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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/04/2025, n. 1893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1893 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19462/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 19462/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GAIA BERTOLIN, presso il Parte_1 C.F._1
cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente-
contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. TATULLO Controparte_1 C.F._2
ALEXANDRO, presso il cui studio ha eletto domicilio
-convenuta-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
come da verbale udienza 13.2.2025
Per parte convenuta:
“All'ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, previa emanazione dei provvedimenti di legge, l'accoglimento delle seguenti
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
- Per i motivi espressi in narrativa, respingere le domande di parte ricorrente (tranne quella di
divorzio in senso stretto), proposte dalla parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto,
nonché pregiudizievoli per la minore, ; Per_1
- Sempre per i motivi espressi in narrativa, pronunciare sentenza di divorzio accertata la maturazione
della condizione ex art. 3 l. 898/1970;
- Sempre in ragione di quanto descritto in narrativa, confermare l'affidamento congiunto della minore
con collocazione presso la madre, come da precedentemente provvedimento di separazione;
Per_1
- In ragione dell'affidamento condiviso, riconoscere la possibilità al sig. di poter tenere Parte_1
con sé la minore, salvo diverso accordo tra le parti, secondo il seguente calendario:
- due pomeriggi a settimana, prelevando la minore dall'abitazione materna, il martedì ed il mercoledì
dalle ore 18.30 al mattino seguente con pernottamento presso il padre. Questo nella settimana in cui
Per_
trascorrerà il weekend col padre.
- due pomeriggi a settimana, prelevando la minore dall'abitazione materna, il mercoledì ed il giovedì
dalle ore 18.30 al mattino seguente con pernottamento presso il padre. Questo nella settimana in cui
Per_
trascorrerà il weekend con la madre.
- week-end alternati dalle ore 18.30 del venerdì pomeriggio, prelevando la minore dall'abitazione
materna, al lunedì mattina successivo, compreso il riaccompagnare della minore a scuola (quando la
minore non dovrà frequentare le lezioni scolastiche verrò riaccompagnata presso l'abitazione
materna).
- 3 settimane anche non consecutive durante le vacanze estive (concordando il periodo con la madre
entro il giorno 30 aprile di ogni anno)
- durante le vacanze di , dal 24 al 31 dicembre la figlia starà con la madre negli anni dispari Per_2
e col padre negli anni pari, e dal 1 al 6 gennaio la figlia starà con l'altro genitore. Con la precisazione
che quando la figlia passerà la Vigilia di Natale con un genitore, passerà poi il Natale con l'altro
genitore, quindi negli anni dispari la figlia passerà la vigilia con la madre ed il Natale con il padre.
- la domenica di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni (madre negli anni dispari e col padre
negli anni pari)
pagina 2 di 9 - durante il proprio compleanno, la minore sarà con la madre negli anni pari e con il padre negli anni
dispari, salva la possibilità dei genitori di concordare un momento congiunto di festeggiamento.
- ogni anno, durante i compleanni materni (16 agosto), sarà con questa tutto il giorno ogni anno;
lo
stesso accadrà per i compleanni paterni (28 marzo).
- ogni anno, durante i compleanni dei fratelli unilaterali dal lato materno, (5 agosto) e Per_3 Per_4
(9 settembre), la minore sarà con la madre tutto il giorno. Per_1
- In ragione di quanto precedentemente espresso, attribuire al sig. l'obbligo di versare Parte_1
alla sig.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, un contributo al Controparte_1
mantenimento pari a € 400,00 o altra maggiore o minore somma che riterrà di giustizia l'ill.mo
Giudice, oltre rivalutazione ISTAT come per legge, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche,
scolastiche e ludico sportive, concordate o necessitate secondo la seguente ripartizione:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche
prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets sanitari;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti
sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio
anno; c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con
pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze. Mentre le altre
spese straordinarie non indicate saranno sopportate dai coniugi nella misura del 50% ciascuno previo
accordo tra le parti.
- Attribuire l'assegno unico come per legge;
pagina 3 di 9 Con vittoria di spese tutte e compensi di causa, oltre accessori di legge, oltre al rimborso dei costi di
registrazione del provvedimento giudiziale e di eventuali anticipazioni per CTP e CTU.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si richiede l'esame testimoniale sui capitoli di prova n. 6,7,8,9,10,14,16,20 di cui in narrativa, premesse le parole “è vero che”.
Si indicano come testimoni e/o persone informate sui fatti i seguenti signori:
1) residente in [...], 10040; Testimone_1
2) , residente in [...], 10149; Testimone_2
3) , residente in [...], 10151. Testimone_3
Si chiede, inoltre, che i suddetti testimoni e/o persone informate sui fatti vengano sentiti anche sui
seguenti capitoli di prova:
Per_ a) “è vero che, dal tempo della separazione consensuale (anno 2019), il sig. non hai mai preteso
Per_ di vedere la figlia oltre al tempo prestabilito e calendarizzato in giudizio?”
b) “è vero che dal tempo della separazione consensuale (anno 2019), solo col presente ricorso il sig.
Per_ Per_ ha palesato la sua intenzione di voler passare più tempo con la figlia mediante richiesta di
affidamento alternato e revoca del mantenimento alla minore?”
Per_ c) “è vero che nei giorni in cui sta con la madre viene sempre prelevata dalla stessa da scuola intorno alle ore 14.00?”
d) “è vero che al loro rientro a casa da scuola, la madre e la figlia pranzano insieme dalle ore 14.15 alle ore 15.15 circa e successivamente si recano nell'ufficio della madre per circa un'ora, nel corso
Per_ della quale fa un po' di compiti per poi recarsi insieme alla madre a prendere al nido la sorellina
alle 16.30 ed il fratellino alla scuola materna alle ore 16.35-40?” Per_4 Per_3
e) “è vero che la nonna paterna è stata operata alla schiena e all'anca ed è impossibilitata a Per_5
Per_ guidare l'autovettura e quindi a prelevare la nipote a scuola?”
Per_ f) “è vero che il sig. durante la settimana, vive da solo presso l'abitazione di Vinovo, Via Oitana
Per_ n. 2 e durante i week end, nei quali è con lui, presso l'abitazione della nonna paterna sita a
Torino?”
pagina 4 di 9 g) “è vero che la NO si vede costretta a fare eseguire i compiti di scuola alla Controparte_1
Per_ figlia prima dei giorni di spettanza del padre per evitare che rientri poi a scuola senza averli
fatti?
Per_ h) “è vero che il sig. dal momento dell'istaurazione del presente procedimento, promette
Per_ costantemente alla figlia che nel caso in cui il Giudice gli concedesse l'affidamento alternato con revoca de mantenimento la porterà a Disneyland Paris ed in altri posti oltre a farle tanti regali?”
Ci riserva di indicare altri testimoni e/o persone dei fatti, nonché ricapitolare”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in VINOVO, il Parte_1 Controparte_1
16/10/2010.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VINOVO (atto n.12
parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio è nata una figlia: , il 21/01/2011. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale
di Asti, in data 3/7/2019.
Con ricorso depositato il 6/11/2023 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
In data 3/5/2024 si è costituita in giudizio la NO , la quale non si è opposta alla Controparte_1
domanda di scioglimento del matrimonio contratto con il sig. . Parte_1
Avanti al Giudice delegato comparivano entrambe le parti, le quali venivano sentite personalmente ed all'esito veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Con ordinanza del 4/11/2024 il Giudice assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa.
All'udienza del 13/02/2025 le parti rassegnavano le proprie conclusioni come indicate in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 5 di 9 La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni ritiene, preliminarmente, il Collegio che non debba farsi luogo ad ulteriore attività
istruttoria, risultando acquisiti agli atti elementi sufficienti per poter addivenire alla decisione nel merito delle domande proposte, dovendosi ribadire sul punto le valutazioni già condotte dal G.D. con l'ordinanza del 31.10.2024.
L'affidamento della figlia minore, regime di visita padre-figlia
Il Tribunale, accogliendo la domanda delle parti non essendo emerso alcun elemento di contrarietà
all'interesse della prole minorenne, dispone l'affidamento della figlia minore a entrambi i genitori, con residenza e dimora abituale presso l'abitazione materna, alla stregua dell'attuale situazione di fatto.
Ritiene, inoltre, il Tribunale che sia conforme all'interesse superiore della prole minorenne prevedere in capo a ciascun genitore l'esercizio anche separato della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
Quanto al regime di visite tra il padre e la minore, il Tribunale provvede come da dispositivo,
prevedendo un regime rispondente all'interesse della minore al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nell'ottica di una effettiva bigenitorialità.
Il contributo al mantenimento
Considerando le esigenze della figlia minorenne, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori, la capacità lavorativa del convenuto e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del convenuto per il mantenimento della prole di 250,00 euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
pagina 6 di 9 Rispetto a quanto già valutato in sede di ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc, deve evidenziarsi come,
dall'esame della documentazione prodotta da parte convenuta, emergano effettivamente numerose entrate prive di adeguata documentazione probatoria.
Dall'esame della documentazione bancaria della NO , infatti, risultano entrate di 42352 CP_1
euro per il 2022 e di 51483 euro per il 2023. Dette entrate sono assai superiori rispetto a quelle dichiarate, pari ad euro 1000 mensili. La NO ha parzialmente giustificato le stesse come CP_1
rimborsi costi chilometrici (euro 5655 per il 2022 ed euro 15136 per il 2023) e rimborso diarie (euro
10965 per il 2022 ed euro 13850 per il 2023). Inoltre, la stessa ha dichiarato di aver percepito nel 2022
i compensi maturati e non percepiti negli anni 2020 e 2021 (bonifico di euro 18.600 del 3.2.2022).
Orbene ritiene il collegio che la documentazione fornita a giustificazione dei rimborsi chilometrici e diarie non sia sufficiente, trattandosi di mere dichiarazioni sottoscritte dalla convenuta e non supportate da un preciso e documentato conteggio dei chilometri percorsi e delle trasferte effettuate. Peraltro,
nemmeno dall'esame delle spese risultati dagli estratti conto si rinvengono giustificazioni di spese così
elevate per trasferte (non si rinvengono, infatti, particolari spese riconducibili a trasferte di lavoro:
carburante, autostrade, hotel…). Deve dunque ritenersi che le effettive entrate mensili della CP_1
Per_ siano superiori a quelle dichiarate. Ritiene dunque il collegio di stabilire la cifra dovuta dal sig. per il mantenimento della minore in euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Spese di lite
In ragione della soccombenza reciproca circa il mantenimento della minore e del sostanziale accordo in ordine ad affidamento, collocamento e visite, le spese di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello stato civile sono indicati in Controparte_1
motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VINOVO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
pagina 7 di 9 AFFIDA la figlia a entrambi i genitori, disponendo che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
DISPONE che il padre possa incontrarla e tenerla con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- due pomeriggi a settimana, prelevando la minore dall'abitazione materna, il martedì ed il mercoledì
dalle ore 18.30 al mattino seguente con pernottamento presso il padre. Questo nella settimana in cui trascorrerà il weekend col padre;
Per_1
- due pomeriggi a settimana, prelevando la minore dall'abitazione materna, il mercoledì ed il giovedì
dalle ore 18.30 al mattino seguente con pernottamento presso il padre. Questo nella settimana in cui trascorrerà il weekend con la madre;
Per_1
- week-end alternati dalle ore 18.30 del venerdì pomeriggio, prelevando la minore dall'abitazione materna, al lunedì mattina successivo, compreso il riaccompagnare della minore a scuola (quando la minore non dovrà frequentare le lezioni scolastiche verrò riaccompagnata presso l'abitazione materna);
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6
gennaio e così di seguito);
- per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno della figlia, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive la minore trascorrerà inoltre tre settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
DISPONE che versi a per il mantenimento della figlia l'assegno Parte_1 Controparte_1
periodico di € 250,00, con decorrenza dal 9.1.2025 data in cui veniva formulata istanza di modifica dell'ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative –
previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
pagina 8 di 9 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11.4.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Isabella Messina dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 19462/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GAIA BERTOLIN, presso il Parte_1 C.F._1
cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente-
contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. TATULLO Controparte_1 C.F._2
ALEXANDRO, presso il cui studio ha eletto domicilio
-convenuta-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
come da verbale udienza 13.2.2025
Per parte convenuta:
“All'ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, previa emanazione dei provvedimenti di legge, l'accoglimento delle seguenti
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
- Per i motivi espressi in narrativa, respingere le domande di parte ricorrente (tranne quella di
divorzio in senso stretto), proposte dalla parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto,
nonché pregiudizievoli per la minore, ; Per_1
- Sempre per i motivi espressi in narrativa, pronunciare sentenza di divorzio accertata la maturazione
della condizione ex art. 3 l. 898/1970;
- Sempre in ragione di quanto descritto in narrativa, confermare l'affidamento congiunto della minore
con collocazione presso la madre, come da precedentemente provvedimento di separazione;
Per_1
- In ragione dell'affidamento condiviso, riconoscere la possibilità al sig. di poter tenere Parte_1
con sé la minore, salvo diverso accordo tra le parti, secondo il seguente calendario:
- due pomeriggi a settimana, prelevando la minore dall'abitazione materna, il martedì ed il mercoledì
dalle ore 18.30 al mattino seguente con pernottamento presso il padre. Questo nella settimana in cui
Per_
trascorrerà il weekend col padre.
- due pomeriggi a settimana, prelevando la minore dall'abitazione materna, il mercoledì ed il giovedì
dalle ore 18.30 al mattino seguente con pernottamento presso il padre. Questo nella settimana in cui
Per_
trascorrerà il weekend con la madre.
- week-end alternati dalle ore 18.30 del venerdì pomeriggio, prelevando la minore dall'abitazione
materna, al lunedì mattina successivo, compreso il riaccompagnare della minore a scuola (quando la
minore non dovrà frequentare le lezioni scolastiche verrò riaccompagnata presso l'abitazione
materna).
- 3 settimane anche non consecutive durante le vacanze estive (concordando il periodo con la madre
entro il giorno 30 aprile di ogni anno)
- durante le vacanze di , dal 24 al 31 dicembre la figlia starà con la madre negli anni dispari Per_2
e col padre negli anni pari, e dal 1 al 6 gennaio la figlia starà con l'altro genitore. Con la precisazione
che quando la figlia passerà la Vigilia di Natale con un genitore, passerà poi il Natale con l'altro
genitore, quindi negli anni dispari la figlia passerà la vigilia con la madre ed il Natale con il padre.
- la domenica di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni (madre negli anni dispari e col padre
negli anni pari)
pagina 2 di 9 - durante il proprio compleanno, la minore sarà con la madre negli anni pari e con il padre negli anni
dispari, salva la possibilità dei genitori di concordare un momento congiunto di festeggiamento.
- ogni anno, durante i compleanni materni (16 agosto), sarà con questa tutto il giorno ogni anno;
lo
stesso accadrà per i compleanni paterni (28 marzo).
- ogni anno, durante i compleanni dei fratelli unilaterali dal lato materno, (5 agosto) e Per_3 Per_4
(9 settembre), la minore sarà con la madre tutto il giorno. Per_1
- In ragione di quanto precedentemente espresso, attribuire al sig. l'obbligo di versare Parte_1
alla sig.ra entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, un contributo al Controparte_1
mantenimento pari a € 400,00 o altra maggiore o minore somma che riterrà di giustizia l'ill.mo
Giudice, oltre rivalutazione ISTAT come per legge, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche,
scolastiche e ludico sportive, concordate o necessitate secondo la seguente ripartizione:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche
prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets sanitari;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti
sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio
anno; c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con
pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze. Mentre le altre
spese straordinarie non indicate saranno sopportate dai coniugi nella misura del 50% ciascuno previo
accordo tra le parti.
- Attribuire l'assegno unico come per legge;
pagina 3 di 9 Con vittoria di spese tutte e compensi di causa, oltre accessori di legge, oltre al rimborso dei costi di
registrazione del provvedimento giudiziale e di eventuali anticipazioni per CTP e CTU.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si richiede l'esame testimoniale sui capitoli di prova n. 6,7,8,9,10,14,16,20 di cui in narrativa, premesse le parole “è vero che”.
Si indicano come testimoni e/o persone informate sui fatti i seguenti signori:
1) residente in [...], 10040; Testimone_1
2) , residente in [...], 10149; Testimone_2
3) , residente in [...], 10151. Testimone_3
Si chiede, inoltre, che i suddetti testimoni e/o persone informate sui fatti vengano sentiti anche sui
seguenti capitoli di prova:
Per_ a) “è vero che, dal tempo della separazione consensuale (anno 2019), il sig. non hai mai preteso
Per_ di vedere la figlia oltre al tempo prestabilito e calendarizzato in giudizio?”
b) “è vero che dal tempo della separazione consensuale (anno 2019), solo col presente ricorso il sig.
Per_ Per_ ha palesato la sua intenzione di voler passare più tempo con la figlia mediante richiesta di
affidamento alternato e revoca del mantenimento alla minore?”
Per_ c) “è vero che nei giorni in cui sta con la madre viene sempre prelevata dalla stessa da scuola intorno alle ore 14.00?”
d) “è vero che al loro rientro a casa da scuola, la madre e la figlia pranzano insieme dalle ore 14.15 alle ore 15.15 circa e successivamente si recano nell'ufficio della madre per circa un'ora, nel corso
Per_ della quale fa un po' di compiti per poi recarsi insieme alla madre a prendere al nido la sorellina
alle 16.30 ed il fratellino alla scuola materna alle ore 16.35-40?” Per_4 Per_3
e) “è vero che la nonna paterna è stata operata alla schiena e all'anca ed è impossibilitata a Per_5
Per_ guidare l'autovettura e quindi a prelevare la nipote a scuola?”
Per_ f) “è vero che il sig. durante la settimana, vive da solo presso l'abitazione di Vinovo, Via Oitana
Per_ n. 2 e durante i week end, nei quali è con lui, presso l'abitazione della nonna paterna sita a
Torino?”
pagina 4 di 9 g) “è vero che la NO si vede costretta a fare eseguire i compiti di scuola alla Controparte_1
Per_ figlia prima dei giorni di spettanza del padre per evitare che rientri poi a scuola senza averli
fatti?
Per_ h) “è vero che il sig. dal momento dell'istaurazione del presente procedimento, promette
Per_ costantemente alla figlia che nel caso in cui il Giudice gli concedesse l'affidamento alternato con revoca de mantenimento la porterà a Disneyland Paris ed in altri posti oltre a farle tanti regali?”
Ci riserva di indicare altri testimoni e/o persone dei fatti, nonché ricapitolare”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in VINOVO, il Parte_1 Controparte_1
16/10/2010.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VINOVO (atto n.12
parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio è nata una figlia: , il 21/01/2011. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale
di Asti, in data 3/7/2019.
Con ricorso depositato il 6/11/2023 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
In data 3/5/2024 si è costituita in giudizio la NO , la quale non si è opposta alla Controparte_1
domanda di scioglimento del matrimonio contratto con il sig. . Parte_1
Avanti al Giudice delegato comparivano entrambe le parti, le quali venivano sentite personalmente ed all'esito veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Con ordinanza del 4/11/2024 il Giudice assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa.
All'udienza del 13/02/2025 le parti rassegnavano le proprie conclusioni come indicate in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 5 di 9 La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni ritiene, preliminarmente, il Collegio che non debba farsi luogo ad ulteriore attività
istruttoria, risultando acquisiti agli atti elementi sufficienti per poter addivenire alla decisione nel merito delle domande proposte, dovendosi ribadire sul punto le valutazioni già condotte dal G.D. con l'ordinanza del 31.10.2024.
L'affidamento della figlia minore, regime di visita padre-figlia
Il Tribunale, accogliendo la domanda delle parti non essendo emerso alcun elemento di contrarietà
all'interesse della prole minorenne, dispone l'affidamento della figlia minore a entrambi i genitori, con residenza e dimora abituale presso l'abitazione materna, alla stregua dell'attuale situazione di fatto.
