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Sentenza 20 febbraio 2024
Sentenza 20 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 20/02/2024, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2024 |
Testo completo
Decr. n° __________
Reg. Gen. n° ___/____
Cron. n° ___________
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Cecilia Marino Presidente
Dott.ssa Federica Lunari Giudice relatore
Dott. Claudio Cozzella Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la separazione iscritta al 1239/2020 del R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] , residente in [...], Parte_1
Tempio Pausania ( ), con l'avv. Monica Liguori che la rappresenta e C.F._1 difende, giusta delega in calce al ricorso;
E
, nato a [...] [...] , residente in [...]
Angioj, 07029, Tempio Pausania, ( ) con l'avv. Molinas Maria Grazia CodiceFiscale_2
( ) che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;
C.F._3 rilevato che all'udienza del 15.11.2023, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
per : “Si chiede che l'On.le Tribunale adito voglia dichiarare la cessazione della materia del Parte_1 contendere, con spese di lite compensate”; per AN RA SA: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, dichiarare cessata la materia del contendere e, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, voglia condannare la parte ricorrente alle rifusione delle spese e competenze di lite”; rilevato che sentenza parziale n. 407/2022 del 04.11.2022, pubblicata in data 10.11.2022, è già stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Rilevato che la soccombenza virtuale è una valutazione che consegue ad una ipotesi di cessazione della materia del contendere che consiste nella integrale soddisfazione della pretesa azionata senza riserve.
La rinuncia agli atti, al contrario, implica l'obbligo di rimborsare le spese della controparte in capo al rinunciante, salvo diverso accordo (art. 306, c. 4 c.p.c.).
Considerato che, nel caso di specie, il primo rinunciante è con note depositate il Parte_1
21.06.2023 mentre ha rinunciato alle domande proposte con la Parte_2 comparsa di costituzione con note depositate il 13.11.2023 ed ha chiesto la condanna alle spese secondo la soccombenza virtuale. Ritenuto, dunque, che avendo entrambe le parti rinunziato alle rispettive domande, le spese debbano porsi a carico di ciascuna di esse in compensazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 306 c.p.c.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 7.2.2024 tenutasi via Teams.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Federica Lunari
Il Presidente
Dott.ssa Cecilia Marino