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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4983 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 4854/2023
Preso atto delle note sostitutive dell'odierna udienza depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice IN MO, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4854/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Ministro pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avvocati CP_1 C.F._1
IC AC ( e MA IA AC Email_1
( per mandato in atti Email_2
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha convenuto in giudizio chiedendo revocarsi il Parte_1 CP_1
decreto ingiuntivo con cui questo Tribunale gli aveva ingiunto di pagare in favore di quest'ultimo la somma di € 9.500,00, a titolo di maggior compenso ai sensi dell'art. 92,
commi 5-6 del D. lgs n. 163/2006, per l'attività di progettazione svolta nell'ambito dell'intervento sul Convento della Pietà sito in Lucera, in prov. di Foggia.
Deduceva in proposito che, sebbene il ricorrente avesse regolarmente portato a termine l'incarico di progettazione dei lavori conferitogli (poi approvato dall'Amministrazione con
2 Decreto del Segretario Regionale n. 178 del 17.06.2019 e posto a base della relativa gara indetta solo con bando del 2.12.2020), il compenso previsto dal d. Dlgs. 163/2006 per la progettazione non poteva essergli riconosciuto;
ciò in quanto al caso di specie avrebbe dovuto applicarsi il disposto di cui al D. Lgs. n. 50/2016 (disciplina applicabile “alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura…siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore”), che, differentemente dalla disciplina previgente, non prevedeva il pagamento di alcun compenso ulteriore per l'attività
di progettazione svolta dal professionista interno all'Amministrazione committente,
prevedendo la ripartizione del detto incentivo per altre funzioni tecniche tra le quali non figura la progettazione. Rilevava inoltre che il credito fosse comunque inesigibile in quanto i detti incentivi non erano stati ancora contabilizzati.
, nel costituirsi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. CP_2
opposto.
La causa è stata discussa all'udienza del 22.12.2025 mediante scambio di note tra le parti,
senza attività istruttoria.
L'opposizione è infondata.
Occorre premettere che con determina del 21.3.2016, il Controparte_3
attribuiva all'odierno opposto un incarico extraistituzionale, ovvero
[...]
la predisposizione del progetto da porre successivamente a base della gara di appalto a farsi per il rifacimento delle coperture del Convento della Pietà di Lucera.
Nella determina di conferimento dell'incarico, l'Amministrazione si obbligava a corrispondere l'incentivo previsto all'art. 92 del D. Lgs n. 163/2006 - a quel tempo ancora vigente - da quantificarsi come da D.M. 11 ottobre 2013, n. 161, regolamento dell'Ente atto a determinare le modalità di ripartizione dell'incentivo tra le funzioni tecniche aventi diritto al compenso.
Incontestato tra le parti che abbia concluso la progettazione oggetto di CP_2
incarico, il ritiene invece applicabile il Dlgs 50/2016 entrato in vigore il 19.4.2016, Parte_1
successivamente al conferimento dell'incarico de quo, sicchè, avendo l'arch. soltanto CP_2
eseguito la progettazione dei lavori, ma non diretto la loro esecuzione, non avrebbe alcun
3 diritto rispetto alla percezione degli incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs.
50/2016.
Si condivide per contro quanto rappresentato dalla parte opposta: per gli incentivi dovuti per l'attività di progettazione, ciò che rileva ai fini dell'individuazione della disciplina normativa applicabile è la data di conferimento dell'incarico a cui è seguita l'immediata esecuzione del medesimo, ovvero il momento dell'instaurazione del rapporto. Tale è il momento “genetico” in cui sorgono a carico delle parti (lavoratore e datore di lavoro) le rispettive prestazioni di esecuzione dell'opera e pagamento del corrispettivo-incentivo.
Diversamente argomentando, infatti, non vi sarebbe tutela del legittimo affidamento del lavoratore che, ingiustamente, per effetto di una norma sopravvenuta di cui si pretende la retroattività, si vedrebbe negato il compenso per un'attività già prestata che l'Amministrazione si era già obbligata a remunerare. Sul punto, illuminante è la sentenza delle Sezioni Unite Civili della Cassazione del 22 febbraio 2023 che, chiamata a pronunciarsi sulla validità di una clausola apposta a un contratto di lavoro, applicando il principio tempus regit actum posto alla base del nostro ordinamento, ha pronunciato il seguente principio di diritto: “In caso di successione di leggi nel tempo, la legittimità della clausola di durata
apposta al contratto di lavoro a tempo determinato e le conseguenze che derivano dall'invalidità della
clausola stessa devono essere valutate con riferimento alla disciplina vigente al momento
dell'instaurazione del rapporto”.
In ordine al secondo motivo di opposizione, con riguardo la circostanza della mancata contabilizzazione degli incentivi spettanti al personale del Parte_1
coinvolto, deve ritenersi che tale mancanza non costituisca, nella specie, un fatto impeditivo al pagamento dei crediti maturati dall'opposto, trattandosi di atti relativi alla procedura contabile interna che non inficiano l'esistenza del credito (cfr. Cassazione civile, sez. lav.,
28/05/2020, n. 10222, secondo cui: Il diritto a percepire l'incentivo per la progettazione, di natura retributiva, previsto dall'art. 18 della l. n. 109 del 1994 sorge, alle condizioni previste dalla normativa vigente "ratione temporis", in conseguenza della prestazione dell'attività
incentivata e nei limiti fissati dalla contrattazione decentrata e dal regolamento adottato dall'amministrazione. L'omesso avvio della procedura di liquidazione o il mancato
4 completamento della stessa non impedisce l'azione di adempimento, che può essere proposta dal dipendente una volta spirati i termini previsti dalla fonte regolamentare,
divenendo in quel momento il credito esigibile, ai sensi degli artt. 1183 e ss. c.c., in quanto gli atti della predetta procedura non sono costitutivi del diritto, ma hanno la finalità di accertare, in funzione meramente ricognitiva, che la prestazione sia stata resa nei termini indicati dalla fonte attributiva del diritto stesso).
In conclusione, l'opposizione non merita accoglimento, con conseguente conferma del d.i. opposto.
Le spese di lite, in ragione della peculiarità della causa, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso;
2) Conferma il decreto ingiuntivo n. 301/2023 del Tribunale di Bari;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in data 22.12.2025
IL GIUDICE
-IN MO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
IN MO in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 4854/2023
Preso atto delle note sostitutive dell'odierna udienza depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice IN MO, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4854/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Ministro pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avvocati CP_1 C.F._1
IC AC ( e MA IA AC Email_1
( per mandato in atti Email_2
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha convenuto in giudizio chiedendo revocarsi il Parte_1 CP_1
decreto ingiuntivo con cui questo Tribunale gli aveva ingiunto di pagare in favore di quest'ultimo la somma di € 9.500,00, a titolo di maggior compenso ai sensi dell'art. 92,
commi 5-6 del D. lgs n. 163/2006, per l'attività di progettazione svolta nell'ambito dell'intervento sul Convento della Pietà sito in Lucera, in prov. di Foggia.
Deduceva in proposito che, sebbene il ricorrente avesse regolarmente portato a termine l'incarico di progettazione dei lavori conferitogli (poi approvato dall'Amministrazione con
2 Decreto del Segretario Regionale n. 178 del 17.06.2019 e posto a base della relativa gara indetta solo con bando del 2.12.2020), il compenso previsto dal d. Dlgs. 163/2006 per la progettazione non poteva essergli riconosciuto;
ciò in quanto al caso di specie avrebbe dovuto applicarsi il disposto di cui al D. Lgs. n. 50/2016 (disciplina applicabile “alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura…siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore”), che, differentemente dalla disciplina previgente, non prevedeva il pagamento di alcun compenso ulteriore per l'attività
di progettazione svolta dal professionista interno all'Amministrazione committente,
prevedendo la ripartizione del detto incentivo per altre funzioni tecniche tra le quali non figura la progettazione. Rilevava inoltre che il credito fosse comunque inesigibile in quanto i detti incentivi non erano stati ancora contabilizzati.
, nel costituirsi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. CP_2
opposto.
La causa è stata discussa all'udienza del 22.12.2025 mediante scambio di note tra le parti,
senza attività istruttoria.
L'opposizione è infondata.
Occorre premettere che con determina del 21.3.2016, il Controparte_3
attribuiva all'odierno opposto un incarico extraistituzionale, ovvero
[...]
la predisposizione del progetto da porre successivamente a base della gara di appalto a farsi per il rifacimento delle coperture del Convento della Pietà di Lucera.
Nella determina di conferimento dell'incarico, l'Amministrazione si obbligava a corrispondere l'incentivo previsto all'art. 92 del D. Lgs n. 163/2006 - a quel tempo ancora vigente - da quantificarsi come da D.M. 11 ottobre 2013, n. 161, regolamento dell'Ente atto a determinare le modalità di ripartizione dell'incentivo tra le funzioni tecniche aventi diritto al compenso.
Incontestato tra le parti che abbia concluso la progettazione oggetto di CP_2
incarico, il ritiene invece applicabile il Dlgs 50/2016 entrato in vigore il 19.4.2016, Parte_1
successivamente al conferimento dell'incarico de quo, sicchè, avendo l'arch. soltanto CP_2
eseguito la progettazione dei lavori, ma non diretto la loro esecuzione, non avrebbe alcun
3 diritto rispetto alla percezione degli incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs.
50/2016.
Si condivide per contro quanto rappresentato dalla parte opposta: per gli incentivi dovuti per l'attività di progettazione, ciò che rileva ai fini dell'individuazione della disciplina normativa applicabile è la data di conferimento dell'incarico a cui è seguita l'immediata esecuzione del medesimo, ovvero il momento dell'instaurazione del rapporto. Tale è il momento “genetico” in cui sorgono a carico delle parti (lavoratore e datore di lavoro) le rispettive prestazioni di esecuzione dell'opera e pagamento del corrispettivo-incentivo.
Diversamente argomentando, infatti, non vi sarebbe tutela del legittimo affidamento del lavoratore che, ingiustamente, per effetto di una norma sopravvenuta di cui si pretende la retroattività, si vedrebbe negato il compenso per un'attività già prestata che l'Amministrazione si era già obbligata a remunerare. Sul punto, illuminante è la sentenza delle Sezioni Unite Civili della Cassazione del 22 febbraio 2023 che, chiamata a pronunciarsi sulla validità di una clausola apposta a un contratto di lavoro, applicando il principio tempus regit actum posto alla base del nostro ordinamento, ha pronunciato il seguente principio di diritto: “In caso di successione di leggi nel tempo, la legittimità della clausola di durata
apposta al contratto di lavoro a tempo determinato e le conseguenze che derivano dall'invalidità della
clausola stessa devono essere valutate con riferimento alla disciplina vigente al momento
dell'instaurazione del rapporto”.
In ordine al secondo motivo di opposizione, con riguardo la circostanza della mancata contabilizzazione degli incentivi spettanti al personale del Parte_1
coinvolto, deve ritenersi che tale mancanza non costituisca, nella specie, un fatto impeditivo al pagamento dei crediti maturati dall'opposto, trattandosi di atti relativi alla procedura contabile interna che non inficiano l'esistenza del credito (cfr. Cassazione civile, sez. lav.,
28/05/2020, n. 10222, secondo cui: Il diritto a percepire l'incentivo per la progettazione, di natura retributiva, previsto dall'art. 18 della l. n. 109 del 1994 sorge, alle condizioni previste dalla normativa vigente "ratione temporis", in conseguenza della prestazione dell'attività
incentivata e nei limiti fissati dalla contrattazione decentrata e dal regolamento adottato dall'amministrazione. L'omesso avvio della procedura di liquidazione o il mancato
4 completamento della stessa non impedisce l'azione di adempimento, che può essere proposta dal dipendente una volta spirati i termini previsti dalla fonte regolamentare,
divenendo in quel momento il credito esigibile, ai sensi degli artt. 1183 e ss. c.c., in quanto gli atti della predetta procedura non sono costitutivi del diritto, ma hanno la finalità di accertare, in funzione meramente ricognitiva, che la prestazione sia stata resa nei termini indicati dalla fonte attributiva del diritto stesso).
In conclusione, l'opposizione non merita accoglimento, con conseguente conferma del d.i. opposto.
Le spese di lite, in ragione della peculiarità della causa, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso;
2) Conferma il decreto ingiuntivo n. 301/2023 del Tribunale di Bari;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in data 22.12.2025
IL GIUDICE
-IN MO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
IN MO in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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