Ordinanza collegiale 28 gennaio 2021
Decreto presidenziale 11 febbraio 2021
Ordinanza collegiale 11 febbraio 2021
Sentenza 19 maggio 2021
Accoglimento
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 19/05/2021, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/05/2021
N. 00672/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00830/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 830 del 2020, proposto da
La LL dei Ciliegi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Mancini e Davide Lo Presti, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Verona, Via Duomo n. 8;
contro
AV, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Tito Munari, Cristina Zampieri, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Venezia, Cannaregio 23;
Regione Veneto non costituita in giudizio;
nei confronti
Vinicola Tombacco S.r.l. non costituita in giudizio;
per l'annullamento
nei limiti dell'interesse del ricorrente (nella parte in cui la ricorrente non è stata ammessa al richiesto finanziamento dei progetti di promozione):
a) della Comunicazione inviata da AVEPA in data 14/05/2020 prot. n. 67416/2020 avente ad oggetto «POR FESR 2014-2020 - Azione 3.4.1 “Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale” DGR n. 1779 del 29/11/2019. Domanda di sostegno n. 10267866. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 10 bis»;
b) dei verbali (e relativi allegati) e comunque di tutti gli atti (allo stato non conosciuti) delle Autorità competenti (per quanto a conoscenza della scrivente, di AVEPA e Regione Veneto) che hanno determinato, ovvero concorso a determinare, il non accoglimento della domanda della ricorrente (nella parte in cui è stata decisa la non ammissibilità della domanda presentata dalla ricorrente);
c) delle graduatorie regionali delle domande ammissibili, di finanziabilità ed impegno di spesa nonché degli elenchi delle domande non ammesse al sostegno;
d) del Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 212 del 2 luglio 2020 AVEPA, pubblicato nel BUR Veneto n. n. 106 del 17 luglio 2020, avente ad oggetto «Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020. Deliberazione di Giunta regionale n. 1779 del 29 novembre 2019. Azione 3.4.1 “Bando per il sostegno a progetti di promozione dell'export sviluppati da Distretti Industriali, Reti Innovative Regionali e Aggregazioni di Imprese”. Approvazione delle graduatorie regionali delle domande ammissibili, di finanziabilità ed impegno di spesa. Approvazione degli elenchi delle domande non ammesse al sostegno»;
e) del Provvedimento AVEPA prot. 170687/2020 del 31.07.2020 - class. VI/9 avente ad oggetto “POR FESR 2014-2020, Asse 3. Azione 3.4.1 Delibera di Giunta regionale n. 1779 del 29 novembre 2019. “Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale”. Comunicazione di non ammissibilità domanda di sostegno ID 10267866.”;
f) in ogni caso per l'annullamento di ogni altro atto inerente, presupposto, antecedente, consequenziale ed esecutivo, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
In subordine per il risarcimento dei danni per equivalente, ove sia impossibile riconoscere il risarcimento in forma specifica, corrispondente all'importo del contributo che avrebbe conseguito la ricorrente se fosse stata legittimamente ammessa alla misura sostegno di cui alla domanda presentata (pari alla somma richiesta a finanziamento di € 499.407,60 ovvero nella diversa somma ammissibile ai fini della misura per la quale è stata proposta domanda di partecipazione).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AV;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Regione Veneto, nel novembre del 2019, ha approvato le modalità di ammissione ai finanziamenti di cui all’Azione 3.4.1 del POR FESR 2014-2020 “Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale”, incaricando AVEPA delle funzioni esecutive inerenti le proprie deliberazioni.
AV, quindi, ha pubblicato il <<Bando per il sostegno a progetti di promozione dell’export sviluppati da Distretti Industriali, Reti Innovative Regionali e Aggregazioni di Imprese>> prevedendo, a fini partecipativi (art. 4, comma 3), il requisito di <<essere micro, piccola o media impresa ovvero PMI>>.
In data 10 marzo 2020 la società La LL dei Ciliegi S.r.l. (d’ora in poi LL) ha presentato domanda di partecipazione al bando, quale mandataria di un “Ati” comprendente altre imprese agricole.
