CA
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/02/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N.RG. 1504/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA seconda sezione civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr. Giampiero Fiore Presidente Rel.
Dr.ssa Anna Maria Rossi Consigliere
Dr.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1504/2022 e trattenuta in decisione all'udienza del 12.3.2024. promossa da (C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati dai difensori Avv. Fabio Fanelli (C.F. C.F._2
) e Avv. Fabrizio Righini (C.F. ed C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Ravenna, alla
Via Salara n. 16
-Appellanti-
contro
Avv. Sara(c.f. ), con studio in Forlì Controparte_1 C.F._5 (FC), Piazza Falcone e Borsellino n. 1, elettivamente domiciliato in
Forlì (FC) presso e nello studio dell'Avv. Paolo Anconelli del Foro di
Forlì-Cesena , sito in Piazzale della Vittoria 1, che C.F._6 la rappresenta e difende
-Appellata-
contro
(già Controparte_2 [...]
(P. IVA , in Controparte_3 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, rappresentata e difesa dagli Avv.ti David Maria Marino del Foro di Milano
(C.F. e Sara Sparagna del Foro di Roma (C.F. C.F._7
) ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec C.F._8 dell'Avv. Marino, Email_1
- Terza chiamata –
nonché contro − (P. IVA ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Mogliano Veneto (TV), rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti dall'avv. Franco
Tassoni (C.F. ) del Foro di Roma, elettivamente C.F._9 domiciliata in Roma, via dei Monti Parioli n° 40, presso lo studio del suddetto difensore.
- Terza chiamata -
Avverso
L'ordinanza ex art 702 bis Cpc n. 1332/2022 emessa dal Tribunale di
Forlì.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e adìvano Parte_1 Parte_2 il Tribunale di Forlì al fine di ottenere, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento contrattuale e della responsabilità professionale dell'avv. in relazione all'attività Controparte_5 professionale espletata dalla medesima, la conseguente condanna della controparte al risarcimento dei danni. Si costituiva l'avv. contestando gli assunti Controparte_5 avversari, deducendo in particolare l'insussistenza di qualsivoglia inadempimento professionale alla stessa imputabile, con chiamata in garanzia di ed al fine Controparte_6 Controparte_3 di essere integralmente manlevata con riferimento alle somme eventualmente riconosciute a titolo risarcitorio in favore dei ricorrenti. Interveniva in giudizio la aderendo in punto di Controparte_2 responsabilità alle difese svolte dalla chiamante avv. ed Controparte_5 eccependo in ogni caso, in via subordinata, l'inoperatività delle polizze richiamate dalla resistente. Si costituiva altresì eccependo l'inoperatività Controparte_4 della polizza in ragione del superamento del limite temporale della copertura, nonché per omessa tempestiva denuncia del sinistro e contestando per il resto nel merito la fondatezza degli assunti dei ricorrenti chiedendo l'integrale rigetto delle relative domande.
- Il Tribunale di Forlì, risolte le questioni preliminari, rigettava la domanda sulla base dei seguenti presupposti:
-Andava esclusa la domanda nella presente sede di eventuali danni riconducibili ad analoga attività professionale dell'avv. svolta CP_5 in favore della Controparte_7 (successivamente divenuta e/o della Controparte_8 Parte_3 invocabili solo dalla Curatela fallimentare, in forza dell'intervenuto fallimento;
-Per quanto concerne il giudizio “ , e Controparte_8 Pt_1 Pt_2
Trib. Forlì Rg 4477/2014” Controparte_9 Controparte_10 emerge come parte processuale del sia stata la Forlì CP_7 Pt_1
, senza alcun coinvolgimento a titolo personale
[...] Controparte_7 dei ricorrenti, i quali risultano pertanto carenti di legittimazione attiva in ordine alla pretesa risarcitoria azionata, potendo eventuali pregiudizi essere lamentati esclusivamente dalla Curatela fallimentare.
-Gli attori hanno comunque omesso di allegare l'erroneità delle conclusioni cui è giunto nell'ambito del suddetto giudizio il c.t.u.; hanno altresì omesso di provare che in ipotesi di tempestiva designazione del c.t.p. da parte dell'avv. la perizia avrebbe avuto Controparte_5 contenuto di segno contrario ed avrebbe ragionevolmente condotto al rigetto dell'opposizione spiegata dalla controparte.
-Con riferimento alla causa “ , Controparte_8 Pt_1 [...]
Trib Milano RG 131/2015” pur Parte_4 essendo pacifico l'errore in cui è incorsa l'avv. in sede di CP_5 instaurazione del giudizio di opposizione, purtuttavia i ricorrenti non hanno illustrato le ragioni per le quali, laddove ritualmente introdotto da parte dell'avv. il giudizio di opposizione avrebbe Controparte_5 avuto con ogni probabilità un esito positivo per gli opponenti, conducendo alla revoca del decreto ingiuntivo.
-Per quanto concerne il giudizio “ + Parte_1 Controparte_11
+ Trib Arezzo Rg 2185/2015” l'intervenuta
[...] Controparte_12 decadenza dalla prova ammessa al G.I. non consentiva un giudizio prognostico favorevole agli odierni attori, tenuto altresì conto delle specifiche ragioni poste dal Tribunale di Arezzo a fondamento della sentenza n° 22 del 13 gennaio 2020 ed avuto riguardo al testuale contenuto dei capitoli di prova ammessi dal G.I.
-Per quanto concerne il giudizio “ , e Controparte_8 Pt_1 Pt_2 Trib Arezzo RG 1306/2015 – Corte d'Appello Controparte_13 Firenze RG 32/2018” alcun risarcimento poteva essere reclamato dal Pt_1 e dal in relazione alla irrituale proposizione della domanda Pt_2 riconvenzionale da parte dell'avv. avendo la stessa ad Controparte_5 oggetto presunti pregiudizi subìti dalla Parte_5 La pronuncia in rito resa dal Tribunale di Arezzo con sentenza n° 270 del 13 luglio 2017 non precludeva la proposizione della medesima domanda in via autonoma nell'ambito di un nuovo giudizio.
In merito alla mancata costituzione in appello, l'avv. ha CP_5 documentato in atti di avere rinunciato al mandato professionale per motivi personali, invitando il ed il a nominare un altro Pt_1 Pt_2 legale disponibile a seguire il giudizio di gravame, atti che risulterebbero essere stati sottoscritti per ricevuta da in Parte_1 data 2 luglio 2018 anche “in qualità di delegato da parte del Sig.
, essendo priva di pregio la deduzione del e i Parte_2 Pt_1 Pt_2 quali hanno dichiarato di disconoscere il contenuto di detto documento, avverso il quale andava necessariamente proposta tempestiva querela di falso.
-Con riferimento poi alla causa e Parte_1 Controparte_14 Trib. Forlì RG 4414/2015” non potevano per il primo giudice
[...] ravvisarsi i presupposti per una pronuncia di condanna dell'avv.
[...]
a titolo risarcitorio, dal momento che mancava la prova CP_5 dell'accettazione e della notifica alla dell'atto di Controparte_15 cessione del “futuro credito che il giudice accerterà e liquiderà a favore di e non poteva in alcun modo desumersi la certezza Parte_3 della data del suddetto documento, indispensabile ai fini dell'opponibilità al . Parte_6 In merito alla domanda di restituzione delle somme nei confronti della nell'ambito del giudizio n° 4414/2015 R.G. e disattesa Controparte_15 dal Tribunale per difetto di prova, il ed il hanno mancato di Pt_1 Pt_2 fornire al proprio difensore la documentazione in loro possesso ai fini di una proficua difesa in giudizio, ragion per cui alcun inadempimento può essere ascritto capo all'avv. . Controparte_5
- In merito al giudizio Controparte_16 poi Trib Forlì 5367/2015”, l'iniziativa
[...] Controparte_17 processuale assunta dall'avv. nell'ambito del giudizio Controparte_5 non sembrava essere stata arbitrariamente posta in essere dal difensore all'insaputa e men che meno contro la volontà dei propri assistiti, avuto riguardo alla presenza personale di nel corso dell'udienza Parte_2 celebrata in data 11 luglio 2019, laddove le parti hanno interloquito nello specifico in ordine alla ritualità e/o opponibilità alla banca ed alla Curatela fallimentare dell'atto di cessione del credito asseritamente “notificato alla mediante Parte_7 notifica a mezzo PEC, in data 23.02.2018”. Gli attori avevano omesso di fornire la necessaria dimostrazione in ordine alla effettiva anteriorità della cessione rispetto al fallimento della nonché all'avvenuta notifica della Parte_7 stessa alla (ovvero comunque all'accettazione della stessa da parte della) Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna s.p.a. a mente di quanto previsto dall'art. 1264 c.c., circostanze indispensabili ai fini del giudizio prognostico da effettuare per l'eventuale accoglimento della domanda risarcitoria formulata nei confronti del difensore.
- Per quanto concerne la disciplina delle spese di lite sostenute dalle Compagnie assicuratrici per i rispettivi interventi in giudizio riteneva il primo decidente che le stesse venissero poste a carico dell'avv. che aveva indebitamente proceduto alle relative Controparte_5 chiamate in garanzia.
- Per quanto concerne specificamente la posizione della CP_2
riteneva il primo giudice fondate sia l'eccezione di
[...]
“inoperatività della Polizza per mancato rispetto dell'obbligo di avviso” che quella di “inoperatività della copertura assicurativa per effetto di dichiarazioni inesatte/reticenti con dolo o colpa grave ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 – 1893 c.c.”;
- Per quanto concerne la posizione della Controparte_4 incontestabile l'inoperatività nel caso di specie sia della polizza n° 290724251 avente durata dal 25 settembre 2009 al 21 settembre 2017 (in regime di claims made) che quella n° 370496055 concernente il periodo dal 21 settembre 2017 al 25 febbraio 2018.
-Avverso l'ordinanza propongono appello e per i seguenti Pt_1 Pt_2 motivi integrati dalle contestazioni mosse in ordine all'espletamento dell'incarico professionale da parte dell'avv. nei seguenti CP_5 giudizi: 1. Controparte_8 Pt_1 Parte_4 Trib. Forlì RG 4477/2014; 2.
[...] Controparte_8 Pt_1 Trib Milano RG Parte_4 131/2015; 3. + + Parte_1 Controparte_11 CP_12 Trib Arezzo RG 2185/2015; 4. , FOSSI E
[...] Controparte_8 Pt_1 CAMINATI/BELLACINI 5. / CP_12 Controparte_7 CP_15
, Trib. Forlì R.G. n. 4414/2015; 6.
[...] Controparte_18 (già , Trib Forlì R.G.
[...] Controparte_19 n. 5367/2015. - Si costituivano in giudizio l'avv. Controparte_5 Controparte_2 nonché contestando la proposta impugnazione e Controparte_4 riportandosi al percorso logico-giuridico assunto dal primo giudice e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
- L'appello non è meritevole di accoglimento.
-A) Occorre premettere che parte appellante nel proprio atto di impugnazione non contesta il principio generale, sul quale il Tribunale di Forlì ha fondato l'ordinanza ivi impugnata, secondo cui “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente opera la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile” da applicarsi non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa”.
Piuttosto l'appellante rimprovera al giudice di prime cure di non avere fatto buon governo di tale principio, avendo condotto un'errata indagine prognostica tanto da escludere la sussistenza dei danni asseritamente subiti dagli appellanti. Gli appellanti sostengono che da una corretta valutazione prognostica emergerebbe il rapporto eziologico tra l'esito negativo delle controversie patrocinate in favore degli stessi e l'“inadempimento contrattuale”, nonché la conseguente “responsabilità professionale” dell'avv. . CP_5 Prima di passare alla disamina delle doglianze spiegate in merito ai singoli giudizi patrocinati dalla professionista, va rilevata, come correttamente osservato dal primo giudice, la carenza di legittimazione attiva degli odierni appellanti nella reclamabilità di eventuali danni riconducibili ad analoga attività professionale svolta in favore della società di (ovvero Controparte_7 Controparte_7 della , che sarebbero semmai invocabili dalla Curatela Parte_3 fallimentare. Il resto delle doglianze, astrattamente invocabili dagli appellanti in quanto asseritamente produttive di un pregiudizio strettamente personale, e non declinabile quale lesione dell'interesse della dei creditori CP_20 in sede fallimentare, rimane inficiata o di difetto di prospettazione del danno-conseguenza, o di mancata dimostrazione del nesso causale tra l'errore e la perdita del singolo giudizio, non riuscendo gli appellanti a superare con gli esposti motivi il solido criterio controfattuale o di evidenza congruamente riscontrato dal primo giudicante. In ordine al primo giudizio, asseritamente inficiato di errore professionale Controparte_8 Pt_1 Parte_4
Trib. Forlì R.G. n. 4477/2014, la parte
[...] assistita dall'avv. decadeva dalla nomina del ctp per irritualità CP_5 della stessa. Tale negligenza attribuibile alla professionista, avrebbe comportato il sacrificio del contraddittorio nella perizia grafologica, poi risultata determinante ai fini dell'esito del processo, con inevitabile soccombenza degli assistiti. In lume delle osservazioni svolte, tale domanda vede la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti odierni appellanti, in quanto il patrocinatore agiva in favore della società Forlì CP_7 Ad ogni modo l'appellante avrebbe dovuto provare che in caso di rituale nomina del consulente tecnico di parte, il Ctu sarebbe giunto a differenti conclusioni tali da condurre, secondo appunto un ragionamento di valutazione prognostica, ad un esito di segno opposto del giudizio, favorevole ai ricorrenti. E, peraltro, manca qualsivoglia argomento a sostegno della pretesa erroneità delle conclusioni del perito incaricato dal Tribunale, di talchè il motivo va rigettato, pur lambendo piuttosto l'inammissibilità per difetto di prospettazione critica del punto di doglianza lamentato.
-B) In ordine a , Controparte_8 Pt_1 Parte_4
Trib. Milano R.G. n. 131/2015, in tale
[...] controversia veniva dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso anche nei confronti degli odierni appellanti. L'inammissibilità era dovuta all' irritualità della notifica effettuata dall'avv dell'atto di opposizione. CP_5 Gravava sull'appellante fornire prova che l'introduzione del giudizio di opposizione avrebbe avuto con ogni probabilità esito positivo per gli opponenti. Tuttavia le ragioni dell'opposizione, ritenuta inammissibile, atterrebbero essenzialmente ad una condotta truffaldina dell'agente con il coinvolgimento della Controparte_21 [...]
Parte_8 Si osserva come tale tesi sia stata tuttavia oggetto della disamina in differente giudizio del Tribunale di Arezzo che con la sentenza n° 22 del 13 gennaio 2020, prodotta in atti dalla stessa appellante in primo grado, ha reputato “non (…) francamente credibili gli ulteriori assunti degli opponenti tesi a dimostrare che, ove anche davvero la merce fosse stata consegnata al e da quest'ultimo rigirata ad altre aziende (tra CP_21 le quali, in ipotesi, a proprio esclusivo beneficio, ciò CP_22 sarebbe avvenuto in collusione con svariate imprese orafe dell'aretino e a danno della ”, apparendo “assai inverosimile che diverse CP_8 imprese abbiano ordito una truffa ai danni di , anche perché CP_8 sfugge quale sarebbe stato per loro il profitto nell'ambito dell'operazione criminosa descritta negli atti di opposizione (almeno una volta dimostrato che la merce fu effettivamente consegnata al sig.
)”, essendo stata giudicata in definitiva “più credibile la CP_21 tesi di (e cioè che la , per crisi di liquidità, abbia CP_23 CP_8 ad un tratto cessato di pagare) rispetto a quella, assai più articolata, propugnata dagli opponenti (che vorrebbe dipingere l'opposta e il terzo chiamato, anziché come partner commerciali di lunga data, come concorrenti in un reato)”. Il rilievo è condivisibile, assorbente e risolutivo, lambendo anche in questa fattispecie l'inammissibilità ex art. 342 Cpc per carenza di ulteriori elementi critici tali da condurre all'affermazione della tesi rappresentata del preteso accordo truffaldino.
-C) In ordine al giudizio + + Parte_1 Controparte_11 Trib Arezzo R.G. n. 2185/2015, Il comportamento Controparte_12 negligente dell'avv. consisterebbe nell'avere omesso di CP_5 presenziare a quattro udienze ed in particolar modo nell'essere incorsa nella declaratoria di decadenza dalla prova testimoniale, non essendosi il procuratore presentato a nessuna delle udienze finalizzate all'assunzione di testimoni e, quindi, non essendo state dimesse in atti le eventuali intimazioni a testi con la conseguente condanna in solido degli attori e della . Parte_7 Le difese di parte appellante sono generiche, in quanto mancano della prova che, soddisfatte le esigenze istruttorie, il giudizio avrebbe ribaltato l'esito del giudizio in favore degli odierni appellanti. Posto l'impianto motivazionale della sentenza emessa dal Tribunale di Arezzo, di cui si è dato conto nel motivo precedente, il contenuto dei capitoli di prova ammessi dal G.I. poi non sottoposti ai testi a causa dell'intervenuta decadenza dalla prova, non è di per sé sufficiente ad affermare che, in ipotesi di espletamento degli incombenti istruttori, vi sarebbe stato un esito favorevole agli odierni appellanti.
-D) , Tribunale Controparte_8 Pt_1 Parte_9 di Arezzo R.G. n. 1306/2015 e Corte d'Appello Firenze R.G. n. 32/2018. In ordine a tale giudizio parte appellante in primo luogo contesta la condotta non diligente dell'avv. che avrebbe determinato CP_5 l'inammissibilità della domanda riconvenzionale nei confronti dell'agente a causa di un errore procedurale. CP_12 Inoltre, l'appellante addebita alla professionista la mancata costituzione nel grado d'appello che avrebbe comportato il maggiore importo della condanna ed esteso la stessa ai danni dei soci personalmente. Pertanto insiste affinché venga riconosciuta la responsabilità della
. CP_5 Si osserva la carenza di legittimazione del e del in Pt_1 Pt_2 relazione alla irrituale proposizione della domanda riconvenzionale da parte dell'avv. avendo la stessa ad oggetto presunti Controparte_5 pregiudizi subìti dalla Parte_5 Ad ogni modo, è la stessa appellante a riconoscere, nel proprio atto di impugnazione, che la pronuncia resa dal Tribunale di Arezzo non precludeva la proposizione della medesima domanda in via autonoma nell'ambito di un nuovo giudizio e con il patrocinio di altro difensore discrezionalmente scelto dall'avente diritto. Sulla mancata costituzione nel grado d'appello, l'avv. ha prodotto CP_5 a sua discolpa l'atto di rinuncia al mandato professionale, recante l'invito a nominare altro legale disponibile a seguire il giudizio di gravame. Tale atto veniva sottoscritto per ricevuta da anche “in Parte_1 qualità di delegato da parte del Sig. ”, in data 2 luglio Parte_2 2018. Dal canto suo, parte appellante ha dichiarato sin dal primo grado di disconoscere il contenuto di detto documento “non avendo il Sig. Pt_1
mai consapevolmente sottoscritto tale atto” e dovendosi pertanto
[...] ritenere che lo stesso sia “stato redatto successivamente alla firma di foglio in bianco, atteso che vari fogli firmati in bianco erano stati forniti all'avvocato per utilizzarli come deleghe professionali”. La suddetta deduzione difensiva è inidonea ad integrare un valido ed efficace disconoscimento del documento, in quanto l'unico valido rimedio sarebbe stato la proposizione di querela di falso e pertanto il Tribunale ha correttamente ritenuto giustificata la mancata costituzione in giudizio dell'avv. in sede di appello, oltre che Controparte_5 ritualmente preannunziata ai due clienti. Aggiungasi che l'odierna appellante ha omesso ogni allegazione in ordine alle difese che sarebbero state in ipotesi articolate in seno alla comparsa di costituzione nel giudizio di gravame, impedendo di tal guisa al giudice di prime cure di confrontare le stesse con i motivi dell'appello proposto dal , perciò precludendo l'effettuazione CP_21 del necessario giudizio prognostico.
-E) In ordine al giudizio E Parte_1 Controparte_14 Trib. Forlì R.G. n. 4414/2015, contestano gli appellanti all'avvocato la mancata comunicazione tempestiva dell'avvenuta cessione del CP_5 credito, avente ad oggetto le somme potenzialmente liquidabili dal Tribunale in caso di accoglimento delle domande all'interno del medesimo giudizio, nonché la produzione tardiva della cessione del medesimo credito da parte dell'avvocato che avrebbe causato la carenza di legittimazione in giudizio degli assistiti. Secondo la tesi dell'appellante, vi sarebbe prova agli atti della tempestività della cessione del credito, anteriormente al fallimento (dichiarato il 19.07.2018), in quanto inviata con pec in data 23.02.2018 dall'Avv. alla società cedente e tuttavia mai inviato alla società CP_5 ceduta e pertanto inopponibile alla stessa, a causa della condotta negligente dell'avv. . CP_5 Inoltre si addebita alla professionista convenuta la mancata produzione dei contratti originari di conto corrente, così da comportare il rigetto della domanda, gravando sulla medesima, secondo la prospettazione appellante, l'onere di istruire la causa con la documentazione necessaria con il conseguente dovere professionale di richiedere la documentazione ai propri clienti, e solo in caso di mancata produzione avrebbe dovuto avvertirli che la causa avrebbe potuto avere esito negativo. Sostiene parte appellante quindi che, ai fini della valutazione prognostica, il danno risulterebbe provato con alto grado di probabilità alla luce dell'attività istruttoria già espletata in causa, con una Consulenza tecnica d'ufficio, che aveva acclarato la sussistenza del diritto. Si osserva che in mancanza della prova “dell'accettazione né tantomeno della notifica” alla dell'atto di cessione del “futuro Controparte_15 credito che il giudice accerterà e liquiderà a favore di ”, Parte_3 non è possibile attribuire la responsabilità dell'avv. nella CP_5 vicenda in oggetto. Nel merito, la domanda di restituzione delle somme nei confronti della veniva rigettata per difetto di prova, in mancanza della Controparte_15 documentazione contrattuale a sostegno delle pretese azionate in tale giudizio. Quanto statuito dal Tribunale è che il ed il hanno mancato di Pt_1 Pt_2 fornire al proprio difensore la documentazione in loro possesso ai fini di una proficua difesa in giudizio, onere questo certamente gravante sul cliente, ragion per cui alcun inadempimento può essere ascritto capo all'avv. . Controparte_5 Non v'è motivo per discostarsi da tale assunto e le argomentazioni proposte dall'appellante sul punto risultano generiche. -F) (già Controparte_24 Controparte_19
) Trib Forlì R.G. n. 5367/2015.
[...] Nelle more di tale giudizio e venivano estromessi e Pt_2 Pt_1 condannati personalmente alle spese dello stesso, nonché al risarcimento ex art. 96 c.p.c.. Secondo la prospettazione dell'appellante, le sorti sfavorevoli sarebbero attribuibili al deposito irrituale dell'atto di cessione del credito e della mancata comunicazione del fallimento.
Tali condanne sarebbero imputabili al comportamento negligente dell'avvocato la quale effettuava in giudizio il deposito in CP_5 maniera irrituale, in mancanza di autorizzazione del Giudice e, peraltro, senza allegare il mandato conferito da e Pt_1 Pt_2 Aggiunge parte appellante che il tempestivo deposito dell'atto di cessione del credito, che risalirebbe al febbraio 2018, quindi cronologicamente antecedente alla sentenza di fallimento, avrebbe prodotto in giudizio la data certa dell'avvenuta cessione. Secondo gli appellanti le inadempienze della professionista sarebbero indubbie e nemmeno contestate dalle controparti e tuttavia si osserva come i medesimi, neppure per quel che concerne questo giudizio, abbiano fornito effettiva prova della anteriorità della cessione del credito rispetto al fallimento.
E d'altra parte, correttamente osserva il Tribunale nell'ordinanza ivi impugnata, non risulta credibile la circostanza secondo cui l'avv. CP_5 avrebbe operato all'insaputa degli odierni appellanti, vista la presenza del personalmente all'udienza del 11.07.2019 laddove le parti hanno Pt_2 interloquito nello specifico in ordine alla ritualità e/o opponibilità alla banca ed alla Curatela fallimentare dell'atto di cessione del credito asseritamente “notificato alla Parte_7 mediante notifica a mezzo PEC, in data 23.02.2018” e della sottoscrizione della rinuncia alla posizione processuale di entrambi sottoscritta da e (sottoscrizioni mai disconosciute). Pt_1 Pt_2 Tali circostanze, non contestate dagli appellanti, comprovano come gli stessi fossero al corrente della operazione posta in essere dall'avv. che certamente non ha agito contro la volontà dei medesimi. CP_5 L dal canto suo eccepisce di non avere ricevuto incarico della CP_5 redazione della cessione del credito, ma piuttosto in via esclusiva della trasmissione a mezzo pec della stessa alla società. Ad ogni modo manca la prova in ordine alla effettiva anteriorità della cessione del credito rispetto al fallimento della Parte_7
, nonché all'avvenuta notifica della stessa alla banca e
[...] pertanto pure tale motivo non è meritevole di accoglimento.
-G) Resta da dire sulle Compagnie terze chiamate. Cont Riguardo la posizione di , la difesa si è costituita rappresentando come L'Avv. con la propria comparsa di costituzione in Controparte_5 appello non abbia proposto appello incidentale nei confronti del capo dell'Ordinanza che ha rigettato la domanda di manleva con conseguente Cont condanna al pagamento delle spese in favore di sicchè tale capo è, pertanto, passato in giudicato. Pertanto, non essendovi nel presente appello domande svolte nei confronti Cont di , gli si costituiscono unicamente in quanto chiamati Parte_10 in qualità di litisconsorti processuali dagli appellanti e ed Pt_1 Pt_2 al mero fine di rilevare e far dichiarare il passaggio in giudicato del rigetto della domanda di manleva. Consegue che le spese del grado vanno compensate.
-H) Parimenti per la Compagnia per le medesime ragioni viste a CP_4 proposito di AIG, va accertato e dichiarato l'avvenuto passaggio in giudicato del capo relativo alla inoperatività della polizza CP_4 n. 290724251 e n. 370496055 e/o la rinuncia alle domande di
[...] manleva formulata dall'avv. nei confronti di CP_5 Controparte_4 Le spese del grado vanno compensate anche per quest'ultima.
-Le spese nei confronti dell'appellata seguono la soccombenza.
-Contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-A) respinge l'appello proposto da e e Parte_1 Parte_2 pertanto conferma l'ordinanza 1332/2022 emessa dal Tribunale di Forlì;
-B) condanna gli appellanti in solido a rimborsare le spese di lite del grado, nei confronti della appellata Avv. che si liquidano in CP_5
€ 22.917,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali.
-C) Spese del grado compensate per le terze chiamate.
-Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello Bologna,4/2/25
Il Presidente est. dott. Giampiero Fiore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA seconda sezione civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr. Giampiero Fiore Presidente Rel.
Dr.ssa Anna Maria Rossi Consigliere
Dr.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1504/2022 e trattenuta in decisione all'udienza del 12.3.2024. promossa da (C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati dai difensori Avv. Fabio Fanelli (C.F. C.F._2
) e Avv. Fabrizio Righini (C.F. ed C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Ravenna, alla
Via Salara n. 16
-Appellanti-
contro
Avv. Sara(c.f. ), con studio in Forlì Controparte_1 C.F._5 (FC), Piazza Falcone e Borsellino n. 1, elettivamente domiciliato in
Forlì (FC) presso e nello studio dell'Avv. Paolo Anconelli del Foro di
Forlì-Cesena , sito in Piazzale della Vittoria 1, che C.F._6 la rappresenta e difende
-Appellata-
contro
(già Controparte_2 [...]
(P. IVA , in Controparte_3 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, rappresentata e difesa dagli Avv.ti David Maria Marino del Foro di Milano
(C.F. e Sara Sparagna del Foro di Roma (C.F. C.F._7
) ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec C.F._8 dell'Avv. Marino, Email_1
- Terza chiamata –
nonché contro − (P. IVA ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Mogliano Veneto (TV), rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti dall'avv. Franco
Tassoni (C.F. ) del Foro di Roma, elettivamente C.F._9 domiciliata in Roma, via dei Monti Parioli n° 40, presso lo studio del suddetto difensore.
- Terza chiamata -
Avverso
L'ordinanza ex art 702 bis Cpc n. 1332/2022 emessa dal Tribunale di
Forlì.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e adìvano Parte_1 Parte_2 il Tribunale di Forlì al fine di ottenere, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento contrattuale e della responsabilità professionale dell'avv. in relazione all'attività Controparte_5 professionale espletata dalla medesima, la conseguente condanna della controparte al risarcimento dei danni. Si costituiva l'avv. contestando gli assunti Controparte_5 avversari, deducendo in particolare l'insussistenza di qualsivoglia inadempimento professionale alla stessa imputabile, con chiamata in garanzia di ed al fine Controparte_6 Controparte_3 di essere integralmente manlevata con riferimento alle somme eventualmente riconosciute a titolo risarcitorio in favore dei ricorrenti. Interveniva in giudizio la aderendo in punto di Controparte_2 responsabilità alle difese svolte dalla chiamante avv. ed Controparte_5 eccependo in ogni caso, in via subordinata, l'inoperatività delle polizze richiamate dalla resistente. Si costituiva altresì eccependo l'inoperatività Controparte_4 della polizza in ragione del superamento del limite temporale della copertura, nonché per omessa tempestiva denuncia del sinistro e contestando per il resto nel merito la fondatezza degli assunti dei ricorrenti chiedendo l'integrale rigetto delle relative domande.
- Il Tribunale di Forlì, risolte le questioni preliminari, rigettava la domanda sulla base dei seguenti presupposti:
-Andava esclusa la domanda nella presente sede di eventuali danni riconducibili ad analoga attività professionale dell'avv. svolta CP_5 in favore della Controparte_7 (successivamente divenuta e/o della Controparte_8 Parte_3 invocabili solo dalla Curatela fallimentare, in forza dell'intervenuto fallimento;
-Per quanto concerne il giudizio “ , e Controparte_8 Pt_1 Pt_2
Trib. Forlì Rg 4477/2014” Controparte_9 Controparte_10 emerge come parte processuale del sia stata la Forlì CP_7 Pt_1
, senza alcun coinvolgimento a titolo personale
[...] Controparte_7 dei ricorrenti, i quali risultano pertanto carenti di legittimazione attiva in ordine alla pretesa risarcitoria azionata, potendo eventuali pregiudizi essere lamentati esclusivamente dalla Curatela fallimentare.
-Gli attori hanno comunque omesso di allegare l'erroneità delle conclusioni cui è giunto nell'ambito del suddetto giudizio il c.t.u.; hanno altresì omesso di provare che in ipotesi di tempestiva designazione del c.t.p. da parte dell'avv. la perizia avrebbe avuto Controparte_5 contenuto di segno contrario ed avrebbe ragionevolmente condotto al rigetto dell'opposizione spiegata dalla controparte.
-Con riferimento alla causa “ , Controparte_8 Pt_1 [...]
Trib Milano RG 131/2015” pur Parte_4 essendo pacifico l'errore in cui è incorsa l'avv. in sede di CP_5 instaurazione del giudizio di opposizione, purtuttavia i ricorrenti non hanno illustrato le ragioni per le quali, laddove ritualmente introdotto da parte dell'avv. il giudizio di opposizione avrebbe Controparte_5 avuto con ogni probabilità un esito positivo per gli opponenti, conducendo alla revoca del decreto ingiuntivo.
-Per quanto concerne il giudizio “ + Parte_1 Controparte_11
+ Trib Arezzo Rg 2185/2015” l'intervenuta
[...] Controparte_12 decadenza dalla prova ammessa al G.I. non consentiva un giudizio prognostico favorevole agli odierni attori, tenuto altresì conto delle specifiche ragioni poste dal Tribunale di Arezzo a fondamento della sentenza n° 22 del 13 gennaio 2020 ed avuto riguardo al testuale contenuto dei capitoli di prova ammessi dal G.I.
-Per quanto concerne il giudizio “ , e Controparte_8 Pt_1 Pt_2 Trib Arezzo RG 1306/2015 – Corte d'Appello Controparte_13 Firenze RG 32/2018” alcun risarcimento poteva essere reclamato dal Pt_1 e dal in relazione alla irrituale proposizione della domanda Pt_2 riconvenzionale da parte dell'avv. avendo la stessa ad Controparte_5 oggetto presunti pregiudizi subìti dalla Parte_5 La pronuncia in rito resa dal Tribunale di Arezzo con sentenza n° 270 del 13 luglio 2017 non precludeva la proposizione della medesima domanda in via autonoma nell'ambito di un nuovo giudizio.
In merito alla mancata costituzione in appello, l'avv. ha CP_5 documentato in atti di avere rinunciato al mandato professionale per motivi personali, invitando il ed il a nominare un altro Pt_1 Pt_2 legale disponibile a seguire il giudizio di gravame, atti che risulterebbero essere stati sottoscritti per ricevuta da in Parte_1 data 2 luglio 2018 anche “in qualità di delegato da parte del Sig.
, essendo priva di pregio la deduzione del e i Parte_2 Pt_1 Pt_2 quali hanno dichiarato di disconoscere il contenuto di detto documento, avverso il quale andava necessariamente proposta tempestiva querela di falso.
-Con riferimento poi alla causa e Parte_1 Controparte_14 Trib. Forlì RG 4414/2015” non potevano per il primo giudice
[...] ravvisarsi i presupposti per una pronuncia di condanna dell'avv.
[...]
a titolo risarcitorio, dal momento che mancava la prova CP_5 dell'accettazione e della notifica alla dell'atto di Controparte_15 cessione del “futuro credito che il giudice accerterà e liquiderà a favore di e non poteva in alcun modo desumersi la certezza Parte_3 della data del suddetto documento, indispensabile ai fini dell'opponibilità al . Parte_6 In merito alla domanda di restituzione delle somme nei confronti della nell'ambito del giudizio n° 4414/2015 R.G. e disattesa Controparte_15 dal Tribunale per difetto di prova, il ed il hanno mancato di Pt_1 Pt_2 fornire al proprio difensore la documentazione in loro possesso ai fini di una proficua difesa in giudizio, ragion per cui alcun inadempimento può essere ascritto capo all'avv. . Controparte_5
- In merito al giudizio Controparte_16 poi Trib Forlì 5367/2015”, l'iniziativa
[...] Controparte_17 processuale assunta dall'avv. nell'ambito del giudizio Controparte_5 non sembrava essere stata arbitrariamente posta in essere dal difensore all'insaputa e men che meno contro la volontà dei propri assistiti, avuto riguardo alla presenza personale di nel corso dell'udienza Parte_2 celebrata in data 11 luglio 2019, laddove le parti hanno interloquito nello specifico in ordine alla ritualità e/o opponibilità alla banca ed alla Curatela fallimentare dell'atto di cessione del credito asseritamente “notificato alla mediante Parte_7 notifica a mezzo PEC, in data 23.02.2018”. Gli attori avevano omesso di fornire la necessaria dimostrazione in ordine alla effettiva anteriorità della cessione rispetto al fallimento della nonché all'avvenuta notifica della Parte_7 stessa alla (ovvero comunque all'accettazione della stessa da parte della) Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna s.p.a. a mente di quanto previsto dall'art. 1264 c.c., circostanze indispensabili ai fini del giudizio prognostico da effettuare per l'eventuale accoglimento della domanda risarcitoria formulata nei confronti del difensore.
- Per quanto concerne la disciplina delle spese di lite sostenute dalle Compagnie assicuratrici per i rispettivi interventi in giudizio riteneva il primo decidente che le stesse venissero poste a carico dell'avv. che aveva indebitamente proceduto alle relative Controparte_5 chiamate in garanzia.
- Per quanto concerne specificamente la posizione della CP_2
riteneva il primo giudice fondate sia l'eccezione di
[...]
“inoperatività della Polizza per mancato rispetto dell'obbligo di avviso” che quella di “inoperatività della copertura assicurativa per effetto di dichiarazioni inesatte/reticenti con dolo o colpa grave ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 – 1893 c.c.”;
- Per quanto concerne la posizione della Controparte_4 incontestabile l'inoperatività nel caso di specie sia della polizza n° 290724251 avente durata dal 25 settembre 2009 al 21 settembre 2017 (in regime di claims made) che quella n° 370496055 concernente il periodo dal 21 settembre 2017 al 25 febbraio 2018.
-Avverso l'ordinanza propongono appello e per i seguenti Pt_1 Pt_2 motivi integrati dalle contestazioni mosse in ordine all'espletamento dell'incarico professionale da parte dell'avv. nei seguenti CP_5 giudizi: 1. Controparte_8 Pt_1 Parte_4 Trib. Forlì RG 4477/2014; 2.
[...] Controparte_8 Pt_1 Trib Milano RG Parte_4 131/2015; 3. + + Parte_1 Controparte_11 CP_12 Trib Arezzo RG 2185/2015; 4. , FOSSI E
[...] Controparte_8 Pt_1 CAMINATI/BELLACINI 5. / CP_12 Controparte_7 CP_15
, Trib. Forlì R.G. n. 4414/2015; 6.
[...] Controparte_18 (già , Trib Forlì R.G.
[...] Controparte_19 n. 5367/2015. - Si costituivano in giudizio l'avv. Controparte_5 Controparte_2 nonché contestando la proposta impugnazione e Controparte_4 riportandosi al percorso logico-giuridico assunto dal primo giudice e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
- L'appello non è meritevole di accoglimento.
-A) Occorre premettere che parte appellante nel proprio atto di impugnazione non contesta il principio generale, sul quale il Tribunale di Forlì ha fondato l'ordinanza ivi impugnata, secondo cui “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente opera la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile” da applicarsi non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa”.
Piuttosto l'appellante rimprovera al giudice di prime cure di non avere fatto buon governo di tale principio, avendo condotto un'errata indagine prognostica tanto da escludere la sussistenza dei danni asseritamente subiti dagli appellanti. Gli appellanti sostengono che da una corretta valutazione prognostica emergerebbe il rapporto eziologico tra l'esito negativo delle controversie patrocinate in favore degli stessi e l'“inadempimento contrattuale”, nonché la conseguente “responsabilità professionale” dell'avv. . CP_5 Prima di passare alla disamina delle doglianze spiegate in merito ai singoli giudizi patrocinati dalla professionista, va rilevata, come correttamente osservato dal primo giudice, la carenza di legittimazione attiva degli odierni appellanti nella reclamabilità di eventuali danni riconducibili ad analoga attività professionale svolta in favore della società di (ovvero Controparte_7 Controparte_7 della , che sarebbero semmai invocabili dalla Curatela Parte_3 fallimentare. Il resto delle doglianze, astrattamente invocabili dagli appellanti in quanto asseritamente produttive di un pregiudizio strettamente personale, e non declinabile quale lesione dell'interesse della dei creditori CP_20 in sede fallimentare, rimane inficiata o di difetto di prospettazione del danno-conseguenza, o di mancata dimostrazione del nesso causale tra l'errore e la perdita del singolo giudizio, non riuscendo gli appellanti a superare con gli esposti motivi il solido criterio controfattuale o di evidenza congruamente riscontrato dal primo giudicante. In ordine al primo giudizio, asseritamente inficiato di errore professionale Controparte_8 Pt_1 Parte_4
Trib. Forlì R.G. n. 4477/2014, la parte
[...] assistita dall'avv. decadeva dalla nomina del ctp per irritualità CP_5 della stessa. Tale negligenza attribuibile alla professionista, avrebbe comportato il sacrificio del contraddittorio nella perizia grafologica, poi risultata determinante ai fini dell'esito del processo, con inevitabile soccombenza degli assistiti. In lume delle osservazioni svolte, tale domanda vede la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti odierni appellanti, in quanto il patrocinatore agiva in favore della società Forlì CP_7 Ad ogni modo l'appellante avrebbe dovuto provare che in caso di rituale nomina del consulente tecnico di parte, il Ctu sarebbe giunto a differenti conclusioni tali da condurre, secondo appunto un ragionamento di valutazione prognostica, ad un esito di segno opposto del giudizio, favorevole ai ricorrenti. E, peraltro, manca qualsivoglia argomento a sostegno della pretesa erroneità delle conclusioni del perito incaricato dal Tribunale, di talchè il motivo va rigettato, pur lambendo piuttosto l'inammissibilità per difetto di prospettazione critica del punto di doglianza lamentato.
-B) In ordine a , Controparte_8 Pt_1 Parte_4
Trib. Milano R.G. n. 131/2015, in tale
[...] controversia veniva dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso anche nei confronti degli odierni appellanti. L'inammissibilità era dovuta all' irritualità della notifica effettuata dall'avv dell'atto di opposizione. CP_5 Gravava sull'appellante fornire prova che l'introduzione del giudizio di opposizione avrebbe avuto con ogni probabilità esito positivo per gli opponenti. Tuttavia le ragioni dell'opposizione, ritenuta inammissibile, atterrebbero essenzialmente ad una condotta truffaldina dell'agente con il coinvolgimento della Controparte_21 [...]
Parte_8 Si osserva come tale tesi sia stata tuttavia oggetto della disamina in differente giudizio del Tribunale di Arezzo che con la sentenza n° 22 del 13 gennaio 2020, prodotta in atti dalla stessa appellante in primo grado, ha reputato “non (…) francamente credibili gli ulteriori assunti degli opponenti tesi a dimostrare che, ove anche davvero la merce fosse stata consegnata al e da quest'ultimo rigirata ad altre aziende (tra CP_21 le quali, in ipotesi, a proprio esclusivo beneficio, ciò CP_22 sarebbe avvenuto in collusione con svariate imprese orafe dell'aretino e a danno della ”, apparendo “assai inverosimile che diverse CP_8 imprese abbiano ordito una truffa ai danni di , anche perché CP_8 sfugge quale sarebbe stato per loro il profitto nell'ambito dell'operazione criminosa descritta negli atti di opposizione (almeno una volta dimostrato che la merce fu effettivamente consegnata al sig.
)”, essendo stata giudicata in definitiva “più credibile la CP_21 tesi di (e cioè che la , per crisi di liquidità, abbia CP_23 CP_8 ad un tratto cessato di pagare) rispetto a quella, assai più articolata, propugnata dagli opponenti (che vorrebbe dipingere l'opposta e il terzo chiamato, anziché come partner commerciali di lunga data, come concorrenti in un reato)”. Il rilievo è condivisibile, assorbente e risolutivo, lambendo anche in questa fattispecie l'inammissibilità ex art. 342 Cpc per carenza di ulteriori elementi critici tali da condurre all'affermazione della tesi rappresentata del preteso accordo truffaldino.
-C) In ordine al giudizio + + Parte_1 Controparte_11 Trib Arezzo R.G. n. 2185/2015, Il comportamento Controparte_12 negligente dell'avv. consisterebbe nell'avere omesso di CP_5 presenziare a quattro udienze ed in particolar modo nell'essere incorsa nella declaratoria di decadenza dalla prova testimoniale, non essendosi il procuratore presentato a nessuna delle udienze finalizzate all'assunzione di testimoni e, quindi, non essendo state dimesse in atti le eventuali intimazioni a testi con la conseguente condanna in solido degli attori e della . Parte_7 Le difese di parte appellante sono generiche, in quanto mancano della prova che, soddisfatte le esigenze istruttorie, il giudizio avrebbe ribaltato l'esito del giudizio in favore degli odierni appellanti. Posto l'impianto motivazionale della sentenza emessa dal Tribunale di Arezzo, di cui si è dato conto nel motivo precedente, il contenuto dei capitoli di prova ammessi dal G.I. poi non sottoposti ai testi a causa dell'intervenuta decadenza dalla prova, non è di per sé sufficiente ad affermare che, in ipotesi di espletamento degli incombenti istruttori, vi sarebbe stato un esito favorevole agli odierni appellanti.
-D) , Tribunale Controparte_8 Pt_1 Parte_9 di Arezzo R.G. n. 1306/2015 e Corte d'Appello Firenze R.G. n. 32/2018. In ordine a tale giudizio parte appellante in primo luogo contesta la condotta non diligente dell'avv. che avrebbe determinato CP_5 l'inammissibilità della domanda riconvenzionale nei confronti dell'agente a causa di un errore procedurale. CP_12 Inoltre, l'appellante addebita alla professionista la mancata costituzione nel grado d'appello che avrebbe comportato il maggiore importo della condanna ed esteso la stessa ai danni dei soci personalmente. Pertanto insiste affinché venga riconosciuta la responsabilità della
. CP_5 Si osserva la carenza di legittimazione del e del in Pt_1 Pt_2 relazione alla irrituale proposizione della domanda riconvenzionale da parte dell'avv. avendo la stessa ad oggetto presunti Controparte_5 pregiudizi subìti dalla Parte_5 Ad ogni modo, è la stessa appellante a riconoscere, nel proprio atto di impugnazione, che la pronuncia resa dal Tribunale di Arezzo non precludeva la proposizione della medesima domanda in via autonoma nell'ambito di un nuovo giudizio e con il patrocinio di altro difensore discrezionalmente scelto dall'avente diritto. Sulla mancata costituzione nel grado d'appello, l'avv. ha prodotto CP_5 a sua discolpa l'atto di rinuncia al mandato professionale, recante l'invito a nominare altro legale disponibile a seguire il giudizio di gravame. Tale atto veniva sottoscritto per ricevuta da anche “in Parte_1 qualità di delegato da parte del Sig. ”, in data 2 luglio Parte_2 2018. Dal canto suo, parte appellante ha dichiarato sin dal primo grado di disconoscere il contenuto di detto documento “non avendo il Sig. Pt_1
mai consapevolmente sottoscritto tale atto” e dovendosi pertanto
[...] ritenere che lo stesso sia “stato redatto successivamente alla firma di foglio in bianco, atteso che vari fogli firmati in bianco erano stati forniti all'avvocato per utilizzarli come deleghe professionali”. La suddetta deduzione difensiva è inidonea ad integrare un valido ed efficace disconoscimento del documento, in quanto l'unico valido rimedio sarebbe stato la proposizione di querela di falso e pertanto il Tribunale ha correttamente ritenuto giustificata la mancata costituzione in giudizio dell'avv. in sede di appello, oltre che Controparte_5 ritualmente preannunziata ai due clienti. Aggiungasi che l'odierna appellante ha omesso ogni allegazione in ordine alle difese che sarebbero state in ipotesi articolate in seno alla comparsa di costituzione nel giudizio di gravame, impedendo di tal guisa al giudice di prime cure di confrontare le stesse con i motivi dell'appello proposto dal , perciò precludendo l'effettuazione CP_21 del necessario giudizio prognostico.
-E) In ordine al giudizio E Parte_1 Controparte_14 Trib. Forlì R.G. n. 4414/2015, contestano gli appellanti all'avvocato la mancata comunicazione tempestiva dell'avvenuta cessione del CP_5 credito, avente ad oggetto le somme potenzialmente liquidabili dal Tribunale in caso di accoglimento delle domande all'interno del medesimo giudizio, nonché la produzione tardiva della cessione del medesimo credito da parte dell'avvocato che avrebbe causato la carenza di legittimazione in giudizio degli assistiti. Secondo la tesi dell'appellante, vi sarebbe prova agli atti della tempestività della cessione del credito, anteriormente al fallimento (dichiarato il 19.07.2018), in quanto inviata con pec in data 23.02.2018 dall'Avv. alla società cedente e tuttavia mai inviato alla società CP_5 ceduta e pertanto inopponibile alla stessa, a causa della condotta negligente dell'avv. . CP_5 Inoltre si addebita alla professionista convenuta la mancata produzione dei contratti originari di conto corrente, così da comportare il rigetto della domanda, gravando sulla medesima, secondo la prospettazione appellante, l'onere di istruire la causa con la documentazione necessaria con il conseguente dovere professionale di richiedere la documentazione ai propri clienti, e solo in caso di mancata produzione avrebbe dovuto avvertirli che la causa avrebbe potuto avere esito negativo. Sostiene parte appellante quindi che, ai fini della valutazione prognostica, il danno risulterebbe provato con alto grado di probabilità alla luce dell'attività istruttoria già espletata in causa, con una Consulenza tecnica d'ufficio, che aveva acclarato la sussistenza del diritto. Si osserva che in mancanza della prova “dell'accettazione né tantomeno della notifica” alla dell'atto di cessione del “futuro Controparte_15 credito che il giudice accerterà e liquiderà a favore di ”, Parte_3 non è possibile attribuire la responsabilità dell'avv. nella CP_5 vicenda in oggetto. Nel merito, la domanda di restituzione delle somme nei confronti della veniva rigettata per difetto di prova, in mancanza della Controparte_15 documentazione contrattuale a sostegno delle pretese azionate in tale giudizio. Quanto statuito dal Tribunale è che il ed il hanno mancato di Pt_1 Pt_2 fornire al proprio difensore la documentazione in loro possesso ai fini di una proficua difesa in giudizio, onere questo certamente gravante sul cliente, ragion per cui alcun inadempimento può essere ascritto capo all'avv. . Controparte_5 Non v'è motivo per discostarsi da tale assunto e le argomentazioni proposte dall'appellante sul punto risultano generiche. -F) (già Controparte_24 Controparte_19
) Trib Forlì R.G. n. 5367/2015.
[...] Nelle more di tale giudizio e venivano estromessi e Pt_2 Pt_1 condannati personalmente alle spese dello stesso, nonché al risarcimento ex art. 96 c.p.c.. Secondo la prospettazione dell'appellante, le sorti sfavorevoli sarebbero attribuibili al deposito irrituale dell'atto di cessione del credito e della mancata comunicazione del fallimento.
Tali condanne sarebbero imputabili al comportamento negligente dell'avvocato la quale effettuava in giudizio il deposito in CP_5 maniera irrituale, in mancanza di autorizzazione del Giudice e, peraltro, senza allegare il mandato conferito da e Pt_1 Pt_2 Aggiunge parte appellante che il tempestivo deposito dell'atto di cessione del credito, che risalirebbe al febbraio 2018, quindi cronologicamente antecedente alla sentenza di fallimento, avrebbe prodotto in giudizio la data certa dell'avvenuta cessione. Secondo gli appellanti le inadempienze della professionista sarebbero indubbie e nemmeno contestate dalle controparti e tuttavia si osserva come i medesimi, neppure per quel che concerne questo giudizio, abbiano fornito effettiva prova della anteriorità della cessione del credito rispetto al fallimento.
E d'altra parte, correttamente osserva il Tribunale nell'ordinanza ivi impugnata, non risulta credibile la circostanza secondo cui l'avv. CP_5 avrebbe operato all'insaputa degli odierni appellanti, vista la presenza del personalmente all'udienza del 11.07.2019 laddove le parti hanno Pt_2 interloquito nello specifico in ordine alla ritualità e/o opponibilità alla banca ed alla Curatela fallimentare dell'atto di cessione del credito asseritamente “notificato alla Parte_7 mediante notifica a mezzo PEC, in data 23.02.2018” e della sottoscrizione della rinuncia alla posizione processuale di entrambi sottoscritta da e (sottoscrizioni mai disconosciute). Pt_1 Pt_2 Tali circostanze, non contestate dagli appellanti, comprovano come gli stessi fossero al corrente della operazione posta in essere dall'avv. che certamente non ha agito contro la volontà dei medesimi. CP_5 L dal canto suo eccepisce di non avere ricevuto incarico della CP_5 redazione della cessione del credito, ma piuttosto in via esclusiva della trasmissione a mezzo pec della stessa alla società. Ad ogni modo manca la prova in ordine alla effettiva anteriorità della cessione del credito rispetto al fallimento della Parte_7
, nonché all'avvenuta notifica della stessa alla banca e
[...] pertanto pure tale motivo non è meritevole di accoglimento.
-G) Resta da dire sulle Compagnie terze chiamate. Cont Riguardo la posizione di , la difesa si è costituita rappresentando come L'Avv. con la propria comparsa di costituzione in Controparte_5 appello non abbia proposto appello incidentale nei confronti del capo dell'Ordinanza che ha rigettato la domanda di manleva con conseguente Cont condanna al pagamento delle spese in favore di sicchè tale capo è, pertanto, passato in giudicato. Pertanto, non essendovi nel presente appello domande svolte nei confronti Cont di , gli si costituiscono unicamente in quanto chiamati Parte_10 in qualità di litisconsorti processuali dagli appellanti e ed Pt_1 Pt_2 al mero fine di rilevare e far dichiarare il passaggio in giudicato del rigetto della domanda di manleva. Consegue che le spese del grado vanno compensate.
-H) Parimenti per la Compagnia per le medesime ragioni viste a CP_4 proposito di AIG, va accertato e dichiarato l'avvenuto passaggio in giudicato del capo relativo alla inoperatività della polizza CP_4 n. 290724251 e n. 370496055 e/o la rinuncia alle domande di
[...] manleva formulata dall'avv. nei confronti di CP_5 Controparte_4 Le spese del grado vanno compensate anche per quest'ultima.
-Le spese nei confronti dell'appellata seguono la soccombenza.
-Contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-A) respinge l'appello proposto da e e Parte_1 Parte_2 pertanto conferma l'ordinanza 1332/2022 emessa dal Tribunale di Forlì;
-B) condanna gli appellanti in solido a rimborsare le spese di lite del grado, nei confronti della appellata Avv. che si liquidano in CP_5
€ 22.917,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali.
-C) Spese del grado compensate per le terze chiamate.
-Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello Bologna,4/2/25
Il Presidente est. dott. Giampiero Fiore