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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/01/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 628/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 628/2023 r.g. promossa da:
P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. ANDREOTTI ADRIANA Parte_1 P.IVA_1
BARBARA CORINNA, elettivamente domiciliata come in atti,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
CONDELLO ANTONIO, elettivamente domiciliato come in atti
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CRESPI Controparte_2 C.F._2
ROBERTA, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- rigettare tutte le conclusioni formulate nelle proprie comparse dai sigg. e Controparte_1
e accertare e dichiarare la legittimazione attiva e/o la titolarità di Controparte_2 Parte_1 alla proposizione del presente giudizio di revocatoria;
- nel merito, accertare l'inefficacia e quindi revocare nei confronti della l'atto del Parte_1
19.10.2022 autenticato da Notaio avv. Rep. n. 6588 e Racc. n. 5012, trascritto in Persona_1
pagina 1 di 11 data 21.10.2022 ai nn. 148415 gen. e 100179 part. presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Milano - Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2, denominato atto di trasferimento in adempimento degli obblighi assunti in sede di modifica delle condizioni di separazione consensuale tra coniugi, con cui il sig. , in adempimento dell'obbligo assunto a Controparte_1 risultanza del sopracitato decreto del Tribunale di Monza del 25.11.2021, oggetto di correzione il
6.10.2022, ha trasferito alla sig.ra il diritto di proprietà su quota di quarantasette Controparte_2 centesimi delle seguenti porzioni immobiliari site in Comune di Monza via Monte Grappa n. 21 e precisamente:
- appartamento posto al piano terzo, composto da tre locali e servizi, con annesso vano di cantina al piano cantinato e sottotetto non abitabile con servizio al piano quarto;
- autorimessa di pertinenza posta al piano seminterrato;
il tutto censito, in dipendenza delle schede sotto citate, al Catasto Fabbricati di detto Comune come segue:
- foglio 98, mappale 187, subalterno 15, via Monte Grappa n. 21, piano S1-3-4, categoria A/2, classe
4, vani 7,5, rendita euro 1.413,80;
- foglio 98, mappale 187, subalterno 53, via Monte Grappa n. 21, piano S1, categoria C/6, classe 4, mq 28, rendita euro 182,21. Confini in contorno:
- dell'appartamento e sottotetto non abitabile a corpo: distacco da via Monte Grappa, cortile, proprietà di terzi, disimpegno comune, proprietà di terzi;
- della cantina: box di proprietà di terzi, cantina di proprietà di terzi, corridoio cantine e cantine di proprietà di terzi;
- dell'autorimessa: box di proprietà di terzi, area di manovra, boxes di proprietà di terzi, muro conto terra;
- ciò oltre a tutti i provvedimenti consequenziali.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
Per Controparte_1
Voglia il Tribunale adito contrariis reiectis, Rigettare la domanda spiegata da controparte siccome infondata in fatto ed in diritto;
Ordinare la cancellazione della eventuale trascrizione della domanda revocatoria presso la
Conservatoria dei registri immobiliari;
Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c. Per Controparte_2
l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, voglia accogliere le qui di seguito meglio rassegnate
NEL MERITO, IN VIA PRELIMINARE: ACCERTARE E DICHIARARE la carenza di legittimazione attiva di e, per essa quale mandataria per tutti i motivi di Parte_1 CP_3 Parte_2 cui alla narrativa in atti;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: RIGETTARE, per tutti i motivi esposti in narrativa in atti, ogni domanda o eccezione svolta dall'attrice in quanto infondata in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in narrativa in atti, con adozione di ogni conseguente provvedimento. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre iva e cpa e rimborso forfetario delle spese generali al 15% ex dm 55/2014 calcolati sul valore di causa così come correttamente rideterminato. pagina 2 di 11 Le parti tutte dichiarano, reciprocamente, di non accettare il contraddittorio su domande nuove, anche istruttorie, che dovessero essere proposte in questa sede, in considerazione delle preclusioni maturate.
pagina 3 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, per essa, quale mandataria, Parte_1 [...] adiva l'intestato Tribunale per chiedere ex art. 2901 c.c. di dichiarare Parte_3 l'inefficacia nei suoi confronti e quindi revocare l'atto del 19.10.2022 autenticato da Notaio avv. Rep. n. 6588 e Racc. n. 5012, regolarmente trascritto, denominato “atto di Persona_1 trasferimento in adempimento degli obblighi assunti in sede di modifica delle condizioni di separazione consensuale tra coniugi”, con cui il convenuto , “in adempimento dell'obbligo Controparte_1 assunto a risultanza del sopracitato decreto del Tribunale di Monza” del 25.11.2021, oggetto di correzione il 6.10.2022, ha trasferito all'ex coniuge , anch'essa convenuta, il diritto di Controparte_2 proprietà su quota di quarantasette centesimi delle seguenti porzioni immobiliari site in Comune di Monza via Monte Grappa n. 21 e precisamente: “- appartamento posto al piano terzo, composto da tre locali e servizi, con annesso vano di cantina al piano cantinato e sottotetto non abitabile con servizio al piano quarto;
- autorimessa di pertinenza posta al piano seminterrato;
il tutto censito, in dipendenza delle schede sotto citate, al Catasto Fabbricati di detto Comune come segue:
- foglio 98, mappale 187, subalterno 15, via Monte Grappa n. 21, piano S1-3-4, categoria A/2, classe 4, vani 7,5, rendita euro 1.413,80;
- foglio 98, mappale 187, subalterno 53, via Monte Grappa n. 21, piano S1, categoria C/6, classe 4, mq
28, rendita euro 182,21 - ciò, oltre a tutti i provvedimenti consequenziali e vittoria di spese e compensi.” A sostegno della domanda, l'attrice deduceva la piena applicabilità dell'azione revocatoria contro atti patrimoniali di disposizioni perfezionati in esecuzione e adempimento di obblighi assunti in sede di separazione consensuale e di scioglimento del vincolo matrimoniale. Nel richiamare tutti i presupposti richiesti per l'esperibilità dell'azione revocatoria, l'attrice concludeva come da conclusioni come infine precisate.
Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti, con comparse separate e diversi procuratori, chiedendo il rigetto della domanda attorea. Il convenuto contestava la sussistenza dei presupposti per la concessione della misura Controparte_1 richiesta ex art. 2901 c.c., sostenendo non esserci prova del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, né che il terzo fosse consapevole del citato pregiudizio. Precisava che la volontà dei coniugi di rivedere gli equilibri patrimoniali esistenti e di cui al provvedimento di omologa del 25.01.2018 era frutto di circostanze sopravvenute ed in gran parte legate alle mutate necessità dei figli ed allo spropositato aumento del costo della vita. Infine, deduceva che il credito vantato da controparte era garantito dai fideiussori solo per euro 1.802.572,37 giusta decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Milano e per euro 110.068,46 giusta decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verona e che tale credito era, altresì, interamente garantito da ipoteca iscritta sugli immobili di proprietà della il cui valore era superiore di gran lunga all'importo del credito Parte_4 asseritamente vantato. Aggiungeva, infine, che tale credito era comunque oggetto di contenzioso non ancora definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato.
Anche la convenuta , costituendosi in giudizio, contestava l'avversa pretesa, Controparte_2 eccependo in via preliminare l'assenza di prova della titolarità del credito in capo all'attrice; nel merito contestava i presupposti dell'eventus amni e il consilium fraudis sulla base della considerazione che l'accordo di separazione coniugale era sorto in un momento successivo all'azione di recupero intentata pagina 4 di 11 dalla creditrice e precisando di non essere mai stata a conoscenza dell'impegno fideiussorio assunto dal marito nell'ambito di un'attività di impresa “parallela” al suo impiego principale.
