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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 05/11/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile di SIENA nella persona dei magistrati
Dott. Paolo BERNARDINI Presidente
Dott.ssa Marianna SERRAO Giudice rel.
Dott.ssa Carla MAGLIONI Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa N.2559/25 V.G., promossa da:
nata a [...] il [...] residente a [...]di Val d'Elsa Parte_1
Via F.lli Bandiera n. 130 - C.F. , cittadina ITALIANA, titolo di studio C.F._1 licenza elementare professione dipendente azienda privata, elettivamente domiciliata, ai fini del giudizio in Colle di Val d'Elsa, Via XXV Aprile 112, presso l'Avv. Francesca Rossi (C.F. ;) che la rappresenta, assiste e difende in virtù di C.F._2 procura rilasciata su foglio separato ed allegata al presente atto;
nato a [...] il [...] residente a [...]
F.lli Bandiera n. 130 - C.F. cittadino ITALIANO, titolo di studio C.F._3 diploma scuola inferiore, professione imprenditore elettivamente domiciliato, ai fini del giudizio, in Colle di Val d'Elsa, via G. Oberdan 33 A, presso l'Avv. Roberto Scalabrini (C.F. ;) che lo rappresenta, assiste e difende in virtù di procura C.F._4 rilasciata su foglio separato RICORRENTI con l'intervento del P.M. in sede ( VISTO in data 13.8.2025 ) OGGETTO: regolamentazione responsabilità genitoriale figli naturali CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte rassegnate in ricorso Fatto e diritto Con ricorso giudiziale per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, depositato il 15.7.2025 i ricorrenti hanno assunto : di essere stabilmente conviventi da 25 anni;
di avere due figli adolescenti (gemelli) nati a Poggibonsi il 18/1/2010 (c.f. Persona_1
) e C.F._5 Persona_2 C.F._6
A seguito della fine del rapporto di convivenza chiedevano al Tribunale di regolamentare la responsabilità genitoriale alle seguenti CONDIZIONI:
1. I figli e saranno affidati congiuntamente ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori.
2. La sig.ra ed i figli rimarranno a vivere nell'abitazione familiare sita in Parte_1
Colle di val d'Elsa via F.lli Bandiera n. 130 che resterà nella disponibilità esclusiva sua e dei figli subentrando nel contratto di locazione nella posizione di conduttore ed accollandosi il pagamento del relativo canone dal momento in cui il rilascerà Per_1 l'abitazione familiare. Il reperirà una nuova abitazione impegnandosi a lasciare Per_1 la casa familiare entro il mese di luglio 2025; fino alla predetta ultima data il sig. Per_1 si farà carico del canone di locazione.
3. Entrambi i genitori eserciteranno la potestà genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni relative all'ordinaria amministrazione saranno prese, di volta in volta, dal genitore presso il quale si trovano i figli minore, fermo l'obbligo di comunicare all'altro genitore le decisioni prese e le motivazioni delle stesse. Le decisioni relative alla salute dei figli dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori, fatte salve eventuali situazione di bisogno urgente, tale da non avere il tempo di avvertire l'altro genitore nell'immediatezza del fatto. Resta inteso che, passata la situazione di urgenza, il genitore ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione all'altro.
4. Le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alle attività ludico sportive saranno assunte di comune accordo dai genitori, i quali terranno in considerazione le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni e la volontà dei figli adolescenti.
5. I genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
6. I genitori, tenuto conto che il padre svolge un lavoro che lo porta ad essere spesso fuori casa durante la settimana, concordano che i figli rimarranno a vivere e manterranno la residenza con la mamma e che la permanenza dei figli presso il padre sarà un fine settimana alternato con la madre dal sabato dopo pranzo fino alla domenica prima di cena. Nei fine settimana in cui i figli sono con la mamma il venerdì sera andranno a cena dal padre con la facoltà di volta in volta di accordarsi con lui e con la madre per pernottare dal padre. Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che gli accordi per la permanenza dal padre potranno essere modificati tendendo conto delle esigenze dei figli adolescenti e gli impegni lavorativi del padre impegnandosi entrambi i genitori a garantire comunque al padre una frequentazione costante con i figli.
7. Salvo diverso accordo fra le parti le feste e le vacanze saranno regolate come segue: durante le vacanze di Natale i figli trascorreranno ad anni alterni la Vigilia di Natale (24 dicembre) e Santo Stefano (26 dicembre) con la mamma ed il Natale (25 dicembre) con il padre. Ugualmente ad anni alterni trascorreranno con ciascuno dei genitori dal pomeriggio del 31 dicembre al primo gennaio compreso. Ad anni alterni il 5 gennaio i figli starà con uno dei genitori e trascorrerà il giorno dell'Epifania con l'altro. I figli trascorreranno il giorno di Pasqua ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore ed il giorno di Pasquetta con quello con il quale non ha trascorso la Pasqua. Anche i compleanni saranno trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore.
8. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno due settimane anche non consecutive con ciascuno dei genitori. I genitori dovranno comunicare all'altro il periodo di ferie prescelto con 1 mese di anticipo e fornire reciprocamente i recapiti delle località di vacanza dove porteranno i figli impegnandosi a rendersi reperibili telefonicamente. Anche in questo caso i genitori, secondo le loro possibilità e quelle dei figli, potranno accordarsi in modo diverso.
9. Tutte le pattuizioni relative alla permanenza dei figli con i genitori sono indicative e potranno essere modificate con l'accordo degli stessi compatibilmente alle loro esigenze ed alle esigenze e volontà dei figli. Considerati i tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, i redditi del padre e gli esborsi sostenuti dallo stesso, il padre verserà alla madre, a titolo di contributo di mantenimento dei figli ed a partire dall'uscita di casa di l'importo di € 600,00 Per_1
(300,00 a figlio) nel primo anno, di € 650,00 per il secondo anno ed € 700,00 dal terzo anno in poi. Detta somma sarà versata anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese e sarà sottoposta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra , alle seguenti coordinate bancarie: Parte_1 iban [...].
10. Le parti si danno atto del fatto che nello stabilire l'importo dell'esborso diretto per l'assegno di mantenimento dei minori, e del previsto progressivo incremento, si è tenuto conto di quanto previsto al successivo punto 13 nonché del fatto che la madre beneficerà al 100% e quindi anche della quota parte di competenza del padre dell'assegno unico, pari, attualmente, ad € 440,00 circa.
11. Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, per espresso accordo tra i ricorrenti e tenuto conto che oggi gli assegni familiari e le detrazioni sono stati sostituiti dall'assegno Unico Universale i ricorrenti concordano che detto assegno (e/o qualunque forma di contributo e/o misura a sostegno economico delle famiglie con figli a carico in qualsiasi modo denominati o definiti nel tempo) sia richiesto e percepito al 100% dalla sig.ra Pt_1
12. Relativamente alle spese straordinarie necessarie per i figli le parti precisano che fanno espresso riferimento al Protocollo del Tribunale di Siena ad eccezione del seguente accordo specifico in deroga al protocollo: i genitori stabiliscono che l'eventuale vestiario per cambio di stagione dei figli graverà nella misura del 50% per ciascun genitore. Si specifica dunque che sono da considerarsi spese straordinarie non ricomprese nel mantenimento quelle che hanno almeno una delle seguenti caratteristiche: occasionalità e/o sporadicità (requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo) voluttuarietà, imprevedibilità e saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno previa esibizione della documentazione giustificativa. I ricorrenti precisano che nell'ambito delle spese straordinarie, dovranno essere distinte le spese che sono subordinate al consenso di entrambi i genitori e le spese che devono invece considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione od ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori (scelte già effettuate prima della dissoluzione dell'unità familiare e attività svolte dal minore comunque già in corso che non necessitano di nuova concertazione tra i genitori). Rientrano tra le spese straordinarie che non prevedono il preventivo accordo dei genitori: le spese Scolastiche: a) tasse ed assicurazioni scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti statali;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e riferiti al corso di studi seguiti, anche nel caso di scuola privata, comprensivo della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c) dotazione informatica (tablet/pc) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); d) fondo cassa eventualmente richiesto dalla scuola;
e) gite scolastiche di durata pari od inferiore ad un giorno, senza pernottamento;
f) abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico;
