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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/11/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al RG. n. 5808/2025 e promossa da
(c.f. ), nato/a a LE (PA), il Parte_1 C.F._1 24/12/1979
e
(c.f. ), nato/a a IS (TV), il Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. GIUSEPPINA PICELLI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso del 1/10/2025, e – Parte_1 Parte_2 premesso: di avere intrattenuto una convivenza more uxorio e di essere genitori di (nata il [...]), maggiorenne non autosufficiente, e Per_1 di (nata il [...]), ancora minorenne, riconosciute da Per_2 entrambi;
di avere interrotto la convivenza dal mese di giugno 2024 – hanno manifestato la comune volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni ivi indicate.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 05/11/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, le parti hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento delle domande.
*** *** ***
Ritiene il Collegio che le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento indicate in ricorso siano rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la situazione logistica ed economica delle parti;
in particolare che:
- quanto al regime di affidamento di , non vi siano ragioni per Per_2 discostarsi da quello condiviso, con residenza anagrafica della minore presso la madre;
- il concordato collocamento paritario – con alternanza settimanale – allo stato, sia compatibile con l'età e le esigenze della medesima (anche in considerazione del fatto che anche sarà paritariamente collocata Per_1 presso i genitori);
- quanto al mantenimento di entrambe le figlie (essendo ancora non Per_1 economicamente autosufficiente), sia congruo il contributo perequativo posto a carico del padre nella misura indicata, oltre alla pari contribuzione dei genitori alle spese straordinarie sostenute, così come disciplinate dal Protocollo in uso presso questo Tribunale;
- del pari, le ulteriori condizioni previste – con riferimento, in particolare, all'attribuzione dell'AUU – siano rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione reddituale e patrimoniale dei ricorrenti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 473bis.47 cpc. proposto da e Parte_1 [...]
per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità Parte_2 genitoriale, così provvede secondo la comune volontà delle parti:
“
1. Atteso che le minori hanno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, di ricevere cura, educazione, assistenza morale e materiale da entrambi e di conservare altresì rapporti significativi anche con ascendenti e gli altri parenti di entrambi i rami parentali, la figlia minore
viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori: entrambe – anche Per_2 la maggiore non autosufficiente – staranno con i genitori una settimana a testa, con collocamento paritario.
Festività natalizie: metà tempo con ciascun genitore, alternativamente 24-30 dic e
31 dic – 6 gennaio
Vacanze estive: due settimane con ciascun genitore
2. Il padre verserà l'importo di euro 150,00 mensili per le due figlie (euro 75 per ciascuna); i versamenti alla signora avverranno a mezzo bonifico Pt_1 bancario entro il giorno 11 di ogni mese e saranno soggetti a rivalutazione ISTAT annualmente. Le spese straordinarie saranno ripartite in misura pari al 50% tra i genitori secondo il Protocollo di Treviso, al quale integralmente ci si richiama: i rimborsi degli importi anticipati da ciascun genitore per spese straordinarie dovranno essere effettuati entro 3 giorni dall'avviso dato dal genitore che ha anticipato la spesa (sempre che sussistano le altre condizioni di cui al Protocollo).
3. L'AU universale per le figlie e , pari a circa 212,00 euro mensili, Per_2 Per_1 verrà percepito interamente dalla madre.”;
1) DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
2) SPESE di lite compensate. Così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al RG. n. 5808/2025 e promossa da
(c.f. ), nato/a a LE (PA), il Parte_1 C.F._1 24/12/1979
e
(c.f. ), nato/a a IS (TV), il Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. GIUSEPPINA PICELLI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso del 1/10/2025, e – Parte_1 Parte_2 premesso: di avere intrattenuto una convivenza more uxorio e di essere genitori di (nata il [...]), maggiorenne non autosufficiente, e Per_1 di (nata il [...]), ancora minorenne, riconosciute da Per_2 entrambi;
di avere interrotto la convivenza dal mese di giugno 2024 – hanno manifestato la comune volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni ivi indicate.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 05/11/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, le parti hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento delle domande.
*** *** ***
Ritiene il Collegio che le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento indicate in ricorso siano rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la situazione logistica ed economica delle parti;
in particolare che:
- quanto al regime di affidamento di , non vi siano ragioni per Per_2 discostarsi da quello condiviso, con residenza anagrafica della minore presso la madre;
- il concordato collocamento paritario – con alternanza settimanale – allo stato, sia compatibile con l'età e le esigenze della medesima (anche in considerazione del fatto che anche sarà paritariamente collocata Per_1 presso i genitori);
- quanto al mantenimento di entrambe le figlie (essendo ancora non Per_1 economicamente autosufficiente), sia congruo il contributo perequativo posto a carico del padre nella misura indicata, oltre alla pari contribuzione dei genitori alle spese straordinarie sostenute, così come disciplinate dal Protocollo in uso presso questo Tribunale;
- del pari, le ulteriori condizioni previste – con riferimento, in particolare, all'attribuzione dell'AUU – siano rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione reddituale e patrimoniale dei ricorrenti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 473bis.47 cpc. proposto da e Parte_1 [...]
per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità Parte_2 genitoriale, così provvede secondo la comune volontà delle parti:
“
1. Atteso che le minori hanno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, di ricevere cura, educazione, assistenza morale e materiale da entrambi e di conservare altresì rapporti significativi anche con ascendenti e gli altri parenti di entrambi i rami parentali, la figlia minore
viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori: entrambe – anche Per_2 la maggiore non autosufficiente – staranno con i genitori una settimana a testa, con collocamento paritario.
Festività natalizie: metà tempo con ciascun genitore, alternativamente 24-30 dic e
31 dic – 6 gennaio
Vacanze estive: due settimane con ciascun genitore
2. Il padre verserà l'importo di euro 150,00 mensili per le due figlie (euro 75 per ciascuna); i versamenti alla signora avverranno a mezzo bonifico Pt_1 bancario entro il giorno 11 di ogni mese e saranno soggetti a rivalutazione ISTAT annualmente. Le spese straordinarie saranno ripartite in misura pari al 50% tra i genitori secondo il Protocollo di Treviso, al quale integralmente ci si richiama: i rimborsi degli importi anticipati da ciascun genitore per spese straordinarie dovranno essere effettuati entro 3 giorni dall'avviso dato dal genitore che ha anticipato la spesa (sempre che sussistano le altre condizioni di cui al Protocollo).
3. L'AU universale per le figlie e , pari a circa 212,00 euro mensili, Per_2 Per_1 verrà percepito interamente dalla madre.”;
1) DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
2) SPESE di lite compensate. Così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi