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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 24/09/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 191/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
SECONDA SEZIONE CIVILE La Corte d'appello di TO, Sezione seconda civile, composta dai Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo Presidente rel. ed est.
dott.ssa Maria Tulumello Consigliere
dott.ssa Renata Fermanelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa RG 191/2024 promossa con atto di citazione in appello notificato in data
1.10.2024
DA
(P. IVA ) e da (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) C.F._1
rappresentati e difesi dagli avv.ti Elisabetta Cescatti del Foro di Rovereto e Luca
Marconi del Foro di TO appellanti -
CONTRO
(CF ) Controparte_1 C.F._2
Rappresentati e difeso dagli avv.ti ti Marialorenza de Finis ed Enrico Cortelletti entrambi del Foro di TO,
-appellato -
pagina 1 di 21 Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 07.08.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Appellanti:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza nr. 830/2024 pubblicata il
29.08.2024 sub RG 3802/2019 Tribunale di TO – dottor Massimo Morandini, notificata il 02.09.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “In via principale: respingere la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto, limitare la condanna della e del Signor alla somma di cui al preventivo dd. Parte_1 Parte_2
05.06.2015 e pertanto alla somma di € 5.000,00 oltre oneri come da parcella dell'ing.
29.09.2017, o la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Il Parte_3
tutto con vittoria di spese e competenze, nonché oneri e spese di mediazione, come per legge ivi compreso il procedimento sub R.G. 3802-1/2019. In via istruttoria come da memoria 183 co VI nr. 2 cpc dd. 22.06.2020 e memoria 183 co. VI nr. 3 dd. 13.07.2020, insistendo per il rigetto delle istanze avversarie per i motivi di cui alla memoria 183 co.
VI nr. 3 cpc dd. 13.07.2020." e conseguentemente disattendere tutte le domande, eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
- in via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.
Appellato
pagina 2 di 21 Voglia la Corte di Appello, contrariis rejectis, respingere l'appello presentato da e avverso la Sentenza Parte_1 Parte_2
del Tribunale di TO n° 830/2024 pubblicata in data 29/8/2024, notificata il 2/9/2024, per inammissibilità ed infondatezza, e, confermando interamente il suddetto provvedimento,
NEL MERITO
In principalità:
- accertare e dichiarare sia la congruità e corrispondenza alle tariffe professionali di riferimento dell'avviso di parcella dd. 16/7/18 emesso dall'attore/appellato a carico di per l'attività da lui svolta in relazione ed in conformità all'incarico Parte_1
professionale affidatogli dai convenuti/appellanti per lo svolgimento di tutte le attività professionali di cui al detto avviso di parcella;
sia la prestazione di garanzia personale da per l'adempimento dell'obbligazione della Parte_4 Parte_1
- condannare i convenuti/appellati, in solido fra di loro oppure ciascuno per il titolo e per la parte che gli compete ex lege, a pagare all'ing. l'importo di cui Controparte_1
al menzionato avviso di parcella e così € 74.600,93 oltre a ritenuta d'acconto e oltre spese di vidimazione parcella queste ultime nella misura dell'1% dell'importo vistato, ed oltre interessi nella misura di cui alla specifica legge professionale per gli ingegneri, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla messa in mora e quindi dal 28 giugno
2018 in poi;
in subordine:
- condannare entrambi i convenuti/appellati, in solido fra di loro oppure ciascuno per il titolo e per la parte che gli compete ex lege, a pagare all'ing. per i Controparte_1
titoli tutti di spettanza di quest'ultimo per i fatti di cui alla narrativa dell'atto di citazione, la somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi calcolati a sensi dell'art. 4 del D.M. 140/2012 e secondo il D.M. 143/2013; in ogni caso:
pagina 3 di 21 - dato atto della dichiarazione dell'ing. di volersi avvalere del documento all.to 4 CP_1
alla sua citazione contenente le sottoscrizioni dello che ne ha contestata Pt_2
l'autenticità, disporre – qualora venisse ritenuto rilevante in causa l'accertamento di tale autenticità – la verificazione di quelle firme;
- respingere per inammissibilità e/o infondatezza le eccezioni e le contestazioni mosse dai convenuti/appellanti all'attività e al credito dell'ing. parimenti escludendo - CP_1
anche per intervenuto giudicato sul punto - che nel contratto del 5 giugno 2015 (semmai idoneo a disciplinare la fattispecie) siano presenti condizioni sospensive di efficacia dello stesso, altrimenti qualificandole nulle ed inefficaci, e comunque dichiarare maturato il termine per la riscossione del suo credito da parte dell'attore/appellato.
IN VIA ISTRUTTORIA
A.) Disporre CTU per:
1) indicare il compenso di spettanza dell'ing. distintamente per il caso di: CP_1
- Progettazione della ristrutturazione dell'edificio in Sprè di VO civico n. 68 di Via
Resistenza p.ed. 668/1-2-3- e p.f. 860/10-13-14-15 formato da due appartamenti su due piani e con garage nell'interrato per ricavarne una palazzina sempre a 2 piani ma con 4 appartamenti e con lo stesso garage nell'interrato al quale si accedeva da una rampa posta sul retro dell'edificio;
- Progettazione nello spazio dell'edificio in Sprè di VO civico n. 68 di Via Resistenza
p.ed. 668/1-2-3- e p.f. 860/10-13-14-15 di un condominio formato da due corpi di fabbrica su tre piani con 10 appartamenti di cui 2 al primo piano con piccolo giardino pensile e due attici al secondo piano con grande giardino pensile, ed un garage nell'interrato su due livelli contenente 11 box di cui 3 doppi e quindi complessivi 14 posti auto, e altresì 3 posti auto esterni, e con una rampa di accesso al garage nella parte anteriore dell'edificio che sbocca sulla strada privata interna al compendio immobiliare preesistente che serve per collegare l'ingresso dell'edificio (vuoi quello preesistente vuoi quello nuovo) alla via pubblica.
2) Valutare se il progetto redatto dall'Ing. è definitivo. CP_1
pagina 4 di 21 3) Accertare la congruità del compenso per il esposto nella parcella dello stesso CP_1
come liquidata dall'Ordine degli Ingegneri, con riferimento all'attività professionale effettivamente e necessariamente svolta dal per il progetto definitivo da lui CP_1
redatto come in atti.
Con riserva per l'ing. di designare il proprio consulente di parte. CP_1
B.) IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA E RESIDUALE
Disporre perizia grafologica per accertare l'autenticità della sottoscrizione di
[...]
che compare a pag. 5 dell'istanza di concessione edilizia costituente l'allegato Pt_2
4 del fascicolo attoreo (qualora tale documento sia ritenuto rilevante ai fini della decisione sulla materia del contendere);
C.) respingere ogni istanza istruttoria dei convenuti/appellanti confermando al riguardo i provvedimenti istruttori pronunciati dal Giudice in corso di causa.
IN OGNI CASO condannare entrambi i convenuti/appellanti in solido fra di loro oppure ciascuno per la parte di sua spettanza a rifondere all'attore le spese e competenze del presente giudizio e del giudizio di prime cure, oltre accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dd. 04.10.2019 ha convenuto in giudizio Controparte_1
e premettendo che dal 2010 egli era in rapporto di Parte_1 Parte_2
amicizia con , imprenditore edile nonché legale rappresentante di Parte_2
da cui più volte aveva ottenuto incarichi di consulenze, progettazioni Parte_1
e/o studi di fattibilità di operazioni immobiliari.
Tra la fine 2016 e inizio 2017 per mezzo del suo legale rappresentante, Parte_1
gli aveva esposto che intendeva predisporre un progetto di trasformazione delle pp.edd. 688/1-2-3 con demolizione dell'esistente immobile, che constava di due sole unità immobiliari, e realizzazione di un grosso compendio edificabile di 10 appartamenti, con garage e posti macchina, verificando anche se fosse tecnicamente possibile ampliare il volume esistente con tale volumetria.
pagina 5 di 21 In esito ai riscontri fornitili dal nella suddetta qualità di legale Parte_5
rappresentante di nel marzo/ aprile 2017 gli aveva conferito l'incarico di Parte_1
predisporre la progettazione completa di detto intervento;
egli stante il rapporto di amicizia che lo legava a non si era fatto rilasciare un formale incarico scritto Pt_2
né quest'ultimo aveva richiesto un preventivo scritto in ordine a detta progettazione,
Accettato tale incarico dopo essersi confrontato più volte con altri tecnici coinvolti nel progetto, egli aveva provveduto al completamento del rilievo del terreno con manufatti, all'elaborazione planoaltimetrica, alla creazione di curve di livello e relative sezioni, al rilievo completo del manufatto esistente, alla creazione del modello tridimensionale dell'edificio e del terreno esistente con relative opere ed elaborazioni del rendering, alla progettazione preliminare e definitiva
Il lavoro era stato via via sottoposto sia ai proprietari dell'immobile oggetto di preliminari di compravendita (l'operazione prevedeva si procedesse poi in parte in a permuta con alcuni dei realizzandi appartamenti) sia allo in proprio e quale Pt_2
legale rappresentante di ottenendo la loro approvazione. Parte_1
Nel settembre del 2017 lo in nome e per conto di , aveva Pt_2 Parte_1
incaricato l'attore di predisporre la domanda di concessione edilizia. I moduli CP_1
per la domanda, erano stati predisposti dall'ing. , corredati di tutte le CP_1
documentazioni planimetriche e prospettiche e sottoscritti dallo in qualità di Pt_2
legale rappresentante di;
successivamente gli aveva comunicato Parte_1 Pt_2
che erano sorti dissidi con i proprietari richeidendogli di soprassedere all'invio degli atti al Comune.
Nell'aprile del 2018, ritenendo di aver concluso il proprio incarico, aveva provveduto a trasmettere alla le note delle sue competenze e spese per un importo netto di € Pt_1
74.600,93, senza tuttavia avere riscontro.
Ha formulato le seguenti domande : “Voglia il Tribunale di TO, contrariis reiectis:
- previo accertamento sia della congruità e corrispondenza alle tariffe professionali di riferimento dell'avviso di parcella dd. 16.07.18 emesso dall'attore a carico di Pt_1
pagina 6 di 21 Part per l'attività da lui svolta in relazione ed in conformità all'incarico professionale affidatogli dai convenuti per lo svolgimento di tutte le attività professionali di cui al detto avviso di parcella;
sia della garanzia personalmente data da a Pt_2 CP_1
per l'adempimento dell'obbligazione della condannare i convenuti, in Parte_1
solido fra di loro oppure ciascuno per il titolo e per la parte che gli compete ex lege, a pagare a l'importo di cui al menzionato avviso di parcella e Parte_6
così € 74.600,93 oltre a ritenuta di acconto e oltre spese di vidimazione parcella queste ultime nella misura dell'1% dell'importo vistato, ed oltre interessi nella misura di cui alla specifica legge professionale per gli ingegneri, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla messa in mora e quindi dal 28 giugno 2018 in poi;
in subordine: condannare entrambi i convenuti, in solido fra di loro oppure per il titolo
e per la parte che gli compete ex lege, a pagare all'ing. per i titoli Controparte_1
tutti di spettanza di quest'ultimo per i fatti di cui alla narrativa dell'atto di citazione, la somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi calcolati a sensi dell'art. 4 del
D.M. 140/2012 e secondo il D.M. 143/2013;
in ogni caso condannare entrambi i convenuti in solido fra di loro oppure ciascuno per la parte di sua spettanza a rifondere all'attore le spese e competenze del presente giudizio oltre gli accessori di legge”.
Si sono costituiti in giudizio e esponendo che i Parte_1 Parte_2
proprietari di 1/6 della p.ed. 668/1 PM 2 in CC 285 VO si erano rivolti alla
Immobiliare 2B di Cont Marzia per la vendita di un complesso immobiliare nella sua interezza, comprensivo anche delle p.ed. 668/1 p.m. 1 e 2 – 668/ 2 – 668/3 e le p.f.
860/10 e 860/14 di proprietà dei signori e e, nella primavera Pt_7 Parte_8
del 2015, allo scopo di premunirsi delle informazioni sui costi necessari per l'operazione immobiliare, aveva contattato l'ing. per un preventivo di spesa. Parte_1 CP_1
L'ing. aveva predisposto una prima bozza di lettera di preventivo-incarico per CP_1
prestazione professionale per un importo complessivo di € 10.000,00, oltre oneri e spese;
detta bozza era stata discussa dalle parti specie con riferimento alle modalità di pagina 7 di 21 pagamento e all'esito, con lettera denominata “incarico per prestazione professionale” del 5.6.2015, erano state apportate modifiche alla prima bozza
Detta lettera, in cui figurava quale committente la indicava il costo Parte_1
dell'intervento professionale dell'ingegnere in € 10.000,00 di cui € 7.000,00 per onorari ed € 3.000,00 per spese oltre oneri di legge. Il pagamento della somma avrebbe dovuto essere diviso in due distinti momenti posti evidentemente come condizioni sospensive:
- € 5.000,00 alla presentazione della domanda per l'ottenimento della concessione;
- € 5.000,00 all'ottenimento della concessione.
Raggiunto l'accordo con i proprietari delle pp.ff. 860/10 13-14-15 e della p.ed. 668/1-2-
3 era stato comunicato ad essi il nominativo dell'ing. quale tecnico Pt_9 CP_1
scelto per la realizzazione dei disegni tecnici e dei progetti architettonici.ed erano poi seguiti numerosi incontri sia del con l'ing. sia di quest'ultimo con i Pt_2 CP_1
proprietari al fine di predisporre i progetti per la domanda di concessione edilizia. Nel settembre 2017, l'ing. raggiunto un accordo tra i proprietari circa i progetti CP_1
architettonici dell'immobile da realizzare, aveva inviato i disegni presso la tipografia
Tecnoitalia di TO, chiedendo che gli stessi fossero stampati e ponendo i costi di stampa a carico della Parte_1
A fronte poi di richiesta di pagamento per € 5.000,00 di cui alla parcella dd. 29.09.2017 dell'ing. aveva comunicato al professionista che il pagamento CP_1 Pt_2
sarebbe avvenuto alla presentazione dei disegni per l'ottenimento della concessione edilizia , come da lettera di conferimento di incarico dd. 05.06.2015 e gli aveva chiesto di attendere la formalizzazione della delega da parte dei proprietari delle pp.ff. 860/10
13-14-15 e della pp. ed. 668/1-2-3 CC VO in favore della società convenuta, formalizzazione che non era poi avvenuta impedendo così la presentazione della domanda di concessione. Nonostante il fosse stato informato di ciò aveva CP_1
ugualmente poi inviato una parcella peraltro di importo considerevolmente superiore a quello concordato con la lettera di incarico del 5.6.2015.
pagina 8 di 21 Hanno concluso per il rigetto delle domande attoree affermando che non essendovi stata la presentazione della domanda per l'ottenimento della concessione nulla era dovuto;
in subordine hanno chiesto che la condanna venisse limitata alla somma di cui al preventivo 5.6.2015 o comunque alla somma di giustizia .
La causa è stata istruita anche con prove orali
Con sentenza n. 830/24 il Tribunale di TO così ha deciso:
“-accertata e dichiarata sia la congruità delle tariffe professionali dell'avviso di parcella emesso dall'attore in data 16.07.2018 (v. doc. 5) a carico di per Parte_1
l'attività dallo stessa svolta in relazione all'incarico professionale affidatogli dai convenuti nel 2016/2017, sia la prestazione di garanzia personale di Parte_2
in favore dell'ing. per l'adempimento dell'obbligazione di CP_1 Parte_1
condanna i convenuti, in solido tra loro, a pagare in favore dell'attore, l'importo di €
76.600,93, oltre a ritenuta d'acconto, spese di vidimazione parcella ed interessi con decorrenza dal 28.06.2018;
-rigetta ogni ulteriore domanda;
-condanna i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'attore, che liquida in complessivi € 14.986,48, di cui € 14.103,00 per compensi professionali (€ 2.552,00 per fase di studio, € 1.628,00 per fase introduttiva, € 5.670,00 per fase istruttoria ed € 4.253,00 per fase decisionale) ed € 883,48 per spese non imponibili, oltre a spese generali 15% ed accessori;
-condanna l'attore alla rifusione delle spese del giudizio sub procedimento n. 3802-
1/2019 R.G. sostenute dai convenuti, che liquida in complessivi € 425,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15% ed accessori”.
Il Tribunale ha ritenuto in estrema sintesi e per quando ancora di interesse che l'incarico progettuale conferito dai convenuti all'ing. nel 2016/2017 fosse CP_1
nuovo e diverso rispetto a quanto risultante dalla lettera del giugno 2015, prevedendo il secondo la realizzazione di ben 10 appartamenti, oltre a garages/posti auto, rispetto a quello precedente limitato a 4 appartamenti.
pagina 9 di 21 Ha rilevato altresì che la conclusione del secondo incarico, di cui non vi era prova documentale verosimilmente in ragione dello stretto rapporto di amicizia tra il professionista e lo - ad eccezione del doc C) di parte attorea prodotto con la Pt_2
memoria ex art 183 sesto comma n.1 cpc dd 22.04.2020 che però era privo di sottoscrizione e data- aveva comunque trovato conferma nelle deposizioni testimoniali.
Ha inoltre affermato che il puntuale adempimento da parte del non era in CP_1
contestazione rilevando che le doglianze sul punto del primo atto difensivo erano generiche e che solo tardivamente con la memoria ex art 183 VI comma n.1 cpc i convenuti avevano per la prima volta lamentato la errata collocazione progettuale della rampa” introducendo inammissibilmente fatti del tutto nuovi. Ha comunque anche motivato nel merito afferman do che in ordine a detto errore progettuale nessuna prova era stata fornita.
Quanto al compenso dovuto per l'incarico del 2016/2017 ha ritenuto che in assenza di accordo sul corrispettivo esso dovesse esser determinato sulla base delle tariffe professionali ex art 2233 primo comma cc;
ha osservato che l'attore aveva prodotto il parere di conformità emesso dall'Ordine degli ingegneri della Provincia di TO osservando che non vi era neppure contestazione in merito alla suddetta valutazione di congruità.
Ha ritenuto sussistente la obbligazione solidale anche dello in ragione della Pt_2
garanzia personale prestata dallo al punto 7) della lettera di incarico del Pt_2
5.6.2015.
Avverso la sentenza de qua hanno proposto appello e Parte_1 Pt_2
formulando tre motivi di appello.
Con il primo articolato motivo hanno lamentato l'erroneità della sentenza per travisamento dei fatti, errata valutazione delle prove e violazione dell'art 116 cpc. nella parte in cui aveva ritenuto che vi fossero stati due incarichi il primo incarico del 2015 ed un secondo successivo incarico, non formalizzato per iscritto in ragione dei rapporti di amicizia intercorrenti tra e incarico “provato per fatti concludenti” Pt_2 CP_1
pagina 10 di 21 Hanno osservato che:
- in citazione parte attrice aveva sostenuto “l'inesistenza di qualsivoglia preventivo” e solo dopo la produzione in giudizio da parte dei convenuti della lettera del 5.6.2015 il aveva dedotto la esistenza di due diversi incarichi limitandosi però a CP_1
produrre quanto al preteso secondo incarico un documento (allegato C) privo di data e non sottoscritto.
- Dalla PEC del 6.10 2017 del professionista risultava un riferimento all'incarico del 2015 poiché egli aveva chiesto un acconto pari ad € 5.000,00 conformemente a quanto indicato nel preventivo scritto e ciò era stato riconosciuto anche in citazione, con dichiarazione di valore confessorio non valutata dal primo giudice laddove era stato dichiarato che “pur avendo accettato tale preventivo Pt_1
nulla corrispose al . CP_1
- il primo giudice aveva ritenuto che il primo incarico non avesse avuto seguito motivando in modo inconferente che non era credibile che la società intendesse impegnarsi con la rilevante somma di circa € 1.000.000,00 per l'acquisto del terreno e delle permute per realizzare solo poche unità abitative;
l'incarico era invece stato ab origine quello di progettare una nuova palazzina con il numero di appartamenti consentiti dal regolamento comunale che spettava al professionista individuare;
ciò per presentare ai promittenti venditori una proposta esaustiva e completa;
i preliminari sottoscritti dai venditori di cui alla documentazione prodotta sub doc
19 del resto presentavano disegni e progetti che indicavano una proposta con vari appartamenti
- le dichiarazioni testimoniali dei testimoni e non erano Tes_1 Tes_2
valorizzabili in quanto rese solo de relato, tratte da informazioni fornite dal CP_1
e comunque i testi specie il testimone erano inattendibili Tes_2
Infine hanno affermato che a fronte dell'originario preventivo con conferimento di incarico dd 5.6.2015 per € 10.000,00 non essendovi mai stato un successivo conferimento di incarico con preventivo maggiorato, l'eventuale incremento delle pagina 11 di 21 prestazioni effettuate rispetto a quelle originariamente pattuite, ai fini di una maggiorazione del compenso doveva esser palesato immediatamente al cliente con tempestiva indicazione del superamento dei limiti della prestazione trovando in difetto conferma il compenso inizialmente pattuito.
Con secondo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado per aver essa ritenuto inammissibile la contestazione in ordine alla erronea collocazione della rampa osservando come le allegazioni sul punto fossero invece state ammissibilmente introdotte con la memoria ex art 183 VI comma n.1 cpc vertendo essa sulla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio.Hanno rilevato che peraltro già in comparsa di costituzione era stato indicato che vi erano
“problematiche dei progetti realizzati dal e che la strada di accesso ai CP_1
garage era pericolosa;
la successiva memoria specificava le problematiche urbanistiche di tal che di ciò il primo giudice ne avrebbe dovuto tener conto mentre egli non aveva valutato il mancato rispetto della normativa urbanistica.
Inoltre vi era responsabilità del anche per la mancata presentazione in CP_1
Comune degli elaborati e per la mancata realizzazione dell'opera essendo emerso dalle prove orali di primo grado che egli aveva consigliato i promittenti venditori di rivolgersi ad un avvocato.
Infine hanno affermato che il parere del Consiglio dell'Ordine non poteva avere valore di prova avendo essi contestato le prestazioni oggetto della parcella vidimata il valore esposto nonché addotto l'esistenza del diverso contratto con accordo scritto sul compenso.
Con terzo motivo di appello hanno lamentato la contraddittorietà della motivazione della sentenza in punto “solidarietà”; hanno asserito che se si doveva tener conto del contratto formalizzato nel 2015 allora la garanzia prestata dallo era Pt_2
escutibile nei limiti e nei termini previsti in contratto e per il solo importo in esso indicato;
se invece si riteneva, come nella appellata sentenza che vi fosse stato un pagina 12 di 21 secondo incarico non formalizzato, in relazione a tale secondo incarico nessuna garanzia poteva ritenersi esser stata prestata dallo Pt_2
Hanno formulato le conclusioni in epigrafe trascritte. nel costituirsi ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per sua genercità CP_1
non essendovi specifico richiamo alle norme violate e comunque la sua infondatezza
Sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa è stata rimessa in data 1.7.2025 al
Collegio per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente escludersi l'inammissibilità dell'appello invocata dall'appellato posto che l'atto introduttivo contiene l'esposizione degli elementi richiesti dall'art 342 cpc essendo possibile individuare sia le censure mosse alla sentenza appellata, sia gli argomenti che l'appellante intende contrapporre a quelli adottati dal Giudice di primo grado a sostegno della decisione.
Come osservato dalla Corte di Cassazione “ Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure”. (v. ordinanza n.
2320 del 25/01/2023)
Il primo motivo è infondato.
Va innanzitutto rilevato che in citazione l'odierno appellato non aveva affatto sostenuto tout court “l'inesistenza di qualsivoglia incarico o preventivo” bensì asserito,
pagina 13 di 21 testualmente (v punto3 atto di citazione), che “nel marzo aprile 2017 gli fu conferito
l' incarico professionale di predisporre la progettazione…” aggiungendo di aver omesso, anche per i rapporti personale di amicizia di farsi rilasciare un formale incarico in forma scritta. Dopo la produzione in giudizio da parte dei convenuti della lettera del 5.6.2015 il ha in buona sostanza affermato l'inconferenza di detto CP_1
documento asserendo che altro e diverso era stato l'incarico del 2017 posto che la lettera del 2015 era diretta a determinare il compenso per una progettazione in allora prevista in termini ben più limitati ( ristrutturazione dell'edificio per ricavare edifico di
4 appartamenti) rispetto all'incarico conferito nel 2017 di progettazione di un edificio in due blocchi di 10 appartamenti con nuovo garage interrato.
La PEC del 6.10 2017 del professionista non può esser interpretata nel senso preteso dagli appellanti: con essa - inviata quando già gli elaborati progettuali erano stati redatti e inviati alla Tecnoitalia per la stampa e si trattava poi di depositarli presso il Comune per la pratica concessoria - non solo il professionista ha ribadito di essere in attesa del primo acconto ma altresì di essere ancora in attesa della “della firma dell'accordo/incarico (come previsto dalla legge) “ con ciò sottointendendo, ancora una volta, contrariamente alla lettura datane dagli appellanti, che il rapporto inter partes in base al quale quel progetto era stato redatto era regolato da un accordo non integrato in un atto “scritto e sottoscritto” (incarico dunque solo orale o per facta concludentia ) che necessitava di esser “formalizzato” in un documento firmato.
Né può ritenersi “confessoria” del fatto che fosse il preventivo del 2015 a regolare il rapporto contrattuale relativo alla progettazione del 2017 la affermazione contenuta nell'atto di citazione di primo grado secondo cui pur essendo stato previsto nel preventivo un acconto di € 5000,00 nulla era stato corrisposto. Osservato innanzitutto che alle dichiarazioni del difensore non può attribuirsi natura di confessione (bensì di mera “ammissione” ) non può che esser rilevato che in tutto l' atto di citazione letto nel suo complesso l'unico riferimento è ad accordi intervenuti oralmente nel 2017 senza forma scritta;
dal fatto poi che l'acconto richiesto fosse pari ad € 5.000,00 come pagina 14 di 21 previsto nel preventivo 2015 non può certo desumersi che il professionista abbia inequivocabilmente fatto riferimento alla vigenza degli accordi di cui al preventivo del
2015.
Quanto al doc.19 trattasi di elaborati datati marzo 2017 sicchè essi non possono comprovare che si tratti di progettazione riferibile all'incarico del 2015.
I plurimi elementi di cui sopra non sono dunque idonei né singolarmente né nel loro complesso a scalfire la ricostruzione fatta dal primo giudice.
Per il resto il testimone rispondendo al capitolo 1 della memoria Testimone_3
istruttoria “ (cap 1: “Vero che nell'anno 2015 l'ing. richiese ai CP_1 CP_1
colleghi ing. e ing. e ing. di collaborare con lui nella Tes_4 Tes_2 Tes_1
stesura di un preventivo per un eventuale progetto di ristrutturazione di un edificio in
VO di TO (che a detta del sarebbe stato acquistato da tal sig. CP_1 [...]
o da una società dello stesso) che conteneva due appartamenti su due piani ed Pt_2
un sottostante spazio adibito a garage cui si accedeva da una rampa sul retro dell'edificio, per trasformarlo in una palazzina di 4 appartamenti sempre su due piani, fermo restando sia il garage sottostante che l'esistente rampa di accesso allo stesso sul retro dell'edificio”) con riferimento al suo rapporto con ha confermato che nel CP_1
2015 il gli chiese una collaborazione per la stesura di un preventivo per le CP_1
spese tecniche per la parte strutturale dell'immobile ed ha precisato che detta richieste del riguardavano un ampliamento di un edificio esistente nei termini esposti di CP_1
cui alla seconda parte del capitolo ovvero per una progettazioe di trasformazione dell'edifico in una palazzina con quattro appartamenti, fermo il garage sottostante.
Egli ha confermato anche le circostanze esposte nel capitolo 2 della medesima memoria ovvero che nell'occasione gli espose che “ il preventivo gli era stato CP_1
richiesto dallo al fine di consentire a questi di predisporre un piano Pt_2
economico per formalizzare un'offerta d'acquisto ai proprietari dell'area”.
Le circostanze di cui ai suddetti due capitoli sono state confermate nei medesimi termini anche dal teste a sua volta contattato dal “per la parte Tes_1 CP_1
pagina 15 di 21 termoidraulica” , il quale altresì ha confermato le circostanze di cui al capitolo 3 ovvero che gli riferì che “ gli aveva comunicato di essere in procinto CP_1 Pt_2
di acquistare il complesso immobiliare di VO di TO vuoi a nome proprio vuoi a nome della e che gli aveva chiesto un preventivo per la progettazione della Pt_1
ristrutturazione dell'edificio esistente per trasformarlo in una palazzina di 4 appartamenti sempre su due piani fermo il garage sottostante”.
I testi di cui sopra hanno riferito per conoscenza diretta sulle richieste di collaborazione a loro rivolte dal nel 2015; hanno invece riferito solo de Pt_2
relato sul rapporto avendo dato conto sul punto di quanto loro Parte_4
riferito dal Il fatto che in buona sostanza la richiesta nel 2015 da CP_1 Pt_2
a fosse stata formulata allo scopo di avere un preventivo “ informativo” sui CP_1
costi per la operazione immobiliare futura, riferito de relato dai due testi, è congruente con le ammissioni degli stessi odierni appellanti svolte in comparsa di costituzione in primo grado laddove essi affermano testualmente che il venne appunto CP_1
contattato nella tarda primavera del 2015 dalla nelle indicate qualità “ allo Pt_2
scopo di premunirsi delle informazioni sui costi necessari per l'operazione immobiliare
“. Si era in una fase “iniziale” delle trattative per l'acquisto immobiliare posto che la teste Marzia Cont, agente immobiliare che ha trattato l'affare, ha affermato circa le tempistiche quanto segue: “ io ho avuto l'incarico nel 2015 avente ad oggetto la vendita del terreno e della casa per conto dei sig.ri e poi dei sig.ri CP_2 Pt_7
avevo proposta la vendita a e a ottobre 2016 ci siamo trovati nel mio Parte_2
ufficio con le parti per sottoscrivere un accordo di vendita..”
Dalle deposizioni di entrambi testi e risulta poi che essi , per gli Tes_1 Tes_2
ambiti di competenza, sono stati richiesti nel 2015 dal di collaborare alla CP_1
redazione di un preventivo per ristrutturazione dell'edificio esistente per farne una palazzina di quattro appartamenti , il che fa ritenere che l'intervento per la nuova palazzina inizialmente ipotizzato nel 2015 e sulla cui base il preventivo del 2015 è
pagina 16 di 21 stato in allora redatto, fosse di realizzazione di una nuova palazzina di quattro appartamenti .
Il teste ha poi dichiarato “ confermo che il mi chiese nel 2015 un Tes_2 CP_1
preventivo per la parte strutturale di un ampliamento più modesto che io feci e per quanto ne so non ha avuto seguito e successivamente ovvero un paio di anni dopo sempre il mi chiese per il medesimo immobile un secondo preventivo ma in CP_1
questo caso abbiamo approfondito un aspetto statico e siamo entrati molto più nel dettaglio. ADR non ricordo se ci fosse una perizia in quanto eravamo in una fase preliminare del progetto. Il secondo preventivo riguardava la demolizione dell'edificio con la ricostruzione..”; non può ritenersi che il teste sia inattendibile, come preteso dagli appellanti, per aver egli poi affermato di aver approfondito dopo la richiesta del secondo preventivo da parte del nel 2017 l'aspetto statico quando ancora non CP_1
era stata redatta la perizia geologica: come dal medesimo teste chiarito (v risposta
ADR) si trattava di un approfondimento delle problematiche “statiche” quando si era ancora nella fase “preliminare”, in linea dunque con le valutazioni proprie di tale fase, con valutazioni statiche che mirano a fornire una prima analisi di fattibilità del progetto e ad identificare eventuali problemi strutturali.
Ciò posto non risulta che dopo il preventivo redatto dal nel 2015 ipotizzando CP_1
in allora una attività progettuale relativa a palazzina di 4 appartamenti sia stato dato corso alla vera e propria progettazione in tal senso: di qui anche la affermazione del teste sopra riportata nel senso che “ per quanto ne so non ha avuto seguito”. Tes_2
Diversamente, dopo un significativo iato temporale ( oltre un anno e mezzo dopo ) e dopo che le trattative con i proprietari erano proseguite è stata invece avviata ben più ambiziosa e diversa progettazione , riguardante. come comprovato dalla documentazione tecnica prodotta ( allegati 2,2bis prodotti dal un edificio CP_1
costituito da due corpi immobiliari con tre piani (cioè un piano terra e un primo e un secondo piano) e complessivi 10 appartamenti (di cui due al primo piano dotati ciascuno di giardino pensile e due attici al secondo piano dotati ciascuno di giardino pensile) ed pagina 17 di 21 un garage interrato su due livelli con 11 box di cui tre doppi e quindi con complessivi 14 posti auto (5 box al primo livello e 6 box al secondo livello).
Che detta progettazione non sia stata fatta su iniziativa “unilaterale” del professionista non comunicata per tempo alla committenza, bensì sulla base di successivi accordi con detta committenza risulta dal fatto che tale progettazione è stata via via sottoposta non solo ai proprietari (indirizzati dallo al tecnico di Pt_2
riferimento ma anche allo stesso (v deposizione sui capitolo 6 e7 CP_1 Pt_2
dei teste e di sul cap 6). Testimone_5 Tes_6
Il primo motivo va dunque rigettato
Quanto al secondo motivo concorda questa Corte con gli appellanti laddove essi affermano che non vi tardività delle contestazioni svolte in ordine all'operato del professionista quanto alla rampa di accesso al garage. E' ben vero che in primo grado essi hanno solo contestato con la comparsa di costituzione genericamente che “ la strada di accesso ai garage…. disegnava una curva che appariva pericolosa e di difficile percorrenza” mentre con la prima memoria ex art 183 VI comma cpc, hanno invece svolto la diversa contestazione che la rampa per come disegnata dal CP_1
viola le disposizioni urbanistiche. Si è però ormai consolidato il principio espresso già con la pronuncia della Cass. civ. Sez. Un. n. 12310/2015 secondo cui è possibile nel termine di cui all' art 183 VI comma n. 1 cpc non solo precisare, ma anche modificare la originaria domanda nei suoi elementi costitutivi purchè la modifica riguardi, come nella fattispecie, “la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque sia a questa collegata (…) quanto meno per "alternatività", rappresentando quella che, a parere dell'attore, costituisce la soluzione più adeguata ai propri interessi in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite”.
Il primo giudice ha comunque fondato la sua decisione sul punto su più rationes decidendi avendo non solo affermato la tardività della contestazione ma in ogni caso motivato anche “nel merito” asserendo che nessuna prova è stata fornita in ordine alle difformità urbanistiche ed osservando anche che parte convenuta aveva affermato a pagina 18 di 21 Contr pagina 7 della sua I memoria ex art. 183 VI c che avrebbe richiesto un parere agli organi comunali al fine di verificare, con riguardo alla progettazione della rampa, il rispetto delle norme urbanistiche da parte dell'ing. parere che non era mai stato CP_1
prodotto.
Con l' atto di appello l'appellante per superare il rilevato deficit probatorio afferma in sintesi che in conclusionale di primo grado il professionista avrebbe ammesso l'errore di progettazione ma così non è.
In detta conclusionale è stato invece ribadito quanto alla pretesa pericolosità che “la rampa garage disegnata dall'ing. è conforme alla normativa di riferimento e le CP_1
esigenze di maggior comodità, asseritamente dedotte dalla non giustificavano Pt_1
una modifica progettuale. Quanto poi alla normativa urbanistica è stato asserito “ che la rampa progettata dall'attore nel sottosuolo dell'area a sua disposizione sbocca sulla preesistente strada interna della proprietà dell'intero complesso, destinata a rimanere inalterata sia come ubicazione sia come dimensione”.
E' stato poi precisato che solo per verificare la possibilità di evitare la suddetta rampa ad “S” e verificare la possibilità di realizzare una diversa rampa più comoda “diritta”
e l'ing. accedettero assieme presso l'Ufficio viabilità del Pt_2 CP_1 CP_4
sentendosi confermare la possibilità di realizzare una rampa diritta per sicura
[...]
deroga alla vigente disciplina in materia di distanze dalla strada pubblica e come comunque consentito dalla normativa vigente, anche perché in loco erano già presenti sottoservizi e fermata d'autobus e non vi erano ulteriori esigenze”.
Non vi è dunque alcun ammissione di violazione di norme urbanistiche e gli stessi disegni depositati consentono di verificare in ordine alla rampa progettata dal CP_1
quanto da egli affermato. La censura degli appellanti è rimasta dunque priva di prova, risultando sotto altro profilo meramente esplorativa una CTU sul punto .
Né infine può dirsi che il mancato deposito della domanda di concessione sia da imputarsi a responsabilità del posto che la stessa difesa dei convenuti/appellanti CP_1
in primo grado ha dato atto a chiare lettere e testualmente che “Purtroppo, per ragioni
pagina 19 di 21 ad oggi ancora incomprensibili, i proprietari decidevano di non procedere con la demolizione e successiva realizzazione di nuovi appartamenti e non sottoscrivevano né la delega in favore della né i disegni consegnati ed elaborati dall'ing. Parte_1
rendendo impossibile la presentazione della domanda di concessione edilizia”. CP_1
Irrilevante è poi il fatto che in sede di prova testimoniale sia emerso che a fronte di contrasti (evidentemente giuridici) il abbia dato il consiglio a proprietari di CP_1
rivolgersi ad un legale.
Ferma dunque lo svolgimento della attività quale esposta nella parcella opinata dal
Consiglio dell spetta al professionista, in difetto di accordo inter partes sul Pt_10
compenso dovuto, il compenso è dovuto secondo tariffa professionale, come da parcella sottoposta all'Ordine.
Il secondo motivo di appello va dunque rigettato
E' invece fondato il terzo motivo di appello. Una volta riconosciuto che il preventivo del 2015 non ha avuto seguito e che è stato in buona sostanza svolta un' altra e diversa attività progettuale, in difetto di qualsivoglia elemento di prova atto a sostenere l'assunto che anche per la progettazione concordata nel 2017 lo quale persona Pt_11
fisica abbia rilasciato la stessa garanzia del 2015, non può esser riconosciuto alcun obbligo in capo al medesimo sicchè la domanda del nei suoi confronti va CP_1
rigettata
In conseguenza della riforma sia pure solo parziale della sentenza di primo grado si deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito, tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, (v ex plurimis Cassazione civile sez. II, 23/02/2022, n. 5890).
Tenuto conto del fatto che la domanda del è stata accolta nei confronti di CP_1
e rigettata nei confronti di personalmente, Parte_1 Parte_2 Parte_1
- ferma la condanna al pagamento delle spese di lite di cui alla sentenza di primo grado
- va condannata a rifondere al le spese di lite, anche del presente grado CP_1
pagina 20 di 21 secondo relativo scaglione di valore in importi medi;
va condannato a CP_1
rifondere a le spese di lite, di entrambi i gradi liquidate nel minimo Parte_2
posto che la società e lo hanno svolto unitarie difese con i Parte_1 Pt_2
medesimi atti che hanno solo in minima parte riguardato l'obbligo di garanzia dello
Pt_2
P.Q.M
La Corte d'Appello di TO, II sezione civile, definitivamente decidendo, in parziale riforma della sentenza n. 830/2024 del Tribunale di TO, che conferma nel resto:
1) rigetta le domande tutte di nei confronti di Controparte_1 Parte_2
2) condanna a corrispondere a le spese del Parte_1 Controparte_1
presente grado di giudizio che liquida in € 14.317,00 per compensi professionali oltre spese generali IVA e CPA come per legge
3) Condanna a rifondere a le spese del primo Controparte_1 Parte_2
grado di giudizio che liquida in € 7052,00 per compensi professionali oltre spese generali IVA e CPA come per legge nonché le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 7.160,00 per compensi professionali oltre spese generali IVA e CPA come per legge
Deciso in TO il 7.8.2025
La Presidente est.
Dott Liliana Guzzo
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
SECONDA SEZIONE CIVILE La Corte d'appello di TO, Sezione seconda civile, composta dai Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo Presidente rel. ed est.
dott.ssa Maria Tulumello Consigliere
dott.ssa Renata Fermanelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa RG 191/2024 promossa con atto di citazione in appello notificato in data
1.10.2024
DA
(P. IVA ) e da (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) C.F._1
rappresentati e difesi dagli avv.ti Elisabetta Cescatti del Foro di Rovereto e Luca
Marconi del Foro di TO appellanti -
CONTRO
(CF ) Controparte_1 C.F._2
Rappresentati e difeso dagli avv.ti ti Marialorenza de Finis ed Enrico Cortelletti entrambi del Foro di TO,
-appellato -
pagina 1 di 21 Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 07.08.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Appellanti:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza nr. 830/2024 pubblicata il
29.08.2024 sub RG 3802/2019 Tribunale di TO – dottor Massimo Morandini, notificata il 02.09.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “In via principale: respingere la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto, limitare la condanna della e del Signor alla somma di cui al preventivo dd. Parte_1 Parte_2
05.06.2015 e pertanto alla somma di € 5.000,00 oltre oneri come da parcella dell'ing.
29.09.2017, o la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Il Parte_3
tutto con vittoria di spese e competenze, nonché oneri e spese di mediazione, come per legge ivi compreso il procedimento sub R.G. 3802-1/2019. In via istruttoria come da memoria 183 co VI nr. 2 cpc dd. 22.06.2020 e memoria 183 co. VI nr. 3 dd. 13.07.2020, insistendo per il rigetto delle istanze avversarie per i motivi di cui alla memoria 183 co.
VI nr. 3 cpc dd. 13.07.2020." e conseguentemente disattendere tutte le domande, eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
- in via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.
Appellato
pagina 2 di 21 Voglia la Corte di Appello, contrariis rejectis, respingere l'appello presentato da e avverso la Sentenza Parte_1 Parte_2
del Tribunale di TO n° 830/2024 pubblicata in data 29/8/2024, notificata il 2/9/2024, per inammissibilità ed infondatezza, e, confermando interamente il suddetto provvedimento,
NEL MERITO
In principalità:
- accertare e dichiarare sia la congruità e corrispondenza alle tariffe professionali di riferimento dell'avviso di parcella dd. 16/7/18 emesso dall'attore/appellato a carico di per l'attività da lui svolta in relazione ed in conformità all'incarico Parte_1
professionale affidatogli dai convenuti/appellanti per lo svolgimento di tutte le attività professionali di cui al detto avviso di parcella;
sia la prestazione di garanzia personale da per l'adempimento dell'obbligazione della Parte_4 Parte_1
- condannare i convenuti/appellati, in solido fra di loro oppure ciascuno per il titolo e per la parte che gli compete ex lege, a pagare all'ing. l'importo di cui Controparte_1
al menzionato avviso di parcella e così € 74.600,93 oltre a ritenuta d'acconto e oltre spese di vidimazione parcella queste ultime nella misura dell'1% dell'importo vistato, ed oltre interessi nella misura di cui alla specifica legge professionale per gli ingegneri, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla messa in mora e quindi dal 28 giugno
2018 in poi;
in subordine:
- condannare entrambi i convenuti/appellati, in solido fra di loro oppure ciascuno per il titolo e per la parte che gli compete ex lege, a pagare all'ing. per i Controparte_1
titoli tutti di spettanza di quest'ultimo per i fatti di cui alla narrativa dell'atto di citazione, la somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi calcolati a sensi dell'art. 4 del D.M. 140/2012 e secondo il D.M. 143/2013; in ogni caso:
pagina 3 di 21 - dato atto della dichiarazione dell'ing. di volersi avvalere del documento all.to 4 CP_1
alla sua citazione contenente le sottoscrizioni dello che ne ha contestata Pt_2
l'autenticità, disporre – qualora venisse ritenuto rilevante in causa l'accertamento di tale autenticità – la verificazione di quelle firme;
- respingere per inammissibilità e/o infondatezza le eccezioni e le contestazioni mosse dai convenuti/appellanti all'attività e al credito dell'ing. parimenti escludendo - CP_1
anche per intervenuto giudicato sul punto - che nel contratto del 5 giugno 2015 (semmai idoneo a disciplinare la fattispecie) siano presenti condizioni sospensive di efficacia dello stesso, altrimenti qualificandole nulle ed inefficaci, e comunque dichiarare maturato il termine per la riscossione del suo credito da parte dell'attore/appellato.
IN VIA ISTRUTTORIA
A.) Disporre CTU per:
1) indicare il compenso di spettanza dell'ing. distintamente per il caso di: CP_1
- Progettazione della ristrutturazione dell'edificio in Sprè di VO civico n. 68 di Via
Resistenza p.ed. 668/1-2-3- e p.f. 860/10-13-14-15 formato da due appartamenti su due piani e con garage nell'interrato per ricavarne una palazzina sempre a 2 piani ma con 4 appartamenti e con lo stesso garage nell'interrato al quale si accedeva da una rampa posta sul retro dell'edificio;
- Progettazione nello spazio dell'edificio in Sprè di VO civico n. 68 di Via Resistenza
p.ed. 668/1-2-3- e p.f. 860/10-13-14-15 di un condominio formato da due corpi di fabbrica su tre piani con 10 appartamenti di cui 2 al primo piano con piccolo giardino pensile e due attici al secondo piano con grande giardino pensile, ed un garage nell'interrato su due livelli contenente 11 box di cui 3 doppi e quindi complessivi 14 posti auto, e altresì 3 posti auto esterni, e con una rampa di accesso al garage nella parte anteriore dell'edificio che sbocca sulla strada privata interna al compendio immobiliare preesistente che serve per collegare l'ingresso dell'edificio (vuoi quello preesistente vuoi quello nuovo) alla via pubblica.
2) Valutare se il progetto redatto dall'Ing. è definitivo. CP_1
pagina 4 di 21 3) Accertare la congruità del compenso per il esposto nella parcella dello stesso CP_1
come liquidata dall'Ordine degli Ingegneri, con riferimento all'attività professionale effettivamente e necessariamente svolta dal per il progetto definitivo da lui CP_1
redatto come in atti.
Con riserva per l'ing. di designare il proprio consulente di parte. CP_1
B.) IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA E RESIDUALE
Disporre perizia grafologica per accertare l'autenticità della sottoscrizione di
[...]
che compare a pag. 5 dell'istanza di concessione edilizia costituente l'allegato Pt_2
4 del fascicolo attoreo (qualora tale documento sia ritenuto rilevante ai fini della decisione sulla materia del contendere);
C.) respingere ogni istanza istruttoria dei convenuti/appellanti confermando al riguardo i provvedimenti istruttori pronunciati dal Giudice in corso di causa.
IN OGNI CASO condannare entrambi i convenuti/appellanti in solido fra di loro oppure ciascuno per la parte di sua spettanza a rifondere all'attore le spese e competenze del presente giudizio e del giudizio di prime cure, oltre accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dd. 04.10.2019 ha convenuto in giudizio Controparte_1
e premettendo che dal 2010 egli era in rapporto di Parte_1 Parte_2
amicizia con , imprenditore edile nonché legale rappresentante di Parte_2
da cui più volte aveva ottenuto incarichi di consulenze, progettazioni Parte_1
e/o studi di fattibilità di operazioni immobiliari.
Tra la fine 2016 e inizio 2017 per mezzo del suo legale rappresentante, Parte_1
gli aveva esposto che intendeva predisporre un progetto di trasformazione delle pp.edd. 688/1-2-3 con demolizione dell'esistente immobile, che constava di due sole unità immobiliari, e realizzazione di un grosso compendio edificabile di 10 appartamenti, con garage e posti macchina, verificando anche se fosse tecnicamente possibile ampliare il volume esistente con tale volumetria.
pagina 5 di 21 In esito ai riscontri fornitili dal nella suddetta qualità di legale Parte_5
rappresentante di nel marzo/ aprile 2017 gli aveva conferito l'incarico di Parte_1
predisporre la progettazione completa di detto intervento;
egli stante il rapporto di amicizia che lo legava a non si era fatto rilasciare un formale incarico scritto Pt_2
né quest'ultimo aveva richiesto un preventivo scritto in ordine a detta progettazione,
Accettato tale incarico dopo essersi confrontato più volte con altri tecnici coinvolti nel progetto, egli aveva provveduto al completamento del rilievo del terreno con manufatti, all'elaborazione planoaltimetrica, alla creazione di curve di livello e relative sezioni, al rilievo completo del manufatto esistente, alla creazione del modello tridimensionale dell'edificio e del terreno esistente con relative opere ed elaborazioni del rendering, alla progettazione preliminare e definitiva
Il lavoro era stato via via sottoposto sia ai proprietari dell'immobile oggetto di preliminari di compravendita (l'operazione prevedeva si procedesse poi in parte in a permuta con alcuni dei realizzandi appartamenti) sia allo in proprio e quale Pt_2
legale rappresentante di ottenendo la loro approvazione. Parte_1
Nel settembre del 2017 lo in nome e per conto di , aveva Pt_2 Parte_1
incaricato l'attore di predisporre la domanda di concessione edilizia. I moduli CP_1
per la domanda, erano stati predisposti dall'ing. , corredati di tutte le CP_1
documentazioni planimetriche e prospettiche e sottoscritti dallo in qualità di Pt_2
legale rappresentante di;
successivamente gli aveva comunicato Parte_1 Pt_2
che erano sorti dissidi con i proprietari richeidendogli di soprassedere all'invio degli atti al Comune.
Nell'aprile del 2018, ritenendo di aver concluso il proprio incarico, aveva provveduto a trasmettere alla le note delle sue competenze e spese per un importo netto di € Pt_1
74.600,93, senza tuttavia avere riscontro.
Ha formulato le seguenti domande : “Voglia il Tribunale di TO, contrariis reiectis:
- previo accertamento sia della congruità e corrispondenza alle tariffe professionali di riferimento dell'avviso di parcella dd. 16.07.18 emesso dall'attore a carico di Pt_1
pagina 6 di 21 Part per l'attività da lui svolta in relazione ed in conformità all'incarico professionale affidatogli dai convenuti per lo svolgimento di tutte le attività professionali di cui al detto avviso di parcella;
sia della garanzia personalmente data da a Pt_2 CP_1
per l'adempimento dell'obbligazione della condannare i convenuti, in Parte_1
solido fra di loro oppure ciascuno per il titolo e per la parte che gli compete ex lege, a pagare a l'importo di cui al menzionato avviso di parcella e Parte_6
così € 74.600,93 oltre a ritenuta di acconto e oltre spese di vidimazione parcella queste ultime nella misura dell'1% dell'importo vistato, ed oltre interessi nella misura di cui alla specifica legge professionale per gli ingegneri, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla messa in mora e quindi dal 28 giugno 2018 in poi;
in subordine: condannare entrambi i convenuti, in solido fra di loro oppure per il titolo
e per la parte che gli compete ex lege, a pagare all'ing. per i titoli Controparte_1
tutti di spettanza di quest'ultimo per i fatti di cui alla narrativa dell'atto di citazione, la somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi calcolati a sensi dell'art. 4 del
D.M. 140/2012 e secondo il D.M. 143/2013;
in ogni caso condannare entrambi i convenuti in solido fra di loro oppure ciascuno per la parte di sua spettanza a rifondere all'attore le spese e competenze del presente giudizio oltre gli accessori di legge”.
Si sono costituiti in giudizio e esponendo che i Parte_1 Parte_2
proprietari di 1/6 della p.ed. 668/1 PM 2 in CC 285 VO si erano rivolti alla
Immobiliare 2B di Cont Marzia per la vendita di un complesso immobiliare nella sua interezza, comprensivo anche delle p.ed. 668/1 p.m. 1 e 2 – 668/ 2 – 668/3 e le p.f.
860/10 e 860/14 di proprietà dei signori e e, nella primavera Pt_7 Parte_8
del 2015, allo scopo di premunirsi delle informazioni sui costi necessari per l'operazione immobiliare, aveva contattato l'ing. per un preventivo di spesa. Parte_1 CP_1
L'ing. aveva predisposto una prima bozza di lettera di preventivo-incarico per CP_1
prestazione professionale per un importo complessivo di € 10.000,00, oltre oneri e spese;
detta bozza era stata discussa dalle parti specie con riferimento alle modalità di pagina 7 di 21 pagamento e all'esito, con lettera denominata “incarico per prestazione professionale” del 5.6.2015, erano state apportate modifiche alla prima bozza
Detta lettera, in cui figurava quale committente la indicava il costo Parte_1
dell'intervento professionale dell'ingegnere in € 10.000,00 di cui € 7.000,00 per onorari ed € 3.000,00 per spese oltre oneri di legge. Il pagamento della somma avrebbe dovuto essere diviso in due distinti momenti posti evidentemente come condizioni sospensive:
- € 5.000,00 alla presentazione della domanda per l'ottenimento della concessione;
- € 5.000,00 all'ottenimento della concessione.
Raggiunto l'accordo con i proprietari delle pp.ff. 860/10 13-14-15 e della p.ed. 668/1-2-
3 era stato comunicato ad essi il nominativo dell'ing. quale tecnico Pt_9 CP_1
scelto per la realizzazione dei disegni tecnici e dei progetti architettonici.ed erano poi seguiti numerosi incontri sia del con l'ing. sia di quest'ultimo con i Pt_2 CP_1
proprietari al fine di predisporre i progetti per la domanda di concessione edilizia. Nel settembre 2017, l'ing. raggiunto un accordo tra i proprietari circa i progetti CP_1
architettonici dell'immobile da realizzare, aveva inviato i disegni presso la tipografia
Tecnoitalia di TO, chiedendo che gli stessi fossero stampati e ponendo i costi di stampa a carico della Parte_1
A fronte poi di richiesta di pagamento per € 5.000,00 di cui alla parcella dd. 29.09.2017 dell'ing. aveva comunicato al professionista che il pagamento CP_1 Pt_2
sarebbe avvenuto alla presentazione dei disegni per l'ottenimento della concessione edilizia , come da lettera di conferimento di incarico dd. 05.06.2015 e gli aveva chiesto di attendere la formalizzazione della delega da parte dei proprietari delle pp.ff. 860/10
13-14-15 e della pp. ed. 668/1-2-3 CC VO in favore della società convenuta, formalizzazione che non era poi avvenuta impedendo così la presentazione della domanda di concessione. Nonostante il fosse stato informato di ciò aveva CP_1
ugualmente poi inviato una parcella peraltro di importo considerevolmente superiore a quello concordato con la lettera di incarico del 5.6.2015.
pagina 8 di 21 Hanno concluso per il rigetto delle domande attoree affermando che non essendovi stata la presentazione della domanda per l'ottenimento della concessione nulla era dovuto;
in subordine hanno chiesto che la condanna venisse limitata alla somma di cui al preventivo 5.6.2015 o comunque alla somma di giustizia .
La causa è stata istruita anche con prove orali
Con sentenza n. 830/24 il Tribunale di TO così ha deciso:
“-accertata e dichiarata sia la congruità delle tariffe professionali dell'avviso di parcella emesso dall'attore in data 16.07.2018 (v. doc. 5) a carico di per Parte_1
l'attività dallo stessa svolta in relazione all'incarico professionale affidatogli dai convenuti nel 2016/2017, sia la prestazione di garanzia personale di Parte_2
in favore dell'ing. per l'adempimento dell'obbligazione di CP_1 Parte_1
condanna i convenuti, in solido tra loro, a pagare in favore dell'attore, l'importo di €
76.600,93, oltre a ritenuta d'acconto, spese di vidimazione parcella ed interessi con decorrenza dal 28.06.2018;
-rigetta ogni ulteriore domanda;
-condanna i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'attore, che liquida in complessivi € 14.986,48, di cui € 14.103,00 per compensi professionali (€ 2.552,00 per fase di studio, € 1.628,00 per fase introduttiva, € 5.670,00 per fase istruttoria ed € 4.253,00 per fase decisionale) ed € 883,48 per spese non imponibili, oltre a spese generali 15% ed accessori;
-condanna l'attore alla rifusione delle spese del giudizio sub procedimento n. 3802-
1/2019 R.G. sostenute dai convenuti, che liquida in complessivi € 425,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15% ed accessori”.
Il Tribunale ha ritenuto in estrema sintesi e per quando ancora di interesse che l'incarico progettuale conferito dai convenuti all'ing. nel 2016/2017 fosse CP_1
nuovo e diverso rispetto a quanto risultante dalla lettera del giugno 2015, prevedendo il secondo la realizzazione di ben 10 appartamenti, oltre a garages/posti auto, rispetto a quello precedente limitato a 4 appartamenti.
pagina 9 di 21 Ha rilevato altresì che la conclusione del secondo incarico, di cui non vi era prova documentale verosimilmente in ragione dello stretto rapporto di amicizia tra il professionista e lo - ad eccezione del doc C) di parte attorea prodotto con la Pt_2
memoria ex art 183 sesto comma n.1 cpc dd 22.04.2020 che però era privo di sottoscrizione e data- aveva comunque trovato conferma nelle deposizioni testimoniali.
Ha inoltre affermato che il puntuale adempimento da parte del non era in CP_1
contestazione rilevando che le doglianze sul punto del primo atto difensivo erano generiche e che solo tardivamente con la memoria ex art 183 VI comma n.1 cpc i convenuti avevano per la prima volta lamentato la errata collocazione progettuale della rampa” introducendo inammissibilmente fatti del tutto nuovi. Ha comunque anche motivato nel merito afferman do che in ordine a detto errore progettuale nessuna prova era stata fornita.
Quanto al compenso dovuto per l'incarico del 2016/2017 ha ritenuto che in assenza di accordo sul corrispettivo esso dovesse esser determinato sulla base delle tariffe professionali ex art 2233 primo comma cc;
ha osservato che l'attore aveva prodotto il parere di conformità emesso dall'Ordine degli ingegneri della Provincia di TO osservando che non vi era neppure contestazione in merito alla suddetta valutazione di congruità.
Ha ritenuto sussistente la obbligazione solidale anche dello in ragione della Pt_2
garanzia personale prestata dallo al punto 7) della lettera di incarico del Pt_2
5.6.2015.
Avverso la sentenza de qua hanno proposto appello e Parte_1 Pt_2
formulando tre motivi di appello.
Con il primo articolato motivo hanno lamentato l'erroneità della sentenza per travisamento dei fatti, errata valutazione delle prove e violazione dell'art 116 cpc. nella parte in cui aveva ritenuto che vi fossero stati due incarichi il primo incarico del 2015 ed un secondo successivo incarico, non formalizzato per iscritto in ragione dei rapporti di amicizia intercorrenti tra e incarico “provato per fatti concludenti” Pt_2 CP_1
pagina 10 di 21 Hanno osservato che:
- in citazione parte attrice aveva sostenuto “l'inesistenza di qualsivoglia preventivo” e solo dopo la produzione in giudizio da parte dei convenuti della lettera del 5.6.2015 il aveva dedotto la esistenza di due diversi incarichi limitandosi però a CP_1
produrre quanto al preteso secondo incarico un documento (allegato C) privo di data e non sottoscritto.
- Dalla PEC del 6.10 2017 del professionista risultava un riferimento all'incarico del 2015 poiché egli aveva chiesto un acconto pari ad € 5.000,00 conformemente a quanto indicato nel preventivo scritto e ciò era stato riconosciuto anche in citazione, con dichiarazione di valore confessorio non valutata dal primo giudice laddove era stato dichiarato che “pur avendo accettato tale preventivo Pt_1
nulla corrispose al . CP_1
- il primo giudice aveva ritenuto che il primo incarico non avesse avuto seguito motivando in modo inconferente che non era credibile che la società intendesse impegnarsi con la rilevante somma di circa € 1.000.000,00 per l'acquisto del terreno e delle permute per realizzare solo poche unità abitative;
l'incarico era invece stato ab origine quello di progettare una nuova palazzina con il numero di appartamenti consentiti dal regolamento comunale che spettava al professionista individuare;
ciò per presentare ai promittenti venditori una proposta esaustiva e completa;
i preliminari sottoscritti dai venditori di cui alla documentazione prodotta sub doc
19 del resto presentavano disegni e progetti che indicavano una proposta con vari appartamenti
- le dichiarazioni testimoniali dei testimoni e non erano Tes_1 Tes_2
valorizzabili in quanto rese solo de relato, tratte da informazioni fornite dal CP_1
e comunque i testi specie il testimone erano inattendibili Tes_2
Infine hanno affermato che a fronte dell'originario preventivo con conferimento di incarico dd 5.6.2015 per € 10.000,00 non essendovi mai stato un successivo conferimento di incarico con preventivo maggiorato, l'eventuale incremento delle pagina 11 di 21 prestazioni effettuate rispetto a quelle originariamente pattuite, ai fini di una maggiorazione del compenso doveva esser palesato immediatamente al cliente con tempestiva indicazione del superamento dei limiti della prestazione trovando in difetto conferma il compenso inizialmente pattuito.
Con secondo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado per aver essa ritenuto inammissibile la contestazione in ordine alla erronea collocazione della rampa osservando come le allegazioni sul punto fossero invece state ammissibilmente introdotte con la memoria ex art 183 VI comma n.1 cpc vertendo essa sulla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio.Hanno rilevato che peraltro già in comparsa di costituzione era stato indicato che vi erano
“problematiche dei progetti realizzati dal e che la strada di accesso ai CP_1
garage era pericolosa;
la successiva memoria specificava le problematiche urbanistiche di tal che di ciò il primo giudice ne avrebbe dovuto tener conto mentre egli non aveva valutato il mancato rispetto della normativa urbanistica.
Inoltre vi era responsabilità del anche per la mancata presentazione in CP_1
Comune degli elaborati e per la mancata realizzazione dell'opera essendo emerso dalle prove orali di primo grado che egli aveva consigliato i promittenti venditori di rivolgersi ad un avvocato.
Infine hanno affermato che il parere del Consiglio dell'Ordine non poteva avere valore di prova avendo essi contestato le prestazioni oggetto della parcella vidimata il valore esposto nonché addotto l'esistenza del diverso contratto con accordo scritto sul compenso.
Con terzo motivo di appello hanno lamentato la contraddittorietà della motivazione della sentenza in punto “solidarietà”; hanno asserito che se si doveva tener conto del contratto formalizzato nel 2015 allora la garanzia prestata dallo era Pt_2
escutibile nei limiti e nei termini previsti in contratto e per il solo importo in esso indicato;
se invece si riteneva, come nella appellata sentenza che vi fosse stato un pagina 12 di 21 secondo incarico non formalizzato, in relazione a tale secondo incarico nessuna garanzia poteva ritenersi esser stata prestata dallo Pt_2
Hanno formulato le conclusioni in epigrafe trascritte. nel costituirsi ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per sua genercità CP_1
non essendovi specifico richiamo alle norme violate e comunque la sua infondatezza
Sulle conclusioni in epigrafe trascritte la causa è stata rimessa in data 1.7.2025 al
Collegio per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente escludersi l'inammissibilità dell'appello invocata dall'appellato posto che l'atto introduttivo contiene l'esposizione degli elementi richiesti dall'art 342 cpc essendo possibile individuare sia le censure mosse alla sentenza appellata, sia gli argomenti che l'appellante intende contrapporre a quelli adottati dal Giudice di primo grado a sostegno della decisione.
Come osservato dalla Corte di Cassazione “ Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure”. (v. ordinanza n.
2320 del 25/01/2023)
Il primo motivo è infondato.
Va innanzitutto rilevato che in citazione l'odierno appellato non aveva affatto sostenuto tout court “l'inesistenza di qualsivoglia incarico o preventivo” bensì asserito,
pagina 13 di 21 testualmente (v punto3 atto di citazione), che “nel marzo aprile 2017 gli fu conferito
l' incarico professionale di predisporre la progettazione…” aggiungendo di aver omesso, anche per i rapporti personale di amicizia di farsi rilasciare un formale incarico in forma scritta. Dopo la produzione in giudizio da parte dei convenuti della lettera del 5.6.2015 il ha in buona sostanza affermato l'inconferenza di detto CP_1
documento asserendo che altro e diverso era stato l'incarico del 2017 posto che la lettera del 2015 era diretta a determinare il compenso per una progettazione in allora prevista in termini ben più limitati ( ristrutturazione dell'edificio per ricavare edifico di
4 appartamenti) rispetto all'incarico conferito nel 2017 di progettazione di un edificio in due blocchi di 10 appartamenti con nuovo garage interrato.
La PEC del 6.10 2017 del professionista non può esser interpretata nel senso preteso dagli appellanti: con essa - inviata quando già gli elaborati progettuali erano stati redatti e inviati alla Tecnoitalia per la stampa e si trattava poi di depositarli presso il Comune per la pratica concessoria - non solo il professionista ha ribadito di essere in attesa del primo acconto ma altresì di essere ancora in attesa della “della firma dell'accordo/incarico (come previsto dalla legge) “ con ciò sottointendendo, ancora una volta, contrariamente alla lettura datane dagli appellanti, che il rapporto inter partes in base al quale quel progetto era stato redatto era regolato da un accordo non integrato in un atto “scritto e sottoscritto” (incarico dunque solo orale o per facta concludentia ) che necessitava di esser “formalizzato” in un documento firmato.
Né può ritenersi “confessoria” del fatto che fosse il preventivo del 2015 a regolare il rapporto contrattuale relativo alla progettazione del 2017 la affermazione contenuta nell'atto di citazione di primo grado secondo cui pur essendo stato previsto nel preventivo un acconto di € 5000,00 nulla era stato corrisposto. Osservato innanzitutto che alle dichiarazioni del difensore non può attribuirsi natura di confessione (bensì di mera “ammissione” ) non può che esser rilevato che in tutto l' atto di citazione letto nel suo complesso l'unico riferimento è ad accordi intervenuti oralmente nel 2017 senza forma scritta;
dal fatto poi che l'acconto richiesto fosse pari ad € 5.000,00 come pagina 14 di 21 previsto nel preventivo 2015 non può certo desumersi che il professionista abbia inequivocabilmente fatto riferimento alla vigenza degli accordi di cui al preventivo del
2015.
Quanto al doc.19 trattasi di elaborati datati marzo 2017 sicchè essi non possono comprovare che si tratti di progettazione riferibile all'incarico del 2015.
I plurimi elementi di cui sopra non sono dunque idonei né singolarmente né nel loro complesso a scalfire la ricostruzione fatta dal primo giudice.
Per il resto il testimone rispondendo al capitolo 1 della memoria Testimone_3
istruttoria “ (cap 1: “Vero che nell'anno 2015 l'ing. richiese ai CP_1 CP_1
colleghi ing. e ing. e ing. di collaborare con lui nella Tes_4 Tes_2 Tes_1
stesura di un preventivo per un eventuale progetto di ristrutturazione di un edificio in
VO di TO (che a detta del sarebbe stato acquistato da tal sig. CP_1 [...]
o da una società dello stesso) che conteneva due appartamenti su due piani ed Pt_2
un sottostante spazio adibito a garage cui si accedeva da una rampa sul retro dell'edificio, per trasformarlo in una palazzina di 4 appartamenti sempre su due piani, fermo restando sia il garage sottostante che l'esistente rampa di accesso allo stesso sul retro dell'edificio”) con riferimento al suo rapporto con ha confermato che nel CP_1
2015 il gli chiese una collaborazione per la stesura di un preventivo per le CP_1
spese tecniche per la parte strutturale dell'immobile ed ha precisato che detta richieste del riguardavano un ampliamento di un edificio esistente nei termini esposti di CP_1
cui alla seconda parte del capitolo ovvero per una progettazioe di trasformazione dell'edifico in una palazzina con quattro appartamenti, fermo il garage sottostante.
Egli ha confermato anche le circostanze esposte nel capitolo 2 della medesima memoria ovvero che nell'occasione gli espose che “ il preventivo gli era stato CP_1
richiesto dallo al fine di consentire a questi di predisporre un piano Pt_2
economico per formalizzare un'offerta d'acquisto ai proprietari dell'area”.
Le circostanze di cui ai suddetti due capitoli sono state confermate nei medesimi termini anche dal teste a sua volta contattato dal “per la parte Tes_1 CP_1
pagina 15 di 21 termoidraulica” , il quale altresì ha confermato le circostanze di cui al capitolo 3 ovvero che gli riferì che “ gli aveva comunicato di essere in procinto CP_1 Pt_2
di acquistare il complesso immobiliare di VO di TO vuoi a nome proprio vuoi a nome della e che gli aveva chiesto un preventivo per la progettazione della Pt_1
ristrutturazione dell'edificio esistente per trasformarlo in una palazzina di 4 appartamenti sempre su due piani fermo il garage sottostante”.
I testi di cui sopra hanno riferito per conoscenza diretta sulle richieste di collaborazione a loro rivolte dal nel 2015; hanno invece riferito solo de Pt_2
relato sul rapporto avendo dato conto sul punto di quanto loro Parte_4
riferito dal Il fatto che in buona sostanza la richiesta nel 2015 da CP_1 Pt_2
a fosse stata formulata allo scopo di avere un preventivo “ informativo” sui CP_1
costi per la operazione immobiliare futura, riferito de relato dai due testi, è congruente con le ammissioni degli stessi odierni appellanti svolte in comparsa di costituzione in primo grado laddove essi affermano testualmente che il venne appunto CP_1
contattato nella tarda primavera del 2015 dalla nelle indicate qualità “ allo Pt_2
scopo di premunirsi delle informazioni sui costi necessari per l'operazione immobiliare
“. Si era in una fase “iniziale” delle trattative per l'acquisto immobiliare posto che la teste Marzia Cont, agente immobiliare che ha trattato l'affare, ha affermato circa le tempistiche quanto segue: “ io ho avuto l'incarico nel 2015 avente ad oggetto la vendita del terreno e della casa per conto dei sig.ri e poi dei sig.ri CP_2 Pt_7
avevo proposta la vendita a e a ottobre 2016 ci siamo trovati nel mio Parte_2
ufficio con le parti per sottoscrivere un accordo di vendita..”
Dalle deposizioni di entrambi testi e risulta poi che essi , per gli Tes_1 Tes_2
ambiti di competenza, sono stati richiesti nel 2015 dal di collaborare alla CP_1
redazione di un preventivo per ristrutturazione dell'edificio esistente per farne una palazzina di quattro appartamenti , il che fa ritenere che l'intervento per la nuova palazzina inizialmente ipotizzato nel 2015 e sulla cui base il preventivo del 2015 è
pagina 16 di 21 stato in allora redatto, fosse di realizzazione di una nuova palazzina di quattro appartamenti .
Il teste ha poi dichiarato “ confermo che il mi chiese nel 2015 un Tes_2 CP_1
preventivo per la parte strutturale di un ampliamento più modesto che io feci e per quanto ne so non ha avuto seguito e successivamente ovvero un paio di anni dopo sempre il mi chiese per il medesimo immobile un secondo preventivo ma in CP_1
questo caso abbiamo approfondito un aspetto statico e siamo entrati molto più nel dettaglio. ADR non ricordo se ci fosse una perizia in quanto eravamo in una fase preliminare del progetto. Il secondo preventivo riguardava la demolizione dell'edificio con la ricostruzione..”; non può ritenersi che il teste sia inattendibile, come preteso dagli appellanti, per aver egli poi affermato di aver approfondito dopo la richiesta del secondo preventivo da parte del nel 2017 l'aspetto statico quando ancora non CP_1
era stata redatta la perizia geologica: come dal medesimo teste chiarito (v risposta
ADR) si trattava di un approfondimento delle problematiche “statiche” quando si era ancora nella fase “preliminare”, in linea dunque con le valutazioni proprie di tale fase, con valutazioni statiche che mirano a fornire una prima analisi di fattibilità del progetto e ad identificare eventuali problemi strutturali.
Ciò posto non risulta che dopo il preventivo redatto dal nel 2015 ipotizzando CP_1
in allora una attività progettuale relativa a palazzina di 4 appartamenti sia stato dato corso alla vera e propria progettazione in tal senso: di qui anche la affermazione del teste sopra riportata nel senso che “ per quanto ne so non ha avuto seguito”. Tes_2
Diversamente, dopo un significativo iato temporale ( oltre un anno e mezzo dopo ) e dopo che le trattative con i proprietari erano proseguite è stata invece avviata ben più ambiziosa e diversa progettazione , riguardante. come comprovato dalla documentazione tecnica prodotta ( allegati 2,2bis prodotti dal un edificio CP_1
costituito da due corpi immobiliari con tre piani (cioè un piano terra e un primo e un secondo piano) e complessivi 10 appartamenti (di cui due al primo piano dotati ciascuno di giardino pensile e due attici al secondo piano dotati ciascuno di giardino pensile) ed pagina 17 di 21 un garage interrato su due livelli con 11 box di cui tre doppi e quindi con complessivi 14 posti auto (5 box al primo livello e 6 box al secondo livello).
Che detta progettazione non sia stata fatta su iniziativa “unilaterale” del professionista non comunicata per tempo alla committenza, bensì sulla base di successivi accordi con detta committenza risulta dal fatto che tale progettazione è stata via via sottoposta non solo ai proprietari (indirizzati dallo al tecnico di Pt_2
riferimento ma anche allo stesso (v deposizione sui capitolo 6 e7 CP_1 Pt_2
dei teste e di sul cap 6). Testimone_5 Tes_6
Il primo motivo va dunque rigettato
Quanto al secondo motivo concorda questa Corte con gli appellanti laddove essi affermano che non vi tardività delle contestazioni svolte in ordine all'operato del professionista quanto alla rampa di accesso al garage. E' ben vero che in primo grado essi hanno solo contestato con la comparsa di costituzione genericamente che “ la strada di accesso ai garage…. disegnava una curva che appariva pericolosa e di difficile percorrenza” mentre con la prima memoria ex art 183 VI comma cpc, hanno invece svolto la diversa contestazione che la rampa per come disegnata dal CP_1
viola le disposizioni urbanistiche. Si è però ormai consolidato il principio espresso già con la pronuncia della Cass. civ. Sez. Un. n. 12310/2015 secondo cui è possibile nel termine di cui all' art 183 VI comma n. 1 cpc non solo precisare, ma anche modificare la originaria domanda nei suoi elementi costitutivi purchè la modifica riguardi, come nella fattispecie, “la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque sia a questa collegata (…) quanto meno per "alternatività", rappresentando quella che, a parere dell'attore, costituisce la soluzione più adeguata ai propri interessi in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite”.
Il primo giudice ha comunque fondato la sua decisione sul punto su più rationes decidendi avendo non solo affermato la tardività della contestazione ma in ogni caso motivato anche “nel merito” asserendo che nessuna prova è stata fornita in ordine alle difformità urbanistiche ed osservando anche che parte convenuta aveva affermato a pagina 18 di 21 Contr pagina 7 della sua I memoria ex art. 183 VI c che avrebbe richiesto un parere agli organi comunali al fine di verificare, con riguardo alla progettazione della rampa, il rispetto delle norme urbanistiche da parte dell'ing. parere che non era mai stato CP_1
prodotto.
Con l' atto di appello l'appellante per superare il rilevato deficit probatorio afferma in sintesi che in conclusionale di primo grado il professionista avrebbe ammesso l'errore di progettazione ma così non è.
In detta conclusionale è stato invece ribadito quanto alla pretesa pericolosità che “la rampa garage disegnata dall'ing. è conforme alla normativa di riferimento e le CP_1
esigenze di maggior comodità, asseritamente dedotte dalla non giustificavano Pt_1
una modifica progettuale. Quanto poi alla normativa urbanistica è stato asserito “ che la rampa progettata dall'attore nel sottosuolo dell'area a sua disposizione sbocca sulla preesistente strada interna della proprietà dell'intero complesso, destinata a rimanere inalterata sia come ubicazione sia come dimensione”.
E' stato poi precisato che solo per verificare la possibilità di evitare la suddetta rampa ad “S” e verificare la possibilità di realizzare una diversa rampa più comoda “diritta”
e l'ing. accedettero assieme presso l'Ufficio viabilità del Pt_2 CP_1 CP_4
sentendosi confermare la possibilità di realizzare una rampa diritta per sicura
[...]
deroga alla vigente disciplina in materia di distanze dalla strada pubblica e come comunque consentito dalla normativa vigente, anche perché in loco erano già presenti sottoservizi e fermata d'autobus e non vi erano ulteriori esigenze”.
Non vi è dunque alcun ammissione di violazione di norme urbanistiche e gli stessi disegni depositati consentono di verificare in ordine alla rampa progettata dal CP_1
quanto da egli affermato. La censura degli appellanti è rimasta dunque priva di prova, risultando sotto altro profilo meramente esplorativa una CTU sul punto .
Né infine può dirsi che il mancato deposito della domanda di concessione sia da imputarsi a responsabilità del posto che la stessa difesa dei convenuti/appellanti CP_1
in primo grado ha dato atto a chiare lettere e testualmente che “Purtroppo, per ragioni
pagina 19 di 21 ad oggi ancora incomprensibili, i proprietari decidevano di non procedere con la demolizione e successiva realizzazione di nuovi appartamenti e non sottoscrivevano né la delega in favore della né i disegni consegnati ed elaborati dall'ing. Parte_1
rendendo impossibile la presentazione della domanda di concessione edilizia”. CP_1
Irrilevante è poi il fatto che in sede di prova testimoniale sia emerso che a fronte di contrasti (evidentemente giuridici) il abbia dato il consiglio a proprietari di CP_1
rivolgersi ad un legale.
Ferma dunque lo svolgimento della attività quale esposta nella parcella opinata dal
Consiglio dell spetta al professionista, in difetto di accordo inter partes sul Pt_10
compenso dovuto, il compenso è dovuto secondo tariffa professionale, come da parcella sottoposta all'Ordine.
Il secondo motivo di appello va dunque rigettato
E' invece fondato il terzo motivo di appello. Una volta riconosciuto che il preventivo del 2015 non ha avuto seguito e che è stato in buona sostanza svolta un' altra e diversa attività progettuale, in difetto di qualsivoglia elemento di prova atto a sostenere l'assunto che anche per la progettazione concordata nel 2017 lo quale persona Pt_11
fisica abbia rilasciato la stessa garanzia del 2015, non può esser riconosciuto alcun obbligo in capo al medesimo sicchè la domanda del nei suoi confronti va CP_1
rigettata
In conseguenza della riforma sia pure solo parziale della sentenza di primo grado si deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito, tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, (v ex plurimis Cassazione civile sez. II, 23/02/2022, n. 5890).
Tenuto conto del fatto che la domanda del è stata accolta nei confronti di CP_1
e rigettata nei confronti di personalmente, Parte_1 Parte_2 Parte_1
- ferma la condanna al pagamento delle spese di lite di cui alla sentenza di primo grado
- va condannata a rifondere al le spese di lite, anche del presente grado CP_1
pagina 20 di 21 secondo relativo scaglione di valore in importi medi;
va condannato a CP_1
rifondere a le spese di lite, di entrambi i gradi liquidate nel minimo Parte_2
posto che la società e lo hanno svolto unitarie difese con i Parte_1 Pt_2
medesimi atti che hanno solo in minima parte riguardato l'obbligo di garanzia dello
Pt_2
P.Q.M
La Corte d'Appello di TO, II sezione civile, definitivamente decidendo, in parziale riforma della sentenza n. 830/2024 del Tribunale di TO, che conferma nel resto:
1) rigetta le domande tutte di nei confronti di Controparte_1 Parte_2
2) condanna a corrispondere a le spese del Parte_1 Controparte_1
presente grado di giudizio che liquida in € 14.317,00 per compensi professionali oltre spese generali IVA e CPA come per legge
3) Condanna a rifondere a le spese del primo Controparte_1 Parte_2
grado di giudizio che liquida in € 7052,00 per compensi professionali oltre spese generali IVA e CPA come per legge nonché le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 7.160,00 per compensi professionali oltre spese generali IVA e CPA come per legge
Deciso in TO il 7.8.2025
La Presidente est.
Dott Liliana Guzzo
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