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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 7734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7734 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
In persona del G.U.L. dott.ssa Clara Ruggiero, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., all' udienza odierna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale iscritta al n. 9829/2025 R.G. promossa
DA
, rapp.ta e difesa, come in atti, dagli Avv.ti Antonio Ambrosino (c.f. Parte_1
e AB NA (c.f. , presso il cui studio C.F._1 C.F._2 sito in Napoli, alla Via Paolo della Valle nn. 32/44, è elettivamente domiciliato;
ricorrente
CONTRO
in persona del presidente e legale rappresentante p.t., con l'Avv. TEDESCHI CP_1
AR PI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti a rogito notarile;
RESISTENTE
OGGETTO: trattamento di integrazione salariale ex art. 5 D.M.95269/2016 per il periodo 25 marzo/31 ottobre 2020.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/04/2025 l' istante in epigrafe, dipendente di
[...]
Azienda operante nel settore del trasporto aereo e aeroportuale presso CP_2 lo scalo di NAPOLI/CAPODICHINO, collocato in C.I.G. in deroga nei mesi da marzo ad ottobre 2020 e pertanto fruitore della relativa indennità, si rivolgeva al Giudice del Lavoro di Napoli denunciando che l' quale gestore dell'apposito Fondo di CP_1 solidarietà Trasporto aereo , gli aveva negato la prestazione integrativa di cui al D.L.
n.294/2004 e al D.M. n.95269/2016 aderendo ad una errata interpretazione dell'impianto normativo di riferimento che, laddove ritenuta condivisibile, avrebbe esposto lo stesso ad ineludibili profili di incostituzionalità. Rilevava che successivamente aveva erogato, sebbene con notevole ritardo, solo parte del dovuto e dettagliava i giorni non liquidati, afferenti ai mesi di maggio, giugno e luglio 2020 come da prospetto che allegava all' atto introduttivo.
Sulla base di tale premessa, così concludeva:
1) Condannare l' in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento in CP_1 favore di parte istante e per la causale espressa, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020 della somma di € 1.426,20 o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre accessori come per legge, dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito e sino al soddisfo;
2) Condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con attribuzione ai sottoscritti Avvocati, che ne sono creditori e con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto.
Si costituiva in giudizio l' che perorava una difesa “dinamica”, sostenendo in un CP_1 primo momento l'infondatezza della pretesa azionata e successivamente dando atto dell'intervenuto riconoscimento della prestazione rivendicata, prima solo per un periodo limitato, infine per l'intero arco temporale dedotto in giudizio.
Concludeva, pertanto, instando per la declaratoria di cessata materia del contendere.
In corso di giudizio la parte ricorrente dichiarava che era intervenuto il pagamento da parte dell' e concludeva per la cessata materia del contendere con condanna alle CP_1 spese del convenuto.
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. il Giudice assegnava la causa a sentenza.
Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che parte ricorrente, nelle more del giudizio, ha ottenuto il pagamento da parte dell' CP_1 la prestazione richiesta in questa sede.
Giova ricordare che, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il pagamento, avvenuto successivamente al deposito del ricorso, determina, allo stato, la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno, vertente sui medesimi titoli, la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, come si evince dalla concorde richiesta delle parti processuali.
Quanto al regime delle spese, in relazione alle quali parte ricorrente ha chiesto la condanna dell in virtù del principio della soccombenza virtuale, vanno CP_1 compensate per metà e nella restante parte poste a carico dell tenuto conto, da CP_1 un lato, della sopravvenienza del riconoscimento del diritto da data successiva al deposito del ricorso ( parte ricorrente ha dedotto di aver ottenuto il pagamento nel mese di maggio 2025 e la data non è stata contestata dall onvenuto che anzi CP_3
l' ha compiutamente documentata); dall'altro, che l non ha potuto agire in CP_1 autonomia, essendo vincolato da limiti contabili e previa autorizzazione del Ministero Vigilante e del MEF, come emerge dalla documentazione depositata.
P.Q.M.
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite per metà e condanna l al pagamento della restante CP_1 parte che si liquida in complessivi € 700,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, il 28/10/2025
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
In persona del G.U.L. dott.ssa Clara Ruggiero, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., all' udienza odierna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale iscritta al n. 9829/2025 R.G. promossa
DA
, rapp.ta e difesa, come in atti, dagli Avv.ti Antonio Ambrosino (c.f. Parte_1
e AB NA (c.f. , presso il cui studio C.F._1 C.F._2 sito in Napoli, alla Via Paolo della Valle nn. 32/44, è elettivamente domiciliato;
ricorrente
CONTRO
in persona del presidente e legale rappresentante p.t., con l'Avv. TEDESCHI CP_1
AR PI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti a rogito notarile;
RESISTENTE
OGGETTO: trattamento di integrazione salariale ex art. 5 D.M.95269/2016 per il periodo 25 marzo/31 ottobre 2020.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/04/2025 l' istante in epigrafe, dipendente di
[...]
Azienda operante nel settore del trasporto aereo e aeroportuale presso CP_2 lo scalo di NAPOLI/CAPODICHINO, collocato in C.I.G. in deroga nei mesi da marzo ad ottobre 2020 e pertanto fruitore della relativa indennità, si rivolgeva al Giudice del Lavoro di Napoli denunciando che l' quale gestore dell'apposito Fondo di CP_1 solidarietà Trasporto aereo , gli aveva negato la prestazione integrativa di cui al D.L.
n.294/2004 e al D.M. n.95269/2016 aderendo ad una errata interpretazione dell'impianto normativo di riferimento che, laddove ritenuta condivisibile, avrebbe esposto lo stesso ad ineludibili profili di incostituzionalità. Rilevava che successivamente aveva erogato, sebbene con notevole ritardo, solo parte del dovuto e dettagliava i giorni non liquidati, afferenti ai mesi di maggio, giugno e luglio 2020 come da prospetto che allegava all' atto introduttivo.
Sulla base di tale premessa, così concludeva:
1) Condannare l' in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento in CP_1 favore di parte istante e per la causale espressa, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020 della somma di € 1.426,20 o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre accessori come per legge, dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito e sino al soddisfo;
2) Condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con attribuzione ai sottoscritti Avvocati, che ne sono creditori e con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto.
Si costituiva in giudizio l' che perorava una difesa “dinamica”, sostenendo in un CP_1 primo momento l'infondatezza della pretesa azionata e successivamente dando atto dell'intervenuto riconoscimento della prestazione rivendicata, prima solo per un periodo limitato, infine per l'intero arco temporale dedotto in giudizio.
Concludeva, pertanto, instando per la declaratoria di cessata materia del contendere.
In corso di giudizio la parte ricorrente dichiarava che era intervenuto il pagamento da parte dell' e concludeva per la cessata materia del contendere con condanna alle CP_1 spese del convenuto.
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. il Giudice assegnava la causa a sentenza.
Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che parte ricorrente, nelle more del giudizio, ha ottenuto il pagamento da parte dell' CP_1 la prestazione richiesta in questa sede.
Giova ricordare che, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il pagamento, avvenuto successivamente al deposito del ricorso, determina, allo stato, la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno, vertente sui medesimi titoli, la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, come si evince dalla concorde richiesta delle parti processuali.
Quanto al regime delle spese, in relazione alle quali parte ricorrente ha chiesto la condanna dell in virtù del principio della soccombenza virtuale, vanno CP_1 compensate per metà e nella restante parte poste a carico dell tenuto conto, da CP_1 un lato, della sopravvenienza del riconoscimento del diritto da data successiva al deposito del ricorso ( parte ricorrente ha dedotto di aver ottenuto il pagamento nel mese di maggio 2025 e la data non è stata contestata dall onvenuto che anzi CP_3
l' ha compiutamente documentata); dall'altro, che l non ha potuto agire in CP_1 autonomia, essendo vincolato da limiti contabili e previa autorizzazione del Ministero Vigilante e del MEF, come emerge dalla documentazione depositata.
P.Q.M.
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite per metà e condanna l al pagamento della restante CP_1 parte che si liquida in complessivi € 700,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, il 28/10/2025
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero