CASS
Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2024, n. 44371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44371 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TI US, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 16/05/2024; visti gli atti e l'ordinanza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RA CI, che ha chiesto che il ricorso venga accolto, con annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
sentito il difensore dell'indagato, Avvocato Sandro Furfaro, che ha insistito per raccoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria con ordinanza del 17 maggio 2024 (motivazione depositata il successivo 30 giugno) ha accolto parzialmente l'appello cautelare presentato da TI US avverso l'ordinanza del G.i.p. che aveva respinto la richiesta Penale Sent. Sez. 6 Num. 44371 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 10/10/2024 di declaratoria di inefficacia della misura custodiale per effetto della retrodatazione ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. 1.1. In particolare, il Tribunale dell'appello cautelare ha ritenuto integrati i presupposti per la retrodatazione in riferimento all'addebito associativo ex art. 74 TU Stup., giudicando invece AL _ insussistenti le relative condizioni per quel che attienkt:rina serie di "reati fine" in materia di stupefacenti, ascritti provvisoriamente all'indagato. 2. Avverso tale ordinanza TI US ha, a mezzo del proprio difensore, proposto ricorso nel quale deduce un unico articolato motivo, relativo ai diversi addebiti cautelari per i quali il Tribunale reggino ha respinto la richiesta di "retrodatazione". 2.1. In particolare, per i capi B13), B14 e B15) - in ordine ai quali l'ordinanza dell'appello cautelare ha escluso la "connessione qualificata" con il reato associativo, potendo, al più, individuarsi un vincolo di continuazione tra i diversi reati fine contestati nei due procedimenti - il ricorrente rileva come al contrario tale presupposto risulta evidente alla luce della natura dell'addebito associativo e delle contestazioni aventi a oggetto specifici fatti di reato di narcotraffico, in ordine ai quali deve ritenersi esistente una evidente "programmabilil:à ab origine"; inoltre, in ordine alla ritenuta "assenza di desunnibilità dagli atti", si denuncia illogicità della motivazione atteso che tale condizione traspare proprio dalla circostanza che l'Autorità giudiziaria napoletana, che ha declinato la propria competenza a favore del Tribunale di Reggio Calabria, ha valutato i medesimi elementi utilizzati da quest'ultima Autorità, sulla base dell'unitario compendio indiziario, rappresentato dalle chat Sky-ECC acquisite a mezzo OIE dall'Autorità giudiziaria francese. 2.2. Si evidenzia altresì che anche gli altri addebiti cautelari - oggetto solo dell'ordinanza del G.i.p. di Reggio Calabria - erano chiaramente emergenti dalla informativa di reato (unitaria) utilizzata dal G.i.p. di Napoli nella prima ordinanza dell'ottobre 2022. Infine, si censura l'argomentazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha giudicato la carenza di interesse dell'appellante in ordine agli addebiti diversi dal capo B) "atteso che in ogni caso permane lo status detentionis in ordine ai fatti contestati ai capi B13), B14) e B15)". 3. Con atto ritualmente depositato, il ricorrente ha proposto "motivi nuovi", approfondendo i temi oggetto del ricorso originario ed evidenziando che in riferimento alla posizione cautelare del coindagato NE IM - del tutto analoga a quella del TI atteso che anche per NE la declaratoria di inefficacia era stata limitata al capo relativo all'addebito associativo con esclusione di quelli aventi a oggetto i "reati fine" - questa Corte ha recentemente disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Come è stato evidenziato in due pronunce delle Sez. U di questa Corte (n. 14535 del 19/12/2006 - dep. 2007, Librato, Rv. 235909 -10- 11; Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, P.M. in proc. Rahulia ed altri, Rv. 231057 - 01) in tema di disciplina della retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare in caso di contestazione a catena possono ricorrere tre distinte situazioni, alle quali corrispondono altrettante, distinte, regole operative. 2.1. Possono essere state emesse nello stesso procedimento penale due (o più) ordinanze applicative di misure cautelari personali che abbiano ad oggetto fatti-reato legati tra loro da concorso formale, continuazione o da connessione teleologica (casi di connessione qualificata), e per le imputazioni oggetto del primo provvedimento coercitivo non sia ancora intervenuto il rinvio a giudizio. In queste circostanze trova applicazione la disposizione dettata dal primo periodo del comma 3 dell'art. 297 cod. proc. pen., secondo la quale la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della misura o delle misure applicate successivamente alla prima opera in via automatica e, dunque "indipendentemente dalla possibilità, al momento della emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure" (così Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 - dep. 2007, Librato, cit.). 2.2. I fatti oggetto delle plurime ordinanze cautelari possono invece risultare avvinti dalla suindicata connessione qualificata e le ordinanze sono state emesse in distinti procedimenti (e al riguardo non rileva se i diversi procedimenti siano 'gemmazione' di un unico procedimento, nel cui ambito è stata disposta una separazione delle indagini per taluni fatti, oppure che essi abbiano avuto autonome origini). In tale situazione si applica la regola dettata dal secondo periodo del comma 3 dell'art. 297 cod. proc. pen., sicché la retrodatazione della decorren2:a dei termini di durata massima delle misure applicate con la successiva o le successive ordinanze opera solo se i fatti oggetto di tali provvedimenti erano desumibili dagli atti già prima del momento in cui è intervenuto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza. 2.3. Infine, tra i fatti oggetto dei due (o più) provvedimenti cautelari non esiste alcuna connessione ovvero può configurarsi una forma di connessione non qualificata. Questa ipotesi rientra nel campo applicativo dell'art. 297 cod. proc. pen. per effetto della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 408 del 2005. Pertanto, se le due ordinanze sono state adottate in procedimenti formalmente differenti, per la retrodatazione occorre verificare, oltre che al momento della emissione della prima ordinanza vi fossero gli elementi idonei a giustificare l'applicazione della misura disposta con la seconda ordinanza, che i due procedimenti siano in corso dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e che la separazione possa essere stata il frutto di 3 una scelta del pubblico ministero (così Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 - dep. 2007, Librato, cit.; conf., in seguito, su tale specifico aspetto, Sez. 2, n. 44381 del 25/11/2010, Noci, Rv. 248895; Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Caniello, Rv. 240099). 3. Ciò premesso, rileva il Collegio che nei confronti di TI è stata emessa una prima ordinanza custodiate carceraria da parte del G.i.p. di Napoli in data 25 ottobre 2022 per addebiti di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. In data 3 maggio 2023 il predetto veniva sottoposto a custodia in carcere giusta ulteriore ordinanza del G.i.p. di Reggio Calabria (sempre per i reati ex artt. 74 e 73 TU Stup.). Il 6 ottobre 2023 il G.u.p. del Tribunale di Napoli si dichiarava incompetente a favore del Tribunale di Reggio Calabria al quale trasmetteva gli atti. Il G.i.p. di Reggio Calabria disponeva il successivo 25 ottobre 2023 la "rinnovazione" della misura cautelare ex art. 27 cod. proc. pen. Il compendio indiziario alla base dei due provvedimenti coercitivi risulta identico (si tratta delle note chat Sky ECC acquisite tramite O.I.E. dall'Autorità giudiziaria francese). Risulta dunque plausibile - come sostenuto dal ricorrente - che vi sia connessione qualificata e che emerga anchej221a anteriore desumibilità dagli atti"; su detti punti, l'ordinanza impugnata - che ha invece escluso dette situazioni - non reca una motivazione adeguata. 4. Peraltro, come dedotto dal ricorrente, per il coindagato NE (che si trova in situazione del tutto analoga a quella del TI) si è recentemente pronunciata questa Corte (Sez. 4, n. 26948 del 20/06/24). 4.1. La sentenza ha sul punto così motivato «6. Occorre quindi valutare, in riferimento ad altra e ulteriore censura spiegata nel motivo di ricorso, se - atteso il rapporto di connessione qualificata (comunque, in relazione a passaggio della motivazione dell'ordinanza gravata, espressamente dedotto dal ricorrente in sede di appello) sussista, in relazione ai principi dettati dalla citata Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 23105801, l'elemento rappresentato dalla "desumibilità" dagli atti degli elementi posti alla base della seconda ordinanza, al momento dell'emissione della prima ordinanza. Elemento di diritto che ha trovato ulteriore specificazione nella pure citata Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato Rv. 235909; che ha rilevato che quando nei confronti di un imputato sono emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza;
mentre, solo nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi riguardino invece fatti tra i quali non sussiste la suddetta connessione e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero.
6.2 Sul punto, questa Corte ha precisato che, 4 la nozione di anteriore "desumibilità", dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, consiste non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta é alla adozione di una nuova misura cautelare (Sez. 3, n. 48034 del 10 25/10/2019, Di Biase, Rv. 277351 - 02; Sez. 4, n. 16343 del 29/03/2023, D'Onofrio, Rv. 284464); rilevandosi altresì che il momento in cui dagli atti possono desumersi i gravi indizi di colpevolezza non coincide c:on la ricezione da parte del pubblico ministero della informativa di reato, ma con quello in cui il suo contenuto possa considerarsi recepito, avendo riguardo al tempo obiettivamente occorrente per enuclearne ed apprezzarne la valenza indiziaria (Sez. 6, n. 48565 del 06/10/2016, Commisso, Rv. 268391; Sez. 6, n. 54452 del 06/11/2018, Tedde, Rv. 274752).
6.3 Deve quindi ritenersi che, su tale specifico profilo, sussista il denunciato vizio di omessa motivazione denunciato dal ricorrente. Difatti - dato per assunto dallo stesso Tribunale il rapporto di connessione qualificata tra i fatti ascritti ai capi B13, B14 e B15 con altri oggetto dell'ordinanza primigenia - il giudice dell'appello ha escluso il dato della desumibilità sulla base del dato rappresentato da "l'assoluta assenza di scelte indebite da parte del P.M." e dal presunto dato ostativo rappresentato dalla pendenza dei procedimenti pressi autorità giudiziarie diverse (pag. 7 dell'ordinanza); elemento, in presenza di connessione qualificata, in realtà (sulla base dei principi predetti) non ostativo all'operatività del meccanismo della retrodatazione. In conseguenza di tali presupposti, quindi, il Tribunale ha del tutto omesso di motivare in ordine alla specifica deduzione difensiva del ricorrente;
e in base alla quale il criterio della desumibilità sarebbe stato perfezionato, nel caso concreto, avendo entrambi gli uffici di Procura fondato la propria richiesta cautelare sui contenuti delle chat sviluppate sulla piattaforma SkyEcc, fornite da autorità giudiziaria straniera in risposta all'ordine europei di indagine del 05/07/2021, emesso dalla Procura di Reggio Calabria e quindi su un compendio indiziario da ritenere comune tra i due Uffici;
non essendo quindi, conseguentemente, stata fornita adeguata risposta alla deduzione del ricorrente in base al quale il patrimonio conoscitivo posto a disposizione delle Procure - al di là della successiva e diversa valutazione di alcuni fatti ai fini cautelari e della diversità delle informative di P.G. allegate alla richiesta presentata ai sensi dell'art.291 cod.proc.pen. - avrebbe dovuto ritenersi, a tutti gli effetti, come comune.
7. Con un ultimo punto di doglianza, il ricorrente ha censurato l'ordinanza gravata nella parte in cui - pure ritenendo sussistenti i presupposti per la retrodatazione anche in relazione (oltre che al capo B, concernente il reato associativo) ai capi B16 B17, B20 e B23 dell'ordinanza reggina, ha assunto che difetterebbe sul punto l'interesse dell'indagato a ottenere una pronuncia di liberazione solo formale, atteso che la scarcerazione pronunciata per i suddetti capi per scadenza del termine di fase non avrebbe comunque comportato il venire meno dello stato di detenzione permanendo lo stesso in ordine ai capi B13, B14 e B15. La relativa tematica deve quindi intendersi assorbita per effetto dell'accoglimento della parte del motivo riguardante 5 Il Consigliere e tens e Il Presidente la sussistenza dei presupposti per la retrodatazione in riferimenti a tali ultimi tre capi;
dovendosi comunque richiamare, sul punto, il principio espresso da questa Corte in base al quale, in tema di c.d. contestazione a catena, l'indagato ha interesse ad ottenere la scarcerazione in riferimento all'addebito cautelare per il quale i termini di custodia siano scaduti pur permanendo nello stato di detenzione cautelare per altro addebito, se i titoli cautelari afferiscono a procedimenti diversi, e ciò pur quando, per effetto della regola della retrodatazione, i termini delle varie misure cautelari decorrono tutti dall'esecuzione della prima ordinanza (Sez. 1, Sentenza n. 42012 del 28/10/2010, Brescia, Rv. 249074; Sez. 3, Sentenza n. 30719 del 18/09/2020, Bronte, Rv. 280019).
8. L'ordinanza impugnata va quindi annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria, il quale provvederà a rivalutare i presupposti per la retrodatazione anche in relazione ai reati contestati ai capi B13, B14 e B15, alla luce dei predetti principi e in relazione alle constatate carenze motivazionali». 5. Anche per la posizione di TI US si impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata affinchè, così come già disposto per NE, il Tribunale del riesame rivaluti i presupposti per la retrodatazione anche in relazione ai reati contestati ai capi B13, B14 e B15, alla luce dei predetti principi e in relazione alle constatate carenze motivazionali dell'ordinanza adottata. La Cancelleria è incaricata di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 10 ottobre 2024
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RA CI, che ha chiesto che il ricorso venga accolto, con annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
sentito il difensore dell'indagato, Avvocato Sandro Furfaro, che ha insistito per raccoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria con ordinanza del 17 maggio 2024 (motivazione depositata il successivo 30 giugno) ha accolto parzialmente l'appello cautelare presentato da TI US avverso l'ordinanza del G.i.p. che aveva respinto la richiesta Penale Sent. Sez. 6 Num. 44371 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 10/10/2024 di declaratoria di inefficacia della misura custodiale per effetto della retrodatazione ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. 1.1. In particolare, il Tribunale dell'appello cautelare ha ritenuto integrati i presupposti per la retrodatazione in riferimento all'addebito associativo ex art. 74 TU Stup., giudicando invece AL _ insussistenti le relative condizioni per quel che attienkt:rina serie di "reati fine" in materia di stupefacenti, ascritti provvisoriamente all'indagato. 2. Avverso tale ordinanza TI US ha, a mezzo del proprio difensore, proposto ricorso nel quale deduce un unico articolato motivo, relativo ai diversi addebiti cautelari per i quali il Tribunale reggino ha respinto la richiesta di "retrodatazione". 2.1. In particolare, per i capi B13), B14 e B15) - in ordine ai quali l'ordinanza dell'appello cautelare ha escluso la "connessione qualificata" con il reato associativo, potendo, al più, individuarsi un vincolo di continuazione tra i diversi reati fine contestati nei due procedimenti - il ricorrente rileva come al contrario tale presupposto risulta evidente alla luce della natura dell'addebito associativo e delle contestazioni aventi a oggetto specifici fatti di reato di narcotraffico, in ordine ai quali deve ritenersi esistente una evidente "programmabilil:à ab origine"; inoltre, in ordine alla ritenuta "assenza di desunnibilità dagli atti", si denuncia illogicità della motivazione atteso che tale condizione traspare proprio dalla circostanza che l'Autorità giudiziaria napoletana, che ha declinato la propria competenza a favore del Tribunale di Reggio Calabria, ha valutato i medesimi elementi utilizzati da quest'ultima Autorità, sulla base dell'unitario compendio indiziario, rappresentato dalle chat Sky-ECC acquisite a mezzo OIE dall'Autorità giudiziaria francese. 2.2. Si evidenzia altresì che anche gli altri addebiti cautelari - oggetto solo dell'ordinanza del G.i.p. di Reggio Calabria - erano chiaramente emergenti dalla informativa di reato (unitaria) utilizzata dal G.i.p. di Napoli nella prima ordinanza dell'ottobre 2022. Infine, si censura l'argomentazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha giudicato la carenza di interesse dell'appellante in ordine agli addebiti diversi dal capo B) "atteso che in ogni caso permane lo status detentionis in ordine ai fatti contestati ai capi B13), B14) e B15)". 3. Con atto ritualmente depositato, il ricorrente ha proposto "motivi nuovi", approfondendo i temi oggetto del ricorso originario ed evidenziando che in riferimento alla posizione cautelare del coindagato NE IM - del tutto analoga a quella del TI atteso che anche per NE la declaratoria di inefficacia era stata limitata al capo relativo all'addebito associativo con esclusione di quelli aventi a oggetto i "reati fine" - questa Corte ha recentemente disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Come è stato evidenziato in due pronunce delle Sez. U di questa Corte (n. 14535 del 19/12/2006 - dep. 2007, Librato, Rv. 235909 -10- 11; Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, P.M. in proc. Rahulia ed altri, Rv. 231057 - 01) in tema di disciplina della retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare in caso di contestazione a catena possono ricorrere tre distinte situazioni, alle quali corrispondono altrettante, distinte, regole operative. 2.1. Possono essere state emesse nello stesso procedimento penale due (o più) ordinanze applicative di misure cautelari personali che abbiano ad oggetto fatti-reato legati tra loro da concorso formale, continuazione o da connessione teleologica (casi di connessione qualificata), e per le imputazioni oggetto del primo provvedimento coercitivo non sia ancora intervenuto il rinvio a giudizio. In queste circostanze trova applicazione la disposizione dettata dal primo periodo del comma 3 dell'art. 297 cod. proc. pen., secondo la quale la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della misura o delle misure applicate successivamente alla prima opera in via automatica e, dunque "indipendentemente dalla possibilità, al momento della emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure" (così Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 - dep. 2007, Librato, cit.). 2.2. I fatti oggetto delle plurime ordinanze cautelari possono invece risultare avvinti dalla suindicata connessione qualificata e le ordinanze sono state emesse in distinti procedimenti (e al riguardo non rileva se i diversi procedimenti siano 'gemmazione' di un unico procedimento, nel cui ambito è stata disposta una separazione delle indagini per taluni fatti, oppure che essi abbiano avuto autonome origini). In tale situazione si applica la regola dettata dal secondo periodo del comma 3 dell'art. 297 cod. proc. pen., sicché la retrodatazione della decorren2:a dei termini di durata massima delle misure applicate con la successiva o le successive ordinanze opera solo se i fatti oggetto di tali provvedimenti erano desumibili dagli atti già prima del momento in cui è intervenuto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza. 2.3. Infine, tra i fatti oggetto dei due (o più) provvedimenti cautelari non esiste alcuna connessione ovvero può configurarsi una forma di connessione non qualificata. Questa ipotesi rientra nel campo applicativo dell'art. 297 cod. proc. pen. per effetto della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 408 del 2005. Pertanto, se le due ordinanze sono state adottate in procedimenti formalmente differenti, per la retrodatazione occorre verificare, oltre che al momento della emissione della prima ordinanza vi fossero gli elementi idonei a giustificare l'applicazione della misura disposta con la seconda ordinanza, che i due procedimenti siano in corso dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e che la separazione possa essere stata il frutto di 3 una scelta del pubblico ministero (così Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 - dep. 2007, Librato, cit.; conf., in seguito, su tale specifico aspetto, Sez. 2, n. 44381 del 25/11/2010, Noci, Rv. 248895; Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Caniello, Rv. 240099). 3. Ciò premesso, rileva il Collegio che nei confronti di TI è stata emessa una prima ordinanza custodiate carceraria da parte del G.i.p. di Napoli in data 25 ottobre 2022 per addebiti di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. In data 3 maggio 2023 il predetto veniva sottoposto a custodia in carcere giusta ulteriore ordinanza del G.i.p. di Reggio Calabria (sempre per i reati ex artt. 74 e 73 TU Stup.). Il 6 ottobre 2023 il G.u.p. del Tribunale di Napoli si dichiarava incompetente a favore del Tribunale di Reggio Calabria al quale trasmetteva gli atti. Il G.i.p. di Reggio Calabria disponeva il successivo 25 ottobre 2023 la "rinnovazione" della misura cautelare ex art. 27 cod. proc. pen. Il compendio indiziario alla base dei due provvedimenti coercitivi risulta identico (si tratta delle note chat Sky ECC acquisite tramite O.I.E. dall'Autorità giudiziaria francese). Risulta dunque plausibile - come sostenuto dal ricorrente - che vi sia connessione qualificata e che emerga anchej221a anteriore desumibilità dagli atti"; su detti punti, l'ordinanza impugnata - che ha invece escluso dette situazioni - non reca una motivazione adeguata. 4. Peraltro, come dedotto dal ricorrente, per il coindagato NE (che si trova in situazione del tutto analoga a quella del TI) si è recentemente pronunciata questa Corte (Sez. 4, n. 26948 del 20/06/24). 4.1. La sentenza ha sul punto così motivato «6. Occorre quindi valutare, in riferimento ad altra e ulteriore censura spiegata nel motivo di ricorso, se - atteso il rapporto di connessione qualificata (comunque, in relazione a passaggio della motivazione dell'ordinanza gravata, espressamente dedotto dal ricorrente in sede di appello) sussista, in relazione ai principi dettati dalla citata Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 23105801, l'elemento rappresentato dalla "desumibilità" dagli atti degli elementi posti alla base della seconda ordinanza, al momento dell'emissione della prima ordinanza. Elemento di diritto che ha trovato ulteriore specificazione nella pure citata Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato Rv. 235909; che ha rilevato che quando nei confronti di un imputato sono emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza;
mentre, solo nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi riguardino invece fatti tra i quali non sussiste la suddetta connessione e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero.
6.2 Sul punto, questa Corte ha precisato che, 4 la nozione di anteriore "desumibilità", dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, consiste non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta é alla adozione di una nuova misura cautelare (Sez. 3, n. 48034 del 10 25/10/2019, Di Biase, Rv. 277351 - 02; Sez. 4, n. 16343 del 29/03/2023, D'Onofrio, Rv. 284464); rilevandosi altresì che il momento in cui dagli atti possono desumersi i gravi indizi di colpevolezza non coincide c:on la ricezione da parte del pubblico ministero della informativa di reato, ma con quello in cui il suo contenuto possa considerarsi recepito, avendo riguardo al tempo obiettivamente occorrente per enuclearne ed apprezzarne la valenza indiziaria (Sez. 6, n. 48565 del 06/10/2016, Commisso, Rv. 268391; Sez. 6, n. 54452 del 06/11/2018, Tedde, Rv. 274752).
6.3 Deve quindi ritenersi che, su tale specifico profilo, sussista il denunciato vizio di omessa motivazione denunciato dal ricorrente. Difatti - dato per assunto dallo stesso Tribunale il rapporto di connessione qualificata tra i fatti ascritti ai capi B13, B14 e B15 con altri oggetto dell'ordinanza primigenia - il giudice dell'appello ha escluso il dato della desumibilità sulla base del dato rappresentato da "l'assoluta assenza di scelte indebite da parte del P.M." e dal presunto dato ostativo rappresentato dalla pendenza dei procedimenti pressi autorità giudiziarie diverse (pag. 7 dell'ordinanza); elemento, in presenza di connessione qualificata, in realtà (sulla base dei principi predetti) non ostativo all'operatività del meccanismo della retrodatazione. In conseguenza di tali presupposti, quindi, il Tribunale ha del tutto omesso di motivare in ordine alla specifica deduzione difensiva del ricorrente;
e in base alla quale il criterio della desumibilità sarebbe stato perfezionato, nel caso concreto, avendo entrambi gli uffici di Procura fondato la propria richiesta cautelare sui contenuti delle chat sviluppate sulla piattaforma SkyEcc, fornite da autorità giudiziaria straniera in risposta all'ordine europei di indagine del 05/07/2021, emesso dalla Procura di Reggio Calabria e quindi su un compendio indiziario da ritenere comune tra i due Uffici;
non essendo quindi, conseguentemente, stata fornita adeguata risposta alla deduzione del ricorrente in base al quale il patrimonio conoscitivo posto a disposizione delle Procure - al di là della successiva e diversa valutazione di alcuni fatti ai fini cautelari e della diversità delle informative di P.G. allegate alla richiesta presentata ai sensi dell'art.291 cod.proc.pen. - avrebbe dovuto ritenersi, a tutti gli effetti, come comune.
7. Con un ultimo punto di doglianza, il ricorrente ha censurato l'ordinanza gravata nella parte in cui - pure ritenendo sussistenti i presupposti per la retrodatazione anche in relazione (oltre che al capo B, concernente il reato associativo) ai capi B16 B17, B20 e B23 dell'ordinanza reggina, ha assunto che difetterebbe sul punto l'interesse dell'indagato a ottenere una pronuncia di liberazione solo formale, atteso che la scarcerazione pronunciata per i suddetti capi per scadenza del termine di fase non avrebbe comunque comportato il venire meno dello stato di detenzione permanendo lo stesso in ordine ai capi B13, B14 e B15. La relativa tematica deve quindi intendersi assorbita per effetto dell'accoglimento della parte del motivo riguardante 5 Il Consigliere e tens e Il Presidente la sussistenza dei presupposti per la retrodatazione in riferimenti a tali ultimi tre capi;
dovendosi comunque richiamare, sul punto, il principio espresso da questa Corte in base al quale, in tema di c.d. contestazione a catena, l'indagato ha interesse ad ottenere la scarcerazione in riferimento all'addebito cautelare per il quale i termini di custodia siano scaduti pur permanendo nello stato di detenzione cautelare per altro addebito, se i titoli cautelari afferiscono a procedimenti diversi, e ciò pur quando, per effetto della regola della retrodatazione, i termini delle varie misure cautelari decorrono tutti dall'esecuzione della prima ordinanza (Sez. 1, Sentenza n. 42012 del 28/10/2010, Brescia, Rv. 249074; Sez. 3, Sentenza n. 30719 del 18/09/2020, Bronte, Rv. 280019).
8. L'ordinanza impugnata va quindi annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria, il quale provvederà a rivalutare i presupposti per la retrodatazione anche in relazione ai reati contestati ai capi B13, B14 e B15, alla luce dei predetti principi e in relazione alle constatate carenze motivazionali». 5. Anche per la posizione di TI US si impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata affinchè, così come già disposto per NE, il Tribunale del riesame rivaluti i presupposti per la retrodatazione anche in relazione ai reati contestati ai capi B13, B14 e B15, alla luce dei predetti principi e in relazione alle constatate carenze motivazionali dell'ordinanza adottata. La Cancelleria è incaricata di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 10 ottobre 2024