Assegnati su richiesta i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., dopo il deposito delle memorie istruttorie, la causa, ritenuta di natura documentale e quindi matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 19.09.2024, ove veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
⃰ Ritiene il Tribunale che l'esame del compendio probatorio documentale versato in atti consenta di ritenere che la domanda attorea sia fondata e meriti, pertanto, accoglimento per le ragioni che si seguito si vanno sinteticamente ad esporre. La sussistenza del credito vantato dall'istituto di credito attore nei confronti di Controparte_1
è risultato documentalmente provato dalla documentazione versata in atti e si fonda su due decreti ingiuntivi (non ancora passati in giudicato) chiesti e ottenuti nei confronti, tra gli altri, di
[...]
, su ricorso dell'originaria titolare del credito, Banco BP s.p.a. CP_1
Nello specifico, infatti, l'odierna attrice ha agito quale cessionaria del credito in origine vantato dal
Banco BP s.p.a. nei confronti di quale socio e garante della Controparte_1 Parte_4 in forza del contratto di cessione di crediti in blocco concluso, ai sensi degli articoli 1, 4
[...]
e 7.1 della Legge n. 130/1999, in data 8.6.2022. A riprova della propria titolarità attiva, l'attrice ha prodotto l'avviso della cessione pubblicato, ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
68 del 14.6.2022, Parte Seconda (cfr. Allegato C). A confutazione dell'eccezione mossa dalla convenuta , in merito all'asserita prova CP_2 dell'intervenuta cessione, l'attrice ha prodotto anche la visura di dove si registra Parte_1 l'intervenuta iscrizione, da parte del cessionario, presso il registro delle imprese, della operazione di cartolarizzazione di cui è causa (cfr. doc. n. 33).
Ai fini, invece, della prova se i crediti azionati nei decreti ingiuntivi emessi nei confronti della e dei suoi soci-gestori/garanti (tra cui il ) (docc. 2 e 3 fasc. Parte_4 CP_1 attrice) rientrino tra quelli oggetto della cessione intervenuta tra il Banco BP s.p.a. e Parte_1
occorre considerare che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione “in caso di cessione
[...] in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione” (cfr. Corte di Cassazione nell'ordinanza del 20/07/2023 n. 21821 e nello stesso senso Cass. n. 9412/2023 e Cass. n. 28790/2024).
Orbene, rileva ai fini di causa la seguente produzione documentale da cui si ricava la prova della relativa inclusione: pagina 5 di 11 - l'estratto della Gazzetta Ufficiale in cui è stata pubblicata l'intervenuta cessione in blocco dei crediti da Banco BP s.p.a. a (già citato allegato C), recante chiara e precisa descrizione Parte_1 della categoria di crediti ceduti, individuati come “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di finanziamento (ivi inclusi contratti inerenti a finanziamenti a lungo termine, finanziamenti a breve termine, esposizioni rotative revocate, garanzie personali escusse e altri finanziamenti garantiti e non garantiti, eventuali accordi di ristrutturazione e accordi di sospensione ma ad esclusione di qualsiasi contratto di conto corrente e finanziamento rotativo) concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra l'1 gennaio 1980 e il 31 marzo 2022, qualificati come attività finanziarie deteriorate ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti)”;
- dai decreti ingiuntivi prodotti in giudizio emerge che l'ingiunzione deriva dai contratti di finanziamento del 31.1.2003, dell'1.8.2005, del 10.10.2014, del 16.6.2016 e del 7.4.2017 prodotti in giudizio (cfr. i docc. nn. 1 e 2 cit. nonché i docc. nn. 15, 16, 18 e 20) che presentano tutte le caratteristiche indicate dall'estratto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;
- dall'estratto della lista (cfr. all. D) dei crediti ceduti in cui è indicato con riferimento a ciascun debitore ceduto il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine;
- dalla dichiarazione resa su carta intestata della cedente Banco BP spa di conferma dell'avvenuta cessione e dell'inclusione nella ridetta cessione della posizione “ . – Parte_4
PRATICA 101185 – NDG 11864289” (cfr. doc. n. 34). La prima eccezione in punto di difetto di titolarità attiva dell'attrice va quindi respinta. Passando all'esame del credito a tutela del quale l'attrice ha azionato l'actio pauliana, si osserva che il credito vantato dal Banco BP s.p.a. nei confronti della e del Parte_4 fideiussore successivamente oggetto della cessione di cui sopra, trae origine da Controparte_1 diversi contratti di finanziamento rispetto ai quali la debitrice principale (e conseguentemente nei limiti della garanzia prestata anche i garanti) ha maturato una esposizione debitoria per oltre tre milioni di euro (cfr. docc. 1 e 2 fasc. attrice). La circostanza che si tratti di un credito c.d. litigioso e contestato (per l'accertamento del quale pende giudizio di merito – di opposizione a decreto ingiuntivo dinnanzi al Tribunale di Verona e di Milano), non costituisce ostacolo all'accoglimento dell'azione revocatoria. Sotto tale profilo, l'art. 2901 c.c. non distingue tra le varie categorie di crediti, né tra le relative fonti ed accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità (cfr. Cass. 26 febbraio 1986, n.
1220) e ciò coerentemente con la specifica funzione dell'azione revocatoria, che non ha scopi restauratori, né nei confronti debitore né del creditore istante, ma tende unicamente a restituire la garanzia generica assicurata a tutti i creditori, e, quindi, anche a quelli meramente eventuali, come la
Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare (cfr. Cass. 22 marzo 1990 n. 2400, nonché Cass. 11 marzo 1981, n. 1388). Secondo la giurisprudenza pacifica, anche un “credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un “credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 14/05/2013, n. 11573 conforme a già cit. Cass. Sez. Un. 18 maggio 2004, n.9440). L'azione revocatoria può essere, quindi, proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di pagina 6 di 11 credito, come quella scaturente da un'ingiunzione di pagamento per la quale pende opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. In ogni caso, va considerato che nelle more del giudizio sono state prodotte anche le due sentenze rese rispettivamente dal Tribunale di Milano e dal Tribunale di Verona (doc. 36 e allegato comp. concl.), entrambe di rigetto dell'opposizione avverso i decreti ingiuntivi di cui sopra. Il credito, quindi, oltre che essere fondato su solida documentazione scritta (cfr. docc. 15,16,18 e 20 docc.
9-13 e 28 e 29) risulta riconosciuto da due ingiunzioni di pagamento allo stato confermate nel giudizio di opposizione di primo grado.
Attesa, quindi, l'esistenza del credito da tutelare, venendo ora all'esame degli altri presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c., si osserva, innanzitutto, che, l'azione svolta nel presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento e la dichiarazione d'inefficacia dell'atto del 19.10.2022 autenticato dal notaio denominato “atto di trasferimento in adempimento degli obblighi assunti in sede di modifica delle condizioni di separazione consensuale tra coniugi”, con cui il convenuto , “in Controparte_1 adempimento dell'obbligo assunto a risultanza del sopracitato decreto del Tribunale di Monza” del 25.11.2021, oggetto di correzione il 6.10.2022, ha trasferito all'ex coniuge il diritto di Controparte_2 proprietà su quota di quarantasette centesimi di alcune porzioni immobiliari site in Comune di Monza via Monte Grappa n. 21. Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità “l'accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscono il trasferimento di diritti reali su beni immobili, sono a pieno titolo atti dispositivi suscettibili di revocatoria, non trovando ostacolo né nell'omologa del Tribunale, che lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione ed è comunque estranea alla funzione di tutela dei terzi, né nell'intangibilità dell'accordo di separazione, che è pattuizione scindibile dalla stipulazione del trasferimento immobiliare, né nel fatto che il trasferimento immobiliare sia pattuito in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in considerazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, avente fonte legale, ma le concrete modalità del suo assolvimento” (cfr. Cassazione civile, 15/04/2019, n.10443; Cass. n. 24757/2008; Cass. n. 11914/2008; n. 8516/2006; n. Cass. n. 5473/2006; n. 15603/2005; Cass. n.
