Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 16/12/2025, n. 8150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8150 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08150/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03881/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3881 del 2025, proposto da
OS CA AN in proprio e quale Presidente legale rapp.te p.t. dell’A.S.D. Napoli Sup 1.0, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele D'IO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non costituito in giudizio;
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Stato, Napoli, domiciliataria ex lege , in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento:
- della nota del Segretario Generale prot. 17870 del 25.6.25, recante diniego di accesso agli atti di cui all’istanza presentata dal ricorrente in data 20.5.25 e successivo sollecito del 21.5.25;
- di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente
e per la declaratoria del diritto del ricorrente all’accesso integrale agli atti relativi alla concessione dello specchio-acqueo sito in Napoli – località Riva Fiorita – rilasciata a terzi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa AR RA D'IO e uditi nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, in proprio e quale Presidente legale rappresentante p.t. dell’A.S.D. Napoli Sup 1.0, premettendo di aver interesse a conseguire una concessione per lo spazio acqueo antistante Via Ferdinando Russo (località Riva Fiorita), in Napoli, e che la relativa istanza è stata rigettata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale “per indisponibilità del bene”, agisce ex art. 116 c.p.a. per la declaratoria del diritto di accesso alla pertinente documentazione, richiesta in seguito all’opposto diniego, giusta istanza del 20 maggio 2025.
Espone al riguardo di aver presentato all’ASP, il 19 marzo 2025, istanza di concessione per procedere all’ormeggio di imbarcazioni per conto terzi e per le proprie attività e di aver ricevuto comunicazione dell’esistenza di motivi ostativi ex art. 10 bis L.241/1990, motivata sinteticamente in ragione del fatto che “il bene di che trattasi ad oggi non è disponibile in quanto esercitato da altro soggetto autorizzato” .
Lamenta che, nonostante la possibilità - espressamente consentita con tale preavviso di diniego - di prendere visione degli atti e di presentare memorie e documenti, l’amministrazione ha respinto l’istanza di accesso presentata in data 25 giugno 2025, per l’asserito difetto del requisito legittimante l’interesse concreto all’ostensione.
In particolare, secondo l’ASP mancherebbe il necessario collegamento tra il documento richiesto e la situazione soggettiva da tutelare, ed inoltre “la mera condizione di aspirante concessionario, in pendenza di aliena concessione, non consolida alcuno status o interesse legittimo, e pertanto non autorizza ad un tale tipo di verifica o di impugnativa …. l’istanza appare rivestita di un carattere meramente esplorativo, risultando piuttosto finalizzata alla conduzione di un controllo generalizzato sull’operato della resistente, ovverosia, sulla bontà della concessione in essere, inammissibile ai sensi dell’art. 24 comma 3 L. 241/90” .
Di qui la proposizione del presente ricorso, con cui A.S.D. NAPOLI SUP 1.0, rimarcando la sua legittimazione ad accedere alla documentazione richiesta, stante la necessità di tutelare i propri diritti e interessi giuridici, eventualmente anche in sede giudiziaria, insta affinché venga dichiarato il proprio diritto ad ottenere l’esibizione della richiesta documentazione, con conseguente condanna dell’amministrazione all’ostensione, deducendo un unico articolato motivo, con cui lamenta vizi di violazione di legge (artt. 22 e segg. l. 241/90 in relazione all’art. 24 Cost.) ed eccesso di potere per più profili (difetto assoluto del presupposto e di istruttoria – arbitrarietà – erroneità – sviamento).
2. Si è costituita in resistenza l’intimata amministrazione, la quale si è opposta alle avverse pretese ostensive, negando la sussistenza di un interesse qualificato all’accesso da parte del ricorrente, asserendo trattarsi piuttosto di istanza meramente esplorativa.
3. Alla camera di consiglio del 12 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
4.1 Come noto, in termini generali, presupposto dell’accesso documentale è la sussistenza di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990).
Per pacifici principi giurisprudenziali, ai fini del riconoscimento del diritto di accesso è necessario che il richiedente sia titolare di una situazione giuridicamente tutelata e, collegato a questa, di un interesse diretto, concreto e attuale ad acquisire documenti amministrativi detenuti dall’Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 30 dicembre 2019, n. 8904).
Come affermato dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 2 ottobre 2019, n. 6603 e Consiglio di Stato, Sez. V, 27 dicembre 2019, n. 8829) l’interesse sotteso all’accesso deve connotarsi per essere:
a) diretto, cioè correlato alla sfera individuale e personale del soggetto richiedente, il che esclude una legittimazione generale, indifferenziata ed inqualificata in capo a chiunque;
b) concreto, e quindi specificamente finalizzato, in prospettiva conoscitiva, all’acquisizione di dati ed informazioni rilevanti o anche solo potenzialmente utili nella vita di relazione;
c) attuale, cioè non meramente prospettico od eventuale, il che va apprezzato avendo riguardo all’attitudine dell’auspicata acquisizione informativa o conoscitiva ad incidere, anche in termini di concreta potenzialità, sulle personali scelte esistenziali o relazionali e sulla acquisizione, conservazione o gestione di rilevanti beni della vita;
d) strumentale, avendo riguardo sia, sul piano soggettivo, alla necessaria correlazione con situazioni soggettive meritevoli di protezione alla luce di quanto rileva per l’ordinamento giuridico, sia, sul piano oggettivo, alla specifica connessione con il documento materialmente idoneo a veicolare le informazioni.
4.2 Nella specie, il Collegio rileva che certamente sussiste l’interesse “diretto, concreto e attuale” ex art. 22 della legge n. 241 del 1990 alla conoscenza degli atti richiesti da parte del deducente, afferendo a un interesse attuale a conseguire un bene della vita, i.e. la richiesta concessione demaniale, in relazione ad uno spazio acqueo nel Comune di Napoli, allo stato risultato non disponibile in quanto attribuito ad altro soggetto concessionario. Dunque, in tale contesto è evidente che la documentazione richiesta abbia un valore certamente strumentale alla conoscenza necessaria ai fini della gestione dei propri interessi e della salvaguardia di una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla propria attività, che l’istante intende curare o difendere, dapprima in sede procedimentale ed eventualmente giurisdizionale (da ultimo, TAR Napoli Sez. VII 4.7.25 n. 5057; cfr. altresì TAR Salerno III Sez. 13.6.25 n. 1143).
Sotto speculare aspetto, in capo all’amministrazione sussiste un ineludibile obbligo di trasparenza e clare loqui , precipitato dei generali canoni di diligenza, buona fede e correttezza che devono sempre e comunque informare i rapporti tra l’amministrazione e i consociati, viepiù a fronte degli interessi rappresentati dall’istante, che lungi dall’avere una natura meramente esplorativa, lo collocano in una posizione di concorrenza rispetto all’odierno assegnatario che fa si che lo stesso rimanga esposto alle conseguenze della eventuale non corretta assegnazione del titolo concessorio, in relazione al medesimo spazio acqueo d’interesse e, inoltre, oggetto del diniego avversato dal ricorrente in sede procedimentale.
Dalle superiori considerazioni, dunque, traspare una situazione d’interesse concreto, diretto e attuale che imponeva all’Amministrazione di fornire integrale espresso riscontro all’istanza di accesso, viepiù alla luce dei noti principi eurounitari in tema di par condicio e tutela della concorrenza nell’assegnazione di concessioni demaniali, all’uopo provvedendo, per quanto rientrante nella propria sfera di disponibilità e controllo, a soddisfare l’azionata pretesa conoscitiva.
Ne discende, quindi, il necessario collegamento tra i documenti richiesti ed il diritto del ricorrente ad avervi accesso, quale mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante, onde poter indirizzare le sue scelte difensive nel modo che riterrà più idoneo al suo interesse.
Si ricorda in proposito che, come rimarcato dall’Adunanza Plenaria n. 19 del 2020, “…l’accesso difensivo non presuppone necessariamente l’instaurazione o la pendenza in concreto di un giudizio. La disposizione di cui al comma 7 dell’art. 24 cit., nel contemplare la necessità sia di «curare», sia di «difendere» un interesse giuridicamente rilevante, lascia intendere la priorità logica della conoscenza degli elementi che occorrono per decidere se instaurare un giudizio e come costruire a tal fine una strategia difensiva; con la conseguenza che l’accesso documentale difensivo non necessariamente deve sfociare in un esito contenzioso in senso stretto. Ma sia che la controversia tra le parti si componga in una fase anteriore al giudizio… sia che il conflitto sfoci nella instaurazione del giudizio, appare evidente l’esigenza delle parti di acquisire già in sede stragiudiziale e nella fase preprocessuale la conoscenza dei fatti rilevanti ai fini della composizione della res controversa; mentre, nel caso di mancata composizione del conflitto, i documenti amministrativi acquisiti con lo strumento dell’accesso difensivo potranno trovare ingresso nel processo attraverso la loro produzione in giudizio ad opera della parte…”.
5. Pertanto, il ricorso va accolto e va ordinato all’amministrazione intimata di esibire al ricorrente la documentazione richiesta o, qualora la documentazione non sussista in tutto o in parte, di rilasciare apposita attestazione in merito, entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notifica di parte se anteriore, della presente sentenza.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR LA LE, Presidente
AR RA D'IO, Consigliere, Estensore
AN TE, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR RA D'IO | AR LA LE |
IL SEGRETARIO