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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 11/04/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2537/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri magistrati: dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE dott. Niccolò Bencini GIUDICE dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2537/2023 promossa da:
(C.F.: , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Enza Bricchetti ed Emanuele Caimi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Varese, via Dandolo n. 9, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F.: ), nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Vespo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in EG, via Marconi n. 49, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“* Confermare le condizioni concordate in sede di separazione di cui alla sentenza n. 471/2024 pubblicata il 14.06.2024, passata in giudicato il 15.07.2024 e nello specifico:
pagina 1 di 4
1. Darsi atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto non si prevede alcuna forma di mantenimento reciproca ed hanno regolato in via definitiva i rapporti patrimoniali prima di ora salvo quanto previsto nel successivo punto 3 delle presenti note;
2. Darsi atto che la figlia è economicamente autosufficiente mentre i genitori contribuiranno Per_1 alle necessità della figlia AN (maggiorenne di anni 35) secondo le loro capacità reddituali vista l'attuale instabilità economica della stessa;
3. Confermare quanto concordato in sede di separazione per cui IG. si impegna a Controparte_1 trasferire - con i benefici fiscali previsti dalla vigente normativa per esenzione dell'imposta di registro, di bollo e catastale in quanto il trasferimento costituisce condizione per il superamento della crisi coniugale ai sensi dell'art. 19 della legge 6 maggio 1987 n. 74 così come interpretata dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2021 n. 27/E – la nuda proprietà dell'appartamento di EG (NO), Via Montevitale, 9 Foglio 38 Mappale 9235, Sub. 15 categoria A/4, Classe 3 vani 6, superficie catastale mq 103 rendita catastale 261,84 alle due figlie e a trattenere per sè il diritto di usufrutto con concessione di analogo diritto concorrente alla IG.ra Il formale Parte_1 trasferimento con separato atto notarile è in corso di stipula avanti a notaio designato a spese di entrambe le parti in egual misura. In tale atto o in atto separato, in ogni caso da stipularsi contemporaneamente, le parti procederanno allo scioglimento del fondo patrimoniale costituito sempre a spese comuni. Fintanto che il IG. abiterà nell'immobile, l'uso abitativo sarà CP_1 esclusivamente esercitato solo dallo stesso e dalle figlie nel caso in cui quest'ultime desiderino convivere con il padre. La IG.ra potrà trasferirsi e risiedere nell'appartamento de quo solo PT nell'ipotesi in cui non vi risieda il IG. In particolare, Qualora il IG. si trasferisca CP_1 CP_1 altrove a vivere effettivamente e stabilmente (non temporaneamente), la IG.ra (o le figlie PT
e AN) potranno trasferirsi nell'abitazione de quo., successivamente all'effettivo rilascio Per_1 da parte IG. In subordine, qualora il IG. si trasferisca altrove a vivere stabilmente e la CP_1 CP_1
IG.ra o le figlie non intendano trasferirsi nell'appartamento– l'unità immobiliare in questione, PT previo espresso accordo tra le parti, potrà essere locata a terzi dai due co - usufruttuari ed i denari ricavati, al netto degli oneri anche tributari, verranno tra essi ripartiti in egual misura. Nell'ipotesi in cui l'immobile dovesse venire rilasciato dal IG. e lo stesso non venisse concesso in locazione a CP_1 terzi, entrambi i co- usufruttuari concorreranno in egual misura al pagamento di tutte le spese e degli oneri anche tributari connessi all'abitazione. Nell'ipotesi ulteriore in cui la IG.ra – a seguito PT del trasferimento altrove del IG. – decidesse di esercitare il proprio diritto di usufrutto CP_1 trasferendosi nell'abitazione de quo ed il IG. volesse rientrare a sua volta, la IG.ra CP_1 PT potrà, a propria scelta, o rilasciare l'appartamento acconsentendo l'utilizzo da parte del IG. CP_1 ovvero liquidare a quest'ultimo il 70% del canone di locazione e spese condominiali per unità immobiliare avente le stesse caratteristiche di quella meglio descritta nel presente atto che andrà a prendere in locazione.