5741/2004).
Ammessa, quindi, la revocabilità in astratto dell'atto dispositivo oggetto della presente azione, quanto ai due requisiti dell'eventus damni e della scientia fraudis, richiesti dall'art. 2901 c.c. per l'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria, si ritiene che non sia revocabile in dubbio la loro sussistenza nella fattispecie in esame. Per quanto concerne il pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale che assiste il credito ex art. 2740 c.c., occorre rilevare che esso può consistere in tutto ciò che determini l'aggravamento della condizione patrimoniale del debitore, tale da rendere impossibile o più difficile la soddisfazione delle ragioni creditorie. Si osserva, inoltre, che in giurisprudenza è ormai pacifico che deve ritenersi sufficiente, a tale fine, non solo un danno effettivo, ma anche un semplice pericolo di danno, quale una maggiore difficoltà, o incertezza o dispendiosità nell'esazione coattiva del credito (cfr. Cass. civile sez. III, 17.10.2001 n. 12678).
Non solo, ma, in conformità ai criteri di distribuzione dell'onere probatorio in materia, si deve considerare che “in tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile il soddisfacimento del credito, incombe al pagina 7 di 11 convenuto che eccepisca la mancanza dell' "eventus damni" l'onere di provare l'insussistenza del predetto rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali”( Cass. Civ. sez. 3, n. 19963 del 14.10.2005; conformi Cass. Civ. 11471/2003, Cass. Civ. 15257/2004).
In altri termini, il pregiudizio richiesto ben può consistere anche nella mutazione genetica del patrimonio del debitore, tale da consentire una più facile sottrazione dei beni alla soddisfazione del ceto dei creditori e, in una situazione del genere, spetta a chi ha disposto l'atto dispositivo impugnato, la dimostrazione della satisfattorietà del suo residuo patrimoniale. Quanto al riparto dell'onere probatorio, spetta al creditore dimostrare la variazione patrimoniale peggiorativa in conseguenza degli atti dispositivi, mentre incombe sul debitore la prova della residua capienza e della idoneità della stessa a soddisfare le ragioni di credito fatte valere dal creditore (cfr.
Cass. sez. III, sent. 21808/2015). Orbene, nel caso di specie è provato che, mediante l'atto dispositivo impugnato, il ha ceduto CP_1 quasi integralmente il diritto di proprietà al 50% sui beni immobili di cui era comproprietario insieme al coniuge, restando di fatto proprietario di una quota minimale e insignificante pari a 3/100. Risulta inoltre che il non sia intestatario di alcun altro bene immobile (doc. 24), né il convenuto, dal CP_1 canto suo, ha provato o offerto di provare la solidità della propria garanzia patrimoniale. Ritiene, quindi, il Tribunale che la disposizione immobiliare effettuata dal convenuto in esecuzione degli accordi di separazione costituisca atto pregiudizievole per le ragioni creditorie, essendo stato dimostrato l'eventus damni, concretatosi nel trasferimento del diritto di proprietà quasi integrale del debitore convenuto rispetto a beni immobili che per loro stessa natura risultavano facilmente aggredibile dai creditori. Non rileva sotto il profilo dell'eventus damni l'esistenza di altri coobbligati, potenzialmente capaci di far fronte al credito vantato dall'attrice. È noto che, quando vi sono più condebitori solidali, il creditore ha facoltà di scelta ex art. 1292 c.c. in merito al condebitore solidale a cui chiedere l'integrale adempimento, con la conseguenza che la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. grava sul patrimonio di ciascun coobbligato, separatamente e per l'intero credito. Pertanto, “qualora un condebitore solidale, compia atti di disposizione patrimoniale che diminuiscano la detta garanzia generica gravante sul suo patrimonio, sì da renderla insufficiente in relazione all'entità del credito, il creditore può esercitare, in presenza degli altri requisiti, l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., ancorché i rispettivi patrimoni degli altri coobbligati siano sufficienti a fornire ciascuno di essi la garanzia ex art. 2740 c.c.”(cfr. Cass. 13.3.1987 n. 2623 e di recente Cassazione sent. n. 6486 del 22.3.2011). In ordine al secondo requisito che la norma richiede perché l'atto dispositivo possa essere revocato, relativo all'atteggiamento soggettivo delle parti, si osserva che nella fattispecie in esame l'atto impugnato, risalente al 19.10.2022, risulta di gran lunga successivo alla costituzione della fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte in favore di Banco BP, nonché parimenti successivo al sorgere del credito garantito. Trattandosi, quindi, di ipotesi di disposizioni a titolo oneroso successive all'insorgere del credito, ne consegue che, ai fini dell'accoglimento della domanda, occorre verificare, oltre all'accertata attitudine oggettiva degli atti dispositivi a pregiudicare le ragioni dei creditori, anche la sussistenza del consilium fraudis, da intendersi, genericamente, come la volontà dell'autore dell'atto che si intende revocare a sottrarre capziosamente beni che sarebbero destinati alla tutela del ceto creditorio, e nel caso di specie, attesa la posteriorità degli atti dispositivi rispetto al sorgere del credito, quale mera coscienza delle conseguenze dannose dei propri atti dispositivi rispetto alle ragioni dei creditori. pagina 8 di 11 La prova, come è noto, ben può essere data anche attraverso il meccanismo presuntivo previsto dall'art. 2729 c.c., il quale fa ritenere provate le circostanze ignote la cui ricorrenza sia fondata da presunzioni gravi, precise e concordanti. In particolare, quella per presunzioni costituisce operazione logica di tipo induttivo, mediante la quale il giudice – attraverso un accertamento di fatto – assume come premessa un fatto noto e stabilisce un rapporto tra tale fatto ed il fatto ignoto.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, al fine di addivenire alla suddetta prova, il giudicante deve comunque valutare la sussistenza della gravità, della precisione e della concordanza di tutti gli elementi di valutazione offerti (così Cass. civ., Sez. II, 10/11/2003, n.16831).
Ciò posto, a questo proposito, nel caso di specie assumono rilevanza ai fini della prova dello stato psicologico in capo al convenuto i seguenti rilievi:
1) l'atto dispositivo risulta essere stato posto in essere dopo l'assunzione della obbligazione fideiussoria da parte del e anche in via posteriore rispetto agli inadempimenti posti in CP_1 essere dalla società debitrice principale (cfr. passaggio a sofferenza dei rapporti facenti capo alla predetta società e revoca delle facilitazioni, cfr. docc. nn. 28-30 e cfr. docc. nn. 9-13);
2) era socio della (cfr. doc. n. 14) e in tale veste era Controparte_1 Parte_4 pertanto a conoscenza della situazione debitoria maturata fin dal 2018, verso i vari Istituti di Credito poi confluiti nel Banco BP s.p.a. (cfr. docc. nn. 31 e 32 e cfr. docc. nn. 9-13);
3) l'atto dispositivo del 19.10.2022 costituisce quindi attività con cui il debitore ha tentato di sottrarsi all'obbligazione di garanzia, sottraendo alla garanzia patrimoniale in via pressoché integrale la proprietà immobiliare sui beni siti in Monza, in un momento in cui era presumibile che l'istituto di credito avrebbe agito per la tutela del proprio credito. In merito, è sufficiente ricordare che, ai fini della prova richiesta ex art. 2901 c.c. non serve dimostrare il dolo specifico in ordine alla preordinazione dell'atto dispositivo, in quanto il debito è sorto antecedentemente all'attività patrimoniale depauperativa, nel caso di specie è certamente provato che il fosse quanto meno consapevole del pregiudizio patrimoniale che l'atto dispositivo posto in CP_1 essere avrebbero arrecato alle ragioni creditorie della Banca. Con riferimento, invece, alla partecipazione psicologica del terzo, si osserva che, per gli atti compiuti successivamente al sorgere del credito è, parimenti a quanto previsto in relazione al debitore, integrata dalla semplice scientia damni o partecipatio damni ossia “la consapevolezza, anche per il terzo acquirente, che mediante l'atto di disposizione il debitore diminuisca il proprio patrimonio in modo tale da recare pregiudizio alle ragioni dei creditori. Essa non presuppone l'intenzione di nuocere né la presenza e conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore” (cfr. Cass. n. 10430/2005). Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza della Suprema Corte, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, non è altro che la conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni (così, Cass. Civ. sez 3, n. 3676 del 15.2.2011; Corte di Cassazione “La prova della
“partecipatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.” tra le tante, Cass. Civ., Sez. VI, 26.01.2016, n. 1404; conf. Cass. Civ., Sez. III, 18.01.2019, n. 1286).
pagina 9 di 11 Venendo, quindi, ad indagare sulla tale stato soggettivo in capo alla convenuta non Controparte_2 può non assumere rilievo indiziario lo stretto legame familiare intercorrente con il debitore , CP_1 essendo i convenuti ex coniugi. L'intenso vincolo familiare rende presumibile e quindi provato, in assenza di indici contrari, che anche la convenuta fosse a conoscenza della situazione debitoria CP_2 della ex marito, tanto più considerato che la ha pacificamente ammesso di sapere “della CP_2 partecipazione del marito” nella e quindi degli impegni finanziari che Parte_4 una simile qualità comporta all'interno di una società. Da ciò consegue che la stessa non potesse non sapere che l'atto di trasferimento per cui è causa avrebbe determinato un sostanziale depauperamento della garanzia patrimoniale dell'ex coniuge. Da ultimo, va considerata l'irrilevanza ai fini di causa di un eventuale accordo bonario in essere tra i debitori e l'istituto di credito. A margine del fatto che non risulta che l'accordo sia stato ancora eseguito, in ogni caso il menzionato accordo non preclude a di esperire l'azione revocatoria ordinaria, la quale, come è Parte_1 noto, non esplica alcun effetto restitutorio.
Alla stregua delle sopra esposte considerazioni, il Tribunale ritiene fondata la domanda ex art. 2901 c.c. proposta dall'attrice e, in accoglimento della stessa, dichiara, pertanto, la inefficacia nei confronti della creditrice procedente dell'atto del 19.10.2022 autenticato da Notaio avv. Rep. n. Persona_1 6588 e Racc. n. 5012, trascritto in data 21.10.2022 ai nn. 148415 gen. e 100179 part. presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Milano - Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano
2, denominato atto di trasferimento in adempimento degli obblighi assunti in sede di modifica delle condizioni di separazione consensuale tra coniugi, con cui il sig. in Controparte_1 adempimento dell'obbligo assunto a risultanza del sopracitato decreto del Tribunale di Monza del 25.11.2021, oggetto di correzione il 6.10.2022, ha trasferito alla sig.ra il diritto di Controparte_2 proprietà su quota di quarantasette centesimi delle seguenti porzioni immobiliari site in Comune di
Monza via Monte Grappa n. 21 e precisamente:
“- appartamento posto al piano terzo, composto da tre locali e servizi, con annesso vano di cantina al piano cantinato e sottotetto non abitabile con servizio al piano quarto;
- autorimessa di pertinenza posta al piano seminterrato;
il tutto censito, in dipendenza delle schede sotto citate, al Catasto Fabbricati di detto Comune come segue:
- foglio 98, mappale 187, subalterno 15, via Monte Grappa n. 21, piano S1- 3-4, categoria A/2, classe 4, vani 7,5, rendita euro 1.413,80;
- foglio 98, mappale 187, subalterno 53, via Monte Grappa n. 21, piano S1, categoria C/6, classe 4, mq
28, rendita euro 182,21.
Confini in contorno:
- dell'appartamento e sottotetto non abitabile a corpo: distacco da via Monte Grappa, cortile, proprietà di terzi, disimpegno comune, proprietà di terzi;
- della cantina: box di proprietà di terzi, cantina di proprietà di terzi, corridoio cantine e cantine di proprietà di terzi;
- dell'autorimessa: box di proprietà di terzi, area di manovra, boxes di proprietà di terzi, muro conto terra.” La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza e pertanto le spese di parte attrice vanno poste in solido a carico dei convenuti e liquidate come da seguente dispositivo, secondo il pagina 10 di 11 D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'attività processuale svolta e dell'impegno difensivo in concreto profuso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa da per essa, quale mandataria, , contro Parte_1 Parte_3 Controparte_1
e , respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...] Controparte_2
1. dichiara l'inefficacia relativa ex art. 2901 c.c. nei confronti della creditrice procedente dell'atto del
19.10.2022 autenticato da Notaio avv. Rep. n. 6588 e Racc. n. 5012, trascritto in data Persona_1 21.10.2022 ai nn. 148415 gen. e 100179 part. presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Milano - Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2, denominato atto di trasferimento in adempimento degli obblighi assunti in sede di modifica delle condizioni di separazione consensuale tra coniugi, con cui , in adempimento dell'obbligo assunto a risultanza del decreto Controparte_1 del Tribunale di Monza del 25.11.2021, oggetto di correzione il 6.10.2022, ha trasferito all'ex coniuge il diritto di proprietà su quota di quarantasette centesimi delle seguenti porzioni Controparte_2 immobiliari site in Comune di Monza via Monte Grappa n. 21 e precisamente:
“- appartamento posto al piano terzo, composto da tre locali e servizi, con annesso vano di cantina al piano cantinato e sottotetto non abitabile con servizio al piano quarto;
- autorimessa di pertinenza posta al piano seminterrato;
il tutto censito, in dipendenza delle schede sotto citate, al Catasto Fabbricati di detto Comune come segue:
- foglio 98, mappale 187, subalterno 15, via Monte Grappa n. 21, piano S1- 3-4, categoria A/2, classe 4, vani 7,5, rendita euro 1.413,80;
- foglio 98, mappale 187, subalterno 53, via Monte Grappa n. 21, piano S1, categoria C/6, classe 4, mq
28, rendita euro 182,21.
Confini in contorno:
- dell'appartamento e sottotetto non abitabile a corpo: distacco da via Monte Grappa, cortile, proprietà di terzi, disimpegno comune, proprietà di terzi;
- della cantina: box di proprietà di terzi, cantina di proprietà di terzi, corridoio cantine e cantine di proprietà di terzi;
- dell'autorimessa: box di proprietà di terzi, area di manovra, boxes di proprietà di terzi, muro conto terra.”
2. ordina al competente Ufficio del Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare la trascrizione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto;
3. condanna i convenuti in solido tra di loro, al rimborso delle spese del giudizio in favore di parte attrice che liquida in complessivi euro 8.000,00 per onorari ed euro 1.713,00 per anticipazioni, oltre rimb. forf. 15% ed accessori come per legge. Così deciso in Monza, in data 21/01/2025
Il Giudice
Chiara Binetti
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 628/2023 r.g. promossa da:
P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. ANDREOTTI ADRIANA Parte_1 P.IVA_1
BARBARA CORINNA, elettivamente domiciliata come in atti,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
CONDELLO ANTONIO, elettivamente domiciliato come in atti
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CRESPI Controparte_2 C.F._2
ROBERTA, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- rigettare tutte le conclusioni formulate nelle proprie comparse dai sigg. e Controparte_1
e accertare e dichiarare la legittimazione attiva e/o la titolarità di Controparte_2 Parte_1 alla proposizione del presente giudizio di revocatoria;
- nel merito, accertare l'inefficacia e quindi revocare nei confronti della l'atto del Parte_1
19.10.2022 autenticato da Notaio avv. Rep. n. 6588 e Racc. n. 5012, trascritto in Persona_1
pagina 1 di 11 data 21.10.2022 ai nn. 148415 gen. e 100179 part. presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Milano - Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2, denominato atto di trasferimento in adempimento degli obblighi assunti in sede di modifica delle condizioni di separazione consensuale tra coniugi, con cui il sig. , in adempimento dell'obbligo assunto a Controparte_1 risultanza del sopracitato decreto del Tribunale di Monza del 25.11.2021, oggetto di correzione il
6.10.2022, ha trasferito alla sig.ra il diritto di proprietà su quota di quarantasette Controparte_2 centesimi delle seguenti porzioni immobiliari site in Comune di Monza via Monte Grappa n. 21 e precisamente:
- appartamento posto al piano terzo, composto da tre locali e servizi, con annesso vano di cantina al piano cantinato e sottotetto non abitabile con servizio al piano quarto;
- autorimessa di pertinenza posta al piano seminterrato;
il tutto censito, in dipendenza delle schede sotto citate, al Catasto Fabbricati di detto Comune come segue:
- foglio 98, mappale 187, subalterno 15, via Monte Grappa n. 21, piano S1-3-4, categoria A/2, classe
4, vani 7,5, rendita euro 1.413,80;
- foglio 98, mappale 187, subalterno 53, via Monte Grappa n. 21, piano S1, categoria C/6, classe 4, mq 28, rendita euro 182,21. Confini in contorno:
- dell'appartamento e sottotetto non abitabile a corpo: distacco da via Monte Grappa, cortile, proprietà di terzi, disimpegno comune, proprietà di terzi;
- della cantina: box di proprietà di terzi, cantina di proprietà di terzi, corridoio cantine e cantine di proprietà di terzi;
- dell'autorimessa: box di proprietà di terzi, area di manovra, boxes di proprietà di terzi, muro conto terra;
- ciò oltre a tutti i provvedimenti consequenziali.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
Per Controparte_1
Voglia il Tribunale adito contrariis reiectis, Rigettare la domanda spiegata da controparte siccome infondata in fatto ed in diritto;
Ordinare la cancellazione della eventuale trascrizione della domanda revocatoria presso la
Conservatoria dei registri immobiliari;
Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c. Per Controparte_2
l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, voglia accogliere le qui di seguito meglio rassegnate
NEL MERITO, IN VIA PRELIMINARE: ACCERTARE E DICHIARARE la carenza di legittimazione attiva di e, per essa quale mandataria per tutti i motivi di Parte_1 CP_3 Parte_2 cui alla narrativa in atti;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: RIGETTARE, per tutti i motivi esposti in narrativa in atti, ogni domanda o eccezione svolta dall'attrice in quanto infondata in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in narrativa in atti, con adozione di ogni conseguente provvedimento. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre iva e cpa e rimborso forfetario delle spese generali al 15% ex dm 55/2014 calcolati sul valore di causa così come correttamente rideterminato. pagina 2 di 11 Le parti tutte dichiarano, reciprocamente, di non accettare il contraddittorio su domande nuove, anche istruttorie, che dovessero essere proposte in questa sede, in considerazione delle preclusioni maturate.
pagina 3 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, per essa, quale mandataria, Parte_1 [...] adiva l'intestato Tribunale per chiedere ex art. 2901 c.c. di dichiarare Parte_3 l'inefficacia nei suoi confronti e quindi revocare l'atto del 19.10.2022 autenticato da Notaio avv. Rep. n. 6588 e Racc. n. 5012, regolarmente trascritto, denominato “atto di Persona_1 trasferimento in adempimento degli obblighi assunti in sede di modifica delle condizioni di separazione consensuale tra coniugi”, con cui il convenuto , “in adempimento dell'obbligo Controparte_1 assunto a risultanza del sopracitato decreto del Tribunale di Monza” del 25.11.2021, oggetto di correzione il 6.10.2022, ha trasferito all'ex coniuge , anch'essa convenuta, il diritto di Controparte_2 proprietà su quota di quarantasette centesimi delle seguenti porzioni immobiliari site in Comune di Monza via Monte Grappa n. 21 e precisamente: “- appartamento posto al piano terzo, composto da tre locali e servizi, con annesso vano di cantina al piano cantinato e sottotetto non abitabile con servizio al piano quarto;
- autorimessa di pertinenza posta al piano seminterrato;
il tutto censito, in dipendenza delle schede sotto citate, al Catasto Fabbricati di detto Comune come segue:
- foglio 98, mappale 187, subalterno 15, via Monte Grappa n. 21, piano S1-3-4, categoria A/2, classe 4, vani 7,5, rendita euro 1.413,80;
- foglio 98, mappale 187, subalterno 53, via Monte Grappa n. 21, piano S1, categoria C/6, classe 4, mq
28, rendita euro 182,21 - ciò, oltre a tutti i provvedimenti consequenziali e vittoria di spese e compensi.” A sostegno della domanda, l'attrice deduceva la piena applicabilità dell'azione revocatoria contro atti patrimoniali di disposizioni perfezionati in esecuzione e adempimento di obblighi assunti in sede di separazione consensuale e di scioglimento del vincolo matrimoniale. Nel richiamare tutti i presupposti richiesti per l'esperibilità dell'azione revocatoria, l'attrice concludeva come da conclusioni come infine precisate.
Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti, con comparse separate e diversi procuratori, chiedendo il rigetto della domanda attorea. Il convenuto contestava la sussistenza dei presupposti per la concessione della misura Controparte_1 richiesta ex art. 2901 c.c., sostenendo non esserci prova del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, né che il terzo fosse consapevole del citato pregiudizio. Precisava che la volontà dei coniugi di rivedere gli equilibri patrimoniali esistenti e di cui al provvedimento di omologa del 25.01.2018 era frutto di circostanze sopravvenute ed in gran parte legate alle mutate necessità dei figli ed allo spropositato aumento del costo della vita. Infine, deduceva che il credito vantato da controparte era garantito dai fideiussori solo per euro 1.802.572,37 giusta decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Milano e per euro 110.068,46 giusta decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verona e che tale credito era, altresì, interamente garantito da ipoteca iscritta sugli immobili di proprietà della il cui valore era superiore di gran lunga all'importo del credito Parte_4 asseritamente vantato. Aggiungeva, infine, che tale credito era comunque oggetto di contenzioso non ancora definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato.
Anche la convenuta , costituendosi in giudizio, contestava l'avversa pretesa, Controparte_2 eccependo in via preliminare l'assenza di prova della titolarità del credito in capo all'attrice; nel merito contestava i presupposti dell'eventus amni e il consilium fraudis sulla base della considerazione che l'accordo di separazione coniugale era sorto in un momento successivo all'azione di recupero intentata pagina 4 di 11 dalla creditrice e precisando di non essere mai stata a conoscenza dell'impegno fideiussorio assunto dal marito nell'ambito di un'attività di impresa “parallela” al suo impiego principale.
Assegnati su richiesta i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., dopo il deposito delle memorie istruttorie, la causa, ritenuta di natura documentale e quindi matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 19.09.2024, ove veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
⃰ Ritiene il Tribunale che l'esame del compendio probatorio documentale versato in atti consenta di ritenere che la domanda attorea sia fondata e meriti, pertanto, accoglimento per le ragioni che si seguito si vanno sinteticamente ad esporre. La sussistenza del credito vantato dall'istituto di credito attore nei confronti di Controparte_1
è risultato documentalmente provato dalla documentazione versata in atti e si fonda su due decreti ingiuntivi (non ancora passati in giudicato) chiesti e ottenuti nei confronti, tra gli altri, di
[...]
, su ricorso dell'originaria titolare del credito, Banco BP s.p.a. CP_1
Nello specifico, infatti, l'odierna attrice ha agito quale cessionaria del credito in origine vantato dal
Banco BP s.p.a. nei confronti di quale socio e garante della Controparte_1 Parte_4 in forza del contratto di cessione di crediti in blocco concluso, ai sensi degli articoli 1, 4
[...]
e 7.1 della Legge n. 130/1999, in data 8.6.2022. A riprova della propria titolarità attiva, l'attrice ha prodotto l'avviso della cessione pubblicato, ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
68 del 14.6.2022, Parte Seconda (cfr. Allegato C). A confutazione dell'eccezione mossa dalla convenuta , in merito all'asserita prova CP_2 dell'intervenuta cessione, l'attrice ha prodotto anche la visura di dove si registra Parte_1 l'intervenuta iscrizione, da parte del cessionario, presso il registro delle imprese, della operazione di cartolarizzazione di cui è causa (cfr. doc. n. 33).
Ai fini, invece, della prova se i crediti azionati nei decreti ingiuntivi emessi nei confronti della e dei suoi soci-gestori/garanti (tra cui il ) (docc. 2 e 3 fasc. Parte_4 CP_1 attrice) rientrino tra quelli oggetto della cessione intervenuta tra il Banco BP s.p.a. e Parte_1
occorre considerare che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione “in caso di cessione
[...] in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione” (cfr. Corte di Cassazione nell'ordinanza del 20/07/2023 n. 21821 e nello stesso senso Cass. n. 9412/2023 e Cass. n. 28790/2024).
Orbene, rileva ai fini di causa la seguente produzione documentale da cui si ricava la prova della relativa inclusione: pagina 5 di 11 - l'estratto della Gazzetta Ufficiale in cui è stata pubblicata l'intervenuta cessione in blocco dei crediti da Banco BP s.p.a. a (già citato allegato C), recante chiara e precisa descrizione Parte_1 della categoria di crediti ceduti, individuati come “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di finanziamento (ivi inclusi contratti inerenti a finanziamenti a lungo termine, finanziamenti a breve termine, esposizioni rotative revocate, garanzie personali escusse e altri finanziamenti garantiti e non garantiti, eventuali accordi di ristrutturazione e accordi di sospensione ma ad esclusione di qualsiasi contratto di conto corrente e finanziamento rotativo) concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra l'1 gennaio 1980 e il 31 marzo 2022, qualificati come attività finanziarie deteriorate ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti)”;
- dai decreti ingiuntivi prodotti in giudizio emerge che l'ingiunzione deriva dai contratti di finanziamento del 31.1.2003, dell'1.8.2005, del 10.10.2014, del 16.6.2016 e del 7.4.2017 prodotti in giudizio (cfr. i docc. nn. 1 e 2 cit. nonché i docc. nn. 15, 16, 18 e 20) che presentano tutte le caratteristiche indicate dall'estratto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;
- dall'estratto della lista (cfr. all. D) dei crediti ceduti in cui è indicato con riferimento a ciascun debitore ceduto il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine;
- dalla dichiarazione resa su carta intestata della cedente Banco BP spa di conferma dell'avvenuta cessione e dell'inclusione nella ridetta cessione della posizione “ . – Parte_4
PRATICA 101185 – NDG 11864289” (cfr. doc. n. 34). La prima eccezione in punto di difetto di titolarità attiva dell'attrice va quindi respinta. Passando all'esame del credito a tutela del quale l'attrice ha azionato l'actio pauliana, si osserva che il credito vantato dal Banco BP s.p.a. nei confronti della e del Parte_4 fideiussore successivamente oggetto della cessione di cui sopra, trae origine da Controparte_1 diversi contratti di finanziamento rispetto ai quali la debitrice principale (e conseguentemente nei limiti della garanzia prestata anche i garanti) ha maturato una esposizione debitoria per oltre tre milioni di euro (cfr. docc. 1 e 2 fasc. attrice). La circostanza che si tratti di un credito c.d. litigioso e contestato (per l'accertamento del quale pende giudizio di merito – di opposizione a decreto ingiuntivo dinnanzi al Tribunale di Verona e di Milano), non costituisce ostacolo all'accoglimento dell'azione revocatoria. Sotto tale profilo, l'art. 2901 c.c. non distingue tra le varie categorie di crediti, né tra le relative fonti ed accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità (cfr. Cass. 26 febbraio 1986, n.
1220) e ciò coerentemente con la specifica funzione dell'azione revocatoria, che non ha scopi restauratori, né nei confronti debitore né del creditore istante, ma tende unicamente a restituire la garanzia generica assicurata a tutti i creditori, e, quindi, anche a quelli meramente eventuali, come la
Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare (cfr. Cass. 22 marzo 1990 n. 2400, nonché Cass. 11 marzo 1981, n. 1388). Secondo la giurisprudenza pacifica, anche un “credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un “credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 14/05/2013, n. 11573 conforme a già cit. Cass. Sez. Un. 18 maggio 2004, n.9440). L'azione revocatoria può essere, quindi, proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di pagina 6 di 11 credito, come quella scaturente da un'ingiunzione di pagamento per la quale pende opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. In ogni caso, va considerato che nelle more del giudizio sono state prodotte anche le due sentenze rese rispettivamente dal Tribunale di Milano e dal Tribunale di Verona (doc. 36 e allegato comp. concl.), entrambe di rigetto dell'opposizione avverso i decreti ingiuntivi di cui sopra. Il credito, quindi, oltre che essere fondato su solida documentazione scritta (cfr. docc. 15,16,18 e 20 docc.
9-13 e 28 e 29) risulta riconosciuto da due ingiunzioni di pagamento allo stato confermate nel giudizio di opposizione di primo grado.
Attesa, quindi, l'esistenza del credito da tutelare, venendo ora all'esame degli altri presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c., si osserva, innanzitutto, che, l'azione svolta nel presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento e la dichiarazione d'inefficacia dell'atto del 19.10.2022 autenticato dal notaio denominato “atto di trasferimento in adempimento degli obblighi assunti in sede di modifica delle condizioni di separazione consensuale tra coniugi”, con cui il convenuto , “in Controparte_1 adempimento dell'obbligo assunto a risultanza del sopracitato decreto del Tribunale di Monza” del 25.11.2021, oggetto di correzione il 6.10.2022, ha trasferito all'ex coniuge il diritto di Controparte_2 proprietà su quota di quarantasette centesimi di alcune porzioni immobiliari site in Comune di Monza via Monte Grappa n. 21. Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità “l'accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscono il trasferimento di diritti reali su beni immobili, sono a pieno titolo atti dispositivi suscettibili di revocatoria, non trovando ostacolo né nell'omologa del Tribunale, che lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione ed è comunque estranea alla funzione di tutela dei terzi, né nell'intangibilità dell'accordo di separazione, che è pattuizione scindibile dalla stipulazione del trasferimento immobiliare, né nel fatto che il trasferimento immobiliare sia pattuito in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in considerazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, avente fonte legale, ma le concrete modalità del suo assolvimento” (cfr. Cassazione civile, 15/04/2019, n.10443; Cass. n. 24757/2008; Cass. n. 11914/2008; n. 8516/2006; n. Cass. n. 5473/2006; n. 15603/2005; Cass. n.
5741/2004).
Ammessa, quindi, la revocabilità in astratto dell'atto dispositivo oggetto della presente azione, quanto ai due requisiti dell'eventus damni e della scientia fraudis, richiesti dall'art. 2901 c.c. per l'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria, si ritiene che non sia revocabile in dubbio la loro sussistenza nella fattispecie in esame. Per quanto concerne il pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale che assiste il credito ex art. 2740 c.c., occorre rilevare che esso può consistere in tutto ciò che determini l'aggravamento della condizione patrimoniale del debitore, tale da rendere impossibile o più difficile la soddisfazione delle ragioni creditorie. Si osserva, inoltre, che in giurisprudenza è ormai pacifico che deve ritenersi sufficiente, a tale fine, non solo un danno effettivo, ma anche un semplice pericolo di danno, quale una maggiore difficoltà, o incertezza o dispendiosità nell'esazione coattiva del credito (cfr. Cass. civile sez. III, 17.10.2001 n. 12678).
Non solo, ma, in conformità ai criteri di distribuzione dell'onere probatorio in materia, si deve considerare che “in tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile il soddisfacimento del credito, incombe al pagina 7 di 11 convenuto che eccepisca la mancanza dell' "eventus damni" l'onere di provare l'insussistenza del predetto rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali”( Cass. Civ. sez. 3, n. 19963 del 14.10.2005; conformi Cass. Civ. 11471/2003, Cass. Civ. 15257/2004).
In altri termini, il pregiudizio richiesto ben può consistere anche nella mutazione genetica del patrimonio del debitore, tale da consentire una più facile sottrazione dei beni alla soddisfazione del ceto dei creditori e, in una situazione del genere, spetta a chi ha disposto l'atto dispositivo impugnato, la dimostrazione della satisfattorietà del suo residuo patrimoniale. Quanto al riparto dell'onere probatorio, spetta al creditore dimostrare la variazione patrimoniale peggiorativa in conseguenza degli atti dispositivi, mentre incombe sul debitore la prova della residua capienza e della idoneità della stessa a soddisfare le ragioni di credito fatte valere dal creditore (cfr.
Cass. sez. III, sent. 21808/2015). Orbene, nel caso di specie è provato che, mediante l'atto dispositivo impugnato, il ha ceduto CP_1 quasi integralmente il diritto di proprietà al 50% sui beni immobili di cui era comproprietario insieme al coniuge, restando di fatto proprietario di una quota minimale e insignificante pari a 3/100. Risulta inoltre che il non sia intestatario di alcun altro bene immobile (doc. 24), né il convenuto, dal CP_1 canto suo, ha provato o offerto di provare la solidità della propria garanzia patrimoniale. Ritiene, quindi, il Tribunale che la disposizione immobiliare effettuata dal convenuto in esecuzione degli accordi di separazione costituisca atto pregiudizievole per le ragioni creditorie, essendo stato dimostrato l'eventus damni, concretatosi nel trasferimento del diritto di proprietà quasi integrale del debitore convenuto rispetto a beni immobili che per loro stessa natura risultavano facilmente aggredibile dai creditori. Non rileva sotto il profilo dell'eventus damni l'esistenza di altri coobbligati, potenzialmente capaci di far fronte al credito vantato dall'attrice. È noto che, quando vi sono più condebitori solidali, il creditore ha facoltà di scelta ex art. 1292 c.c. in merito al condebitore solidale a cui chiedere l'integrale adempimento, con la conseguenza che la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. grava sul patrimonio di ciascun coobbligato, separatamente e per l'intero credito. Pertanto, “qualora un condebitore solidale, compia atti di disposizione patrimoniale che diminuiscano la detta garanzia generica gravante sul suo patrimonio, sì da renderla insufficiente in relazione all'entità del credito, il creditore può esercitare, in presenza degli altri requisiti, l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., ancorché i rispettivi patrimoni degli altri coobbligati siano sufficienti a fornire ciascuno di essi la garanzia ex art. 2740 c.c.”(cfr. Cass. 13.3.1987 n. 2623 e di recente Cassazione sent. n. 6486 del 22.3.2011). In ordine al secondo requisito che la norma richiede perché l'atto dispositivo possa essere revocato, relativo all'atteggiamento soggettivo delle parti, si osserva che nella fattispecie in esame l'atto impugnato, risalente al 19.10.2022, risulta di gran lunga successivo alla costituzione della fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte in favore di Banco BP, nonché parimenti successivo al sorgere del credito garantito. Trattandosi, quindi, di ipotesi di disposizioni a titolo oneroso successive all'insorgere del credito, ne consegue che, ai fini dell'accoglimento della domanda, occorre verificare, oltre all'accertata attitudine oggettiva degli atti dispositivi a pregiudicare le ragioni dei creditori, anche la sussistenza del consilium fraudis, da intendersi, genericamente, come la volontà dell'autore dell'atto che si intende revocare a sottrarre capziosamente beni che sarebbero destinati alla tutela del ceto creditorio, e nel caso di specie, attesa la posteriorità degli atti dispositivi rispetto al sorgere del credito, quale mera coscienza delle conseguenze dannose dei propri atti dispositivi rispetto alle ragioni dei creditori. pagina 8 di 11 La prova, come è noto, ben può essere data anche attraverso il meccanismo presuntivo previsto dall'art. 2729 c.c., il quale fa ritenere provate le circostanze ignote la cui ricorrenza sia fondata da presunzioni gravi, precise e concordanti. In particolare, quella per presunzioni costituisce operazione logica di tipo induttivo, mediante la quale il giudice – attraverso un accertamento di fatto – assume come premessa un fatto noto e stabilisce un rapporto tra tale fatto ed il fatto ignoto.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, al fine di addivenire alla suddetta prova, il giudicante deve comunque valutare la sussistenza della gravità, della precisione e della concordanza di tutti gli elementi di valutazione offerti (così Cass. civ., Sez. II, 10/11/2003, n.16831).
Ciò posto, a questo proposito, nel caso di specie assumono rilevanza ai fini della prova dello stato psicologico in capo al convenuto i seguenti rilievi:
1) l'atto dispositivo risulta essere stato posto in essere dopo l'assunzione della obbligazione fideiussoria da parte del e anche in via posteriore rispetto agli inadempimenti posti in CP_1 essere dalla società debitrice principale (cfr. passaggio a sofferenza dei rapporti facenti capo alla predetta società e revoca delle facilitazioni, cfr. docc. nn. 28-30 e cfr. docc. nn. 9-13);
2) era socio della (cfr. doc. n. 14) e in tale veste era Controparte_1 Parte_4 pertanto a conoscenza della situazione debitoria maturata fin dal 2018, verso i vari Istituti di Credito poi confluiti nel Banco BP s.p.a. (cfr. docc. nn. 31 e 32 e cfr. docc. nn. 9-13);
3) l'atto dispositivo del 19.10.2022 costituisce quindi attività con cui il debitore ha tentato di sottrarsi all'obbligazione di garanzia, sottraendo alla garanzia patrimoniale in via pressoché integrale la proprietà immobiliare sui beni siti in Monza, in un momento in cui era presumibile che l'istituto di credito avrebbe agito per la tutela del proprio credito. In merito, è sufficiente ricordare che, ai fini della prova richiesta ex art. 2901 c.c. non serve dimostrare il dolo specifico in ordine alla preordinazione dell'atto dispositivo, in quanto il debito è sorto antecedentemente all'attività patrimoniale depauperativa, nel caso di specie è certamente provato che il fosse quanto meno consapevole del pregiudizio patrimoniale che l'atto dispositivo posto in CP_1 essere avrebbero arrecato alle ragioni creditorie della Banca. Con riferimento, invece, alla partecipazione psicologica del terzo, si osserva che, per gli atti compiuti successivamente al sorgere del credito è, parimenti a quanto previsto in relazione al debitore, integrata dalla semplice scientia damni o partecipatio damni ossia “la consapevolezza, anche per il terzo acquirente, che mediante l'atto di disposizione il debitore diminuisca il proprio patrimonio in modo tale da recare pregiudizio alle ragioni dei creditori. Essa non presuppone l'intenzione di nuocere né la presenza e conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore” (cfr. Cass. n. 10430/2005). Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza della Suprema Corte, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, non è altro che la conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni (così, Cass. Civ. sez 3, n. 3676 del 15.2.2011; Corte di Cassazione “La prova della
“partecipatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.” tra le tante, Cass. Civ., Sez. VI, 26.01.2016, n. 1404; conf. Cass. Civ., Sez. III, 18.01.2019, n. 1286).
pagina 9 di 11 Venendo, quindi, ad indagare sulla tale stato soggettivo in capo alla convenuta non Controparte_2 può non assumere rilievo indiziario lo stretto legame familiare intercorrente con il debitore , CP_1 essendo i convenuti ex coniugi. L'intenso vincolo familiare rende presumibile e quindi provato, in assenza di indici contrari, che anche la convenuta fosse a conoscenza della situazione debitoria CP_2 della ex marito, tanto più considerato che la ha pacificamente ammesso di sapere “della CP_2 partecipazione del marito” nella e quindi degli impegni finanziari che Parte_4 una simile qualità comporta all'interno di una società. Da ciò consegue che la stessa non potesse non sapere che l'atto di trasferimento per cui è causa avrebbe determinato un sostanziale depauperamento della garanzia patrimoniale dell'ex coniuge. Da ultimo, va considerata l'irrilevanza ai fini di causa di un eventuale accordo bonario in essere tra i debitori e l'istituto di credito. A margine del fatto che non risulta che l'accordo sia stato ancora eseguito, in ogni caso il menzionato accordo non preclude a di esperire l'azione revocatoria ordinaria, la quale, come è Parte_1 noto, non esplica alcun effetto restitutorio.
Alla stregua delle sopra esposte considerazioni, il Tribunale ritiene fondata la domanda ex art. 2901 c.c. proposta dall'attrice e, in accoglimento della stessa, dichiara, pertanto, la inefficacia nei confronti della creditrice procedente dell'atto del 19.10.2022 autenticato da Notaio avv. Rep. n. Persona_1 6588 e Racc. n. 5012, trascritto in data 21.10.2022 ai nn. 148415 gen. e 100179 part. presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Milano - Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano
2, denominato atto di trasferimento in adempimento degli obblighi assunti in sede di modifica delle condizioni di separazione consensuale tra coniugi, con cui il sig. in Controparte_1 adempimento dell'obbligo assunto a risultanza del sopracitato decreto del Tribunale di Monza del 25.11.2021, oggetto di correzione il 6.10.2022, ha trasferito alla sig.ra il diritto di Controparte_2 proprietà su quota di quarantasette centesimi delle seguenti porzioni immobiliari site in Comune di
Monza via Monte Grappa n. 21 e precisamente:
“- appartamento posto al piano terzo, composto da tre locali e servizi, con annesso vano di cantina al piano cantinato e sottotetto non abitabile con servizio al piano quarto;
- autorimessa di pertinenza posta al piano seminterrato;
il tutto censito, in dipendenza delle schede sotto citate, al Catasto Fabbricati di detto Comune come segue:
- foglio 98, mappale 187, subalterno 15, via Monte Grappa n. 21, piano S1- 3-4, categoria A/2, classe 4, vani 7,5, rendita euro 1.413,80;
- foglio 98, mappale 187, subalterno 53, via Monte Grappa n. 21, piano S1, categoria C/6, classe 4, mq
28, rendita euro 182,21.
Confini in contorno:
- dell'appartamento e sottotetto non abitabile a corpo: distacco da via Monte Grappa, cortile, proprietà di terzi, disimpegno comune, proprietà di terzi;
- della cantina: box di proprietà di terzi, cantina di proprietà di terzi, corridoio cantine e cantine di proprietà di terzi;
- dell'autorimessa: box di proprietà di terzi, area di manovra, boxes di proprietà di terzi, muro conto terra.” La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza e pertanto le spese di parte attrice vanno poste in solido a carico dei convenuti e liquidate come da seguente dispositivo, secondo il pagina 10 di 11 D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'attività processuale svolta e dell'impegno difensivo in concreto profuso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa da per essa, quale mandataria, , contro Parte_1 Parte_3 Controparte_1
e , respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...] Controparte_2
1. dichiara l'inefficacia relativa ex art. 2901 c.c. nei confronti della creditrice procedente dell'atto del
19.10.2022 autenticato da Notaio avv. Rep. n. 6588 e Racc. n. 5012, trascritto in data Persona_1 21.10.2022 ai nn. 148415 gen. e 100179 part. presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Milano - Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Milano 2, denominato atto di trasferimento in adempimento degli obblighi assunti in sede di modifica delle condizioni di separazione consensuale tra coniugi, con cui , in adempimento dell'obbligo assunto a risultanza del decreto Controparte_1 del Tribunale di Monza del 25.11.2021, oggetto di correzione il 6.10.2022, ha trasferito all'ex coniuge il diritto di proprietà su quota di quarantasette centesimi delle seguenti porzioni Controparte_2 immobiliari site in Comune di Monza via Monte Grappa n. 21 e precisamente:
“- appartamento posto al piano terzo, composto da tre locali e servizi, con annesso vano di cantina al piano cantinato e sottotetto non abitabile con servizio al piano quarto;
- autorimessa di pertinenza posta al piano seminterrato;
il tutto censito, in dipendenza delle schede sotto citate, al Catasto Fabbricati di detto Comune come segue:
- foglio 98, mappale 187, subalterno 15, via Monte Grappa n. 21, piano S1- 3-4, categoria A/2, classe 4, vani 7,5, rendita euro 1.413,80;
- foglio 98, mappale 187, subalterno 53, via Monte Grappa n. 21, piano S1, categoria C/6, classe 4, mq
28, rendita euro 182,21.
Confini in contorno:
- dell'appartamento e sottotetto non abitabile a corpo: distacco da via Monte Grappa, cortile, proprietà di terzi, disimpegno comune, proprietà di terzi;
- della cantina: box di proprietà di terzi, cantina di proprietà di terzi, corridoio cantine e cantine di proprietà di terzi;
- dell'autorimessa: box di proprietà di terzi, area di manovra, boxes di proprietà di terzi, muro conto terra.”
2. ordina al competente Ufficio del Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare la trascrizione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto;
3. condanna i convenuti in solido tra di loro, al rimborso delle spese del giudizio in favore di parte attrice che liquida in complessivi euro 8.000,00 per onorari ed euro 1.713,00 per anticipazioni, oltre rimb. forf. 15% ed accessori come per legge. Così deciso in Monza, in data 21/01/2025
Il Giudice
Chiara Binetti
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