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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/03/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 357/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott. Michele Prencipe Presidente
Dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. – est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 357/2022 R.G.
TRA
, tutti difesi dall'avv. Parte_1 Parte_1 Parte_2
NO EN CO, elettivamente domiciliati in VIA N. PICCINNI, 150 -
70100 BARI, presso il difensore avv. NO EN CO
ATTORI in riassunzione contro difesa dall'avv. NOCCO GIANLUCA, elettivamente Controparte_1 domiciliata in VIA NAPOLEONE BONAPARTE, 17/A - 70017 - PUTIGNANO, presso il difensore avv. NOCCO GIANLUCA
CONVENUTA in riassunzione
PER LA RIASSUNZIONE del giudizio sub n. 1003/2011 R.G. Corte d'Appello di Bari a seguito e in virtù dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 37031/2021, del 26.11.2021, con la quale è stata annullata la sentenza n. 1399/2015 della Corte di Appello di BARI, depositata il 07/09/2015.
pagina 1 di 24 All'udienza collegiale del 18/09/2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate in modalità cartolare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Questa è la ricostruzione sintetica della vicenda come compiuta dal Giudice remittente nell'ordinanza di rinvio.
<<
1. Nel corso dell'anno 1979, il Comune di Noci autorizzava la Provincia di Bari ad occupare, in via di urgenza, un'area di mq. 6.930, di proprietà di , da destinarsi alla Parte_3 realizzazione di un edificio scolastico da adibire a liceo scientifico. Successivamente
l'Amministrazione comunale emetteva, altresì, il definitivo decreto di esproprio dell'area, stabilendo l'immissione in possesso della Provincia di Bari per la data del 29 agosto 1980. Tutti gli atti ed i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune e dalla Provincia venivano, peraltro, annullati dal giudice amministrativo, su ricorso dell'espropriata. Nelle more, in data 1 aprile 1983, l'opera pubblica veniva realizzata, con successivo inserimento della stessa nel nuovo
PRG del Comune di Noci, come «Zona F3 per attrezzature di interesse generale per istruzione».
1.1. Con atto di citazione notificato il 4 novembre 1997, conveniva in Parte_3 giudizio la Provincia di Bari, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per la perdita del bene ormai irreversibilmente trasformato, nonché per il mancato godimento dello stesso dalla data di immissione in possesso e per il deprezzamento della porzione residua.
1.2. Costituitosi
l'ente pubblico - che eccepiva la prescrizione del diritto azionato, nonché il difetto di legittimazione attiva dell'attrice e di legittimazione passiva della Provincia di Bari, dovendo ritenersi legittimato il Comune di Noci - il Tribunale di Bari, con sentenza n. 1496/2010, disattese le eccezioni preliminari della convenuta, la condannava al pagamento della somma di Euro
172.799,48, comprensiva di rivalutazione ed interessi, a titolo di risarcimento per la perdita del suolo e per il mancato godimento del bene dal 4 luglio 1979 (data dell'immissione in possesso da parte dell'Amministrazione) al 4 novembre 1997 (data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio).
2. Con sentenza n. 1399/2015, depositata il 7 settembre 2015, la Corte d'appello di Bari rigettava sia l'appello principale della , sia l'appello incidentale della Provincia di Bari, Parte_3 confermando in toto la decisione di primo grado. …omissis…>> (cfr. la Cassazione nell'ordinanza di rimessione).
pagina 2 di 24 Il gravame di legittimità interposto da parte di e , Parte_4 Parte_1 Parte_1 quali eredi di , deceduta nelle more del giudizio di appello, nei confronti Parte_3 della (già Provincia di Bari), era affidato a sei motivi. La resistente Controparte_2 replicava con controricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale, affidato a due motivi, ai quali i ricorrenti a loro volta replicavano con controricorso ex art. 371, c.p.c.
La Corte di Cassazione con ordinanza in epigrafe, rigettati il primo e secondo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale e dichiarati assorbiti il quarto, quinto e sesto motivo di ricorso principale, accoglieva il terzo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, cassava quindi la sentenza impugnata rinviando alla Corte di
Appello di Bari anche per le spese del giudizio di Cassazione.
In particolare, la Corte accoglieva il terzo motivo di ricorso con cui gli odierni riassumenti censuravano l'erroneità della decisione impugnata circa le modalità di determinazione della
<<…la stima del valore del fondo operata dal c.t.u. quadruplicando l'importo dei VAM, attesa la pronuncia di incostituzionalità di tale criterio, resa dalla Consulta con sentenza n. 181/2011...>>.
Accogliendo il motivo di ricorso, la Corte ha infatti precisava che <La valutazione del bene avrebbe dovuto, per contro, essere effettuata - come stabilito dalla Corte Costituzionale - tenendo conto delle caratteristiche essenziali dello stesso «fatte palesi dalla potenziale utilizzazione economica di esso». …>> (cfr. testualmente dalla parte motiva della sentenza della
S.C.). Ha quindi spiegato che <In tema di determinazione dell'indennità di occupazione legittima di terreni agricoli, come pure in caso di risarcimento del danno per l'occupazione usurpativa o appropriativa, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del criterio del valore agricolo medio (VAM), la stima deve essere effettuata in base al criterio del valore venale pieno, con la possibilità di dimostrare che il fondo, pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà, sia suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, tale da attribuire allo stesso una valutazione di mercato che rispecchi la possibilità di utilizzazione intermedie tra queila agricola
e quella edificatoria (Cass. Sez. U., 19/03/2020, n. 7454). Nell'impossibilità legale di dimostrare uno sfruttamento diverso da quello agricolo, pur senza raggiungere la destinazione edificatoria, non potrà che essere applicato, pertanto, che il criterio venale pieno, ossia il valore di mercato del bene, tratto dall'art. 39 della legge n. 2359 del 1865 (Cass., n. 25314/2017; Cass., pagina 3 di 24 19/12/2016, n. 26193).>>. Di conseguenza ha ritenuto erroneo il criterio adoperato dalla Corte
d'appello, sulla scorta della c.t.u., ossia quadruplicando i VAM vigenti al novembre 1997, perché così facendo la Corte territoriale ha assunto a base del calcolo <<…un criterio dichiarato costituzionalmente illegittimo, poiché non conforme alla natura specifica ed alle peculiari caratteristiche del singolo terreno.>> (cfr. testualmente ordinanza di rinvio).
Circa il primo motivo di ricorso incidentale accolto, spiegava inoltre che <<… In materia di espropriazione per pubblica utilità, la necessità di interpretare il diritto interno in conformità con il principio enunciato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui l'espropriazione deve sempre avvenire in «buona e debita forma», comporta che l'illecito spossessamento del privato da parte della P.A. e l'irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un'opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, all'acquisto dell'area da parte dell'Amministrazione. Sicché il privato ha diritto a chiederne la restituzione, salvo che non decida di abdicare al suo diritto e chiedere il risarcimento del danno per equivalente. L'occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte della
P.A., allorché il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, integra un illecito di natura permanente che dà luogo ad una pretesa risarcitoria avente sempre ad oggetto
i danni per il periodo, non coperto dall'eventuale occupazione legittima, durante il quale il privato ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal bene sino al momento della restituzione, ovvero della domanda di risarcimento per equivalente che egli può esperire, in alternativa, abdicando alla proprietà del bene stesso. Ne consegue che la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni decorre dalle singole annualità, quanto al danno per la perdita del godimento del bene, e dalla data della domanda, quanto alla reintegrazione per equivalente, giacchè è solo dalla domanda giudiziale che, per effetto della rinuncia a chiedere la restituzione del bene, nasce il diritto al risarcimento (Cass. Sez. U., 19/01/2015, n. 735).
5.3.2. Ne consegue che è da reputarsi erroneo l'assunto della Corte d'appello, secondo cui - non soltanto il risarcimento del danno per la perdita definitiva del bene, che effettivamente sorge con la rinuncia, operata con la domanda giudiziale, a chiederne la restituzione - ma anche il risarcimento per il mancato utilizzo del terreno stesso non sarebbe configurabile prima della proposizione della domanda risarcitoria. E' evidente, infatti, che, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ, siffatto diritto ben avrebbe potuto essere azionato - in relazione alle singole annualità - dai pagina 4 di 24 proprietari del fondo fin dal giorno dell'illegittima occupazione dell'area, per cui il pregiudizio maturato, per tale titolo, fino al 4 novembre 1992 (cinque anni prima della domanda giudiziale) deve ritenersi prescritto.>> (testualmente cit.).
2. Con atto di citazione in riassunzione, gli odierni riassumenti hanno evocato in giudizio la
[...]
in persona del p.t. per chiedere di: Controparte_2 Controparte_3
“…omissis…
1)- accertare e dichiarare il diritto degli attori in riassunzione a vedersi riconoscere dalla
[...]
a titolo di risarcimento del danno in conseguenza dell'irreversibile Controparte_2 trasformazione dell'area già di proprietà di , estesa mq 6.377, in narrativa Parte_3 meglio specificata, il valore venale pieno della stessa in misura pari ad € 174.562,00 alla data dell'1.4.1983 ovvero di quell'altra, anche maggiore, che sarà ritenuta di giustizia a determinarsi anche a mezzo di c.t.u.;
2) per l'effetto, condannare la in persona del Sindaco metropolitano, Controparte_2
a corrispondere in favore degli attori in riassunzione la somma ai medesimi dovuta per il titolo indicato sub 1- nella misura del 50% in favore di e del residuo 50% in parti uguali Parte_1 in favore rispettivamente di e di rivalutata in base agli indici Parte_1 Parte_2
ISTAT-costo vita dall'1.4.1983 fino alla data dell'emananda sentenza, oltre interessi dal
4.11.1997 sulla somma via via annualmente rivalutata;
3) condannare la in persona del Sindaco metropolitano p.t., a Controparte_2 corrispondere in favore degli attori in riassunzione il risarcimento del danno da mancato godimento dell'area predetta per il quinquennio antecedente il 4.11.1997 (data della citazione) in misura pari al saggio legale sul controvalore del bene a determinarsi come richiesto sub 1- da corrispondere per il 50% in favore di ed il residuo 50% in parti uguali in favore Parte_1 rispettivamente di e di rivalutata in base agli indici ISTAT-costo Parte_1 Parte_2 vita dal 4.11.1992 fino alla data dell'emananda sentenza, oltre interessi dal 4.11.1997 sulla somma via via annualmente rivalutata;
4) condannare la in persona del Sindaco metropolitano p.t., a Controparte_2 corrispondere in favore degli attori in riassunzione il risarcimento del danno da deprezzamento della porzione residua di mq 3430 dell'originario fondo di proprietà in misura pari ad € Parte_3
81.132,00 stimata alla data dell'1.4.1983 o in quell'altra, anche maggiore, che sarà ritenuta di pagina 5 di 24 giustizia- da corrispondere per il 50% in favore di ed il residuo 50% in parti Parte_1 uguali in favore di e di rivalutata in base agli indici ISTAT-costo Parte_1 Parte_2 vita dall'1.4.1983 fino alla data dell'emananda sentenza, oltre interessi dal 4.11.1997 sulla somma via via annualmente rivalutata;
5) condannare la in persona del Sindaco metropolitano, alla rifusione Controparte_2 delle spese relative al grado di giudizio d'appello, al giudizio in Cassazione e per la presente fase di rinvio.
…”;
Si costituiva la chiedendo di: Controparte_2
“…
- rigettare l'appello in riassunzione, anche con riferimento alla domanda di danno per il relitto;
- comunque tenere conto delle somme già incassate dalla signora;
Parte_3
- tenere conto, in ogni caso, della prescrizione di tutti i crediti maturati dagli appellanti al
31.10.1992, anche con riferimento al relitto: con vittoria di spese e comunque con la loro compensazione.
- …”.
La Corte, preso atto della decisione della Suprema Corte e delle contrapposte istanze delle parti, istruiva la causa tramite ricorso a C.T.U. chiedendo all'ausiliario di accertare: '…previ occorrenti sopralluoghi e controlli ipocatastali ed urbanistici (con riguardo anche ad eventuali interventi di riforma economico-sociale), il più probabile valore di mercato della porzione oggetto di espropriazione, con riferimento alla data dell'atto ablatorio, secondo i criteri sopra indicati, determinando conseguentemente le giuste indennità, tenendo conto:
a) della vocazione urbanistica e, in ipotesi di vocazione agricola, anche delle possibili utilizzazioni economiche, ulteriori e diverse da quelle agricole, consentite dalla normativa vigente e della eventuale presenza di un soprassuolo arboreo idoneo a conferire particolari condizioni di sicurezza, utilità e amenità;
b) in caso di terreno edificabile, dell'indice di edificabilità previsto dagli strumenti urbanistici per quell'area, la destinazione d'uso consentita, eventuali oneri necessari per rendere pagina 6 di 24 il terreno idoneo alla costruzione (assenza o presenza di strumento attuativo, eventuale rilascio di concessione);
c) dell'eventuale vincolo ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità ed altre);
d) dei valori di mercato di terreni compresi nella stessa zona ed aventi caratteristiche similari, nonché degli eventuali precedenti di questa Corte, se allegati, ed altresì delle cessioni bonarie aventi ad oggetto immobili di analoga vocazione e ubicazione;
il tutto mediante l'utilizzo del metodo sintetico-comparativo, il quale consiste nell'attribuzione al bene da stimare del prezzo di mercato di immobili “omogenei”, con riferimento non solo agli elementi materiali
(natura, posizione, consistenza morfologica, etc.) e temporali, ma anche e soprattutto alla condizione e disciplina urbanistica delle rispettive zone di appartenenza, indicando specificamente i parametri comparativi utilizzati e documentandone la rappresentatività in riferimento ad immobili aventi caratteristiche analoghe a quello ablato;
e) del giusto prezzo dei terreni prima dell'acquisizione ed eventualmente del giusto prezzo della parte residua dopo l'occupazione stessa, dovendo tenersi conto, oltre che del valore della porzione ablata, anche dell'eventuale decremento della parte di fondo residuata all'espropriazione, tenendo, altresì, conto di ogni altra diminuzione patrimoniale subita dagli espropriati;
f) calcolando il danno da mancato godimento del bene ablato a partire dal 5 novembre
1992 e detratto quanto già complessivamente percepito;
…” (cfr. testualmente dal quesito).
Il C.T.U. depositava l'elaborato peritale in data 06.11.2023. All'udienza del 05.12.2024, la causa era introitata per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 24.04.2024, la causa era rimessa sul ruolo per integrazione di C.T.U.1 In seguito al deposito dell'elaborato integrativo, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il principio di diritto e la C.T.U.
Il thema decidendum sottoposto all'esame di questa Corte deve uniformarsi a quello tracciato dal principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione e, segnatamente, occorre rideterminare la stima del terreno ablato in base <<…al criterio del valore venale pieno, con la possibilità di dimostrare che il fondo, pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà, sia suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, tale da attribuire allo stesso una valutazione di mercato che rispecchi la possibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola e quella edificatoria (Cass. Sez. U., 19/03/2020, n. 7454). Nell'impossibilità legale di dimostrare uno sfruttamento diverso da quello agricolo, pur senza raggiungere la destinazione edificatoria, non potrà che essere applicato, pertanto, che il criterio venale pieno, ossia il valore di mercato del bene, tratto dall'art. 39 della legge n. 2359 del 1865 (Cass., n.
25314/2017; Cass., 19/12/2016, n. 26193).>> e, inoltre, <<…il risarcimento per il mancato utilizzo del terreno stesso va calcolato a partire dal 5 novembre 1992 visto che il diritto al
periodo di definitiva apprensione del bene (01 aprile 1983), accertando, ove possibile lo <<… sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, tale da attribuire allo stesso una valutazione di mercato che rispecchi la possibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola
e quella edificatoria (Cass. Sez. U., 19/03/2020, n. 7454). Nell'impossibilità legale di dimostrare uno sfruttamento diverso da quello agricolo, pur senza raggiungere la destinazione edificatoria, non potrà che essere mercato del bene, tratto dall'art. 39 della legge n. 2359 del 1865 (Cass., n.
25314/2017; Cass., 19/12/2016, n. 26193).>> (cfr. sentenza di rinvio) ovvero criteri analoghi;
spieghi, in modo sintetico, sulla base di quali criteri è pervenuto alla stima offerta con l'elaborato depositato e, in particolare, le ragioni per cui non ha ritenuto attendibile il valore di permuta ivi indicato e a quale periodo fa riferimento il criterio suppletivo adoperato (valore
O.M.I.), rassegnando comunque conclusioni che parametrino le valutazioni di stima al momento di definitiva trasformazione del bene (01 aprile 1983);” (cfr. ordinanza integrazione di C.T.U.). pagina 8 di 24 risarcimento del danno per il mancato utilizzo del bene, maturato fino al 4 novembre 1992, è prescritto (cinque anni prima della domanda giudiziale).>> (cfr. dalla ordinanza cit.).
Il tutto considerando che <<…nei casi di occupazione usurpativa o acquisitiva, il proprietario, che abbia implicitamente rinunciato alla proprietà del bene proponendo domanda risarcitoria per equivalente, ha diritto all'integrale ristoro del danno, che ricomprende non solo la perdita del godimento del bene nel periodo di occupazione illegittima, ma anche quella relativa all'integrale valore dello stesso, in quanto una implicita conformazione della proprietà privata non è desumibile dall'art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, il cui disposto, fino a quando non venga esercitato dalla P.A. il relativo potere acquisitivo, non è idoneo a paralizzare i comuni rimedi civilistici attribuiti dall'ordinamento al proprietario.>> (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n.
18142 del 06/06/2022, Rv. 665298 - 01). Ed infatti, < illegittima, da parte dell'autorità espropriante (che, in mancanza della dichiarazione di pubblica utilità o comunque senza emettere il decreto di esproprio né provvedere alla restituzione del bene, lo trasformi irreversibilmente per destinarlo a finalità pubbliche) produce l'effetto immediato di sottrarre al privato il diritto di godimento sul bene per un tempo indeterminato e ogni facoltà connessa allo status proprietario (è arduo ammettere lo jus tollendi, ex art. 936 c.c., con riferimento alle opere realizzate per fini pubblici), svuotando anche la facoltà dispositiva sul bene stesso. …omissis… la Costituzione (art. 42, comma 2) rimette alla legge la conformazione della proprietà privata quanto ai «modi di acquisto, di godimento e […] limiti […]» e riconosce all'autorità amministrativa il potere espropriativo (cfr. art. 42, comma 3), ma fintanto che tale potere non venga concretamente esercitato, anche tramite l'acquisizione del bene ex art. 42-bis t.u. espr. (eventualmente su impulso del proprietario), è arduo ritenere che al privato siano sottratti i comuni rimedi civilistici a tutela del bene trasformato e reso inservibile alla gamma di usi cui può destinarlo in base alle regole di conformazione della proprietà immobiliare. In particolare, il proprietario vittima del comportamento illecito dell'Amministrazione ha il diritto di domandare in giudizio il risarcimento del danno, non solo, per la perdita del godimento nel periodo considerato (occupazione illegittima), ma anche per la perdita commisurata all'integrale valore del bene, alla cui titolarità il proprietario ha implicitamente (seppur forzosamente) rinunciato proponendo la domanda risarcitoria per equivalente (cd. restitutio in integrum per equivalente). Come rilevato da dottrina autorevole, i trasferimenti coattivi della proprietà sono pagina 9 di 24 una categoria generale interna al sistema proprietario e non vi sono ostacoli logici e giuridici a che il proprietario – può aggiungersi: fintanto che l'autorità amministrativa non abbia esercitato il potere acquisitivo ex art. 42-bis t.u. espr. – possa chiedere in giudizio e ottenere il risarcimento del danno per la perdita della proprietà del bene coattivamente trasferito in capo all'autore della lesione. Diversamente ragionando, il proprietario (danneggiato) sarebbe esposto ai rischi insiti nella titolarità del bene in una situazione determinata dal comportamento illecito dell'autorità amministrativa, senza la possibilità di avvalersi del rimedio principale di far cessare immediatamente la prosecuzione dell'illecito mediante la rinuncia forzosa alla proprietà, in alternativa alla sua scelta di ottenere (quando sia possibile) la restituzione del bene previa rimessione in pristino. …omissis… In conclusione, è conforme a diritto la determinazione del danno commisurata al valore del bene.>> (cfr. sentenza parte motiva cit.).
Chiariti, in diritto, i termini e i confini dello scrutinio, la Corte è chiamata a determinare l'indennità spettante ai ricorrenti in riassunzione quali eredi di per Parte_3
l'ablazione del fondo sito in Noci, individuato in catasto di quel Comune alla partita n. 11619, foglio 42, p.lla 100, per l'estensione di mq. 6930 occupata in via di urgenza in data 04/07/19792.
Sulla predetta area, in conseguenza dell'esproprio deliberato (cfr. Deliberazione di G.M. n. 716 del 29/07/1980) dal Comune di Noci in favore dell'Amministrazione Provinciale di Bari, è stata edificata una struttura scolastica polivalente da destinare a sede di e degli Parte_5 originari mq. 6930 ne sono stati occupati mq. 6.377.
La procedura ha seguito il seguente iter:
<<… omissis… → Con Delibera di C.C. n. 226 del 26/03/1977 il Comune di Noci individuava una porzione estesa mq. 5.072, qualificata come "area ubicata dal vigente Piano Regolatore Generale nella zona riservata ad Attrezzature ed impianti di interesse generale”, e demandava quindi all'Amm.ne Provinciale, cui competeva la realizzazione degli istituti da destinare all'istruzione superiore, di predisporre il relativo progetto esecutivo.
→Con Deliberazione del Consiglio provinciale di Bari n. 31 del veniva disposto di realizzare in
Noci una struttura scolastica polivalente da destinare a sede di Liceo Scientifico.
→Con Deliberazione di G.M. n. 67 dell'08/02/1979 il Comune di Noci approvava il piano particellare di esproprio dell'area individuata per la realizzazione dell'opera e specificamente la porzione riportata in catasto in ditta , , , , Persona_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 Per_6
e fu – partita n. 11619 – foglio 42 – particella 100 – RD 281,43 – superficie totale Parte_3 Pt_1 mq 12236 – seminativo arborato, di cui da espropriare mq 6930, demandando all'Amm.ne
Provinciale l'acquisizione di detta area.
→Con decreto del Sindaco di Noci n. 5/79 del 05/06/1979 la Provincia di Bari veniva autorizzata ad occupare temporaneamente e d'urgenza il fondo in parola, cosa che in effetti avveniva in data
04/07/1979 previa redazione di apposito verbale di consistenza il cui seguente tenore è ricavabile dagli atti: “Dalla particella 100 verrà distaccata una zona di terreno di complessivi mq 6930, salvo esatta misurazione in sede di liquidazione definitiva. Detta particella …… è attualmente coltivata a seminativo arborato. Nella parte da espropriare vi sono: ) il lato nord prospiciente la strada comunale è delimitato da muro a secco dell'altezza di mt 2,00, alla base mt 1,50 ed in testata mt 0,80; ) lungo il lato di cui innanzi esiste una cisterna con due boccagli di cui uno sulla strada com/le e l'altro all'interno dell'immobile da espropriare. Vi è altresì una nicchia con madonnina presso la cisterna.”
→Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 128 del 07/03/1980 veniva approvato il progetto esecutivo dell'opera da realizzare.
→Con Deliberazione di C.C. n. 233 del 22/04/1980, per l'espropriazione del suolo in questione veniva stabilita in £. 14.137.200, pari a £. 2.040/mq, l'indennità da corrispondere alla attrice.
→Con Deliberazione di G.M. n. 716 del 29/07/1980 il Comune di Noci decretava l'espropriazione e l'occupazione del suolo in favore dell'Amministrazione Provinciale di Bari.
pagina 11 di 24 →A seguito di avviso ai proprietari del 25/08/1980, la Provincia di Bari si immetteva in data
29/08/1980 nel possesso dell'immobile per cui è causa con consequenziale compilazione del verbale di consistenza che, come evidenziato nelle precedenti CTU, riporta alcune precisazioni ad integrazione del precedente verbale del 04/07/1979 e specificatamente: “Nella zona da espropriare nella parte coltivata ad uliveto vi è una cisterna di mc 100 circa ……… Lo stato dei luoghi è risultato difforme da quello indicato dall'atto del Comune di Noci per un intercorso esproprio di una fascia lungo il confine nord-ovest da parte dell'EAAP e per una precedente vendita effettuata a privati nella zona sud-ovest pertanto l'espropriazione e l'occupazione è stata limitata alla parte residua rispetto alla planimetria prodotta dal Comune di Noci. In particolare la superficie occupata risulta inferiore a quella deliberata avendo rispettato l'allineamento ed il confine previsto sul lato sud-est.” In altri termini l'area occupata si riduceva dagli originari mq.
6930 previsti ad effettivi mq.
6.377 di cui all'atto di riassunzione.>> (cfr. C.T.U.).
4. La determinazione dell'intera area e dell'area espropriata: espropriazione parziale di bene unitario.
Ciò premesso, per quantificare il risarcimento dovuto, il perito ha ricostruito l'intricata vicenda urbanistica interessata da diverse pronunce del Giudice Amministrativo precisando che dalla
<<…disamina delle diverse pronunce sulla questione in oggetto si deduce che il fondo di proprietà già gravato da vincolo di natura espropriativa impresso dal PRG del 1977, poi Pt_3 decaduto per infruttuoso decorso del quinquennio ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1187/1968 e, perciò, annullato dal giudice amministrativo, era, alla data della irreversibile trasformazione
(01/04/1983), privo di specifica regolamentazione urbanistica, cioè era da considerarsi “zona bianca” e, quindi, inedificabile, dovendosi escludere per esso, come precisa sul punto la sentenza di rinvio della Cassazione, il criterio della “edificabilità di fatto” e, per la connotazione urbanistica poi attribuita al suolo dal PRG del 1992, anche un'eventuale “edificabilità legale”.>>.
Ha quindi specificato che l'incarico e l'indagine peritale erano perimetrati dal principio di diritto enunciato dal giudice remittente e di conseguenza, ha concluso che, circa l'epoca della stima, essa andava individuata alla data del 1° aprile 1983, momento di irreversibile trasformazione del suolo da prendere a riferimento anche per la valutazione della natura della stima. Ha poi chiarito che alla data in questione l'area di proprietà fosse priva di una specifica destinazione Pt_3 urbanistica e che per detta area non fosse possibile invocare, ai fini della determinazione del pagina 12 di 24 valore, una ipotetica “edificabilità di fatto”, dovendosi invece attenere al criterio della
“edificabilità legale”, escludendosi che la successiva destinazione a Zona F3 - Attrezzature di interesse generale-istruzione potesse consentire un qualsivoglia intervento privatistico, configurandosi invece come un tipico vincolo espropriativo. Ha quindi detto che <<…la qualificazione del suolo in interesse come agricolo o meglio come inedificabile impone che, ai fini indennitari o risarcitori, il suo valore venale deve tener conto delle obiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini dell'area e, quindi, “in base al criterio del valore venale pieno, con la possibilità di dimostrare che il fondo, pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà, sia suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, tale da attribuire allo stesso una valutazione di mercato che rispecchi la possibilità di utilizzazione intermedia tra quella agricola e quella edificatoria. >> (cfr. C.T.U. cit.). In particolare, il C.T.U. ha spiegato che, giusta sentenza della Cassazione n. 25314 del 25/10/2017, l'accertamento ha per oggetto la possibilità di utilizzazioni intermedie tra l'agricola e l'edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative etc.) sempre che siano assentite dalla normativa vigente sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative dal momento che il Giudice del rinvio, ha chiarito che, nell'impossibilità legale di dimostrare uno sfruttamento diverso da quello agricolo, andrà applicato il criterio venale pieno, ossia il valore di mercato del bene, tratto dall'art. 39 della legge n. 2359 del 18653, rimarcando l'illegittimità del criterio di liquidazione, ritenuto invece corretto dal Tribunale di Bari, di stimare il danno inferto alla ricorrente quadruplicando il valore VAM vigente all'epoca
Sulla base di tali considerazioni:
1) ha escluso di stimare il valore di mercato dell'immobile in questione come mera 'area agricola' precisando l'impossibilità di attingere un utile criterio di valutazione dai prezzi di vendita dei terreni agricoli, limitrofi o vicini a quello in esame e venduti dai RM in epoca prossima alla definitiva apprensione del bene (terreni che poi sono divenuti Pt_3 3 Cfr. l. 2359/1865: Art. 39 Nè casi di occupazione totale, la indennità dovuta all'espropriato consisterà nel giusto prezzo che a giudizio dè periti avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compra-vendita. Art. 40 Nei casi di occupazione parziale, l'indennità consisterà nella differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile avanti l'occupazione, ed il giusto prezzo che potrà avere la residua parte di esso dopo l'occupazione. pagina 13 di 24 edificabili), in ragione del fatto che, per ubicazione, il suolo era sostanzialmente Pt_3 prossimo al centro storico di Noci, distando da questo solo 400 metri circa;
2) ha chiarito che il suolo era situato in una zona in rapida espansione urbanistica, come è agevole accertare dal confronto tra i fotogrammi IGM del 1973 e del 1987 innanzi riprodotti, ha precisato che occorre tenere conto dell'inserimento dell'area espropriata nel vasto comprensorio riguardante villa e che, quindi, indipendentemente dalla Pt_3 effettiva coltura in esso presente (ulivo – mandorlo – in parte frutteto), l'intero comprensorio traeva importanza dall'essere attinenza del prestigioso immobile di proprietà e, certamente, anche del preesistente insediamento religioso. Pt_3
Fatte tali premesse ha individuato un primo criterio di stima del suolo per cui è causa <<… nel contributo che esso, unitamente alla restante area, forniva al valore venale dell'immobile principale>> evidenziando che non è <<… agevole individuare detto valore attraverso parametri di riferimento attendibili, vista la singolarità dell'immobile e, quindi, l'assenza di un appropriato mercato di beni immobiliari simili e in condizioni analoghe, il tutto, peraltro, con riferimento al
1° aprile 1983 data di irreversibile trasformazione del suolo.>> (cfr. C.T.U. cit.).
Di conseguenza ha determinato il valore (A) dell'intero comprensorio di villa LE e, conseguentemente, ha analizzato gli atti di compravendita con i quali gli altri RM , Parte_3 con la sola esclusione di che la permutò, procedettero alla vendita a favore della Per_4 sorella della quota di loro spettanza, pari ad 1/5, di alcuni degli immobili facenti parte Parte_3 del loro patrimonio, tra cui appunto il comprensorio di villa LE, ritenendoli condivisibilmente inattendibili in considerazione dei valori di immobili similari. Quindi ha analizzato l'atto con il quale i RM hanno venduto alla il fabbricato di vecchia Parte_3 Controparte_4 costruzione sito in Noci a via Repubblica civici 30-32- 34-36, di estensione complessiva di circa mq. 260, per il prezzo di £. 500.000.000 corrispondente ad un valore unitario di circa £.
1.900.000/mq: ritenuto, per evidenti ragioni fiscali, pienamente attendibile. Poi ha riferito che, il costo dei fabbricati residenziali similari a quello appena indicato, secondo gli indici ISTAT vigenti ad aprile 1983, corrisponde a circa £. 1.200.000/mq e, tenuto conto della destinazione commerciale del manufatto, ma anche della sua vetustà, lo ha ritenuto pienamente rappresentativo del valore di mercato degli immobili nella zona di villa LE, da cui detto manufatto dista in linea d'aria solo alcune decine di metri. Quindi, evidenziate le caratteristiche pagina 14 di 24 di pregio di villa LE e del suo comprensorio, peraltro ben rappresentate nei fotogrammi riportati nella C.T.U. (cfr. fg. 50), il consulente ha proceduto alla stima del valore di mercato degli immobili ceduti dai RM alla sorella calcolandolo almeno otto volte di Pt_3 Parte_3 più rispetto all'importo indicato in atti, cioè: (£. 203.500.000x8) = £.
1.628.000.000. Di conseguenza, a villa LE, per le sue peculiari caratteristiche ha attribuito il 70% di detto valore che, al 1° aprile 1983, era pari a (£.
1.628.000.000 x 0,70) = £.
1.139.600.000 che si arrotonda a
£. 1.150.000.000 (Lire: unmiliardocentocinquantamilioni), pari a € 594.000,00.
Questo è il valore più probabile (valore A) dell'intero comprensorio di villa LE.
Fatta tale analisi, ha quindi ricavato il valore venale dell'area oggetto di esproprio, pertinenza della villa, desumendolo dalla incidenza che detta area riveste rispetto al valore A4. Per fare ciò ha richiamato le linee guida del “Manuale della Banca Dati Quotazioni dell'Osservatorio del
Mercato Immobiliare”, edito a cura dell'Agenzia delle Entrate, che fornisce istruzioni tecniche per la formazione della suddetta Banca Dati, alla luce sia delle diverse norme finanziarie, sia di valutazioni svolte da soggetti competenti sotto il profilo professionale, indipendenti dal processo di commercializzazione del credito in modo da assicurare una valutazione imparziale ed obiettiva.
In sede di integrazione di consulenza, ha poi precisato di non avere riportato e di non avere fatto riferimento ai valori O.M.I., ma di avere riprodotto, nell'allegato nr. 19 alla C.T.U., il Manuale relativo alle “Istruzioni tecniche per la formazione della Banca Dati Quotazioni OMI”. Attraverso
l'utilizzo del criterio di cui al detto manuale, ha quindi determinato la superficie commerciale di
'Villa LE', acquisendo le piante ai vari livelli dell'immobile in questione, oltre all'indicazione della estensione del relativo comprensorio. Quindi, all'epoca dell'esproprio ha stimato l'ottimo stato di manutenzione dell'edificio (cfr. visibile nelle due foto cit.) parametrando il valore delle aree di pertinenza al criterio ricavabile dalle dette linee guida (“per il computo delle superfici scoperte e di ornamento e dei locali di servizio, che solitamente vengono omogeneizzate alla superficie dell'unità immobiliare, il criterio di determinazione riportato nell'allegato C del precitato decreto, attribuisce i seguenti coefficienti: Parchi, giardini, corti e simili: - al 10% della 4 Cfr. pag. 13 consulenza integrativa ove il C.T.U. precisa che <<…si è ritenuto che il valore di mercato dell'area espropriata non fosse determinabile se non come pertinenza del manufatto principale costituito da villa LE: in altri termini si è ritenuto che ricorresse a buona ragione il caso di espropriazione parziale di un bene unitario, fattispecie espressamente prevista dall'art. 33 del DPR. N. 327/2001.>> (cfr. testualmente). pagina 15 di 24 superficie, fino al quintuplo della superficie dei vani principali e degli accessori diretti, comprensiva della quota delle superfici occupate dai muri interni e perimetrali;
- al 2% per superfici eccedenti detto limite. Per le superfici di parchi, giardini, corti e simili la superficie è da computare con il criterio sopra indicato, solo per la quota eccedente il quintuplo della superficie dei vani principali e dei vani a servizio diretto di quelli principali (quali bagni, ripostigli, corridoi, ingressi e simili).”).
Di conseguenza, ha operato il seguente calcolo:
<<…
SP = Superficie vani principali (1° piano) mq. 386,27
SA = Superficie accessori comunicanti e non comunicanti = mq.
(580,25+108,14+451,83+356,70+10,37+7,32) = mq. 1.514,61
SC = Superficie di contorno = mq. (20312 – 5 x 386,27) [quota aree verdi eccedente il quintuplo superficie vani) = mq. 18.380,65.
Atteso che i coefficienti di omogeneizzazione da applicare alle suddette superfici sono pari al
25% per la superficie degli accessori e al 2% per la superficie di contorno ed indicato con X il ricercato valore unitario, ha impostato la seguente equazione: (SP * X + SA * 0,25 X + SC * 0,02
X) = A, da cui si ha: (386,27 X + 378,65 X + 367,61 X) = £.
1.150.000.000 X = £.
1.150.000.000/ mq. 1.132,53 = £. 1.015.425/mq. Consegue che l'incidenza dell'area a verde di pertinenza di villa LE sul suo valore complessivo è pari a (mq 18.380.65 x 0,02 x £/mq
1.015.425) = £. 373.283.430, da cui discende un valore venale unitario di £. 373.283.430/mq
20.312 = £/mq 18.377 che si arrotonda a £/mq 18.000 (Lire diciottomila/mq).
In conclusione, secondo il criterio innanzi impostato, alla data del 1° aprile 1983, il valore venale dell'area espropriata dalla Provincia a , estesa mq.
6.377 secondo il calcolo Parte_3 di cui sopra, è pari a: mq.
6.377 x £. 18.000/mq = £. 114.786.000 (Lire centoquattordicimilionisettecentoottantaseimila), pari nella attuale valuta ad € 59.282,00 (Euro cinquantanovemiladuecentoottantadue/00).
Ha precisato che l'importo determinato è confermato anche da un altro criterio di stima basato sul
'valore complementare', vale a dire sul <<… raffronto tra il valore di mercato dell'immobile nella sua interezza e quello che avrebbe la parte residua privata della porzione espropriata: in tale ipotesi, assunto che il valore venale di villa LE ad aprile 1983 è stato ritenuto ragionevolmente pagina 16 di 24 congruo in £. 1.150.000.000, l'importo di circa centoquindicimilioni innanzi individuato quale valore della porzione espropriata corrisponde a circa il 10% del valore dell'intero: in altri termini la sottrazione della parte di comprensorio espropriata, secondo tale criterio, avrebbe comportato per la parte residua di villa LE il nuovo valore venale di £.
1.035.000.000 pari al 90% di quello iniziale.>> (cfr. C.T.U. fg. 54). La diminuzione di valore rappresenta il danno subito in termini di valore sottratto all'immobile originario.
Circa la possibilità di utilizzazioni dell'area, intermedie tra l'agricola e l'edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative etc.), ha precisato che utilizzazioni quali parcheggi, depositi, aree di servizio carburanti, ecc. paiono incompatibili con il prestigio di villa LE e con l'amenità delle aree di contorno e che, pertanto, l'unica utilizzazione possibile è quella 'a verde attrezzato'.
Sul punto però, non ha operato alcuna stima attesa l'indisponibilità di atti pubblici da cui desumere il valore di mercato di dette aree e non potendo adoperare i valori di permuta per le ragioni dettagliatamente spiegate5.
Conclusivamente, ha stimato che il reale valore dell'area espropriata a Parte_3 coincida con il valore di mercato del bene cioè con il valore venale pieno, quantificato al 1° aprile
1983, data di irreversibile trasformazione del suolo, in £. 114.786.000 (diconsi Lire centoquattordicimilionisettecentoottantaseimila) pari ad € 59.282,00 (diconsi Euro cinquantanovemiladuecentoottantadue/00) secondo i criteri sopra indicati.
4.1 Il muretto a secco e la cisterna. 5 Cfr. pag. 7 C.T.U. integrativa ove si afferma che: <<…La relazione di CTU ha preso in considerazione la permuta di cui all'atto a rogito per Notaio del 05/01/1979 rep. n.° 30251 registrato a Bari il 23/01/1979 al Persona_7 n.° 1549 tra e la sorella con la quale il primo ha permutato la sua quota parte, in Parte_6 Parte_3 ragione di 1/5, di proprietà indivisa di alcuni immobili, tra cui villa LE e la relativa area pertinenziale, in cambio della piena proprietà del fondo rustico sito in agro di Noci, denominato “Salurso”, di natura seminativo e pascoli della estensione catastale di Ha 42.55.95 costituito da due appezzamenti, di cui il primo, esteso Ha 39.79.25, in catasto al foglio 120 particelle 47 e 49 ed il secondo, esteso Ha 2.76.70, sempre al foglio 120 particella 32. Le parti hanno attribuito ai beni permutati l'eguale valore di £. 40.700.000 senza dar luogo ad alcun conguaglio, conseguentemente il valore unitario del fondo rustico è risultato pari a circa £. 96/mq, cioè £. 960.000/ha corrispondenti a circa 5 centesimi di € al metro quadrato. La circostanza che il valore agricolo medio di un fondo condotto prevalentemente a seminativo/pascolo nella regione agraria ove è inserita Noci e all'epoca di riferimento risultava mediamente pari a £. 10.000.000/ha portato lo scrivente a ritenere inaffidabile il valore di permuta, tanto più che, come evidenziato anche nella relazione di CTU, palesemente inaffidabili sono risultati anche i valori desumibili dagli altri atti di vendita per gli stessi stabili ottenuti in permuta al fine della costituzione in testa a Parte_3 della loro piena proprietà. In conclusione si deve ritenere che tutti gli atti in parola attestino a buona ragione l'accordo tra i RM per la divisione bonaria di una parte del loro cospicuo patrimonio e da essi non Parte_3 appare fondato trarre valori sicuramente attendibili.>> (cfr. testualmente dalla integrazione di C.T.U.). pagina 17 di 24 Il C.T.U., sulla base dei verbali di consistenza e di immissione nel possesso redatti all'epoca dei lavori eseguiti per la costruzione del liceo, ha verificato che verso la strada e al suo interno erano presenti un muro a secco dell'altezza di m. 2,00 con base di m. 1,50 e testata di m. 0,80 ed una cisterna con due boccagli, e ha proceduto (come già la relazione di C.T.U. dell'ing. , Tes_1 redatta in occasione del giudizio di primo grado) alla stima del valore di detti manufatti alla data del 1° aprile 1983, stima pari a £. 18.000.000 e a £.
8.000.000. Ha invero ritenuto non esservi ragioni per disattendere tali importi.
La conclusione, però, non può essere condivisa. Infatti la valutazione di stima complessiva, come sopra operata, include tutte le possibili pertinenze e arredi dell'area a verde il cui valore è stato determinato con la valutazione per scorporo dal bene unitario. Ne deriva che, sia pure per ragioni diverse, vanno accolte le obiezioni della convenuta che contesta la debenza di tale ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.
In conclusione, il complessivo valore venale del suolo in esame, al 1° aprile 1983, data della sua irreversibile trasformazione, è pertanto pari € 59.282,00 (diconsi Euro cinquantanovemiladuecentoottantadue/00) come sopra calcolato.
5. Le ulteriori voci di danno
Verificato il valore venale dell'area espropriata, il C.T.U. ha quindi determinato il pregiudizio non patrimoniale dovuto quale indennizzo per la perdita del bene. Partendo dalla prescrizione normativa (cfr. art. 42- bis D.p.R. 327/01) che stabilisce la percentuale di indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale subito nella misura pari al 10% di quello patrimoniale, i relativi importi ammontano, rispettivamente, a £. 14.080.000 (Lire quattordicimilioniottantamila) ovvero
€ 7.271,70 con riguardo alla data della irreversibile trasformazione e a £. 50.894.353 (Lire cinquantamilioniottocentonovantaquattrotrecentocinquantatre) ovvero € 26.284,74 all'attualità
(luglio 2023).
Tale voce di danno non è dovuta e non è stata neppure richiesta dal momento che, alla fattispecie, non si applica la disposizione normativa richiamata nella C.T.U.
6. Circa il risarcimento del danno per il mancato godimento del bene, esso, sia se calcolato secondo il parametro dell'interesse del 5% calcolato sul valore venale del bene come sopra determinato, sia se calcolato secondo il saggio legale di interesse, mette capo a un diritto che, secondo quanto statuito dal Supremo Collegio, è prescritto fino al 4 novembre 1992, cioè fino a pagina 18 di 24 cinque anni prima della domanda giudiziale. La Corte ha sul punto precisato che l'occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte della P.A., allorché il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato (come nella specie n.d.r.), integra un illecito di natura permanente che dà luogo ad una pretesa risarcitoria avente sempre ad oggetto i danni per il periodo, non coperto dall'eventuale occupazione legittima, durante il quale il privato ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal bene sino al momento della restituzione, ovvero della domanda di risarcimento per equivalente che egli può esperire, in alternativa, abdicando alla proprietà del bene stesso. Ne consegue che la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni decorre dalle singole annualità, quanto al danno per la perdita del godimento del bene, e dalla data della domanda, quanto alla reintegrazione per equivalente, giacchè è solo dalla domanda giudiziale che, per effetto della rinuncia a chiedere la restituzione del bene, nasce il diritto al risarcimento (Cass. Sez. U., 19/01/2015, n. 735). Se così è si condivide l'obiezione mossa alla C.T.U. dall'appellata in riassunzione dal momento che
<<…LE con l'atto di citazione notificato nel novembre 1997 chiedendo il solo Parte_3 risarcimento del danno per equivalente per l'avvenuta trasformazione della sua proprietà in opera pubblica, ha rinunciato implicitamente alla proprietà dello stesso: per cui il mancato godimento del bene indennizzabile può essere solo quello che si è verificato da novembre 1992 a ottobre
1997, posto che il danno verificatosi dalla occupazione a tutto ottobre 1992 è prescritto come deciso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 37031/2021.>> (cfr. cit.).
Di conseguenza, il danno risarcibile per mancato godimento del bene, essendosi l'illecito permanente interrotto con la domanda giudiziale abdicativa della proprietà6, è pari al 5% ovvero 6 Alla luce della costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, quando il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, l'occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte dell'Amministrazione si configurano, indipendentemente dalla sussistenza o meno di una dichiarazione di pubblica utilità, come un illecito di diritto comune, che determina non il trasferimento della proprietà in capo all'Amministrazione, ma la responsabilità di questa per i danni. In particolare, con riguardo alle fattispecie già ricondotte alla figura dell'occupazione acquisitiva, viene meno la configurabilità dell'illecito come illecito istantaneo con effetti permanenti e, conformemente a quanto sinora pagina 19 di 24 all'interesse calcolato al saggio legale sul valore venale del bene per il periodo intercorrente tra il novembre 1992 e sino al 1997, data con cui la ricorrente abdicò al suo diritto di proprietà e chiedendo il ristoro dei danni patiti mise fine all'illecito permanente. Sul punto risulta parzialmente corretto il conteggio operato dal c.t.u. Il pregiudizio, nella misura del 5% del valore venale ovvero nella misura del saggio legale, va infatti calcolato sul valore venale del bene, pari ad € 59.282,00, attualizzato mediante rivalutazione all'anno 1992.
7. Nessun danno da deprezzamento della parte residua è stato individuato dal C.T.U.
8. Quanto, infine, all'indennità da occupazione illegittima (sebbene dagli atti risulti che il suolo di proprietà sia stato illegittimamente occupato dal 04/07/1979, data di immissione nel Parte_3 possesso da parte della Provincia di Bari, al 1° aprile 1983, data di irreversibile trasformazione del suolo e che detta occupazione illegittima sia pertanto durata 3 anni e 271 giorni) nessuna indennità da illegittima occupazione può essere riconosciuta in quanto non richiesta.
9. Di conseguenza, il ristoro dovuto per l'irreversibile trasformazione del suolo di proprietà dei ricorrenti e il risarcimento spettante secondo il criterio stabilito dalla S.C. di Cassazione, è il seguente:
1) il risarcimento per il pregiudizio patrimoniale subito in conseguenza della ablazione del bene, corrispondente al valore di mercato dell'area espropriata, come quantificato alla ritenuto per la c.d. occupazione usurpativa, se ne deve affermare la natura di illecito permanente, che viene a cessare solo per effetto della restituzione, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell'occupante che lo ha trasformato, ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente. A tale ultimo riguardo, dissipando i dubbi espressi dall'ordinanza di rimessione, si deve escludere che il proprietario perda il diritto di ottenere il controvalore dell'immobile rimasto nella sua titolarità.
Infatti, in alternativa alla restituzione, al proprietario è sempre concessa l'opzione per una tutela risarcitoria, con una implicita rinuncia al diritto dominicale sul fondo irreversibilmente trasformato (cfr. e plurimis, in tema di occupazione c.d. usurpativa, Cass. 28 marzo 2001, n. 4451
e Cass. 12 dicembre 2001, n. 15710); tale rinuncia ha carattere abdicativo e non traslativo: da essa, perciò, non consegue, quale effetto automatico, l'acquisto della proprietà del fondo da parte dell'Amministrazione (Cass. 3 maggio 2005, n. 9173; Cass. 18 febbraio 2000 n. 1814). pagina 20 di 24 data di irreversibile trasformazione del fondo individuata al 1° aprile 1983 è determinato,
a quella data, in € 59.282,00, da rivalutarsi secondo quanto si dirà appresso, a cui va detratta la somma di euro 218.523,30 già percepita dalla sig.ra Parte_3 dante causa degli odierni riassumenti, a ottobre 2011.
Sul punto, giova chiarire che, come evidenziato dalla convenuta in riassunzione, quanto già percepito nel 2011 va detratto da quanto dovuto e pertanto, per la verifica della sussistenza di una iniusta locupletatio, il valore venale come sopra calcolato e attualizzato
(euro 218.276,00) va devalutato alla data di corresponsione dell'acconto, vale a dire al 31 ottobre 2011. Ciò infatti consente di verificare la spettanza, o meno, di ulteriori somme.
Ebbene, calcolando il valore venale del bene (€ 59.282,00) alla data di apprensione
(01/04/1983) e rivalutato quel valore alla data di percezione del detto acconto, avvenuto ad ottobre 2011, si ricava che la somma spettante ai riassumenti a titolo di valore venale, alla data anzidetta, era pari ad euro 174.644,77;
2) oltre a quella voce, tuttavia, è dovuto il risarcimento da mancato godimento del bene, che va calcolato nella misura del saggio legale (non potendosi applicare la normativa citata che prevede il saggio del 5%) sul valore venale come rivalutato alla data del 4 novembre 1992, quinquennio antecedente alla domanda (essendo tutto il pregresso prescritto), in conformità con il dictum della Cassazione che ha stabilito la spettanza del risarcimento per il solo periodo compreso tra il 4 novembre 1992 e il 4 novembre 1997, data finale per il motivo indicato innanzi7. Per calcolare il detto risarcimento, si parte dal valore venale del bene, al 1983, pari ad euro 59.282,00. Su tale importo attualizzato al
1992 e pari ad €. 109.483,85, si calcola il saggio di interesse legale che consustanzia il risarcimento da mancato godimento del bene per il solo periodo 4/11/1992-4/11/1997. La somma risultante, dovuta per la voce risarcitoria in esame risulta quindi pari ad euro
50.152,60, dovuta per il quinquennio 4/11/1997 - 4/11/1992, quale saggio di interesse legale calcolato sulla somma corrispondente al valore venale del bene ablato al
01/04/1983 e rivalutato alla data del 4/11/1992. 7 Il mancato godimento indennizzabile è solo quello che si è verificato in quel periodo perché con la richiesta risarcitoria la originaria dante causa degli odierni riassumenti ha rinunziato alla proprietà del bene optando per la tutela per equivalente, sicché nessuna perdita di godimento ulteriore, a far data dalla domanda, può esserle riconosciuta. pagina 21 di 24 Per calcolare il risarcimento complessivamente dovuto e verificare la spettanza di somme ulteriori rispetto a quanto già percepito in acconto, la detta somma sub nr. 2 va attualizzata alla data di percezione dell'acconto medesimo, ottobre 2011, e si perviene alla somma ulteriore di € 16.854,63 che va aggiunta a quella sub nr. 2, pari ad euro
50.152,60, per complessivi euro 67.000,23;
3) sommando le voci risarcitorie (nr. 1, valore venale e nr. 2, risarcimento del danno da perdita di godimento del bene, come rivalutati ad ottobre 2011), si perviene alla somma di euro 241.652,00 a cui va detratto l'acconto già percepito a quella data, pari ad euro
218.276,00. Ne deriva che, allorquando percepì l'acconto, la dante causa degli odierni riassumenti avrebbe dovuto percepire ulteriori euro 23.376,00 (la somma si ricava dalla sottrazione tra quanto spettante a quella data e quanto percepito effettivamente: euro
241.652,00 - 218.276,00=23.376,00). La somma risultante di euro 23.376,00, quale risarcimento ulteriormente spettante e non corrisposto, calcolato alla data del 31/10/2011, va infine attualizzata, mediante rivalutazione sino alla data della presente sentenza, a partire dal 31/10/20118, sicché risulteranno dovuti ulteriori € 5.844,00. In tal modo si perviene alla complessiva somma di € 29.220,00, quale risarcimento ulteriore spettante ai riassumenti per l'esproprio parziale di bene unitario di che trattasi.
10. Sulla somma ulteriore riconosciuta a titolo di risarcimento del danno per il pregiudizio subito, come quantificata in esito al presente giudizio, vanno aggiunti gli interessi compensativi al saggio legale, calcolati sulla somma di anno in anno rivalutata, decorrenti dal 2011, data di percezione dell'acconto, sino alla data della presente sentenza. Sulla somma risultante, poi, sono dovuti gli ulteriori interessi (corrispettivi), anch'essi calcolati in misura pari al saggio legale, a decorrere dalla nostra sentenza fino al saldo.
Sul punto la Corte rammenta infatti che <<…Il pregiudizio derivante dal ritardato conseguimento del risarcimento del danno deve dunque essere liquidato mediante gli interessi legali computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno ovvero su tale somma rivalutata in base ad un indice medio (Cass. 3.8.2010, n. 18028; 14.10.2013, n. 23232). Gli interessi dunque sono da 8 La detta somma è già il frutto della rivalutazione sino al 31/10/2011. pagina 22 di 24 liquidare sulla somma anno per anno rivalutata rispetto alla data di maturazione del credito risarcitorio.>> (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15604 del 09/07/2014 (Rv. 631809 - 01).
La domanda, pertanto, è solo parzialmente accolta, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
11. – Il parziale accoglimento dell'appello e, in particolare, l'accoglimento della domanda in misura considerevolmente inferiore a quanto richiesto (cfr. conclusioni della citazione in riassunzione), consente di ritenere integrata un'ipotesi di soccombenza reciproca che giustifica la compensazione in misura pari a ½ delle spese processuali del presente e del precedente grado di merito e di quelle di legittimità. La restante metà viene posta a carico della resistente e liquidata in favore dei riassumenti, secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 ss.mm. (valore della controversia, VI scaglione, nei valori minimi per il presente e il precedente grado e per il giudizio di legittimita), come segue: in euro 5.030,00, il compenso per la presente fase di merito, in euro
5.350,00 il compenso per la precedente fase di merito ed in euro 2.565,50 il compenso per la fase di legittimità). Le spese per le disposte C.T.U., attesa la reciproca soccombenza, vengono integralmente compensate tra le parti.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione prima Civile, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, decidendo in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
37031/2021 del 26.11.2021, a seguito di annullamento della sentenza n. 1399/2015 del
07.09.2015, sulla citazione in riassunzione proposta da , e Parte_1 Parte_1 in parziale accoglimento della domanda, così provvede: Parte_2
1) già detratto l'importo corrisposto alla dante causa dei riassumenti, pari ad euro €.
218.525,88, riconosce agli attori in riassunzione la ulteriore, complessiva somma di €
29.220,00 a titolo di risarcimento del danno derivante dall'ablazione fondo sito in
Noci, individuato in catasto di quel Comune alla partita n. 11619, foglio 42, p.lla 100, per l'estensione di mq. 6377;
pagina 23 di 24 2) riconosce agli attori in riassunzione gli interessi compensativi al saggio legale sulla somma anzidetta, devalutata alla data di corresponsione dell'acconto e di anno in anno rivalutata, sino alla data della presente sentenza e gli ulteriori interessi al saggio legale sulla complessiva somma risultante dalla sentenza al saldo;
3) ripartisce le somme complessive risultanti, al 50% tra , da un lato e al Parte_1
50% tra e dall'altro; Parte_1 Parte_2
4) ordina alla parte appellata di versare le somme sopra Controparte_2 determinate presso la Cassa Depositi e Prestiti a disposizione degli attori in riassunzione detratto quanto già versato;
5) compensa le spese processuali per metà e già calcolata la compensazione, condanna la appellata a rifondere gli attori in riassunzione della restante metà liquidata in euro
12.945,50 a titolo di compenso per tutti i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CAP come per legge;
6) compensa integralmente tra le parti le spese di C.T.U.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 18 febbraio 2025
Il Consigliere est.
Maria Grazia Caserta Il Presidente
Michele Prencipe
pagina 24 di 24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. quesiti integrativi: “stimi il valore venale (controvalore al mq.) dell'area in scrutinio
(superficie pari a mq. 6377) applicando il criterio sintetico – comparativo, come già indicato nel quesito iniziale e, ove non lo ritenga utilizzabile, ne giustifichi le ragioni prendendo in considerazione, per la stima, solo criteri oggettivi quali, ad es., il valore di vendita di beni similari situati in prossimità di quello in esame e riferiti ad atti stipulati in epoca coeva al pagina 7 di 24 2 Con decreto del Sindaco di Noci n. 5/79 del 05/06/1979 la Provincia di Bari veniva autorizzata ad occupare temporaneamente e d'urgenza il fondo in parola, cosa che in effetti avveniva in data 04/07/1979 previa redazione di apposito verbale di consistenza il cui seguente tenore è ricavabile dagli atti: “Dalla particella 100 verrà distaccata una zona di terreno di complessivi mq 6930, salvo esatta misurazione in sede di liquidazione definitiva. Detta particella
…… è attualmente coltivata a seminativo arborato. Nella parte da espropriare vi sono: ) il lato nord prospiciente la strada comunale è delimitato da muro a secco dell'altezza di mt 2,00, alla base mt 1,50 ed in testata mt 0,80; ) lungo il lato di cui innanzi esiste una cisterna con due boccagli di cui uno sulla strada com/le e l'altro all'interno dell'immobile da espropriare. Vi è altresì una nicchia con madonnina presso la cisterna.” pagina 10 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott. Michele Prencipe Presidente
Dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. – est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 357/2022 R.G.
TRA
, tutti difesi dall'avv. Parte_1 Parte_1 Parte_2
NO EN CO, elettivamente domiciliati in VIA N. PICCINNI, 150 -
70100 BARI, presso il difensore avv. NO EN CO
ATTORI in riassunzione contro difesa dall'avv. NOCCO GIANLUCA, elettivamente Controparte_1 domiciliata in VIA NAPOLEONE BONAPARTE, 17/A - 70017 - PUTIGNANO, presso il difensore avv. NOCCO GIANLUCA
CONVENUTA in riassunzione
PER LA RIASSUNZIONE del giudizio sub n. 1003/2011 R.G. Corte d'Appello di Bari a seguito e in virtù dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 37031/2021, del 26.11.2021, con la quale è stata annullata la sentenza n. 1399/2015 della Corte di Appello di BARI, depositata il 07/09/2015.
pagina 1 di 24 All'udienza collegiale del 18/09/2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate in modalità cartolare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Questa è la ricostruzione sintetica della vicenda come compiuta dal Giudice remittente nell'ordinanza di rinvio.
<<
1. Nel corso dell'anno 1979, il Comune di Noci autorizzava la Provincia di Bari ad occupare, in via di urgenza, un'area di mq. 6.930, di proprietà di , da destinarsi alla Parte_3 realizzazione di un edificio scolastico da adibire a liceo scientifico. Successivamente
l'Amministrazione comunale emetteva, altresì, il definitivo decreto di esproprio dell'area, stabilendo l'immissione in possesso della Provincia di Bari per la data del 29 agosto 1980. Tutti gli atti ed i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune e dalla Provincia venivano, peraltro, annullati dal giudice amministrativo, su ricorso dell'espropriata. Nelle more, in data 1 aprile 1983, l'opera pubblica veniva realizzata, con successivo inserimento della stessa nel nuovo
PRG del Comune di Noci, come «Zona F3 per attrezzature di interesse generale per istruzione».
1.1. Con atto di citazione notificato il 4 novembre 1997, conveniva in Parte_3 giudizio la Provincia di Bari, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per la perdita del bene ormai irreversibilmente trasformato, nonché per il mancato godimento dello stesso dalla data di immissione in possesso e per il deprezzamento della porzione residua.
1.2. Costituitosi
l'ente pubblico - che eccepiva la prescrizione del diritto azionato, nonché il difetto di legittimazione attiva dell'attrice e di legittimazione passiva della Provincia di Bari, dovendo ritenersi legittimato il Comune di Noci - il Tribunale di Bari, con sentenza n. 1496/2010, disattese le eccezioni preliminari della convenuta, la condannava al pagamento della somma di Euro
172.799,48, comprensiva di rivalutazione ed interessi, a titolo di risarcimento per la perdita del suolo e per il mancato godimento del bene dal 4 luglio 1979 (data dell'immissione in possesso da parte dell'Amministrazione) al 4 novembre 1997 (data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio).
2. Con sentenza n. 1399/2015, depositata il 7 settembre 2015, la Corte d'appello di Bari rigettava sia l'appello principale della , sia l'appello incidentale della Provincia di Bari, Parte_3 confermando in toto la decisione di primo grado. …omissis…>> (cfr. la Cassazione nell'ordinanza di rimessione).
pagina 2 di 24 Il gravame di legittimità interposto da parte di e , Parte_4 Parte_1 Parte_1 quali eredi di , deceduta nelle more del giudizio di appello, nei confronti Parte_3 della (già Provincia di Bari), era affidato a sei motivi. La resistente Controparte_2 replicava con controricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale, affidato a due motivi, ai quali i ricorrenti a loro volta replicavano con controricorso ex art. 371, c.p.c.
La Corte di Cassazione con ordinanza in epigrafe, rigettati il primo e secondo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale e dichiarati assorbiti il quarto, quinto e sesto motivo di ricorso principale, accoglieva il terzo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, cassava quindi la sentenza impugnata rinviando alla Corte di
Appello di Bari anche per le spese del giudizio di Cassazione.
In particolare, la Corte accoglieva il terzo motivo di ricorso con cui gli odierni riassumenti censuravano l'erroneità della decisione impugnata circa le modalità di determinazione della
<<…la stima del valore del fondo operata dal c.t.u. quadruplicando l'importo dei VAM, attesa la pronuncia di incostituzionalità di tale criterio, resa dalla Consulta con sentenza n. 181/2011...>>.
Accogliendo il motivo di ricorso, la Corte ha infatti precisava che <La valutazione del bene avrebbe dovuto, per contro, essere effettuata - come stabilito dalla Corte Costituzionale - tenendo conto delle caratteristiche essenziali dello stesso «fatte palesi dalla potenziale utilizzazione economica di esso». …>> (cfr. testualmente dalla parte motiva della sentenza della
S.C.). Ha quindi spiegato che <In tema di determinazione dell'indennità di occupazione legittima di terreni agricoli, come pure in caso di risarcimento del danno per l'occupazione usurpativa o appropriativa, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del criterio del valore agricolo medio (VAM), la stima deve essere effettuata in base al criterio del valore venale pieno, con la possibilità di dimostrare che il fondo, pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà, sia suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, tale da attribuire allo stesso una valutazione di mercato che rispecchi la possibilità di utilizzazione intermedie tra queila agricola
e quella edificatoria (Cass. Sez. U., 19/03/2020, n. 7454). Nell'impossibilità legale di dimostrare uno sfruttamento diverso da quello agricolo, pur senza raggiungere la destinazione edificatoria, non potrà che essere applicato, pertanto, che il criterio venale pieno, ossia il valore di mercato del bene, tratto dall'art. 39 della legge n. 2359 del 1865 (Cass., n. 25314/2017; Cass., pagina 3 di 24 19/12/2016, n. 26193).>>. Di conseguenza ha ritenuto erroneo il criterio adoperato dalla Corte
d'appello, sulla scorta della c.t.u., ossia quadruplicando i VAM vigenti al novembre 1997, perché così facendo la Corte territoriale ha assunto a base del calcolo <<…un criterio dichiarato costituzionalmente illegittimo, poiché non conforme alla natura specifica ed alle peculiari caratteristiche del singolo terreno.>> (cfr. testualmente ordinanza di rinvio).
Circa il primo motivo di ricorso incidentale accolto, spiegava inoltre che <<… In materia di espropriazione per pubblica utilità, la necessità di interpretare il diritto interno in conformità con il principio enunciato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui l'espropriazione deve sempre avvenire in «buona e debita forma», comporta che l'illecito spossessamento del privato da parte della P.A. e l'irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un'opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, all'acquisto dell'area da parte dell'Amministrazione. Sicché il privato ha diritto a chiederne la restituzione, salvo che non decida di abdicare al suo diritto e chiedere il risarcimento del danno per equivalente. L'occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte della
P.A., allorché il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, integra un illecito di natura permanente che dà luogo ad una pretesa risarcitoria avente sempre ad oggetto
i danni per il periodo, non coperto dall'eventuale occupazione legittima, durante il quale il privato ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal bene sino al momento della restituzione, ovvero della domanda di risarcimento per equivalente che egli può esperire, in alternativa, abdicando alla proprietà del bene stesso. Ne consegue che la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni decorre dalle singole annualità, quanto al danno per la perdita del godimento del bene, e dalla data della domanda, quanto alla reintegrazione per equivalente, giacchè è solo dalla domanda giudiziale che, per effetto della rinuncia a chiedere la restituzione del bene, nasce il diritto al risarcimento (Cass. Sez. U., 19/01/2015, n. 735).
5.3.2. Ne consegue che è da reputarsi erroneo l'assunto della Corte d'appello, secondo cui - non soltanto il risarcimento del danno per la perdita definitiva del bene, che effettivamente sorge con la rinuncia, operata con la domanda giudiziale, a chiederne la restituzione - ma anche il risarcimento per il mancato utilizzo del terreno stesso non sarebbe configurabile prima della proposizione della domanda risarcitoria. E' evidente, infatti, che, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ, siffatto diritto ben avrebbe potuto essere azionato - in relazione alle singole annualità - dai pagina 4 di 24 proprietari del fondo fin dal giorno dell'illegittima occupazione dell'area, per cui il pregiudizio maturato, per tale titolo, fino al 4 novembre 1992 (cinque anni prima della domanda giudiziale) deve ritenersi prescritto.>> (testualmente cit.).
2. Con atto di citazione in riassunzione, gli odierni riassumenti hanno evocato in giudizio la
[...]
in persona del p.t. per chiedere di: Controparte_2 Controparte_3
“…omissis…
1)- accertare e dichiarare il diritto degli attori in riassunzione a vedersi riconoscere dalla
[...]
a titolo di risarcimento del danno in conseguenza dell'irreversibile Controparte_2 trasformazione dell'area già di proprietà di , estesa mq 6.377, in narrativa Parte_3 meglio specificata, il valore venale pieno della stessa in misura pari ad € 174.562,00 alla data dell'1.4.1983 ovvero di quell'altra, anche maggiore, che sarà ritenuta di giustizia a determinarsi anche a mezzo di c.t.u.;
2) per l'effetto, condannare la in persona del Sindaco metropolitano, Controparte_2
a corrispondere in favore degli attori in riassunzione la somma ai medesimi dovuta per il titolo indicato sub 1- nella misura del 50% in favore di e del residuo 50% in parti uguali Parte_1 in favore rispettivamente di e di rivalutata in base agli indici Parte_1 Parte_2
ISTAT-costo vita dall'1.4.1983 fino alla data dell'emananda sentenza, oltre interessi dal
4.11.1997 sulla somma via via annualmente rivalutata;
3) condannare la in persona del Sindaco metropolitano p.t., a Controparte_2 corrispondere in favore degli attori in riassunzione il risarcimento del danno da mancato godimento dell'area predetta per il quinquennio antecedente il 4.11.1997 (data della citazione) in misura pari al saggio legale sul controvalore del bene a determinarsi come richiesto sub 1- da corrispondere per il 50% in favore di ed il residuo 50% in parti uguali in favore Parte_1 rispettivamente di e di rivalutata in base agli indici ISTAT-costo Parte_1 Parte_2 vita dal 4.11.1992 fino alla data dell'emananda sentenza, oltre interessi dal 4.11.1997 sulla somma via via annualmente rivalutata;
4) condannare la in persona del Sindaco metropolitano p.t., a Controparte_2 corrispondere in favore degli attori in riassunzione il risarcimento del danno da deprezzamento della porzione residua di mq 3430 dell'originario fondo di proprietà in misura pari ad € Parte_3
81.132,00 stimata alla data dell'1.4.1983 o in quell'altra, anche maggiore, che sarà ritenuta di pagina 5 di 24 giustizia- da corrispondere per il 50% in favore di ed il residuo 50% in parti Parte_1 uguali in favore di e di rivalutata in base agli indici ISTAT-costo Parte_1 Parte_2 vita dall'1.4.1983 fino alla data dell'emananda sentenza, oltre interessi dal 4.11.1997 sulla somma via via annualmente rivalutata;
5) condannare la in persona del Sindaco metropolitano, alla rifusione Controparte_2 delle spese relative al grado di giudizio d'appello, al giudizio in Cassazione e per la presente fase di rinvio.
…”;
Si costituiva la chiedendo di: Controparte_2
“…
- rigettare l'appello in riassunzione, anche con riferimento alla domanda di danno per il relitto;
- comunque tenere conto delle somme già incassate dalla signora;
Parte_3
- tenere conto, in ogni caso, della prescrizione di tutti i crediti maturati dagli appellanti al
31.10.1992, anche con riferimento al relitto: con vittoria di spese e comunque con la loro compensazione.
- …”.
La Corte, preso atto della decisione della Suprema Corte e delle contrapposte istanze delle parti, istruiva la causa tramite ricorso a C.T.U. chiedendo all'ausiliario di accertare: '…previ occorrenti sopralluoghi e controlli ipocatastali ed urbanistici (con riguardo anche ad eventuali interventi di riforma economico-sociale), il più probabile valore di mercato della porzione oggetto di espropriazione, con riferimento alla data dell'atto ablatorio, secondo i criteri sopra indicati, determinando conseguentemente le giuste indennità, tenendo conto:
a) della vocazione urbanistica e, in ipotesi di vocazione agricola, anche delle possibili utilizzazioni economiche, ulteriori e diverse da quelle agricole, consentite dalla normativa vigente e della eventuale presenza di un soprassuolo arboreo idoneo a conferire particolari condizioni di sicurezza, utilità e amenità;
b) in caso di terreno edificabile, dell'indice di edificabilità previsto dagli strumenti urbanistici per quell'area, la destinazione d'uso consentita, eventuali oneri necessari per rendere pagina 6 di 24 il terreno idoneo alla costruzione (assenza o presenza di strumento attuativo, eventuale rilascio di concessione);
c) dell'eventuale vincolo ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità ed altre);
d) dei valori di mercato di terreni compresi nella stessa zona ed aventi caratteristiche similari, nonché degli eventuali precedenti di questa Corte, se allegati, ed altresì delle cessioni bonarie aventi ad oggetto immobili di analoga vocazione e ubicazione;
il tutto mediante l'utilizzo del metodo sintetico-comparativo, il quale consiste nell'attribuzione al bene da stimare del prezzo di mercato di immobili “omogenei”, con riferimento non solo agli elementi materiali
(natura, posizione, consistenza morfologica, etc.) e temporali, ma anche e soprattutto alla condizione e disciplina urbanistica delle rispettive zone di appartenenza, indicando specificamente i parametri comparativi utilizzati e documentandone la rappresentatività in riferimento ad immobili aventi caratteristiche analoghe a quello ablato;
e) del giusto prezzo dei terreni prima dell'acquisizione ed eventualmente del giusto prezzo della parte residua dopo l'occupazione stessa, dovendo tenersi conto, oltre che del valore della porzione ablata, anche dell'eventuale decremento della parte di fondo residuata all'espropriazione, tenendo, altresì, conto di ogni altra diminuzione patrimoniale subita dagli espropriati;
f) calcolando il danno da mancato godimento del bene ablato a partire dal 5 novembre
1992 e detratto quanto già complessivamente percepito;
…” (cfr. testualmente dal quesito).
Il C.T.U. depositava l'elaborato peritale in data 06.11.2023. All'udienza del 05.12.2024, la causa era introitata per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 24.04.2024, la causa era rimessa sul ruolo per integrazione di C.T.U.1 In seguito al deposito dell'elaborato integrativo, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il principio di diritto e la C.T.U.
