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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 852/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO RI Sezione 2, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MINNITI MASSIMO, Presidente PETRONE FRANCESCO, Relatore CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4030/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di BR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Email_3elettivamente domiciliato presso
GI BR - Via Modena 10 89100 Reggio Di BR RC
Email_4 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250015137452000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250015137452000 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6575/2025 depositato il 14/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 31.5.2025 ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e ON RI depositato in data 12.6.2025, Ricorrente_1L in liquidazione in persona del l.r.p.t. e col ministero del difensore di fiducia e procuratore alla lite all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento della cartella di pagamento n. 09420250015137452000 notificata in data 22.4.2025 e relativa all'omesso versamento di TASSA AUTO anni 2020 e 2022, oltre interessi e sanzioni, per un importo complessivo di euro 8.315,41.
Deduceva il ricorrente l'illegittimità della cartella impugnata per essere stata omessa la notifica degli avvisi di accertamento presupposto e conseguentemente, oltre a integrarsi il difetto di motivazione dell'atto (per esserne stata omessa l'allegazione e comunque per mancata esplicitazione dei criteri di calcolo degli interessi) per essere intervenuta la decadenza/prescrizione triennale della pretesa tributaria. Nel merito, poi si opponeva la non dovutezza del tributo in relazione agli automezzi targati Targa_1, Targa_2, Targa_3 e Targa_4; in particolare per il veicolo targato Targa_4 il mezzo era stato locato dalla società ricorrente ma la locazione era stata cancellata sin dal 27.1.2020; quanto agli altri veicoli alla stregua della Relazione dell'Amministratore Giudiziario, Avv. Nominativo_1, datata 8.4.2022 e redatta in seno a procedimento del Tribunale per le misure di prevenzione reggino, che aveva appunto annotato l'assenza dal patrimonio aziendale dei mezzi in questione già a far tempo dall'esecuzione di un sequestro disposto dal GIP reggino nel maggio 2021.
Si invocava infine l'illegittimità delle sanzioni applicate pure in presenza dell'assenza di imputabilità dell'omesso versamento del tributo alla società, dovendo a tanto provvedere l'amministratore giudiziario.
Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite. Si costituiva AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e, resistendo al ricorso, opponeva la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle questioni concernenti l'iscrizione a ruolo e opponeva la conformità della cartella al modello ministeriale e dunque la congruità della motivazione. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di lite.
Si costituiva pure ON RI e, resistendo al ricorso, evidenziava di aver provveduto al discarico in autotutela della pretesa per l'annualità 2020 (non essendo in grado di dimostrare la regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto); quanto poi all'annualità 2022 deduceva che l'iscrizione a ruolo era stata effettuata a norma della legge regionale n. 56/2023 che lo consentiva senza necessità di previa adozione dell'avviso di accertamento. Nel merito, evidenziava come l'obbligazione tributaria seguiva l'intestazione del veicolo al PRA e non poteva risentire di dichiarazioni di parte e perdite di possesso che non fossero annotate;
il versamento del tributo in ogni caso non conseguiva all'effettiva circolazione del veicolo ma il possesso legale dello stesso;
quanto alle sanzioni, osservava che gli amministratori di diritto, tornati in bonis dopo la revoca del sequestro già nel corso dell'anno 2022, avrebbero potuto provvedere al “ravvedimento operoso” acquisendo in quel momento diretta e piena responsabilità per l'inadempimento.
Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere mc per la pretesa 2020; rigetto nel resto e condanna alle competenze di lite. Con successiva memoria, parte ricorrente se per un verso prendeva atto dello sgravio parziale, evidenziava che era sopravvenuto alla proposizione del ricorso, e insisteva nella condanna al pagamento delle spese di lite a carico di controparte. Quanto poi all'annualità residua, oltre ad insistere nei rilievi di ricorso, opponeva che la cartella era stata emessa sulla base di una legge regionale, ed in particolare l'art. 6 LR n. 56/2023, non solo costituzionalmente illegittima (sotto i vari profili evocati in atto) ma pure applicata retroattivamente ad una annualità precedente la sua entrata in vigore, oltre che per veicoli non più nella disponibilità della società, per come attestato da un pubblico ufficiale quale era appunto l'amministratore giudiziario. All'odierna udienza, presente il difensore della ricorrente che insisteva nelle deduzioni e richieste, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Certamente cessata, dopo il parziale annullamento in autotutela del ruolo disposto da GI BR (che s'è detta non in grado di dimostrare la notifica dell'atto presupposto), la materia del contendere in relazione all'annualità 2020; quantunque evidentemente intervenuta solo a motivo della proposizione del ricorso.
