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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/10/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
P.U. 222-1/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AT AN Presidente
Dott. TR AN Giudice relatore
Dott. Alessandro Longobardi Giudice riunito in camera di consiglio esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi residenti in [...] C.F._2 assistiti dall'avv. ARRIGHETTI MARIA LUIGIA presso il cui studio in Monza via Solone, 20 hanno eletto domicilio
I ricorrenti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
“CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale adito, verificata la sussistenza dei requisiti di cui gli artt. 268 e 269 C.C.I.
e verificata l'assenza di atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni,
Pt_3
- DICHIARARE aperta con sentenza ex art. 270, comma 1, C.C.I. la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 270 C.C.I.; - NOMINARE un liquidatore;
- DISPORRE che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari
o esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- STABILIRE idonea pubblicità alla domanda e alla sentenza;
- ORDINARE l'eventuale trascrizione della sentenza a cura del liquidatore;
- FISSARE i limiti di cui all'art. 268, lett. b), C.C.I.I. nella somma ritenuta di giustizia o secondo equità.
- DICHIARARE sottratti dalla liquidazione i beni mobili del Debitore rientranti nell'elenco di cui all'art 514 c.p.c.;
- SOSPENDERE con il deposito della presente domanda, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo del codice civile.
Si chiede, sin d'ora, l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione per i debiti dei Ricorrenti, oggetto della presente proposta.
Si precisa che sono pendenti innanzi al Tribunale di Monza le seguenti procedure per le quali deve essere disposta la sospensione:
procedura esecutiva immobiliare RGE n. 558/2022, Giudice dell'Esecuzione Dottor Parte Alessandro Longobardi promossa da con udienza fissata al 13.11.2025 alle ore 10,00 per esame ed approvazione del progetto di distribuzione;
procedura esecutiva mobiliare RGE n. 3387/2024 RGE, Giudice dell'Esecuzione Dottoressa
AR OL, promossa da , con udienza dissata al 27 Ottobre 2025 alle Parte_5 ore 11,20 per l'assegnazione delle somme pignorate.”
*
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premesso che:
• con ricorso depositato il 14.07.2025 e Parte_1 Parte_2 hanno domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;
• al ricorso è stata allegata la documentazione di cui all'art. 39 CCII, norma applicabile alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento in forza del richiamo contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII.
In particolare, sono state prodotte:
➢ le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni al momento del deposito del ricorso;
2 ➢ la relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
➢ l'elenco dei beni e dei crediti del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo
“stato particolareggiato ed estimativo delle attività”), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
➢ un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
➢ l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso del debitore e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
➢ la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore;
• al ricorso è stata altresì allegata la relazione di cui all'art. 269, comma 2, CCII, redatta dall'O.C.C. Avv. Maurizio Bozzetti, il quale ha:
➢ esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
➢ illustrato la situazione economico - patrimoniale e finanziaria del debitore;
➢ indicato le cause dell'indebitamento;
➢ attestato che l'attivo presumibile da distribuire ai creditori, al lordo delle spese di procedura, ammonta a complessivi € 178.250,00.
Tuttavia il Gestore della crisi non risulta aver ben scrutinato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni tenuto conto dei molteplici finanziamenti sottoscritti dai ricorrenti, essendosi limitato a dichiarare in sintesi che “Le cause dell'indebitamento denunciate dai ricorrenti devono essere ricercate nel ricorso al credito e nella superficialità con cui gli enti finanziatori lo hanno concesso, senza porre in essere le dovute verifiche”.
Ritenuto che:
• sussistono la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 26 e
27 CCII in quanto e risiedono da oltre un Parte_1 Parte_2 anno a Sesto San Giovanni: il centro degli interessi principali è pertanto situato in Italia, in un
Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
• sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti, in quanto essi rivestono la qualità di debitori in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII. Dalla documentazione
3 agli atti è infatti emerso che i ricorrenti non hanno mai svolto attività di impresa, né rivestito la qualifica di socio illimitatamente responsabile.
Conseguentemente i debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
• ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento, non essendo i debitori più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.
