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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 26/03/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N.RG. 4199/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4199 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.ESTER FERRARI MORANDI
ricorrente
e
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. CLAUDIA RUPERTO
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , ha proposto opposizione CP_1 Parte_1
avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale la medesima aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità (art. 12 L. n. 118/71) nonché dei benefici dell'esenzione parziale pagamento del ticket sanitario e del congedo speciale per cure, condizioni non riconosciute dall' all'esito di visita medica del 1.06.2022, all'esito della CP_1
quale veniva riscontrata in capo alla ricorrente una percentuale di invalidità pari al
50%.
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg. 5818/2022, il CTU nominato dal
Giudice, dott. riconosceva all'odierna ricorrente un'invalidità civile del Persona_1
67%, utile per l'accesso ai benefici dell'esenzione dal pagamento del ticket e del congedo per cure, ma insufficiente ai fini della concessione della pensione di inabilità.
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato una parziale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis, comma 6, c.p.c., chiedendo al Tribunale di:” RITENERE E DICHIARARE il diritto della ricorrente alla pensione di inabilità di cui alla Legge n. 118/71 art. 12(..)con decorrenza dalla data della domanda del 24/02/2021 o in subordine dalla data che risulterà di giustizia. Conseguentemente CONDANNARE l' al pagamento della CP_1
prestazione, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 24/02/2021
o, in subordine, dalla data che risulterà di giustizia. Sempre in via principale
RITENERE E DICHIARARE il diritto della ricorrente all'accertamento di uno stato invalidante almeno pari al 67% al fine della concessione dell'esenzione parziale pagamento tickets sanitari e ai fini della concessione del congedo speciale per cure con decorrenza dalla data della domanda del 24/02/2021 o in subordine dalla data che risulterà di giustizia, come riconosciuto dal CTU della fase di ATP n.r.g.
5818/2022. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.”
Nel costituirsi in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per CP_1
mancanza di specifiche contestazione alla CTU, nonché deducendo, comunque,
l'infondatezza della domanda nel merito. Disposta la rinnovazione delle indagini medico-legali, la causa è stata discussa all'udienza del 25.03.2025 – sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte– e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come osservato in premessa, all'esito degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non venivano riscontrate in capo alla ricorrente le condizioni sanitarie legittimanti la concessione della pensione di inabilità.
La ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo come le gravi patologie di cui soffre integrerebbero i requisiti sanitari necessari per ottenere la prestazione richiesta (invalidità del 100%), sin dalla data della domanda amministrativa del
24.02.2021.
Tali deduzioni, tuttavia, sono state confutate anche dal CTU nominato in questa fase, dott. , il quale, dopo aver sottoposto nuovamente a visita la ricorrente, Persona_2
esaminato la documentazione medica in atti e ricostruito il quadro patologico periziata (caratterizzato da: “Sindrome del tunnel carpale a sinistra e spondilosi lombare con discopatie multiple in soggetto con esiti di intervento di stabilizzazione vertebrale lombare;
diabete mellito in terapia specifica, in assenza di documentate complicanze vascolo-nervose in atto;
ipertensione arteriosa;
esiti di intervento di bypass gastrico.”), ha evidenziato come, “tenuto conto dei valori percentuali attribuibili alle singole menomazioni e in relazione anche ai rapporti di coesistenza e di concorso tra le menomazioni medesime, nonché dell'incidenza che quest'ultime esercitano sulle attitudini lavorative della perizianda, si può ritenere quest'ultimo soggetto invalido con riduzione della propria capacità lavorativa in misura complessivamente pari al 67% (sessantasettepercento) della totale.”.
Orbene, tali conclusioni - alle quali il CTU è pervenuto specificando, in relazione a ciascuna patologia diagnosticata, le percentuali di invalidità attribuite dalle tabelle allegate al DM 5.02.92, con corretta applicazione del calcolo riduzionistico ivi previsto - appaiono pienamente condivisibili, risultando la espletata indagine esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, nonché logica nelle argomentazioni, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Deve pertanto essere dichiarata la sussistenza, in capo alla ricorrente, di una percentuale di invalidità pari al 67%, utile ai fini del beneficio dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario e del congedo per cure, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, mentre, per il resto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite - all'esito di una valutazione complessiva, considerati il parziale accoglimento della domanda originariamente formulata in sede di ATP e la soccombenza della ricorrente nella presente fase di opposizione - possano essere integralmente compensate tra le parti.
Per quanto concerne, invece, le spese di CTU, devono essere poste definitivamente a carico dell'ente convenuto quelle della fase di ATP (ove la ricorrente è risultata parzialmente vittoriosa), mentre quelle della consulenza espletata nella presente fase di opposizione - che ha sostanzialmente confermato le risultanze del precedente accertamento – devono essere posta a carico della parte ricorrente, non sussistendo le condizioni di esenzione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara che sussistono in capo a , fin dalla data di presentazione Parte_1
della domanda amministrativa, le condizioni sanitare utili ai fini del beneficio dell'esenzione dall'obbligo di partecipazione alla spesa sanitaria ex art. 6 Decreto del
Ministero della Sanità dell'01.02.1991, e del congedo per cure ai sensi dell'art. 7 D. lgs. 119/2011;
- per il resto, rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata in fase di CP_1
ATP, già liquidate in detta sede;
- pone a carico della parte ricorrente le spese della CTU espletata nella presente fase di opposizione, liquidate con separato decreto.
