Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/01/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12867/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.11.2024 da
1) Parte_1
Nato a Milano il 04.04.1956 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maria Cristina Morelli presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nata a Lecco il 27.06.1967 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Romualdo Richichi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Como il 20.02.1993
(anno 1993, atto n. 24, parte II, serie A)
Divorziati con sentenza n. 5316/2018 emessa il 09.05.2018 del Tribunale di Milano.
con i seguenti figli:
, nato il [...] Per_1
nato il [...] Per_2
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno congiuntamente chiesto la modifica della sentenza n. 5316/2018 emessa il 09.05.2018 del Tribunale di Milano.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“1) la prof. con decorrenza 31 dicembre 2024, si obbliga a lasciare libero da Parte_2 persone e cose di sua proprietà l'immobile assegnatole in godimento quale ex casa coniugale, sito in Milano, via Santo Spirito, 14, attualmente condotto in locazione e di proprietà della società
[...] CP_
il cui contratto ha scadenza naturale nella data di rilascio da parte della medesima. I mobili e gli arredi presenti nell'alloggio sopra citato, di cui all'elenco allegato come doc. 4) alla separazione coniugale.
2) Il padre, a decorrere dal mese di gennaio 2025, si farà carico, in via esclusiva, del mantenimento dei figli sulla base di accordi diretti con i medesimi (vitto - salvo allorquando i ragazzi verranno ospitati dalla madre, in presenza della stessa;
costi relativi ai rispettivi alloggi fuori sede - laddove onerosi;
vestiario; trasporti, spese sportive - comprensive degli acquisti dell'attrezzatura; spese di svago;
spese relative a viaggi e a vacanze;
argent de poche). A riguardo, ciascuno di essi darà comunicazione al padre dei dati relativi al conto corrente personalmente intestato. Sempre a titolo di contributo al mantenimento dei figli, il dott. continuerà Parte_1
a farsi carico, nella misura del 50%, degli oneri relativi alle spese extra, preventivamente concordate con la madre, di cui alla clausola 3) della sentenza di divorzio sopra citata e specificatamente il 50%, degli oneri relativi alle loro spese mediche non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale o da polizza assicurativa - in proposito, i genitori hanno provveduto alla stipula di una polizza, della quale si accollano il costo in parti uguali-, nonché sempre nella misura del 50%, degli oneri relativi alle loro spese scolastiche e universitarie (iscrizioni, eventuali rette, libri di testo, gite organizzate dalla scuola), spese tutte da concordarsi preventivamente, salvo le mediche urgenti e da documentarsi successivamente.
3) Il mantenimento della prole nei periodi di permanenza presso la madre in Milano, con decorrenza gennaio 2025, sarà a carico della prof. Parte_2
- DARE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni:
4) le parti dichiarano la loro volontà di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza se conforme alle conclusioni sopra declinate.
- COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite e rinuncia dei legali al vincolo di solidarietà.”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere compensate, atteso l'accordo raggiunto delle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 5316/2018 emessa il
09.05.2018 del Tribunale di Milano, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo