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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/01/2025, n. 3044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3044 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
n.r.g. 1013/2022
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE XII CIVILE
All'esito dell'udienza cartolare del 23 gennaio 2025, lette le note sostitutive d'udienza depositate dalle parti nel termine loro assegnato, il Giudice così provvede
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - SEZIONE XII CIVILE in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Isabella Di Lalla ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES COMMA III C.P.C. nella causa iscritta al numero 1013 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente tra
- (C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Ostia Lido - Roma -, via Quinto Aurelio Simmaco n. 7, presso lo studio dell'avv. prof. Giovanni Neri, che lo rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio;
indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
ATTORE
- - già - (C.F. Controparte_1 Controparte_2
; P.IVA ) con sede secondaria in Milano (MI), via Roberto P.IVA_1 P.IVA_2
Lepetit n. 8/10, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Roma, viale Castro Pretorio n. 122, presso lo studio PI
TO ZE & Associati, rappresentata e difesa dagli avvocati del Foro di Milano avv.
Graziana Toscano, avv. Alessandro Cavallanti e avv. Fabrizio Mollica, anche disgiuntamente tra loro, come da allegata procura notarile del 12.01.2021 a firma del dott. avv. Carlo Giulio Leopoldo Vismara notaio in Milano - repertorio n. 1818, raccolta n. 756 - e delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_2
Email_3
CONVENUTA
La domanda di pagamento dell'ammontare complessivo di 14.682,44 euro, pari alla somma dei premi versati negli anni compresi tra il 2015 e il 2021, come promossa nel presente giudizio da parte attrice per ottenere la liquidazione anticipata della sua polizza assicurativa vita denominata My Joy n. 5001600033429 (tariffa ILR3A) non può trovare accoglimento.
È incontroverso che in data 31.01.2015 ebbe a stipulare con la Parte_1 ora il contratto di Controparte_3 Controparte_1 assicurazione sopra indicato (proposta n. 1603077069) inerente al Ramo I Vita, di tipo misto, collegato al rendimento di gestioni separate interne, assumendo con decorrenza dal
1° febbraio 2015 e per la durata stabilita di 15 anni l'obbligo di pagare un premio annuo soggetto a incremento automatico a partire dal secondo anno e pari a € 3.000,000 (con frazionamento trimestrale), importo ridotto, invece, a € 1.800,00 con effetto dal 1° febbraio 2017. Del pari, non risulta contestato che prima della stipula del contratto di assicurazione in parola era stato consegnato al contraente il Fascicolo Informativo versione luglio 2014 (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione di parte convenuta), composto da Scheda Sintetica, Nota Informativa, Condizioni Generali di Assicurazione,
Glossario, Informativa relativa al trattamento dei dai personali). E invero, lo stesso assicurato odierno instante all'atto della sottoscrizione della proposta di polizza n.
1603077069 ha specificamente dichiarato di aver già ricevuto detto fascicolo informativo e di “accettare integralmente le Condizioni Generali di Assicurazione e tutti gli altri termini e condizioni [nel medesimo] contenuti” (cfr. doc. 7 del fascicolo di parte convenuta).
Le questioni sulle quali si è incentrata la controversia hanno riguardato, invece, la correttezza del comportamento osservato in fase precontenziosa dalla compagnia assicuratrice convenuta in quanto quest'ultima, secondo gli assunti di parte attrice, non sarebbe stata puntuale e tempestiva nel riscontro delle richieste avanzate dal contraente, direttamente o tramite il suo legale, e avrebbe quantificato il valore di riscatto della polizza in parola, comunque mai liquidata, in misura di gran lunga inferiore all'ammontare complessivo dei premi versati dall'assicurato. Ebbene, la prima delle suddette censure Contr dell'operato della deve ritenersi priva di fondamento. La documentazione in atti consente di affermare, infatti, che la compagnia assicuratrice non abbia omesso di riscontrare le comunicazioni che le sono state inoltrate, sia le prime - la e-mail del
17.08.2020 e quella del 15.02.2021 -, espressamente finalizzate dallo stesso
[...]