Il thema decidendum sottoposto all'esame di questa Corte deve uniformarsi a quello tracciato dal principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione e, segnatamente, occorre rideterminare la stima del terreno ablato in base <<…al criterio del valore venale pieno, con la possibilità di dimostrare che il fondo, pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà, sia suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, tale da attribuire allo stesso una valutazione di mercato che rispecchi la possibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola e quella edificatoria (Cass. Sez. U., 19/03/2020, n. 7454). Nell'impossibilità legale di dimostrare uno sfruttamento diverso da quello agricolo, pur senza raggiungere la destinazione edificatoria, non potrà che essere applicato, pertanto, che il criterio venale pieno, ossia il valore di mercato del bene, tratto dall'art. 39 della legge n. 2359 del 1865 (Cass., n.
25314/2017; Cass., 19/12/2016, n. 26193).>> e, inoltre, <<…il risarcimento per il mancato utilizzo del terreno stesso va calcolato a partire dal 5 novembre 1992 visto che il diritto al
periodo di definitiva apprensione del bene (01 aprile 1983), accertando, ove possibile lo <<… sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, tale da attribuire allo stesso una valutazione di mercato che rispecchi la possibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola
e quella edificatoria (Cass. Sez. U., 19/03/2020, n. 7454). Nell'impossibilità legale di dimostrare uno sfruttamento diverso da quello agricolo, pur senza raggiungere la destinazione edificatoria, non potrà che essere mercato del bene, tratto dall'art. 39 della legge n. 2359 del 1865 (Cass., n.
25314/2017; Cass., 19/12/2016, n. 26193).>> (cfr. sentenza di rinvio) ovvero criteri analoghi;
spieghi, in modo sintetico, sulla base di quali criteri è pervenuto alla stima offerta con l'elaborato depositato e, in particolare, le ragioni per cui non ha ritenuto attendibile il valore di permuta ivi indicato e a quale periodo fa riferimento il criterio suppletivo adoperato (valore
O.M.I.), rassegnando comunque conclusioni che parametrino le valutazioni di stima al momento di definitiva trasformazione del bene (01 aprile 1983);” (cfr. ordinanza integrazione di C.T.U.). pagina 8 di 24 risarcimento del danno per il mancato utilizzo del bene, maturato fino al 4 novembre 1992, è prescritto (cinque anni prima della domanda giudiziale).>> (cfr. dalla ordinanza cit.).
Il tutto considerando che <<…nei casi di occupazione usurpativa o acquisitiva, il proprietario, che abbia implicitamente rinunciato alla proprietà del bene proponendo domanda risarcitoria per equivalente, ha diritto all'integrale ristoro del danno, che ricomprende non solo la perdita del godimento del bene nel periodo di occupazione illegittima, ma anche quella relativa all'integrale valore dello stesso, in quanto una implicita conformazione della proprietà privata non è desumibile dall'art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, il cui disposto, fino a quando non venga esercitato dalla P.A. il relativo potere acquisitivo, non è idoneo a paralizzare i comuni rimedi civilistici attribuiti dall'ordinamento al proprietario.>> (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n.
18142 del 06/06/2022, Rv. 665298 - 01). Ed infatti, < illegittima, da parte dell'autorità espropriante (che, in mancanza della dichiarazione di pubblica utilità o comunque senza emettere il decreto di esproprio né provvedere alla restituzione del bene, lo trasformi irreversibilmente per destinarlo a finalità pubbliche) produce l'effetto immediato di sottrarre al privato il diritto di godimento sul bene per un tempo indeterminato e ogni facoltà connessa allo status proprietario (è arduo ammettere lo jus tollendi, ex art. 936 c.c., con riferimento alle opere realizzate per fini pubblici), svuotando anche la facoltà dispositiva sul bene stesso. …omissis… la Costituzione (art. 42, comma 2) rimette alla legge la conformazione della proprietà privata quanto ai «modi di acquisto, di godimento e […] limiti […]» e riconosce all'autorità amministrativa il potere espropriativo (cfr. art. 42, comma 3), ma fintanto che tale potere non venga concretamente esercitato, anche tramite l'acquisizione del bene ex art. 42-bis t.u. espr. (eventualmente su impulso del proprietario), è arduo ritenere che al privato siano sottratti i comuni rimedi civilistici a tutela del bene trasformato e reso inservibile alla gamma di usi cui può destinarlo in base alle regole di conformazione della proprietà immobiliare. In particolare, il proprietario vittima del comportamento illecito dell'Amministrazione ha il diritto di domandare in giudizio il risarcimento del danno, non solo, per la perdita del godimento nel periodo considerato (occupazione illegittima), ma anche per la perdita commisurata all'integrale valore del bene, alla cui titolarità il proprietario ha implicitamente (seppur forzosamente) rinunciato proponendo la domanda risarcitoria per equivalente (cd. restitutio in integrum per equivalente). Come rilevato da dottrina autorevole, i trasferimenti coattivi della proprietà sono pagina 9 di 24 una categoria generale interna al sistema proprietario e non vi sono ostacoli logici e giuridici a che il proprietario – può aggiungersi: fintanto che l'autorità amministrativa non abbia esercitato il potere acquisitivo ex art. 42-bis t.u. espr. – possa chiedere in giudizio e ottenere il risarcimento del danno per la perdita della proprietà del bene coattivamente trasferito in capo all'autore della lesione. Diversamente ragionando, il proprietario (danneggiato) sarebbe esposto ai rischi insiti nella titolarità del bene in una situazione determinata dal comportamento illecito dell'autorità amministrativa, senza la possibilità di avvalersi del rimedio principale di far cessare immediatamente la prosecuzione dell'illecito mediante la rinuncia forzosa alla proprietà, in alternativa alla sua scelta di ottenere (quando sia possibile) la restituzione del bene previa rimessione in pristino. …omissis… In conclusione, è conforme a diritto la determinazione del danno commisurata al valore del bene.>> (cfr. sentenza parte motiva cit.).
Chiariti, in diritto, i termini e i confini dello scrutinio, la Corte è chiamata a determinare l'indennità spettante ai ricorrenti in riassunzione quali eredi di per Parte_3
l'ablazione del fondo sito in Noci, individuato in catasto di quel Comune alla partita n. 11619, foglio 42, p.lla 100, per l'estensione di mq. 6930 occupata in via di urgenza in data 04/07/19792.
Sulla predetta area, in conseguenza dell'esproprio deliberato (cfr. Deliberazione di G.M. n. 716 del 29/07/1980) dal Comune di Noci in favore dell'Amministrazione Provinciale di Bari, è stata edificata una struttura scolastica polivalente da destinare a sede di e degli Parte_5 originari mq. 6930 ne sono stati occupati mq. 6.377.
La procedura ha seguito il seguente iter:
<<… omissis… → Con Delibera di C.C. n. 226 del 26/03/1977 il Comune di Noci individuava una porzione estesa mq. 5.072, qualificata come "area ubicata dal vigente Piano Regolatore Generale nella zona riservata ad Attrezzature ed impianti di interesse generale”, e demandava quindi all'Amm.ne Provinciale, cui competeva la realizzazione degli istituti da destinare all'istruzione superiore, di predisporre il relativo progetto esecutivo.
→Con Deliberazione del Consiglio provinciale di Bari n. 31 del veniva disposto di realizzare in
Noci una struttura scolastica polivalente da destinare a sede di Liceo Scientifico.
→Con Deliberazione di G.M. n. 67 dell'08/02/1979 il Comune di Noci approvava il piano particellare di esproprio dell'area individuata per la realizzazione dell'opera e specificamente la porzione riportata in catasto in ditta , , , , Persona_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 Per_6
e fu – partita n. 11619 – foglio 42 – particella 100 – RD 281,43 – superficie totale Parte_3 Pt_1 mq 12236 – seminativo arborato, di cui da espropriare mq 6930, demandando all'Amm.ne
Provinciale l'acquisizione di detta area.
→Con decreto del Sindaco di Noci n. 5/79 del 05/06/1979 la Provincia di Bari veniva autorizzata ad occupare temporaneamente e d'urgenza il fondo in parola, cosa che in effetti avveniva in data
04/07/1979 previa redazione di apposito verbale di consistenza il cui seguente tenore è ricavabile dagli atti: “Dalla particella 100 verrà distaccata una zona di terreno di complessivi mq 6930, salvo esatta misurazione in sede di liquidazione definitiva. Detta particella …… è attualmente coltivata a seminativo arborato. Nella parte da espropriare vi sono: ) il lato nord prospiciente la strada comunale è delimitato da muro a secco dell'altezza di mt 2,00, alla base mt 1,50 ed in testata mt 0,80; ) lungo il lato di cui innanzi esiste una cisterna con due boccagli di cui uno sulla strada com/le e l'altro all'interno dell'immobile da espropriare. Vi è altresì una nicchia con madonnina presso la cisterna.”
→Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 128 del 07/03/1980 veniva approvato il progetto esecutivo dell'opera da realizzare.
→Con Deliberazione di C.C. n. 233 del 22/04/1980, per l'espropriazione del suolo in questione veniva stabilita in £. 14.137.200, pari a £. 2.040/mq, l'indennità da corrispondere alla attrice.
→Con Deliberazione di G.M. n. 716 del 29/07/1980 il Comune di Noci decretava l'espropriazione e l'occupazione del suolo in favore dell'Amministrazione Provinciale di Bari.
pagina 11 di 24 →A seguito di avviso ai proprietari del 25/08/1980, la Provincia di Bari si immetteva in data
29/08/1980 nel possesso dell'immobile per cui è causa con consequenziale compilazione del verbale di consistenza che, come evidenziato nelle precedenti CTU, riporta alcune precisazioni ad integrazione del precedente verbale del 04/07/1979 e specificatamente: “Nella zona da espropriare nella parte coltivata ad uliveto vi è una cisterna di mc 100 circa ……… Lo stato dei luoghi è risultato difforme da quello indicato dall'atto del Comune di Noci per un intercorso esproprio di una fascia lungo il confine nord-ovest da parte dell'EAAP e per una precedente vendita effettuata a privati nella zona sud-ovest pertanto l'espropriazione e l'occupazione è stata limitata alla parte residua rispetto alla planimetria prodotta dal Comune di Noci. In particolare la superficie occupata risulta inferiore a quella deliberata avendo rispettato l'allineamento ed il confine previsto sul lato sud-est.” In altri termini l'area occupata si riduceva dagli originari mq.
6930 previsti ad effettivi mq.
6.377 di cui all'atto di riassunzione.>> (cfr. C.T.U.).
4. La determinazione dell'intera area e dell'area espropriata: espropriazione parziale di bene unitario.
Ciò premesso, per quantificare il risarcimento dovuto, il perito ha ricostruito l'intricata vicenda urbanistica interessata da diverse pronunce del Giudice Amministrativo precisando che dalla
<<…disamina delle diverse pronunce sulla questione in oggetto si deduce che il fondo di proprietà già gravato da vincolo di natura espropriativa impresso dal PRG del 1977, poi Pt_3 decaduto per infruttuoso decorso del quinquennio ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1187/1968 e, perciò, annullato dal giudice amministrativo, era, alla data della irreversibile trasformazione
(01/04/1983), privo di specifica regolamentazione urbanistica, cioè era da considerarsi “zona bianca” e, quindi, inedificabile, dovendosi escludere per esso, come precisa sul punto la sentenza di rinvio della Cassazione, il criterio della “edificabilità di fatto” e, per la connotazione urbanistica poi attribuita al suolo dal PRG del 1992, anche un'eventuale “edificabilità legale”.>>.
Ha quindi specificato che l'incarico e l'indagine peritale erano perimetrati dal principio di diritto enunciato dal giudice remittente e di conseguenza, ha concluso che, circa l'epoca della stima, essa andava individuata alla data del 1° aprile 1983, momento di irreversibile trasformazione del suolo da prendere a riferimento anche per la valutazione della natura della stima. Ha poi chiarito che alla data in questione l'area di proprietà fosse priva di una specifica destinazione Pt_3 urbanistica e che per detta area non fosse possibile invocare, ai fini della determinazione del pagina 12 di 24 valore, una ipotetica “edificabilità di fatto”, dovendosi invece attenere al criterio della
“edificabilità legale”, escludendosi che la successiva destinazione a Zona F3 - Attrezzature di interesse generale-istruzione potesse consentire un qualsivoglia intervento privatistico, configurandosi invece come un tipico vincolo espropriativo. Ha quindi detto che <<…la qualificazione del suolo in interesse come agricolo o meglio come inedificabile impone che, ai fini indennitari o risarcitori, il suo valore venale deve tener conto delle obiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini dell'area e, quindi, “in base al criterio del valore venale pieno, con la possibilità di dimostrare che il fondo, pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà, sia suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, tale da attribuire allo stesso una valutazione di mercato che rispecchi la possibilità di utilizzazione intermedia tra quella agricola e quella edificatoria. >> (cfr. C.T.U. cit.). In particolare, il C.T.U. ha spiegato che, giusta sentenza della Cassazione n. 25314 del 25/10/2017, l'accertamento ha per oggetto la possibilità di utilizzazioni intermedie tra l'agricola e l'edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative etc.) sempre che siano assentite dalla normativa vigente sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative dal momento che il Giudice del rinvio, ha chiarito che, nell'impossibilità legale di dimostrare uno sfruttamento diverso da quello agricolo, andrà applicato il criterio venale pieno, ossia il valore di mercato del bene, tratto dall'art. 39 della legge n. 2359 del 18653, rimarcando l'illegittimità del criterio di liquidazione, ritenuto invece corretto dal Tribunale di Bari, di stimare il danno inferto alla ricorrente quadruplicando il valore VAM vigente all'epoca
Sulla base di tali considerazioni:
1) ha escluso di stimare il valore di mercato dell'immobile in questione come mera 'area agricola' precisando l'impossibilità di attingere un utile criterio di valutazione dai prezzi di vendita dei terreni agricoli, limitrofi o vicini a quello in esame e venduti dai RM in epoca prossima alla definitiva apprensione del bene (terreni che poi sono divenuti Pt_3 3 Cfr. l. 2359/1865: Art. 39 Nè casi di occupazione totale, la indennità dovuta all'espropriato consisterà nel giusto prezzo che a giudizio dè periti avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compra-vendita. Art. 40 Nei casi di occupazione parziale, l'indennità consisterà nella differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile avanti l'occupazione, ed il giusto prezzo che potrà avere la residua parte di esso dopo l'occupazione. pagina 13 di 24 edificabili), in ragione del fatto che, per ubicazione, il suolo era sostanzialmente Pt_3 prossimo al centro storico di Noci, distando da questo solo 400 metri circa;
2) ha chiarito che il suolo era situato in una zona in rapida espansione urbanistica, come è agevole accertare dal confronto tra i fotogrammi IGM del 1973 e del 1987 innanzi riprodotti, ha precisato che occorre tenere conto dell'inserimento dell'area espropriata nel vasto comprensorio riguardante villa e che, quindi, indipendentemente dalla Pt_3 effettiva coltura in esso presente (ulivo – mandorlo – in parte frutteto), l'intero comprensorio traeva importanza dall'essere attinenza del prestigioso immobile di proprietà e, certamente, anche del preesistente insediamento religioso. Pt_3
Fatte tali premesse ha individuato un primo criterio di stima del suolo per cui è causa <<… nel contributo che esso, unitamente alla restante area, forniva al valore venale dell'immobile principale>> evidenziando che non è <<… agevole individuare detto valore attraverso parametri di riferimento attendibili, vista la singolarità dell'immobile e, quindi, l'assenza di un appropriato mercato di beni immobiliari simili e in condizioni analoghe, il tutto, peraltro, con riferimento al
1° aprile 1983 data di irreversibile trasformazione del suolo.>> (cfr. C.T.U. cit.).
Di conseguenza ha determinato il valore (A) dell'intero comprensorio di villa LE e, conseguentemente, ha analizzato gli atti di compravendita con i quali gli altri RM , Parte_3 con la sola esclusione di che la permutò, procedettero alla vendita a favore della Per_4 sorella della quota di loro spettanza, pari ad 1/5, di alcuni degli immobili facenti parte Parte_3 del loro patrimonio, tra cui appunto il comprensorio di villa LE, ritenendoli condivisibilmente inattendibili in considerazione dei valori di immobili similari. Quindi ha analizzato l'atto con il quale i RM hanno venduto alla il fabbricato di vecchia Parte_3 Controparte_4 costruzione sito in Noci a via Repubblica civici 30-32- 34-36, di estensione complessiva di circa mq. 260, per il prezzo di £. 500.000.000 corrispondente ad un valore unitario di circa £.
1.900.000/mq: ritenuto, per evidenti ragioni fiscali, pienamente attendibile. Poi ha riferito che, il costo dei fabbricati residenziali similari a quello appena indicato, secondo gli indici ISTAT vigenti ad aprile 1983, corrisponde a circa £. 1.200.000/mq e, tenuto conto della destinazione commerciale del manufatto, ma anche della sua vetustà, lo ha ritenuto pienamente rappresentativo del valore di mercato degli immobili nella zona di villa LE, da cui detto manufatto dista in linea d'aria solo alcune decine di metri. Quindi, evidenziate le caratteristiche pagina 14 di 24 di pregio di villa LE e del suo comprensorio, peraltro ben rappresentate nei fotogrammi riportati nella C.T.U. (cfr. fg. 50), il consulente ha proceduto alla stima del valore di mercato degli immobili ceduti dai RM alla sorella calcolandolo almeno otto volte di Pt_3 Parte_3 più rispetto all'importo indicato in atti, cioè: (£. 203.500.000x8) = £.
1.628.000.000. Di conseguenza, a villa LE, per le sue peculiari caratteristiche ha attribuito il 70% di detto valore che, al 1° aprile 1983, era pari a (£.
1.628.000.000 x 0,70) = £.
1.139.600.000 che si arrotonda a
£. 1.150.000.000 (Lire: unmiliardocentocinquantamilioni), pari a € 594.000,00.
Questo è il valore più probabile (valore A) dell'intero comprensorio di villa LE.
Fatta tale analisi, ha quindi ricavato il valore venale dell'area oggetto di esproprio, pertinenza della villa, desumendolo dalla incidenza che detta area riveste rispetto al valore A4. Per fare ciò ha richiamato le linee guida del “Manuale della Banca Dati Quotazioni dell'Osservatorio del
Mercato Immobiliare”, edito a cura dell'Agenzia delle Entrate, che fornisce istruzioni tecniche per la formazione della suddetta Banca Dati, alla luce sia delle diverse norme finanziarie, sia di valutazioni svolte da soggetti competenti sotto il profilo professionale, indipendenti dal processo di commercializzazione del credito in modo da assicurare una valutazione imparziale ed obiettiva.
In sede di integrazione di consulenza, ha poi precisato di non avere riportato e di non avere fatto riferimento ai valori O.M.I., ma di avere riprodotto, nell'allegato nr. 19 alla C.T.U., il Manuale relativo alle “Istruzioni tecniche per la formazione della Banca Dati Quotazioni OMI”. Attraverso
l'utilizzo del criterio di cui al detto manuale, ha quindi determinato la superficie commerciale di
'Villa LE', acquisendo le piante ai vari livelli dell'immobile in questione, oltre all'indicazione della estensione del relativo comprensorio. Quindi, all'epoca dell'esproprio ha stimato l'ottimo stato di manutenzione dell'edificio (cfr. visibile nelle due foto cit.) parametrando il valore delle aree di pertinenza al criterio ricavabile dalle dette linee guida (“per il computo delle superfici scoperte e di ornamento e dei locali di servizio, che solitamente vengono omogeneizzate alla superficie dell'unità immobiliare, il criterio di determinazione riportato nell'allegato C del precitato decreto, attribuisce i seguenti coefficienti: Parchi, giardini, corti e simili: - al 10% della 4 Cfr. pag. 13 consulenza integrativa ove il C.T.U. precisa che <<…si è ritenuto che il valore di mercato dell'area espropriata non fosse determinabile se non come pertinenza del manufatto principale costituito da villa LE: in altri termini si è ritenuto che ricorresse a buona ragione il caso di espropriazione parziale di un bene unitario, fattispecie espressamente prevista dall'art. 33 del DPR. N. 327/2001.>> (cfr. testualmente). pagina 15 di 24 superficie, fino al quintuplo della superficie dei vani principali e degli accessori diretti, comprensiva della quota delle superfici occupate dai muri interni e perimetrali;
- al 2% per superfici eccedenti detto limite. Per le superfici di parchi, giardini, corti e simili la superficie è da computare con il criterio sopra indicato, solo per la quota eccedente il quintuplo della superficie dei vani principali e dei vani a servizio diretto di quelli principali (quali bagni, ripostigli, corridoi, ingressi e simili).”).
Di conseguenza, ha operato il seguente calcolo:
<<…
SP = Superficie vani principali (1° piano) mq. 386,27
SA = Superficie accessori comunicanti e non comunicanti = mq.
(580,25+108,14+451,83+356,70+10,37+7,32) = mq. 1.514,61
SC = Superficie di contorno = mq. (20312 – 5 x 386,27) [quota aree verdi eccedente il quintuplo superficie vani) = mq. 18.380,65.
Atteso che i coefficienti di omogeneizzazione da applicare alle suddette superfici sono pari al
25% per la superficie degli accessori e al 2% per la superficie di contorno ed indicato con X il ricercato valore unitario, ha impostato la seguente equazione: (SP * X + SA * 0,25 X + SC * 0,02
X) = A, da cui si ha: (386,27 X + 378,65 X + 367,61 X) = £.
1.150.000.000 X = £.
1.150.000.000/ mq. 1.132,53 = £. 1.015.425/mq. Consegue che l'incidenza dell'area a verde di pertinenza di villa LE sul suo valore complessivo è pari a (mq 18.380.65 x 0,02 x £/mq
1.015.425) = £. 373.283.430, da cui discende un valore venale unitario di £. 373.283.430/mq
20.312 = £/mq 18.377 che si arrotonda a £/mq 18.000 (Lire diciottomila/mq).
In conclusione, secondo il criterio innanzi impostato, alla data del 1° aprile 1983, il valore venale dell'area espropriata dalla Provincia a , estesa mq.
6.377 secondo il calcolo Parte_3 di cui sopra, è pari a: mq.
6.377 x £. 18.000/mq = £. 114.786.000 (Lire centoquattordicimilionisettecentoottantaseimila), pari nella attuale valuta ad € 59.282,00 (Euro cinquantanovemiladuecentoottantadue/00).
Ha precisato che l'importo determinato è confermato anche da un altro criterio di stima basato sul
'valore complementare', vale a dire sul <<… raffronto tra il valore di mercato dell'immobile nella sua interezza e quello che avrebbe la parte residua privata della porzione espropriata: in tale ipotesi, assunto che il valore venale di villa LE ad aprile 1983 è stato ritenuto ragionevolmente pagina 16 di 24 congruo in £. 1.150.000.000, l'importo di circa centoquindicimilioni innanzi individuato quale valore della porzione espropriata corrisponde a circa il 10% del valore dell'intero: in altri termini la sottrazione della parte di comprensorio espropriata, secondo tale criterio, avrebbe comportato per la parte residua di villa LE il nuovo valore venale di £.
1.035.000.000 pari al 90% di quello iniziale.>> (cfr. C.T.U. fg. 54). La diminuzione di valore rappresenta il danno subito in termini di valore sottratto all'immobile originario.
Circa la possibilità di utilizzazioni dell'area, intermedie tra l'agricola e l'edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative etc.), ha precisato che utilizzazioni quali parcheggi, depositi, aree di servizio carburanti, ecc. paiono incompatibili con il prestigio di villa LE e con l'amenità delle aree di contorno e che, pertanto, l'unica utilizzazione possibile è quella 'a verde attrezzato'.
Sul punto però, non ha operato alcuna stima attesa l'indisponibilità di atti pubblici da cui desumere il valore di mercato di dette aree e non potendo adoperare i valori di permuta per le ragioni dettagliatamente spiegate5.
Conclusivamente, ha stimato che il reale valore dell'area espropriata a Parte_3 coincida con il valore di mercato del bene cioè con il valore venale pieno, quantificato al 1° aprile
1983, data di irreversibile trasformazione del suolo, in £. 114.786.000 (diconsi Lire centoquattordicimilionisettecentoottantaseimila) pari ad € 59.282,00 (diconsi Euro cinquantanovemiladuecentoottantadue/00) secondo i criteri sopra indicati.
4.1 Il muretto a secco e la cisterna. 5 Cfr. pag. 7 C.T.U. integrativa ove si afferma che: <<…La relazione di CTU ha preso in considerazione la permuta di cui all'atto a rogito per Notaio del 05/01/1979 rep. n.° 30251 registrato a Bari il 23/01/1979 al Persona_7 n.° 1549 tra e la sorella con la quale il primo ha permutato la sua quota parte, in Parte_6 Parte_3 ragione di 1/5, di proprietà indivisa di alcuni immobili, tra cui villa LE e la relativa area pertinenziale, in cambio della piena proprietà del fondo rustico sito in agro di Noci, denominato “Salurso”, di natura seminativo e pascoli della estensione catastale di Ha 42.55.95 costituito da due appezzamenti, di cui il primo, esteso Ha 39.79.25, in catasto al foglio 120 particelle 47 e 49 ed il secondo, esteso Ha 2.76.70, sempre al foglio 120 particella 32. Le parti hanno attribuito ai beni permutati l'eguale valore di £. 40.700.000 senza dar luogo ad alcun conguaglio, conseguentemente il valore unitario del fondo rustico è risultato pari a circa £. 96/mq, cioè £. 960.000/ha corrispondenti a circa 5 centesimi di € al metro quadrato. La circostanza che il valore agricolo medio di un fondo condotto prevalentemente a seminativo/pascolo nella regione agraria ove è inserita Noci e all'epoca di riferimento risultava mediamente pari a £. 10.000.000/ha portato lo scrivente a ritenere inaffidabile il valore di permuta, tanto più che, come evidenziato anche nella relazione di CTU, palesemente inaffidabili sono risultati anche i valori desumibili dagli altri atti di vendita per gli stessi stabili ottenuti in permuta al fine della costituzione in testa a Parte_3 della loro piena proprietà. In conclusione si deve ritenere che tutti gli atti in parola attestino a buona ragione l'accordo tra i RM per la divisione bonaria di una parte del loro cospicuo patrimonio e da essi non Parte_3 appare fondato trarre valori sicuramente attendibili.>> (cfr. testualmente dalla integrazione di C.T.U.). pagina 17 di 24 Il C.T.U., sulla base dei verbali di consistenza e di immissione nel possesso redatti all'epoca dei lavori eseguiti per la costruzione del liceo, ha verificato che verso la strada e al suo interno erano presenti un muro a secco dell'altezza di m. 2,00 con base di m. 1,50 e testata di m. 0,80 ed una cisterna con due boccagli, e ha proceduto (come già la relazione di C.T.U. dell'ing. , Tes_1 redatta in occasione del giudizio di primo grado) alla stima del valore di detti manufatti alla data del 1° aprile 1983, stima pari a £. 18.000.000 e a £.
8.000.000. Ha invero ritenuto non esservi ragioni per disattendere tali importi.
La conclusione, però, non può essere condivisa. Infatti la valutazione di stima complessiva, come sopra operata, include tutte le possibili pertinenze e arredi dell'area a verde il cui valore è stato determinato con la valutazione per scorporo dal bene unitario. Ne deriva che, sia pure per ragioni diverse, vanno accolte le obiezioni della convenuta che contesta la debenza di tale ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.
In conclusione, il complessivo valore venale del suolo in esame, al 1° aprile 1983, data della sua irreversibile trasformazione, è pertanto pari € 59.282,00 (diconsi Euro cinquantanovemiladuecentoottantadue/00) come sopra calcolato.
5. Le ulteriori voci di danno
Verificato il valore venale dell'area espropriata, il C.T.U. ha quindi determinato il pregiudizio non patrimoniale dovuto quale indennizzo per la perdita del bene. Partendo dalla prescrizione normativa (cfr. art. 42- bis D.p.R. 327/01) che stabilisce la percentuale di indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale subito nella misura pari al 10% di quello patrimoniale, i relativi importi ammontano, rispettivamente, a £. 14.080.000 (Lire quattordicimilioniottantamila) ovvero
€ 7.271,70 con riguardo alla data della irreversibile trasformazione e a £. 50.894.353 (Lire cinquantamilioniottocentonovantaquattrotrecentocinquantatre) ovvero € 26.284,74 all'attualità
(luglio 2023).
Tale voce di danno non è dovuta e non è stata neppure richiesta dal momento che, alla fattispecie, non si applica la disposizione normativa richiamata nella C.T.U.
6. Circa il risarcimento del danno per il mancato godimento del bene, esso, sia se calcolato secondo il parametro dell'interesse del 5% calcolato sul valore venale del bene come sopra determinato, sia se calcolato secondo il saggio legale di interesse, mette capo a un diritto che, secondo quanto statuito dal Supremo Collegio, è prescritto fino al 4 novembre 1992, cioè fino a pagina 18 di 24 cinque anni prima della domanda giudiziale. La Corte ha sul punto precisato che l'occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte della P.A., allorché il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato (come nella specie n.d.r.), integra un illecito di natura permanente che dà luogo ad una pretesa risarcitoria avente sempre ad oggetto i danni per il periodo, non coperto dall'eventuale occupazione legittima, durante il quale il privato ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal bene sino al momento della restituzione, ovvero della domanda di risarcimento per equivalente che egli può esperire, in alternativa, abdicando alla proprietà del bene stesso. Ne consegue che la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni decorre dalle singole annualità, quanto al danno per la perdita del godimento del bene, e dalla data della domanda, quanto alla reintegrazione per equivalente, giacchè è solo dalla domanda giudiziale che, per effetto della rinuncia a chiedere la restituzione del bene, nasce il diritto al risarcimento (Cass. Sez. U., 19/01/2015, n. 735). Se così è si condivide l'obiezione mossa alla C.T.U. dall'appellata in riassunzione dal momento che
<<…LE con l'atto di citazione notificato nel novembre 1997 chiedendo il solo Parte_3 risarcimento del danno per equivalente per l'avvenuta trasformazione della sua proprietà in opera pubblica, ha rinunciato implicitamente alla proprietà dello stesso: per cui il mancato godimento del bene indennizzabile può essere solo quello che si è verificato da novembre 1992 a ottobre
1997, posto che il danno verificatosi dalla occupazione a tutto ottobre 1992 è prescritto come deciso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 37031/2021.>> (cfr. cit.).
Di conseguenza, il danno risarcibile per mancato godimento del bene, essendosi l'illecito permanente interrotto con la domanda giudiziale abdicativa della proprietà6, è pari al 5% ovvero 6 Alla luce della costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, quando il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, l'occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte dell'Amministrazione si configurano, indipendentemente dalla sussistenza o meno di una dichiarazione di pubblica utilità, come un illecito di diritto comune, che determina non il trasferimento della proprietà in capo all'Amministrazione, ma la responsabilità di questa per i danni. In particolare, con riguardo alle fattispecie già ricondotte alla figura dell'occupazione acquisitiva, viene meno la configurabilità dell'illecito come illecito istantaneo con effetti permanenti e, conformemente a quanto sinora pagina 19 di 24 all'interesse calcolato al saggio legale sul valore venale del bene per il periodo intercorrente tra il novembre 1992 e sino al 1997, data con cui la ricorrente abdicò al suo diritto di proprietà e chiedendo il ristoro dei danni patiti mise fine all'illecito permanente. Sul punto risulta parzialmente corretto il conteggio operato dal c.t.u. Il pregiudizio, nella misura del 5% del valore venale ovvero nella misura del saggio legale, va infatti calcolato sul valore venale del bene, pari ad € 59.282,00, attualizzato mediante rivalutazione all'anno 1992.
7. Nessun danno da deprezzamento della parte residua è stato individuato dal C.T.U.
8. Quanto, infine, all'indennità da occupazione illegittima (sebbene dagli atti risulti che il suolo di proprietà sia stato illegittimamente occupato dal 04/07/1979, data di immissione nel Parte_3 possesso da parte della Provincia di Bari, al 1° aprile 1983, data di irreversibile trasformazione del suolo e che detta occupazione illegittima sia pertanto durata 3 anni e 271 giorni) nessuna indennità da illegittima occupazione può essere riconosciuta in quanto non richiesta.
9. Di conseguenza, il ristoro dovuto per l'irreversibile trasformazione del suolo di proprietà dei ricorrenti e il risarcimento spettante secondo il criterio stabilito dalla S.C. di Cassazione, è il seguente:
1) il risarcimento per il pregiudizio patrimoniale subito in conseguenza della ablazione del bene, corrispondente al valore di mercato dell'area espropriata, come quantificato alla ritenuto per la c.d. occupazione usurpativa, se ne deve affermare la natura di illecito permanente, che viene a cessare solo per effetto della restituzione, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell'occupante che lo ha trasformato, ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente. A tale ultimo riguardo, dissipando i dubbi espressi dall'ordinanza di rimessione, si deve escludere che il proprietario perda il diritto di ottenere il controvalore dell'immobile rimasto nella sua titolarità.
Infatti, in alternativa alla restituzione, al proprietario è sempre concessa l'opzione per una tutela risarcitoria, con una implicita rinuncia al diritto dominicale sul fondo irreversibilmente trasformato (cfr. e plurimis, in tema di occupazione c.d. usurpativa, Cass. 28 marzo 2001, n. 4451
e Cass. 12 dicembre 2001, n. 15710); tale rinuncia ha carattere abdicativo e non traslativo: da essa, perciò, non consegue, quale effetto automatico, l'acquisto della proprietà del fondo da parte dell'Amministrazione (Cass. 3 maggio 2005, n. 9173; Cass. 18 febbraio 2000 n. 1814). pagina 20 di 24 data di irreversibile trasformazione del fondo individuata al 1° aprile 1983 è determinato,
a quella data, in € 59.282,00, da rivalutarsi secondo quanto si dirà appresso, a cui va detratta la somma di euro 218.523,30 già percepita dalla sig.ra Parte_3 dante causa degli odierni riassumenti, a ottobre 2011.
Sul punto, giova chiarire che, come evidenziato dalla convenuta in riassunzione, quanto già percepito nel 2011 va detratto da quanto dovuto e pertanto, per la verifica della sussistenza di una iniusta locupletatio, il valore venale come sopra calcolato e attualizzato
(euro 218.276,00) va devalutato alla data di corresponsione dell'acconto, vale a dire al 31 ottobre 2011. Ciò infatti consente di verificare la spettanza, o meno, di ulteriori somme.
Ebbene, calcolando il valore venale del bene (€ 59.282,00) alla data di apprensione
(01/04/1983) e rivalutato quel valore alla data di percezione del detto acconto, avvenuto ad ottobre 2011, si ricava che la somma spettante ai riassumenti a titolo di valore venale, alla data anzidetta, era pari ad euro 174.644,77;
2) oltre a quella voce, tuttavia, è dovuto il risarcimento da mancato godimento del bene, che va calcolato nella misura del saggio legale (non potendosi applicare la normativa citata che prevede il saggio del 5%) sul valore venale come rivalutato alla data del 4 novembre 1992, quinquennio antecedente alla domanda (essendo tutto il pregresso prescritto), in conformità con il dictum della Cassazione che ha stabilito la spettanza del risarcimento per il solo periodo compreso tra il 4 novembre 1992 e il 4 novembre 1997, data finale per il motivo indicato innanzi7. Per calcolare il detto risarcimento, si parte dal valore venale del bene, al 1983, pari ad euro 59.282,00. Su tale importo attualizzato al
1992 e pari ad €. 109.483,85, si calcola il saggio di interesse legale che consustanzia il risarcimento da mancato godimento del bene per il solo periodo 4/11/1992-4/11/1997. La somma risultante, dovuta per la voce risarcitoria in esame risulta quindi pari ad euro
50.152,60, dovuta per il quinquennio 4/11/1997 - 4/11/1992, quale saggio di interesse legale calcolato sulla somma corrispondente al valore venale del bene ablato al
01/04/1983 e rivalutato alla data del 4/11/1992. 7 Il mancato godimento indennizzabile è solo quello che si è verificato in quel periodo perché con la richiesta risarcitoria la originaria dante causa degli odierni riassumenti ha rinunziato alla proprietà del bene optando per la tutela per equivalente, sicché nessuna perdita di godimento ulteriore, a far data dalla domanda, può esserle riconosciuta. pagina 21 di 24 Per calcolare il risarcimento complessivamente dovuto e verificare la spettanza di somme ulteriori rispetto a quanto già percepito in acconto, la detta somma sub nr. 2 va attualizzata alla data di percezione dell'acconto medesimo, ottobre 2011, e si perviene alla somma ulteriore di € 16.854,63 che va aggiunta a quella sub nr. 2, pari ad euro
50.152,60, per complessivi euro 67.000,23;
3) sommando le voci risarcitorie (nr. 1, valore venale e nr. 2, risarcimento del danno da perdita di godimento del bene, come rivalutati ad ottobre 2011), si perviene alla somma di euro 241.652,00 a cui va detratto l'acconto già percepito a quella data, pari ad euro
218.276,00. Ne deriva che, allorquando percepì l'acconto, la dante causa degli odierni riassumenti avrebbe dovuto percepire ulteriori euro 23.376,00 (la somma si ricava dalla sottrazione tra quanto spettante a quella data e quanto percepito effettivamente: euro
241.652,00 - 218.276,00=23.376,00). La somma risultante di euro 23.376,00, quale risarcimento ulteriormente spettante e non corrisposto, calcolato alla data del 31/10/2011, va infine attualizzata, mediante rivalutazione sino alla data della presente sentenza, a partire dal 31/10/20118, sicché risulteranno dovuti ulteriori € 5.844,00. In tal modo si perviene alla complessiva somma di € 29.220,00, quale risarcimento ulteriore spettante ai riassumenti per l'esproprio parziale di bene unitario di che trattasi.
10. Sulla somma ulteriore riconosciuta a titolo di risarcimento del danno per il pregiudizio subito, come quantificata in esito al presente giudizio, vanno aggiunti gli interessi compensativi al saggio legale, calcolati sulla somma di anno in anno rivalutata, decorrenti dal 2011, data di percezione dell'acconto, sino alla data della presente sentenza. Sulla somma risultante, poi, sono dovuti gli ulteriori interessi (corrispettivi), anch'essi calcolati in misura pari al saggio legale, a decorrere dalla nostra sentenza fino al saldo.
Sul punto la Corte rammenta infatti che <<…Il pregiudizio derivante dal ritardato conseguimento del risarcimento del danno deve dunque essere liquidato mediante gli interessi legali computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno ovvero su tale somma rivalutata in base ad un indice medio (Cass. 3.8.2010, n. 18028; 14.10.2013, n. 23232). Gli interessi dunque sono da 8 La detta somma è già il frutto della rivalutazione sino al 31/10/2011. pagina 22 di 24 liquidare sulla somma anno per anno rivalutata rispetto alla data di maturazione del credito risarcitorio.>> (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15604 del 09/07/2014 (Rv. 631809 - 01).
La domanda, pertanto, è solo parzialmente accolta, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
11. – Il parziale accoglimento dell'appello e, in particolare, l'accoglimento della domanda in misura considerevolmente inferiore a quanto richiesto (cfr. conclusioni della citazione in riassunzione), consente di ritenere integrata un'ipotesi di soccombenza reciproca che giustifica la compensazione in misura pari a ½ delle spese processuali del presente e del precedente grado di merito e di quelle di legittimità. La restante metà viene posta a carico della resistente e liquidata in favore dei riassumenti, secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 ss.mm. (valore della controversia, VI scaglione, nei valori minimi per il presente e il precedente grado e per il giudizio di legittimita), come segue: in euro 5.030,00, il compenso per la presente fase di merito, in euro
5.350,00 il compenso per la precedente fase di merito ed in euro 2.565,50 il compenso per la fase di legittimità). Le spese per le disposte C.T.U., attesa la reciproca soccombenza, vengono integralmente compensate tra le parti.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione prima Civile, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, decidendo in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
37031/2021 del 26.11.2021, a seguito di annullamento della sentenza n. 1399/2015 del
07.09.2015, sulla citazione in riassunzione proposta da , e Parte_1 Parte_1 in parziale accoglimento della domanda, così provvede: Parte_2
1) già detratto l'importo corrisposto alla dante causa dei riassumenti, pari ad euro €.
218.525,88, riconosce agli attori in riassunzione la ulteriore, complessiva somma di €
29.220,00 a titolo di risarcimento del danno derivante dall'ablazione fondo sito in
Noci, individuato in catasto di quel Comune alla partita n. 11619, foglio 42, p.lla 100, per l'estensione di mq. 6377;
pagina 23 di 24 2) riconosce agli attori in riassunzione gli interessi compensativi al saggio legale sulla somma anzidetta, devalutata alla data di corresponsione dell'acconto e di anno in anno rivalutata, sino alla data della presente sentenza e gli ulteriori interessi al saggio legale sulla complessiva somma risultante dalla sentenza al saldo;
3) ripartisce le somme complessive risultanti, al 50% tra , da un lato e al Parte_1
50% tra e dall'altro; Parte_1 Parte_2
4) ordina alla parte appellata di versare le somme sopra Controparte_2 determinate presso la Cassa Depositi e Prestiti a disposizione degli attori in riassunzione detratto quanto già versato;
5) compensa le spese processuali per metà e già calcolata la compensazione, condanna la appellata a rifondere gli attori in riassunzione della restante metà liquidata in euro
12.945,50 a titolo di compenso per tutti i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CAP come per legge;
6) compensa integralmente tra le parti le spese di C.T.U.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 18 febbraio 2025
Il Consigliere est.
Maria Grazia Caserta Il Presidente
Michele Prencipe
pagina 24 di 24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. quesiti integrativi: “stimi il valore venale (controvalore al mq.) dell'area in scrutinio
(superficie pari a mq. 6377) applicando il criterio sintetico – comparativo, come già indicato nel quesito iniziale e, ove non lo ritenga utilizzabile, ne giustifichi le ragioni prendendo in considerazione, per la stima, solo criteri oggettivi quali, ad es., il valore di vendita di beni similari situati in prossimità di quello in esame e riferiti ad atti stipulati in epoca coeva al pagina 7 di 24 2 Con decreto del Sindaco di Noci n. 5/79 del 05/06/1979 la Provincia di Bari veniva autorizzata ad occupare temporaneamente e d'urgenza il fondo in parola, cosa che in effetti avveniva in data 04/07/1979 previa redazione di apposito verbale di consistenza il cui seguente tenore è ricavabile dagli atti: “Dalla particella 100 verrà distaccata una zona di terreno di complessivi mq 6930, salvo esatta misurazione in sede di liquidazione definitiva. Detta particella
…… è attualmente coltivata a seminativo arborato. Nella parte da espropriare vi sono: ) il lato nord prospiciente la strada comunale è delimitato da muro a secco dell'altezza di mt 2,00, alla base mt 1,50 ed in testata mt 0,80; ) lungo il lato di cui innanzi esiste una cisterna con due boccagli di cui uno sulla strada com/le e l'altro all'interno dell'immobile da espropriare. Vi è altresì una nicchia con madonnina presso la cisterna.” pagina 10 di 24