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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/10/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DISIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 10/10/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 52 2025 R.G.
Per la parte ricorrente è comparso l'Avv. Seminara che discute la causa aderisce alla declaratoria di cessata materia del contendere con condanna dell' CP_1 alle spese di lite.
Per l'CP 1 è comparso l'Avv. De Luca in sostituzione dell'Avv. Marcedone che insiste nella chiesta cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DISIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 10/10/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 52/2025 R.G.
promossa da Parte 1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Seminara giusta procura in atti;
opponente contro
persona del legale rappresentante p.tempore Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone giusta procura in atti resistente Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato il 7.1.2025 l'istante opponeva l'ordinanza ingiunzione n.OI-002720507 notificata il 23.12.2024, riferita all'anno di imposta 2012, e relativa all'atto di accertamento identificato con Protocollo n. CP 1.7600.15/10/2019.0195290, del 15.10.20194 con cui
1'CP_1 ha ingiunto al ricorrente di pagare € 9.822,00, a titolo di sanzioni ex lege 689/1981 per omesso versamento delle ritenute previdenziali;
eccepiva “Mancata notifica degli atti prodromici all'irrogazione della sanzione. Il ricorrente non ha avuto conoscenza degli atti prodromici all'irrogazione della sanzione, essendo venuto a conoscenza degli asseriti accertamenti solamente con la notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta. Pertanto,
l'omessa e/o irregolare notifica dei verbali- Estinzione delle obbligazioni per mancata osservanza del termine stabilito dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689Nel caso di specie, così come emerge dall'ordinanza ingiunzione impugnata, non è dato sapere quando gli agenti accertatori erano in possesso di tutti gli elementi necessari ai fini della stesura del rapporto.. Verosimilmente, sin dal 2012 gli agenti accertatori erano in possesso di tutti i dati conoscitivi necessari per la contestazione della violazione de quo e quindi, avendo proceduto presuntivamente alla notificazione della stessa solo nel 2019, l'autorità amministrativa deve ritenersi ampiamente decaduta dalla potestà sanzionatoria-Intervenuta prescrizione ex art. 3 co. 9 e 10 L. n. 335/1995-Infondatezza e sproporzione della sanzione comminata" Insisteva per l'accoglimento dell'opposizione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l'CP 1 che, pur contestando le difese avversarie, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere posto che l'Ente aveva provveduto ad annullare in autotutela l'ordinanza ingiunzione relativa all'anno 2012. Per quanto innanzi, quindi, si chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite, in considerazione della condotta processuale dell' CP_3, della complessità delle verifiche da eseguire e delle contrastanti interpretazioni in materia, nonché in considerazione della reale insussistenza del credito contributivo accertato con l'atto prot. CP_1.7601.15/10/2019.0195290.
Istruita la causa con i documenti prodotti dalle parti, all'udienza di discussione odierna, le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Tuttavia, il ricorrente ha chiesto la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite in virtù della soccombenza virtuale.
Motivi della Decisione
Alla luce dell'avvenuto annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata ed assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata cessata la materia del contendere. La Suprema Corte, con sentenza n. 23618/2017 premette che, in base ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, deve, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, "laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito", o anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.
Nella fattispecie che ci occupa, l' CP_3 resistente ha depositato provvedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza-ingiunzione impugnata reso il 19.09.2025 con la seguente motivazione "...Trattandosi di un aggregato ante 2016 i periodi oggetto della diffida erano in carico all'autorità giudiziaria che ha restituito gli atti per la successiva fase amministrativa oltre i 90 gg. previsti dal Dlgs 8/2016", dunque deve dichiararsi cessata la materia del contendere e condannarsi l'opposto al pagamento delle spese di lite atteso che il ricorso merita accoglimento.
Dunque il ricorso merita accoglimento atteso il termine di cui all'art. 14 L. 689/81 relativamente alla scadenza dei pagamenti per l'anno 2012 alla data di notifica dell'atto di accertamento notificato, è decorso e, pertanto, ai sensi della legge richiamata l'obbligazione deve ritenersi estinta.
Tenuto conto che l' CP_3 solo dopo il deposito del ricorso ha provveduto a depositare l'atto di annullamento reso il 19.09.2025, ed in ogni caso non vi è prova che gli atti erano in carica all'autorità giudiziaria, esso va condannato al pagamento delle spese di lite liquidate ex D.M
55/14 in ragione del valore della causa, delle difese svolte dalle parti (Fase studio e introduttiva) e delle questioni giuridiche affrontate da distrarsi in favore dell'Avv. Giorgio
Seminara
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
Condanna l'CP_1 -in persona del legale rappresentante p.tempore- al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 854,00 per compensi professionali oltre esborsi, oltre accessori di legge da distrarsi in favore dell'Avv. Giorgio Seminara
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 10.10.2025 Dott.ssa Giovanna Bologna
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 10/10/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 52 2025 R.G.
Per la parte ricorrente è comparso l'Avv. Seminara che discute la causa aderisce alla declaratoria di cessata materia del contendere con condanna dell' CP_1 alle spese di lite.
Per l'CP 1 è comparso l'Avv. De Luca in sostituzione dell'Avv. Marcedone che insiste nella chiesta cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DISIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 10/10/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 52/2025 R.G.
promossa da Parte 1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Seminara giusta procura in atti;
opponente contro
persona del legale rappresentante p.tempore Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone giusta procura in atti resistente Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato il 7.1.2025 l'istante opponeva l'ordinanza ingiunzione n.OI-002720507 notificata il 23.12.2024, riferita all'anno di imposta 2012, e relativa all'atto di accertamento identificato con Protocollo n. CP 1.7600.15/10/2019.0195290, del 15.10.20194 con cui
1'CP_1 ha ingiunto al ricorrente di pagare € 9.822,00, a titolo di sanzioni ex lege 689/1981 per omesso versamento delle ritenute previdenziali;
eccepiva “Mancata notifica degli atti prodromici all'irrogazione della sanzione. Il ricorrente non ha avuto conoscenza degli atti prodromici all'irrogazione della sanzione, essendo venuto a conoscenza degli asseriti accertamenti solamente con la notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta. Pertanto,
l'omessa e/o irregolare notifica dei verbali- Estinzione delle obbligazioni per mancata osservanza del termine stabilito dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689Nel caso di specie, così come emerge dall'ordinanza ingiunzione impugnata, non è dato sapere quando gli agenti accertatori erano in possesso di tutti gli elementi necessari ai fini della stesura del rapporto.. Verosimilmente, sin dal 2012 gli agenti accertatori erano in possesso di tutti i dati conoscitivi necessari per la contestazione della violazione de quo e quindi, avendo proceduto presuntivamente alla notificazione della stessa solo nel 2019, l'autorità amministrativa deve ritenersi ampiamente decaduta dalla potestà sanzionatoria-Intervenuta prescrizione ex art. 3 co. 9 e 10 L. n. 335/1995-Infondatezza e sproporzione della sanzione comminata" Insisteva per l'accoglimento dell'opposizione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l'CP 1 che, pur contestando le difese avversarie, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere posto che l'Ente aveva provveduto ad annullare in autotutela l'ordinanza ingiunzione relativa all'anno 2012. Per quanto innanzi, quindi, si chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite, in considerazione della condotta processuale dell' CP_3, della complessità delle verifiche da eseguire e delle contrastanti interpretazioni in materia, nonché in considerazione della reale insussistenza del credito contributivo accertato con l'atto prot. CP_1.7601.15/10/2019.0195290.
Istruita la causa con i documenti prodotti dalle parti, all'udienza di discussione odierna, le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Tuttavia, il ricorrente ha chiesto la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite in virtù della soccombenza virtuale.
Motivi della Decisione
Alla luce dell'avvenuto annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata ed assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata cessata la materia del contendere. La Suprema Corte, con sentenza n. 23618/2017 premette che, in base ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, deve, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, "laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito", o anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.
Nella fattispecie che ci occupa, l' CP_3 resistente ha depositato provvedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza-ingiunzione impugnata reso il 19.09.2025 con la seguente motivazione "...Trattandosi di un aggregato ante 2016 i periodi oggetto della diffida erano in carico all'autorità giudiziaria che ha restituito gli atti per la successiva fase amministrativa oltre i 90 gg. previsti dal Dlgs 8/2016", dunque deve dichiararsi cessata la materia del contendere e condannarsi l'opposto al pagamento delle spese di lite atteso che il ricorso merita accoglimento.
Dunque il ricorso merita accoglimento atteso il termine di cui all'art. 14 L. 689/81 relativamente alla scadenza dei pagamenti per l'anno 2012 alla data di notifica dell'atto di accertamento notificato, è decorso e, pertanto, ai sensi della legge richiamata l'obbligazione deve ritenersi estinta.
Tenuto conto che l' CP_3 solo dopo il deposito del ricorso ha provveduto a depositare l'atto di annullamento reso il 19.09.2025, ed in ogni caso non vi è prova che gli atti erano in carica all'autorità giudiziaria, esso va condannato al pagamento delle spese di lite liquidate ex D.M
55/14 in ragione del valore della causa, delle difese svolte dalle parti (Fase studio e introduttiva) e delle questioni giuridiche affrontate da distrarsi in favore dell'Avv. Giorgio
Seminara
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
Condanna l'CP_1 -in persona del legale rappresentante p.tempore- al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 854,00 per compensi professionali oltre esborsi, oltre accessori di legge da distrarsi in favore dell'Avv. Giorgio Seminara
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 10.10.2025 Dott.ssa Giovanna Bologna