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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/04/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2348/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2348/2021 promossa da:
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. RUFFINI NINO GIORDANO e dell'avv. RUFFINI GEMINIO CESARE
C/O AVV. CARLA ATTI - VIA D'AZEGLIO 5 BOLOGNA;
ATTI CARLA VIA MASSIMO
D'AZEGLIO 5 40123 BOLOGNA;
APPELLANTE contro
CP_2 con il patrocinio dell'avv. GUALTIERI WILLIAM;
Controparte_3 con il patrocinio dell'avv. GUALTIERI WILLIAM;
Controparte_4
[...]
[...] CP_5
[...] CP_4
CP_6 [...]
Controparte_7
pagina 1 di 7 Parte_1
[...] CP_8
[...] [...]
Controparte_9
APPELLATI
IN PUNTO A: appello della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica n.
500/2020 pubblicata il 04/06/2020 RG n. 2868/2019.
Assegnata a decisione con ordinanza del 11.02.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per le parti costituite come da note tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione e hanno adito il Tribunale di Reggio Emilia CP_2 Controparte_3
allegando di avere acquistato in data 27.08.1981 un immobile sito nel Comune di Vetto, meglio descritto in narrativa, comprensivo della quota indivisa di 1/3 del terreno confinante censito CT del
Comune di Vetto fg. 12, mapp. 12.
I rimanenti 2/3, secondo le allegazioni di parte attrice, appartenevano a e a Controparte_10
per la quota di 1/3 ciascuno), entrambi deceduti, il primo il 5.10.1984 e il secondo il CP_11
28.01.1992.
Poiché gli attori avevano esercitato sin dal 1981 il possesso esclusivo sul bene in controversia essi domandavano l' accertamento dell'intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c.
In considerazione della difficoltà di identificare gli eredi dei formali intestatari dei 2/3 del terreno, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, la notifica dell'atto di citazione veniva eseguita per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
Nessuno si costituiva pertanto il giudizio si svolgeva nella contumacia dei convenuti.
pagina 2 di 7 La causa, istruita a mezzo prove documentali e testimoniali veniva trattenuta in decisione all'udienza del 26.05.20 ed all'esito il Tribunale così statuiva: "Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza eccezione disattesa, ACCERTA e
DICHIARA che gli attori hanno acquistato per usucapione la piena proprietà delle quote di 1/3 del terreno censito Catasto Terreni del Comune di Vetto fg. 12, mapp. 12, semin. arbor., cl. 2, Ha
00.00.25, rd € 0,10, RA € 0,06, catastalmente intestate a e;
ORDINA Controparte_10 CP_11
al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di procedere alle trascrizioni e annotazioni di legge;
DICHIARA l'irripetibilità delle spese di lite..”. La statuizione era motivata ritenuto che i fatti costitutivi allegati nell'atto di citazione avevano trovato piena conferma nelle dichiarazioni dei testimoni escussi ritenuti particolarmente attendibili, pertanto dall'istruttoria emergeva che gli attori avevano esercitato sull'intero bene il possesso pacifico, pubblico, continuato e non interrotto per il tempo previsto dall'art. 1158 c.c. per il maturare dell'usucapione, attraverso un'attività incompatibile con il possesso degli altri comproprietari e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti domini e non più uti condomini. Contro detta sentenza ha proposto appello quale erede di con un unico articolato motivo con il quale la Controparte_1 CP_11
stessa viene censurata in quanto affetta da inesistenza e/o nullità per inesistenza e/o nullità della notificazione dell'atto di citazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. per insussistenza dei presupposti di legge. Per tale motivo l'appellante ha concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di
Bologna, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, nel merito in via principale: previa declaratoria di ammissibilità del presente appello, accogliere, per tutti i motivi sopra esposti, la presente impugnazione proposta dalla signora avverso la sentenza n. 500/2020, Controparte_1
pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Prima Civile, nella persona del Giudice Dr.ssa
Francesca Malgoni, pubblicata in data 04.06.2020, non notificata, relativa al procedimento n.
2868/2020 R.G. e, per l'effetto, in totale riforma della predetta sentenza, dichiarare la inesistenza della notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. per quanto esposto in parte motiva con conseguente declaratoria di nullità del giudizio di primo grado e della sentenza qui impugnata;
in via subordinata: previa declaratoria di ammissibilità del presente appello, accogliere, per tutti i motivi esposti sopra esposti, l'appello proposto dalla signora avverso la sentenza n. Controparte_1
500/2020, pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Prima Civile, nella persona del
Giudice Dr.ssa Francesca Malgoni, pubblicata in data 04.06.2020, non notificata, relativa al procedimento n. 2868/2020 R.G. e, per l'effetto, in totale riforma della predetta sentenza, dichiarare la nullità della notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. per quanto esposto in parte motiva con conseguente declaratoria di nullità del giudizio di primo grado e della sentenza qui impugnata. In
pagina 3 di 7 via istruttoria, con riserva di articolare ogni più opportuna deduzione, istanza ed eccezione anche in considerazione delle difese che verranno assunte da controparte. Con vittoria di spese, competenze professionali, rimborso forfettario 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.”
Ricostruito l'asse ereditario anche di parte appellate evocava in questo grado del Controparte_10
giudizio anche Controparte_4 Controparte_4 CP_12 CP_5
[...] Controparte_13 Controparte_7 Parte_1 Pt_1
e quali non si sono costituiti nonostante la rituale
[...] CP_8 Controparte_9 notifica dell'atto di appello e sono stati, pertanto, dichiarati contumaci con ordinanza del 14.06.2022 di questa Corte.
Si sono, invece, costituiti e chiedendo preliminarmente la CP_2 Controparte_3
declaratoria di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. e nel merito il rigetto dell'appello con l'integrale conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese di lite.
La Corte con ordinanza del 11.02.2025., previo deposito di note scritte vista la trattazione cartolare della causa, l'ha trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori 20 giorni per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla richiesta della parte appellata di declaratoria ex art. 348 bis c.p.c la stessa è superata in considerazione della fase del presente giudizio.
Nel merito l'appello è fondato.
La Corte osserva che la censura rivolta al provvedimento da parte dell'appellante concerne la violazione dell'art. 150 c.p.c. rilevando che la mancanza dei presupposti di fatto in presenza dei quali viene autorizzata la notificazione per pubblici proclami può legittimamente essere denunciata in sede di gravame dal convenuto rimasto contumace oltre a essere rilevabile d'ufficio.
Secondo le allegazioni della gli attori erano sin dall'anno 2018, quindi prima CP_10 Parte_2 dell'introduzione del giudizio di primo grado, perfettamente consapevoli del fatto che unica erede vivente di era proprio la figlia CP_11 Controparte_1
Infatti, essi avrebbero proposto avvalendosi del medesimo difensore istanza di mediazione innanzi all'Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Reggio Emilia in data 15.11.2018. per il riconoscimento dell'avvenuta usucapione dell'area in controversia nei confronti di e Controparte_1
quali coeredi di e . Controparte_14 CP_11 Controparte_10
pagina 4 di 7 Il procedimento di mediazione si definiva prendendo atto che le parti non erano riuscite a raggiungere un accordo e la relativa documentazione è versata in atti e pacifica tra le parti.
La Corte rileva che l'appellante ha ricostruito puntualmente, producendo abbondante documentazione specialmente anagrafica, oltre all'asse ereditario del padre del quale si afferma unica erede, CP_11 anche quello di allegando testualmente nell'atto introduttivo del grado: “CON Controparte_10
RIGUARDO AGLI EREDI E AVENTI CAUSA DI NOBILI GUIDO MODESTO Quanto agli eredi o aventi causa di cointestatario della particella censita al Catasto al foglio 12, Controparte_10
particella 638, cl. 2, are 00,25, r.d. euro 0,10, r.a, euro 0,06, ubicata nel Comune di Vetto (RE), in data antecedente la trascrizione della sentenza qui impugnata, si rileva che a è Controparte_10
deceduto in data 05.12.1984 (doc. 11) lasciando quale unica erede, per testamento, la moglie
[...]
e che quest'ultima è deceduta ab intestato il 04.04.1988 (docc. 12 e 13), con Persona_1
conseguente devoluzione dei suoi beni ai cinque fratelli: , , Persona_2 Persona_3 CP_13
e . Allo stato, dalle ricerche effettuate, la situazione
[...] CP_15 Persona_4
attuale con riferimento ai cinque fratelli eredi dei beni di , è la CP_4 Controparte_10
seguente: a) deceduto nel 1996, coniugato con , residente in [...]
(RE) via Dongato, n. 1, con un figlio residente in [...], Corso Sempione, 88; b) Controparte_4
, deceduto nel 1991, coniugato con , deceduta nel 2009, hanno avuto due Persona_3 Persona_5
figli: , residente in [...] e , residente in [...]
Castelnovo di Sotto, via San Leonardo, n. 21; c) residente a [...]
Tommaso, n. 2; d) , deceduta nel 2012, coniugata con , deceduto nel CP_15 Persona_6
1982, hanno avuto due figli e . è deceduto nel 2019, ha CP_16 CP_8 CP_16
lasciato la moglie e due figlie e tutte residenti in [...]
Genova, Via Piave, n. 24. è residente in [...]; e) CP_8 [...]
, vedova deceduta nel 2021, ha lasciato un figlio residente in [...]
Vetto, via del Pino, n.
2. Così ricostruiti i rapporti si provvede alla citazione in giudizio dei sopra indicati eredi e/o aventi causa di .”. Controparte_10
Tale ricostruzione non è stata minimamente confutata dagli attori odierni appellati i quali si sono limitati a evidenziare la mancanza di interesse di tutte le controparti nei confronti della modesta porzione di terreno oggetto di causa, insistendo sul rigetto dell'appello.
pagina 5 di 7 La Corte di Cassazione afferma che la mancanza dei presupposti di fatto in forza dei quali è autorizzata la notificazione per pubblici proclami è sindacabile dal giudice del merito, la cui delibazione non deve arrestarsi alla verifica del compimento delle formalità prescritte dall'art. 150 cod. proc. civ., ma deve spingersi anche a controllare l'effettiva ricorrenza delle condizioni richieste dalla legge per simile notifica;
ne consegue, pertanto, che il convenuto contumace in primo grado può denunziare in sede di gravame l'effettiva insussistenza di detti presupposti (cfr. Corte Cass. sentenza n. 27520 del
19/12/2011).
Il Collegio osserva che da quanto emerso in questo grado del giudizio non solo non sussisteva la somma difficoltà di identificare tutti i possibili legittimati ad eventualmente contrastare la domanda di usucapione, come effettuato agevolmente da parte appellante, ma anche che gli stessi convenuti, seppur numerosi, non costituiscono certo un numero rilevante di controparti.
I detti interessati sono stati tutti regolarmente citati in grado d'appello ed appare così evidente la mancanza degli elementi giustificativi per ricorrere alla notifica per pubblici proclami anziché a quella nei modi ordinari, tale da non garantire la conoscenza dell'atto.
A ciò si aggiunge la provata consapevolezza della violazione del diritto di difesa dell'odierna appellante invitata in sede di mediazione e completamente ignorata in sede di contenzioso.
I luoghi e le modalità di notifica utilizzati sono, infatti, del tutto inidonei a garantire l'effettiva conoscenza del processo, con evidente lesione del diritto di difesa delle parti tutte citate in causa.
Osserva la Corte che appare pertanto pacifico che l'appellante sia rimasta contumace nel giudizio di primo grado in cagione del fatto che essa non aveva avuto affatto conoscenza del processo - così come del resto tutti gli altri convenuti - in quanto la notificazione dell'atto di citazione, eseguita per pubblici proclami, era inesistente o quantomeno nulla.
Tutto quanto sopra travolge inesorabilmente la sentenza gravata: il motivo di appello, è pienamente condivisibile.
Pe quanto sin qui ritenuto, visti gli artt. 353 e 354 c.p.c., ritenuti applicabili alla fattispecie di cui trattasi, deve essere dichiarata la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio e conseguentemente della sentenza, per cui si rende necessario rimettere le parti al Primo Giudice nei termini di legge per la riassunzione della causa.
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la totale soccombenza degli appellati e CP_2 Controparte_3
che devono essere condannati in solido tra loro a rifonderle in favore della parte appellante CP_1
e che sono liquidate ex D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 come da
[...]
dispositivo secondo il parametro dello scaglione applicabile (valore della causa indeterminato) per l'attività effettivamente espletata.
Nulla per le spese nei confronti degli appellati non costituiti.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così dispone:
I dichiara la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e - conseguentemente - della sentenza impugnata e rimette pertanto le parti davanti al primo Giudice ex art. 354 c.p.c.;
II condanna gli appellati e in solido tra loro a rifondere CP_2 Controparte_3
all'appellante le spese di lite che si liquidano nella misura di euro 6.946,00 per Controparte_1
compensi, oltre spese generali 15% CPA e IVA come per legge
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 1° Aprile 2025.
Il Consigliere Ausiliario Est. La Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott.ssa Antonella Allegra
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2348/2021 promossa da:
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. RUFFINI NINO GIORDANO e dell'avv. RUFFINI GEMINIO CESARE
C/O AVV. CARLA ATTI - VIA D'AZEGLIO 5 BOLOGNA;
ATTI CARLA VIA MASSIMO
D'AZEGLIO 5 40123 BOLOGNA;
APPELLANTE contro
CP_2 con il patrocinio dell'avv. GUALTIERI WILLIAM;
Controparte_3 con il patrocinio dell'avv. GUALTIERI WILLIAM;
Controparte_4
[...]
[...] CP_5
[...] CP_4
CP_6 [...]
Controparte_7
pagina 1 di 7 Parte_1
[...] CP_8
[...] [...]
Controparte_9
APPELLATI
IN PUNTO A: appello della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica n.
500/2020 pubblicata il 04/06/2020 RG n. 2868/2019.
Assegnata a decisione con ordinanza del 11.02.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per le parti costituite come da note tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione e hanno adito il Tribunale di Reggio Emilia CP_2 Controparte_3
allegando di avere acquistato in data 27.08.1981 un immobile sito nel Comune di Vetto, meglio descritto in narrativa, comprensivo della quota indivisa di 1/3 del terreno confinante censito CT del
Comune di Vetto fg. 12, mapp. 12.
I rimanenti 2/3, secondo le allegazioni di parte attrice, appartenevano a e a Controparte_10
per la quota di 1/3 ciascuno), entrambi deceduti, il primo il 5.10.1984 e il secondo il CP_11
28.01.1992.
Poiché gli attori avevano esercitato sin dal 1981 il possesso esclusivo sul bene in controversia essi domandavano l' accertamento dell'intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c.
In considerazione della difficoltà di identificare gli eredi dei formali intestatari dei 2/3 del terreno, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, la notifica dell'atto di citazione veniva eseguita per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
Nessuno si costituiva pertanto il giudizio si svolgeva nella contumacia dei convenuti.
pagina 2 di 7 La causa, istruita a mezzo prove documentali e testimoniali veniva trattenuta in decisione all'udienza del 26.05.20 ed all'esito il Tribunale così statuiva: "Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza eccezione disattesa, ACCERTA e
DICHIARA che gli attori hanno acquistato per usucapione la piena proprietà delle quote di 1/3 del terreno censito Catasto Terreni del Comune di Vetto fg. 12, mapp. 12, semin. arbor., cl. 2, Ha
00.00.25, rd € 0,10, RA € 0,06, catastalmente intestate a e;
ORDINA Controparte_10 CP_11
al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di procedere alle trascrizioni e annotazioni di legge;
DICHIARA l'irripetibilità delle spese di lite..”. La statuizione era motivata ritenuto che i fatti costitutivi allegati nell'atto di citazione avevano trovato piena conferma nelle dichiarazioni dei testimoni escussi ritenuti particolarmente attendibili, pertanto dall'istruttoria emergeva che gli attori avevano esercitato sull'intero bene il possesso pacifico, pubblico, continuato e non interrotto per il tempo previsto dall'art. 1158 c.c. per il maturare dell'usucapione, attraverso un'attività incompatibile con il possesso degli altri comproprietari e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti domini e non più uti condomini. Contro detta sentenza ha proposto appello quale erede di con un unico articolato motivo con il quale la Controparte_1 CP_11
stessa viene censurata in quanto affetta da inesistenza e/o nullità per inesistenza e/o nullità della notificazione dell'atto di citazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. per insussistenza dei presupposti di legge. Per tale motivo l'appellante ha concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di
Bologna, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, nel merito in via principale: previa declaratoria di ammissibilità del presente appello, accogliere, per tutti i motivi sopra esposti, la presente impugnazione proposta dalla signora avverso la sentenza n. 500/2020, Controparte_1
pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Prima Civile, nella persona del Giudice Dr.ssa
Francesca Malgoni, pubblicata in data 04.06.2020, non notificata, relativa al procedimento n.
2868/2020 R.G. e, per l'effetto, in totale riforma della predetta sentenza, dichiarare la inesistenza della notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. per quanto esposto in parte motiva con conseguente declaratoria di nullità del giudizio di primo grado e della sentenza qui impugnata;
in via subordinata: previa declaratoria di ammissibilità del presente appello, accogliere, per tutti i motivi esposti sopra esposti, l'appello proposto dalla signora avverso la sentenza n. Controparte_1
500/2020, pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Prima Civile, nella persona del
Giudice Dr.ssa Francesca Malgoni, pubblicata in data 04.06.2020, non notificata, relativa al procedimento n. 2868/2020 R.G. e, per l'effetto, in totale riforma della predetta sentenza, dichiarare la nullità della notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. per quanto esposto in parte motiva con conseguente declaratoria di nullità del giudizio di primo grado e della sentenza qui impugnata. In
pagina 3 di 7 via istruttoria, con riserva di articolare ogni più opportuna deduzione, istanza ed eccezione anche in considerazione delle difese che verranno assunte da controparte. Con vittoria di spese, competenze professionali, rimborso forfettario 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.”
Ricostruito l'asse ereditario anche di parte appellate evocava in questo grado del Controparte_10
giudizio anche Controparte_4 Controparte_4 CP_12 CP_5
[...] Controparte_13 Controparte_7 Parte_1 Pt_1
e quali non si sono costituiti nonostante la rituale
[...] CP_8 Controparte_9 notifica dell'atto di appello e sono stati, pertanto, dichiarati contumaci con ordinanza del 14.06.2022 di questa Corte.
Si sono, invece, costituiti e chiedendo preliminarmente la CP_2 Controparte_3
declaratoria di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. e nel merito il rigetto dell'appello con l'integrale conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese di lite.
La Corte con ordinanza del 11.02.2025., previo deposito di note scritte vista la trattazione cartolare della causa, l'ha trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori 20 giorni per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla richiesta della parte appellata di declaratoria ex art. 348 bis c.p.c la stessa è superata in considerazione della fase del presente giudizio.
Nel merito l'appello è fondato.
La Corte osserva che la censura rivolta al provvedimento da parte dell'appellante concerne la violazione dell'art. 150 c.p.c. rilevando che la mancanza dei presupposti di fatto in presenza dei quali viene autorizzata la notificazione per pubblici proclami può legittimamente essere denunciata in sede di gravame dal convenuto rimasto contumace oltre a essere rilevabile d'ufficio.
Secondo le allegazioni della gli attori erano sin dall'anno 2018, quindi prima CP_10 Parte_2 dell'introduzione del giudizio di primo grado, perfettamente consapevoli del fatto che unica erede vivente di era proprio la figlia CP_11 Controparte_1
Infatti, essi avrebbero proposto avvalendosi del medesimo difensore istanza di mediazione innanzi all'Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Reggio Emilia in data 15.11.2018. per il riconoscimento dell'avvenuta usucapione dell'area in controversia nei confronti di e Controparte_1
quali coeredi di e . Controparte_14 CP_11 Controparte_10
pagina 4 di 7 Il procedimento di mediazione si definiva prendendo atto che le parti non erano riuscite a raggiungere un accordo e la relativa documentazione è versata in atti e pacifica tra le parti.
La Corte rileva che l'appellante ha ricostruito puntualmente, producendo abbondante documentazione specialmente anagrafica, oltre all'asse ereditario del padre del quale si afferma unica erede, CP_11 anche quello di allegando testualmente nell'atto introduttivo del grado: “CON Controparte_10
RIGUARDO AGLI EREDI E AVENTI CAUSA DI NOBILI GUIDO MODESTO Quanto agli eredi o aventi causa di cointestatario della particella censita al Catasto al foglio 12, Controparte_10
particella 638, cl. 2, are 00,25, r.d. euro 0,10, r.a, euro 0,06, ubicata nel Comune di Vetto (RE), in data antecedente la trascrizione della sentenza qui impugnata, si rileva che a è Controparte_10
deceduto in data 05.12.1984 (doc. 11) lasciando quale unica erede, per testamento, la moglie
[...]
e che quest'ultima è deceduta ab intestato il 04.04.1988 (docc. 12 e 13), con Persona_1
conseguente devoluzione dei suoi beni ai cinque fratelli: , , Persona_2 Persona_3 CP_13
e . Allo stato, dalle ricerche effettuate, la situazione
[...] CP_15 Persona_4
attuale con riferimento ai cinque fratelli eredi dei beni di , è la CP_4 Controparte_10
seguente: a) deceduto nel 1996, coniugato con , residente in [...]
(RE) via Dongato, n. 1, con un figlio residente in [...], Corso Sempione, 88; b) Controparte_4
, deceduto nel 1991, coniugato con , deceduta nel 2009, hanno avuto due Persona_3 Persona_5
figli: , residente in [...] e , residente in [...]
Castelnovo di Sotto, via San Leonardo, n. 21; c) residente a [...]
Tommaso, n. 2; d) , deceduta nel 2012, coniugata con , deceduto nel CP_15 Persona_6
1982, hanno avuto due figli e . è deceduto nel 2019, ha CP_16 CP_8 CP_16
lasciato la moglie e due figlie e tutte residenti in [...]
Genova, Via Piave, n. 24. è residente in [...]; e) CP_8 [...]
, vedova deceduta nel 2021, ha lasciato un figlio residente in [...]
Vetto, via del Pino, n.
2. Così ricostruiti i rapporti si provvede alla citazione in giudizio dei sopra indicati eredi e/o aventi causa di .”. Controparte_10
Tale ricostruzione non è stata minimamente confutata dagli attori odierni appellati i quali si sono limitati a evidenziare la mancanza di interesse di tutte le controparti nei confronti della modesta porzione di terreno oggetto di causa, insistendo sul rigetto dell'appello.
pagina 5 di 7 La Corte di Cassazione afferma che la mancanza dei presupposti di fatto in forza dei quali è autorizzata la notificazione per pubblici proclami è sindacabile dal giudice del merito, la cui delibazione non deve arrestarsi alla verifica del compimento delle formalità prescritte dall'art. 150 cod. proc. civ., ma deve spingersi anche a controllare l'effettiva ricorrenza delle condizioni richieste dalla legge per simile notifica;
ne consegue, pertanto, che il convenuto contumace in primo grado può denunziare in sede di gravame l'effettiva insussistenza di detti presupposti (cfr. Corte Cass. sentenza n. 27520 del
19/12/2011).
Il Collegio osserva che da quanto emerso in questo grado del giudizio non solo non sussisteva la somma difficoltà di identificare tutti i possibili legittimati ad eventualmente contrastare la domanda di usucapione, come effettuato agevolmente da parte appellante, ma anche che gli stessi convenuti, seppur numerosi, non costituiscono certo un numero rilevante di controparti.
I detti interessati sono stati tutti regolarmente citati in grado d'appello ed appare così evidente la mancanza degli elementi giustificativi per ricorrere alla notifica per pubblici proclami anziché a quella nei modi ordinari, tale da non garantire la conoscenza dell'atto.
A ciò si aggiunge la provata consapevolezza della violazione del diritto di difesa dell'odierna appellante invitata in sede di mediazione e completamente ignorata in sede di contenzioso.
I luoghi e le modalità di notifica utilizzati sono, infatti, del tutto inidonei a garantire l'effettiva conoscenza del processo, con evidente lesione del diritto di difesa delle parti tutte citate in causa.
Osserva la Corte che appare pertanto pacifico che l'appellante sia rimasta contumace nel giudizio di primo grado in cagione del fatto che essa non aveva avuto affatto conoscenza del processo - così come del resto tutti gli altri convenuti - in quanto la notificazione dell'atto di citazione, eseguita per pubblici proclami, era inesistente o quantomeno nulla.
Tutto quanto sopra travolge inesorabilmente la sentenza gravata: il motivo di appello, è pienamente condivisibile.
Pe quanto sin qui ritenuto, visti gli artt. 353 e 354 c.p.c., ritenuti applicabili alla fattispecie di cui trattasi, deve essere dichiarata la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio e conseguentemente della sentenza, per cui si rende necessario rimettere le parti al Primo Giudice nei termini di legge per la riassunzione della causa.
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la totale soccombenza degli appellati e CP_2 Controparte_3
che devono essere condannati in solido tra loro a rifonderle in favore della parte appellante CP_1
e che sono liquidate ex D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 come da
[...]
dispositivo secondo il parametro dello scaglione applicabile (valore della causa indeterminato) per l'attività effettivamente espletata.
Nulla per le spese nei confronti degli appellati non costituiti.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così dispone:
I dichiara la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e - conseguentemente - della sentenza impugnata e rimette pertanto le parti davanti al primo Giudice ex art. 354 c.p.c.;
II condanna gli appellati e in solido tra loro a rifondere CP_2 Controparte_3
all'appellante le spese di lite che si liquidano nella misura di euro 6.946,00 per Controparte_1
compensi, oltre spese generali 15% CPA e IVA come per legge
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 1° Aprile 2025.
Il Consigliere Ausiliario Est. La Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott.ssa Antonella Allegra
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