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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 23/06/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
Il Giudice del lavoro, dott. Dario Porrovecchio, nella causa iscritta al n. 2139/2024 R.G.L. promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Sinatra Parte_1
- opponente -
C O N T R O
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Elisabetta Inzerillo e Ivano Controparte_1
Samannà
- opposto - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 19.12.2024 il ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Trapani n. 251/2024, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di , odierno opposto, della somma di € 51.089,22, a titolo Controparte_1
di TFR come risultante dal CUD e dalla busta paga di luglio 2024, in relazione al rapporto di lavoro dipanatosi dal 10.06.1991 fino al 30.06.2024, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti fino al saldo e alle spese di procedura nella misura liquidata.
A sostegno dell'opposizione l'opponente, richiamando il principio statuito dall'art. 2697, deduceva che l'odierno opposto, presunto creditore, non avesse provato il fatto costitutivo del credito ovvero l'esistenza del rapporto o del titolo da cui derivava il suo diritto. In tal senso, infatti, contestava la rilevanza probatoria dei documenti offerti nel giudizio monitorio – nella specie la busta paga e il CUD – e, ad ogni modo, il mancato pagamento di quanto richiesto.
1 Nel costituirsi in giudizio l'opposto ha contestato l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo n°251/2024 reso nel procedimento monitorio avente RG. n°1890/2024 Tribunale di Trapani Sezione Lavoro.
La causa istruita in via documentale è stata discussa mediante scambio di note di trattazione scritta.
L'opposizione va rigettata.
Occorre preliminarmente rammentare che nell'opposizione a decreto ingiuntivo s'instaura una cognizione ordinaria sulla sussistenza del credito già azionato in via monitoria, nelle cui allegazioni e pretese resta dunque perimetrato l'odierno giudizio. Pertanto, deve ritenersi che l'opposto, quale pacifico attore sostanziale (cfr. ex multis, Cass. Civ., n. 8718/00; Cass. Civ., n.
736/00; Cass. Civ., n. 7036/99) abbia adeguatamente provato i presupposti della sua domanda sulla scorta della busta paga relativa al mese di luglio e il modello CUD 2024 prodotti fin dalla fase monitoria.
Con riferimento alla idoneità probatoria della citata documentazione posta a fondamento della pretesa creditoria, basti rammentare che le buste paga, al pari delle scritture contabili, hanno valore di prova legale in favore del lavoratore o eventualmente di altri imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio di impresa, oltre che in favore dell'INPS, assimilabile al riconoscimento di debito nell'ambito di una confessione stragiudiziale.
In base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, le buste paga
“costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore” (così Cass. n.13150/2016). “L'avvenuta, rituale consegna della busta paga compilata secondo le prescrizioni di legge non solo non crea preclusioni di sorta a sfavore del lavoratore che non abbia mosso contestazioni all'atto del pagamento (e sarebbero nulle le clausole contrattuali collettive in tal senso, nella specie inesistenti), ma neppure costituisce presunzione legale di pagamento con spostamento a carico del dipendente dell'onere di provare la non corrispondenza dell'importo ricevuto con quello ivi indicato, essendo invece il datore di lavoro, che non possa avvalersi di normale documentazione liberatoria, a dovere provare rigorosamente, gli effettivi pagamenti” (Cass. 1150/1994).
2 A fronte della prova del fatto costitutivo del diritto e della allegazione sufficientemente specifica dell'inadempimento della controparte contrattuale, l'opponente, convenuto sostanziale nel presente giudizio, non ha assolto all'onere della prova sullo stesso gravante ex art. 1218 c.c. di aver eseguito il pagamento delle somme a titolo di TFR, richieste dall'opposto con il ricorso per decreto ingiuntivo (sul riparto dell'onere della prova in materia di azione di adempimento contrattuale cfr. da ultimo ex multis Cass. 15 luglio 2011 n. 15659).
Tale onere dimostrativo può incombere sul lavoratore soltanto nel caso in cui venga provata la regolarità della documentazione che attesti l'avvenuto pagamento di quanto indicato nelle buste paga, in caso contrario, spetta al datore di lavoro la prova rigorosa circa i pagamenti in effetti eseguiti (cfr. Cass. n. 1150/1994; Cass. n. 7310/2001).
E, considerato che l'opponente non ha contestato l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del creditore opposto ovvero la spettanza del TFR maturato per la prestazione lavorativa svolta, deve ritenersi assolto da parte del creditore l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto.
A fronte di ciò, gravava sull'opponente l'onere di provare l'avvenuto pagamento e quindi l'adempimento della propria obbligazione retributiva, ovvero di provare i fatti modificativi o estintivi delle pretese creditorie, onere che nel caso in questione non è stato evidentemente assolto.
Ne consegue il rigetto della spiegata opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm.ii., nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 6.000,00 per compensi professionali, oltre IVA CPA e spese generali.
Trapani, 23.06.2025
Il Giudice
Dario Porrovecchio
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