare dall'indicazione dei servizi sociali, ritenendo che tale modalità di frequentazione tra padre e figlio da un lato assicuri il mantenimento dei rapporti tra i predetti e dall'altro vada incontro alle richieste di parte appellante di garantire l'incolumità del minore a fronte del paventato rischio che il padre possa mettere in atto le condotte pregiudizievoli minacciate. Pertanto le visite tra padre e figlio proseguiranno secondo la modalità tuttora in essere.
Le ulteriori domande proposte da parte appellante in sede di precisazione delle conclusioni sono da ritenersi inammissibili o per la loro novità – in particolare per quanto attiene alla richiesta di dichiarare la decadenza di parte appellata della responsabilità genitoriale - ovvero perché formulate in difetto di un interesse attuale alla loro proposizione – in particolare per quanto attiene alla richiesta di riconoscere la facoltà di sospensione delle visite in caso di condotte pregiudizievoli e alla richiesta di disporre un'indagine socio-familiare sull'intero nucleo familiare, ovvero perché non proponibili a questo giudice
18 – in particolare per quanto attiene alla richiesta di disporre che il servizio sociale di Merano prenda visione del fascicolo penale e ne segua l'evoluzione, trattandosi di richiesta da rivolgere se del caso al giudice penale.
Per quanto attiene infine alla regolamentazione delle spese processuali, l'esito del giudizio ed in particolare la reciproca parziale soccombenza delle parti rispetto alle domande originariamente proposte giustifica una riforma della sentenza di primo grado sul punto e l'integrale compensazione delle spese processuali in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza appellata
dispone
quanto segue:
1) il figlio viene affidato in via esclusiva Controparte_3
alla madre , la quale avrà l'esercizio esclusivo della Parte_1
responsabilità genitoriale sul figlio, oltre che la facoltà di assumere le decisioni di maggiore interesse per lo stesso.
2) il diritto di visita del padre nei confronti di CP_1 [...]
verrà esercitato secondo le modalità tuttora in Controparte_3
essere, come specificato in particolare nella relazione dei servizi sociali della Comunità Comprensoriale Burgraviato di data
1.9.2025.
3) Le ulteriori domande proposte da parte appellante vengono
19 dichiarate inammissibili.
4) Le spese legali di entrambi i gradi di giudizio vengono compensate tra le parti.
Bolzano, così deciso in data 11.9.2025
La Presidente dott.ssa Silvia Monaco
Il Consigliere estensore dott. Michele Paparella
Il Funzionario Giudiziario
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