Il 14 maggio 2020 AVEPA ha comunicato, ai sensi dell’art. 10 bis , l. n. 241 del 1990, di ritenere la domanda «non ammissibile ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lett. a) del bando: un’impresa non possiede le caratteristiche di PMI, ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003», invitando la società a presentare eventuali osservazioni nel termine di 10 giorni: in particolare, AV ha affermato l’inammissibilità della domanda in ragione della dimensione d’impresa di LL nonché delle sue collegate a monte.
Nonostante le osservazioni comunicate da LL e un ulteriore sollecito da parte di quest’ultima, AVEPA con decreto n. 212 del 2 luglio 2020 ha approvato la graduatoria degli ammessi e con essa l’esclusione della domanda dell’istante in quanto «non ammissibile ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera a) del bando: un’impresa non possiede le caratteristiche di PMI, ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003».
In data 31 luglio 2020, poi, AV ha inviato alla ricorrente una nota nella motivazione della quale ha precisato che <<la domanda non risponde al requisito di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a) del Bando, il quale prevede espressamente per ciascuna impresa partecipante: “essere micro, piccola o media impresa ovvero PMI” ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Più specificatamente, durante la fase istruttoria, si è riscontrata la mancanza di tale requisito da parte dell’impresa Capofila LA COLLINA DEI CILIEGI S.R.L. Della difformità riscontrata è stata data notizia dalla scrivente Agenzia con specifica nota di cui al prot. n. 67416 del 14/05/2020, alla quale l’Impresa ha risposto con nota prot. n. 72607 del 25/05/2020, fornendo chiarimenti ed informazioni che comunque non hanno apportato elementi di valutazione tali da modificare l’esito istruttorio di non ammissibilità, in quanto i legami di associazione e collegamento derivati da partecipazioni societarie tra l’impresa richiedente e altre imprese, emersi sulla base delle verifiche previste dalla citata normativa, determinano il mancato rispetto degli effettivi (ULA) e delle soglie finanziarie previsti nella definizione di PMI. Per le motivazioni sopra riportate, la domanda di sostegno, ID 10267866 presentata da codesta Capofila, non è risultata ammissibile ai benefici previsti dalla delibera di Giunta regionale n. 1779 del 29 novembre 2019>>.
Avverso gli atti e provvedimenti indicati in ricorso, quindi, LL ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 18 agosto 2020, chiedendone l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi, in sintesi:
1. l’esclusione della ricorrente dai soggetti ammessi al beneficio sarebbe illegittima, per violazione dell’art. 10 bis , l. n. 241 del 1990, in quanto non motivata con riferimento alle osservazioni comunicate ad AV, non avendovi provveduto né nell’ambito del provvedimento di approvazione della graduatoria del 2 luglio, né, in modo sufficiente e adeguato con la nota del 31 luglio, la quale comunque, conterrebbe una motivazione assolutamente incongrua;
2. l’esclusione sarebbe illegittima in quanto, in primo luogo, il gruppo finanziario GF (“Gruppo Finanziario GE”) è composto unicamente da “GEfinance S.p.A.” e dalla Capogruppo “GH Gruppo GE Holding S.r.l.”, sicché CREVAL sarebbe una realtà totalmente estranea al Gruppo GF, quale capogruppo dell’omonimo e distinto gruppo bancario; in secondo luogo, non esisterebbe alcuna collaborazione nel settore del factoring tra “GEfinance S.p.A.” e CREVAL, posto che quest’ultima opera nel settore del factoring in modo del tutto autonomo, attraverso una propria società partecipata (al 100%), la “AL Piùfactor S.p.A.” e tenuto conto, altresì, dell’intenzione, manifestata pubblicamente da CREVAL, di dismettere ogni partecipazione di minoranza ritenuta non strategica, quale quella detenuta in “GEfinance S.p.A.”; in terzo luogo, il Dott. UG MB già dal giugno 2019 non rivestiva più alcun ruolo in CREVAL, essendo entrato a far parte dell’organizzazione di “GEfinance S.p.A.” solo il successivo 7 agosto 2019; sotto altro profilo, per quanto concerne l’asserito superamento delle soglie dimensionali, CREVAL non detiene, nemmeno indirettamente, alcuna partecipazione nel capitale della ricorrente, né nelle imprese appartenenti all’aggregazione; inoltre, non esistono patti parasociali e/o accordi con CREVAL che possano riguardare e/o afferire alla ricorrente ovvero all’ATI, mancando, pertanto, un legame associativo anche solo ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/CE; ne consegue che anche considerando, ai fini del collegamento, il legame tra MG AS GI Holding S.r.l., GI & LO MO S.p.A. e La LL dei Ciliegi, si resterebbe comunque assai distanti dal raggiungimento (e quindi dal superamento) delle soglie dimensionali prescritte dalla normativa comunitaria;
3. i provvedimenti censurati sarebbero viziati da ingiustizia manifesta e disparità di trattamento, con limitazione illegittima della libertà di iniziativa economica della ricorrente medesima.
Parte ricorrente ha, altresì, chiesto la condanna di AV al risarcimento dei danni, nel caso di mancata concessione di misure cautelari e l’esaurimento delle risorse stanziate in danno della società istante.
Si è costituita in giudizio AV contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
Disposta l’integrazione del contraddittorio a seguito delle udienze del 27 gennaio 2021 e del 10 febbraio 2021, all’esito dell’udienza del 12 maggio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In ordine al primo motivo di impugnazione, è sufficiente rammentare che l'art. 10 bis , l. n. 241 del 1990, esclude l'applicabilità dell'istituto della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza alle procedure concorsuali; la giurisprudenza ha chiarito che nelle <<procedure concorsuali" debbono ricomprendersi tutte quelle connotate dalla previa pubblicazione di un avviso di partecipazione, con la fissazione delle regole per ciascun partecipante e la successiva selezione delle domande>> (si vedano TAR Campania, Napoli, sez. III, 14 maggio 2015, n. 2670; Id., 1° dicembre 2016, n. 5553; TAR Lazio, Roma, sez. I, 8 gennaio 2019, n. 274). <<Il provvedimento di esclusione da una gara non deve necessariamente essere preceduto da un contraddittorio con il concorrente da escludere, come conferma l'art. 10 bis, l. n. 241 del 1990 che, nel prevedere la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento delle istanze dei privati, ha escluso dall'ambito di applicazione della norma le procedure concorsuali (in termini C. Stato, Sez. VI, 6 marzo 2009, n. 1348). In secondo luogo, non essendo necessaria la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione dalla gara, sull'Amministrazione non grava alcun onere di valutare le memorie scritte e le osservazioni presentate in sede procedimentale dalla impresa concorrente (T.A.R. Liguria, Sez. II, 15 maggio 2008, n. 1009)>> (TAR Umbria, 15 giugno 2015, n. 289 e, più recentemente, 03/01/2020, n.18).
La fattispecie in esame rientra perfettamente nell’ambito applicativo dell’insegnamento giurisprudenziale che precede.
Il fatto che, volontariamente, AV abbia comunicato i motivi ostativi, quindi, non fa sorgere un obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 10 bis .
Pertanto, il primo motivo di ricorso deve essere respinto.
Con riguardo al secondo motivo di impugnazione, il nucleo motivazionale della decisione di AV di non ammettere l’Ati, della quale la ricorrente è capofila è rappresentato dal fatto che <<l’impresa Capofila LA COLLINA DEI CILIEGI S.R.L. risulta associata, per il tramite di partecipazioni indirette, all’impresa CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (o CREVAL S.P.A). Nello specifico l’impresa CREDITO VALTELLINESE S.P.A. (o CREVAL S.P.A.) detiene una partecipazione del 46,81% del capitale dell’impresa GENERALFINANCE S.P.A., la quale rientra nel più ampio gruppo finanziario sottoposto a direzione e coordinamento da parte dell’impresa GH - GRUPPO GENERAL HOLDING S.R.L. L’acquisizione di tale partecipazione ha determinato l’appartenenza di GENERALFINANCE S.P.A. ad un gruppo finanziario, come stabilito dal Titolo I, Capitolo 2, della Circolare n. 288 del 2015 della Banca d’Italia, nonché la creazione di opportunità di collaborazione tra la società e CREVAL S.P.A. nel settore del factoring e la definizione di “Accordi
di Governance”. Si rileva altresì che il signor UG MB, riveste il ruolo di “Chief Financial Officer (CFO)” sia in CREVAL S.P.A che in GENERALFINANCE S.P.A., oltre a essere di quest’ultima anche procuratore. Quanto indicato configura, dunque, un ruolo da parte dell’investitore CREVAL S.P.A. nella gestione dell’impresa GENERALFINANCE S.P.A., fermi restando i diritti che all’investitore spettano in quanto socio. L’impresa GH - GRUPPO GENERAL HOLDING S.R.L., a sua volta, è detenuta mediante partecipazione di controllo dall’impresa MG - SS AN HOLDING S.R.L, la quale risulta collegata all’impresa AN & BE IMMOBILIARE S.P.A. e, pertanto, anche all’impresa LA COLLINA DEI CILIEGI S.R.L. I rapporti suindicati sono configurabili come rapporti di collegamento ed associazione ai sensi dell’art. 3 dell’allegato alla Raccomandazione n. 2003/361/CE e, pertanto, sono considerati rilevanti ai fini della determinazione della dimensione aziendale dell’impresa richiedente il sostegno. Dalla somma dei dati economico-finanziari e di ULA delle imprese considerate, risulta che le soglie dimensionali di cui all’art. 2, comma 1 dell’allegato alla Raccomandazione n. 2003/361/CE non sono rispettate e, pertanto, l’impresa richiedente è configurabile come “grande impresa”>>.
In primo luogo, non risulta corretta, come anche ammesso dalla stessa parte resistente in giudizio, l’asserzione di AV secondo la quale <<il signor UG MB, riveste il ruolo di “Chief Financial Officer (CFO)” sia in CREVAL S.P.A che in GENERALFINANCE S.P.A., oltre a essere di quest’ultima anche procuratore>>.
Il predetto signor MB non risulta essere stato contemporaneamente CFO di entrambe le società, sicché il ruolo dallo stesso rivestito è irrilevante ai fini della valutazione dimensionale eventualmente ostativa all’ammissione della ricorrente al contributo.
Va sottolineato, peraltro, che l’argomentazione che precede non è stata ribadita da AV nella motivazione del provvedimento del 31 luglio 2020, come più sopra richiamata.
Venendo alla questione delle partecipazioni societarie, l’art. 4, comma 3, lett. a) del bando, prevede che <<è richiesto, per ciascuna impresa partecipante, il possesso dei seguenti ulteriori requisiti: a) essere micro, piccola o media impresa ovvero PM (ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Non sono ammesse le grandi imprese, come da nota n. 8)…>>.
Al riguardo, ai sensi dell’art. 1 dell’allegato alla Raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.
L’art. 2 precisa che <<1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR>>.
Quindi, ai sensi dell’art. art. 3, comma 3, si definiscono <<«imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare una influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima>>.
Per contro, ai sensi dell’art. 3, comma 2, si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non identificabili come imprese collegate e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).
Ebbene nel caso di specie, non risulta da parte ricorrente superata la soglia dimensionale delle PMI, per come censurato da AV, e ciò in quanto quest’ultima non ha correttamente qualificato il rapporto tra la società AL s.p.a. (le cui caratteristiche e dimensioni risultano determinanti ai fini del superamento della suddetta soglia) e La LL dei Ciliegi srl.
In particolare, non è possibile evincere alcun rapporto né di “collegamento” ai sensi dell’art. 3, comma 3, che precede, né di “associazione”, ai sensi del comma 2.
In primo luogo, non risulta in atti che sussistano i presupposti per la configurazione delle fattispecie di cui alle lett. b), c) e d) dell’art. 3, comma 3, non essendo stata contestata da AV, né dimostrata, la presenza di particolari diritti – in capo a AL o alla ricorrente - di nomina o revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza, rispettivamente di La LL dei Ciliegi srl e di AL; l’esistenza di un contratto concluso o di una clausola dello statuto delle due imprese da cui emerga una situazione di “influenza dominante”; l’esistenza di un accordo da cui evincersi la situazione di controllo, da parte di una delle due società, della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell’altra.
Per quanto riguarda la fattispecie di cui ai comma 3, lett. a), e 2 dell’art. 3, invece, occorre che sia dimostrata la “detenzione” da parte di una delle due imprese, nel primo caso, della “maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa”; nel secondo caso, da sola o insieme a una o più imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa (impresa a valle).
Va rilevato, a questo proposito, che per il combinato disposto dell’art. 3, comma 2, e dell’art. 3, comma 3, lett. b), c) e d) la quota del 25% può essere posseduta anche attraverso imprese “collegate”, purché sussistano i presupposti di “collegamento” di cui alle fattispecie specifiche predette: d’altronde, AV non ha motivato puntualmente al riguardo e non emergono in atti elementi sufficienti per poter affermare che sussistano i presupposti per l’applicazione del combinato disposto normativo che precede.