Quanto alla restante annualità il ricorso non può trovare accoglimento.
La pretesa tributaria è stata avanzata facendo ricorso alla diretta iscrizione a ruolo, entro i termini di decadenza, appunto in ossequio a quanto previsto dalla nuova disposizione di legge di cui all'art. 6 della L.R. N. 56/2023, che recita: “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.” Il provvedimento impugnato risulta dunque legittimamente emesso, non occorrendo più la previa notifica di avviso di accertamento, né tantomeno di avviso bonario.
Nemmeno sembra possa dirsi applicata retroattivamente la norma di legge in questione;
ed infatti, la disposizione richiamata prevede esclusivamente una diversa modalità di accertamento riscossione del tributo, senza apportare alcuna innovazione sostanziale sulla disciplina di esso;
si tratta peraltro di modalità tutt'altro che sconosciuta all'ordinamento tributario e comune ad altri crediti tributari analoghi, locali, come i contributi consortili, o erariali, come le pretese ex art. 36 bis DPR 600/1973; del resto anche la tassa auto è tributo che non abbisogna di determinazione periodica ma si versa per importi predeterminati e in autoliquidazione. Pertanto, l'iscrizione a ruolo del tributo relativo all'annualità 2022, anteriore alla emanazione della legge, è operazione da ritenersi legittima, assumendo la cartella di pagamento natura di atto impo-esattivo, che, quanto alla parte accertativa, di cui annovera tutti i requisiti, anche in punto di motivazione, soggiace solo al rispetto del termine di decadenza, senza meno rispettato nella circostanza. Pure infondato il rilievo concernente la motivazione della cartella in punto di calcolo di interessi contenendo la cartella – conforme al modello ministeriale - l'espressa dicitura esplicativa del calcolo
“Gli interessi sono calcolati nell'aliquota dello 1,375% per semestre compiuto, misura fissata dal combinato tra l'art. 1 L. 29/1961, l'art. 2, co. 2 del D.M. Economia e Finanze 27 giugno 2003 e l'art. 1, co. 150, L. 244/2007”. Analoghe le conclusioni reiettive rispetto ai rilievi di merito.
Occorre intanto convenire con l'ente impositore che non sia stata fornita da parte ricorrente valida dimostrazione della perdita del possesso dei veicoli accertati come ancora nella proprietà della società in forza delle annotazioni al PRA;
tale non può dirsi la relazione dell'amministratore giudiziario che si è limitato evidentemente ad annotare di non aver potuto constatare la fisica presenza dei veicoli in questione nel compendio aziendale, che è cosa evidentemente ben diversa dall'effettiva e giuridicamente valida fuoriuscita dei mezzi dal patrimonio mobiliare della società, che sola poteva legittimare la traslazione a terzi dell'obbligo tributario per la tassa auto (o la radiazione degli stessi dal PRA), che – diversamente da quanto assunto da parte ricorrente – è propriamente un tributo che si versa, peraltro in anticipo sulla annualità d'imposta, proprio in ragione della proprietà del veicolo a prescindere dalla sua effettiva circolazione o impiego da parte del proprietario. Quanto alle sanzioni, a quanto pure correttamente opposto dall'ente impositore resistente (in merito alla possibilità di versamento tardivo nelle forme del ravvedimento operoso che implica comunque la diretta responsabilità degli organi sociali pur dopo la cessazione dell'amministrazione giudiziaria), v'è che le sanzioni trovano causa nel mancato versamento del tributo da parte del soggetto tenuto, ovvero nella specie – indubitabilmente - dalla società ricorrente, essendo le negligenze dell'amministratore p.t. tema che pertiene ad eventuali profili di responsabilità di questi verso la società cui rimane evidentemente estraneo l'ente impositore.
Si impone dunque il rigetto del ricorso quanto all'annualità 2022.
Quanto al riparto delle spese del giudizio, sussistono evidenti ragioni di reciproca soccombenza che ne impongono l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'annualità 2020. Rigetta nel resto il ricorso. Spese compensate.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Petrone) (Dott. Massimo Minniti)
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO RI Sezione 2, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MINNITI MASSIMO, Presidente PETRONE FRANCESCO, Relatore CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4030/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di BR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Email_3elettivamente domiciliato presso
GI BR - Via Modena 10 89100 Reggio Di BR RC
Email_4 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250015137452000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250015137452000 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6575/2025 depositato il 14/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 31.5.2025 ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e ON RI depositato in data 12.6.2025, Ricorrente_1L in liquidazione in persona del l.r.p.t. e col ministero del difensore di fiducia e procuratore alla lite all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento della cartella di pagamento n. 09420250015137452000 notificata in data 22.4.2025 e relativa all'omesso versamento di TASSA AUTO anni 2020 e 2022, oltre interessi e sanzioni, per un importo complessivo di euro 8.315,41.
Deduceva il ricorrente l'illegittimità della cartella impugnata per essere stata omessa la notifica degli avvisi di accertamento presupposto e conseguentemente, oltre a integrarsi il difetto di motivazione dell'atto (per esserne stata omessa l'allegazione e comunque per mancata esplicitazione dei criteri di calcolo degli interessi) per essere intervenuta la decadenza/prescrizione triennale della pretesa tributaria. Nel merito, poi si opponeva la non dovutezza del tributo in relazione agli automezzi targati Targa_1, Targa_2, Targa_3 e Targa_4; in particolare per il veicolo targato Targa_4 il mezzo era stato locato dalla società ricorrente ma la locazione era stata cancellata sin dal 27.1.2020; quanto agli altri veicoli alla stregua della Relazione dell'Amministratore Giudiziario, Avv. Nominativo_1, datata 8.4.2022 e redatta in seno a procedimento del Tribunale per le misure di prevenzione reggino, che aveva appunto annotato l'assenza dal patrimonio aziendale dei mezzi in questione già a far tempo dall'esecuzione di un sequestro disposto dal GIP reggino nel maggio 2021.
Si invocava infine l'illegittimità delle sanzioni applicate pure in presenza dell'assenza di imputabilità dell'omesso versamento del tributo alla società, dovendo a tanto provvedere l'amministratore giudiziario.
Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite. Si costituiva AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e, resistendo al ricorso, opponeva la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle questioni concernenti l'iscrizione a ruolo e opponeva la conformità della cartella al modello ministeriale e dunque la congruità della motivazione. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di lite.
Si costituiva pure ON RI e, resistendo al ricorso, evidenziava di aver provveduto al discarico in autotutela della pretesa per l'annualità 2020 (non essendo in grado di dimostrare la regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto); quanto poi all'annualità 2022 deduceva che l'iscrizione a ruolo era stata effettuata a norma della legge regionale n. 56/2023 che lo consentiva senza necessità di previa adozione dell'avviso di accertamento. Nel merito, evidenziava come l'obbligazione tributaria seguiva l'intestazione del veicolo al PRA e non poteva risentire di dichiarazioni di parte e perdite di possesso che non fossero annotate;
il versamento del tributo in ogni caso non conseguiva all'effettiva circolazione del veicolo ma il possesso legale dello stesso;
quanto alle sanzioni, osservava che gli amministratori di diritto, tornati in bonis dopo la revoca del sequestro già nel corso dell'anno 2022, avrebbero potuto provvedere al “ravvedimento operoso” acquisendo in quel momento diretta e piena responsabilità per l'inadempimento.
Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere mc per la pretesa 2020; rigetto nel resto e condanna alle competenze di lite. Con successiva memoria, parte ricorrente se per un verso prendeva atto dello sgravio parziale, evidenziava che era sopravvenuto alla proposizione del ricorso, e insisteva nella condanna al pagamento delle spese di lite a carico di controparte. Quanto poi all'annualità residua, oltre ad insistere nei rilievi di ricorso, opponeva che la cartella era stata emessa sulla base di una legge regionale, ed in particolare l'art. 6 LR n. 56/2023, non solo costituzionalmente illegittima (sotto i vari profili evocati in atto) ma pure applicata retroattivamente ad una annualità precedente la sua entrata in vigore, oltre che per veicoli non più nella disponibilità della società, per come attestato da un pubblico ufficiale quale era appunto l'amministratore giudiziario. All'odierna udienza, presente il difensore della ricorrente che insisteva nelle deduzioni e richieste, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Certamente cessata, dopo il parziale annullamento in autotutela del ruolo disposto da GI BR (che s'è detta non in grado di dimostrare la notifica dell'atto presupposto), la materia del contendere in relazione all'annualità 2020; quantunque evidentemente intervenuta solo a motivo della proposizione del ricorso.
Quanto alla restante annualità il ricorso non può trovare accoglimento.
La pretesa tributaria è stata avanzata facendo ricorso alla diretta iscrizione a ruolo, entro i termini di decadenza, appunto in ossequio a quanto previsto dalla nuova disposizione di legge di cui all'art. 6 della L.R. N. 56/2023, che recita: “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.” Il provvedimento impugnato risulta dunque legittimamente emesso, non occorrendo più la previa notifica di avviso di accertamento, né tantomeno di avviso bonario.
Nemmeno sembra possa dirsi applicata retroattivamente la norma di legge in questione;
ed infatti, la disposizione richiamata prevede esclusivamente una diversa modalità di accertamento riscossione del tributo, senza apportare alcuna innovazione sostanziale sulla disciplina di esso;
si tratta peraltro di modalità tutt'altro che sconosciuta all'ordinamento tributario e comune ad altri crediti tributari analoghi, locali, come i contributi consortili, o erariali, come le pretese ex art. 36 bis DPR 600/1973; del resto anche la tassa auto è tributo che non abbisogna di determinazione periodica ma si versa per importi predeterminati e in autoliquidazione. Pertanto, l'iscrizione a ruolo del tributo relativo all'annualità 2022, anteriore alla emanazione della legge, è operazione da ritenersi legittima, assumendo la cartella di pagamento natura di atto impo-esattivo, che, quanto alla parte accertativa, di cui annovera tutti i requisiti, anche in punto di motivazione, soggiace solo al rispetto del termine di decadenza, senza meno rispettato nella circostanza. Pure infondato il rilievo concernente la motivazione della cartella in punto di calcolo di interessi contenendo la cartella – conforme al modello ministeriale - l'espressa dicitura esplicativa del calcolo
“Gli interessi sono calcolati nell'aliquota dello 1,375% per semestre compiuto, misura fissata dal combinato tra l'art. 1 L. 29/1961, l'art. 2, co. 2 del D.M. Economia e Finanze 27 giugno 2003 e l'art. 1, co. 150, L. 244/2007”. Analoghe le conclusioni reiettive rispetto ai rilievi di merito.
Occorre intanto convenire con l'ente impositore che non sia stata fornita da parte ricorrente valida dimostrazione della perdita del possesso dei veicoli accertati come ancora nella proprietà della società in forza delle annotazioni al PRA;
tale non può dirsi la relazione dell'amministratore giudiziario che si è limitato evidentemente ad annotare di non aver potuto constatare la fisica presenza dei veicoli in questione nel compendio aziendale, che è cosa evidentemente ben diversa dall'effettiva e giuridicamente valida fuoriuscita dei mezzi dal patrimonio mobiliare della società, che sola poteva legittimare la traslazione a terzi dell'obbligo tributario per la tassa auto (o la radiazione degli stessi dal PRA), che – diversamente da quanto assunto da parte ricorrente – è propriamente un tributo che si versa, peraltro in anticipo sulla annualità d'imposta, proprio in ragione della proprietà del veicolo a prescindere dalla sua effettiva circolazione o impiego da parte del proprietario. Quanto alle sanzioni, a quanto pure correttamente opposto dall'ente impositore resistente (in merito alla possibilità di versamento tardivo nelle forme del ravvedimento operoso che implica comunque la diretta responsabilità degli organi sociali pur dopo la cessazione dell'amministrazione giudiziaria), v'è che le sanzioni trovano causa nel mancato versamento del tributo da parte del soggetto tenuto, ovvero nella specie – indubitabilmente - dalla società ricorrente, essendo le negligenze dell'amministratore p.t. tema che pertiene ad eventuali profili di responsabilità di questi verso la società cui rimane evidentemente estraneo l'ente impositore.
Si impone dunque il rigetto del ricorso quanto all'annualità 2022.
Quanto al riparto delle spese del giudizio, sussistono evidenti ragioni di reciproca soccombenza che ne impongono l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'annualità 2020. Rigetta nel resto il ricorso. Spese compensate.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Petrone) (Dott. Massimo Minniti)