le spese Extrascolastiche: a) spese per il conseguimento della patente di guida automobilistica;
b) spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra i genitori per essere utilizzati dalla prole;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore presso il quale la figlia è prevalentemente collocata, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi animali;
le spese Mediche: a) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
b) le spese mediche coperte dal S.S.N. ed i relativi ticket sanitari;
c) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
d) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/pediatra/specialista ed erogati dal S.S.N. e) spese oftalmiche, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico ove prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico di base/pediatra/specialista anche se non coperti dal S.S.N.; g) esami, le cure e le visite specialistiche non coperti dal S.S.N solo in caso di urgenza e solo in caso in cui il servizio pubblico territoriale non eroghi i servizi richiesti o non sia presente la figura specialistica richiesta. Le suddette spese straordinarie, che si rendessero necessarie nell'interesse dei minori, non richiedono un preventivo accordo e saranno rimborsate al coniuge che le ha anticipate dietro semplice invio dei giustificativi di spesa. Rientrano tra le Spese straordinarie che prevedono il preventivo accordo dei genitori: le spese Scolastiche: a) tasse scolastiche ed universitarie, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati, nonché le spese universitarie presso Università statali in caso di fuori corso;
b) corsi di specializzazione o master;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria, sia essa istituto privato ovvero statale;
le spese Extrascolastiche: a) corsi di istruzione, di lingue, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento ulteriori rispetto al corso annuale ut supra previsto, comprese le spese per iscrizione a gare e tornei;
b) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
c) soggiorni estivi di studio e sportivi;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione che verranno utilizzati dai figli;
e) spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
spese Medico sanitarie: a) sanitarie non urgenti presso strutture private od intra moenia;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
c) farmaceutiche, ove si tratti di farmaci non convenzionali (olistici, omeopatici, etc); d) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N. ovvero previsti dal S.S.N., ma effettuati privatamente. Le suddette spese straordinarie, che si rendessero necessarie nell'interesse dei minori, richiedono un preventivo accordo e saranno rimborsate al coniuge che le ha anticipate dietro semplice invio dei giustificativi di spesa. 13. I genitori dichiarano di aver già regolamentato tra loro ogni rapporto di natura economica e patrimoniale alla data della firma del presente ricorso ad eccezione delle questioni relative alla società C.g.f. service srl di cui la Sig.ra è titolare di una Pt_1 quota pari al 10% relativamente alla quale le parti pattuiscono che la potrà a Pt_1 sua esclusiva semplice richiesta, vendere al per il prezzo che le parti pattuiscono Per_1 fin da ora in euro cento oltre spese notarili a carico di Per_1
14. Il si impegna inoltre a pagare eventuali utenze e/o bollette e/o imposte Per_1 riferite al periodo di convivenza ed inerenti alle spese familiari nonché quelle relative all'auto TG AM573WZ che per un periodo è risultata intestata alla sig.ra ma Pt_1 sostanzialmente in uso a oltre che a continuare a sostenere i pagamenti per i Per_1 debiti pregressi relativi alla ditta BS montaggi di formalmente intestata Parte_1 alla Sig.ra ma di fatto riferibile esclusivamente alla attività del Sig. Pt_1 Per_1
Le parti rinunciavano alla comparizione personale e confermavano nelle note scritte sostitutive della partecipazione all'udienza le condizioni di cui al ricorso. Il giudice relatore rimetteva la causa al Collegio come da decreto del 21.7.2025 Le conclusioni , non contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e conformi all'interesse dei minori , possono essere recepite dal Collegio come sopra riportate Il P.m. ha apposto il visto in data 13.8.2025 e non ha rassegnato conclusioni scritte
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI SIENA
Come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
e ( generalizzati nell'intestazione della presente sentenza)
[...] Parte_2 provvede come da conclusioni congiunte come riportate in parte motiva. Cosi deciso in Siena , Camera di Consiglio 3.11.2025 Il Presidente Paolo Bernardini
Il Giudice est. Marianna Serrao Nota : Si dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
Dott. Paolo BERNARDINI Presidente
Dott.ssa Marianna SERRAO Giudice rel.
Dott.ssa Carla MAGLIONI Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa N.2559/25 V.G., promossa da:
nata a [...] il [...] residente a [...]di Val d'Elsa Parte_1
Via F.lli Bandiera n. 130 - C.F. , cittadina ITALIANA, titolo di studio C.F._1 licenza elementare professione dipendente azienda privata, elettivamente domiciliata, ai fini del giudizio in Colle di Val d'Elsa, Via XXV Aprile 112, presso l'Avv. Francesca Rossi (C.F. ;) che la rappresenta, assiste e difende in virtù di C.F._2 procura rilasciata su foglio separato ed allegata al presente atto;
nato a [...] il [...] residente a [...]
F.lli Bandiera n. 130 - C.F. cittadino ITALIANO, titolo di studio C.F._3 diploma scuola inferiore, professione imprenditore elettivamente domiciliato, ai fini del giudizio, in Colle di Val d'Elsa, via G. Oberdan 33 A, presso l'Avv. Roberto Scalabrini (C.F. ;) che lo rappresenta, assiste e difende in virtù di procura C.F._4 rilasciata su foglio separato RICORRENTI con l'intervento del P.M. in sede ( VISTO in data 13.8.2025 ) OGGETTO: regolamentazione responsabilità genitoriale figli naturali CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte rassegnate in ricorso Fatto e diritto Con ricorso giudiziale per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, depositato il 15.7.2025 i ricorrenti hanno assunto : di essere stabilmente conviventi da 25 anni;
di avere due figli adolescenti (gemelli) nati a Poggibonsi il 18/1/2010 (c.f. Persona_1
) e C.F._5 Persona_2 C.F._6
A seguito della fine del rapporto di convivenza chiedevano al Tribunale di regolamentare la responsabilità genitoriale alle seguenti CONDIZIONI:
1. I figli e saranno affidati congiuntamente ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori.
2. La sig.ra ed i figli rimarranno a vivere nell'abitazione familiare sita in Parte_1
Colle di val d'Elsa via F.lli Bandiera n. 130 che resterà nella disponibilità esclusiva sua e dei figli subentrando nel contratto di locazione nella posizione di conduttore ed accollandosi il pagamento del relativo canone dal momento in cui il rilascerà Per_1 l'abitazione familiare. Il reperirà una nuova abitazione impegnandosi a lasciare Per_1 la casa familiare entro il mese di luglio 2025; fino alla predetta ultima data il sig. Per_1 si farà carico del canone di locazione.
3. Entrambi i genitori eserciteranno la potestà genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni relative all'ordinaria amministrazione saranno prese, di volta in volta, dal genitore presso il quale si trovano i figli minore, fermo l'obbligo di comunicare all'altro genitore le decisioni prese e le motivazioni delle stesse. Le decisioni relative alla salute dei figli dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori, fatte salve eventuali situazione di bisogno urgente, tale da non avere il tempo di avvertire l'altro genitore nell'immediatezza del fatto. Resta inteso che, passata la situazione di urgenza, il genitore ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione all'altro.
4. Le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alle attività ludico sportive saranno assunte di comune accordo dai genitori, i quali terranno in considerazione le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni e la volontà dei figli adolescenti.
5. I genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
6. I genitori, tenuto conto che il padre svolge un lavoro che lo porta ad essere spesso fuori casa durante la settimana, concordano che i figli rimarranno a vivere e manterranno la residenza con la mamma e che la permanenza dei figli presso il padre sarà un fine settimana alternato con la madre dal sabato dopo pranzo fino alla domenica prima di cena. Nei fine settimana in cui i figli sono con la mamma il venerdì sera andranno a cena dal padre con la facoltà di volta in volta di accordarsi con lui e con la madre per pernottare dal padre. Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che gli accordi per la permanenza dal padre potranno essere modificati tendendo conto delle esigenze dei figli adolescenti e gli impegni lavorativi del padre impegnandosi entrambi i genitori a garantire comunque al padre una frequentazione costante con i figli.
7. Salvo diverso accordo fra le parti le feste e le vacanze saranno regolate come segue: durante le vacanze di Natale i figli trascorreranno ad anni alterni la Vigilia di Natale (24 dicembre) e Santo Stefano (26 dicembre) con la mamma ed il Natale (25 dicembre) con il padre. Ugualmente ad anni alterni trascorreranno con ciascuno dei genitori dal pomeriggio del 31 dicembre al primo gennaio compreso. Ad anni alterni il 5 gennaio i figli starà con uno dei genitori e trascorrerà il giorno dell'Epifania con l'altro. I figli trascorreranno il giorno di Pasqua ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore ed il giorno di Pasquetta con quello con il quale non ha trascorso la Pasqua. Anche i compleanni saranno trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore.
8. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno due settimane anche non consecutive con ciascuno dei genitori. I genitori dovranno comunicare all'altro il periodo di ferie prescelto con 1 mese di anticipo e fornire reciprocamente i recapiti delle località di vacanza dove porteranno i figli impegnandosi a rendersi reperibili telefonicamente. Anche in questo caso i genitori, secondo le loro possibilità e quelle dei figli, potranno accordarsi in modo diverso.
9. Tutte le pattuizioni relative alla permanenza dei figli con i genitori sono indicative e potranno essere modificate con l'accordo degli stessi compatibilmente alle loro esigenze ed alle esigenze e volontà dei figli. Considerati i tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, i redditi del padre e gli esborsi sostenuti dallo stesso, il padre verserà alla madre, a titolo di contributo di mantenimento dei figli ed a partire dall'uscita di casa di l'importo di € 600,00 Per_1
(300,00 a figlio) nel primo anno, di € 650,00 per il secondo anno ed € 700,00 dal terzo anno in poi. Detta somma sarà versata anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese e sarà sottoposta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra , alle seguenti coordinate bancarie: Parte_1 iban [...].
10. Le parti si danno atto del fatto che nello stabilire l'importo dell'esborso diretto per l'assegno di mantenimento dei minori, e del previsto progressivo incremento, si è tenuto conto di quanto previsto al successivo punto 13 nonché del fatto che la madre beneficerà al 100% e quindi anche della quota parte di competenza del padre dell'assegno unico, pari, attualmente, ad € 440,00 circa.
11. Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, per espresso accordo tra i ricorrenti e tenuto conto che oggi gli assegni familiari e le detrazioni sono stati sostituiti dall'assegno Unico Universale i ricorrenti concordano che detto assegno (e/o qualunque forma di contributo e/o misura a sostegno economico delle famiglie con figli a carico in qualsiasi modo denominati o definiti nel tempo) sia richiesto e percepito al 100% dalla sig.ra Pt_1
12. Relativamente alle spese straordinarie necessarie per i figli le parti precisano che fanno espresso riferimento al Protocollo del Tribunale di Siena ad eccezione del seguente accordo specifico in deroga al protocollo: i genitori stabiliscono che l'eventuale vestiario per cambio di stagione dei figli graverà nella misura del 50% per ciascun genitore. Si specifica dunque che sono da considerarsi spese straordinarie non ricomprese nel mantenimento quelle che hanno almeno una delle seguenti caratteristiche: occasionalità e/o sporadicità (requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo) voluttuarietà, imprevedibilità e saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno previa esibizione della documentazione giustificativa. I ricorrenti precisano che nell'ambito delle spese straordinarie, dovranno essere distinte le spese che sono subordinate al consenso di entrambi i genitori e le spese che devono invece considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione od ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori (scelte già effettuate prima della dissoluzione dell'unità familiare e attività svolte dal minore comunque già in corso che non necessitano di nuova concertazione tra i genitori). Rientrano tra le spese straordinarie che non prevedono il preventivo accordo dei genitori: le spese Scolastiche: a) tasse ed assicurazioni scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti statali;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e riferiti al corso di studi seguiti, anche nel caso di scuola privata, comprensivo della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c) dotazione informatica (tablet/pc) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); d) fondo cassa eventualmente richiesto dalla scuola;
e) gite scolastiche di durata pari od inferiore ad un giorno, senza pernottamento;
f) abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico;
le spese Extrascolastiche: a) spese per il conseguimento della patente di guida automobilistica;
b) spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra i genitori per essere utilizzati dalla prole;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore presso il quale la figlia è prevalentemente collocata, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi animali;
le spese Mediche: a) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
b) le spese mediche coperte dal S.S.N. ed i relativi ticket sanitari;
c) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
d) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/pediatra/specialista ed erogati dal S.S.N. e) spese oftalmiche, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico ove prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico di base/pediatra/specialista anche se non coperti dal S.S.N.; g) esami, le cure e le visite specialistiche non coperti dal S.S.N solo in caso di urgenza e solo in caso in cui il servizio pubblico territoriale non eroghi i servizi richiesti o non sia presente la figura specialistica richiesta. Le suddette spese straordinarie, che si rendessero necessarie nell'interesse dei minori, non richiedono un preventivo accordo e saranno rimborsate al coniuge che le ha anticipate dietro semplice invio dei giustificativi di spesa. Rientrano tra le Spese straordinarie che prevedono il preventivo accordo dei genitori: le spese Scolastiche: a) tasse scolastiche ed universitarie, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati, nonché le spese universitarie presso Università statali in caso di fuori corso;
b) corsi di specializzazione o master;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria, sia essa istituto privato ovvero statale;
le spese Extrascolastiche: a) corsi di istruzione, di lingue, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento ulteriori rispetto al corso annuale ut supra previsto, comprese le spese per iscrizione a gare e tornei;
b) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
c) soggiorni estivi di studio e sportivi;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione che verranno utilizzati dai figli;
e) spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
spese Medico sanitarie: a) sanitarie non urgenti presso strutture private od intra moenia;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
c) farmaceutiche, ove si tratti di farmaci non convenzionali (olistici, omeopatici, etc); d) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N. ovvero previsti dal S.S.N., ma effettuati privatamente. Le suddette spese straordinarie, che si rendessero necessarie nell'interesse dei minori, richiedono un preventivo accordo e saranno rimborsate al coniuge che le ha anticipate dietro semplice invio dei giustificativi di spesa. 13. I genitori dichiarano di aver già regolamentato tra loro ogni rapporto di natura economica e patrimoniale alla data della firma del presente ricorso ad eccezione delle questioni relative alla società C.g.f. service srl di cui la Sig.ra è titolare di una Pt_1 quota pari al 10% relativamente alla quale le parti pattuiscono che la potrà a Pt_1 sua esclusiva semplice richiesta, vendere al per il prezzo che le parti pattuiscono Per_1 fin da ora in euro cento oltre spese notarili a carico di Per_1
14. Il si impegna inoltre a pagare eventuali utenze e/o bollette e/o imposte Per_1 riferite al periodo di convivenza ed inerenti alle spese familiari nonché quelle relative all'auto TG AM573WZ che per un periodo è risultata intestata alla sig.ra ma Pt_1 sostanzialmente in uso a oltre che a continuare a sostenere i pagamenti per i Per_1 debiti pregressi relativi alla ditta BS montaggi di formalmente intestata Parte_1 alla Sig.ra ma di fatto riferibile esclusivamente alla attività del Sig. Pt_1 Per_1
Le parti rinunciavano alla comparizione personale e confermavano nelle note scritte sostitutive della partecipazione all'udienza le condizioni di cui al ricorso. Il giudice relatore rimetteva la causa al Collegio come da decreto del 21.7.2025 Le conclusioni , non contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e conformi all'interesse dei minori , possono essere recepite dal Collegio come sopra riportate Il P.m. ha apposto il visto in data 13.8.2025 e non ha rassegnato conclusioni scritte
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI SIENA
Come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
e ( generalizzati nell'intestazione della presente sentenza)
[...] Parte_2 provvede come da conclusioni congiunte come riportate in parte motiva. Cosi deciso in Siena , Camera di Consiglio 3.11.2025 Il Presidente Paolo Bernardini
Il Giudice est. Marianna Serrao Nota : Si dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi