Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/06/2025, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
NRG 5734/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5734/2022 R.G., riservata per la decisione con ordinanza del 17.01.2025 in seguito ad udienza in trattazione scritta, promossa
DA
(c.f. ), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. CINGARI GAETANO, giusta procura in atti;
-Appellante-
CONTRO
(C.F.: , rappresentato e difeso da sé medesimo;
Controparte_1 C.F._1
-Appellata-
NONCHE' CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t.;
-Appellata contumace-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha impugnato la sentenza n. 2096/2022, pubblicata in data 04/08/2022, Parte_1
NON notificata, emessa nella causa inter partes iscritta al n. 2635/2022 R.G. dal Giudice di Pace di che ha accolto la opposizione proposta da avverso la cartella di Pt_1 Controparte_1 pagamento n. 01420200041393323000, a lui notificata in data 02/02/2022 a seguito di mancato pagamento di sanzioni per violazione del C.d.S. ed espressamente statuiva: “Annulla la cartella di pagamento n. 01420200041393323000 di euro 439,46 per il pagamento dei verbali, Enti creditori, Comune di Alberobello e , emessa dall' , Parte_1 Controparte_2 attinente le sanzioni amministrative dei verbali e tutti gli atti dalla stessa dipendenti. Compensa le spese ed i compensi di lite tra le parti”.
L'appellante impugnava la sentenza indicata eccependo:
1
Parte appellante deduceva, invero, che il DP avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta poiché è evidentemente qualificata quale azione finalizzata a dedurre l'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento e quindi l'opponente avrebbe dovuto proporre opposizione con ricorso anziché con atto di citazione, notificato il 11/04/2022 ben oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto (decorrente dalla notifica della cartella di pagamento avvenuta il 02/02/2022).
2) l'erronea applicazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 150/2011 e art. 8 della L.890/1982. L'appellante, si duoleva del fatto che il Giudice di Pace aveva ritenuto non provata la notificazione del verbale di contestazione della violazione del CDS, statuendo: “A tal proposito si rileva che il
ha prodotto la documentazione riguardante la notifica del verbale da cui Parte_1 si evince la irregolarità della stessa. In particolare, agli atti del civico Ente è allegata una fotocopia di un presumibile “avviso di ricevimento”, perché non è qualificato come tale;
la detta copia è priva dell'indicazione del destinatario e di qualsiasi indirizzo, comportando la assoluta invalidità dello stesso”.
Aggiungeva che aveva prodotto in primo grado la documentazione (completa di tutti i riscontri necessari) e che il Giudice di pace aveva trascurato che la notificazione ebbe a perfezionarsi per mancato ritiro del plico nel termine dei dieci giorni previsti per legge.
Ciò posto, espressamente chiedeva: 1) riformare, per i motivi sopra esposti, la sentenza n.2096/2022 emessa dal Giudice di Pace di in data 30/07/2022, pubblicata in data 04/08/2022 e NON Pt_1 notificata, resa nel giudizio di primo grado iscritto al n.2635/2022 R.G. e, per l'effetto, dichiarare inammissibile l'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento Controparte_1 n. 01420200041393323000; 2) per l'effetto, dichiarare esecutiva la cartella di pagamento n. 01420200041393323000; 3) per l'effetto, condannare al pagamento delle Controparte_1 spese e competenze del presente giudizio, nonché di quello di primo grado.
Si costituiva in giudizio l'avv. , il quale in primo luogo eccepiva la Controparte_1 inammissibilità e la improponibilità dell'appello proposto dall'ente civico per Pt_1 Parte_1 illegittimità ovvero inesistenza del titolo su cui si basa l'animus dell'AN, attesa l'intervenuta prescrizione quinquennale e la mancata notifica entro novanta giorni art. 201 C.d.S. al trasgressore.
Contestava la improcedibilità dell'appello per mancanza di indicazione specifica dei motivi e delle parti della sentenza contestate.
Contestava altresì la inammissibilità dell'appello poiché non notificato all' di Controparte_2
. Pt_1
Ribadiva che il verbale non era stato notificato e che quindi la pretesa dell'ente civico, che trovava fonte nel verbale di contestazione del 12.7.2016, era prescritta per decorso del termine quinquennale.
Deduceva che il era incorso in lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Parte_1
Chiedeva dunque il “rigetto del ricorso in appello notificato in data 19.10.2022 con il quale l'
[...]
ha chiesto l'integrale riforma della Sentenza Parte_2
n.2096/2022 emessa dal Giudice di Pace di Dott.ssa Patrizia VOZZA in data 30.07.2022, Pt_1 pubblicata in data 04.08.2022, regolarmente notificata a controparte il giorno 08.08.2022 alle ore 11:10:44, con la conseguente conferma della stessa e condanna dell'appellante al pagamento delle competenze e dei compensi processuali relativi al doppio grado di giudizio, nonché per il risarcimento del danno riveniente da di all'art.96 del c.p.c.” Parte_3
Alla prima udienza del 06.02.2023 alla presenza di entrambe le parti, questo Giudice verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di Controparte_3
2
[...] e acquisito il fascicolo di primo grado, rinviava per precisazione delle conclusioni, disponendo la trattazione scritta. Con ordinanza del 17.01.2025, preso atto delle note depositate dalle parti entro la data fissata e delle richieste contenute, si riservava la decisione, con assegnazione del termine di giorni venti per il deposito di conclusionali e venti per repliche.
Esaminati gli scritti conclusivi, si pronuncia la presente decisione.
*** ** ***
L'atto di appello è tempestivo, in quanto notificato, a mezzo pec, in data 12.10.2022 e iscritto a ruolo in data 15.10.2022, quindi comunque entro i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (04.08.2022).
Non vi è prova che la sentenza sia stata notificata, come affermato da parte appellata in sede di conclusioni nella comparsa di costituzione in appello e nelle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta, ove si legge nelle richieste: Rigettare il ricorso in appello così come proposto dall' in data 19.10.2022 per illegittimità Parte_4 formale – sostanziale e violazione di legge con cui chiede la riforma della Sentenza n.2096/2022 emessa dal Giudice di Pace di Dott.ssa Patrizia VOZZA in data 30.07.2022, pubblicata in Pt_1 data 04.08.2022, emessa regolarmente e correttamente notificata a controparte il giorno 08.08.2022 alle ore 11:10:44.
Ed invero, neppure l'appellato chiede espressamente di dichiarare la inammissibilità dell'appello poiché intempestivo.
L'appello è altresì ammissibile ex art. 342 c.p.c. e art. 348 c.p.c., essendo specificatamente indicati i motivi di appello e le parti di cui si chiede modifica. Basta richiamare le pagine 2, 3 e 4 dell'atto di appello.
L'esame dei motivi di appello induce però a ritenere che non sia impugnata tutta la sentenza del Giudice di pace, in quanto non è menzionata nell'atto di impugnazione (poiché il Parte_1 non ne ha interesse) la parte della sentenza in cui il Giudice di pace ha accertato che “L'opponente ha sostenuto e dimostrato di aver ottenuto lo scorporo del verbale 01- 2017009679 elevato dal
[...]
” e nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto l'opposizione fondata e accolta Parte_5 con conseguente declaratoria di annullamento della cartella di pagamento relativamente alla sanzione amministrativa elevata dal Comune di Alberobello ed iscritta al ruolo 2020/002540.
Con ogni evidenza, la riforma della sentenza di prime cure può riguardare allora solo la parte contestata (essendo ogni altra passata in giudicato) attinente alla decisione sulla ammissibilità della opposizione avverso la parte di cartella con cui si ingiunge il pagamento del ruolo n. 2020/05216 emesso per il mancato pagamento del verbale elevato dalla polizia municipale di n. Pt_1 39422/2016 del 12.7.2016, oltre maggiorazioni, pe un importo di euro 310,69.
Infine, in rito, il contraddittorio verso l' si ritiene integro essendo notificato Controparte_2
l'atto al difensore dell' costituito in primo grado e non essendo rilevante che il difensore del CP_2 civico ente abbia indicato in atto che è parte l'agente per la provincia di . Si rigetta quindi la Pt_1 richiesta di improcedibilità presentata da parte appellata per tale ragione.
*****
PRIMO MOTIVO DI APPELLO
È fondamentale ai fini della decisione sul primo motivo di appello, qualificare correttamente la domanda proposta da parte attrice in primo grado.
L'avv. ha proposto opposizione alla cartella di pagamento lamentando: CP_1
- integralmente la prospettazione della emessa dall' via Controparte_2 CP_2
Demetrio Marin, 3 - 70125 Bari per i seguenti motivi:
3 B. La predetta cartella consta di due diversi verbali sanzionatori emessi da due diversi Enti, di cui il primo 2016 ed il secondo al 2017: C. Il Verbale emesso dal Comune di Alberobello nell'anno 2017 per la somma di €.131,69 è stato chiarito e risolto che è “tam quam non esset”
D. Il verbale che si riferisce al emesso il 12.07.2016 per la somma 310,69 Parte_1 che allo stato è ormai non più esigibile da parte dell'Ente causa prescrizione dei termini quinquennali oltre che per difetto di notificazione dell'atto iniziale.
Eccepiva dunque, quanto al titolo emesso dal , la violazione dei termini ex art. Pt_1 Parte_1 201 Codice della strada poiché il verbale non era stato notificato nei termini richiamati e che la pretesa era prescritta (p. 4 e ss. atto di citazione in opposizione).
Ora, al fine di qualificare la domanda occorre osservare che nella sentenza n. 22080 del 2017 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione enunciano il seguente principio di diritto: “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento”.
Il Supremo Consesso Nomofilattico ritiene, poi, necessario svolgere alcune notazioni conclusive, precisando che “restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 c.p.c. Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell'art. 209 c.d.s. e della l. n. 689 del 1981, art. 28 richiamato. In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sé stante (riferito cioè al fatto estintivo contemplato dall'art. 201, comma 5, che va fatto valere nel termine di trenta giorni secondo quanto sopra), ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo (e di altri) atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 c.p.c. Parimenti, saranno contestabili con quest'ultimo rimedio tutte le pretese di pagamento dell'amministrazione e dell'agente della riscossione che trovino ragione in fatti precedenti l'iscrizione a ruolo ma successivi all'emissione del verbale di accertamento, in quanto la relativa deduzione non ne sarebbe stata possibile anche se la notificazione di questo fosse stata regolarmente eseguita”. Viceversa “non si può escludere che, come già affermato da questa Corte a Sezioni Unite in riferimento all'analogo sistema degli accertamenti e delle impugnazioni tributarie (cfr. Cass. S.U. 4 marzo 2008, n. 5791), l'omessa notificazione dell'atto presupposto venga dedotta come ragione di invalidità (derivata) dell'atto esecutivo successivo. Tuttavia, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale”.
Ed allora, applicando tali principi si osserva che, quanto alla dedotta omessa notifica del titolo esecutivo non avvenuta nei termini di legge, non vi è dubbio che il titolo esecutivo sia rappresentato dal verbale prodotto dal . Parte_1
La parte attrice avv. dunque, tenuto conto delle ragioni (causa petendi) e del petitum esposti CP_1 nei confronti del verbale elevato dal , titolo in parte qua della cartella di pagamento Parte_1 opposta – ha presentato sotto tale profilo una opposizione che va qualificata come “recuperatoria” ex
4 art.7 del d.lgs. n.150/2011, rimedio omnicomprensivo ed idoneo alla delibazione da parte del giudice ordinario di qualsiasi vizio dell'atto sanzionatorio, compresi i vizi che attengono al procedimento seguito per la sua formazione e, segnatamente, l'omessa o invalida notifica del processo verbale di accertamento dell'infrazione stradale, fatto estintivo/impeditivo della pretesa sanzionatoria posta in executivis.
In tal caso, l'azione va esercitata, a pena di inammissibilità, nelle forme e nei termini dell'art.7 del d.lgs. n.150/2011, come già evidenziato, (cfr. Cass. SS UU n. 22080/2017 come confermata più di recente da Cass. 14266/2021), decorrenti dalla notificazione della cartella di pagamento.
Si deve accogliere dunque in parte il primo motivo di impugnazione sollevato da parte appellante e affermare che il giudice di pace, nel delibare la opposizione sotto il profilo poi accolto con riferimento al , non l'ha qualificata correttamente, ed ha errato, di conseguenza, nel ritenerla Parte_1 rituale nella parte in cui si deduce la omessa notifica del verbale del e nello Parte_1 scendere all'esame del merito della contestazione, preclusa dalla tardiva proposizione della domanda, presentata allorquando era ampiamente spirato il termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella.
La cartella esattoriale è stata notificata, infatti, il 02.02.2022 (come affermato dall'Avv. CP_1 stesso in sede di citazione in primo grado) mentre la opposizione è stata introdotta solo il 11.4.2022 (come sostenuto dal e non contestato da parte opponente) con la notifica della Parte_1 citazione al e all'agente di e iscritta a ruolo il 6.5.2022, per cui è Parte_1 CP_2 tardiva ed inammissibile, a considerare la notifica della citazione per la litispendenza secondo SS UU 13 gennaio 2022, n. 927.
Sotto tale profilo l'appello è quindi fondato, poiché ha errato il Giudice di Pace nel ritenere la opposizione proposta verso la parte di cartella con cui si chiede il pagamento del verbale del
[...]
ammissibile nella parte in cui si contesta la valida notifica del titolo esecutivo. Parte_1
Essendo l'opposizione inammissibile, non può esaminarsi sotto tale profilo della mancata notifica del verbale la opposizione.
La decisione di accoglimento dell'opposizione del Giudice di Pace fondata solo su tale motivazione va dunque riformata.
In ogni caso, vuole osservarsi che gli altri motivi di opposizione quali la prescrizione della pretesa creditoria consentono di qualificare parte della domanda come opposizione alla esecuzione, e per quanto anzidetto, la domanda è dunque ammissibile sotto il profilo temporale, potendo l'opposizione all'esecuzione con cui si contesta il diritto di escutere per fatti successivi alla formazione del titolo essere proposta sine die.
Tale motivo di opposizione non è stato però affrontato dal Giudice di prime cure, che lo ha ritenuto assorbito.
Considerato che parte appellata lo ripropone, occorre esaminare la eccezione di prescrizione della pretesa creditoria.
L'eccezione è infondata per le ragioni che seguono.
Non vi è prescrizione del diritto di riscuotere la sanzione, considerato che se è vero che se si considera che l'elevazione della sanzione amministrativa (a prescindere dalla validità della notifica del verbale che vale qui solo per dimostrare che non vi è stato atto interruttivo) è del 12.07.2016 (verbale n. 39442/2016), la prescrizione quinquennale avrebbe dovuto trovare compimento alla data del 12.07.2021, tuttavia, l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia") ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
5 Ed ancora, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, il quale ai commi 2 e 3 prescrive che “
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L non Controparte_4 procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_4
Secondo recente pronuncia della Suprema Corte di cassazione, “occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. (in tal senso, Cassazione civile sez. I, 15/01/2025, (ud. 28/11/2024, dep. 15/01/2025), n.960). Ne deriva che a prescindere dal periodo in cui si è formato il ruolo ed è stato reso esecutivo, per effetto del richiamo all'art. 12 d.lgs. 159/2015, il termine di sospensione si applica.
Alla luce quindi di tali normative, nel caso che ci occupa, la scadenza del termine prescrizionale, è stata appositamente spostata al giorno 31.12.2023.
La cartella di pagamento oggetto di giudizio è stata notificata al in data 2.02.2022, CP_1 prima della scadenza del termine prescrizionale e quindi il diritto di riscuotere le sanzioni applicate con il verbale di contravvenzione elevato a carico della sig.ra dal CP_1 Pt_1 Parte_1 non risulta prescritto e la cartella di pagamento n. 014202004139332300 opposta è stata notificata nei termini previsti dalla legge.
CONCLUSIONI
Si è precisato che l'appello riguarda solo la parte della sentenza con cui si annulla la cartella di pagamento con riferimento alla sanzione elevata dal (per euro 310,69). Parte_1
Ed allora, considerati i punti della sentenza impugnati deve affermarsi, in accoglimento parziale del primo motivo di appello, che la opposizione proposta da nella parte in Controparte_1 cui si contesta la mancata notifica del verbale presupposto alla iscrizione a ruolo da parte del
[...]
e di conseguenza la violazione dell'art. 201 Cds è inammissibile poiché tardivamente Parte_1 proposta;
ed invece, la opposizione nella parte in cui si contesta la prescrizione della pretesa creditoria avanzata dal è da rigettarsi. Parte_1
Ne consegue che la cartella di pagamento opposta nella parte in cui si ingiunge la somma di euro 310,69 per il mancato pagamento della sanzione amministrativa elevata dal è Parte_1 legittima ed esecutiva e va confermata.
SPESE PROCESSUALI
Le spese del primo grado di giudizio si compensano considerato l'esito complessivo della opposizione
-accolta per quanto attiene alla parte di cartella contenente il dovuto per l'asserito mancato pagamento della somma indicata nel verbale del Comune di Alberobello. 6 Le spese del secondo grado si compensano considerata la sopravvenuta interpretazione delle disposizioni sulla prescrizione, considerando che la stessa può costituire eccezionale ragione rilevante ex art. 92 c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
, in persona del , nei confronti di e
[...] Pt_6 Controparte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 2096/2022 del 30.07.2022 del Giudice di Pace di Controparte_5
, pubblicata in data 04.08.2022, non notificata, così provvede: Pt_1
1) ACCOGLIE l'appello e per l'effetto RIFORMA in parte qua la sentenza impugnata e quindi:
- DICHIARA INAMMISSIBILE e comunque RIGETTA per i motivi esposti la opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento opposta nella parte in cui ingiunge Controparte_1 il dovuto per il verbale elevato dal e per l'effetto CONFERMA la cartella di Parte_1 pagamento n.014 2020 0041 3933 23/000 nella sola parte in cui si ingiunge il pagamento della somma di euro 310,69;
2) COMPENSA le spese complessive di giudizio.
Così deciso in Taranto, 27.6.2025
Il Giudice
Federica Rotondo
7