l'una soltanto a “conoscere il valore del riscatto ad oggi” e l'altra anche a CP_4 ottenere chiarimenti sul metodo di calcolo di tale valore (cfr. docc. 4, 5 e 6 allegati all'atto di citazione), sia le successive - la e-mail del 4.03.2021 e quella del 22.03.2021 - inviate dal legale dell'assicurato, aventi ad oggetto la richiesta di riscatto totale della polizza ma contenenti di nuovo la domanda di computo dell'importo finale di spettanza. Al riguardo, anzi, occorre osservare che nella seconda di tali e-mail, quella sottoscritta dall'interessato per adesione e ratifica, si legge: “Prima di compilare il modulo di adeguata verifica per il riscatto totale ho bisogno dei conteggi dettagliati circa la somma fino ad ora maturata”
(cfr. docc. 6 e 6 bis del fascicolo di parte convenuta), dichiarazione questa dalla quale non può non evincersi che, al contrario di quanto sostenuto da parte attrice, quel modulo era stato trasmesso dalla compagnia all'assicurato e questi, o quantomeno il suo legale, aveva piena contezza della necessità di reinviarlo alla società per consentire alla stessa di elaborare la richiesta ricevuta - verificando la puntuale osservanza di tutte le prescrizioni contrattuali - e quindi soddisfarla. Tanto in conformità al disposto dell'art. 13 della Nota
Informativa 07.2014 - il cui contenuto, come sopra detto, risulta letto e accettato dal contraente odierno instante - ove si legge: “La Società procederà ad effettuare i pagamenti da essa dovuti … nel termine di trenta (30) giorni dal ricevimento … della documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e di individuare con esattezza i soggetti che abbiano diritto a riceverlo”.
Invece, non v'è evidenza alcuna della effettiva ritrasmissione di detto modulo, debitamente compilato e sottoscritto, successivamente alla e-mail dell'8 giugno 2021 con la quale, in riscontro della già menzionata istanza del legale del contraente poi reiterata il
20.05.2021 in occasione dell'inoltro di altra documentazione dell'interessato (cfr. all. b della memoria istruttoria di parte attrice), la compagnia assicurativa indicava il valore di riscatto della polizza a tale data e il criterio che era stato adottato per determinarlo, in applicazione di quanto prescritto dall'art. 13 delle CGA (cfr. doc. 6 ter allegato alla comparsa di costituzione). Al riguardo, infatti, non può annettersi rilievo neppure all'ultimo documento prodotto da parte attrice (cfr. doc. C del fascicolo attoreo), ovvero alla comunicazione a mezzo fax del 27.05.2021 con la quale dichiarava di Controparte_4 trasmettere il modulo di richiesta di riscatto in parola - ma non si rinviene riscontro alcuno dell'effettivo inoltro di tale modulo - e al contempo chiedeva nuovamente che prima di procedere alla liquidazione gli fosse reso noto l'importo maturato “per le opportune verifiche”.
E non coglie nel segno neppure l'altra contestazione di parte attrice, quella dell'asserita esiguità del valore di riscatto della polizza in parola come quantificato dalla compagnia assicurativa convenuta in € 6.499,51 (cfr. doc. 5 del fascicolo attoreo) pur a fronte di un ammontare complessivamente versato a titolo di premi, dal perfezionamento del contratto
(in data 01.02.2015) al 02.02.2021, pari a € 14.682,44. Già in risposta alla richiesta di Contr chiarimenti su tale questione, infatti, la aveva rappresentato all'odierno instante (cfr. doc. 6 del fascicolo attoreo) che il valore della polizza al quale fanno riferimento le condizioni contrattuali sottoscritte dall'assicurato va calcolato considerando non già il cumulo dei premi versati, ma soltanto la quota di fatto investita (e gli eventuali rendimenti, che però esulano dal caso di specie), ovvero l'importo risultante dal diffalco da parte della assicuratrice dei costi di cui alla Nota Informativa. Al riguardo, in questo documento (conosciuto e accettato dal contraente, come sopra detto) al punto 2.3
“Garanzie Offerte” si legge: “… la Società non garantisce la preservazione del capitale nel corso della Durata del Contratto e riconosce una garanzia di minimo solo alla Data di
Scadenza [nella fattispecie 01.02.2030]. In particolare, la Società garantisce che il Valore della Polizza alla Data di Scadenza non è mai inferiore all'ammontare complessivo degli
Importi Investiti e dei Rendimenti di Rivalutazione fino alla Data di Scadenza. Gli Importi
Investiti corrispondono ai Premi (…) versati dal Contraente, al netto dei costi dedotti dalla
Società, nonché delle porzioni di Premio (…) utilizzate per la copertura del rischio di mortalità”. In aggiunta a tanto, nel documento di polizza consegnato ad Controparte_4
(cfr. doc. 2 del fascicolo di parte convenuta), e precisamente in calce al prospetto personalizzato delle prestazioni assicurative e dei valori di riscatto e di riduzione del contratto, risulta evidenziato: “L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero degli importi investiti è garantito, sulla base delle prestazioni assicurative minime, solo alla data di scadenza, dopo il pagamento di tutte le annualità di premio” (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte convenuta). Del resto, il prodotto assicurativo vita in parola, al pari di tutti quelli della medesima tipologia, è connotato da un obiettivo di investimento di medio-lungo periodo - quindici anni -, in ragione del quale la frazione di capitale trattenuta dall'assicuratore come corrispettivo della copertura del rischio di mortalità decresce progressivamente con l'approssimarsi della scadenza naturale del contratto e invece il valore di riscatto aumenta quanto più ci si avvicina allo scadere della polizza, raggiungendo soltanto a tale data il miglior risultato ovvero la massima resa in termini di ammontare della somma che deve essere liquidata.
Pertanto, in parziale accoglimento della domanda attrice, attese le prescrizioni contrattuali sopra riportate e tenuto conto dell'assenza di specifiche contestazioni dell'attore circa i conteggi effettuati dalla controparte nella fase precontenziosa, la società Contr deve essere condannata a versare ad per il riscatto anticipato della Parte_1 polizza in parola il suddetto importo di € 6.499,51 come determinato dalla convenuta, oltre gli interessi legali maturati sino a oggi dalla istaurazione del giudizio, in difetto di altro atto antecedente valevole come diffida ad adempiere e messa in mora, nonché ulteriori interessi nella misura di legge da calcolarsi sull'intero ammontare oggi liquidato per sorte e interessi con decorrenza dalla pubblicazione della presente decisione al saldo.
La soccombenza parziale giustifica la compensazione di metà delle spese di lite, mentre la quota restante è liquidata nella misura indicata nel dispositivo tenuto conto dei valori medi del tariffario forense come aggiornato dal d.m. 147/2022, considerando in particolare il valore della controversia, determinato dall'importo riconosciuto di spettanza,
e la natura essenzialmente documentale della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
- in accoglimento parziale della domanda attrice, condanna la Controparte_1 nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore a versare in favore di
[...] per il riscatto totale anticipato della polizza vita My Joy n. Parte_1
5001600033429 al medesimo intestata la somma € 6.499,51 oltre interessi legali dalla domanda al saldo come precisato nella parte motiva;
- condanna la società convenuta, altresì, a rifondere all'attore la metà delle spese di lite, quota liquidata in € 145,00 per esborsi non imponibili ed € 2.500,00 per compensi oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge. Spese compensate per la quota rimanente. Così deciso in Roma, all'esito dell'udienza figurata del 23.01.2025 secondo il disposto dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
Il Giudice
Isabella Di Lalla
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE XII CIVILE
All'esito dell'udienza cartolare del 23 gennaio 2025, lette le note sostitutive d'udienza depositate dalle parti nel termine loro assegnato, il Giudice così provvede
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - SEZIONE XII CIVILE in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Isabella Di Lalla ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES COMMA III C.P.C. nella causa iscritta al numero 1013 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente tra
- (C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Ostia Lido - Roma -, via Quinto Aurelio Simmaco n. 7, presso lo studio dell'avv. prof. Giovanni Neri, che lo rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio;
indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
ATTORE
- - già - (C.F. Controparte_1 Controparte_2
; P.IVA ) con sede secondaria in Milano (MI), via Roberto P.IVA_1 P.IVA_2
Lepetit n. 8/10, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Roma, viale Castro Pretorio n. 122, presso lo studio PI
TO ZE & Associati, rappresentata e difesa dagli avvocati del Foro di Milano avv.
Graziana Toscano, avv. Alessandro Cavallanti e avv. Fabrizio Mollica, anche disgiuntamente tra loro, come da allegata procura notarile del 12.01.2021 a firma del dott. avv. Carlo Giulio Leopoldo Vismara notaio in Milano - repertorio n. 1818, raccolta n. 756 - e delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_2
Email_3
CONVENUTA
La domanda di pagamento dell'ammontare complessivo di 14.682,44 euro, pari alla somma dei premi versati negli anni compresi tra il 2015 e il 2021, come promossa nel presente giudizio da parte attrice per ottenere la liquidazione anticipata della sua polizza assicurativa vita denominata My Joy n. 5001600033429 (tariffa ILR3A) non può trovare accoglimento.
È incontroverso che in data 31.01.2015 ebbe a stipulare con la Parte_1 ora il contratto di Controparte_3 Controparte_1 assicurazione sopra indicato (proposta n. 1603077069) inerente al Ramo I Vita, di tipo misto, collegato al rendimento di gestioni separate interne, assumendo con decorrenza dal
1° febbraio 2015 e per la durata stabilita di 15 anni l'obbligo di pagare un premio annuo soggetto a incremento automatico a partire dal secondo anno e pari a € 3.000,000 (con frazionamento trimestrale), importo ridotto, invece, a € 1.800,00 con effetto dal 1° febbraio 2017. Del pari, non risulta contestato che prima della stipula del contratto di assicurazione in parola era stato consegnato al contraente il Fascicolo Informativo versione luglio 2014 (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione di parte convenuta), composto da Scheda Sintetica, Nota Informativa, Condizioni Generali di Assicurazione,
Glossario, Informativa relativa al trattamento dei dai personali). E invero, lo stesso assicurato odierno instante all'atto della sottoscrizione della proposta di polizza n.
1603077069 ha specificamente dichiarato di aver già ricevuto detto fascicolo informativo e di “accettare integralmente le Condizioni Generali di Assicurazione e tutti gli altri termini e condizioni [nel medesimo] contenuti” (cfr. doc. 7 del fascicolo di parte convenuta).
Le questioni sulle quali si è incentrata la controversia hanno riguardato, invece, la correttezza del comportamento osservato in fase precontenziosa dalla compagnia assicuratrice convenuta in quanto quest'ultima, secondo gli assunti di parte attrice, non sarebbe stata puntuale e tempestiva nel riscontro delle richieste avanzate dal contraente, direttamente o tramite il suo legale, e avrebbe quantificato il valore di riscatto della polizza in parola, comunque mai liquidata, in misura di gran lunga inferiore all'ammontare complessivo dei premi versati dall'assicurato. Ebbene, la prima delle suddette censure Contr dell'operato della deve ritenersi priva di fondamento. La documentazione in atti consente di affermare, infatti, che la compagnia assicuratrice non abbia omesso di riscontrare le comunicazioni che le sono state inoltrate, sia le prime - la e-mail del
17.08.2020 e quella del 15.02.2021 -, espressamente finalizzate dallo stesso
[...]
l'una soltanto a “conoscere il valore del riscatto ad oggi” e l'altra anche a CP_4 ottenere chiarimenti sul metodo di calcolo di tale valore (cfr. docc. 4, 5 e 6 allegati all'atto di citazione), sia le successive - la e-mail del 4.03.2021 e quella del 22.03.2021 - inviate dal legale dell'assicurato, aventi ad oggetto la richiesta di riscatto totale della polizza ma contenenti di nuovo la domanda di computo dell'importo finale di spettanza. Al riguardo, anzi, occorre osservare che nella seconda di tali e-mail, quella sottoscritta dall'interessato per adesione e ratifica, si legge: “Prima di compilare il modulo di adeguata verifica per il riscatto totale ho bisogno dei conteggi dettagliati circa la somma fino ad ora maturata”
(cfr. docc. 6 e 6 bis del fascicolo di parte convenuta), dichiarazione questa dalla quale non può non evincersi che, al contrario di quanto sostenuto da parte attrice, quel modulo era stato trasmesso dalla compagnia all'assicurato e questi, o quantomeno il suo legale, aveva piena contezza della necessità di reinviarlo alla società per consentire alla stessa di elaborare la richiesta ricevuta - verificando la puntuale osservanza di tutte le prescrizioni contrattuali - e quindi soddisfarla. Tanto in conformità al disposto dell'art. 13 della Nota
Informativa 07.2014 - il cui contenuto, come sopra detto, risulta letto e accettato dal contraente odierno instante - ove si legge: “La Società procederà ad effettuare i pagamenti da essa dovuti … nel termine di trenta (30) giorni dal ricevimento … della documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e di individuare con esattezza i soggetti che abbiano diritto a riceverlo”.
Invece, non v'è evidenza alcuna della effettiva ritrasmissione di detto modulo, debitamente compilato e sottoscritto, successivamente alla e-mail dell'8 giugno 2021 con la quale, in riscontro della già menzionata istanza del legale del contraente poi reiterata il
20.05.2021 in occasione dell'inoltro di altra documentazione dell'interessato (cfr. all. b della memoria istruttoria di parte attrice), la compagnia assicurativa indicava il valore di riscatto della polizza a tale data e il criterio che era stato adottato per determinarlo, in applicazione di quanto prescritto dall'art. 13 delle CGA (cfr. doc. 6 ter allegato alla comparsa di costituzione). Al riguardo, infatti, non può annettersi rilievo neppure all'ultimo documento prodotto da parte attrice (cfr. doc. C del fascicolo attoreo), ovvero alla comunicazione a mezzo fax del 27.05.2021 con la quale dichiarava di Controparte_4 trasmettere il modulo di richiesta di riscatto in parola - ma non si rinviene riscontro alcuno dell'effettivo inoltro di tale modulo - e al contempo chiedeva nuovamente che prima di procedere alla liquidazione gli fosse reso noto l'importo maturato “per le opportune verifiche”.
E non coglie nel segno neppure l'altra contestazione di parte attrice, quella dell'asserita esiguità del valore di riscatto della polizza in parola come quantificato dalla compagnia assicurativa convenuta in € 6.499,51 (cfr. doc. 5 del fascicolo attoreo) pur a fronte di un ammontare complessivamente versato a titolo di premi, dal perfezionamento del contratto
(in data 01.02.2015) al 02.02.2021, pari a € 14.682,44. Già in risposta alla richiesta di Contr chiarimenti su tale questione, infatti, la aveva rappresentato all'odierno instante (cfr. doc. 6 del fascicolo attoreo) che il valore della polizza al quale fanno riferimento le condizioni contrattuali sottoscritte dall'assicurato va calcolato considerando non già il cumulo dei premi versati, ma soltanto la quota di fatto investita (e gli eventuali rendimenti, che però esulano dal caso di specie), ovvero l'importo risultante dal diffalco da parte della assicuratrice dei costi di cui alla Nota Informativa. Al riguardo, in questo documento (conosciuto e accettato dal contraente, come sopra detto) al punto 2.3
“Garanzie Offerte” si legge: “… la Società non garantisce la preservazione del capitale nel corso della Durata del Contratto e riconosce una garanzia di minimo solo alla Data di
Scadenza [nella fattispecie 01.02.2030]. In particolare, la Società garantisce che il Valore della Polizza alla Data di Scadenza non è mai inferiore all'ammontare complessivo degli
Importi Investiti e dei Rendimenti di Rivalutazione fino alla Data di Scadenza. Gli Importi
Investiti corrispondono ai Premi (…) versati dal Contraente, al netto dei costi dedotti dalla
Società, nonché delle porzioni di Premio (…) utilizzate per la copertura del rischio di mortalità”. In aggiunta a tanto, nel documento di polizza consegnato ad Controparte_4
(cfr. doc. 2 del fascicolo di parte convenuta), e precisamente in calce al prospetto personalizzato delle prestazioni assicurative e dei valori di riscatto e di riduzione del contratto, risulta evidenziato: “L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero degli importi investiti è garantito, sulla base delle prestazioni assicurative minime, solo alla data di scadenza, dopo il pagamento di tutte le annualità di premio” (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte convenuta). Del resto, il prodotto assicurativo vita in parola, al pari di tutti quelli della medesima tipologia, è connotato da un obiettivo di investimento di medio-lungo periodo - quindici anni -, in ragione del quale la frazione di capitale trattenuta dall'assicuratore come corrispettivo della copertura del rischio di mortalità decresce progressivamente con l'approssimarsi della scadenza naturale del contratto e invece il valore di riscatto aumenta quanto più ci si avvicina allo scadere della polizza, raggiungendo soltanto a tale data il miglior risultato ovvero la massima resa in termini di ammontare della somma che deve essere liquidata.
Pertanto, in parziale accoglimento della domanda attrice, attese le prescrizioni contrattuali sopra riportate e tenuto conto dell'assenza di specifiche contestazioni dell'attore circa i conteggi effettuati dalla controparte nella fase precontenziosa, la società Contr deve essere condannata a versare ad per il riscatto anticipato della Parte_1 polizza in parola il suddetto importo di € 6.499,51 come determinato dalla convenuta, oltre gli interessi legali maturati sino a oggi dalla istaurazione del giudizio, in difetto di altro atto antecedente valevole come diffida ad adempiere e messa in mora, nonché ulteriori interessi nella misura di legge da calcolarsi sull'intero ammontare oggi liquidato per sorte e interessi con decorrenza dalla pubblicazione della presente decisione al saldo.
La soccombenza parziale giustifica la compensazione di metà delle spese di lite, mentre la quota restante è liquidata nella misura indicata nel dispositivo tenuto conto dei valori medi del tariffario forense come aggiornato dal d.m. 147/2022, considerando in particolare il valore della controversia, determinato dall'importo riconosciuto di spettanza,
e la natura essenzialmente documentale della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
- in accoglimento parziale della domanda attrice, condanna la Controparte_1 nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore a versare in favore di
[...] per il riscatto totale anticipato della polizza vita My Joy n. Parte_1
5001600033429 al medesimo intestata la somma € 6.499,51 oltre interessi legali dalla domanda al saldo come precisato nella parte motiva;
- condanna la società convenuta, altresì, a rifondere all'attore la metà delle spese di lite, quota liquidata in € 145,00 per esborsi non imponibili ed € 2.500,00 per compensi oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge. Spese compensate per la quota rimanente. Così deciso in Roma, all'esito dell'udienza figurata del 23.01.2025 secondo il disposto dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
Il Giudice
Isabella Di Lalla