4. Darsi atto che la IG.ra è piena proprietaria di altro appartamento in cui attualmente vive PT
(ceduto dal padre);
5. darsi atto che le spese di giudizio sono interamente compensate.”
Per il P.M.:
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Controparte_1
EG (NO) il 13.9.1986. pagina 2 di 4 Dall'affectio coniugalis sono nate le figlie e AN (23/12/1988). Per_1
Con ricorso ex artt. 473-bis.49, 473-bis.51 c.p.c., i coniugi hanno chiesto la dichiarazione di separazione personale e, decorsi i termini di cui all' art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n.898, hanno altresì chiesto la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 471/2024 emessa il 14.6.2024 il Tribunale di Novara ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo per trattare la domanda di divorzio, assegnando il termine per il deposito di note scritte sino al 12.11.2024.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione delle parti avanti al
Giudice relatore per l'udienza del 12.11.2024, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate. Il Giudice relatore ha pertanto trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Tribunale in camera di consiglio, previa acquisizione del parere del P.M.
Il ricorso deve essere accolto, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n.898, per come da ultimo modificata dall'art. 27, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149.
La separazione dei coniugi, invero, è stata dichiarata con la sentenza di separazione consensuale n.
471/2024 emessa dal Tribunale di Novara nell'ambito del procedimento in epigrafe indicato, passata in giudicato. Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale osserva che con la sentenza di separazione, in considerazione della proposizione di domanda cumulata di separazione e divorzio, la regolamentazione delle spese è stata riservata alla presente fase.
La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in EG il 13.9.1986 dai signori e , atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio Parte_1 Controparte_1
del predetto comune al n.40, parte II, Serie A, anno 1986;
pagina 3 di 4 2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti al mantenimento di AN, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, condizioni riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. prende atto degli accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la sig.ra perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito PT CP_1
del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di EG (NO) di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
28/3/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST. dott.ssa Veronica Zanin
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri magistrati: dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE dott. Niccolò Bencini GIUDICE dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2537/2023 promossa da:
(C.F.: , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Enza Bricchetti ed Emanuele Caimi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Varese, via Dandolo n. 9, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F.: ), nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Vespo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in EG, via Marconi n. 49, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“* Confermare le condizioni concordate in sede di separazione di cui alla sentenza n. 471/2024 pubblicata il 14.06.2024, passata in giudicato il 15.07.2024 e nello specifico:
pagina 1 di 4
1. Darsi atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto non si prevede alcuna forma di mantenimento reciproca ed hanno regolato in via definitiva i rapporti patrimoniali prima di ora salvo quanto previsto nel successivo punto 3 delle presenti note;
2. Darsi atto che la figlia è economicamente autosufficiente mentre i genitori contribuiranno Per_1 alle necessità della figlia AN (maggiorenne di anni 35) secondo le loro capacità reddituali vista l'attuale instabilità economica della stessa;
3. Confermare quanto concordato in sede di separazione per cui IG. si impegna a Controparte_1 trasferire - con i benefici fiscali previsti dalla vigente normativa per esenzione dell'imposta di registro, di bollo e catastale in quanto il trasferimento costituisce condizione per il superamento della crisi coniugale ai sensi dell'art. 19 della legge 6 maggio 1987 n. 74 così come interpretata dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2021 n. 27/E – la nuda proprietà dell'appartamento di EG (NO), Via Montevitale, 9 Foglio 38 Mappale 9235, Sub. 15 categoria A/4, Classe 3 vani 6, superficie catastale mq 103 rendita catastale 261,84 alle due figlie e a trattenere per sè il diritto di usufrutto con concessione di analogo diritto concorrente alla IG.ra Il formale Parte_1 trasferimento con separato atto notarile è in corso di stipula avanti a notaio designato a spese di entrambe le parti in egual misura. In tale atto o in atto separato, in ogni caso da stipularsi contemporaneamente, le parti procederanno allo scioglimento del fondo patrimoniale costituito sempre a spese comuni. Fintanto che il IG. abiterà nell'immobile, l'uso abitativo sarà CP_1 esclusivamente esercitato solo dallo stesso e dalle figlie nel caso in cui quest'ultime desiderino convivere con il padre. La IG.ra potrà trasferirsi e risiedere nell'appartamento de quo solo PT nell'ipotesi in cui non vi risieda il IG. In particolare, Qualora il IG. si trasferisca CP_1 CP_1 altrove a vivere effettivamente e stabilmente (non temporaneamente), la IG.ra (o le figlie PT
e AN) potranno trasferirsi nell'abitazione de quo., successivamente all'effettivo rilascio Per_1 da parte IG. In subordine, qualora il IG. si trasferisca altrove a vivere stabilmente e la CP_1 CP_1
IG.ra o le figlie non intendano trasferirsi nell'appartamento– l'unità immobiliare in questione, PT previo espresso accordo tra le parti, potrà essere locata a terzi dai due co - usufruttuari ed i denari ricavati, al netto degli oneri anche tributari, verranno tra essi ripartiti in egual misura. Nell'ipotesi in cui l'immobile dovesse venire rilasciato dal IG. e lo stesso non venisse concesso in locazione a CP_1 terzi, entrambi i co- usufruttuari concorreranno in egual misura al pagamento di tutte le spese e degli oneri anche tributari connessi all'abitazione. Nell'ipotesi ulteriore in cui la IG.ra – a seguito PT del trasferimento altrove del IG. – decidesse di esercitare il proprio diritto di usufrutto CP_1 trasferendosi nell'abitazione de quo ed il IG. volesse rientrare a sua volta, la IG.ra CP_1 PT potrà, a propria scelta, o rilasciare l'appartamento acconsentendo l'utilizzo da parte del IG. CP_1 ovvero liquidare a quest'ultimo il 70% del canone di locazione e spese condominiali per unità immobiliare avente le stesse caratteristiche di quella meglio descritta nel presente atto che andrà a prendere in locazione.
4. Darsi atto che la IG.ra è piena proprietaria di altro appartamento in cui attualmente vive PT
(ceduto dal padre);
5. darsi atto che le spese di giudizio sono interamente compensate.”
Per il P.M.:
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Controparte_1
EG (NO) il 13.9.1986. pagina 2 di 4 Dall'affectio coniugalis sono nate le figlie e AN (23/12/1988). Per_1
Con ricorso ex artt. 473-bis.49, 473-bis.51 c.p.c., i coniugi hanno chiesto la dichiarazione di separazione personale e, decorsi i termini di cui all' art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n.898, hanno altresì chiesto la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 471/2024 emessa il 14.6.2024 il Tribunale di Novara ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo per trattare la domanda di divorzio, assegnando il termine per il deposito di note scritte sino al 12.11.2024.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione delle parti avanti al
Giudice relatore per l'udienza del 12.11.2024, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate. Il Giudice relatore ha pertanto trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Tribunale in camera di consiglio, previa acquisizione del parere del P.M.
Il ricorso deve essere accolto, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n.898, per come da ultimo modificata dall'art. 27, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149.
La separazione dei coniugi, invero, è stata dichiarata con la sentenza di separazione consensuale n.
471/2024 emessa dal Tribunale di Novara nell'ambito del procedimento in epigrafe indicato, passata in giudicato. Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale osserva che con la sentenza di separazione, in considerazione della proposizione di domanda cumulata di separazione e divorzio, la regolamentazione delle spese è stata riservata alla presente fase.
La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in EG il 13.9.1986 dai signori e , atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio Parte_1 Controparte_1
del predetto comune al n.40, parte II, Serie A, anno 1986;
pagina 3 di 4 2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti al mantenimento di AN, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, condizioni riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. prende atto degli accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la sig.ra perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito PT CP_1
del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di EG (NO) di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
28/3/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST. dott.ssa Veronica Zanin
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