Sussiste, infatti, una situazione di squilibrio tra l'esposizione debitoria complessiva, pari a €
314.870,53 – di cui 234.788,56 in capo al ed il residuo in capo alla – Pt_1 Pt_2
Come da seguente prospetto
4 e il patrimonio liquidabile e attivo presumibili per farvi fronte, indicati dal Gestore della Crisi in
€ 178.250,00 costituito da:
- Immobile adibito a residenza familiare e sito a Sesto S. Giovanni viale Italia n.778 – stimato in
€ 168.560,00 ed attualmente oggetto di procedura esecutiva RGE 558/2022 a seguito di pignoramento di Banca Nazionale del Lavoro;
- saldo dei conti correnti e delle carte Postepay;
- reddito futuro dei ricorrenti i quali percepiscono attualmente uno stipendio da lavoro dipendente rispettivamente di circa € 1.500,00 il ed € 900,00 , netti mensili per Pt_1 Parte_6 dodici mensilità, evidenziandosi che le retribuzioni del sono state fatte oggetto di pignoramento presso Pt_1 terzi da (RGE 3387/2024) con udienza fissata per l'assegnazione Parte_5 delle somme al 27.10.2025 (cfr. doc. 88), avendo i ricorrenti dichiarato di non possedere altri beni immobili, mobili e beni mobili registrati, tuttavia dalle spese esposte per il mantenimento vi è la voce “RCA moto” e quindi non si comprende se questo bene sia o meno intestato ai ricorrenti.
Somma dalla quale vanno detratte le spese di procedura maturate, pari ad € 10.075,52 quale saldo del compenso per l'CC (somma peraltro non chiara stante la diversità e pluralità degli importi indicati cfr. pg. 14 Relazione particolareggiata) e maturande (per l'attività espletata dal nominando liquidatore).
• Va inoltre considerato il fabbisogno mensile del nucleo familiare composto oltreché dai Per_ ricorrenti, coniugi in regime di separazione dei beni, anche dalle tre figlie minori: nata il
27/09/2011, nata il [...]) e nata il [...], con loro residenti. Per_2 Per_3
L'elenco delle spese correnti di sostentamento sono state autocertificate dal debitore in circa €
1.929,50 mensili per l'intero nucleo (v. pg. 20 Relazione particolareggiata).
Competerà comunque al Giudice delegato (arg. ex artt. 270 e 146 CCII), la determinazione della quota di reddito esclusa dalla presente liquidazione, il quale provvederà come da separato decreto, mentre il surplus sarà appreso dalla procedura.
• come attestato dall'CC, risulta possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori. Difatti, il presumibile ricavato dall'attività di liquidazione dell'attivo è superiore ai crediti prededucibili già maturati ed alle presumibili spese di procedura,
• ricorre il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
• Trova infine applicazione l'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 CCII e pertanto dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione … può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”.
5 Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di e Parte_1 Parte_2
Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il Tribunale nomina, quale Liquidatore, l' avv.
RE TR SA (C.F ) con studio in Monza Via Italia, 28 C.F._3 pec iscritto nell'elenco dei gestori della Email_1 crisi di cui al decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202., tenuto conto che l'CC, come sopra esposto, non risulta aver ben scrutinato le origini dei finanziamenti (dei quali non risultano essere neppure stati prodotti i contratti fatta eccezione per il finanziamento contratto con Findomestic v. doc. 99 e quello con AGOS v.doc. 71) e quindi le cause dell'indebitamento nonché la diligenza impiegata dai debitori nell'assumere tali obbligazioni.
Il nominato liquidatore acquisirà inoltre l'ultima dichiarazione reddituale dei debitori;
gli estratti conto mancanti dell'ultimo quinquennio, (anche in considerazione della dichiarazione effettuata in data 3.04.2025 dai debitori di non sapere le causali di alcuni prelievi cfr. doc. sub 94)
e le ultime buste paga.
Può, invece, essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dal debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.
*
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Parte_1
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._1 Parte_2
entrambi residenti in [...], C.F._2
NOMINA Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa TR AN.
NOMINA Liquidatore l'avv. RE TR SA (C.F ) con C.F._3 studio in Monza Via Italia, 28 pec Email_1
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII.
ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.
DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
6 AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp.att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti.
DISPONE che il Liquidatore:
- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della
Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti ai sensi della lett. f) art. 270 CCII;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili e/o beni mobili registrati del debitore;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d)
CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282
CCII;
- proceda con le acquisizioni documentali indicate in parte motiva.
DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 04/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
TR AN AT AN
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AT AN Presidente
Dott. TR AN Giudice relatore
Dott. Alessandro Longobardi Giudice riunito in camera di consiglio esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi residenti in [...] C.F._2 assistiti dall'avv. ARRIGHETTI MARIA LUIGIA presso il cui studio in Monza via Solone, 20 hanno eletto domicilio
I ricorrenti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
“CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale adito, verificata la sussistenza dei requisiti di cui gli artt. 268 e 269 C.C.I.
e verificata l'assenza di atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni,
Pt_3
- DICHIARARE aperta con sentenza ex art. 270, comma 1, C.C.I. la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 270 C.C.I.; - NOMINARE un liquidatore;
- DISPORRE che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari
o esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- STABILIRE idonea pubblicità alla domanda e alla sentenza;
- ORDINARE l'eventuale trascrizione della sentenza a cura del liquidatore;
- FISSARE i limiti di cui all'art. 268, lett. b), C.C.I.I. nella somma ritenuta di giustizia o secondo equità.
- DICHIARARE sottratti dalla liquidazione i beni mobili del Debitore rientranti nell'elenco di cui all'art 514 c.p.c.;
- SOSPENDERE con il deposito della presente domanda, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo del codice civile.
Si chiede, sin d'ora, l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione per i debiti dei Ricorrenti, oggetto della presente proposta.
Si precisa che sono pendenti innanzi al Tribunale di Monza le seguenti procedure per le quali deve essere disposta la sospensione:
procedura esecutiva immobiliare RGE n. 558/2022, Giudice dell'Esecuzione Dottor Parte Alessandro Longobardi promossa da con udienza fissata al 13.11.2025 alle ore 10,00 per esame ed approvazione del progetto di distribuzione;
procedura esecutiva mobiliare RGE n. 3387/2024 RGE, Giudice dell'Esecuzione Dottoressa
AR OL, promossa da , con udienza dissata al 27 Ottobre 2025 alle Parte_5 ore 11,20 per l'assegnazione delle somme pignorate.”
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RAGIONI DELLA DECISIONE
Premesso che:
• con ricorso depositato il 14.07.2025 e Parte_1 Parte_2 hanno domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;
• al ricorso è stata allegata la documentazione di cui all'art. 39 CCII, norma applicabile alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento in forza del richiamo contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII.
In particolare, sono state prodotte:
➢ le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni al momento del deposito del ricorso;
2 ➢ la relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
➢ l'elenco dei beni e dei crediti del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo
“stato particolareggiato ed estimativo delle attività”), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
➢ un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
➢ l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso del debitore e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
➢ la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore;
• al ricorso è stata altresì allegata la relazione di cui all'art. 269, comma 2, CCII, redatta dall'O.C.C. Avv. Maurizio Bozzetti, il quale ha:
➢ esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
➢ illustrato la situazione economico - patrimoniale e finanziaria del debitore;
➢ indicato le cause dell'indebitamento;
➢ attestato che l'attivo presumibile da distribuire ai creditori, al lordo delle spese di procedura, ammonta a complessivi € 178.250,00.
Tuttavia il Gestore della crisi non risulta aver ben scrutinato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni tenuto conto dei molteplici finanziamenti sottoscritti dai ricorrenti, essendosi limitato a dichiarare in sintesi che “Le cause dell'indebitamento denunciate dai ricorrenti devono essere ricercate nel ricorso al credito e nella superficialità con cui gli enti finanziatori lo hanno concesso, senza porre in essere le dovute verifiche”.
Ritenuto che:
• sussistono la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 26 e
27 CCII in quanto e risiedono da oltre un Parte_1 Parte_2 anno a Sesto San Giovanni: il centro degli interessi principali è pertanto situato in Italia, in un
Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
• sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti, in quanto essi rivestono la qualità di debitori in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII. Dalla documentazione
3 agli atti è infatti emerso che i ricorrenti non hanno mai svolto attività di impresa, né rivestito la qualifica di socio illimitatamente responsabile.
Conseguentemente i debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
• ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento, non essendo i debitori più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.
Sussiste, infatti, una situazione di squilibrio tra l'esposizione debitoria complessiva, pari a €
314.870,53 – di cui 234.788,56 in capo al ed il residuo in capo alla – Pt_1 Pt_2
Come da seguente prospetto
4 e il patrimonio liquidabile e attivo presumibili per farvi fronte, indicati dal Gestore della Crisi in
€ 178.250,00 costituito da:
- Immobile adibito a residenza familiare e sito a Sesto S. Giovanni viale Italia n.778 – stimato in
€ 168.560,00 ed attualmente oggetto di procedura esecutiva RGE 558/2022 a seguito di pignoramento di Banca Nazionale del Lavoro;
- saldo dei conti correnti e delle carte Postepay;
- reddito futuro dei ricorrenti i quali percepiscono attualmente uno stipendio da lavoro dipendente rispettivamente di circa € 1.500,00 il ed € 900,00 , netti mensili per Pt_1 Parte_6 dodici mensilità, evidenziandosi che le retribuzioni del sono state fatte oggetto di pignoramento presso Pt_1 terzi da (RGE 3387/2024) con udienza fissata per l'assegnazione Parte_5 delle somme al 27.10.2025 (cfr. doc. 88), avendo i ricorrenti dichiarato di non possedere altri beni immobili, mobili e beni mobili registrati, tuttavia dalle spese esposte per il mantenimento vi è la voce “RCA moto” e quindi non si comprende se questo bene sia o meno intestato ai ricorrenti.
Somma dalla quale vanno detratte le spese di procedura maturate, pari ad € 10.075,52 quale saldo del compenso per l'CC (somma peraltro non chiara stante la diversità e pluralità degli importi indicati cfr. pg. 14 Relazione particolareggiata) e maturande (per l'attività espletata dal nominando liquidatore).
• Va inoltre considerato il fabbisogno mensile del nucleo familiare composto oltreché dai Per_ ricorrenti, coniugi in regime di separazione dei beni, anche dalle tre figlie minori: nata il
27/09/2011, nata il [...]) e nata il [...], con loro residenti. Per_2 Per_3
L'elenco delle spese correnti di sostentamento sono state autocertificate dal debitore in circa €
1.929,50 mensili per l'intero nucleo (v. pg. 20 Relazione particolareggiata).
Competerà comunque al Giudice delegato (arg. ex artt. 270 e 146 CCII), la determinazione della quota di reddito esclusa dalla presente liquidazione, il quale provvederà come da separato decreto, mentre il surplus sarà appreso dalla procedura.
• come attestato dall'CC, risulta possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori. Difatti, il presumibile ricavato dall'attività di liquidazione dell'attivo è superiore ai crediti prededucibili già maturati ed alle presumibili spese di procedura,
• ricorre il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
• Trova infine applicazione l'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 CCII e pertanto dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione … può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”.
5 Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di e Parte_1 Parte_2
Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il Tribunale nomina, quale Liquidatore, l' avv.
RE TR SA (C.F ) con studio in Monza Via Italia, 28 C.F._3 pec iscritto nell'elenco dei gestori della Email_1 crisi di cui al decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202., tenuto conto che l'CC, come sopra esposto, non risulta aver ben scrutinato le origini dei finanziamenti (dei quali non risultano essere neppure stati prodotti i contratti fatta eccezione per il finanziamento contratto con Findomestic v. doc. 99 e quello con AGOS v.doc. 71) e quindi le cause dell'indebitamento nonché la diligenza impiegata dai debitori nell'assumere tali obbligazioni.
Il nominato liquidatore acquisirà inoltre l'ultima dichiarazione reddituale dei debitori;
gli estratti conto mancanti dell'ultimo quinquennio, (anche in considerazione della dichiarazione effettuata in data 3.04.2025 dai debitori di non sapere le causali di alcuni prelievi cfr. doc. sub 94)
e le ultime buste paga.
Può, invece, essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dal debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.
*
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Parte_1
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._1 Parte_2
entrambi residenti in [...], C.F._2
NOMINA Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa TR AN.
NOMINA Liquidatore l'avv. RE TR SA (C.F ) con C.F._3 studio in Monza Via Italia, 28 pec Email_1
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII.
ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.
DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
6 AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp.att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti.
DISPONE che il Liquidatore:
- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della
Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti ai sensi della lett. f) art. 270 CCII;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili e/o beni mobili registrati del debitore;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d)
CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282
CCII;
- proceda con le acquisizioni documentali indicate in parte motiva.
DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 04/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
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