Ordinanza cautelare 7 ottobre 2021
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 07/10/2021, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/10/2021
N. 00953/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 953 del 2021, proposto da
MO LI, rappresentata e difesa dagli avvocati, Roberta Agnoletto e Alberto Checchetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia Mestre, via Capuccina, n. 40;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per Veneto Ufficio Scolastico Provinciale di Vicenza non costituitisi in giudizio;
nei confronti
MA NI e AL CO non costituitisi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento prot. n. AOODRVE.REGISTRO DECRETI.R.0002074.14-07-2021 con il quale la ricorrente è stata esclusa dalla graduatoria di merito prot. n. 1368 del 28-05-2021 per la classe di concorso A008 della procedura concorsuale bandita con DD 510 del 2020 e DD 783 del 2020 per mancanza di idoneo titolo di accesso;
- della e-mail del 19 luglio 2021 con la quale il Ministero dell'Istruzione ha disposto l'esclusione dalla procedura selettiva straordinaria bandita con DD 510 del 2020 e DD 783 del 2020 per mancanza di idoneo titolo di accesso;
- del provvedimento 31 agosto 2021 prot. n. 0002834.31-08-2021 con il quale sono stati approvati e pubblicati gli aggiornamenti delle graduatorie per il sostegno e relativo elenco, nella parte in cui non comprendono il nominativo della ricorrente;
- ogni eventuale provvedimento, ad oggi non noto, di rettifica della graduatoria di merito e relativo elenco nella quale la ricorrente era stata legittimamente inserita e comunque ogni ulteriore atto o provvedimento presupposto, connesso e conseguente.
e accertamento
del diritto del ricorrente a ottenere l'inserimento nella graduatoria di merito dalla quale è stata illegittimamente esclusa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che ad una prima e sommaria delibazione propria della fase cautelare il ricorso non appare sorretto da sufficienti elementi di fondatezza;
- che la mancata estensione in via interpretativa alla laurea LS103 della FAQ n. 12 - quanto all’integrazione dei requisiti necessari all’insegnamento nella classe di concorso A-08 – dei titoli congiunti previsti per le lauree LS3 e LS4, appare giustificata in relazione ai diversi corsi di studi;
- che infatti mentre queste ultime due lauree sono equiparate, ai fini dei concorsi, alla laurea di architettura del vecchio ordinamento, tale equiparazione non sussiste con la laurea specialistica LS103 “Teorie e metodi del disegno Industriale” della ricorrente, la quale è invece equiparata alla laurea magistrale LM-12 “Design” e alla laurea vecchio ordinamento in “Disegno industriale” (cfr. la tabella A allegata al decreto interministeriale 9 luglio 2009);
- che pertanto non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
- che non vi è da pronunciare sulla spese in quanto l’Amministrazione non si è costituita in giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), respinge la suindicata domanda cautelare.
Nulla spese.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO