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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 04/08/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Seconda sezione civile riunita in camera di consiglio con l'intervento dei Sigg.ri
Magistrati
Dott.ssa Anna Bora Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere
Dott. Federico D'Incecco Cons. Aus. Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n.484 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
, in persona del Sindaco pro-tempore, (P.Iva/Cod. Fisc.: Parte_1
), rappresentato e difeso, in forza della delibera di Giunta Comunale P.IVA_1
n. 37 del 30.3.2023 in atti, dall'avv. Luca Forte presso il cui studio, sito in Macerata,
Via Ancona n.21, è elettivamente domiciliato, in forza di procura alle liti allegata in atti
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._1
Luciano Magnalbò e Piero Paciaroni, ed elettivamente domiciliato presso di loro nello studio dell'Avv. Piero Paciaroni sito in Macerata (MC) via Lorenzoni n. 7 giusta procura in calce all'atto di costituzione in appello
APPELLATO
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n.1044/2022 del Tribunale di Macerata, datata
28.11.2022, pubblicata il 28.11.2022, non notificata, resa nell'ambito del giudizio n. 2490/2020 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni: le parti concludevano come da note telematiche depositate per l'udienza del 02 aprile 2025.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento danni proposta da nei confronti Controparte_1 del , volta ad ottenerne la condanna al risarcimento di tutti Parte_1
i danni da esso attore subiti nella sua proprietà sita in contrada San Costanzo del detto a causa di anomala fuoriuscita di acque dalla fontana comunale, Pt_1 danni quantificati nel loro complesso in € 100.000,00 (Euro centomila), o nella somma maggiore o minore che riterrà più di giustizia, con rivalutazione ed interessi dalla data dei fatti al saldo, l'accoglieva, seppur in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, e per l'effetto, previo riconoscimento di responsabilità a carico del convenuto, condannava quest'ultimo Ente al risarcimento del danno in Pt_1 favore di liquidato nella somma complessiva di € 46.878,38 al Controparte_1 valore attuale della moneta, oltre interessi legali;
nonché alla refusione delle spese di giudizio in favore dell'attore.
Il giudice di primo grado, rigettate le eccezioni di incompetenza, prescrizione, tardivo deposito del fascicolo di parte, sollevate da parte del convenuto, e Pt_1 ritenuta l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2051 c.c., data la riscontrata esistenza di un rapporto di custodia tra il ed il bene ( pozzo Parte_1 con fontana/presa d'acqua ricadente sul terreno di proprietà attrice) che per difetto di manutenzione, comportante sversamento di acqua nei terreni, veniva addotto dall'attore a causa dell'evento di danno verificatosi ( smottamento dei terreni utilizzati per messa a dimora di vitigno); giungeva all'accoglimento della domanda attorea sul presupposto che dalla svolta istruttoria, consistita nella produzione documentale avutasi da parte attrice, anche con riferimento ai verbali e alle consulenze tecniche di ufficio del Geol. e della Dott.ssa Controparte_2 Per_1 espletate nell'ambito del giudizio iscritto al n. R.G. 573/1978 Tribunale di Macerata dichiarato estinto ex art. 309 c.p.c., nonchè nell'assunzione di prova testimoniale
2 fosse risultata: a) la disponibilità giuridica e di fatto della cosa ( pozzo/fontanile) in capo al;
circostanza avvalorata dalle stesse dichiarazioni Parte_1 rese dal teste ( ), escusso nell'ambito del giudizio (Tribunale di Macerata Tes_1
R.G. 573/1978 verbale di udienza del 12.10.1987) precedentemente intercorso tra le parti, dalle quali era emerso che la manutenzione di detto pozzetto (fontanile) era stata curata dal convenuto;
b) l'esistenza di nesso causale tra la cosa ( Pt_1 pozzo/fontanile ricadente sul terreno di proprietà attrice ) in custodia del Comune di e i danni da smottamento riscontrati a carico dei terreni dell'attore; Parte_1 avvalorato dai rilievi effettuati dal c.t.u. geol. in propria relazione Controparte_2 tecnica del 16.05.1983 c) l'assenza di prova da parte convenuta, custode del bene che ebbe a causare il danno, della ricorrenza del caso fortuito inteso quale fattore estraneo alla sua sfera di custodia idoneo, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo.
Accertata la responsabilità nella causazione del fatto in capo all'ente convenuto, si provvedeva alla liquidazione del danno, da mancata produttività e/o produttività parziale per il periodo che va dal 1978 (anno di inizio del fenomeno franoso) al
1988, facendo riferimento alle risultanze della c.t.u. resa dall'agronoma dott.ssa in propria relazione tecnica del 14.06.1986 giungendo a riconoscere in Per_1 favore di parte attrice la complessiva somma di € 46.878,38 (rivalutata all'attualità la somma di € 16.772,23 corrispondente alla somma di lire 32.492.375 indicata in c.t.u.) oltre interessi legali dalla data della decisione al saldo.
Avverso l'anzidetta sentenza, proponeva appello, con atto di citazione regolarmente notificato, il prospettando i motivi di doglianza in seguito Parte_1 riportati.
L'LA conviene in giudizio il sig. chiedendo alla Corte Controparte_1 adita, previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, ricorrendo i presupposti di cui all'art.351 c.p.c. ed i gravi motivi di cui all'art. 283 c.p.c., di, annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Macerata n. 1044/2022, pubblicata il 28.11.2022, resa nell'ambito del giudizio in riassunzione n. 2490/2020
R.G., non notificata e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande di condanna
3 avanzate dal nei confronti del . Con Controparte_1 Parte_1 vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'appellato si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del Controparte_1 proposto appello e della chiesta sospensiva dell'efficacia esecutiva con conferma integrale della sentenza impugnata e condanna dell'LA, ex art. 96 3° comma c.p.c., per temerarietà della lite. Il tutto con vittoria di spese e competenze del grado.
Con provvedimento del 22.11.2023 l'intestata Corte rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 02.04.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'LA , con articolato motivo di appello censurava Parte_1
l'operato del giudice di prime cure per aver: a) ritenuto che dalla presunta demanialità delle acque captate all'interno della fontana/presa di acqua edificata sulla proprietà di parte attrice potesse farsi derivare una responsabilità risarcitoria in capo ad esso Ente convenuto per i danni conseguiti, a carico delle coltivazioni in essere sui terreni dell'attore, dalla fuoriuscita di acqua determinatasi nel tempo dal detto manufatto. Ritiene, infatti, l'LA che il danno non derivava direttamente dall'acqua di sorgente sita nel sottosuolo ma dal manufatto (fontana/presa di acqua) realizzato per captarla che doveva riferirsi in proprietà e custodia effettiva dell'attore stesso considerato che sorgeva sulla proprietà privata di quest'ultimo, non accessibile da parte degli incaricati comunali, e risultava, giusta testimonianza addotta dal teste essere stata manutenuta dall'attore; b) impropriamente Tes_2 applicato, nel decidere la controversia, la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. dato che, nel caso di specie, non poteva dirsi raggiunta la prova che il manufatto ( fontana/presa di acqua) dal quale si era originata la dedotta dispersione di acqua CP_ foriera di danno fosse riferibile in proprietà o custodia all' convenuto;
circostanza che non poteva dirsi essere stata suffragata né dalla svolta prova per testi nè dalle produzioni documentali avutesi da parte attrice rappresentate dalla dichiarazione sostitutiva resa, nel 1986, e dalla "petizione" presentata dagli "abitanti di San Costanzo" in data 4.8.1983 poiché rispettivamente riferite, la prima, ad una situazione, non meglio identificata resa, nel 1986, in relazione ad innominati lavori
4 di ripristino eseguiti, circa 30 anni prima in forza di una presunta, anonima commissione comunale, e, la seconda, ad un fontanile “sito lungo la strada comunale di Fonte Maggio” e non, quale quello in questione, ricadente nel terreno
( identificato alla particella 50 del foglio 76) di proprietà attorea;
c) desunto, in violazione del disposto degli artt. 116 e 310 c.p.c. elementi probatori, circa esistenza del nesso causale e danni dalle C.T.U., geologica ed agronomica, rispettivamente espletate dal Geol. e dalla Dott.ssa nell'ambito del Controparte_2 Per_1 giudizio iscritto al n. R.G. 573/1978 Tribunale di Macerata dichiarato estinto ex art. 309 c.p.c..
L'appello merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Il percorso motivazionale seguito dal giudice di prime cure per giungere all'accoglimento della domanda non merita di essere confermato e condiviso.
Preliminarmente merita di essere trattata, poiché pregiudiziale, la doglianza relativa alla non utilizzabilità in giudizio del materiale probatorio raccolto nel giudizio precedentemente sorto tra le parti, sul medesimo oggetto, presso il Tribunale di
Macerata, rubricato al n.r.g. 573/1978 e dichiarato estinto ex art. 309 c.p.c..
La doglianza è infondata. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità <<… poiché nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento prove c.d. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove, della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie;
in tal caso non si può ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse >> (cfr. ex multis Cass. Civ. n.
2947/2023, Cass. Civ. n. 9055/2022; Cass. Civ. n. 31600 /2021; Cass. Civ. n.
19521/2019; Cass. Civ. n. 35782 /2022; Cass. Civ. n. 3689 /2021; n. 8459 del 2020;
5 n. 18025 del 2019; n. 17392 del 2015; n. 1593 del 2017; n. 9843 del 2014; n. 2168 del 2013; n. 15714 del 2010; n. 28855 del 2008; n. 14766 del 2007; n. 8585 del
1999).
Passando al merito i residui motivi di doglianza, da trattarsi congiuntamente per motivi di connessione, sono fondati.
Premessa la corretta e condivisibile qualificazione dell'azione proposta quale azione di risarcimento danni da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., poiché effettuata dal giudicante di primo grado sulla base della concreta fattispecie sottoposta al suo esame che vedeva l'attore chiedere il risarcimento di danni conseguiti da difetto di manutenzione di cosa ( fontanile/presa di acqua) ritenuta in possesso e custodia del convenuto;
vanno richiamati ed Parte_1 applicati i più recenti indirizzi giurisprudenziali secondo cui la responsabilità da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., ha fondamento giuridico nella circostanza che il soggetto chiamato a risponderne si trovi in una relazione particolarmente qualificata con la cosa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore), intesa come rapporto di fatto o relazione fisica implicante l'effettiva disponibilità della stessa, da cui discende il potere – dovere di custodirla e di vigilare affinchè non arrechi danni a terzi. La fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa.
Perché possa configurarsi in concreto la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario.
Pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre colui che ha in custodia la cosa potrà andare esente da responsabilità solo provando l'esistenza di un caso fortuito, inteso quale avvenimento inevitabile
6 dal custode ed estraneo sia alla cosa che alla sfera del custode stesso ( comprensivo del fatto del terzo o della colpa del danneggiato), che abbia, da solo, determinato le condizioni dell'evento dannoso, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra cosa e danno ( ex multis Cass. Civ. n. 22807/2009, Cass. Civ. n.4279/2008, Cass.
Civ. n. 8229/2010, Cass. Civ. n.9726/2013, Cass. Civ. n.15859/2015, Cass. Civ.
n.15761/2016, Cass. Civ. n. 2482/2018, Cass. Civ. n.18415/2019).
Applicando i principi giurisprudenziali di cui sopra al caso in esame, la Corte ritiene che dalla svolta istruttoria non sia risultata provata l'esistenza di un rapporto di custodia tra il e il manufatto (presa di acqua /fontanile) Parte_1 esistente sulla proprietà dell'attore, odierno appellato, il cui difetto di manutenzione
è stato dedotto e individuato quale causa dello sversamento di acqua originante lo smottamento di terreno evento di danno ( danneggiamento della coltivazione a vigna di proprietà attorea) .
Se, infatti, è risultata provata e non contestata la circostanza che lo sversamento di acqua nel terreno di proprietà attorea derivò da un difetto di manutenzione delle opere di captazione ( pozzo di captazione/conduttura/fontanile -vasca) realizzate ed esistenti in loco e non direttamente dalle acque di sorgente <L'area di proprietà
…è delimitata a monte da una strada campestre che la collega a Nord CP_4 alla frazione di Casette distante qualche centinaio di metri. Direttamente a valle della strada sono presenti due abitazioni ed a circa eguale distanza da esse si rinviene… …un pozzetto in muratura di mattoni ad apertura rettangolare di dimensioni 40 cm x 60 cm circa, posto al piano di campagna… …A 50 cm dal fondo, parte una conduttura che fa capo a circa 25 m. di distanza a valle ad una vasca in muratura a sezione rettangolare… …la tubazione di adduzione attualmente non alimenta la vasca ma a qualche metro di distanza da essa a valle è presente un'avvallamento del terreno in cui si raccoglie acqua ( vi giunge anche una canaletta di scarico dell'abitazione) che viene incalanata verso i vigneti. … …In conclusione, e con ciò si risponde alla prima parte dei quesiti, la cattiva realizzazione e manutenzione delle opere di presa di acqua per la sorgente a monte
è da considerare la causa più importante del verificarsi del fenomeno franoso in oggetto.>> ( cfr. relazione di c.t.u. a firma del Geologo Dott. datata Per_2
27.04.1983 acquisita agli atti in fasc. primo grado attore); non altrettanto può dirsi
7 circa l'esistenza in capo al di un potere di fatto sulla cosa Parte_1 implicante l'effettiva disponibilità della stessa, il cui onere probatorio incombeva su parte attrice.
Premesso, infatti, che risulta incontestato, oltre che accertato dal c.t.u. Geologo
Dott. nella propria relazione, che le opere di captazione e adduzione delle Per_2 acque (pozzo di captazione/conduttura/fontanile -vasca) ricadono nella proprietà
e che il ha sempre contestato, come risultante CP_1 Parte_1 dagli atti difensivi, la riconducibilità all'ente della proprietà e custodia delle dette opere di captazione e adduzione delle acque;
deve dirsi che tale ultima circostanza non è stata validamente confutata dalla testimonianza resa dal teste ( sig. Tes_3
di parte attrice il quale escusso all'udienza del 12.02.1987 ha testualmente,
[...] chiaramente, affermato, con riferimento a precedenti lavori di manutenzione effettuati sul fontanile, <Confermo di aver svolto nel '55 lavori di riparazione della fontana descritta nel capitolo di prova. L'incarico mi fu dato dal CP_5
- (cfr. verbalizzazione di udienza del 12.02.1987 acquisita agli atti in fasc.
[...] primo grado attore) così avvallando la tesi dell'ente convenuto circa la effettiva disponibilità e custodia del manufatto in capo al soggetto proprietario del terreno considerata, altresì, l'inattendibilità, per contraddittorietà, di quanto riferito dal teste circa un preventivo intervento direttivo da parte dell'Ing. del Tes_4 [...]
volto a prendere visione del lavoro, stabilire i materiali occorrenti e il Parte_1 modo di eseguire l'opera <<…preciso che era già intervenuto l'ing. del Tes_4
Pa Comune il quale aveva preso visione del lavoro, aveva stabilito i Parte_1 materiali occorrenti e il modo di eseguire l'opera…>> (cfr. verbalizzazione di udienza del 12.02.1987 in atti) dato che è lo stesso teste a riferire di non essere stato presente in tale occasione <<…non ero presente quando l'ing. Tes_4 venne la prima volta…>> (cfr. verbalizzazione di udienza del 12.02.1987 in atti) .
D'altra parte, nel caso di specie, la riconducibilità al della proprietà e CP_1 conseguente obbligo di custodia del manufatto (pozzo di captazione/conduttura/fontanile -vasca) dal quale, per difetto di manutenzione acclarato dal c.t.u. Geologo Dott. ebbe a verificarsi la fuoriuscita di acqua Per_2 foriera di danno a carico della piantagione a vigna, deriva dall'applicazione del principio generale dell'accessione previsto dall'art. 934 c.c., in base al quale
8 <<…qualunque… …costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo… >> .
Infatti, l'acquisto per accessione delle opere in favore del proprietario del suolo, ai sensi dell'art. 934 c.c., si realizza ipso iure senza che occorra alcuna manifestazione di volontà di questo volta a ritenere quanto edificato sul proprio terreno anche nell'ipotesi in cui l'edificato sia stato realizzato da terzi con materiali propri (Cass.
Civ. n. 11742/2013, Cass. Civ. n. 13215/2006).
Alla luce di quanto sopra, la sentenza di primo grado merita, quindi, di essere integralmente riformata mandando esente il da Parte_1 responsabilità risarcitoria per quanto accaduto a carico della proprietà dell'attore odierno appellato.
Le spese di giudizio tanto di primo quanto di secondo grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
n.1044/2022 del Tribunale di Macerata, datata 28.11.2022, pubblicata il
28.11.2022, non notificata, resa nell'ambito del giudizio n. 2490/2020 R.G., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta ed istanza disattesa o assorbita così provvede:
- accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata n.1044/2022 del
Tribunale di Macerata, datata 28.11.2022, pubblicata il 28.11.2022, non notificata, resa nell'ambito del giudizio n. 2490/2020 R.G., respinge la domanda proposta da contro il . Controparte_1 Parte_1
- condanna l'appellato a rifondere, all'LA, le spese di lite del doppio grado che si liquidano, quanto al primo grado, in complessivi € 5.000,00 di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.300,00 per la fase istruttoria ed € 1.500,00 per la fase decisionale oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali, I.v.a. e C.a.p., come per legge e, quanto al presente grado, in complessivi € 4.104,00 di cui € 804,00 per esborsi, € 1.000,00 per la fase di studio,
€ 800,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase decisionale oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali, I.v.a. e C.a.p., come per legge;
9 Così deciso in Ancona, lì 23 luglio 2025
Il Cons. Aus. Relatore Il Presidente
Dott. Federico D'Incecco Dott.ssa Anna Bora
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