Ritiene, inoltre, il Tribunale che sia conforme all'interesse superiore della prole minorenne prevedere in capo a ciascun genitore l'esercizio anche separato della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
Quanto al regime di visite tra il padre e la minore, il Tribunale provvede come da dispositivo,
prevedendo un regime rispondente all'interesse della minore al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nell'ottica di una effettiva bigenitorialità.
Il contributo al mantenimento
Considerando le esigenze della figlia minorenne, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori, la capacità lavorativa del convenuto e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del convenuto per il mantenimento della prole di 250,00 euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
pagina 6 di 9 Rispetto a quanto già valutato in sede di ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc, deve evidenziarsi come,
dall'esame della documentazione prodotta da parte convenuta, emergano effettivamente numerose entrate prive di adeguata documentazione probatoria.
Dall'esame della documentazione bancaria della NO , infatti, risultano entrate di 42352 CP_1
euro per il 2022 e di 51483 euro per il 2023. Dette entrate sono assai superiori rispetto a quelle dichiarate, pari ad euro 1000 mensili. La NO ha parzialmente giustificato le stesse come CP_1
rimborsi costi chilometrici (euro 5655 per il 2022 ed euro 15136 per il 2023) e rimborso diarie (euro
10965 per il 2022 ed euro 13850 per il 2023). Inoltre, la stessa ha dichiarato di aver percepito nel 2022
i compensi maturati e non percepiti negli anni 2020 e 2021 (bonifico di euro 18.600 del 3.2.2022).
Orbene ritiene il collegio che la documentazione fornita a giustificazione dei rimborsi chilometrici e diarie non sia sufficiente, trattandosi di mere dichiarazioni sottoscritte dalla convenuta e non supportate da un preciso e documentato conteggio dei chilometri percorsi e delle trasferte effettuate. Peraltro,
nemmeno dall'esame delle spese risultati dagli estratti conto si rinvengono giustificazioni di spese così
elevate per trasferte (non si rinvengono, infatti, particolari spese riconducibili a trasferte di lavoro:
carburante, autostrade, hotel…). Deve dunque ritenersi che le effettive entrate mensili della CP_1
Per_ siano superiori a quelle dichiarate. Ritiene dunque il collegio di stabilire la cifra dovuta dal sig. per il mantenimento della minore in euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Spese di lite
In ragione della soccombenza reciproca circa il mantenimento della minore e del sostanziale accordo in ordine ad affidamento, collocamento e visite, le spese di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello stato civile sono indicati in Controparte_1
motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VINOVO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
pagina 7 di 9 AFFIDA la figlia a entrambi i genitori, disponendo che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
DISPONE che il padre possa incontrarla e tenerla con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- due pomeriggi a settimana, prelevando la minore dall'abitazione materna, il martedì ed il mercoledì
dalle ore 18.30 al mattino seguente con pernottamento presso il padre. Questo nella settimana in cui trascorrerà il weekend col padre;
Per_1
- due pomeriggi a settimana, prelevando la minore dall'abitazione materna, il mercoledì ed il giovedì
dalle ore 18.30 al mattino seguente con pernottamento presso il padre. Questo nella settimana in cui trascorrerà il weekend con la madre;
Per_1
- week-end alternati dalle ore 18.30 del venerdì pomeriggio, prelevando la minore dall'abitazione materna, al lunedì mattina successivo, compreso il riaccompagnare della minore a scuola (quando la minore non dovrà frequentare le lezioni scolastiche verrò riaccompagnata presso l'abitazione materna);
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6
gennaio e così di seguito);
- per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno della figlia, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive la minore trascorrerà inoltre tre settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
DISPONE che versi a per il mantenimento della figlia l'assegno Parte_1 Controparte_1
periodico di € 250,00, con decorrenza dal 9.1.2025 data in cui veniva formulata istanza di modifica dell'ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative –
previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
pagina 8 di 9 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11.4.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Isabella Messina dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro
terzo citato nel provvedimento.
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