Art. 3. Competenze del Ministero delle politiche agricole e forestali 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali assicura il coordinamento nazionale nella materia oggetto del presente decreto, ai fini della tutela della qualita' dei materiali di moltiplicazione.
2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali con proprio decreto recepisce le misure adottate in sede comunitaria in applicazione delle procedure di cui agli articoli 17 e 18 della direttiva 98/56/CE .
Note all' art. 3:
- Per la direttiva 98/56/CE vedi note alle premesse.
- Gli articoli 17 e 18 della citata direttiva cosi' recitano:
"Art. 17. - 1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura di cui al presente articolo, la Commissione e' assistita da un comitato denominato "comitato permanente per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali", presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato permanente un progetto delle misure da adottare.
Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente puo' fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere e' formulato alla maggioranza prevista all'art. 148, paragrofo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su prosta della Commissione. Nelle votazioni in seno di comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri e' attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
3. a) la Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili;
b) tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere formulato dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:
- la Commissione puo' differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;
- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, puo' prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino.
4. Su richiesta del presidente o di uno Stato membro, il comitato puo' esaminare qualsiasi questione inerente al settore disciplinato dalla presente direttiva".
"Art. 18. - 1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura di cui al presente articolo la Commissione e' assistita dal comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante ornamentali, presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente puo' fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il prarere e' formulato alla maggioranza prevista all'art. 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
3. a) la Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
b) se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi dalla data in cui e' stato adito, la Commissione adotta le misure proposte.
2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali con proprio decreto recepisce le misure adottate in sede comunitaria in applicazione delle procedure di cui agli articoli 17 e 18 della direttiva 98/56/CE .
Note all' art. 3:
- Per la direttiva 98/56/CE vedi note alle premesse.
- Gli articoli 17 e 18 della citata direttiva cosi' recitano:
"Art. 17. - 1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura di cui al presente articolo, la Commissione e' assistita da un comitato denominato "comitato permanente per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali", presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato permanente un progetto delle misure da adottare.
Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente puo' fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere e' formulato alla maggioranza prevista all'art. 148, paragrofo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su prosta della Commissione. Nelle votazioni in seno di comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri e' attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
3. a) la Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili;
b) tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere formulato dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:
- la Commissione puo' differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;
- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, puo' prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino.
4. Su richiesta del presidente o di uno Stato membro, il comitato puo' esaminare qualsiasi questione inerente al settore disciplinato dalla presente direttiva".
"Art. 18. - 1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura di cui al presente articolo la Commissione e' assistita dal comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante ornamentali, presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente puo' fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il prarere e' formulato alla maggioranza prevista all'art. 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
3. a) la Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
b) se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi dalla data in cui e' stato adito, la Commissione adotta le misure proposte.