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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 23/05/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 471/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Damiano DAZZI Presidente
Stefano RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 471/2024 R.G. promossa da
, C.F. , nato a Parte_1 C.F._1
RE (Francia) il 13 agosto 1975; rappresentato e difeso dall'avv. Ornella Favorito come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Michele di Serino (AV), Via Viaticale n. 24
- attore - contro
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
6 giugno 1972; rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Bronzoni come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Pansa n. 47
- convenuta - con l'intervento del
1 di 19 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
Perché l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
A. Disporre una valutazione in itinere a due mesi per un anno della minore o richiedere l'intervento dei Servizi Sociali di Competenza
Territoriale, cosi come viene considerato dalla CTU e dalla CTP per garantire a una ripresa di un rapporto sano con il genitore R_ non collocatario;
B. Disciplinare il diritto di visita del padre nei termini indicati nel piano genitoriale, allegato al ricorso e predisposto dalla CTU;
C. Disporre a carico del sig. un contributo al mantenimento Pt_1 ordinario della figlia quantificandolo in 250,00 euro, per tutte le ragioni esposte nei precedenti scritti difensivi e nelle presenti note;
D. In ogni caso con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA come per legge.
Per PARTE CONVENUTA:
Voglia, "contrariis reiectis", l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia:
- confermare integralmente la sentenza parziale n. 620/2024, pubblicata il 30.05.2024, di cessazione degli effetti civili di matrimonio concordatario;
- disporre che la figlia venga affidata ad entrambi i genitori in R_ regime di affido condiviso, con residenza e collocazione preferenziale presso la madre;
- disporre che il sig. versi per il Parte_1 mantenimento della figlia la somma mensile di € 750,00, R_
2 di 19 rivalutabile in base agli indici Istat da corrispondersi entro il giorno 18 di ogni mese;
- disporre che il sig. versi il 50% delle spese Parte_1 straordinarie per la figlia come da protocollo del Tribunale di R_
Reggio Emilia;
- statuire che il padre possa frequentare secondo quanto R_ riportato nel Piano Genitoriale versato in atti (cfr. doc. 02 già in atti), tenendo altresì conto della volontà della figlia di frequentare il R_ padre da solo, senza la presenza di altre persone, e, in particolare, senza la presenza della figlia ) della attuale compagna del ER padre, come espresso anche in calce al predetto Piano Genitoriale;
- respingersi ogni richiesta e/o pretesa del sig. Parte_1
in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile,
[...] indimostrata, infondata in fatto e in diritto o come meglio.
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso forfetario
15%, IVA e C.P.A. di legge.
In via Istruttoria: previa, se del caso, modifica/revoca “in parte qua” dei provvedimenti 17.05.2024 e 30.05.2024 implicitamente reiettivi delle istanze istruttorie formulate nell'interesse della
[...]
, si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori come dedotti CP_1 nella memoria ex art. 473-bis17 c.p.c. del 20.05.2024 e ci si oppone
a quelli dedotti "ex adverso" per le ragioni ivi esposte.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 12 febbraio 2024
[...]
chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio contratto con , dalla quale era Controparte_1 consensualmente separato in forza del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 27 aprile 2021.
L'attore, esponendo che dall'unione dei coniugi era nata la figlia
(il 24 agosto 2010), chiedeva la conferma dell'affidamento R_ condiviso della minore ad entrambi i genitori, un ampliamento del proprio diritto di visita e la riduzione da € 550,00 ad € 250,00 al
3 di 19 mese dell'assegno di mantenimento per la figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Costituita con comparsa depositata in data 29 aprile 2024,
, pur associandosi alle domande di divorzio, di affido Controparte_1 condiviso, di collocazione preferenziale presso di sé e di paritaria suddivisione delle spese straordinarie, chiedeva che la minore potesse frequentare il padre secondo i tempi già concordati in sede di separazione ma senza la presenza della figlia dell'attuale compagna dell'attore, instando, altresì, per l'aumento ad € 750,00 al mese dell'assegno per il mantenimento di . R_
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 16 febbraio 2024 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 474 bis.17 c.p.c., all'udienza del
30 maggio 2024, sentite le parti personalmente, esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione e disposta C.T.U. genitoriale, nominando all'uopo la dott.ssa la causa Persona_3 veniva rimessa in decisione per la pronuncia di sentenza parziale sul vincolo.
Con sentenza parziale n. 620/2024 in data 30 maggio 2024 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio la separazione personale delle parti e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per il conferimento dell'incarico ed il giuramento del nominato C.T.U.
Depositata la relazione peritale, veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei tre termini perentori di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
All'udienza del 22 maggio 2025, celebrata mediante trattazione da remoto ex art. 127 bis c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte.
4 di 19 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La cessazione degli effetti civili del matrimonio veniva già dichiarata con sentenza parziale n. 620/2024 in data 30 maggio 2024
(pubblicata in pari data).
2. Le parti hanno una figlia, , che oggi ha 14 anni. R_
Ai sensi dell'art. 337 ter, commi 1 e 2, c.c., «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.
Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli».
2.1. È noto che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, tale disposizione dev'essere interpretata nel senso che l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Nel caso di specie, sull'affidamento condiviso della minore non vi
è controversia tra le parti, ed il Tribunale, in assenza di circostanze di fatto che possano giustificare una deroga a tale preferibile regime, non ha ragioni per disattendere la concorde richiesta delle parti, che, peraltro, risulta conforme sia alla statuizione già adottata in sede di separazione consensuale quattro anni fa, sia alle conclusioni raggiunte dalla C.T.U. nominata in questo giudizio.
5 di 19 Proprio perché l'ausiliare ha indicato l'affidamento condiviso come il regime migliore, appare improprio e contraddittorio il richiamo dallo stesso effettuato all'istituto del curatore speciale del minore, che realizza, invece, una limitazione della responsabilità genitoriale, di cui non si avverte alcuna necessità nel caso di specie.
Dev'essere, altresì, confermato il collocamento prevalente della minore presso la madre, come da concorde richiesta delle parti.
2.2. Vi è controversia sui tempi e sulle modalità del diritto di visita spettante al padre.
Le parti si sono separate consensualmente nell'aprile 2021 ed hanno concordato che il padre potesse incontrare la figlia minore a fine settimana alterni, dal sabato all'uscita di scuola fino alla R_ domenica sera alle ore 21.00 o fino al lunedì mattina, nonché per due giorni infrasettimanali dopo le ore 18.00, da concordare con la madre e «compatibilmente con gli impegni scolastici della minore, fatta sempre salva la volontà della stessa minore».
L'attore, nel ricorso introduttivo e nelle successive memorie ex art. 473 bis.27 c.p.c., ha denunciato un atteggiamento materno scarsamente collaborativo ed ostacolante gli incontri tra lui e la figlia, la quale, seppur felice e serena di recarsi presso l'abitazione paterna e di frequentare tanto la di lui nuova compagna quanto la figlia minore di quest'ultima, appena ritornata a casa manifesterebbe però un repentino cambio d'umore dovuto all'atteggiamento contrariato della madre, per non ferire la quale si negherebbe telefonicamente al padre o rifiuterebbe le sue proposte di uscite, con conseguente progressivo allontanamento del genitore dalla propria vita.
Egli ha chiesto, quindi, di poter incontrare la figlia per maggior tempo, segnatamente, oltre un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì pomeriggio fino alle ore 20.00 della domenica, per un giorno con pernottamento e per due pomeriggi dall'uscita da scuola fino alle ore 20.00 nella settimana in cui il fine settimana è di spettanza della
6 di 19 madre e per due pomeriggi dall'uscita da scuola fino alle ore 20.00 nella settimana in cui il fine settimana è di sua spettanza.
Di contro, la , negli atti introduttivi, ha chiesto la conferma CP_1 delle condizioni separative, purché il padre accetti di frequentare da solo senza la presenza di altre persone e, in particolare, R_ senza la presenza della figlia della attuale compagna.
A riguardo, ha dedotto la convenuta che il padre, oltre ad essersi disinteressato delle esigenze della figlia mancando di R_ partecipare alla cresima, ai saggi ed ai colloqui scolastici ed al funerale della nonna materna alla quale la minore era estremamente affezionata, non aveva mai rispettato gli accordi raggiunti in sede di separazione, poiché nei tempi di frequentazione della minore era sempre presente anche la figlia della nuova compagna.
Orbene, avuto riguardo alle divergenti prospettazioni delle parti ed in accoglimento della loro concorde richiesta, è stata disposta una
C.T.U. genitoriale, volta ad accertare, in particolare, quale fosse la condizione psico-fisica della minore ed il migliore regime di visita col genitore non collocatario.
Dalla lettura della relazione peritale è possibile delineare chiaramente il contesto familiare e le problematiche vissute dalla minore , che avverte di avere perso l'esclusività del padre, il R_ quale ha creato una nuova famiglia con l'attuale compagna e la di lei figlia, , coetanea di . ER R_
Nonostante siano comprensibili il desiderio ma anche la difficoltà dello di introdurre la sua nuova famiglia nella vita della figlia Pt_1
, è però innegabile che egli non sia perfettamente riuscito nel R_ risultato, perché i suoi tentativi, seppure in buona fede, non solo non hanno sortito l'effetto sperato, ma si sono rivelati perfino controproducenti, innescando un meccanismo disfunzionale: da un lato, l'uomo fatica a comprendere che possa avvertire R_
come una “figlia” con la quale dover competere, tendendo a ER minimizzare ed a forzare i tempi della minore, che, a suo dire, come
7 di 19 ha accettato il compagno della madre, così dovrebbe accettare anche la sua compagna e la figlia della compagna;
dall'altro lato, R_ percepisce che , alla quale il padre riserva le medesime ER attenzioni (soprattutto concrete/economiche), le ha sottratto il primato come figlia e gode dell'esclusività di suo padre, con cui vive la quotidianità da lei perduta da quando i genitori si sono separati, confondendo i piani, trasponendo quello della parità materiale con quello affettivo/emotivo e sperimentando quindi una naturale sensazione di invidia.
A riguardo, giova riportare un emblematico passaggio del colloquio tra la C.T.U. e la minore:
«a domanda sull'incoerenza del padre approfondisce “…che nonostante tutto lui mi dica che io faccio dei capricci!...quando in verità io gli starei esponendo il mio disagio…ogni chiamata, ogni santissima chiamata litighiamo perché io voglio che lui mi veda solamente…cioè nel senso che se dobbiamo uscire ci sia solamente lui…e invece no! Lui deve portare la sua compagna o la figlia…io in primis l'avevo accontentato delle volte però poi ho capito che non mi andava bene che mio padre avesse attenzioni anche alla figlia di questa, della sua compagna!...” a domanda sull'emozione provata in queste situazioni risponde “…un po' di invidia!...”. L'esempio che
riporta per spiegare che il padre riservava a lei e alla figlia R_ della compagna le stesse attenzioni, riporta l'episodio precedentemente raccontato dai genitori rispetto al regalo di natale
2023 dove il padre nello stesso giorno ha portato e a R_ ER comprare il cellulare. avrebbe preferito che le attenzioni del R_ padre fossero unicamente riservate a lei.
riferisce che in svariate occasioni il padre le avrebbe R_ proposto di uscire per prendere un gelato anche nella piazza nel paesino dove sono residenti entrambi, ma di avere rifiutato poiché
“…non mi fido più di lui…perché ho paura che mi faccia delle imboscate!...” (si riferisce al fatto che diverse volte il padre le
8 di 19 avrebbe domandato di uscire soli e che lei avrebbe accettato e una volta usciti avrebbero incontrato in modo casuale la compagna;
porta qualche episodio anche di quando era più piccola e non erano separati
e riferisce di aver visto sul cellulare del padre che il contatto telefonico registrato su un nome non corrispondeva al profilo e di essersi accorta diverse volte che il padre ere al telefono con quella che oggi è la compagna).
La CTU chiede se a lei piacerebbe recuperare, ricostruire, costruire un rapporto con il padre e risponde R_
“…no!...no…perché ormai mi sono abituata alla sua assenza! Quindi io meno lo vedo più io sto serena con me stessa…quindi… anche perché delle volte dopo che ritornavo, quando facevo delle uscite con lui e ritornavo a casa ero sempre di un brutto umore…quindi meno lo vedo più sto meglio con me stessa…”. La scrivente chiede a se, R_ secondo lei, ci potesse essere qualcosa che il padre potrebbe fare per poter cambiare le cose tra loro e risponde “…dovrebbe essere sempre presente eeee…non intendo: è presente ma è assente…ovvero quello che è adesso mio padre! Nel senso che si, è vivo ma non è presente nella mia relazione, nella mia vita!...facendo cose più insieme, che mi ascoltasse nei momenti bui, oppure che mi aiutasse anche nelle piccole cose e che fosse un po' più acculturato, un po' più intelligente perché così posso, diciamo raccontargli degli aneddoti chessò senza chi è questo, chi è l'altro…».
L'atteggiamento di , tuttavia, non può dirsi né R_ irragionevole né capriccioso: dall'intervista svolta dalla C.T.U. si evince come sia una ragazza matura, curiosa, riflessiva, R_ sensibile ed intellettualmente vivace, ma in crisi di autostima, bisognosa di accettazione personale, desiderosa di riconoscimento sociale ed in cerca di identità.
Così l'ausiliare descrive la minore:
appare come una ragazza dal temperamento forte e R_ coraggioso poiché si coglie in una grande curiosità; è attivata R_
9 di 19 dal desiderio di cogliere le diverse occasioni che le si presentano al fine di sperimentarsi, scoprirsi e aprirsi alle nuove esperienze nei differenti contesti sociali della sua vita anche se vorrebbe “buttarsi” maggiormente. Si coglie la sua vivacità intellettuale e la sua maturità.
È una ragazza che dimostra nonostante le esperienze sociali pregresse una fiducia nell'altro e nella possibilità di instaurare relazioni profonde. È una ragazza dotata di sensibilità ed empatia, con buone capacità introspettive anche se ancora non ha una maturità consapevole rispetto al riconoscimento e conseguentemente alla gestione delle sue risorse emotive. È inoltre capace di mettersi in discussione al fine di poter evolvere verso un cambiamento e questo determina per certi aspetti un buon grado di sicurezza e di autostima.
La diversità di è anche da ricercare nel fatto che è molto R_ matura, sensibile e assertiva nel suo volersi esprimere anche fisicamente per ciò che sente di essere e questo certo non
l'amalgama alla massa dei ragazzi di oggi impegnati ad apparire perfetti piuttosto che impegnarsi ad essere ciò che sono realmente. I ragazzi oggi hanno paura di mostrare ciò che sono e si nascondono dietro ad una facciata socialmente riconosciuta per farsi accettare ed essere inclusi in un gruppo;
pur di soddisfare il bisogno di appartenenza rinunciano a se stessi a differenza di . R_
[...] appare ben curata, abbastanza estroversa e riservata, trasparente, educata, rispettosa e delicata, matura, riflessiva con alcune consapevolezze rispetto a sé, al suo passato e ai genitori».
La C.T.U., tuttavia, ha posto in rilievo molteplici esperienze traumatizzanti vissute da in età evolutiva e vari fattori di R_ rischio: (i) il lutto del fratello maschio primogenito, appreso da solo due anni fa;
(ii) il lutto separativo non elaborato (e R_ conseguente triangolazione, conflitto di lealtà, schieramento verso la madre e rifiuto del padre); (iii) l'inversione di ruolo da figlia che deve essere accudita a figlia che accudisce;
(iv) la competizione con la
10 di 19 figlia della compagna del padre che ha la medesima età di e R_ che vive la quotidianità con suo padre e alla quale lui riserva le medesime attenzioni;
(v) la pandemia;
(vi) la malattia e il lutto della nonna materna;
(vii) il bullismo subito;
(viii) la scarsità dei contesti sociali (rete sociale stretta e allargata); (ix) il periodo adolescenziale.
Ciò ha portato la C.T.U. ad affermare che «Tutte queste esperienze complesse, difficili e dolorose sono custodite in R_ dalla quale traspare una grande tristezza riconducibili ad un possibile quadro depressivo. versa in uno stato psico emotivo alquanto R_ compromesso, come avvallato dalla valutazione psicometrica dei test refertata dalla TT , in qualità di ausiliario Persona_4 psichiatra e psicometrista della scrivente CTU dove si sottolinea una
“condizione di disagio diffuso e trasversale a diverse dimensioni psichiche, con prevalenza di un quadro depressivo con forte ritiro sociale, anergia ed esperienze bizzarre (quali dissociazione). In specifico il referto recita: “La disamina delle scale cliniche consente di evidenziare l'esistenza di uno stato patologicamente rilevante, in cui risulta difficile evidenziare un disturbo preciso, quanto, piuttosto, è possibile sottolineare la presenza di un quadro di malessere diffuso, con prevalenti aspetti di chiusura e introversione relazionale, isolamento sociale, ritiro dalla dimensione interpersonale, associato a percezioni e vissuti che esulano da quelle previste in condizioni fisiologiche es. aspetti di depersonalizzazione o derealizzazione. La minore sta sperimentando una condizione di abbattimento, inefficacia personale, scarsa autostima, infelicità e insoddisfazione a livello esistenziale. Fisicamente, si registra una condizione di forte affaticamento e anergia. La dimensione interpersonale è critica e il disagio nei contesti relazionali, familiari e sociali, profondo. La giovane non nutre speranza nel cambiamento, non crede che possano verificarsi miglioramenti della situazione attuale, per cui non confida nella possibilità che un supporto psicoterapico possa sortire efficacia”.
[...]
11 di 19 mostra resistenze nel voler concedere al padre del tempo da trascorre insieme poiché riferisce di avere perso la fiducia in lui anche
a causa delle numerose “imboscate” da lui subite nel voler fare in modo che conoscesse e frequentasse la sua compagna e la R_ figlia della compagna. Inoltre, la ragazza riferisce di avere pochi argomenti da trattare con il padre e di sentirsi in imbarazzo nel trascorrere del tempo con lui (questo anche a causa della perdita di quotidianità tra i due che ha contribuito a dissolvere il loro legame)».
Il modo con cui il padre mostra il suo affetto (peraltro, sincero e autentico) non corrisponde, però, alle aspettative della figlia, che manifesta resistenze da vincere e conflitti, anche interiori, da elaborare.
È evidente, quindi, che un cambiamento debba essere messo in atto, perché è a rischio di compromissione il rapporto tra padre e figlia, ma tale cambiamento, stante la fase adolescenziale attraversata da , che, per usare le parole della C.T.U., è già R_
«impegnata nel suo viaggio alla conquista della sua identità adulta e nel contenere/rielaborare il lutto della separazione (la competizione con ), il lutto della nonna, il lutto del fratello, il covid etc», ER non può che provenire responsabilmente dai genitori, i quali, seppure con comprensibile difficoltà, debbono collaborare per aiutare la figlia a ricostruire il legame padre-figlia, oltre che a superare gli aspetti depressivi riscontrati, ad evitare che tale situazione evolva in uno stato di completo ritiro e isolamento sociale e, dunque, ad aprirsi a nuove esperienze e relazioni interpersonali.
In questo senso, nonostante continui a rifiutare la R_ frequentazione della casa del padre e della di lui nuova famiglia, durante le operazioni peritali pare però essersi intravisto un seppure timido miglioramento della situazione familiare: infatti, «Al termine della CTU durante l'ultimo colloquio, [...] appare un po' più R_ libera dal vincolo del conflitto di lealtà (concessione della madre) e sembra essere riuscita meglio ad empatizzare con sé, con la mamma
12 di 19 e con il papà accettando di frequentare il padre in uno spazio neutro
(rispetto all'abitazione del padre) e in un tempo esclusivo (che non contempla la presenza della compagna e della figlia della compagna)».
È poi pacifico che le parti, terminata la C.T.U., abbiano concordato di fare seguire alla minore il percorso psicologico messo a disposizione dalla scuola, in vista di una successiva presa in carico da parte della dott.ssa che ha già seguito la minore presso CP_2
l'AUSL di Montecchio Emilia (RE).
Ritiene il Tribunale che, avuto riguardo a tutti i fattori emersi in causa, alla conflittualità genitoriale ed alla necessità di prevenire situazione di pregiudizio per la minore, in questa delicata fase evolutiva non sia sufficiente l'accompagnamento da parte dei genitori, ma – come peraltro suggerito dalla C.T.U. – si imponga un intervento di monitoraggio, di sostegno e di facilitazione dei rapporti padre-figlia da parte dei Servizi sociali, nel solco della proficua attività già posta in essere dalla C.T.U.
Orbene, nelle note di precisazione delle conclusioni redatte all'esito delle operazioni peritali, entrambe le parti hanno insistito nelle richieste originariamente formulate.
La domanda di ampliamento del diritto di visita formulata dal padre – che, invero, in maniera contraddittoria ha ribadito l'originaria richiesta come da «piano genitoriale allegato al ricorso» ma, al contempo, ha rimandato a quello diverso «predisposto dalla CTU» – non può essere accolta, apparendo, evidentemente, prematura e priva di qualsivoglia presupposto fattuale, atteso che i rapporti tra padre e figlia debbono essere ancora ricostruiti.
Possono invece essere confermati i tempi di frequentazione stabiliti in sede di separazione, come sostanzialmente richiesto dalla madre e come suggerito dalla C.T.U., alle cui conclusioni, per quanto sopra detto, pare avere aderito anche il padre: tale regolamentazione, nonostante sia allo stato di fatto disattesa e
13 di 19 fors'anche impraticabile, può infatti costituire l'obiettivo tendenziale al quale deve mirare il nucleo familiare all'esito del percorso di recupero del rapporto genitoriale, che, anzitutto, veda il padre rispettare la condizione psico-emotiva ed i tempi richiesti da , R_ assecondando il desiderio della minore di trascorrere del tempo esclusivo con lui al fine di recuperare la fiducia nel padre, per poi accettare la presenza e l'inserimento della nuova compagna e della di lei figlia . ER
2.3. Con riguardo all'assegno unico, deve darsi atto che l'attore, che per sua stessa ammissione vi aveva in precedenza rinunciato a favore della moglie e che tuttavia nel ricorso introduttivo ne aveva chiesto la metà, ha da ultimo acconsentito all'integrale percezione da parte della (cfr. pagina 5 delle note di precisazione delle CP_1 conclusioni: «[...] oltre il 100% dell'assegno unico cosi come concesso ad oggi»), abbandonando quindi tale domanda, che, difatti, non è stata significativamente riportata nelle conclusioni da ultimo rassegnate.
2.4. Con riguardo ai profili economici, l'art. 337 ter, comma 4,
c.c., stabilisce che «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice».
14 di 19 Nella specie, in sede di separazione era stato disposto un assegno per il mantenimento della figlia a carico dello pari ad Pt_1
€ 550,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ora, il padre chiede una riduzione di tale contributo ad € 250,00 al mese, mentre la madre ne chiede l'aumento ad € 750,00 al mese.
Occorre, dunque, procedere ad una comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti e verificare, in particolare, se dall'epoca della separazione si siano verificate delle modifiche nella situazione preesistente.
, di anni 49, lavora come operaio presso Parte_1
Interpump Group s.p.a.
Ha dichiarato redditi annui netti (al netto di IRPEF netta e addizionali locali) pari ad € 27.829,00 nel 2020, ad € 27.929,00 nel
2021, ad € 28.076,00 nel 2022 (cfr. Mod. 730/2021, 2022 e 2023, allegati alla memoria attorea ex art. 473 bis.17, comma 3, c.p.c.), corrispondenti, in media, ad una disponibilità di € 2.328,72 al mese.
Ha percepito una retribuzione netta annua pari ad € 27.300,00 circa nel 2022, oltre ad € 1.800,00 circa per premi di risultato (cfr.
Certificazione Unica 2023 sub doc. 16 dell'attore), e ad € 27.835,00 nel 2023 (cfr. accrediti sul conto corrente allegato alla memoria attorea ex art. 473 bis.17, comma 3, c.p.c.), corrispondente, in media, ad € 2.300,00 circa al mese.
In data 28 ottobre 2022, e dunque dopo la separazione, ha acquistato un immobile sito in Montecchio Emilia (RE), Via Jones del
Rio n. 10, gravato da mutuo con rata di € 394,67 al mese (cfr. all. 3 alla nota di precisazione delle conclusioni dell'attore), ma trattasi di spesa abitativa già prevedibile al momento della separazione, in quanto conseguente alla fuoriuscita dalla casa coniugale.
Convive con la sua nuova compagna, , e la Persona_5 di lei figlia , ma nulla è stato dimostrato sulla condizione ER patrimoniale e reddituale della donna.
15 di 19 È gravato dalla rata mensile di € 380,00 per un finanziamento di
€ 27.000,00 contratto nell'ottobre 2023 con la CC (con scadenza il
15 febbraio 2032) per l'acquisto dei mobili della nuova abitazione
(cfr. doc. 12 dell'attore), ma, tenuto anche conto dell'importo considerevole e del tempo trascorso dall'acquisto immobiliare, non è stata dimostrata la necessità di tale spesa, che, in ogni caso, poteva considerarsi prevedibile all'epoca della separazione.
È gravato, altresì, da un altro prestito con rata di € 130,00 al mese con trattenuta sullo stipendio, di cui tuttavia non sono state dedotte né la causale, né l'ammontare del debito, né la scadenza dell'obbligazione restitutoria.
Nell'agosto 2024 ha contratto un ulteriore finanziamento con
, con rata di € 287,00 al mese (per complessive 84 rate), per CP_3
l'acquisto di un'autovettura (A4 Avant 35 2.0 tdi) (cfr. all. 4 alla nota di precisazione delle conclusioni dell'attore), di cui, tuttavia, non è stata dimostrata la necessità, essendo stato solo dedotto ma non dimostrato che quella precedente era andata «completamente distrutta» (cfr. pagina 5 della nota di precisazione delle conclusioni dell'attore).
Di contro, , di anni 51, lavora come OSS presso Controparte_1 la Casa di Riposo Don Pasquino Borghi a Bibbiano (RE).
Ha percepito una retribuzione netta annua pari ad € 18.515,00 nel 2021, ad € 19.110,00 nel 2022 e ad € 18.751,00 nel 2023 (cfr. accrediti sul conto corrente sub docc. 21, 22 e 23 della convenuta;
cfr. anche Certificazione Unica 2022 sub doc. 26 e buste paga sub docc.
7-18 della convenuta), corrispondente, in media, ad € 1.566,00 al mese.
Ha dichiarato redditi annui netti (al netto di IRPEF netta e addizionali locali) pari ad € 18.200,00 circa nel 2022 e ad €
18.300,00 circa nel 2023 (cfr. Mod. 730/2024 sub docc. 28 della convenuta).
16 di 19 Dunque, dall'epoca della separazione non risulta esservi stata alcuna modifica reddituale.
Vive nella casa coniugale sita in Montecchio Emilia (RE), Strada
Barilla n. 17/B, di cui è divenuta proprietaria esclusiva in forza degli accordi separativi, continuando a rimborsare interamente il mutuo con rata di € 490,00 al mese (cfr. doc. 31 della convenuta).
Percepisce integralmente l'assegno unico di € 170,00 al mese.
Pertanto, escluse, per i motivi sopra enunciati, le spese per i finanziamenti a carico dello , se per un verso le esigenze della Pt_1 minore rispetto all'età sono presumibilmente aumentate dall'epoca della separazione (allora aveva 10 anni, mentre ora ne ha 14), per altro verso deve considerarsi che – a fronte di redditi sostanzialmente invariati e di spese abitative pressoché equivalenti per entrambe le parti, nonché di un regime di visite soggetto, ora come allora, al rispetto della volontà della minore e rimasto, dunque, anch'esso inalterato – la madre beneficia attualmente per intero dell'assegno unico, sicché l'importo di € 550,00 al mese, quale assegno per il mantenimento della figlia, appare congruo e sostenibile da parte del padre.
Dev'essere confermata anche la ripartizione paritaria delle spese straordinarie, come già stabilito in sede di separazione consensuale e come peraltro concordemente richiesto dalle parti.
3. La convenuta, nella comparsa costitutiva, ha chiesto, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., che venga disposta la cancellazione di frasi
(reputate offensive e sconvenienti) contenute alla pagina 3 del ricorso laddove essa è stata descritta come «manipolatrice» ed avente
«atteggiamenti inopportuni», «impositivi» e «sconsiderati» nei confronti della minore.
L'istanza va rigettata, perché le espressioni utilizzate non sono connotate da toni concretamente ingiuriosi o comunque lesivi della dignità della controparte, senza eccedere le esigenze difensive.
17 di 19 4. L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese della C.T.U., essendosi trattato di un accertamento peritale disposto dal giudice, nell'interesse superiore della minore, vanno definitivamente poste per metà a carico di ciascuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad R_ entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
2. dispone che il padre possa vedere Parte_1
e tenere con sé la figlia minore , secondo i seguenti tempi e R_ modalità e comunque nel rispetto della volontà della minore stessa e dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici:
− a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita di scuola con pernottamento fino alla domenica sera ore 21.00 o fino al lunedì mattina al momento dell'accompagnamento al pulmino scolastico, ovvero fino all'ingresso a scuola, nonché per due giorni a settimana dopo le ore 18.00;
− durante il periodo natalizio, la figlia trascorrerà R_ alternativamente con il padre o con la madre il giorno della Vigilia e il giorno di Natale, i giorni del 30 e 31 dicembre ed i giorni del 5 e del 6 gennaio;
− durante il periodo pasquale, la figlia trascorrerà R_ alternativamente con il padre o con la madre il giorno di Pasqua ed il
Lunedì dell'Angelo, fatto salvo diverso accordo tra i genitori in caso di vacanza con la figlia minore lontano da casa e fatta salva la volontà della minore;
− per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo e per 8 giorni consecutivi durante quello natalizio, nel rispetto delle proprie esigenze lavorative, concordando, entro fine marzo, i periodi e le
18 di 19 modalità con la madre, la quale a sua volta potrà tenere con sé la figlia minore con le medesime regole e per lo stesso numero di giorni;
− la figlia trascorrerà con il padre la festa del papà ed il R_ compleanno dello stesso;
− il compleanno della figlia sarà festeggiato insieme ad R_ entrambi i genitori o salvo diversi accordi stabiliti dai genitori;
3. incarica i Servizi sociali territorialmente competenti di:
− monitorare l'andamento del nucleo familiare;
− vigilare sulle condizioni di salute della minore;
− favorire per quanto possibile il riavvicinamento tra padre e figlia, individuando forme di contatto fra i medesimi;
− attivare un intervento di sostegno alla genitorialità a favore di entrambi i genitori;
4. pone a carico di l'obbligo di versare Parte_1
a , a titolo di contributo al mantenimento della figlia Controparte_4
, la somma mensile di € 550,00, annualmente rivalutabile R_ secondo gli indici ISTAT, e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
5. dà atto che ha diritto a percepire Controparte_4 integramente l'assegno unico;
6. rigetta l'istanza ex art. 89 c.p.c. proposta da;
Controparte_4
7. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
8. pone definitivamente le spese della C.T.U., già liquidate come da separato decreto, per metà a carico di Parte_1
e per metà a carico di .
[...] Controparte_4
Si comunichi ai Servizi sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 22 maggio 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Stefano Rago Damiano Dazzi
19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Damiano DAZZI Presidente
Stefano RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 471/2024 R.G. promossa da
, C.F. , nato a Parte_1 C.F._1
RE (Francia) il 13 agosto 1975; rappresentato e difeso dall'avv. Ornella Favorito come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Michele di Serino (AV), Via Viaticale n. 24
- attore - contro
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
6 giugno 1972; rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Bronzoni come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Pansa n. 47
- convenuta - con l'intervento del
1 di 19 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
Perché l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
A. Disporre una valutazione in itinere a due mesi per un anno della minore o richiedere l'intervento dei Servizi Sociali di Competenza
Territoriale, cosi come viene considerato dalla CTU e dalla CTP per garantire a una ripresa di un rapporto sano con il genitore R_ non collocatario;
B. Disciplinare il diritto di visita del padre nei termini indicati nel piano genitoriale, allegato al ricorso e predisposto dalla CTU;
C. Disporre a carico del sig. un contributo al mantenimento Pt_1 ordinario della figlia quantificandolo in 250,00 euro, per tutte le ragioni esposte nei precedenti scritti difensivi e nelle presenti note;
D. In ogni caso con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA come per legge.
Per PARTE CONVENUTA:
Voglia, "contrariis reiectis", l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia:
- confermare integralmente la sentenza parziale n. 620/2024, pubblicata il 30.05.2024, di cessazione degli effetti civili di matrimonio concordatario;
- disporre che la figlia venga affidata ad entrambi i genitori in R_ regime di affido condiviso, con residenza e collocazione preferenziale presso la madre;
- disporre che il sig. versi per il Parte_1 mantenimento della figlia la somma mensile di € 750,00, R_
2 di 19 rivalutabile in base agli indici Istat da corrispondersi entro il giorno 18 di ogni mese;
- disporre che il sig. versi il 50% delle spese Parte_1 straordinarie per la figlia come da protocollo del Tribunale di R_
Reggio Emilia;
- statuire che il padre possa frequentare secondo quanto R_ riportato nel Piano Genitoriale versato in atti (cfr. doc. 02 già in atti), tenendo altresì conto della volontà della figlia di frequentare il R_ padre da solo, senza la presenza di altre persone, e, in particolare, senza la presenza della figlia ) della attuale compagna del ER padre, come espresso anche in calce al predetto Piano Genitoriale;
- respingersi ogni richiesta e/o pretesa del sig. Parte_1
in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile,
[...] indimostrata, infondata in fatto e in diritto o come meglio.
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre al rimborso forfetario
15%, IVA e C.P.A. di legge.
In via Istruttoria: previa, se del caso, modifica/revoca “in parte qua” dei provvedimenti 17.05.2024 e 30.05.2024 implicitamente reiettivi delle istanze istruttorie formulate nell'interesse della
[...]
, si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori come dedotti CP_1 nella memoria ex art. 473-bis17 c.p.c. del 20.05.2024 e ci si oppone
a quelli dedotti "ex adverso" per le ragioni ivi esposte.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 12 febbraio 2024
[...]
chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio contratto con , dalla quale era Controparte_1 consensualmente separato in forza del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 27 aprile 2021.
L'attore, esponendo che dall'unione dei coniugi era nata la figlia
(il 24 agosto 2010), chiedeva la conferma dell'affidamento R_ condiviso della minore ad entrambi i genitori, un ampliamento del proprio diritto di visita e la riduzione da € 550,00 ad € 250,00 al
3 di 19 mese dell'assegno di mantenimento per la figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Costituita con comparsa depositata in data 29 aprile 2024,
, pur associandosi alle domande di divorzio, di affido Controparte_1 condiviso, di collocazione preferenziale presso di sé e di paritaria suddivisione delle spese straordinarie, chiedeva che la minore potesse frequentare il padre secondo i tempi già concordati in sede di separazione ma senza la presenza della figlia dell'attuale compagna dell'attore, instando, altresì, per l'aumento ad € 750,00 al mese dell'assegno per il mantenimento di . R_
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 16 febbraio 2024 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 474 bis.17 c.p.c., all'udienza del
30 maggio 2024, sentite le parti personalmente, esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione e disposta C.T.U. genitoriale, nominando all'uopo la dott.ssa la causa Persona_3 veniva rimessa in decisione per la pronuncia di sentenza parziale sul vincolo.
Con sentenza parziale n. 620/2024 in data 30 maggio 2024 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio la separazione personale delle parti e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per il conferimento dell'incarico ed il giuramento del nominato C.T.U.
Depositata la relazione peritale, veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei tre termini perentori di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
All'udienza del 22 maggio 2025, celebrata mediante trattazione da remoto ex art. 127 bis c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte.
4 di 19 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La cessazione degli effetti civili del matrimonio veniva già dichiarata con sentenza parziale n. 620/2024 in data 30 maggio 2024
(pubblicata in pari data).
2. Le parti hanno una figlia, , che oggi ha 14 anni. R_
Ai sensi dell'art. 337 ter, commi 1 e 2, c.c., «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.
Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli».
2.1. È noto che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, tale disposizione dev'essere interpretata nel senso che l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Nel caso di specie, sull'affidamento condiviso della minore non vi
è controversia tra le parti, ed il Tribunale, in assenza di circostanze di fatto che possano giustificare una deroga a tale preferibile regime, non ha ragioni per disattendere la concorde richiesta delle parti, che, peraltro, risulta conforme sia alla statuizione già adottata in sede di separazione consensuale quattro anni fa, sia alle conclusioni raggiunte dalla C.T.U. nominata in questo giudizio.
5 di 19 Proprio perché l'ausiliare ha indicato l'affidamento condiviso come il regime migliore, appare improprio e contraddittorio il richiamo dallo stesso effettuato all'istituto del curatore speciale del minore, che realizza, invece, una limitazione della responsabilità genitoriale, di cui non si avverte alcuna necessità nel caso di specie.
Dev'essere, altresì, confermato il collocamento prevalente della minore presso la madre, come da concorde richiesta delle parti.
2.2. Vi è controversia sui tempi e sulle modalità del diritto di visita spettante al padre.
Le parti si sono separate consensualmente nell'aprile 2021 ed hanno concordato che il padre potesse incontrare la figlia minore a fine settimana alterni, dal sabato all'uscita di scuola fino alla R_ domenica sera alle ore 21.00 o fino al lunedì mattina, nonché per due giorni infrasettimanali dopo le ore 18.00, da concordare con la madre e «compatibilmente con gli impegni scolastici della minore, fatta sempre salva la volontà della stessa minore».
L'attore, nel ricorso introduttivo e nelle successive memorie ex art. 473 bis.27 c.p.c., ha denunciato un atteggiamento materno scarsamente collaborativo ed ostacolante gli incontri tra lui e la figlia, la quale, seppur felice e serena di recarsi presso l'abitazione paterna e di frequentare tanto la di lui nuova compagna quanto la figlia minore di quest'ultima, appena ritornata a casa manifesterebbe però un repentino cambio d'umore dovuto all'atteggiamento contrariato della madre, per non ferire la quale si negherebbe telefonicamente al padre o rifiuterebbe le sue proposte di uscite, con conseguente progressivo allontanamento del genitore dalla propria vita.
Egli ha chiesto, quindi, di poter incontrare la figlia per maggior tempo, segnatamente, oltre un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì pomeriggio fino alle ore 20.00 della domenica, per un giorno con pernottamento e per due pomeriggi dall'uscita da scuola fino alle ore 20.00 nella settimana in cui il fine settimana è di spettanza della
6 di 19 madre e per due pomeriggi dall'uscita da scuola fino alle ore 20.00 nella settimana in cui il fine settimana è di sua spettanza.
Di contro, la , negli atti introduttivi, ha chiesto la conferma CP_1 delle condizioni separative, purché il padre accetti di frequentare da solo senza la presenza di altre persone e, in particolare, R_ senza la presenza della figlia della attuale compagna.
A riguardo, ha dedotto la convenuta che il padre, oltre ad essersi disinteressato delle esigenze della figlia mancando di R_ partecipare alla cresima, ai saggi ed ai colloqui scolastici ed al funerale della nonna materna alla quale la minore era estremamente affezionata, non aveva mai rispettato gli accordi raggiunti in sede di separazione, poiché nei tempi di frequentazione della minore era sempre presente anche la figlia della nuova compagna.
Orbene, avuto riguardo alle divergenti prospettazioni delle parti ed in accoglimento della loro concorde richiesta, è stata disposta una
C.T.U. genitoriale, volta ad accertare, in particolare, quale fosse la condizione psico-fisica della minore ed il migliore regime di visita col genitore non collocatario.
Dalla lettura della relazione peritale è possibile delineare chiaramente il contesto familiare e le problematiche vissute dalla minore , che avverte di avere perso l'esclusività del padre, il R_ quale ha creato una nuova famiglia con l'attuale compagna e la di lei figlia, , coetanea di . ER R_
Nonostante siano comprensibili il desiderio ma anche la difficoltà dello di introdurre la sua nuova famiglia nella vita della figlia Pt_1
, è però innegabile che egli non sia perfettamente riuscito nel R_ risultato, perché i suoi tentativi, seppure in buona fede, non solo non hanno sortito l'effetto sperato, ma si sono rivelati perfino controproducenti, innescando un meccanismo disfunzionale: da un lato, l'uomo fatica a comprendere che possa avvertire R_
come una “figlia” con la quale dover competere, tendendo a ER minimizzare ed a forzare i tempi della minore, che, a suo dire, come
7 di 19 ha accettato il compagno della madre, così dovrebbe accettare anche la sua compagna e la figlia della compagna;
dall'altro lato, R_ percepisce che , alla quale il padre riserva le medesime ER attenzioni (soprattutto concrete/economiche), le ha sottratto il primato come figlia e gode dell'esclusività di suo padre, con cui vive la quotidianità da lei perduta da quando i genitori si sono separati, confondendo i piani, trasponendo quello della parità materiale con quello affettivo/emotivo e sperimentando quindi una naturale sensazione di invidia.
A riguardo, giova riportare un emblematico passaggio del colloquio tra la C.T.U. e la minore:
«a domanda sull'incoerenza del padre approfondisce “…che nonostante tutto lui mi dica che io faccio dei capricci!...quando in verità io gli starei esponendo il mio disagio…ogni chiamata, ogni santissima chiamata litighiamo perché io voglio che lui mi veda solamente…cioè nel senso che se dobbiamo uscire ci sia solamente lui…e invece no! Lui deve portare la sua compagna o la figlia…io in primis l'avevo accontentato delle volte però poi ho capito che non mi andava bene che mio padre avesse attenzioni anche alla figlia di questa, della sua compagna!...” a domanda sull'emozione provata in queste situazioni risponde “…un po' di invidia!...”. L'esempio che
riporta per spiegare che il padre riservava a lei e alla figlia R_ della compagna le stesse attenzioni, riporta l'episodio precedentemente raccontato dai genitori rispetto al regalo di natale
2023 dove il padre nello stesso giorno ha portato e a R_ ER comprare il cellulare. avrebbe preferito che le attenzioni del R_ padre fossero unicamente riservate a lei.
riferisce che in svariate occasioni il padre le avrebbe R_ proposto di uscire per prendere un gelato anche nella piazza nel paesino dove sono residenti entrambi, ma di avere rifiutato poiché
“…non mi fido più di lui…perché ho paura che mi faccia delle imboscate!...” (si riferisce al fatto che diverse volte il padre le
8 di 19 avrebbe domandato di uscire soli e che lei avrebbe accettato e una volta usciti avrebbero incontrato in modo casuale la compagna;
porta qualche episodio anche di quando era più piccola e non erano separati
e riferisce di aver visto sul cellulare del padre che il contatto telefonico registrato su un nome non corrispondeva al profilo e di essersi accorta diverse volte che il padre ere al telefono con quella che oggi è la compagna).
La CTU chiede se a lei piacerebbe recuperare, ricostruire, costruire un rapporto con il padre e risponde R_
“…no!...no…perché ormai mi sono abituata alla sua assenza! Quindi io meno lo vedo più io sto serena con me stessa…quindi… anche perché delle volte dopo che ritornavo, quando facevo delle uscite con lui e ritornavo a casa ero sempre di un brutto umore…quindi meno lo vedo più sto meglio con me stessa…”. La scrivente chiede a se, R_ secondo lei, ci potesse essere qualcosa che il padre potrebbe fare per poter cambiare le cose tra loro e risponde “…dovrebbe essere sempre presente eeee…non intendo: è presente ma è assente…ovvero quello che è adesso mio padre! Nel senso che si, è vivo ma non è presente nella mia relazione, nella mia vita!...facendo cose più insieme, che mi ascoltasse nei momenti bui, oppure che mi aiutasse anche nelle piccole cose e che fosse un po' più acculturato, un po' più intelligente perché così posso, diciamo raccontargli degli aneddoti chessò senza chi è questo, chi è l'altro…».
L'atteggiamento di , tuttavia, non può dirsi né R_ irragionevole né capriccioso: dall'intervista svolta dalla C.T.U. si evince come sia una ragazza matura, curiosa, riflessiva, R_ sensibile ed intellettualmente vivace, ma in crisi di autostima, bisognosa di accettazione personale, desiderosa di riconoscimento sociale ed in cerca di identità.
Così l'ausiliare descrive la minore:
appare come una ragazza dal temperamento forte e R_ coraggioso poiché si coglie in una grande curiosità; è attivata R_
9 di 19 dal desiderio di cogliere le diverse occasioni che le si presentano al fine di sperimentarsi, scoprirsi e aprirsi alle nuove esperienze nei differenti contesti sociali della sua vita anche se vorrebbe “buttarsi” maggiormente. Si coglie la sua vivacità intellettuale e la sua maturità.
È una ragazza che dimostra nonostante le esperienze sociali pregresse una fiducia nell'altro e nella possibilità di instaurare relazioni profonde. È una ragazza dotata di sensibilità ed empatia, con buone capacità introspettive anche se ancora non ha una maturità consapevole rispetto al riconoscimento e conseguentemente alla gestione delle sue risorse emotive. È inoltre capace di mettersi in discussione al fine di poter evolvere verso un cambiamento e questo determina per certi aspetti un buon grado di sicurezza e di autostima.
La diversità di è anche da ricercare nel fatto che è molto R_ matura, sensibile e assertiva nel suo volersi esprimere anche fisicamente per ciò che sente di essere e questo certo non
l'amalgama alla massa dei ragazzi di oggi impegnati ad apparire perfetti piuttosto che impegnarsi ad essere ciò che sono realmente. I ragazzi oggi hanno paura di mostrare ciò che sono e si nascondono dietro ad una facciata socialmente riconosciuta per farsi accettare ed essere inclusi in un gruppo;
pur di soddisfare il bisogno di appartenenza rinunciano a se stessi a differenza di . R_
[...] appare ben curata, abbastanza estroversa e riservata, trasparente, educata, rispettosa e delicata, matura, riflessiva con alcune consapevolezze rispetto a sé, al suo passato e ai genitori».
La C.T.U., tuttavia, ha posto in rilievo molteplici esperienze traumatizzanti vissute da in età evolutiva e vari fattori di R_ rischio: (i) il lutto del fratello maschio primogenito, appreso da solo due anni fa;
(ii) il lutto separativo non elaborato (e R_ conseguente triangolazione, conflitto di lealtà, schieramento verso la madre e rifiuto del padre); (iii) l'inversione di ruolo da figlia che deve essere accudita a figlia che accudisce;
(iv) la competizione con la
10 di 19 figlia della compagna del padre che ha la medesima età di e R_ che vive la quotidianità con suo padre e alla quale lui riserva le medesime attenzioni;
(v) la pandemia;
(vi) la malattia e il lutto della nonna materna;
(vii) il bullismo subito;
(viii) la scarsità dei contesti sociali (rete sociale stretta e allargata); (ix) il periodo adolescenziale.
Ciò ha portato la C.T.U. ad affermare che «Tutte queste esperienze complesse, difficili e dolorose sono custodite in R_ dalla quale traspare una grande tristezza riconducibili ad un possibile quadro depressivo. versa in uno stato psico emotivo alquanto R_ compromesso, come avvallato dalla valutazione psicometrica dei test refertata dalla TT , in qualità di ausiliario Persona_4 psichiatra e psicometrista della scrivente CTU dove si sottolinea una
“condizione di disagio diffuso e trasversale a diverse dimensioni psichiche, con prevalenza di un quadro depressivo con forte ritiro sociale, anergia ed esperienze bizzarre (quali dissociazione). In specifico il referto recita: “La disamina delle scale cliniche consente di evidenziare l'esistenza di uno stato patologicamente rilevante, in cui risulta difficile evidenziare un disturbo preciso, quanto, piuttosto, è possibile sottolineare la presenza di un quadro di malessere diffuso, con prevalenti aspetti di chiusura e introversione relazionale, isolamento sociale, ritiro dalla dimensione interpersonale, associato a percezioni e vissuti che esulano da quelle previste in condizioni fisiologiche es. aspetti di depersonalizzazione o derealizzazione. La minore sta sperimentando una condizione di abbattimento, inefficacia personale, scarsa autostima, infelicità e insoddisfazione a livello esistenziale. Fisicamente, si registra una condizione di forte affaticamento e anergia. La dimensione interpersonale è critica e il disagio nei contesti relazionali, familiari e sociali, profondo. La giovane non nutre speranza nel cambiamento, non crede che possano verificarsi miglioramenti della situazione attuale, per cui non confida nella possibilità che un supporto psicoterapico possa sortire efficacia”.
[...]
11 di 19 mostra resistenze nel voler concedere al padre del tempo da trascorre insieme poiché riferisce di avere perso la fiducia in lui anche
a causa delle numerose “imboscate” da lui subite nel voler fare in modo che conoscesse e frequentasse la sua compagna e la R_ figlia della compagna. Inoltre, la ragazza riferisce di avere pochi argomenti da trattare con il padre e di sentirsi in imbarazzo nel trascorrere del tempo con lui (questo anche a causa della perdita di quotidianità tra i due che ha contribuito a dissolvere il loro legame)».
Il modo con cui il padre mostra il suo affetto (peraltro, sincero e autentico) non corrisponde, però, alle aspettative della figlia, che manifesta resistenze da vincere e conflitti, anche interiori, da elaborare.
È evidente, quindi, che un cambiamento debba essere messo in atto, perché è a rischio di compromissione il rapporto tra padre e figlia, ma tale cambiamento, stante la fase adolescenziale attraversata da , che, per usare le parole della C.T.U., è già R_
«impegnata nel suo viaggio alla conquista della sua identità adulta e nel contenere/rielaborare il lutto della separazione (la competizione con ), il lutto della nonna, il lutto del fratello, il covid etc», ER non può che provenire responsabilmente dai genitori, i quali, seppure con comprensibile difficoltà, debbono collaborare per aiutare la figlia a ricostruire il legame padre-figlia, oltre che a superare gli aspetti depressivi riscontrati, ad evitare che tale situazione evolva in uno stato di completo ritiro e isolamento sociale e, dunque, ad aprirsi a nuove esperienze e relazioni interpersonali.
In questo senso, nonostante continui a rifiutare la R_ frequentazione della casa del padre e della di lui nuova famiglia, durante le operazioni peritali pare però essersi intravisto un seppure timido miglioramento della situazione familiare: infatti, «Al termine della CTU durante l'ultimo colloquio, [...] appare un po' più R_ libera dal vincolo del conflitto di lealtà (concessione della madre) e sembra essere riuscita meglio ad empatizzare con sé, con la mamma
12 di 19 e con il papà accettando di frequentare il padre in uno spazio neutro
(rispetto all'abitazione del padre) e in un tempo esclusivo (che non contempla la presenza della compagna e della figlia della compagna)».
È poi pacifico che le parti, terminata la C.T.U., abbiano concordato di fare seguire alla minore il percorso psicologico messo a disposizione dalla scuola, in vista di una successiva presa in carico da parte della dott.ssa che ha già seguito la minore presso CP_2
l'AUSL di Montecchio Emilia (RE).
Ritiene il Tribunale che, avuto riguardo a tutti i fattori emersi in causa, alla conflittualità genitoriale ed alla necessità di prevenire situazione di pregiudizio per la minore, in questa delicata fase evolutiva non sia sufficiente l'accompagnamento da parte dei genitori, ma – come peraltro suggerito dalla C.T.U. – si imponga un intervento di monitoraggio, di sostegno e di facilitazione dei rapporti padre-figlia da parte dei Servizi sociali, nel solco della proficua attività già posta in essere dalla C.T.U.
Orbene, nelle note di precisazione delle conclusioni redatte all'esito delle operazioni peritali, entrambe le parti hanno insistito nelle richieste originariamente formulate.
La domanda di ampliamento del diritto di visita formulata dal padre – che, invero, in maniera contraddittoria ha ribadito l'originaria richiesta come da «piano genitoriale allegato al ricorso» ma, al contempo, ha rimandato a quello diverso «predisposto dalla CTU» – non può essere accolta, apparendo, evidentemente, prematura e priva di qualsivoglia presupposto fattuale, atteso che i rapporti tra padre e figlia debbono essere ancora ricostruiti.
Possono invece essere confermati i tempi di frequentazione stabiliti in sede di separazione, come sostanzialmente richiesto dalla madre e come suggerito dalla C.T.U., alle cui conclusioni, per quanto sopra detto, pare avere aderito anche il padre: tale regolamentazione, nonostante sia allo stato di fatto disattesa e
13 di 19 fors'anche impraticabile, può infatti costituire l'obiettivo tendenziale al quale deve mirare il nucleo familiare all'esito del percorso di recupero del rapporto genitoriale, che, anzitutto, veda il padre rispettare la condizione psico-emotiva ed i tempi richiesti da , R_ assecondando il desiderio della minore di trascorrere del tempo esclusivo con lui al fine di recuperare la fiducia nel padre, per poi accettare la presenza e l'inserimento della nuova compagna e della di lei figlia . ER
2.3. Con riguardo all'assegno unico, deve darsi atto che l'attore, che per sua stessa ammissione vi aveva in precedenza rinunciato a favore della moglie e che tuttavia nel ricorso introduttivo ne aveva chiesto la metà, ha da ultimo acconsentito all'integrale percezione da parte della (cfr. pagina 5 delle note di precisazione delle CP_1 conclusioni: «[...] oltre il 100% dell'assegno unico cosi come concesso ad oggi»), abbandonando quindi tale domanda, che, difatti, non è stata significativamente riportata nelle conclusioni da ultimo rassegnate.
2.4. Con riguardo ai profili economici, l'art. 337 ter, comma 4,
c.c., stabilisce che «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice».
14 di 19 Nella specie, in sede di separazione era stato disposto un assegno per il mantenimento della figlia a carico dello pari ad Pt_1
€ 550,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ora, il padre chiede una riduzione di tale contributo ad € 250,00 al mese, mentre la madre ne chiede l'aumento ad € 750,00 al mese.
Occorre, dunque, procedere ad una comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti e verificare, in particolare, se dall'epoca della separazione si siano verificate delle modifiche nella situazione preesistente.
, di anni 49, lavora come operaio presso Parte_1
Interpump Group s.p.a.
Ha dichiarato redditi annui netti (al netto di IRPEF netta e addizionali locali) pari ad € 27.829,00 nel 2020, ad € 27.929,00 nel
2021, ad € 28.076,00 nel 2022 (cfr. Mod. 730/2021, 2022 e 2023, allegati alla memoria attorea ex art. 473 bis.17, comma 3, c.p.c.), corrispondenti, in media, ad una disponibilità di € 2.328,72 al mese.
Ha percepito una retribuzione netta annua pari ad € 27.300,00 circa nel 2022, oltre ad € 1.800,00 circa per premi di risultato (cfr.
Certificazione Unica 2023 sub doc. 16 dell'attore), e ad € 27.835,00 nel 2023 (cfr. accrediti sul conto corrente allegato alla memoria attorea ex art. 473 bis.17, comma 3, c.p.c.), corrispondente, in media, ad € 2.300,00 circa al mese.
In data 28 ottobre 2022, e dunque dopo la separazione, ha acquistato un immobile sito in Montecchio Emilia (RE), Via Jones del
Rio n. 10, gravato da mutuo con rata di € 394,67 al mese (cfr. all. 3 alla nota di precisazione delle conclusioni dell'attore), ma trattasi di spesa abitativa già prevedibile al momento della separazione, in quanto conseguente alla fuoriuscita dalla casa coniugale.
Convive con la sua nuova compagna, , e la Persona_5 di lei figlia , ma nulla è stato dimostrato sulla condizione ER patrimoniale e reddituale della donna.
15 di 19 È gravato dalla rata mensile di € 380,00 per un finanziamento di
€ 27.000,00 contratto nell'ottobre 2023 con la CC (con scadenza il
15 febbraio 2032) per l'acquisto dei mobili della nuova abitazione
(cfr. doc. 12 dell'attore), ma, tenuto anche conto dell'importo considerevole e del tempo trascorso dall'acquisto immobiliare, non è stata dimostrata la necessità di tale spesa, che, in ogni caso, poteva considerarsi prevedibile all'epoca della separazione.
È gravato, altresì, da un altro prestito con rata di € 130,00 al mese con trattenuta sullo stipendio, di cui tuttavia non sono state dedotte né la causale, né l'ammontare del debito, né la scadenza dell'obbligazione restitutoria.
Nell'agosto 2024 ha contratto un ulteriore finanziamento con
, con rata di € 287,00 al mese (per complessive 84 rate), per CP_3
l'acquisto di un'autovettura (A4 Avant 35 2.0 tdi) (cfr. all. 4 alla nota di precisazione delle conclusioni dell'attore), di cui, tuttavia, non è stata dimostrata la necessità, essendo stato solo dedotto ma non dimostrato che quella precedente era andata «completamente distrutta» (cfr. pagina 5 della nota di precisazione delle conclusioni dell'attore).
Di contro, , di anni 51, lavora come OSS presso Controparte_1 la Casa di Riposo Don Pasquino Borghi a Bibbiano (RE).
Ha percepito una retribuzione netta annua pari ad € 18.515,00 nel 2021, ad € 19.110,00 nel 2022 e ad € 18.751,00 nel 2023 (cfr. accrediti sul conto corrente sub docc. 21, 22 e 23 della convenuta;
cfr. anche Certificazione Unica 2022 sub doc. 26 e buste paga sub docc.
7-18 della convenuta), corrispondente, in media, ad € 1.566,00 al mese.
Ha dichiarato redditi annui netti (al netto di IRPEF netta e addizionali locali) pari ad € 18.200,00 circa nel 2022 e ad €
18.300,00 circa nel 2023 (cfr. Mod. 730/2024 sub docc. 28 della convenuta).
16 di 19 Dunque, dall'epoca della separazione non risulta esservi stata alcuna modifica reddituale.
Vive nella casa coniugale sita in Montecchio Emilia (RE), Strada
Barilla n. 17/B, di cui è divenuta proprietaria esclusiva in forza degli accordi separativi, continuando a rimborsare interamente il mutuo con rata di € 490,00 al mese (cfr. doc. 31 della convenuta).
Percepisce integralmente l'assegno unico di € 170,00 al mese.
Pertanto, escluse, per i motivi sopra enunciati, le spese per i finanziamenti a carico dello , se per un verso le esigenze della Pt_1 minore rispetto all'età sono presumibilmente aumentate dall'epoca della separazione (allora aveva 10 anni, mentre ora ne ha 14), per altro verso deve considerarsi che – a fronte di redditi sostanzialmente invariati e di spese abitative pressoché equivalenti per entrambe le parti, nonché di un regime di visite soggetto, ora come allora, al rispetto della volontà della minore e rimasto, dunque, anch'esso inalterato – la madre beneficia attualmente per intero dell'assegno unico, sicché l'importo di € 550,00 al mese, quale assegno per il mantenimento della figlia, appare congruo e sostenibile da parte del padre.
Dev'essere confermata anche la ripartizione paritaria delle spese straordinarie, come già stabilito in sede di separazione consensuale e come peraltro concordemente richiesto dalle parti.
3. La convenuta, nella comparsa costitutiva, ha chiesto, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., che venga disposta la cancellazione di frasi
(reputate offensive e sconvenienti) contenute alla pagina 3 del ricorso laddove essa è stata descritta come «manipolatrice» ed avente
«atteggiamenti inopportuni», «impositivi» e «sconsiderati» nei confronti della minore.
L'istanza va rigettata, perché le espressioni utilizzate non sono connotate da toni concretamente ingiuriosi o comunque lesivi della dignità della controparte, senza eccedere le esigenze difensive.
17 di 19 4. L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese della C.T.U., essendosi trattato di un accertamento peritale disposto dal giudice, nell'interesse superiore della minore, vanno definitivamente poste per metà a carico di ciascuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad R_ entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
2. dispone che il padre possa vedere Parte_1
e tenere con sé la figlia minore , secondo i seguenti tempi e R_ modalità e comunque nel rispetto della volontà della minore stessa e dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici:
− a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita di scuola con pernottamento fino alla domenica sera ore 21.00 o fino al lunedì mattina al momento dell'accompagnamento al pulmino scolastico, ovvero fino all'ingresso a scuola, nonché per due giorni a settimana dopo le ore 18.00;
− durante il periodo natalizio, la figlia trascorrerà R_ alternativamente con il padre o con la madre il giorno della Vigilia e il giorno di Natale, i giorni del 30 e 31 dicembre ed i giorni del 5 e del 6 gennaio;
− durante il periodo pasquale, la figlia trascorrerà R_ alternativamente con il padre o con la madre il giorno di Pasqua ed il
Lunedì dell'Angelo, fatto salvo diverso accordo tra i genitori in caso di vacanza con la figlia minore lontano da casa e fatta salva la volontà della minore;
− per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo e per 8 giorni consecutivi durante quello natalizio, nel rispetto delle proprie esigenze lavorative, concordando, entro fine marzo, i periodi e le
18 di 19 modalità con la madre, la quale a sua volta potrà tenere con sé la figlia minore con le medesime regole e per lo stesso numero di giorni;
− la figlia trascorrerà con il padre la festa del papà ed il R_ compleanno dello stesso;
− il compleanno della figlia sarà festeggiato insieme ad R_ entrambi i genitori o salvo diversi accordi stabiliti dai genitori;
3. incarica i Servizi sociali territorialmente competenti di:
− monitorare l'andamento del nucleo familiare;
− vigilare sulle condizioni di salute della minore;
− favorire per quanto possibile il riavvicinamento tra padre e figlia, individuando forme di contatto fra i medesimi;
− attivare un intervento di sostegno alla genitorialità a favore di entrambi i genitori;
4. pone a carico di l'obbligo di versare Parte_1
a , a titolo di contributo al mantenimento della figlia Controparte_4
, la somma mensile di € 550,00, annualmente rivalutabile R_ secondo gli indici ISTAT, e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
5. dà atto che ha diritto a percepire Controparte_4 integramente l'assegno unico;
6. rigetta l'istanza ex art. 89 c.p.c. proposta da;
Controparte_4
7. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
8. pone definitivamente le spese della C.T.U., già liquidate come da separato decreto, per metà a carico di Parte_1
e per metà a carico di .
[...] Controparte_4
Si comunichi ai Servizi sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 22 maggio 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Stefano Rago Damiano Dazzi
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