Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Taranto
Sezione lavoro
N.R.G. 5794/2021
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 14 gennaio 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to GAUDIO VINCENZO
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti NASSO CP_1 P.IVA_1
MARIATERESA e ANDRIULLI ANTONIO ) C.F._2
VIA GOLFO DI TARANTO, 7/D 74121 TARANTO;
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo depositato il 4 agosto 2021 la parte ricorrente chiese al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare da lei non dovuta la restituzione della somma di € 11.443,80, quale recupero di un asserito indebito nei confronti dell' scaturito dal ricalcolo CP_1 della prestazione di invalidità civile (indennità di accompagnamento) precedentemente erogata in proprio favore e revocata a seguito di visita di revisione.
31.8.2019 in quanto i relativi presupposti sanitari erano insussistenti, come accertato in sede di visita di revisione effettuata il 28.8.2019 , il cui esito negativo era stato comunicato con raccomandata del
31.8.2019.
La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle
“note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
La domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
E' bene precisare, innanzitutto, che questo TRIBUNALE presta adesione all'orientamento interpretativo ormai univocamente adottato dalla secondo il quale: «In tema di prestazioni CP_2 economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 - la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del
Pag. 2 di 11 requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3- ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977,
e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (sic CASS. LAV.
20 MAGGIO 2021 N° 13915).
Nello stesso senso, si segnala . 30 GIUGNO 2020 N° Controparte_3
13223, in cui è stato diffusamente esposto quanto segue: « … … se è vero che, come sostiene l' , in materia di indebito assistenziale CP_1 non si applichi la disciplina dell'art. 13 L. 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale, non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' . CP_4
Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. , v. pure n. 11921/2015) che "nel settore Per_1 della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità
Pag. 3 di 11 dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento". Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n.
448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n.
264/2004). Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del
1993)". Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (SEZ. L, SENTENZA N. 26036 del
15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens",
Pag. 4 di 11 come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". La pronuncia si pone nella scia di CASS. SEZ. L, SENTENZA N. 28771 del 9/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che 'L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito". Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si colloca anche la più recente sentenza
(CASS. SEZ. L, N. 31372 del 2/12/2019) secondo cui "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'accipiens". Il principio generale di settore richiamato nelle
Pag. 5 di 11 stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n.
431). Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008
(est. ); e che anche le Sez. Unite di questa Corte (sentenza n. Per_1
10454 del 21/5/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela”.
Nello stesso senso si rileva anche la pronuncia n. 24617 del 10/08/2022 per la quale “In tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all'art. 2033 c.c., in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la ripetibilità dei ratei della indennità di frequenza percepiti
Pag. 6 di 11 contestualmente alla indennità di comunicazione in violazione dell'art. 3 l. n. 289 del 1990).
Né pare discostarsi da tale orientamento granitico l'ordinanza della
Cassazione nr 24180/2022, pur richiamata dal ricorrente, che in effetti ribadisce che “ in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
9. pertanto, l'indebito
(assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
Orbene, facendo applicazione di tali principi al caso in esame deve rilevarsi come risulti idonea (e non specificamente contestata) prova documentale del fatto che l'esito negativo (quanto alla indennità di accompagnamento) della visita di revisione effettuata il 28 agosto
2019 era stato comunicato al ricorrente con raccomandata a/r spedita il 31 agosto 2019 e notificata l'11 settembre 2019 (cfr all 7 alla memoria di costituzione)..
In particolare, atteso che i motivi dell'indebito sono tutti da riferire alla dedotta sopravvenuta carenza del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento, deve rilevarsi che l nella CP_1 memoria di costituzione ha allegato copia dell'avviso di ricevimento debitamente firmata.
Pag. 7 di 11 Questa può ritenersi una idonea dimostrazione dell'avvenuta comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione alla data dell'11.9.2019.
Ciò in quanto la tesi di parte ricorrente, quale si può leggere nelle note depositate, è che non vi sia alcuna prova in atti della notifica del verbale sanitario di revisione, atteso che la parte resistente avrebbe prodotto solo la copia della parte anteriore della cartolina.
Tuttavia così non è, atteso che risulta debitamente allegata anche la parte retrostante della cartolina, sulla quale è apposta la firma del ricevente, alla data dell'11.9.2019.
E tanto vieppiù ove si consideri che il contenuto della suddetta raccomandata era senz'altro costituito dal verbale sanitario di revoca dell'indennità di accompagnamento, atteso che, come facilmente riscontrabile dalla documentazione allegata, sia la lettera di accompagnamento del verbale che la ricevuta di ritorno riportano lo stesso numero di protocollo ovvero il nr 68956373771-7.
Si consideri, inoltre, che parte ricorrente non disconosce neppure la firma apposta sulla cartolina limitandosi ad una generica contestazione, relativa alla tardività della notifica stessa.
Essa non appare idonea a ritenere adempiuto l'onere probatorio posto a carico di parte ricorrente, anche alla luce del pacifico e recente orientamento espresso dalla Corte di Cassazione sul punto, ed al quale questo Tribunale opina di aderire.
Invero è stato chiarito che “la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato
Pag. 8 di 11 della relativa prova. (Sez. 5 - , Sentenza n. 16528 del 22/06/2018;
Sentenza n. 15717 depositata il 5 giugno 2023).
Presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale.
E' proprio da tale presunzione che discende il cosiddetto "principio di vicinanza della prova" poiché, una volta effettuata la consegna del plico per la spedizione, esso fuoriesce dalla sfera di conoscibilità del mittente e perviene in quella del destinatario, il quale può dunque dimostrare che al momento del ricevimento il plico era privo di contenuto (o ne aveva uno diverso); infatti, la sfera di conoscibilità del mittente incontra limiti oggettivi nella fase successiva alla consegna del plico per la spedizione, mentre la sfera di conoscibilità del destinatario si incentra proprio nella fase finale della ricezione, ben potendo egli dimostrare (ed essendone perciò onerato) che al momento dell'apertura il plico era in realtà privo di contenuto (cass.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V CIVILE - ORDINANZA 11 luglio 2024
N. 19161)
Inoltre, “In tema di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo, la prova del perfezionamento è assolta mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata, salvo che il destinatario dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, non essendo invece necessario il deposito dell'originale o della copia autentica dell'avviso di accertamento.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata secondo cui l'avviso di ricevimento della raccomandata, pur riportando un numero identificativo diverso da quello risultante dall'avviso di accertamento, era a quest'ultimo riconducibile, trattandosi di mero errore materiale, poiché era inverosimile che nello stesso giorno
Pag. 9 di 11 fossero stati notificati due atti impositivi diversi per una sola cifra).”
(cass Sez. 5 - , Ordinanza n. 34765 del 12/12/2023).
In conclusione, alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche e ritenendo sussistente idonea prova della consegna del Verbale della
Commissione Medica del 28 agosto 2019, non risulta configurabile un legittimo affidamento meritevole di tutela in favore di parte ricorrente, di talché le prestazioni erogate sono ripetibili dal momento del venire meno del requisito sanitario (in termini
[...]
19 FEBBRAIO 2021 N° 4600 che ha ritenuto legittima la CP_3 ripetizione in conseguenza della tempestiva comunicazione all'assistito del verbale della commissione medica attestante il mancato riconoscimento dei requisiti necessari per il conseguimento del beneficio;
e ancora CASS. LAV. 22 FEBBRAIO 2021 N°
4668 secondo cui, ove l' non abbia provveduto, una volta CP_1 venuto meno il requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento ed a revocare
- entro i novanta giorni successivi - le provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica, ma anzi abbia continuato ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo, l'indebita erogazione risulta non addebitabile all'assistito, purché non risulti accertata incontrovertibilmente la notifica dell'esito negativo della visita di revisione).
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269
(conv. in L. 24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa. Ed allora deve prendersi atto che la parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione
Pag. 10 di 11 alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Taranto, 17 gennaio 2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.SSA Viviana Di Palma)
Pag. 11 di 11