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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 21/10/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7602/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7602/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio degli avv.ti ZAMPESE MASSIMO e BENETELLO IOLE
RICORRENTE
contro
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE P. IVA ), Controparte_3 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI PRANDO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte ricorrente conclude come da ricorso introduttivo:
“nel merito a) accertare che il sinistro per cui è causa è ascrivibile all'esclusiva responsabilità di e b) conseguentemente condannarla in solido con CP_1 CP_2
e la compagnia assicuratrice al risarcimento di Controparte_4 tutti i danni patiti da a causa del sinistro de quo quantifi- Parte_1 cati nella misura di € 387.542,00 o nella maggiore o minore somma risultante dovuta all'esito dell'istruttoria espletanda oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal fat- to al saldo.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
La convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle Controparte_3 conclusioni depositato telematicamente:
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
rigettarsi le domande avanzate dalla parte ricorrente nei confronti dei convenuti in quanto infondate in fatto e in diritto, ed in ogni caso non provate, giudicandosi le of- ferte effettuate ampiamente satisfattive di ogni avversa pretesa anche in ragione della cooperazione colposa/concorso colposo imputabile alla ricorrente per i motivi dedotti negli scritti difensivi dell'esponente, nonché in ragione delle pregresse lesioni, di en-
- 2 - tità pari a danno biologico del 65%, derivate da incidente occorso nel 2016 e già og- getto di risarcimento da parte di Zurich Insurance plc;
IN VIA SUBORDINATA DI MERITO:
nella denegata ipotesi di accertamento di ulteriori profili di obbligazione a carico dei convenuti, subordinarsi la declaratoria di questi ultimi al rispetto di rigorosi criteri tecnici e di prova, ampiamente ridimensionandosi in ogni caso le attoree pretese e in ogni caso decurtandosi dal dovuto quanto percepito dall'attrice a seguito dell'intervento di assicuratori sociali e/o alla liquidazione di indennizzi derivanti da polizza infortuni privata e tenendosi, in ogni caso, in considerazione la cooperazione colposa/concorso colposo imputabile alla ricorrente per i motivi dedotti negli scritti difensivi dell'esponente, nonché decurtandosi quanto dovuto degli esiti delle pregres- se lesioni, di entità pari a danno biologico del 65%, derivate da incidente occorso nel
2016 e già oggetto di risarcimento da parte di Zurich Insurance plc;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, mediante notifica di ricorso ex art. 702 bis c.p.c., evocava in giu- Parte_1 dizio, avanti al Tribunale di Padova, e CP_2 CP_1 Controparte_3 al fine di sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patiti a seguito
[...] del sinistro stradale occorso in data 18 settembre 2020, in occasione del quale ella si trovava quale traportata a bordo del veicolo condotto da di proprietà di CP_1 ed assicurato per la RCA con Danni quantificati nella misura CP_2 CP_3 di € 387.542,00.
Stando a quanto riferito dalla ricorrente , la perdeva autonomamente Pt_1 CP_2 il controllo del veicolo, fuoriusciva di strada ed andava a scontrarsi contro un albero, cagionando gravi danni alla trasportata odierna attrice.
I convenuti rimanevano contumaci. CP_2
Si costituiva contestando ogni addebito ed evidenziando i plurimi pro- Controparte_3 fili di cooperazione colposa alla causazione dei danni pretesamente subiti, attribuibili all'attrice e riconducibili sia al mancato impiego delle cinture di sicurezza da parte
- 3 - della trasportata, sia alla consapevolezza da parte di quest'ultima in ordine all'essersi la conducente del veicolo vettore posta alla guida in uno stato di alterazione da so- stanze stupefacenti, desumibile tra l'altro dal fatto accertato che entrambe le donne, nel corso della serata del sinistro, avevano fatto largo impiego di tali sostanze. Inol- tre, rilevava che la ricorrente era stata vittima di un ulteriore precedente CP_3 grave sinistro stradale (con postumi pari ad almeno il 65% di danno biologico per- manente) e chiedeva, pertanto, che l'accertamento delle lesioni tenesse conto anche di questi precedenti esiti di danno, individuando quelli effettivamente riconducibili all'evento per il quale è causa. Si dava conto, inoltre, dell'avvenuto pagamento, in favore della , di complessivi € 25.000,00. Pt_1
Mutato il rito da speciale ad ordinario, a seguito di accoglimento della relativa istan- za di (cui si era opposta l'attrice), venivano scambiate le memorie ex art. CP_3 183 VI comma c.p.c.
L'attività istruttoria si traduceva – oltre che negli approfondimenti istruttori di cui al provvedimento del Giudice del 22 febbraio 2024 - nell'espletamento di CTU medico- legale, a seguito del deposito della quale chiedeva una integrazione delle CP_3 operazioni peritali. Il Giudice, tuttavia, ritenuta la causa matura per la decisione, fis- sava udienza di precisazione delle conclusioni: ivi, esperiti gli incombenti di cui all'art. 190 c.p.c., la controversia veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di re- plica.
L'istruttoria di causa ha dimostrato la fondatezza dei rilievi difensivi coltivati da
[...] e l'assoluta infondatezza delle domande attoree. Le deduzioni del- Controparte_5 le parti e le emergenze istruttorie evidenziano la ricorrenza di un preponderante, se non esclusivo, concorso di colpa in capo alla terza trasportata odierna danneggiata.
Peraltro in ogni caso deve ritenersi ampiamente satisfattivo di ogni domanda l'importo corrisposto in sede stragiudiziale dall'assicuratore per l'ammontare di € 10.000,00 avvenuto in data 27.09.2021, nonché l'ulteriore pagamento per l'ammontare di 15.000,00 euro effettuato il 20 marzo 2023, successivamente all'instaurazione del presente giudizio (docc. 6, 7, 8 di in totale, pertanto, CP_3 venivano erogati € 25.000,00 in favore della danneggiata).
I rilievi opposti dalla Compagnia circa la (quantomeno) rilevante corresponsabilità di nella causazione delle lesioni lamentate devono, preliminarmente Parte_1 ritenersi per non opposti e non contestati anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., dato che parte ricorrente non ha contestato lo stato di alterazione (sia della conducente che proprio) derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti così come allegata e do- cumentata, sicché lo stesso deve ritenersi come pacificamente ammesso, al pari del
- 4 - mancato allacciamento delle cinture di sicurezza da parte della trasportata. Sul punto si condividono i rilevi difensivi della Compagnia.
Peraltro , la consapevolezza della persona trasportata che il conducente sia sotto l'ef- fetto di alcol o di altre sostanze eccitanti, pur non potendo determinare l'assoluta esclusione del suo diritto alla tutela assicurativa, ai sensi dell'art. 13 Direttiva 2009/103/CE, costituendo una esposizione volontaria ad un rischio, è idonea ad inte- grare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la re- sponsabilità del danneggiante, ponendosi come antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.. (Cassazione civile sez. III
- 18/01/2023, n. 1386). Inoltre il tipo di lesioni riportate dalla ricorrente, anche per chi non è un medico, è chiaramente discendente dal mancato utilizzo di dispositivi di ritenzione. La odierna attrice ha riportato fratture facciali nonché di varia ti- Pt_1 pologia (molte costali, evidentemente incompatibili con l'impiego di mezzi di riten- zione), che sono chiaramente postumi significativi del mancato utilizzo delle cintu- re di sicurezza. Si aggiunga poi, a mero titolo esemplificativo, che parte attrice non ha fornito alcuna smentita circa il pregresso incidente del 2016 e i postumi dallo stes- so residuati in ragione del 65%. Anche questo rilievo deve darsi per ammesso e non contestato, così come non contestato è che Zurich abbia risarcito gli esiti derivati dal precedente fatto dannoso. Infine, l'attrice nulla ha replicato circa il fatto che le odier- ne lesioni, in definitiva, sono largamente sovrapponibili a quelle già riportate in pas- sato a seguito del precedente sinistro stradale: anche questa circostanza fattuale deve, pertanto, darsi per ammessa.
Peraltro, è opportuno rammentare che la norma di cui all'art. 141 C.D.A., pur invoca- ta a pag. 3 del ricorso introduttivo, non si applica in realtà al caso di specie: la recen- te sentenza della Corte di Cassazione civile sez. un. - 30/11/2022, n. 35318, ha defi- nitivamente chiarito che nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico vei- colo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazio- ne del responsabile civile: il che assoggetta la presente azione a tutti gli oneri pro- batori gravanti sul danneggiato, anche per quanto attiene alla dimostrazione della di- namica dell'evento e del suo verificarsi in base alle modalità di cui all'atto introdut- tivo (nessuna replica, peraltro, si registra da parte dell'attrice circa questo punto).
Invero,emerge chiaramente dimostrato dalla dinamica stessa del fatto illecito (la
[...] CP_ usciva autonomamente di strada andando a schiantarsi con la vettura contro un albero),che l'evento si è verificato a causa dello stato alterato della conducente del mezzo, derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti: si noti che lo stesso ctp di parte ricorrente (raccogliendo quanto riferito dalla Moletta) ha dato atto nel proprio elaborato di come la sarebbe uscita di strada a seguito di una perdita di cono- CP_2 scenza, il che costituisce eloquente conferma circa il fatto che ci troviamo di fronte alle conseguenze di una guida condotta in uno stato pesantemente obnubilato Peral-
- 5 - tro, il dato emergeva dalle stesse dichiarazioni e dagli elementi documentali prodotti dalla parte attrice, con l'ovvia conseguenza che il dato doveva ritenersi già di per sé dimostrato.
In ogni caso, emergeva chiaramente dagli atti di causa, grazie alla documentazione prodotta dalla stessa ricorrente (relazione di incidente: doc. 1) che la oltre al CP_2 reato di cui all'art. 590 c.p., avrebbe altresì commesso quello previsto dall'art. 187 comma 1 bis del C.D.S. ovvero la guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostan- ze psicotrope (cocaina ). Anzi, per la precisione, sempre dal verbale di incidente (connotato dall'efficacia di piena prova ex art. 2700 c.c. circa gli accertamenti svolti) si evince la presenza di sostanze stupefacenti nel sangue della al momento CP_2 del verificarsi del sinistro stradale (tanto è vero che fu subito informata la Prefettura per l'emissione del provvedimento di sospensione della patente). Orbene, tenuto con- to anche dell'ora di accadimento dell'incidente e della data (si trattava di un venerdì sera) è evidente che la signora e la avevano trascorso la serata as- Pt_1 CP_2 sieme condividendone anche gli evidenti e accertati eccessi e la comune assunzione di sostanze stupefacenti . Da notare che i militi intervenuti rinvenivano nella borsa che sarebbe risultata della (oltre ad una noccoliera di ferro) anche delle si- Pt_1 ringhe (oggetti tutti 13 sottoposti a sequestro): infatti, risulta per tabulas la condi- zione di tossicodipendenza della ricorrente la quale assumeva, al pari della CP_2 in particolare, cocaina. E del resto, come emerge dalla prima pagina della cartella clinica di PS n. 524196 del P.O. di Camposampiero prodotta da parte ricorrente, a pag. 41 del doc. 3 (riscontro per comodità che si è riprodotto sub doc. 2 bis) la Molet- ta, in seguito a test rapido eseguito presso il nosocomio in occasione del ricovero, ri- sultava positiva per abuso di cocaina e met (metanfetamine). Le condizioni psico- fisiche della Moletta presentano una particolare rilevanza in rapporto alle alterate condizioni della e alle conseguenze che la considerazione combinata di tali CP_2 fattori produce sulla posizione dell'odierna attrice. E' infatti evidente che la Pt_1 si espose volontariamente al danno con riguardo alla complessa fattispecie in cui ci si venne a trovare;
si deve, quindi, riflettere sul fatto che la decisione di viaggiare a bordo di una vettura condotta da persona alterata (così come alterata era la ricorrente avendo entrambe assunto stupefacenti la sera dell'incidente e da qui anche la verosi- mile consapevolezza della circa lo stato in cui si trovava la fu, evi- Pt_1 CP_2 dentemente, della stessa attrice la quale si pose volontariamente in una situazione (ben nota) connotata da illiceità ed elevata esposizione al rischio. Peraltro, è necessa- rio altresì tenere presente l'attestazione di tossicopendenza dell'attrice, la quale si evince dal referto-lettera di trasferimento dell'Ulss 6 del 22.09.2020 che la Pt_2
ha prodotto sub doc. 3, nonché da analogo documento del 06.10.2020 che si è
[...] prodotto sub doc. 3 bis;
nella relazione clinica Ulss 6 del 19.10.2020, doc. 4, pure viene dato conto, nell'anamnesi prossima, dell'abuso di stupefacenti quali cocaina e benzodiazepine.
- 6 - La danneggiata, quindi, era persona abitualmente dedita all'assunzione di sostanze stupefacenti. In linea generale, la cooperazione o comunque l'accettazione del rischio da parte di coloro che risultano coinvolti in una determinata situazione fa sì che i danni da essi eventualmente sofferti ricadono, in tutto o in parte, sugli stessi (si veda, in ambito sportivo, Cass., Sez. III, sent. n. 1564 del 20-02-1997; rv 502573); non ap- pare possibile prescindere da tale principio perché di norma l'uscire dall'ambito delle regole che tendono a preservare l'incolumità, come quelle relative alla circolazione stradale, propone sempre l'esposizione ad un'alea che, se volontariamente accettata, non comporta l'attribuzione del danno, quantomeno non in via integrale, alla condot- ta del semplice compartecipe. E l'esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la possibilità che si pro- duca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una correspon- sabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneg- giante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, co. 1 c.c., e, a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi (riferibili, nella specie, all'ambito della circolazione stradale) secondo una finalità comune di prevenzione, nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti (Cass. Civ., sez. III, sentenza 13 maggio 2011, n. 10526 e Cass. Civ., SS.UU., sentenza 21 novembre 2011, n. 24406: nella specie, in applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto sussistente il concorso di colpa del danneggia- to per aver partecipato come passeggero ad una gara automobilistica clandestina). Questa conclusione è logica e risponde ai principi generali del nostro ordinamento;
se il presupposto dell'azione della danneggiata è insito nell'intesa tra ospiti del veicolo e conducente in condizioni di alterazione psicofisica, ne discende che se dall'accordo scellerato deriva un danno ad alcuno dei condiscendenti costui non può invocare la colpa del soggetto col quale il patto venne stipulato (o quantomeno non può attri- buirgli l'integrale responsabilità dell'evento), perché lei stessa predispose ed accettò quell'intesa; si deve, infatti, valutare la possibilità di intravedere nel comportamento delle persone offese una sorta di consenso tacito o di acquiescenza, in definitiva di piena accettazione del rischio di possibili conseguenze dannose. In altre parole, non va tralasciata la possibilità di invocare il dovere del danneggiato di evitare l'evento lesivo. La giurisprudenza ha infatti ripetutamente osservato come la condotta del tra- sportato salito a bordo dell'autovettura del conducente in stato di ebbrezza, costitui- sca quantomeno una concausa dell'evento dannoso i cui effetti non possono rimanere a carico del solo danneggiante (ex multis, Trib. Reggio Emilia, 20 gennaio 2011, n. 737; così anche, tra le altre, Trib. Monza, 6 settembre 2000, in Resp.civ.prev. 2/2001, pag. 458). In effetti, la condotta del trasportato, spontaneamente messo in una condi- zione di pericolo avendo avuto piena contezza dello stato di ebbrezza alcolica del conducente, ed avendo per conseguenza accettato il rischio di conseguenti eventi dannosi senza che possa assumere rilievo specifico la circostanza che il medesimo
- 7 - non avesse al momento a disposizione un mezzo proprio, atteso che ciò non esclude la specifica consapevolezza del pericolo e la sua volontaria accettazione configura, ad avviso di tale orientamento giurisprudenziale, una cooperazione colposa ex art. 1227, primo comma cod. civ. (che permette di ridurre o elidere il risarcimento del danneggiato che abbia cooperato colposamente alla realizzazione del danno). Si tratta di un principio fatto proprio anche dalla Suprema Corte, laddove essa ha ritenuto che l'esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ri- durre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costi- tuire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e, a livello costituzionale, risponde al principio di so- lidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi (riferibili, nella specie, all'ambito della circolazione stradale) secondo una fina- lità comune di prevenzione, nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere respon- sabile delle conseguenze dei propri atti (Cassazione civile sez. III - 26/05/2014, n. 11698).
Nel caso di specie la condizione di alterazione da sostanze stupefacenti, condivisa tra la conducente e la trasportata, unitamente alla pregressa ed abituale condizione di tossicodipendenza di quest'ultima, induce a ritenere che la ricorrente fosse piena- mente consapevole dello stato di alterazione in cui la guidatrice si trovava (ed abbia anzi, in termini di elevata verosimiglianza, attivamente cooperato nella genesi dello stesso, incentivandone l'insorgenza con il proprio stesso comportamento) in definiti- va concorrendo nell'eziologia dell'incidente stesso prima ancora che dei danni subiti. Al di là di quanto poc'anzi evidenziato, avendo la persona offesa in ogni caso, per- lomeno, contribuito a creare nella fattispecie la situazione pericolosa per la propria persona, è possibile ritener operativo l'art. 1227 c.c. (Concorso del fatto colposo del creditore) in base al quale se il fatto colposo del creditore ha contribuito a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Quindi è chiaro che accettando di salire a bordo di un'amica in stato di intossicazione da sostanze stupefacenti, nel contempo condividendo con la stessa la medesima con- dizione, la vittima era sicuramente, consapevole del pericolo a cui sarebbe andata incontro, abbandonato il proprio interesse all'integrità fisica. Si veda anche Trib. Bolzano, 27 novembre 2000, la quale ha respinto le domande dei congiunti del tra- sportato in presenza di una volontaria accettazione del rischio da parte di quest'ultimo; il Giudice, nella fattispecie richiamata, ha rilevato che il trasportato … usando l'ordinaria diligenza doveva nutrire quantomeno delle perplessità sulle condi- zioni psico-fisiche del vettore, quindi la sua sconsiderata scelta di salire su quella au- tovettura, nonostante la consapevolezza delle condizioni in cui versava il vettore, ha indiscutibilmente comportato l'accettazione del rischio di affidarsi ad autista in stato
- 8 - di ebbrezza alcolica e comunque in uno stato alterato dall'ingestione di sostanze al- coliche. Quindi, secondo il Tribunale, per evitare il letale danno alla sua persona, ba- stava che egli non salisse su quell'autovettura; facendolo è invece oggettivamente venuto meno al dovere di impiegare l'ordinaria diligenza nel senso di cui al secondo comma dell'art. 1227 c.c. che nel caso di specie non richiedeva alcuna particolare at- tività gravosa o straordinaria;
infatti la Suprema Corte ha specificato che l'art. 1227 c.c., richiamato per la responsabilità extracontrattuale dal successivo art. 2056 c.c., impone al danneggiato un comportamento che, ben lungi dal limitarsi all'inerzia o alla mera astensione dall'arrecare pregiudizio, richiede, secondo le circostanze del caso, anche una condotta positiva, senza peraltro giungere ad esigere attività gravose implicanti spese di rilievo o rischi (Cass. 7.4.1983, n. 2468; Cass. 20 14.5.1998 n. 4854).
Secondo la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 1386/23 , in tema di risar- cimento del danno da incidente stradale, la consapevolezza della persona trasportata che il conducente sia sotto l'effetto di alcol o di altre sostanze eccitanti, pur non po- tendo determinare l'assoluta esclusione del suo diritto alla tutela assicurativa, ai sensi dell'art. 13 Direttiva 2009/103/CE, costituendo una esposizione volontaria ad un ri- schio, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, pro- porzionalmente, la responsabilità del danneggiante, ponendosi come antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.. (Cassazione civile sez. III - 18/01/2023, n. 1386, cit.).
Inoltre, anche tenuto conto della tipologia delle lesioni di cui parte attrice ha chiesto il risarcimento, ossia delle fratture facciali e non (molte costali, evidentemente in- compatibili con l'impiego di mezzi di ritenzione), si ritiene che dal tipo di postumi lamentati sia desumibile, in termini di “più probabile che non”, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.. Il CTU medico-legale sul tema del mancato uso delle cinture di sicurezza, ha sostanzialmente demandato alle valutazioni di un ulteriore esperto in cinematica ogni approfondimento, senza prendere espressa posizione sul punto e peraltro lasciando intendere che, in particolare quanto all'eziologia del trau- ma cranioencefalico, tali valutazioni potrebbero approdare a conclusioni favorevoli ai rilievi svolti dalla convenuta circa il mancato uso dei dispositivi di ritenzione: Infatti la tipologia di lesioni patite dalla è chiaramente incompatibile con il corretto Pt_1 impiego delle cinture di sicurezza. Sul punto è appena il caso di ricordare che l'omes- so uso delle cinture di sicurezza, da parte del soggetto trasportato che abbia subito lesioni a seguito di un sinistro stradale, costituisce comportamento colposo del dan- neggiato nella causazione del danno, rilevante ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e legittima la riduzione del risarcimento ove si alleghi e si dimostri che il corretto uso dei sistemi di ritenzione avrebbe ridotto (o addirittura eliso) il danno (Trib. Monza Sez. I, 16 giugno 2005; conforme all'orientamento di Cass. civ., Sez. III, 11 marzo 2004, n. 4993). Più in particolare, la giurisprudenza costante configura la sussistenza del concorso di colpa, variamente quantificando il grado d'incidenza in percentuale
- 9 - (Giud. pace Roma, 25 gennaio 2000, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 2000, 156; Giud. pace Cefalù, 29 maggio 1999, in Rep. Foro it., 1999, voce “Circolazione stradale”, n. 285, ove si ritengono non risarcibili le lesioni personali subite in occasione di un si- nistro stradale se risulta che le stesse sono ascrivibili al mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del danneggiato, indicazione anticipata, nella sostanza, da Trib. Crema 8 luglio 1997, ivi, 1998, voce cit., n. 217, che dal mancato uso della cintura di sicurezza fa discendere l'applicazione dell'art. 41, II comma, c.p. e la responsabilità esclusiva del trasportato con rigetto dell'istanza di risarcimento;
si vedano anche Trib. Udine, 15 aprile 1998, ivi, 1999, voce “Danni civili”, n. 304; Trib. Roma, 18 marzo 1997, ivi, 1997, voce cit., n. 113; per una pronunzia di legittimità che ricono- sce la rilevanza causale dell'omessa osservanza dell'obbligo di far uso delle cinture di sicurezza, si veda 29 Cass., 27 ottobre 1992, Socchi, ivi, 1993, voce “Omicidio e lesioni personali colpose”, n. 38; Giud. pace Brescia 12 luglio 1999, in Rep. Foro it., 1999, voce “Circolazione stradale”, n. 286, ove il mancato uso delle cinture di sicu- rezza ha comportato corresponsabilità stabilita nella misura del venticinque per cen- to;
Trib. Napoli 8 luglio 1996, ivi, 1997, voce “Danni civili”, n. 114; Trib. Como, 9 gennaio 1995, ivi, 1995, voce “Circolazione stradale”, n. 227, opta per un apporto causale dovuto alla mancanza della cintura di sicurezza nella misura del cinquanta per cento del totale.
L'istruttoria di causa ha dimostrato, in ogni caso, l'assoluto sovradimensionamento delle avverse pretese rispetto alla reale entità dei postumi effettivamente riconducibili all'occorso. Nel ricorso introduttivo, tacendo completamente i precedenti episodi di danno, la asseriva di avere riportato il 35% di danno permanente, oltre ad Pt_1 una invalidità biologica temporanea e ad una incapacità lavorativa. Le domande si sono rivelate assolutamente infondate e temerarie, così come temerarie sono le con- clusioni precisate da parte attrice laddove questa ha insistito, nonostante gli esiti dell'istruttoria, per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo. Prima di tutto (e la circostanza, all'evidenza, ha assunto un peso dirimente anche in sede di CTU medico-legale), si ricorda che, come emerso dal casellario centrale in- fortuni (doc. 5 dell'esponente), la nel 2016 (ovvero solo quattro anni prima Pt_1 del sinistro per cui è causa) subiva un altro incidente stradale con postumi residuati molto elevati e pari al 65% (risarciti da Zurich) La circostanza fu, come detto, com- pletamente taciuta dalla danneggiata e tale condotta non può non essere tenuta in considerazione all'esito del giudizio, sotto il profilo della valutazione dei presupposti che hanno giustificato la resistenza della Compagnia e di ogni conseguente statuizio- ne in tema di spese di lite, anche a prescindere dalle considerazioni che precedono in tema di cooperazione colposa/concorso del danneggiato. Si evidenzia, infatti, che la ha da un lato sottaciuto i fatti di cui sopra e, dall'altro, avanzato richieste ri- Pt_1 sarcitorie palesemente non ricevibili (ed infatti ampiamente ridimensionate in sede di CTU). Si noti che anche nella perizia di parte ricorrente non viene spesa una parola sul precedente incidente e sulle gravissime conseguenze derivatene . Il dato è stato debitamente approfondito nel corso della C.T.U., che – a fronte del 35% preteso- ha
- 10 - rilevato postumi di danno in relazione causale con l'evento (e fermi i rilievi svolti dalla Compagnia sul mancato impiego dei dispositivi di ritenzione) ricompresi tra il 18-20% con un periodo di danno biologico temporaneo al 100% per 40 (quaranta) giorni, danno biologico temporaneo al 75% per 30 (trenta) giorni, danno biologico temporaneo al 50% per 30 (trenta) giorni, danno biologico al 25% per 30 (trenta) giorni (spese mediche documentate per Euro 2660,00). Veniva inoltre espressamente evidenziata la opinione del CTU che di maggiore gravità sia stato il sinistro stradale del 20.3.2016 (pag. 14 dell'elaborato, laddove sono esposte le argomentazioni a suffragio di tale assunto), le cui conseguenze sono a loro volta analiticamente descrit- te sulla base della documentazione acquisita dal CTU, riepilogata alle pagg. 5,6,7 della perizia e poste a raffronto con quelle dell'evento per il quale è causa a pag. 13 e s. della perizia. Peraltro, come evidenziato dalla convenuta sin dalla costituzione in giudizio, emergeva dalla lettura della documentazione medica a disposizione e risul- tava attestato che nel sinistro del 2016 vi furono un politrauma, trauma cranico con ES posttraumatica ed ematoma sottodurale acuto dell'emisfero di destra, trauma fac- ciale con frattura della mandibola, frattura amielica del dente dell'epistrofeo e di C1, frattura processi trasversi L3, L4, L5, trauma toracico con emotorace destro, contu- sioni polmonari e frattura composta della III e IV costa a destra. Minuta lacerazione intimale a livello dell'istmo aortico, trauma pelvico complesso con frattura anello pelvico e acetabolare, frattura gamba sinistra e tibiotarsica destra (successivi episodi di epilessia, depressione maggiore con riferito tentativo suicidario da ingestione di farmaci, aprile 2019 ischemia cerebrale temporo parietale sinistra in paziente con in- sufficienza renale acuta da rabdomiolisi e intossicazione acuta da stupefacenti). Nel sinistro del 2020 la risulterebbe avere riportato: trauma cranico commotivo, Pt_1 emorragia subdurale (in sede frontale bilaterale e t-p dx) ed intraparenchimale senza indicazione neurochirurgiche, iperdensità del corno occipitale del ventricolo ist. Dx, fratture multiple, frattura femore destro, omero, 5 raggio metatarsale destro, costali varie, pnx, versamento pleurico omo-laterale ed enfisema sottocutaneo, aree di con- tusione polmonare bilaterale, anemia.
Gran parte delle lesioni, in definitiva, sono sovrapponibili a quelle già riportate in passato a seguito del precedente sinistro stradale e non potranno, quindi, essere nuo- vamente risarcite. Destituita di fondamento risulta in ogni caso la richiesta di ristoro di una sofferenza morale e/o personalizzazione del danno, in carenza della benché minima allegazione, prima che prova, dei presupposti della relativa risarcibilità. Sul diniego della spettanza di qualsivoglia somma a titolo di danno mora- le/personalizzazione in un quadro siffatto, ed anche in presenza del riconoscimento di postumi permanenti di entità ben maggiore rispetto a quella lamentata nel caso di specie, la giurisprudenza del Tribunale di Padova (conformemente alla decisione del- le Sezioni Unite della S.C. n. 26.972 dell'11.11.2008 e alle altre tre sentenze “gemel- le” ad essa coeve, il cui tenore è stato ribadito, tra le pronunce più recenti, da Cassa- zione civile sez. VI, Data: 22/06/2018, n. 16507) è assolutamente granitica (si veda- no, a mero titolo esemplificativo, sentenza n. 861/09, Tribunale di Padova, Sezione II
- 11 - civile;
sentenza n. 428/2010 del Tribunale di Padova, resa nella causa n. 4281/02 R.G.; sentenza n. 975/2010 del Tribunale di Padova, resa nella causa civile n. 3894/00 R.G.; sentenza n. 2434/2010 del Tribunale di Padova, resa nella causa civile n. 7322/07 R.G.; nonché, tra le più recenti, la già citata sentenza n. 2678/17 del Tri- bunale di Padova, pubblicata il 22/11/2017). Sul punto la Suprema Corte ha recente- mente ribadito i principi di seguito riepilogati. In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il gra- do percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzio- nale: ovvero il danno dinamicorelazionale). In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitati- vo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque per- sona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della sa- lute, o costituisce una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed al- lora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. "personalizzazione": così già Sez. 3, Sentenza n. 17219 del 29.7.2014). Le con- seguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale (Cassazione civile sez. III
- 11/11/2019, n. 28988).
Al contrario (rileva la Suprema Corte nella sentenza da ultimo richiamata), le conse- guenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumen- to del risarcimento di base del danno biologico. Ma ciò, non perchè abbiano inciso, sic et simpliciter, su "aspetti dinamico relazionali": non rileva, infatti, quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del ri- sarcimento;
rileva, invece, che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, perchè solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relati- va personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014). Questa Corte ha
- 12 - già stabilito che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tem- pestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pre- giudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014). Nel caso di specie, pro- segue la sentenza richiamata, la menomazione concreta è rappresentata da una disto- cia della spalla che ha determinato postumi permanenti nella misura del 13% e cioè una invalidità qualificata in misura prossima al tetto dei danni biologici di lieve entità (cd micropermanenti). In presenza di tali presupposti è stata riconosciuta una per- sonalizzazione di oltre il 40% in difetto di una specifica motivazione, che avrebbe dovuto essere adottata sulla base dei principi espressi in premessa, al fine di giustifi- care, in primo luogo, la ragione per la quale quel pregiudizio non risultava già assor- bito nel danno biologico liquidato e, in secondo luogo, i criteri sottesi ad una perso- nalizzazione così significativa, riferita ad una menomazione comunque, lieve. Di ciò dovrà farsi carico il giudice di rinvio nel considerare che le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale inte- grano un "fatto costitutivo" della pretesa, e devono essere allegate in modo circostan- ziato e provate dagli originari attori (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e del- le presunzioni semplici, come già ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la nota sentenza pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008), senza po- tersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014) peraltro nel caso di specie neppure ravvisabili: così la parte motiva di Cassazione civile sez. III - 11/11/2019, n. 28988, cit Si ram- menta poi che anche in presenza di un danno biologico non lieve non è possibile ap- plicare un aumento, nella relativa liquidazione, in misura superiore al 30%: limite previsto dall'art. 138, comma 3, del Codice delle assicurazioni, e già ora operante a prescindere dall'introduzione in sede normativa delle tabelle liquidative delle macro- permanenti (Cass. Civ. sez. III, 25 gennaio 2024, n. 2433).
Inaccoglibile risulta anche qualsivoglia ipotesi di maggiorazione automatica del pun- to base per sofferenza soggettiva: per citare solo un esempio tra i più recenti, la sen- tenza n. 119/24 del Tribunale di Padova, pubblicata il 17 gennaio 2024 e pronunciata nella causa n. 7925/21 r.g., in un caso di danno biologico del 35% riportato da perso- na 39 di 25 anni di età, esclude – non ritenendo integrati a monte i relativi oneri di allegazione e prova - ogni possibile forma di incremento dei valori base di monetiz- zazione del danno alla persona, pur in presenza di un danno biologico permanente di entità così significativa e di un grado di sofferenza indicato dal CTU come medio- elevato nella fase di inabilità temporanea e medio a postumi stabilizzati. Come evi- denziato anche nella citata sentenza del Tribunale di Padova n. 119/2024 che a sua volta richiama Cass. 25164/2020, l'importo complessivo previsto dalle tabelle mila-
- 13 - nesi può trovare applicazione solo quando coesistano specifici aspetti dinamico- relazionali e aspetti di sofferenza interiore, diversamente dovendosi liquidare la sola componente di danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto in au- tomatico per il danno morale (nello stesso senso Cassazione civile sez. III - 22/03/2024, n. 7892)
Veniamo al danno patrimoniale: anche questa domanda non può trovare accoglimen- to alcuno. Il CTU ha risolto la tematica in modo lapidario. Si legge, infatti, nell'elaborato peritale che non sussiste danno alla capacità lavorativa specifica, né temporaneo, né permanente: la perizianda era disoccupata all'epoca del sinistro stra- dale in questione, e lo è anche attualmente, per cui non è possibile avere come rife- rimento alcuna attività lavorativa per la valutazione della capacità lavorativa specifi- ca. Il tutto, comunque, fermo restando che parte attrice nulla ha provato in proposito e si è affidata semplicisticamente a presunzioni. La ricorrente, in particolare, dando atto di essere disoccupata all'epoca dell'evento, pretende semplicisticamente di vede- re applicato il criterio del triplo della pensione sociale. Inoltre, lo stesso consulente di parte attoreo non discorre di incapacità lavorativa totale ma, semmai (e senza una concreta oggettiva spiegazione) di una riduzione del 35% peraltro corrispondente ai postumi permanenti asseritamente riportati.
Infatti, se da un lato la perizia attorea non considera le precedenti lesioni che tra l'altro hanno interessato in gran parte i medesimi distretti colpiti dal successivo even- to, dall'altro è necessario considerare che anche l'eventuale incapacità lavorativa specifica anche laddove configurabile, dovrebbe essere indagata nella sua componen- te riferibile all'incidente per cui è causa. Comunque, va ribadito, nessuna prova è sta- ta fornita né è emersa anche all'esito della CTU.
Deve comunque escludersi ogni forma di automatismo risarcitorio. Come affermato dalla Suprema Corte l'accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta automaticamente l'obbligo del danneg- giante di risarcire il pregiudizio patrimoniale conseguente alla riduzione della capaci- tà di guadagno derivante dalla diminuzione della predetta capacità e, quindi, di pro- duzione di reddito, occorrendo, invece, ai fini della risarcibilità di un siffatto danno patrimoniale, la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico (Cfr Cass. sent. 25211/2014). L'o- nere di tale concreta dimostrazione - ha aggiunto inoltre la S.C. - grava sul soggetto che chiede il risarcimento purché lo stesso sia in grado di provare sia lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito sia in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità lavorativa specifica (e questa, a sua volta, sulla capacità di gua- dagno). In sostanza, ha concluso la Corte, occorrono la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse un'attività lavorativa produttiva di reddito, nonché la prova della mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infor-
- 14 - tunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. Sul risarcimento del danno da incapacità lavorativa specifica la S.C. da sempre puntualizza che non può farsi discendere in modo automatico dall'invalidi- tà permanente la presunzione del danno da lucro cessante, derivando esso solo da quella invalidità che abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica e che essa a sua volta abbia determinato una effettiva ripercussione sulla sfera patri- moniale del danneggiato. Va infatti ribadito che in tema di danno alla persona, l'invalidità, sia essa totale o parziale, temporanea o permanente, mentre concorre di per sé a costituire il danno biologico, che indica il pregiudizio del diritto alla salute in sé e per sé considerato, ed è quindi risarcibile indipendentemente dai suoi effetti sul patrimonio della vittima, non comporta necessariamente anche un danno patrimonia- le per la perdita attuale o futura di redditi da lavoro, in quanto un simile danno pre- suppone, oltre alla menomazione della capacità di lavoro generica o specifica del danneggiato, anche l'accertamento in concreto di una riduzione attuale o futura dei predetti redditi, e della relazione causale tra questa riduzione e l'accertata menoma- zione (Cass., sez. III, 28-07-2005, n. 15822; così anche, tra le numerose altre, Cassa- zione civile sez. III - 30/09/2019, n. 24209; Cass., 28.4.1999, n. 4235; Cass., 3.5.1999, n. 4385; 2.6.1992, n. 6692). Deve, quindi, ribadirsi la più assoluta mancan- za di allegazioni e elementi di prova attorei sul punto, alla carenza dei quali non si può in alcun modo pretendere di ovviare mediante l'automatico ricorso al criterio del triplo della pensione sociale. Per tutti questi motivi, ogni domanda va integralmente respinta.
Consegue alla soccombenza la condanna alle spese di lite liquidate come da disposi- tivo.
Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vanno poste a definitivo carico diparte attrice.
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando così provvede:
Rigetta le domande attoree.
Condanna l'attrice alla rifusione, in favore della convenuta Compagnia assicurativa delle spese di lite liquidate in euro 22.457,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Spese di CTU a definitivo carico dell'attrice.
Padova, 21-10 -2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
- 15 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7602/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio degli avv.ti ZAMPESE MASSIMO e BENETELLO IOLE
RICORRENTE
contro
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE P. IVA ), Controparte_3 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI PRANDO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte ricorrente conclude come da ricorso introduttivo:
“nel merito a) accertare che il sinistro per cui è causa è ascrivibile all'esclusiva responsabilità di e b) conseguentemente condannarla in solido con CP_1 CP_2
e la compagnia assicuratrice al risarcimento di Controparte_4 tutti i danni patiti da a causa del sinistro de quo quantifi- Parte_1 cati nella misura di € 387.542,00 o nella maggiore o minore somma risultante dovuta all'esito dell'istruttoria espletanda oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal fat- to al saldo.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
La convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle Controparte_3 conclusioni depositato telematicamente:
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
rigettarsi le domande avanzate dalla parte ricorrente nei confronti dei convenuti in quanto infondate in fatto e in diritto, ed in ogni caso non provate, giudicandosi le of- ferte effettuate ampiamente satisfattive di ogni avversa pretesa anche in ragione della cooperazione colposa/concorso colposo imputabile alla ricorrente per i motivi dedotti negli scritti difensivi dell'esponente, nonché in ragione delle pregresse lesioni, di en-
- 2 - tità pari a danno biologico del 65%, derivate da incidente occorso nel 2016 e già og- getto di risarcimento da parte di Zurich Insurance plc;
IN VIA SUBORDINATA DI MERITO:
nella denegata ipotesi di accertamento di ulteriori profili di obbligazione a carico dei convenuti, subordinarsi la declaratoria di questi ultimi al rispetto di rigorosi criteri tecnici e di prova, ampiamente ridimensionandosi in ogni caso le attoree pretese e in ogni caso decurtandosi dal dovuto quanto percepito dall'attrice a seguito dell'intervento di assicuratori sociali e/o alla liquidazione di indennizzi derivanti da polizza infortuni privata e tenendosi, in ogni caso, in considerazione la cooperazione colposa/concorso colposo imputabile alla ricorrente per i motivi dedotti negli scritti difensivi dell'esponente, nonché decurtandosi quanto dovuto degli esiti delle pregres- se lesioni, di entità pari a danno biologico del 65%, derivate da incidente occorso nel
2016 e già oggetto di risarcimento da parte di Zurich Insurance plc;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, mediante notifica di ricorso ex art. 702 bis c.p.c., evocava in giu- Parte_1 dizio, avanti al Tribunale di Padova, e CP_2 CP_1 Controparte_3 al fine di sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patiti a seguito
[...] del sinistro stradale occorso in data 18 settembre 2020, in occasione del quale ella si trovava quale traportata a bordo del veicolo condotto da di proprietà di CP_1 ed assicurato per la RCA con Danni quantificati nella misura CP_2 CP_3 di € 387.542,00.
Stando a quanto riferito dalla ricorrente , la perdeva autonomamente Pt_1 CP_2 il controllo del veicolo, fuoriusciva di strada ed andava a scontrarsi contro un albero, cagionando gravi danni alla trasportata odierna attrice.
I convenuti rimanevano contumaci. CP_2
Si costituiva contestando ogni addebito ed evidenziando i plurimi pro- Controparte_3 fili di cooperazione colposa alla causazione dei danni pretesamente subiti, attribuibili all'attrice e riconducibili sia al mancato impiego delle cinture di sicurezza da parte
- 3 - della trasportata, sia alla consapevolezza da parte di quest'ultima in ordine all'essersi la conducente del veicolo vettore posta alla guida in uno stato di alterazione da so- stanze stupefacenti, desumibile tra l'altro dal fatto accertato che entrambe le donne, nel corso della serata del sinistro, avevano fatto largo impiego di tali sostanze. Inol- tre, rilevava che la ricorrente era stata vittima di un ulteriore precedente CP_3 grave sinistro stradale (con postumi pari ad almeno il 65% di danno biologico per- manente) e chiedeva, pertanto, che l'accertamento delle lesioni tenesse conto anche di questi precedenti esiti di danno, individuando quelli effettivamente riconducibili all'evento per il quale è causa. Si dava conto, inoltre, dell'avvenuto pagamento, in favore della , di complessivi € 25.000,00. Pt_1
Mutato il rito da speciale ad ordinario, a seguito di accoglimento della relativa istan- za di (cui si era opposta l'attrice), venivano scambiate le memorie ex art. CP_3 183 VI comma c.p.c.
L'attività istruttoria si traduceva – oltre che negli approfondimenti istruttori di cui al provvedimento del Giudice del 22 febbraio 2024 - nell'espletamento di CTU medico- legale, a seguito del deposito della quale chiedeva una integrazione delle CP_3 operazioni peritali. Il Giudice, tuttavia, ritenuta la causa matura per la decisione, fis- sava udienza di precisazione delle conclusioni: ivi, esperiti gli incombenti di cui all'art. 190 c.p.c., la controversia veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di re- plica.
L'istruttoria di causa ha dimostrato la fondatezza dei rilievi difensivi coltivati da
[...] e l'assoluta infondatezza delle domande attoree. Le deduzioni del- Controparte_5 le parti e le emergenze istruttorie evidenziano la ricorrenza di un preponderante, se non esclusivo, concorso di colpa in capo alla terza trasportata odierna danneggiata.
Peraltro in ogni caso deve ritenersi ampiamente satisfattivo di ogni domanda l'importo corrisposto in sede stragiudiziale dall'assicuratore per l'ammontare di € 10.000,00 avvenuto in data 27.09.2021, nonché l'ulteriore pagamento per l'ammontare di 15.000,00 euro effettuato il 20 marzo 2023, successivamente all'instaurazione del presente giudizio (docc. 6, 7, 8 di in totale, pertanto, CP_3 venivano erogati € 25.000,00 in favore della danneggiata).
I rilievi opposti dalla Compagnia circa la (quantomeno) rilevante corresponsabilità di nella causazione delle lesioni lamentate devono, preliminarmente Parte_1 ritenersi per non opposti e non contestati anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., dato che parte ricorrente non ha contestato lo stato di alterazione (sia della conducente che proprio) derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti così come allegata e do- cumentata, sicché lo stesso deve ritenersi come pacificamente ammesso, al pari del
- 4 - mancato allacciamento delle cinture di sicurezza da parte della trasportata. Sul punto si condividono i rilevi difensivi della Compagnia.
Peraltro , la consapevolezza della persona trasportata che il conducente sia sotto l'ef- fetto di alcol o di altre sostanze eccitanti, pur non potendo determinare l'assoluta esclusione del suo diritto alla tutela assicurativa, ai sensi dell'art. 13 Direttiva 2009/103/CE, costituendo una esposizione volontaria ad un rischio, è idonea ad inte- grare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la re- sponsabilità del danneggiante, ponendosi come antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.. (Cassazione civile sez. III
- 18/01/2023, n. 1386). Inoltre il tipo di lesioni riportate dalla ricorrente, anche per chi non è un medico, è chiaramente discendente dal mancato utilizzo di dispositivi di ritenzione. La odierna attrice ha riportato fratture facciali nonché di varia ti- Pt_1 pologia (molte costali, evidentemente incompatibili con l'impiego di mezzi di riten- zione), che sono chiaramente postumi significativi del mancato utilizzo delle cintu- re di sicurezza. Si aggiunga poi, a mero titolo esemplificativo, che parte attrice non ha fornito alcuna smentita circa il pregresso incidente del 2016 e i postumi dallo stes- so residuati in ragione del 65%. Anche questo rilievo deve darsi per ammesso e non contestato, così come non contestato è che Zurich abbia risarcito gli esiti derivati dal precedente fatto dannoso. Infine, l'attrice nulla ha replicato circa il fatto che le odier- ne lesioni, in definitiva, sono largamente sovrapponibili a quelle già riportate in pas- sato a seguito del precedente sinistro stradale: anche questa circostanza fattuale deve, pertanto, darsi per ammessa.
Peraltro, è opportuno rammentare che la norma di cui all'art. 141 C.D.A., pur invoca- ta a pag. 3 del ricorso introduttivo, non si applica in realtà al caso di specie: la recen- te sentenza della Corte di Cassazione civile sez. un. - 30/11/2022, n. 35318, ha defi- nitivamente chiarito che nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico vei- colo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazio- ne del responsabile civile: il che assoggetta la presente azione a tutti gli oneri pro- batori gravanti sul danneggiato, anche per quanto attiene alla dimostrazione della di- namica dell'evento e del suo verificarsi in base alle modalità di cui all'atto introdut- tivo (nessuna replica, peraltro, si registra da parte dell'attrice circa questo punto).
Invero,emerge chiaramente dimostrato dalla dinamica stessa del fatto illecito (la
[...] CP_ usciva autonomamente di strada andando a schiantarsi con la vettura contro un albero),che l'evento si è verificato a causa dello stato alterato della conducente del mezzo, derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti: si noti che lo stesso ctp di parte ricorrente (raccogliendo quanto riferito dalla Moletta) ha dato atto nel proprio elaborato di come la sarebbe uscita di strada a seguito di una perdita di cono- CP_2 scenza, il che costituisce eloquente conferma circa il fatto che ci troviamo di fronte alle conseguenze di una guida condotta in uno stato pesantemente obnubilato Peral-
- 5 - tro, il dato emergeva dalle stesse dichiarazioni e dagli elementi documentali prodotti dalla parte attrice, con l'ovvia conseguenza che il dato doveva ritenersi già di per sé dimostrato.
In ogni caso, emergeva chiaramente dagli atti di causa, grazie alla documentazione prodotta dalla stessa ricorrente (relazione di incidente: doc. 1) che la oltre al CP_2 reato di cui all'art. 590 c.p., avrebbe altresì commesso quello previsto dall'art. 187 comma 1 bis del C.D.S. ovvero la guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostan- ze psicotrope (cocaina ). Anzi, per la precisione, sempre dal verbale di incidente (connotato dall'efficacia di piena prova ex art. 2700 c.c. circa gli accertamenti svolti) si evince la presenza di sostanze stupefacenti nel sangue della al momento CP_2 del verificarsi del sinistro stradale (tanto è vero che fu subito informata la Prefettura per l'emissione del provvedimento di sospensione della patente). Orbene, tenuto con- to anche dell'ora di accadimento dell'incidente e della data (si trattava di un venerdì sera) è evidente che la signora e la avevano trascorso la serata as- Pt_1 CP_2 sieme condividendone anche gli evidenti e accertati eccessi e la comune assunzione di sostanze stupefacenti . Da notare che i militi intervenuti rinvenivano nella borsa che sarebbe risultata della (oltre ad una noccoliera di ferro) anche delle si- Pt_1 ringhe (oggetti tutti 13 sottoposti a sequestro): infatti, risulta per tabulas la condi- zione di tossicodipendenza della ricorrente la quale assumeva, al pari della CP_2 in particolare, cocaina. E del resto, come emerge dalla prima pagina della cartella clinica di PS n. 524196 del P.O. di Camposampiero prodotta da parte ricorrente, a pag. 41 del doc. 3 (riscontro per comodità che si è riprodotto sub doc. 2 bis) la Molet- ta, in seguito a test rapido eseguito presso il nosocomio in occasione del ricovero, ri- sultava positiva per abuso di cocaina e met (metanfetamine). Le condizioni psico- fisiche della Moletta presentano una particolare rilevanza in rapporto alle alterate condizioni della e alle conseguenze che la considerazione combinata di tali CP_2 fattori produce sulla posizione dell'odierna attrice. E' infatti evidente che la Pt_1 si espose volontariamente al danno con riguardo alla complessa fattispecie in cui ci si venne a trovare;
si deve, quindi, riflettere sul fatto che la decisione di viaggiare a bordo di una vettura condotta da persona alterata (così come alterata era la ricorrente avendo entrambe assunto stupefacenti la sera dell'incidente e da qui anche la verosi- mile consapevolezza della circa lo stato in cui si trovava la fu, evi- Pt_1 CP_2 dentemente, della stessa attrice la quale si pose volontariamente in una situazione (ben nota) connotata da illiceità ed elevata esposizione al rischio. Peraltro, è necessa- rio altresì tenere presente l'attestazione di tossicopendenza dell'attrice, la quale si evince dal referto-lettera di trasferimento dell'Ulss 6 del 22.09.2020 che la Pt_2
ha prodotto sub doc. 3, nonché da analogo documento del 06.10.2020 che si è
[...] prodotto sub doc. 3 bis;
nella relazione clinica Ulss 6 del 19.10.2020, doc. 4, pure viene dato conto, nell'anamnesi prossima, dell'abuso di stupefacenti quali cocaina e benzodiazepine.
- 6 - La danneggiata, quindi, era persona abitualmente dedita all'assunzione di sostanze stupefacenti. In linea generale, la cooperazione o comunque l'accettazione del rischio da parte di coloro che risultano coinvolti in una determinata situazione fa sì che i danni da essi eventualmente sofferti ricadono, in tutto o in parte, sugli stessi (si veda, in ambito sportivo, Cass., Sez. III, sent. n. 1564 del 20-02-1997; rv 502573); non ap- pare possibile prescindere da tale principio perché di norma l'uscire dall'ambito delle regole che tendono a preservare l'incolumità, come quelle relative alla circolazione stradale, propone sempre l'esposizione ad un'alea che, se volontariamente accettata, non comporta l'attribuzione del danno, quantomeno non in via integrale, alla condot- ta del semplice compartecipe. E l'esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la possibilità che si pro- duca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una correspon- sabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneg- giante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, co. 1 c.c., e, a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi (riferibili, nella specie, all'ambito della circolazione stradale) secondo una finalità comune di prevenzione, nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti (Cass. Civ., sez. III, sentenza 13 maggio 2011, n. 10526 e Cass. Civ., SS.UU., sentenza 21 novembre 2011, n. 24406: nella specie, in applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto sussistente il concorso di colpa del danneggia- to per aver partecipato come passeggero ad una gara automobilistica clandestina). Questa conclusione è logica e risponde ai principi generali del nostro ordinamento;
se il presupposto dell'azione della danneggiata è insito nell'intesa tra ospiti del veicolo e conducente in condizioni di alterazione psicofisica, ne discende che se dall'accordo scellerato deriva un danno ad alcuno dei condiscendenti costui non può invocare la colpa del soggetto col quale il patto venne stipulato (o quantomeno non può attri- buirgli l'integrale responsabilità dell'evento), perché lei stessa predispose ed accettò quell'intesa; si deve, infatti, valutare la possibilità di intravedere nel comportamento delle persone offese una sorta di consenso tacito o di acquiescenza, in definitiva di piena accettazione del rischio di possibili conseguenze dannose. In altre parole, non va tralasciata la possibilità di invocare il dovere del danneggiato di evitare l'evento lesivo. La giurisprudenza ha infatti ripetutamente osservato come la condotta del tra- sportato salito a bordo dell'autovettura del conducente in stato di ebbrezza, costitui- sca quantomeno una concausa dell'evento dannoso i cui effetti non possono rimanere a carico del solo danneggiante (ex multis, Trib. Reggio Emilia, 20 gennaio 2011, n. 737; così anche, tra le altre, Trib. Monza, 6 settembre 2000, in Resp.civ.prev. 2/2001, pag. 458). In effetti, la condotta del trasportato, spontaneamente messo in una condi- zione di pericolo avendo avuto piena contezza dello stato di ebbrezza alcolica del conducente, ed avendo per conseguenza accettato il rischio di conseguenti eventi dannosi senza che possa assumere rilievo specifico la circostanza che il medesimo
- 7 - non avesse al momento a disposizione un mezzo proprio, atteso che ciò non esclude la specifica consapevolezza del pericolo e la sua volontaria accettazione configura, ad avviso di tale orientamento giurisprudenziale, una cooperazione colposa ex art. 1227, primo comma cod. civ. (che permette di ridurre o elidere il risarcimento del danneggiato che abbia cooperato colposamente alla realizzazione del danno). Si tratta di un principio fatto proprio anche dalla Suprema Corte, laddove essa ha ritenuto che l'esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ri- durre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costi- tuire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e, a livello costituzionale, risponde al principio di so- lidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi (riferibili, nella specie, all'ambito della circolazione stradale) secondo una fina- lità comune di prevenzione, nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere respon- sabile delle conseguenze dei propri atti (Cassazione civile sez. III - 26/05/2014, n. 11698).
Nel caso di specie la condizione di alterazione da sostanze stupefacenti, condivisa tra la conducente e la trasportata, unitamente alla pregressa ed abituale condizione di tossicodipendenza di quest'ultima, induce a ritenere che la ricorrente fosse piena- mente consapevole dello stato di alterazione in cui la guidatrice si trovava (ed abbia anzi, in termini di elevata verosimiglianza, attivamente cooperato nella genesi dello stesso, incentivandone l'insorgenza con il proprio stesso comportamento) in definiti- va concorrendo nell'eziologia dell'incidente stesso prima ancora che dei danni subiti. Al di là di quanto poc'anzi evidenziato, avendo la persona offesa in ogni caso, per- lomeno, contribuito a creare nella fattispecie la situazione pericolosa per la propria persona, è possibile ritener operativo l'art. 1227 c.c. (Concorso del fatto colposo del creditore) in base al quale se il fatto colposo del creditore ha contribuito a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Quindi è chiaro che accettando di salire a bordo di un'amica in stato di intossicazione da sostanze stupefacenti, nel contempo condividendo con la stessa la medesima con- dizione, la vittima era sicuramente, consapevole del pericolo a cui sarebbe andata incontro, abbandonato il proprio interesse all'integrità fisica. Si veda anche Trib. Bolzano, 27 novembre 2000, la quale ha respinto le domande dei congiunti del tra- sportato in presenza di una volontaria accettazione del rischio da parte di quest'ultimo; il Giudice, nella fattispecie richiamata, ha rilevato che il trasportato … usando l'ordinaria diligenza doveva nutrire quantomeno delle perplessità sulle condi- zioni psico-fisiche del vettore, quindi la sua sconsiderata scelta di salire su quella au- tovettura, nonostante la consapevolezza delle condizioni in cui versava il vettore, ha indiscutibilmente comportato l'accettazione del rischio di affidarsi ad autista in stato
- 8 - di ebbrezza alcolica e comunque in uno stato alterato dall'ingestione di sostanze al- coliche. Quindi, secondo il Tribunale, per evitare il letale danno alla sua persona, ba- stava che egli non salisse su quell'autovettura; facendolo è invece oggettivamente venuto meno al dovere di impiegare l'ordinaria diligenza nel senso di cui al secondo comma dell'art. 1227 c.c. che nel caso di specie non richiedeva alcuna particolare at- tività gravosa o straordinaria;
infatti la Suprema Corte ha specificato che l'art. 1227 c.c., richiamato per la responsabilità extracontrattuale dal successivo art. 2056 c.c., impone al danneggiato un comportamento che, ben lungi dal limitarsi all'inerzia o alla mera astensione dall'arrecare pregiudizio, richiede, secondo le circostanze del caso, anche una condotta positiva, senza peraltro giungere ad esigere attività gravose implicanti spese di rilievo o rischi (Cass. 7.4.1983, n. 2468; Cass. 20 14.5.1998 n. 4854).
Secondo la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 1386/23 , in tema di risar- cimento del danno da incidente stradale, la consapevolezza della persona trasportata che il conducente sia sotto l'effetto di alcol o di altre sostanze eccitanti, pur non po- tendo determinare l'assoluta esclusione del suo diritto alla tutela assicurativa, ai sensi dell'art. 13 Direttiva 2009/103/CE, costituendo una esposizione volontaria ad un ri- schio, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, pro- porzionalmente, la responsabilità del danneggiante, ponendosi come antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.. (Cassazione civile sez. III - 18/01/2023, n. 1386, cit.).
Inoltre, anche tenuto conto della tipologia delle lesioni di cui parte attrice ha chiesto il risarcimento, ossia delle fratture facciali e non (molte costali, evidentemente in- compatibili con l'impiego di mezzi di ritenzione), si ritiene che dal tipo di postumi lamentati sia desumibile, in termini di “più probabile che non”, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.. Il CTU medico-legale sul tema del mancato uso delle cinture di sicurezza, ha sostanzialmente demandato alle valutazioni di un ulteriore esperto in cinematica ogni approfondimento, senza prendere espressa posizione sul punto e peraltro lasciando intendere che, in particolare quanto all'eziologia del trau- ma cranioencefalico, tali valutazioni potrebbero approdare a conclusioni favorevoli ai rilievi svolti dalla convenuta circa il mancato uso dei dispositivi di ritenzione: Infatti la tipologia di lesioni patite dalla è chiaramente incompatibile con il corretto Pt_1 impiego delle cinture di sicurezza. Sul punto è appena il caso di ricordare che l'omes- so uso delle cinture di sicurezza, da parte del soggetto trasportato che abbia subito lesioni a seguito di un sinistro stradale, costituisce comportamento colposo del dan- neggiato nella causazione del danno, rilevante ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e legittima la riduzione del risarcimento ove si alleghi e si dimostri che il corretto uso dei sistemi di ritenzione avrebbe ridotto (o addirittura eliso) il danno (Trib. Monza Sez. I, 16 giugno 2005; conforme all'orientamento di Cass. civ., Sez. III, 11 marzo 2004, n. 4993). Più in particolare, la giurisprudenza costante configura la sussistenza del concorso di colpa, variamente quantificando il grado d'incidenza in percentuale
- 9 - (Giud. pace Roma, 25 gennaio 2000, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 2000, 156; Giud. pace Cefalù, 29 maggio 1999, in Rep. Foro it., 1999, voce “Circolazione stradale”, n. 285, ove si ritengono non risarcibili le lesioni personali subite in occasione di un si- nistro stradale se risulta che le stesse sono ascrivibili al mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del danneggiato, indicazione anticipata, nella sostanza, da Trib. Crema 8 luglio 1997, ivi, 1998, voce cit., n. 217, che dal mancato uso della cintura di sicurezza fa discendere l'applicazione dell'art. 41, II comma, c.p. e la responsabilità esclusiva del trasportato con rigetto dell'istanza di risarcimento;
si vedano anche Trib. Udine, 15 aprile 1998, ivi, 1999, voce “Danni civili”, n. 304; Trib. Roma, 18 marzo 1997, ivi, 1997, voce cit., n. 113; per una pronunzia di legittimità che ricono- sce la rilevanza causale dell'omessa osservanza dell'obbligo di far uso delle cinture di sicurezza, si veda 29 Cass., 27 ottobre 1992, Socchi, ivi, 1993, voce “Omicidio e lesioni personali colpose”, n. 38; Giud. pace Brescia 12 luglio 1999, in Rep. Foro it., 1999, voce “Circolazione stradale”, n. 286, ove il mancato uso delle cinture di sicu- rezza ha comportato corresponsabilità stabilita nella misura del venticinque per cen- to;
Trib. Napoli 8 luglio 1996, ivi, 1997, voce “Danni civili”, n. 114; Trib. Como, 9 gennaio 1995, ivi, 1995, voce “Circolazione stradale”, n. 227, opta per un apporto causale dovuto alla mancanza della cintura di sicurezza nella misura del cinquanta per cento del totale.
L'istruttoria di causa ha dimostrato, in ogni caso, l'assoluto sovradimensionamento delle avverse pretese rispetto alla reale entità dei postumi effettivamente riconducibili all'occorso. Nel ricorso introduttivo, tacendo completamente i precedenti episodi di danno, la asseriva di avere riportato il 35% di danno permanente, oltre ad Pt_1 una invalidità biologica temporanea e ad una incapacità lavorativa. Le domande si sono rivelate assolutamente infondate e temerarie, così come temerarie sono le con- clusioni precisate da parte attrice laddove questa ha insistito, nonostante gli esiti dell'istruttoria, per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo. Prima di tutto (e la circostanza, all'evidenza, ha assunto un peso dirimente anche in sede di CTU medico-legale), si ricorda che, come emerso dal casellario centrale in- fortuni (doc. 5 dell'esponente), la nel 2016 (ovvero solo quattro anni prima Pt_1 del sinistro per cui è causa) subiva un altro incidente stradale con postumi residuati molto elevati e pari al 65% (risarciti da Zurich) La circostanza fu, come detto, com- pletamente taciuta dalla danneggiata e tale condotta non può non essere tenuta in considerazione all'esito del giudizio, sotto il profilo della valutazione dei presupposti che hanno giustificato la resistenza della Compagnia e di ogni conseguente statuizio- ne in tema di spese di lite, anche a prescindere dalle considerazioni che precedono in tema di cooperazione colposa/concorso del danneggiato. Si evidenzia, infatti, che la ha da un lato sottaciuto i fatti di cui sopra e, dall'altro, avanzato richieste ri- Pt_1 sarcitorie palesemente non ricevibili (ed infatti ampiamente ridimensionate in sede di CTU). Si noti che anche nella perizia di parte ricorrente non viene spesa una parola sul precedente incidente e sulle gravissime conseguenze derivatene . Il dato è stato debitamente approfondito nel corso della C.T.U., che – a fronte del 35% preteso- ha
- 10 - rilevato postumi di danno in relazione causale con l'evento (e fermi i rilievi svolti dalla Compagnia sul mancato impiego dei dispositivi di ritenzione) ricompresi tra il 18-20% con un periodo di danno biologico temporaneo al 100% per 40 (quaranta) giorni, danno biologico temporaneo al 75% per 30 (trenta) giorni, danno biologico temporaneo al 50% per 30 (trenta) giorni, danno biologico al 25% per 30 (trenta) giorni (spese mediche documentate per Euro 2660,00). Veniva inoltre espressamente evidenziata la opinione del CTU che di maggiore gravità sia stato il sinistro stradale del 20.3.2016 (pag. 14 dell'elaborato, laddove sono esposte le argomentazioni a suffragio di tale assunto), le cui conseguenze sono a loro volta analiticamente descrit- te sulla base della documentazione acquisita dal CTU, riepilogata alle pagg. 5,6,7 della perizia e poste a raffronto con quelle dell'evento per il quale è causa a pag. 13 e s. della perizia. Peraltro, come evidenziato dalla convenuta sin dalla costituzione in giudizio, emergeva dalla lettura della documentazione medica a disposizione e risul- tava attestato che nel sinistro del 2016 vi furono un politrauma, trauma cranico con ES posttraumatica ed ematoma sottodurale acuto dell'emisfero di destra, trauma fac- ciale con frattura della mandibola, frattura amielica del dente dell'epistrofeo e di C1, frattura processi trasversi L3, L4, L5, trauma toracico con emotorace destro, contu- sioni polmonari e frattura composta della III e IV costa a destra. Minuta lacerazione intimale a livello dell'istmo aortico, trauma pelvico complesso con frattura anello pelvico e acetabolare, frattura gamba sinistra e tibiotarsica destra (successivi episodi di epilessia, depressione maggiore con riferito tentativo suicidario da ingestione di farmaci, aprile 2019 ischemia cerebrale temporo parietale sinistra in paziente con in- sufficienza renale acuta da rabdomiolisi e intossicazione acuta da stupefacenti). Nel sinistro del 2020 la risulterebbe avere riportato: trauma cranico commotivo, Pt_1 emorragia subdurale (in sede frontale bilaterale e t-p dx) ed intraparenchimale senza indicazione neurochirurgiche, iperdensità del corno occipitale del ventricolo ist. Dx, fratture multiple, frattura femore destro, omero, 5 raggio metatarsale destro, costali varie, pnx, versamento pleurico omo-laterale ed enfisema sottocutaneo, aree di con- tusione polmonare bilaterale, anemia.
Gran parte delle lesioni, in definitiva, sono sovrapponibili a quelle già riportate in passato a seguito del precedente sinistro stradale e non potranno, quindi, essere nuo- vamente risarcite. Destituita di fondamento risulta in ogni caso la richiesta di ristoro di una sofferenza morale e/o personalizzazione del danno, in carenza della benché minima allegazione, prima che prova, dei presupposti della relativa risarcibilità. Sul diniego della spettanza di qualsivoglia somma a titolo di danno mora- le/personalizzazione in un quadro siffatto, ed anche in presenza del riconoscimento di postumi permanenti di entità ben maggiore rispetto a quella lamentata nel caso di specie, la giurisprudenza del Tribunale di Padova (conformemente alla decisione del- le Sezioni Unite della S.C. n. 26.972 dell'11.11.2008 e alle altre tre sentenze “gemel- le” ad essa coeve, il cui tenore è stato ribadito, tra le pronunce più recenti, da Cassa- zione civile sez. VI, Data: 22/06/2018, n. 16507) è assolutamente granitica (si veda- no, a mero titolo esemplificativo, sentenza n. 861/09, Tribunale di Padova, Sezione II
- 11 - civile;
sentenza n. 428/2010 del Tribunale di Padova, resa nella causa n. 4281/02 R.G.; sentenza n. 975/2010 del Tribunale di Padova, resa nella causa civile n. 3894/00 R.G.; sentenza n. 2434/2010 del Tribunale di Padova, resa nella causa civile n. 7322/07 R.G.; nonché, tra le più recenti, la già citata sentenza n. 2678/17 del Tri- bunale di Padova, pubblicata il 22/11/2017). Sul punto la Suprema Corte ha recente- mente ribadito i principi di seguito riepilogati. In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il gra- do percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzio- nale: ovvero il danno dinamicorelazionale). In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitati- vo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque per- sona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della sa- lute, o costituisce una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed al- lora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. "personalizzazione": così già Sez. 3, Sentenza n. 17219 del 29.7.2014). Le con- seguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale (Cassazione civile sez. III
- 11/11/2019, n. 28988).
Al contrario (rileva la Suprema Corte nella sentenza da ultimo richiamata), le conse- guenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumen- to del risarcimento di base del danno biologico. Ma ciò, non perchè abbiano inciso, sic et simpliciter, su "aspetti dinamico relazionali": non rileva, infatti, quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del ri- sarcimento;
rileva, invece, che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, perchè solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relati- va personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014). Questa Corte ha
- 12 - già stabilito che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tem- pestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pre- giudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014). Nel caso di specie, pro- segue la sentenza richiamata, la menomazione concreta è rappresentata da una disto- cia della spalla che ha determinato postumi permanenti nella misura del 13% e cioè una invalidità qualificata in misura prossima al tetto dei danni biologici di lieve entità (cd micropermanenti). In presenza di tali presupposti è stata riconosciuta una per- sonalizzazione di oltre il 40% in difetto di una specifica motivazione, che avrebbe dovuto essere adottata sulla base dei principi espressi in premessa, al fine di giustifi- care, in primo luogo, la ragione per la quale quel pregiudizio non risultava già assor- bito nel danno biologico liquidato e, in secondo luogo, i criteri sottesi ad una perso- nalizzazione così significativa, riferita ad una menomazione comunque, lieve. Di ciò dovrà farsi carico il giudice di rinvio nel considerare che le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale inte- grano un "fatto costitutivo" della pretesa, e devono essere allegate in modo circostan- ziato e provate dagli originari attori (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e del- le presunzioni semplici, come già ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la nota sentenza pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008), senza po- tersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014) peraltro nel caso di specie neppure ravvisabili: così la parte motiva di Cassazione civile sez. III - 11/11/2019, n. 28988, cit Si ram- menta poi che anche in presenza di un danno biologico non lieve non è possibile ap- plicare un aumento, nella relativa liquidazione, in misura superiore al 30%: limite previsto dall'art. 138, comma 3, del Codice delle assicurazioni, e già ora operante a prescindere dall'introduzione in sede normativa delle tabelle liquidative delle macro- permanenti (Cass. Civ. sez. III, 25 gennaio 2024, n. 2433).
Inaccoglibile risulta anche qualsivoglia ipotesi di maggiorazione automatica del pun- to base per sofferenza soggettiva: per citare solo un esempio tra i più recenti, la sen- tenza n. 119/24 del Tribunale di Padova, pubblicata il 17 gennaio 2024 e pronunciata nella causa n. 7925/21 r.g., in un caso di danno biologico del 35% riportato da perso- na 39 di 25 anni di età, esclude – non ritenendo integrati a monte i relativi oneri di allegazione e prova - ogni possibile forma di incremento dei valori base di monetiz- zazione del danno alla persona, pur in presenza di un danno biologico permanente di entità così significativa e di un grado di sofferenza indicato dal CTU come medio- elevato nella fase di inabilità temporanea e medio a postumi stabilizzati. Come evi- denziato anche nella citata sentenza del Tribunale di Padova n. 119/2024 che a sua volta richiama Cass. 25164/2020, l'importo complessivo previsto dalle tabelle mila-
- 13 - nesi può trovare applicazione solo quando coesistano specifici aspetti dinamico- relazionali e aspetti di sofferenza interiore, diversamente dovendosi liquidare la sola componente di danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto in au- tomatico per il danno morale (nello stesso senso Cassazione civile sez. III - 22/03/2024, n. 7892)
Veniamo al danno patrimoniale: anche questa domanda non può trovare accoglimen- to alcuno. Il CTU ha risolto la tematica in modo lapidario. Si legge, infatti, nell'elaborato peritale che non sussiste danno alla capacità lavorativa specifica, né temporaneo, né permanente: la perizianda era disoccupata all'epoca del sinistro stra- dale in questione, e lo è anche attualmente, per cui non è possibile avere come rife- rimento alcuna attività lavorativa per la valutazione della capacità lavorativa specifi- ca. Il tutto, comunque, fermo restando che parte attrice nulla ha provato in proposito e si è affidata semplicisticamente a presunzioni. La ricorrente, in particolare, dando atto di essere disoccupata all'epoca dell'evento, pretende semplicisticamente di vede- re applicato il criterio del triplo della pensione sociale. Inoltre, lo stesso consulente di parte attoreo non discorre di incapacità lavorativa totale ma, semmai (e senza una concreta oggettiva spiegazione) di una riduzione del 35% peraltro corrispondente ai postumi permanenti asseritamente riportati.
Infatti, se da un lato la perizia attorea non considera le precedenti lesioni che tra l'altro hanno interessato in gran parte i medesimi distretti colpiti dal successivo even- to, dall'altro è necessario considerare che anche l'eventuale incapacità lavorativa specifica anche laddove configurabile, dovrebbe essere indagata nella sua componen- te riferibile all'incidente per cui è causa. Comunque, va ribadito, nessuna prova è sta- ta fornita né è emersa anche all'esito della CTU.
Deve comunque escludersi ogni forma di automatismo risarcitorio. Come affermato dalla Suprema Corte l'accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta automaticamente l'obbligo del danneg- giante di risarcire il pregiudizio patrimoniale conseguente alla riduzione della capaci- tà di guadagno derivante dalla diminuzione della predetta capacità e, quindi, di pro- duzione di reddito, occorrendo, invece, ai fini della risarcibilità di un siffatto danno patrimoniale, la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico (Cfr Cass. sent. 25211/2014). L'o- nere di tale concreta dimostrazione - ha aggiunto inoltre la S.C. - grava sul soggetto che chiede il risarcimento purché lo stesso sia in grado di provare sia lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito sia in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità lavorativa specifica (e questa, a sua volta, sulla capacità di gua- dagno). In sostanza, ha concluso la Corte, occorrono la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse un'attività lavorativa produttiva di reddito, nonché la prova della mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infor-
- 14 - tunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. Sul risarcimento del danno da incapacità lavorativa specifica la S.C. da sempre puntualizza che non può farsi discendere in modo automatico dall'invalidi- tà permanente la presunzione del danno da lucro cessante, derivando esso solo da quella invalidità che abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica e che essa a sua volta abbia determinato una effettiva ripercussione sulla sfera patri- moniale del danneggiato. Va infatti ribadito che in tema di danno alla persona, l'invalidità, sia essa totale o parziale, temporanea o permanente, mentre concorre di per sé a costituire il danno biologico, che indica il pregiudizio del diritto alla salute in sé e per sé considerato, ed è quindi risarcibile indipendentemente dai suoi effetti sul patrimonio della vittima, non comporta necessariamente anche un danno patrimonia- le per la perdita attuale o futura di redditi da lavoro, in quanto un simile danno pre- suppone, oltre alla menomazione della capacità di lavoro generica o specifica del danneggiato, anche l'accertamento in concreto di una riduzione attuale o futura dei predetti redditi, e della relazione causale tra questa riduzione e l'accertata menoma- zione (Cass., sez. III, 28-07-2005, n. 15822; così anche, tra le numerose altre, Cassa- zione civile sez. III - 30/09/2019, n. 24209; Cass., 28.4.1999, n. 4235; Cass., 3.5.1999, n. 4385; 2.6.1992, n. 6692). Deve, quindi, ribadirsi la più assoluta mancan- za di allegazioni e elementi di prova attorei sul punto, alla carenza dei quali non si può in alcun modo pretendere di ovviare mediante l'automatico ricorso al criterio del triplo della pensione sociale. Per tutti questi motivi, ogni domanda va integralmente respinta.
Consegue alla soccombenza la condanna alle spese di lite liquidate come da disposi- tivo.
Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vanno poste a definitivo carico diparte attrice.
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando così provvede:
Rigetta le domande attoree.
Condanna l'attrice alla rifusione, in favore della convenuta Compagnia assicurativa delle spese di lite liquidate in euro 22.457,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Spese di CTU a definitivo carico dell'attrice.
Padova, 21-10 -2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
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