Tivoli, 25/03/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4199 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.ESTER FERRARI MORANDI
ricorrente
e
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. CLAUDIA RUPERTO
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , ha proposto opposizione CP_1 Parte_1
avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale la medesima aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità (art. 12 L. n. 118/71) nonché dei benefici dell'esenzione parziale pagamento del ticket sanitario e del congedo speciale per cure, condizioni non riconosciute dall' all'esito di visita medica del 1.06.2022, all'esito della CP_1
quale veniva riscontrata in capo alla ricorrente una percentuale di invalidità pari al
50%.
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg. 5818/2022, il CTU nominato dal
Giudice, dott. riconosceva all'odierna ricorrente un'invalidità civile del Persona_1
67%, utile per l'accesso ai benefici dell'esenzione dal pagamento del ticket e del congedo per cure, ma insufficiente ai fini della concessione della pensione di inabilità.
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato una parziale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis, comma 6, c.p.c., chiedendo al Tribunale di:” RITENERE E DICHIARARE il diritto della ricorrente alla pensione di inabilità di cui alla Legge n. 118/71 art. 12(..)con decorrenza dalla data della domanda del 24/02/2021 o in subordine dalla data che risulterà di giustizia. Conseguentemente CONDANNARE l' al pagamento della CP_1
prestazione, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 24/02/2021
o, in subordine, dalla data che risulterà di giustizia. Sempre in via principale
RITENERE E DICHIARARE il diritto della ricorrente all'accertamento di uno stato invalidante almeno pari al 67% al fine della concessione dell'esenzione parziale pagamento tickets sanitari e ai fini della concessione del congedo speciale per cure con decorrenza dalla data della domanda del 24/02/2021 o in subordine dalla data che risulterà di giustizia, come riconosciuto dal CTU della fase di ATP n.r.g.
5818/2022. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.”
Nel costituirsi in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per CP_1
mancanza di specifiche contestazione alla CTU, nonché deducendo, comunque,
l'infondatezza della domanda nel merito. Disposta la rinnovazione delle indagini medico-legali, la causa è stata discussa all'udienza del 25.03.2025 – sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte– e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come osservato in premessa, all'esito degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non venivano riscontrate in capo alla ricorrente le condizioni sanitarie legittimanti la concessione della pensione di inabilità.
La ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo come le gravi patologie di cui soffre integrerebbero i requisiti sanitari necessari per ottenere la prestazione richiesta (invalidità del 100%), sin dalla data della domanda amministrativa del
24.02.2021.
Tali deduzioni, tuttavia, sono state confutate anche dal CTU nominato in questa fase, dott. , il quale, dopo aver sottoposto nuovamente a visita la ricorrente, Persona_2
esaminato la documentazione medica in atti e ricostruito il quadro patologico periziata (caratterizzato da: “Sindrome del tunnel carpale a sinistra e spondilosi lombare con discopatie multiple in soggetto con esiti di intervento di stabilizzazione vertebrale lombare;
diabete mellito in terapia specifica, in assenza di documentate complicanze vascolo-nervose in atto;
ipertensione arteriosa;
esiti di intervento di bypass gastrico.”), ha evidenziato come, “tenuto conto dei valori percentuali attribuibili alle singole menomazioni e in relazione anche ai rapporti di coesistenza e di concorso tra le menomazioni medesime, nonché dell'incidenza che quest'ultime esercitano sulle attitudini lavorative della perizianda, si può ritenere quest'ultimo soggetto invalido con riduzione della propria capacità lavorativa in misura complessivamente pari al 67% (sessantasettepercento) della totale.”.
Orbene, tali conclusioni - alle quali il CTU è pervenuto specificando, in relazione a ciascuna patologia diagnosticata, le percentuali di invalidità attribuite dalle tabelle allegate al DM 5.02.92, con corretta applicazione del calcolo riduzionistico ivi previsto - appaiono pienamente condivisibili, risultando la espletata indagine esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, nonché logica nelle argomentazioni, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Deve pertanto essere dichiarata la sussistenza, in capo alla ricorrente, di una percentuale di invalidità pari al 67%, utile ai fini del beneficio dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario e del congedo per cure, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, mentre, per il resto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite - all'esito di una valutazione complessiva, considerati il parziale accoglimento della domanda originariamente formulata in sede di ATP e la soccombenza della ricorrente nella presente fase di opposizione - possano essere integralmente compensate tra le parti.
Per quanto concerne, invece, le spese di CTU, devono essere poste definitivamente a carico dell'ente convenuto quelle della fase di ATP (ove la ricorrente è risultata parzialmente vittoriosa), mentre quelle della consulenza espletata nella presente fase di opposizione - che ha sostanzialmente confermato le risultanze del precedente accertamento – devono essere posta a carico della parte ricorrente, non sussistendo le condizioni di esenzione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara che sussistono in capo a , fin dalla data di presentazione Parte_1
della domanda amministrativa, le condizioni sanitare utili ai fini del beneficio dell'esenzione dall'obbligo di partecipazione alla spesa sanitaria ex art. 6 Decreto del
Ministero della Sanità dell'01.02.1991, e del congedo per cure ai sensi dell'art. 7 D. lgs. 119/2011;
- per il resto, rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata in fase di CP_1
ATP, già liquidate in detta sede;
- pone a carico della parte ricorrente le spese della CTU espletata nella presente fase di opposizione, liquidate con separato decreto.
Tivoli, 25/03/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli