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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/12/2025, n. 2154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2154 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5583/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa NE EA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5583/2023 promossa da:
, in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ACHILLE
STANZIALE, giusta procura in atti;
opponente contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. RAFFAELE DE Controparte_2
SIMONE, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
22.12.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Si controverte del credito di € 11.694,38, oltre accessori e spese, vantata da CP_2
nei confronti di a titolo di saldo di una
[...] Controparte_3
fornitura di merci (asparagi), giusta fatture rimaste insolute.
Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n. 1374 del
27.9.2023), debitrice ingiunta, ha promosso opposizione Controparte_3 ex art. 645 c.p.c. eccependo: 1) l'inesattezza della prestazione per la presenza di residui di fitofarmaci che non consentivano di qualificare il prodotto come “biologico”, condizione posta per l'acquisto; 2) l'esistenza di un accordo tra le parti in forza del quale il prezzo della fornitura sarebbe stato determinato solo dopo e nel caso in cui l'opponente avesse rivenduto il prodotto;
3) di aver commercializzato 1290,75 kg di prodotto al prezzo di circa € 1,00 al kg con un ricavo di circa € 1.300,00.
Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo;
vinte le spese.
Si è costituita l'opposta, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione; il tutto con vittoria delle spese di lite.
Accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e formulata alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. (ord. 16.4.2025), accettata dalla sola opposta, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, è pervenuta all'udienza del
22.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa.
L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
In premessa, è opportuno richiamare la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, a essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato,
pagina 2 di 5 mentre spetta al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa altrui.
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. SS. UU.
n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. da ultimo
Cass. n. 13685/2019).
Applicando le suddette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, deve ritenersi che l'opposta abbia assolto all'onere probatorio su di essa incombente.
Va anzitutto osservato è incontestata l'esistenza del rapporto di fornitura e l'esecuzione della prestazione. Il che consente di ritenere provato il titolo, tra l'altro documento dalle fatture corredate dei relativi documenti di trasporto. In proposito, mette conto rammentare che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (Cass. n.
13651/2006).
Acclarato l'an, l'opponente ha tentato di giustificare il proprio inadempimento eccependo l'esistenza di vizi della merce a causa della presenza di fitofarmaci.
Senonché detta eccezione deve ritenersi destituita di fondamento per plurimi motivi.
pagina 3 di 5 Anzitutto, essa è logicamente incoerente rispetto al contegno stragiudiziale assunto dall'opponente che, a fronte della richiesta di pagamento avanzata dall'opposta, nulla ha inteso contestare in ordine ai qui eccepiti vizi della merce (cfr. corrispondenza ante causam intercorsa tra le parti e, in particolare, pec del 13.6.2023 in risposta alla pec di messa in mora del 7.6.2023, con cui l'opponente chiedeva copia dei d.d.t. per poi contestare con pec del 27.6.2023 l'autenticità delle sottoscrizioni ivi apposte, senza tuttavia eccepire alcunché in merito all'inesattezza della prestazione: il che appare un comportamento significativo contrastante con l'unico motivo di opposizione qui spiegato).
A ciò si aggiunga che l'opponente non ha fornito alcun valido principio di prova a supporto dei propri assunti, affidando la pretesa dimostrazione dei riferiti vizi della merce a un “rapporto di prova” in relazione al quale, in primo luogo, non vi è nessuna evidenza certa della corrispondenza tra la merce fornita dall'opposta e quella oggetto di analisi
(nello stesso rapporto si dà atto che il campione e le informazioni a esso relative sono stati forniti dall'opponente). In secondo luogo, la sua lettura smentisce la stessa prospettazione difensiva dell'opponente atteso che i valori di fitofarmaci riscontrati nel campione analizzato risultano inferiori rispetto al limite ivi indicato.
Deve essere poi osservato che l'opponente non ha neppure validamente richiesto di fornire, diversamente, un principio di prova dei propri assunti, dovendosi ribadire l'inammissibilità delle prove orali articolate (interrogatorio formale dell'opposta e prova per testi) siccome vertente su circostanze vuoi generiche, siccome del tutto prive di riferimenti temporali o soggettivi, vuoi documentali o superflue.
Non va poi trascurato che quanto sostenuto dall'opponente in ordine all'esistenza di un accordo tra le odierne parti in ordine alla rideterminazione del prezzo della fornitura alla luce della rivendita della merce ad a un prezzo inferiore a causa dei Controparte_4 riscontrati vizi è non solo rimasto del tutto indimostrato in giudizio ma anche documentalmente smentito dalla mail, in atti, inviata dal General Manager di detta società, che ha negato di aver acquistato asparagi dalla odierna opponente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va dunque rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo. pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati i parametri medi sul valore della domanda ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
a) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, DICHIARA definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 1374 del 27.9.2023;
b) ND l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese processuali, che liquida in € 3.397,00 per compensi, oltre a rimborso spese forf., Iva e Cap come per legge.
Foggia, 23.12.2025
IL GIUDICE
NE EA
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa NE EA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5583/2023 promossa da:
, in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ACHILLE
STANZIALE, giusta procura in atti;
opponente contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. RAFFAELE DE Controparte_2
SIMONE, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
22.12.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Si controverte del credito di € 11.694,38, oltre accessori e spese, vantata da CP_2
nei confronti di a titolo di saldo di una
[...] Controparte_3
fornitura di merci (asparagi), giusta fatture rimaste insolute.
Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n. 1374 del
27.9.2023), debitrice ingiunta, ha promosso opposizione Controparte_3 ex art. 645 c.p.c. eccependo: 1) l'inesattezza della prestazione per la presenza di residui di fitofarmaci che non consentivano di qualificare il prodotto come “biologico”, condizione posta per l'acquisto; 2) l'esistenza di un accordo tra le parti in forza del quale il prezzo della fornitura sarebbe stato determinato solo dopo e nel caso in cui l'opponente avesse rivenduto il prodotto;
3) di aver commercializzato 1290,75 kg di prodotto al prezzo di circa € 1,00 al kg con un ricavo di circa € 1.300,00.
Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo;
vinte le spese.
Si è costituita l'opposta, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione; il tutto con vittoria delle spese di lite.
Accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e formulata alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. (ord. 16.4.2025), accettata dalla sola opposta, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, è pervenuta all'udienza del
22.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa.
L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
In premessa, è opportuno richiamare la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, a essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato,
pagina 2 di 5 mentre spetta al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa altrui.
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. SS. UU.
n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. da ultimo
Cass. n. 13685/2019).
Applicando le suddette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, deve ritenersi che l'opposta abbia assolto all'onere probatorio su di essa incombente.
Va anzitutto osservato è incontestata l'esistenza del rapporto di fornitura e l'esecuzione della prestazione. Il che consente di ritenere provato il titolo, tra l'altro documento dalle fatture corredate dei relativi documenti di trasporto. In proposito, mette conto rammentare che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (Cass. n.
13651/2006).
Acclarato l'an, l'opponente ha tentato di giustificare il proprio inadempimento eccependo l'esistenza di vizi della merce a causa della presenza di fitofarmaci.
Senonché detta eccezione deve ritenersi destituita di fondamento per plurimi motivi.
pagina 3 di 5 Anzitutto, essa è logicamente incoerente rispetto al contegno stragiudiziale assunto dall'opponente che, a fronte della richiesta di pagamento avanzata dall'opposta, nulla ha inteso contestare in ordine ai qui eccepiti vizi della merce (cfr. corrispondenza ante causam intercorsa tra le parti e, in particolare, pec del 13.6.2023 in risposta alla pec di messa in mora del 7.6.2023, con cui l'opponente chiedeva copia dei d.d.t. per poi contestare con pec del 27.6.2023 l'autenticità delle sottoscrizioni ivi apposte, senza tuttavia eccepire alcunché in merito all'inesattezza della prestazione: il che appare un comportamento significativo contrastante con l'unico motivo di opposizione qui spiegato).
A ciò si aggiunga che l'opponente non ha fornito alcun valido principio di prova a supporto dei propri assunti, affidando la pretesa dimostrazione dei riferiti vizi della merce a un “rapporto di prova” in relazione al quale, in primo luogo, non vi è nessuna evidenza certa della corrispondenza tra la merce fornita dall'opposta e quella oggetto di analisi
(nello stesso rapporto si dà atto che il campione e le informazioni a esso relative sono stati forniti dall'opponente). In secondo luogo, la sua lettura smentisce la stessa prospettazione difensiva dell'opponente atteso che i valori di fitofarmaci riscontrati nel campione analizzato risultano inferiori rispetto al limite ivi indicato.
Deve essere poi osservato che l'opponente non ha neppure validamente richiesto di fornire, diversamente, un principio di prova dei propri assunti, dovendosi ribadire l'inammissibilità delle prove orali articolate (interrogatorio formale dell'opposta e prova per testi) siccome vertente su circostanze vuoi generiche, siccome del tutto prive di riferimenti temporali o soggettivi, vuoi documentali o superflue.
Non va poi trascurato che quanto sostenuto dall'opponente in ordine all'esistenza di un accordo tra le odierne parti in ordine alla rideterminazione del prezzo della fornitura alla luce della rivendita della merce ad a un prezzo inferiore a causa dei Controparte_4 riscontrati vizi è non solo rimasto del tutto indimostrato in giudizio ma anche documentalmente smentito dalla mail, in atti, inviata dal General Manager di detta società, che ha negato di aver acquistato asparagi dalla odierna opponente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va dunque rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo. pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati i parametri medi sul valore della domanda ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
a) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, DICHIARA definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 1374 del 27.9.2023;
b) ND l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese processuali, che liquida in € 3.397,00 per compensi, oltre a rimborso spese forf., Iva e Cap come per legge.
Foggia, 23.12.2025
IL GIUDICE
NE EA
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