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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/10/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 609/2020 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
AT AP presidente
FE ND componente
IL AS relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 609 del Reg. Gen. dell'anno 2020, e vertente tra Parte_1
(C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico
[...] CodiceFiscale_1
RI PI), e (C.F.: – rappresentato e difeso, Parte_2 CodiceFiscale_2
anche disgiuntamente, dagli avvocati Antonio Riccio e Francesca RI Romeo, del Foro di
Locri).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, viene gravata la sentenza n. 280/2020 (pronunciata il 14 maggio 2020, a definizione del procedimento n. 1161/2016 R.G.), con la quale il Tribunale di Locri ha rigettato la domanda proposta da il quale – premettendo d'essere proprietario d'un terreno Parte_1
sito in agro del Comune di Agnana Calabra (identificato al N.C.T. con foglio n. 5, e particella n. 973 ex 594), confinante con altro fondo gravato da servitù di passaggio – aveva richiesto la rimozione di alcune opere (consistenti in paletti, uniti da una catena chiusa con lucchetto) eseguite dal livellario ( ) del fondo servente, i quali avrebbero inibito l'utilizzo della Pt_2 servitù, e impedito l'accesso al proprio fondo.
2.1. L'appellato – più precisamente – si sarebbe reso responsabile d'uno spoglio, per aver impedito l'accesso al fondo dell'appellante mediante l'apposizione di due paletti uniti da una catena chiusa con lucchetto, uno dei quali impiantato nel centro del tratto di ingresso della particella 973 (ex 594), di proprietà esclusiva di Parte_1
2.2. L'appellante censura la sentenza impugnata, lamentando a) l'erroneo rigetto delle istanze istruttorie, il quale gli avrebbe impedito di provare le proprie ragioni nella fase di merito, b)
l'errata focalizzazione del giudizio sulle modalità d'esercizio del possesso, anziché sulla molestia arrecata, c) l'erronea qualificazione della domanda come tutela possessoria della servitù di passaggio, laddove l'azione era volta a far valere la turbativa del possesso sulla proprietà esclusiva, d) la non corretta valutazione delle dichiarazioni testimoniali rese nella fase interdittale, le quali avrebbero confermato l'apposizione del paletto all'interno della proprietà del Parte_1
3. resiste all'impugnazione, chiedendone il rigetto. Pt_2
3.1. Egli – più partitamente – sostiene la correttezza della sentenza impugnata, evidenziando come I) il rigetto delle richieste istruttorie sarebbe ineccepibile, avendo il Tribunale ritenuto superflua l'ulteriore verifica della posizione del paletto (già esclusa come lesiva nel procedimento possessorio), II) il giudizio di merito ex art. 703 c.p.c. costituisca prosecuzione della fase sommaria, con identità di petitum e causa petendi, III) le doglianze dell'appellante si risolvano in una mera riproposizione delle argomentazioni già disattese in primo grado.
4. All'esito della camera di consiglio del 30 settembre 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni che seguono.
5. L'appello è infondato.
6. Agendo nei confronti del livellario ( ) del fondo confinante, al fine di ottenere la Pt_2
rimozione delle opere illegittimamente apposte e il ripristino dello status quo ante, Parte_1 denuncia l'avvenuta installazione – da parte dell'appellato – di paletti uniti da catena e lucchetto, ritenuti idonei a integrare gli estremi dello spoglio o della molestia, sia in relazione
2 alla servitù di passaggio gravante sulla particella n. 595 (di proprietà dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero), sia rispetto al possesso esercitato sulla particella n. 973 (ex
594).
7. – più specificamente – deduce l'esistenza d'un asservimento del fondo finitimo Parte_1 alle esigenze d'accesso al proprio terreno, nonché lo sconfinamento perpetrato da Pt_2 mediante l'apposizione del paletto, e invoca l'accertamento dell'illegittimità di tale condotta, e la condanna del convenuto a) al ripristino dello status quo ante, b) e alla conseguente reimmissione dell'avente titolo nel possesso.
8. Il primo giudice ha negato la tutela invocata, ritenendo insussistente – alla luce delle circostanze e delle prove acquisite – la preesistente situazione di possesso asseritamente lesa dall'atto di spoglio.
9. Nella rilevata carenza di prova circa le modalità d'esercizio del possesso, il Tribunale ha escluso I) l'idoneità del paletto ad arrecare turbativa o molestia, non essendo stato dimostrato che fosse stato privato, anche solo temporaneamente, del possesso, II) l'esistenza Parte_1
d'un pregresso esercizio della servitù di passaggio con mezzi meccanici.
10. La Corte reputa convincente la ricostruzione del Tribunale, cui occorre dare continuità.
11. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. II Civ., ord. n. 1584/2015),
«in tema di tutela possessoria, non ogni modifica apportata da un terzo alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso costituisce spoglio o turbativa, essendo sempre necessario che tale modifica comprometta in modo giuridicamente apprezzabile l'esercizio del possesso».
12. Tanto chiarito, i motivi di appello non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non ha certo escluso in capo all'appellante la qualità di possessore del bene (ossia della particella n. 973 ex 594) di cui egli pure lamenta lo spoglio, né ha negato a quest'ultimo d'aver agito a tale titolo, ma anzi – nel ritenere come l'apposizione del paletto non fosse in sé idonea ad arrecare turbativa (non avendo privato il possessore della cosa, né impedito l'accesso pedonale al fondo) – ha sancito come l'odierno appellante non abbia mai patito nessuno spoglio e non sia stato in alcun modo molestato o privato del proprio possesso, dallo stesso pienamente esercitato sul bene oggetto della richiesta tutela.
13. Tale constatazione non è risultata smentita dall'appellante, il quale – anche in sede di gravame – non ha offerto elementi da cui desumere la lesività della propria situazione possessoria, come eventualmente pregiudicata dall'installazione dei paletti: la domanda – pertanto – è rimasta affetta da lacune assertive e probatorie, correttamente riscontrate dalla pronuncia impugnata.
3 14. Per tutto quanto sin qui esposto – allora – l'appello va rigettato integralmente.
15. Le spese del grado seguono la soccombenza, sono calcolate ai sensi dei parametri vigenti
(contemplati per lo specifico scaglione di valore, e considerando la vicenda di media complessità), tengono conto del comportamento processuale delle parti, e sono liquidate – in favore della parte appellata secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 142,00
Fase introduttiva del giudizio: € 142,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 179,00
Fase decisionale: € 210,00
Compenso tabellare: € 673,00
15. Alla luce dell'esito dell'appello – da ultimo – occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, per le valutazioni – di competenza della Cancelleria – in ordine all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di , disattese ogni altra istanza ed eccezione, Parte_1 Parte_2
così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- conferma la sentenza n. 280/2020 del Tribunale di Locri;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 Pt_2
, liquidando detto importo in 673,00 euro a titolo di compensi, oltre a spese generali
[...]
forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge.
- dà atto, infine, dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale dell'appello, e della conseguente sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n.
115/2002.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
Il relatore
IL AS
Il presidente
AT AP
4
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
AT AP presidente
FE ND componente
IL AS relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 609 del Reg. Gen. dell'anno 2020, e vertente tra Parte_1
(C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico
[...] CodiceFiscale_1
RI PI), e (C.F.: – rappresentato e difeso, Parte_2 CodiceFiscale_2
anche disgiuntamente, dagli avvocati Antonio Riccio e Francesca RI Romeo, del Foro di
Locri).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, viene gravata la sentenza n. 280/2020 (pronunciata il 14 maggio 2020, a definizione del procedimento n. 1161/2016 R.G.), con la quale il Tribunale di Locri ha rigettato la domanda proposta da il quale – premettendo d'essere proprietario d'un terreno Parte_1
sito in agro del Comune di Agnana Calabra (identificato al N.C.T. con foglio n. 5, e particella n. 973 ex 594), confinante con altro fondo gravato da servitù di passaggio – aveva richiesto la rimozione di alcune opere (consistenti in paletti, uniti da una catena chiusa con lucchetto) eseguite dal livellario ( ) del fondo servente, i quali avrebbero inibito l'utilizzo della Pt_2 servitù, e impedito l'accesso al proprio fondo.
2.1. L'appellato – più precisamente – si sarebbe reso responsabile d'uno spoglio, per aver impedito l'accesso al fondo dell'appellante mediante l'apposizione di due paletti uniti da una catena chiusa con lucchetto, uno dei quali impiantato nel centro del tratto di ingresso della particella 973 (ex 594), di proprietà esclusiva di Parte_1
2.2. L'appellante censura la sentenza impugnata, lamentando a) l'erroneo rigetto delle istanze istruttorie, il quale gli avrebbe impedito di provare le proprie ragioni nella fase di merito, b)
l'errata focalizzazione del giudizio sulle modalità d'esercizio del possesso, anziché sulla molestia arrecata, c) l'erronea qualificazione della domanda come tutela possessoria della servitù di passaggio, laddove l'azione era volta a far valere la turbativa del possesso sulla proprietà esclusiva, d) la non corretta valutazione delle dichiarazioni testimoniali rese nella fase interdittale, le quali avrebbero confermato l'apposizione del paletto all'interno della proprietà del Parte_1
3. resiste all'impugnazione, chiedendone il rigetto. Pt_2
3.1. Egli – più partitamente – sostiene la correttezza della sentenza impugnata, evidenziando come I) il rigetto delle richieste istruttorie sarebbe ineccepibile, avendo il Tribunale ritenuto superflua l'ulteriore verifica della posizione del paletto (già esclusa come lesiva nel procedimento possessorio), II) il giudizio di merito ex art. 703 c.p.c. costituisca prosecuzione della fase sommaria, con identità di petitum e causa petendi, III) le doglianze dell'appellante si risolvano in una mera riproposizione delle argomentazioni già disattese in primo grado.
4. All'esito della camera di consiglio del 30 settembre 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni che seguono.
5. L'appello è infondato.
6. Agendo nei confronti del livellario ( ) del fondo confinante, al fine di ottenere la Pt_2
rimozione delle opere illegittimamente apposte e il ripristino dello status quo ante, Parte_1 denuncia l'avvenuta installazione – da parte dell'appellato – di paletti uniti da catena e lucchetto, ritenuti idonei a integrare gli estremi dello spoglio o della molestia, sia in relazione
2 alla servitù di passaggio gravante sulla particella n. 595 (di proprietà dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero), sia rispetto al possesso esercitato sulla particella n. 973 (ex
594).
7. – più specificamente – deduce l'esistenza d'un asservimento del fondo finitimo Parte_1 alle esigenze d'accesso al proprio terreno, nonché lo sconfinamento perpetrato da Pt_2 mediante l'apposizione del paletto, e invoca l'accertamento dell'illegittimità di tale condotta, e la condanna del convenuto a) al ripristino dello status quo ante, b) e alla conseguente reimmissione dell'avente titolo nel possesso.
8. Il primo giudice ha negato la tutela invocata, ritenendo insussistente – alla luce delle circostanze e delle prove acquisite – la preesistente situazione di possesso asseritamente lesa dall'atto di spoglio.
9. Nella rilevata carenza di prova circa le modalità d'esercizio del possesso, il Tribunale ha escluso I) l'idoneità del paletto ad arrecare turbativa o molestia, non essendo stato dimostrato che fosse stato privato, anche solo temporaneamente, del possesso, II) l'esistenza Parte_1
d'un pregresso esercizio della servitù di passaggio con mezzi meccanici.
10. La Corte reputa convincente la ricostruzione del Tribunale, cui occorre dare continuità.
11. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. II Civ., ord. n. 1584/2015),
«in tema di tutela possessoria, non ogni modifica apportata da un terzo alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso costituisce spoglio o turbativa, essendo sempre necessario che tale modifica comprometta in modo giuridicamente apprezzabile l'esercizio del possesso».
12. Tanto chiarito, i motivi di appello non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non ha certo escluso in capo all'appellante la qualità di possessore del bene (ossia della particella n. 973 ex 594) di cui egli pure lamenta lo spoglio, né ha negato a quest'ultimo d'aver agito a tale titolo, ma anzi – nel ritenere come l'apposizione del paletto non fosse in sé idonea ad arrecare turbativa (non avendo privato il possessore della cosa, né impedito l'accesso pedonale al fondo) – ha sancito come l'odierno appellante non abbia mai patito nessuno spoglio e non sia stato in alcun modo molestato o privato del proprio possesso, dallo stesso pienamente esercitato sul bene oggetto della richiesta tutela.
13. Tale constatazione non è risultata smentita dall'appellante, il quale – anche in sede di gravame – non ha offerto elementi da cui desumere la lesività della propria situazione possessoria, come eventualmente pregiudicata dall'installazione dei paletti: la domanda – pertanto – è rimasta affetta da lacune assertive e probatorie, correttamente riscontrate dalla pronuncia impugnata.
3 14. Per tutto quanto sin qui esposto – allora – l'appello va rigettato integralmente.
15. Le spese del grado seguono la soccombenza, sono calcolate ai sensi dei parametri vigenti
(contemplati per lo specifico scaglione di valore, e considerando la vicenda di media complessità), tengono conto del comportamento processuale delle parti, e sono liquidate – in favore della parte appellata secondo il prospetto seguente:
Fase di studio della controversia: € 142,00
Fase introduttiva del giudizio: € 142,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 179,00
Fase decisionale: € 210,00
Compenso tabellare: € 673,00
15. Alla luce dell'esito dell'appello – da ultimo – occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, per le valutazioni – di competenza della Cancelleria – in ordine all'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di , disattese ogni altra istanza ed eccezione, Parte_1 Parte_2
così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- conferma la sentenza n. 280/2020 del Tribunale di Locri;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 Pt_2
, liquidando detto importo in 673,00 euro a titolo di compensi, oltre a spese generali
[...]
forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge.
- dà atto, infine, dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale dell'appello, e della conseguente sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n.
115/2002.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
Il relatore
IL AS
Il presidente
AT AP
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