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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/12/2025, n. 2214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2214 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17968/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
UD HE Presidente relatrice
CO DI IC
EA RC IC
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 17968/2025 R.G. promosso da
(C.F. , elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso Parte_1 C.F._1
lo studio degli Avv. GORLANI CHIARA e Avv. BOTTI STEFANO, che la rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso e
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso lo Parte_2 C.F._2
studio degli Avv. GORLANI CHIARA e Avv. BOTTI STEFANO, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi SI.ri e;
Parte_1 Parte_2
2) per l'effetto, contestualmente ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile presso il Comune di
ST (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) omologare la separazione personale dei coniugi alle seguenti CONDIZIONI
1 1. Vita separata con obbligo di mutuo rispetto.
2. La figlia minore viene affidata congiuntamente, secondo le regole dell'affido condiviso, ad Per_1
entrambi i coniugi, che in tal modo conservano la potestà-responsabilità genitoriale ordinaria e straordinaria, ed avrà dimora e residenza abituale e prevalente presso la madre SI.ra , Parte_1 nell'abitazione coniugale sita in ST (Bs), Via Cavour n. 127, int. 11.
3. La casa coniugale sita in ST (Bs), Via Cavour n. 127, int. 11, di proprietà della SI.ra Parte_1
attualmente occupata dalla stessa e dai figli , e , viene assegnata nell'interesse della Per_2 Per_3 Per_1
prole alla SI.ra . Parte_1
4. Quanto al diritto di visita del padre alla figlia minorenne, il SI. frequenterà e terrà con sé Parte_2
la stessa per due giorni nel corso della settimana lavorativa, indicativamente il lunedì e il giovedì, dalle ore
18,30 con pernottamento presso il padre, il quale accompagnerà la figlia il mattino seguente a Per_1
scuola. , inoltre, starà con il padre a fine settimana alterni, indicativamente dal sabato sino al lunedì Per_1
mattina, con facoltà di aumentare la frequentazione, secondo le esigenze e gli accordi che reciprocamente verranno condivisi tra i genitori e per il bene dei figli. Per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali, la figlia minorenne trascorrerà le stesse alternativamente con ciascuno dei genitori, ovvero l'anno in cui la stessa trascorrerà il Natale con il padre passerà il capodanno e la Pasqua con la madre, e ciò ad anni alternati con facoltà di flessibilità secondo le esigenze e gli accordi che verranno presi. Per quanto riguarda le vacanze estive, natalizie e scolastiche, i coniugi si accorderanno preventivamente di volta in volta, fermo restando che nel corso delle vacanze natalizie la figlia minorenne potrà trascorrere lo stesso numero di giorni con ciascuno dei genitori e durante le ferie estive almeno due settimane anche non consecutive, con periodo da comunicare entro il mese di giugno. La frequentazione con i figli maggiorenni verrà invece ovviamente gestita dagli stessi con i genitori.
5. Il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 Parte_1 dei due figli non economicamente autosufficienti ( e ), l'importo mensile complessivo di Per_3 Per_1
€ 300,00 (€ 150,00 cadauno), da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia che si produce e si ritiene parte integrante del presente ricorso (Doc. 13). Inoltre resterà integralmente attribuito alla SI.ra LA l'assegno unico e universale per i figli a carico.
6. Qualora la SI.ra dovesse vendere la casa coniugale di sua proprietà sita in ST, Parte_1
Via Cavour n. 127, come sopra meglio identificata, quest'ultima si impegna a riconoscere al SI. Pt_2
l'importo di Euro 90.000,00 (novantamila/00 euro), da versarsi contestualmente all'atto di
[...] alienazione dell'immobile e comunque entro 30 giorni dalla vendita del predetto bene immobile.
7. Le spese ordinarie della casa coniugale saranno integralmente sostenute dalla SI.ra mentre Parte_1
le spese straordinarie graveranno sui coniugi nella misura del 50% ciascuno sino a quando i figli ivi dimoreranno. Ove il SI. non dovesse provvedere a versare la quota di sua spettanza del 50% Parte_2
2 delle spese straordinarie della casa coniugale dovute sino a quando i figli ivi dimoreranno, tale importo sarà decurtato dal credito di 90.000,00 Euro vantato dallo stesso in caso di vendita della casa.
8. Le parti convengono sin d'ora che, allo scioglimento del fondo patrimoniale costituito, le proprietà degli immobili conferiti nel medesimo, come sopra individuate, rimarranno in capo agli attuali proprietari.
9. Le automobili, come attualmente intestate alla SI.ra ed al SI. restano in uso ed in Parte_1 Pt_2 proprietà come allo stato attuale. L'automobile Renault Clio tg. DX828EW, in uso al figlio , resterà Per_3
in comproprietà tra i coniugi.
10. A ciascuno dei coniugi resta definitivamente e rispettivamente attribuito il saldo dei conti correnti rispettivamente intestati a ciascuno.
11. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti, e pertanto dichiarano di nulla avere a che pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento. Inoltre, ogni ulteriore rapporto economico tra i coniugi
è già stato compiutamente definito con reciproca soddisfazione.
12. I SI.ri e si rilasciano sin d'ora reciproco assenso al rilascio del passaporto per Parte_1 Pt_2
l'espatrio della figlia minore . Per_1
13. Disporre la trasmissione della sentenza di omologazione al competente Ufficio dello Stato Civile di
ST (BS), ordinando di procedere alle annotazioni di legge.
14. Compensare integralmente tra le parti le spese legali e tutti gli accessori, nonché le anticipazioni, determinate e/o determinabili secondo normativa e regolamentazione”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a CA (BS) in data 25.8.2001, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di CA al n. 12, parte II, serie A, anno 2001, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli il 4.7.2002, il 2.2.2004, e in data 8.1.2013. Per_2 Per_3 Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse della figlia minore della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
3 La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
UD HE
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
UD HE Presidente relatrice
CO DI IC
EA RC IC
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 17968/2025 R.G. promosso da
(C.F. , elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso Parte_1 C.F._1
lo studio degli Avv. GORLANI CHIARA e Avv. BOTTI STEFANO, che la rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso e
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso lo Parte_2 C.F._2
studio degli Avv. GORLANI CHIARA e Avv. BOTTI STEFANO, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi SI.ri e;
Parte_1 Parte_2
2) per l'effetto, contestualmente ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile presso il Comune di
ST (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) omologare la separazione personale dei coniugi alle seguenti CONDIZIONI
1 1. Vita separata con obbligo di mutuo rispetto.
2. La figlia minore viene affidata congiuntamente, secondo le regole dell'affido condiviso, ad Per_1
entrambi i coniugi, che in tal modo conservano la potestà-responsabilità genitoriale ordinaria e straordinaria, ed avrà dimora e residenza abituale e prevalente presso la madre SI.ra , Parte_1 nell'abitazione coniugale sita in ST (Bs), Via Cavour n. 127, int. 11.
3. La casa coniugale sita in ST (Bs), Via Cavour n. 127, int. 11, di proprietà della SI.ra Parte_1
attualmente occupata dalla stessa e dai figli , e , viene assegnata nell'interesse della Per_2 Per_3 Per_1
prole alla SI.ra . Parte_1
4. Quanto al diritto di visita del padre alla figlia minorenne, il SI. frequenterà e terrà con sé Parte_2
la stessa per due giorni nel corso della settimana lavorativa, indicativamente il lunedì e il giovedì, dalle ore
18,30 con pernottamento presso il padre, il quale accompagnerà la figlia il mattino seguente a Per_1
scuola. , inoltre, starà con il padre a fine settimana alterni, indicativamente dal sabato sino al lunedì Per_1
mattina, con facoltà di aumentare la frequentazione, secondo le esigenze e gli accordi che reciprocamente verranno condivisi tra i genitori e per il bene dei figli. Per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali, la figlia minorenne trascorrerà le stesse alternativamente con ciascuno dei genitori, ovvero l'anno in cui la stessa trascorrerà il Natale con il padre passerà il capodanno e la Pasqua con la madre, e ciò ad anni alternati con facoltà di flessibilità secondo le esigenze e gli accordi che verranno presi. Per quanto riguarda le vacanze estive, natalizie e scolastiche, i coniugi si accorderanno preventivamente di volta in volta, fermo restando che nel corso delle vacanze natalizie la figlia minorenne potrà trascorrere lo stesso numero di giorni con ciascuno dei genitori e durante le ferie estive almeno due settimane anche non consecutive, con periodo da comunicare entro il mese di giugno. La frequentazione con i figli maggiorenni verrà invece ovviamente gestita dagli stessi con i genitori.
5. Il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 Parte_1 dei due figli non economicamente autosufficienti ( e ), l'importo mensile complessivo di Per_3 Per_1
€ 300,00 (€ 150,00 cadauno), da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia che si produce e si ritiene parte integrante del presente ricorso (Doc. 13). Inoltre resterà integralmente attribuito alla SI.ra LA l'assegno unico e universale per i figli a carico.
6. Qualora la SI.ra dovesse vendere la casa coniugale di sua proprietà sita in ST, Parte_1
Via Cavour n. 127, come sopra meglio identificata, quest'ultima si impegna a riconoscere al SI. Pt_2
l'importo di Euro 90.000,00 (novantamila/00 euro), da versarsi contestualmente all'atto di
[...] alienazione dell'immobile e comunque entro 30 giorni dalla vendita del predetto bene immobile.
7. Le spese ordinarie della casa coniugale saranno integralmente sostenute dalla SI.ra mentre Parte_1
le spese straordinarie graveranno sui coniugi nella misura del 50% ciascuno sino a quando i figli ivi dimoreranno. Ove il SI. non dovesse provvedere a versare la quota di sua spettanza del 50% Parte_2
2 delle spese straordinarie della casa coniugale dovute sino a quando i figli ivi dimoreranno, tale importo sarà decurtato dal credito di 90.000,00 Euro vantato dallo stesso in caso di vendita della casa.
8. Le parti convengono sin d'ora che, allo scioglimento del fondo patrimoniale costituito, le proprietà degli immobili conferiti nel medesimo, come sopra individuate, rimarranno in capo agli attuali proprietari.
9. Le automobili, come attualmente intestate alla SI.ra ed al SI. restano in uso ed in Parte_1 Pt_2 proprietà come allo stato attuale. L'automobile Renault Clio tg. DX828EW, in uso al figlio , resterà Per_3
in comproprietà tra i coniugi.
10. A ciascuno dei coniugi resta definitivamente e rispettivamente attribuito il saldo dei conti correnti rispettivamente intestati a ciascuno.
11. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti, e pertanto dichiarano di nulla avere a che pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento. Inoltre, ogni ulteriore rapporto economico tra i coniugi
è già stato compiutamente definito con reciproca soddisfazione.
12. I SI.ri e si rilasciano sin d'ora reciproco assenso al rilascio del passaporto per Parte_1 Pt_2
l'espatrio della figlia minore . Per_1
13. Disporre la trasmissione della sentenza di omologazione al competente Ufficio dello Stato Civile di
ST (BS), ordinando di procedere alle annotazioni di legge.
14. Compensare integralmente tra le parti le spese legali e tutti gli accessori, nonché le anticipazioni, determinate e/o determinabili secondo normativa e regolamentazione”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a CA (BS) in data 25.8.2001, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di CA al n. 12, parte II, serie A, anno 2001, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli il 4.7.2002, il 2.2.2004, e in data 8.1.2013. Per_2 Per_3 Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse della figlia minore della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
3 La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
UD HE
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