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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 149/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Stefania Vacca Giudice dott. Silvia Cucchiella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 149/2023 avente ad oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Porfido, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Via De Gasperi n. 19, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.06.2024 il Giudice Istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Ha disposto altresì la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero alla scadenza del primo termine.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.02.2023, - premesso di aver contratto matrimonio con rito Parte_1 concordatario con in Termoli (CB) il 23.09.2006, trascritto presso l'Ufficio dello CP_1
pagina 1 di 6 Stato Civile del Comune di Termoli al N. 78, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2006; che dalla loro unione sono nati due figli, (17 anni) e (12 anni); che Per_1 Per_2
con Sentenza n. 255/2020 pubblicata il 27.06.2020 questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
che essi non si sono più riconciliati, ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) I figli minori
e rimarranno affidati in via esclusiva alla madre, con la quale risiederanno Per_1 Per_2
stabilmente nel suo attuale domicilio in Barletta alla Via Tancredi n° 5. 2) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni mese a fine settimana alterni dall'ora di uscita dalla scuola del sabato fino alle ore 21:00 della domenica, sempre compatibilmente con le esigenze di lavoro del genitore e con le esigenze dei minori. 3) Per le festività principali Natalizie e Pasquali e per le vacanze estive si adotterà il principio dell'alternanza: sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, una volta dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, una volta dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e
l'anno successivo dal Lunedì al Mercoledì; quindici giorni consecutivi durante le ferie estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio. 4) I periodi di collocazione mensile dei minori presso il padre saranno sospesi durante le festività natalizie e pasquali nonché per quindici giorni durante le ferie estive, in modo tale da assicurare anche alla ricorrente, durante le predette festività e ferie, periodi di vacanza da trascorrere insieme ai figli minori di durata eguale a quelli concessi al padre. 5) Il sig. verserà alla ricorrente un assegno mensile di Euro 400,00 alla fine di ogni CP_1
mese, quale contributo per il mantenimento dei figli minori e (Euro 200,00 per Per_1 Per_2
ognuno), con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. 6) Entrambe le parti si impegneranno a contribuire, in parti uguali, alle spese straordinarie per i figli minori”.
Regolarmene evocato in giudizio, non si è costituito nella fase presidenziale e, CP_1 all'udienza del 20.09.2023, il Giudice ne ha dichiarato la contumacia. Rimessa la causa dinanzi al
Giudice Istruttore ed effettuata nuova notifica al resistente ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si è Pt_2 costituito neppure dinanzi al Giudice istruttore. Pertanto, all'udienza del 26.06.2024 il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Ha disposto altresì la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le sue conclusioni scritte alla scadenza del primo termine.
Premesso che: con Sentenza n. 255/2020 pubblicata il 27.06.2020 questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
che l'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato negli anni, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di pagina 2 di 6 ricostituirla;
Vista la richiesta, formulata da , di declaratoria di cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio contratto dai coniugi in Termoli (CB) il 23.09.2006;
Visto che la ricorrente ha dichiarato che non sussiste possibilità di riconciliazione tra i coniugi;
Considerata la contumacia di CP_1
Visti i documenti prodotti dall'unica parte costituita;
Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 3, n.2 lett. b), L. n. 898/1970;
Visto che gli atti sono stati trasmessi al P.M per la formulazione delle proprie conclusioni scritte;
Tutto ciò premesso, la domanda dell'istante deve essere accolta, ricorrendo tutti i presupposti di legge per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, nei termini che seguono.
Giova in primo luogo evidenziare che l'affidamento monogenitoriale, richiesto dalla ricorrente, costituisce un'eccezione alla regola generale dell'affidamento condiviso della prole - posta dalla legge
(art. 337 ter c.c.) in funzione del diritto del figlio al mantenimento della bigenitorialità (intesa quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione) - ed è giustificabile solo se l'applicazione di quest'ultimo risulti pregiudizievole per il minore e contrario ai suoi interessi (art. 337 quater c.c.) (Cass. civ., n.
1645/2022; Cass. civ., n. 27591/2021).
Il giudice, nel disporre l'affidamento di un minore, deve attenersi al criterio primario rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al minimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (Cass. civ., n. 38005/2022).
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (Cass. civ., n. 11122/2024; Cass. civ., n. 21425/2022).
Nel caso in esame, la ricorrente si limita a chiedere che venga confermato, in merito ai figli minori, il regime di affidamento esclusivo alla stessa, già disposto in sede di separazione. Si legge infatti nella sentenza di separazione n. 550/2020 (N.R.G. 1294/2017) che: “Il figlio minore deve essere Per_1
affidato in via esclusiva alla madre, non apparendo opportuno, per il disagio palesato dal ragazzo nei
pagina 3 di 6 confronti della figura paterna e l'assenza di qualsiasi contatto fra padre e figlio negli ultimi tre anni,
l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori, che non solo finirebbe per perpetuare quello stato di tensione fonte del riferito disagio ma sarebbe, in concreto, difficilmente gestibile in costanza del rifiuto del figlio (che oggi ha tredici anni e mezzo) di interloquire con il padre.
L'inadeguatezza palesata dal nel rapporto con il figlio e la sua complessiva condotta CP_1 Per_1
processuale, che denota un sostanziale disinteresse per le sorti del rapporto del padre con i figli (il
[...]
CP_
, infatti, non solo non è comparso personalmente all'udienza presidenziale ma non ha neppure dimostrato di voler ricucire il rapporto deteriorato con il figlio e di voler consolidare quello Per_1 con la IA ) inducono a ritenere che l'affidamento congiunto non sia opportuno e Per_2
conveniente neppure per la IA , la quale deve essere affidata, perciò, in via esclusiva alla Per_2
madre. Il programma di frequentazione fra il padre e il figlio minore deve essere Per_1
prudentemente rimesso alla volontà del ragazzo di riprendere i rapporti con il padre, prescrivendosi, tuttavia, ad entrambi i genitori di assumere condotte idonee a diminuire la tensione esistente, in tal modo favorendo l'instaurazione di un clima più sereno che renda possibile il ripristino di normali rapporti fra padre e figlio. Per ciò che concerne la IA , invece, il diritto di visita del padre Per_2 potrà essere esercitato nei tempi previsti con l'ordinanza presidenziale, al fine di consentire la conservazione e il consolidamento del rapporto della IA con il padre. Entrambi i minori, perciò, risiederanno stabilmente con la madre …”.
Allo stato, la situazione non appare cambiata, né il comportamento processuale assunto dal - CP_1
che non si è costituito in giudizio né in fase presidenziale, né dinanzi al Giudice istruttore – lascia intendere che ci sia un suo interesse a ripristinare il rapporto con i figli minori e ad occuparsi fattivamente degli stessi.
Pertanto, in considerazione del disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, confermato dal comportamento processuale del resistente, rimasto contumace nel presente procedimento, ed indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale, il Collegio ritiene conforme all'interesse dei minori confermare l'affidamento esclusivo degli stessi alla madre, come disposto in sede di separazione.
Nei confronti della madre deve essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità.
Il avrà la possibilità di frequentare i figli minori alle condizioni indicate nel ricorso CP_1
introduttivo, che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte (nn. 2, 3,4 del ricorso).
pagina 4 di 6 In merito al contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass. civ., 30.05.2023, n. 15154).
Nella fattispecie in esame, tuttavia, non si ha contezza della consistenza economica e reddituale del
[...]
CP_
, né è possibile effettuare una valutazione comparativa dei redditi delle parti, data la mancata costituzione in giudizio del resistente. Pertanto, il Collegio ritiene equo confermare l'entità del suddetto assegno in € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio) che il è obbligato a versare CP_1
alla ricorrente, entro la fine di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Alle spese straordinarie necessarie per i figli, che si aggiungono al mantenimento ordinario, provvederanno entrambi i genitori in parti uguali, ciascuno per la metà (50%).
Le spese del presente giudizio, stante le ragioni della decisione e la mancata costituzione del convenuto, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 13.02.2023 da contro con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni Parte_1 CP_1
altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in
Termoli (CB) il 23.09.2006 tra , nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile CP_1 del Comune di Termoli al N. 78, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno
2006;
2) Conferma l'affidamento esclusivo dei due figli minori e alla madre, con la Per_1 Per_2
quale gli stessi risiederanno stabilmente nel suo attuale domicilio in Barletta, alla Via Tancredi n.
5;
3) Conferma l'obbligo a carico di di versare a un assegno CP_1 Parte_1 mensile di € 400,00, alla fine di ogni mese, quale contributo per il mantenimento dei due figli minori (€ 200,00 per ognuno), con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
4) Conferma l'obbligo a carico di entrambi i genitori, ciascuno per la metà (50%), di contribuire al pagamento delle spese straordinarie occorrenti per i figli minori;
5) Dispone che la frequentazione del padre con i figli minori avvenga alle condizioni indicate nel pagina 5 di 6 ricorso introduttivo, che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte (nn. 2, 3,4 del ricorso);
6) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
7) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in camera di consiglio, il 24.12.2024
Il Presidente estensore
dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Stefania Vacca Giudice dott. Silvia Cucchiella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 149/2023 avente ad oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Porfido, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Via De Gasperi n. 19, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.06.2024 il Giudice Istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Ha disposto altresì la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero alla scadenza del primo termine.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.02.2023, - premesso di aver contratto matrimonio con rito Parte_1 concordatario con in Termoli (CB) il 23.09.2006, trascritto presso l'Ufficio dello CP_1
pagina 1 di 6 Stato Civile del Comune di Termoli al N. 78, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2006; che dalla loro unione sono nati due figli, (17 anni) e (12 anni); che Per_1 Per_2
con Sentenza n. 255/2020 pubblicata il 27.06.2020 questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
che essi non si sono più riconciliati, ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) I figli minori
e rimarranno affidati in via esclusiva alla madre, con la quale risiederanno Per_1 Per_2
stabilmente nel suo attuale domicilio in Barletta alla Via Tancredi n° 5. 2) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni mese a fine settimana alterni dall'ora di uscita dalla scuola del sabato fino alle ore 21:00 della domenica, sempre compatibilmente con le esigenze di lavoro del genitore e con le esigenze dei minori. 3) Per le festività principali Natalizie e Pasquali e per le vacanze estive si adotterà il principio dell'alternanza: sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, una volta dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, una volta dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e
l'anno successivo dal Lunedì al Mercoledì; quindici giorni consecutivi durante le ferie estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio. 4) I periodi di collocazione mensile dei minori presso il padre saranno sospesi durante le festività natalizie e pasquali nonché per quindici giorni durante le ferie estive, in modo tale da assicurare anche alla ricorrente, durante le predette festività e ferie, periodi di vacanza da trascorrere insieme ai figli minori di durata eguale a quelli concessi al padre. 5) Il sig. verserà alla ricorrente un assegno mensile di Euro 400,00 alla fine di ogni CP_1
mese, quale contributo per il mantenimento dei figli minori e (Euro 200,00 per Per_1 Per_2
ognuno), con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. 6) Entrambe le parti si impegneranno a contribuire, in parti uguali, alle spese straordinarie per i figli minori”.
Regolarmene evocato in giudizio, non si è costituito nella fase presidenziale e, CP_1 all'udienza del 20.09.2023, il Giudice ne ha dichiarato la contumacia. Rimessa la causa dinanzi al
Giudice Istruttore ed effettuata nuova notifica al resistente ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si è Pt_2 costituito neppure dinanzi al Giudice istruttore. Pertanto, all'udienza del 26.06.2024 il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Ha disposto altresì la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le sue conclusioni scritte alla scadenza del primo termine.
Premesso che: con Sentenza n. 255/2020 pubblicata il 27.06.2020 questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
che l'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato negli anni, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di pagina 2 di 6 ricostituirla;
Vista la richiesta, formulata da , di declaratoria di cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio contratto dai coniugi in Termoli (CB) il 23.09.2006;
Visto che la ricorrente ha dichiarato che non sussiste possibilità di riconciliazione tra i coniugi;
Considerata la contumacia di CP_1
Visti i documenti prodotti dall'unica parte costituita;
Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 3, n.2 lett. b), L. n. 898/1970;
Visto che gli atti sono stati trasmessi al P.M per la formulazione delle proprie conclusioni scritte;
Tutto ciò premesso, la domanda dell'istante deve essere accolta, ricorrendo tutti i presupposti di legge per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, nei termini che seguono.
Giova in primo luogo evidenziare che l'affidamento monogenitoriale, richiesto dalla ricorrente, costituisce un'eccezione alla regola generale dell'affidamento condiviso della prole - posta dalla legge
(art. 337 ter c.c.) in funzione del diritto del figlio al mantenimento della bigenitorialità (intesa quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione) - ed è giustificabile solo se l'applicazione di quest'ultimo risulti pregiudizievole per il minore e contrario ai suoi interessi (art. 337 quater c.c.) (Cass. civ., n.
1645/2022; Cass. civ., n. 27591/2021).
Il giudice, nel disporre l'affidamento di un minore, deve attenersi al criterio primario rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al minimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (Cass. civ., n. 38005/2022).
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (Cass. civ., n. 11122/2024; Cass. civ., n. 21425/2022).
Nel caso in esame, la ricorrente si limita a chiedere che venga confermato, in merito ai figli minori, il regime di affidamento esclusivo alla stessa, già disposto in sede di separazione. Si legge infatti nella sentenza di separazione n. 550/2020 (N.R.G. 1294/2017) che: “Il figlio minore deve essere Per_1
affidato in via esclusiva alla madre, non apparendo opportuno, per il disagio palesato dal ragazzo nei
pagina 3 di 6 confronti della figura paterna e l'assenza di qualsiasi contatto fra padre e figlio negli ultimi tre anni,
l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori, che non solo finirebbe per perpetuare quello stato di tensione fonte del riferito disagio ma sarebbe, in concreto, difficilmente gestibile in costanza del rifiuto del figlio (che oggi ha tredici anni e mezzo) di interloquire con il padre.
L'inadeguatezza palesata dal nel rapporto con il figlio e la sua complessiva condotta CP_1 Per_1
processuale, che denota un sostanziale disinteresse per le sorti del rapporto del padre con i figli (il
[...]
CP_
, infatti, non solo non è comparso personalmente all'udienza presidenziale ma non ha neppure dimostrato di voler ricucire il rapporto deteriorato con il figlio e di voler consolidare quello Per_1 con la IA ) inducono a ritenere che l'affidamento congiunto non sia opportuno e Per_2
conveniente neppure per la IA , la quale deve essere affidata, perciò, in via esclusiva alla Per_2
madre. Il programma di frequentazione fra il padre e il figlio minore deve essere Per_1
prudentemente rimesso alla volontà del ragazzo di riprendere i rapporti con il padre, prescrivendosi, tuttavia, ad entrambi i genitori di assumere condotte idonee a diminuire la tensione esistente, in tal modo favorendo l'instaurazione di un clima più sereno che renda possibile il ripristino di normali rapporti fra padre e figlio. Per ciò che concerne la IA , invece, il diritto di visita del padre Per_2 potrà essere esercitato nei tempi previsti con l'ordinanza presidenziale, al fine di consentire la conservazione e il consolidamento del rapporto della IA con il padre. Entrambi i minori, perciò, risiederanno stabilmente con la madre …”.
Allo stato, la situazione non appare cambiata, né il comportamento processuale assunto dal - CP_1
che non si è costituito in giudizio né in fase presidenziale, né dinanzi al Giudice istruttore – lascia intendere che ci sia un suo interesse a ripristinare il rapporto con i figli minori e ad occuparsi fattivamente degli stessi.
Pertanto, in considerazione del disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, confermato dal comportamento processuale del resistente, rimasto contumace nel presente procedimento, ed indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale, il Collegio ritiene conforme all'interesse dei minori confermare l'affidamento esclusivo degli stessi alla madre, come disposto in sede di separazione.
Nei confronti della madre deve essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità.
Il avrà la possibilità di frequentare i figli minori alle condizioni indicate nel ricorso CP_1
introduttivo, che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte (nn. 2, 3,4 del ricorso).
pagina 4 di 6 In merito al contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass. civ., 30.05.2023, n. 15154).
Nella fattispecie in esame, tuttavia, non si ha contezza della consistenza economica e reddituale del
[...]
CP_
, né è possibile effettuare una valutazione comparativa dei redditi delle parti, data la mancata costituzione in giudizio del resistente. Pertanto, il Collegio ritiene equo confermare l'entità del suddetto assegno in € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio) che il è obbligato a versare CP_1
alla ricorrente, entro la fine di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Alle spese straordinarie necessarie per i figli, che si aggiungono al mantenimento ordinario, provvederanno entrambi i genitori in parti uguali, ciascuno per la metà (50%).
Le spese del presente giudizio, stante le ragioni della decisione e la mancata costituzione del convenuto, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 13.02.2023 da contro con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni Parte_1 CP_1
altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in
Termoli (CB) il 23.09.2006 tra , nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile CP_1 del Comune di Termoli al N. 78, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno
2006;
2) Conferma l'affidamento esclusivo dei due figli minori e alla madre, con la Per_1 Per_2
quale gli stessi risiederanno stabilmente nel suo attuale domicilio in Barletta, alla Via Tancredi n.
5;
3) Conferma l'obbligo a carico di di versare a un assegno CP_1 Parte_1 mensile di € 400,00, alla fine di ogni mese, quale contributo per il mantenimento dei due figli minori (€ 200,00 per ognuno), con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
4) Conferma l'obbligo a carico di entrambi i genitori, ciascuno per la metà (50%), di contribuire al pagamento delle spese straordinarie occorrenti per i figli minori;
5) Dispone che la frequentazione del padre con i figli minori avvenga alle condizioni indicate nel pagina 5 di 6 ricorso introduttivo, che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte (nn. 2, 3,4 del ricorso);
6) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
7) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in camera di consiglio, il 24.12.2024
Il Presidente estensore
dott. Rinaldo D'Alonzo
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