Pertanto, rimane da esaminare se sussista o una “detenzione” “diretta” della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci da parte di AL in favore di La LL dei Ciliegi srl o viceversa, ovvero una detenzione, anche solo indiretta, attraverso imprese collegate – ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. a) – di una quota del 25% del capitale sociale da parte di AL in La LL dei Ciliegi srl o viceversa.
Entrambe le situazioni presuppongono che i rapporti tra le imprese, anche nel caso di relazione “indiretta” (cioè per mezzo di ulteriori imprese collegate) avvenga –idealmente- “in linea retta” - ancorché potenzialmente bidirezionale – nel senso che occorre che o AL sia partecipata nella misura del 25% da altra impresa “collegata” a La LL dei Ciliegi, ovvero, nel senso di cui alla lett. a) citata, la società ricorrente deve risultare partecipata nella misura del 25% da altra impresa “collegata” a AL nel senso che di essa quest’ultima detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci.
Nessuna delle due situazioni che precedono risulta sussistere nel caso di specie.
Dai grafici prodotti dalle parti nel presente giudizio, e sostanzialmente conformi tra loro, infatti, risulta errata l’affermazione di AV (pag. 7 della memoria di costituzione) secondo la quale << la Banca del Piccolo Credito LL (CREVAL appunto) partecipa (con il 46,81%) alla GE FI spa, che controlla (con il 53,19%) la GH, che controlla (con il 63,54) la MG, che controlla (con il 51%) la GI & LO MO spa, che controlla (al 100%) La LL dei Ciliegi srl>>.
Al contrario, dallo stesso doc. 13 di parte resistente, risulta chiaramente che GEfinance sia controllata per il 53,19% da GH, che a sua volta risulta controllata per il 63,54% da MG.
La rete relazionale che viene in esame è correttamente rappresentata da parte ricorrente in termini di “V” rovesciata: su di un lato della “V” rovesciata GEfinance (al contrario di quanto affermato da AV) è controllata per il 53,19% da GH, che a sua volta è controllata per il 63,54% da MG; dall’altro lato, quest’ultima, che rappresenta, quindi, il vertice della “V” rovesciata, dispone della maggioranza delle azioni di GI & LO MO SPA che, a sua volta controlla la società ricorrente.
In tal senso, non è GH, che “controlla” MG (che, questo sì, è “collegata”, tramite la GI & LO MO spa, alla società ricorrente), ma l’esatto contrario, nel senso che MG è, idealmente al vertice della predetta “V” rovesciata di talché la stessa controlla sia la ricorrente che GH, ma tra queste due entità societarie, proprio per il predetto motivo non vi è né collegamento, né “associazione” ai sensi della Raccomandazione comunitaria.
GH a sua volta non è controllata, ma controlla GE FI s.p.a., nella quale AL detiene una quota di minoranza: ciò, pertanto, esclude che la società ricorrente possa essere controllata anche solo indirettamente da AL.
Quest’ultima, quindi, sulla scorta dei meri collegamenti relativi alla concatenazione delle partecipazioni non può dirsi controllare, né detenere, alcun diritto o quota all’interno della società ricorrente.
Pertanto, in mancanza di altri elementi, non può dirsi dimostrato il collegamento o il rapporto di “associazione”, come definito dalla Raccomandazione comunitaria, tra AL e parte ricorrente, di talché non può nemmeno ritenersi corretta la valutazione operata da AV in ordine al superamento della soglia delle PMI.
Conseguentemente, deve essere accolto il secondo motivo di ricorso, il ché consente l’assorbimento del terzo ed ultimo motivo dedotto da parte ricorrente.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto nei limiti e per le ragioni che precedono, e, per l’effetto, devono essere annullati:
- il Provvedimento AVEPA prot. 170687/2020 del 31.07.2020 - class. VI/9 avente ad oggetto “POR FESR 2014-2020, Asse 3. Azione 3.4.1 Delibera di Giunta regionale n. 1779 del 29 novembre 2019. “Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale”. Comunicazione di non ammissibilità domanda di sostegno ID 10267866;
- il Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 212 del 2 luglio 2020 AVEPA, pubblicato nel BUR Veneto n. n. 106 del 17 luglio 2020, avente ad oggetto «Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020. Deliberazione di Giunta regionale n. 1779 del 29 novembre 2019. Azione 3.4.1 “Bando per il sostegno a progetti di promozione dell'export sviluppati da Distretti Industriali, Reti Innovative Regionali e Aggregazioni di Imprese”. Approvazione delle graduatorie regionali delle domande ammissibili, di finanziabilità ed impegno di spesa. Approvazione degli elenchi delle domande non ammesse al sostegno» nella parte in cui è stata disposta la non ammissione della ricorrente e non è stata valutata la domanda della stessa ai fini dell’eventuale inserimento in graduatoria;
- la Comunicazione inviata da AVEPA in data 14/05/2020 prot. n. 67416/2020 avente ad oggetto «POR FESR 2014-2020 - Azione 3.4.1 “Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregare individuate su base territoriale o settoriale” DGR n. 1779 del 29/11/2019. Domanda di sostegno n. 10267866. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 10 bis»;
- i verbali (e relativi allegati) e comunque di tutti gli atti (allo stato non conosciuti) delle Autorità competenti (per quanto a conoscenza della scrivente, di AVEPA e Regione Veneto) che hanno determinato, ovvero concorso a determinare, il non accoglimento della domanda della ricorrente, nella parte in cui è stata decisa la non ammissibilità della domanda presentata dalla ricorrente e non è stata valutata la domanda della stessa ai fini dell’eventuale inserimento in graduatoria;
- le graduatorie regionali delle domande ammissibili, di finanziabilità ed impegno di spesa nonché degli elenchi delle domande non ammesse al sostegno.
In ordine alla domanda di risarcimento dei danni, invece, la stessa deve essere, allo stato, respinta in quanto non provata, alla luce anche della dichiarazione resa dalla Regione Veneto in data 22 febbraio 2021 con cui la stessa ha attestato la sussistenza di risorse economiche utili ai fini della concessione alla ricorrente del contributo eventualmente alla stessa dovuto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in motivazione e, per l’effetto,
1) annulla i seguenti atti e provvedimenti:
a) il Provvedimento AVEPA prot. 170687/2020 del 31.07.2020 - class. VI/9 avente ad oggetto “POR FESR 2014-2020, Asse 3. Azione 3.4.1 Delibera di Giunta regionale n. 1779 del 29 novembre 2019. “Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale”. Comunicazione di non ammissibilità domanda di sostegno ID 10267866;
b) il Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 212 del 2 luglio 2020 AVEPA, pubblicato nel BUR Veneto n. n. 106 del 17 luglio 2020, avente ad oggetto «Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020. Deliberazione di Giunta regionale n. 1779 del 29 novembre 2019. Azione 3.4.1 “Bando per il sostegno a progetti di promozione dell'export sviluppati da Distretti Industriali, Reti Innovative Regionali e Aggregazioni di Imprese”. Approvazione delle graduatorie regionali delle domande ammissibili, di finanziabilità ed impegno di spesa. Approvazione degli elenchi delle domande non ammesse al sostegno» nella parte in cui è stata disposta la non ammissione della ricorrente e non è stata valutata la domanda della stessa ai fini dell’eventuale inserimento in graduatoria;
c) la Comunicazione inviata da AVEPA in data 14/05/2020 prot. n. 67416/2020 avente ad oggetto «POR FESR 2014-2020 - Azione 3.4.1 “Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregare individuate su base territoriale o settoriale” DGR n. 1779 del 29/11/2019. Domanda di sostegno n. 10267866. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 10 bis»;
d) i verbali (e relativi allegati) e comunque di tutti gli atti (allo stato non conosciuti) delle Autorità competenti (per quanto a conoscenza della scrivente, di AVEPA e Regione Veneto) che hanno determinato, ovvero concorso a determinare, il non accoglimento della domanda della ricorrente, nella parte in cui è stata decisa la non ammissibilità della domanda presentata dalla ricorrente e non è stata valutata la domanda della stessa ai fini dell’eventuale inserimento in graduatoria;
e) le graduatorie regionali delle domande ammissibili, di finanziabilità ed impegno di spesa nonché degli elenchi delle domande non ammesse al sostegno;
2) respinge la domanda risarcitoria;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO