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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/05/2025, n. 2664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2664 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14786/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. SA Messina Giudice Rel. Est.
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14786/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Franca Gioiello Parte_1
ATTORE
contro
con il patrocinio dell'avv. Annalisa Verdolina CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta
Come da note depositate in data 23.05.2025.
Per il Pubblico Ministero
Nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 5 I signori e contraevano matrimonio in Casorzo in data Parte_1 CP_1
27/05/2007.
Dal matrimonio sono nati: , nata il [...], , nato il [...] e SA, nata il Per_1 Per_2
23/9/2017.
Con ricorso depositato in data 30/07/2022 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
Avanti al Presidente del Tribunale si costituivano e comparivano entrambe le parti.
Il Presidente, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, con ordinanza in data 20/12/2022, disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al Giudice Istruttore nominato entrambe le parti si costituivano e l'istruttoria si svolgeva mediante prove per interpello e testi.
Nelle more del procedimento le parti addivenivano ad un accordo ed il giudice assegnava termine ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte, contenenti la precisazione delle conclusioni congiunte.
Precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo.
Compensa le spese di lite alla luce dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi;
Parte_1 CP_1
AFFIDA i figli , e in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 Persona_3
collocazione principale presso la madre, sino alla data del 31/8/2025.
DISPONE che nei mesi di giugno e luglio del c.a. (2025) tutti e tre i figli stiano una settimana con il padre e una con la madre ossia dal 9.6.2025 ore 7.00 al 16.6.2025 ore 8.30 con il padre e dal 16.6.2025 ore 8.30 al 23.6.2025 con la madre;
dal 7.7.2025 ore 7.00 al 14.7.2025 ore 8.30 con il padre e dal
14.7.2025 ore 8.30 al 21.7.2025 con la madre.
pagina 2 di 5 DA' ATTO che alla data del 31/8/2025, la sig.ra si trasferirà effettivamente in Toscana, Comune CP_1
di Pomarance (SI), P.zza San Dalmazio n 9, ove ha già stabilito la residenza anagrafica.
DISPONE che dal 31/8/2025 i due figli minori e SA saranno collocati presso la madre, a Per_2
Pomarance (PI), mentre la figlia più grande sarà collocata presso il padre. Per_1
ASSEGNA la casa coniugale sita in Orbassano (TO), V.le Toscana n 6, alla madre sino alla data del
31/12/2025.
DA' ATTO che entro tale data del 31/12/2025 la sig.ra NT rilascerà l'immobile, sgomberando tutti i locali occupati dai beni di sua proprietà, con obbligo per la stessa di portare via ciò che è di sua proprietà, a propria cura e spese (le parti si riservano di effettuare l'inventario dei beni ivi contenuti). Il termine di rilascio e sgombero dell'immobile deve intendersi tassativo, con consegna di tutte le chiavi della casa al sig. Parte_1
DA' ATTO che sino al 31/12/2025, la sig.ra dovrà corrispondere direttamente alla proprietaria le CP_1
spese inerenti all'utilizzo dell'immobile.
DA' ATTO che i genitori concordano che, anche se residente con la madre, , sino a quando Per_2 non avrà rimosso il fissatore, sarà curato presso l'Ospedale Regina Margherita di Torino.
DISPONE che fatta salva la migliore cura e collocazione di per tutto il tempo che sarà Per_2
necessario alla completa guarigione, i due figli minori e SA siano collocati presso la Per_2
madre, mentre la figlia più grande sia collocata presso il padre;
Per_1
DA' ATTO che le parti concordano che per l'anno scolastico 2025/2026:
- SA frequenterà il terzo anno della scuola elementare in Pomarance (PI), Via Cercignani n. 38,
Scuola Primaria Tabarrini;
- frequenterà la prima media in Pomarance (PI), Via G. Carducci, Secondaria Primo Grado Per_2
Francesco Persona_4
- frequenterà il Liceo Economico-Sociale presso Istituto territorialmente compatibile con la Per_1
residenza del padre, presso il quale sarà collocata. I genitori stabiliscono che il si attiverà per Parte_1
richiedere il nulla osta e la madre aderirà alla richiesta. Per la scelta della scuola i genitori concordano che sarà iscritta al Liceo Economico Sociale “Porporato” di Pinerolo oppure a quello di Asti Per_1
Liceo Economico Sociale “Monti”, in base alla disponibilità dei posti e della residenza del padre.
DISPONE che, al fine di mantenere il rapporto tra fratelli e con entrambi i genitori, le parti si impegnino ad osservare il seguente calendario:
- Nel periodo scolastico, per un fine settimana al mese, la madre porterà e SA dal padre Per_2
che li terrà con sé per tutto il tempo possibile del week-end comprensivo di pernottamento. La madre si Con farà carico di organizzare il viaggio di dei figli.
pagina 3 di 5 Con
- Parimenti, per un fine settimana al mese, il padre si occuperà di organizzare il viaggio di per che sarà accompagnata dalla madre, ove avrà l'occasione di stare con i fratelli. Per_1
- Se durante l'anno, compatibilmente agli impegni di lavoro, il padre riuscisse ad organizzarsi per andare a trovare i due figli più piccoli in Toscana, la madre dovrà collaborare per favorire il loro incontro.
DISPONE che la sig.ra permetta a e SA di utilizzare un telefono per poter CP_1 Per_2
contattare il padre in audio/video chiamata oppure per ricevere le audio/video chiamate del padre. In ragione dell'età i genitori si riservano di concordare le fasce di orario in cui potranno utilizzare il telefono che sarà dedicato ai contatti con il padre.
DA' ATTO che le parti dichiarano che ha un telefono proprio e potrà mettersi in contatto con la Per_1
madre liberamente.
DISPONE per i periodi in cui non c'è l'obbligo di frequentare la scuola, quanto segue:
a- una settimana nel mese di giugno i figli stanno tutti e tre con il padre, fatti salvi gli impegni lavorativi;
b- una settimana nel mese di luglio i figli stanno tutti e tre con il padre, fatti salvi gli impegni lavorativi;
Con c- i viaggi di saranno a cura della madre che porterà con sé anche che, non andando a scuola, Per_1
potrà stare con la madre e i fratelli per tutto il periodo di giugno e luglio.
d- Nel mese di agosto il padre terrà con sé per due settimane tutti e tre i figli insieme per le vacanze, così come la madre li avrà con sé per le altre due settimane dello stesso mese di agosto (per l'anno
2025 il padre li terrà con sé dall'11.8.2025 al 24.8.2025, con la madre le settimane restanti). Le parti concorderanno il programma delle vacanze entro il 31 maggio di ogni anno.
e- Per la prima settimana di settembre, e SA staranno con il padre, con viaggio di A/R a Per_2
carico della madre, salvo gli impegni lavorativi delle parti.
f- Dal 23/12 al 30/12 ovvero dal 31/12 al 6/1 i tre i figli staranno tutti insieme dal padre o dalla madre, ad anni alterni. Quando a Natale staranno con il padre, la madre accompagnerà SA e dal Per_2
padre. Il 30/12, il padre li accompagnerà con dalla madre e il 6 gennaio andrà a riprendere . Per_1 Per_1
Quando a Natale staranno con la madre, il padre provvederà all'accompagnamento di dalla Per_1
madre. Il 30/12, la madre provvederà a riaccompagnare , insieme con i fratelli, dal padre per Per_1 trascorrere il Capodanno e il 6 gennaio la madre tornerà a riprendere SA e . Per l'anno Per_2
2025 i figli staranno con il padre dal 23/12 al 30/12/2025.
g- Le feste di Pasqua, Ponti e Feste durante l'anno, saranno alternate, nel senso che una volta (festa e/o ponte) SA e saranno accompagnati A/R dalla madre presso il padre e l'altra volta (altra Per_2
pagina 4 di 5 Con festa e/o ponte) il padre organizzerà il viaggio di per che sarà accompagnata presso la madre, Per_1
in modo che per tali giorni di festa i fratelli avranno occasione di stare insieme.
DA' ATTO che le parti concordano che quando e SA dovranno stare con il padre, la Per_2
Con madre si farà carico di organizzare i viaggi di per portarli e prenderli;
quando dovrà stare Per_1
con la madre, Il padre si farà carico di organizzare il viaggio di A/R di presso la residenza della Per_1
madre, salvo che per il viaggio di giugno/luglio quando la madre riprenderà i figli per rientrare in
Toscana porterà con sé che starà con la madre fino a quando vorrà, fatti salvi gli impegni di Per_1
scuola.
DA' ATTO che in ossequio a ciò che prevede la legge in materia, per ogni decisione importante come salute, scuola, attività extra scolastiche, i genitori si impegnano a collaborare onde assumere decisioni concordate e consapevoli, informandosi reciprocamente sulle specifiche situazioni della prole.
DISPONE dal punto di vista economico, considerando che attualmente l'assegno di € 300,00 per ogni figlio, che il sig. versi alla sig.ra l'importo di € 600,00, per contributo al mantenimento Parte_1 CP_1
dei due figli e SA, facendosi carico di ovvero tenendo conto che per la sig.ra Per_2 Per_1 Per_1 dovrebbe corrispondere la cifra di € 300,00. CP_1
DA' ATTO che le parti concordano che gli assegni unici saranno percepiti dai genitori al 100% per quanto di competenza (quello di sarà percepito dal padre e quello di e SA dalla Per_1 Per_2
madre);
DISPONE che le spese extra siano al 50% come da Protocollo applicato a Torino.
DA' ATTO del pagamento della somma di € 6.000,00 (seimila/00), da parte del sig. a favore Parte_1
della sig.ra a titolo di rimborso spese e mantenimento pregresse, con rilascio di quietanza CP_1
liberatoria e dichiarazione di più nulla avere a che pretendere per il pregresso a qualsiasi titolo.
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso dalla Camera di Consiglio della VII sezione civile del Tribunale di Torino in data
29.05.2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa SA Messina dott. Alberto Tetamo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. SA Messina Giudice Rel. Est.
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14786/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Franca Gioiello Parte_1
ATTORE
contro
con il patrocinio dell'avv. Annalisa Verdolina CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta
Come da note depositate in data 23.05.2025.
Per il Pubblico Ministero
Nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 5 I signori e contraevano matrimonio in Casorzo in data Parte_1 CP_1
27/05/2007.
Dal matrimonio sono nati: , nata il [...], , nato il [...] e SA, nata il Per_1 Per_2
23/9/2017.
Con ricorso depositato in data 30/07/2022 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
Avanti al Presidente del Tribunale si costituivano e comparivano entrambe le parti.
Il Presidente, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, con ordinanza in data 20/12/2022, disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al Giudice Istruttore nominato entrambe le parti si costituivano e l'istruttoria si svolgeva mediante prove per interpello e testi.
Nelle more del procedimento le parti addivenivano ad un accordo ed il giudice assegnava termine ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte, contenenti la precisazione delle conclusioni congiunte.
Precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo.
Compensa le spese di lite alla luce dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi;
Parte_1 CP_1
AFFIDA i figli , e in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 Persona_3
collocazione principale presso la madre, sino alla data del 31/8/2025.
DISPONE che nei mesi di giugno e luglio del c.a. (2025) tutti e tre i figli stiano una settimana con il padre e una con la madre ossia dal 9.6.2025 ore 7.00 al 16.6.2025 ore 8.30 con il padre e dal 16.6.2025 ore 8.30 al 23.6.2025 con la madre;
dal 7.7.2025 ore 7.00 al 14.7.2025 ore 8.30 con il padre e dal
14.7.2025 ore 8.30 al 21.7.2025 con la madre.
pagina 2 di 5 DA' ATTO che alla data del 31/8/2025, la sig.ra si trasferirà effettivamente in Toscana, Comune CP_1
di Pomarance (SI), P.zza San Dalmazio n 9, ove ha già stabilito la residenza anagrafica.
DISPONE che dal 31/8/2025 i due figli minori e SA saranno collocati presso la madre, a Per_2
Pomarance (PI), mentre la figlia più grande sarà collocata presso il padre. Per_1
ASSEGNA la casa coniugale sita in Orbassano (TO), V.le Toscana n 6, alla madre sino alla data del
31/12/2025.
DA' ATTO che entro tale data del 31/12/2025 la sig.ra NT rilascerà l'immobile, sgomberando tutti i locali occupati dai beni di sua proprietà, con obbligo per la stessa di portare via ciò che è di sua proprietà, a propria cura e spese (le parti si riservano di effettuare l'inventario dei beni ivi contenuti). Il termine di rilascio e sgombero dell'immobile deve intendersi tassativo, con consegna di tutte le chiavi della casa al sig. Parte_1
DA' ATTO che sino al 31/12/2025, la sig.ra dovrà corrispondere direttamente alla proprietaria le CP_1
spese inerenti all'utilizzo dell'immobile.
DA' ATTO che i genitori concordano che, anche se residente con la madre, , sino a quando Per_2 non avrà rimosso il fissatore, sarà curato presso l'Ospedale Regina Margherita di Torino.
DISPONE che fatta salva la migliore cura e collocazione di per tutto il tempo che sarà Per_2
necessario alla completa guarigione, i due figli minori e SA siano collocati presso la Per_2
madre, mentre la figlia più grande sia collocata presso il padre;
Per_1
DA' ATTO che le parti concordano che per l'anno scolastico 2025/2026:
- SA frequenterà il terzo anno della scuola elementare in Pomarance (PI), Via Cercignani n. 38,
Scuola Primaria Tabarrini;
- frequenterà la prima media in Pomarance (PI), Via G. Carducci, Secondaria Primo Grado Per_2
Francesco Persona_4
- frequenterà il Liceo Economico-Sociale presso Istituto territorialmente compatibile con la Per_1
residenza del padre, presso il quale sarà collocata. I genitori stabiliscono che il si attiverà per Parte_1
richiedere il nulla osta e la madre aderirà alla richiesta. Per la scelta della scuola i genitori concordano che sarà iscritta al Liceo Economico Sociale “Porporato” di Pinerolo oppure a quello di Asti Per_1
Liceo Economico Sociale “Monti”, in base alla disponibilità dei posti e della residenza del padre.
DISPONE che, al fine di mantenere il rapporto tra fratelli e con entrambi i genitori, le parti si impegnino ad osservare il seguente calendario:
- Nel periodo scolastico, per un fine settimana al mese, la madre porterà e SA dal padre Per_2
che li terrà con sé per tutto il tempo possibile del week-end comprensivo di pernottamento. La madre si Con farà carico di organizzare il viaggio di dei figli.
pagina 3 di 5 Con
- Parimenti, per un fine settimana al mese, il padre si occuperà di organizzare il viaggio di per che sarà accompagnata dalla madre, ove avrà l'occasione di stare con i fratelli. Per_1
- Se durante l'anno, compatibilmente agli impegni di lavoro, il padre riuscisse ad organizzarsi per andare a trovare i due figli più piccoli in Toscana, la madre dovrà collaborare per favorire il loro incontro.
DISPONE che la sig.ra permetta a e SA di utilizzare un telefono per poter CP_1 Per_2
contattare il padre in audio/video chiamata oppure per ricevere le audio/video chiamate del padre. In ragione dell'età i genitori si riservano di concordare le fasce di orario in cui potranno utilizzare il telefono che sarà dedicato ai contatti con il padre.
DA' ATTO che le parti dichiarano che ha un telefono proprio e potrà mettersi in contatto con la Per_1
madre liberamente.
DISPONE per i periodi in cui non c'è l'obbligo di frequentare la scuola, quanto segue:
a- una settimana nel mese di giugno i figli stanno tutti e tre con il padre, fatti salvi gli impegni lavorativi;
b- una settimana nel mese di luglio i figli stanno tutti e tre con il padre, fatti salvi gli impegni lavorativi;
Con c- i viaggi di saranno a cura della madre che porterà con sé anche che, non andando a scuola, Per_1
potrà stare con la madre e i fratelli per tutto il periodo di giugno e luglio.
d- Nel mese di agosto il padre terrà con sé per due settimane tutti e tre i figli insieme per le vacanze, così come la madre li avrà con sé per le altre due settimane dello stesso mese di agosto (per l'anno
2025 il padre li terrà con sé dall'11.8.2025 al 24.8.2025, con la madre le settimane restanti). Le parti concorderanno il programma delle vacanze entro il 31 maggio di ogni anno.
e- Per la prima settimana di settembre, e SA staranno con il padre, con viaggio di A/R a Per_2
carico della madre, salvo gli impegni lavorativi delle parti.
f- Dal 23/12 al 30/12 ovvero dal 31/12 al 6/1 i tre i figli staranno tutti insieme dal padre o dalla madre, ad anni alterni. Quando a Natale staranno con il padre, la madre accompagnerà SA e dal Per_2
padre. Il 30/12, il padre li accompagnerà con dalla madre e il 6 gennaio andrà a riprendere . Per_1 Per_1
Quando a Natale staranno con la madre, il padre provvederà all'accompagnamento di dalla Per_1
madre. Il 30/12, la madre provvederà a riaccompagnare , insieme con i fratelli, dal padre per Per_1 trascorrere il Capodanno e il 6 gennaio la madre tornerà a riprendere SA e . Per l'anno Per_2
2025 i figli staranno con il padre dal 23/12 al 30/12/2025.
g- Le feste di Pasqua, Ponti e Feste durante l'anno, saranno alternate, nel senso che una volta (festa e/o ponte) SA e saranno accompagnati A/R dalla madre presso il padre e l'altra volta (altra Per_2
pagina 4 di 5 Con festa e/o ponte) il padre organizzerà il viaggio di per che sarà accompagnata presso la madre, Per_1
in modo che per tali giorni di festa i fratelli avranno occasione di stare insieme.
DA' ATTO che le parti concordano che quando e SA dovranno stare con il padre, la Per_2
Con madre si farà carico di organizzare i viaggi di per portarli e prenderli;
quando dovrà stare Per_1
con la madre, Il padre si farà carico di organizzare il viaggio di A/R di presso la residenza della Per_1
madre, salvo che per il viaggio di giugno/luglio quando la madre riprenderà i figli per rientrare in
Toscana porterà con sé che starà con la madre fino a quando vorrà, fatti salvi gli impegni di Per_1
scuola.
DA' ATTO che in ossequio a ciò che prevede la legge in materia, per ogni decisione importante come salute, scuola, attività extra scolastiche, i genitori si impegnano a collaborare onde assumere decisioni concordate e consapevoli, informandosi reciprocamente sulle specifiche situazioni della prole.
DISPONE dal punto di vista economico, considerando che attualmente l'assegno di € 300,00 per ogni figlio, che il sig. versi alla sig.ra l'importo di € 600,00, per contributo al mantenimento Parte_1 CP_1
dei due figli e SA, facendosi carico di ovvero tenendo conto che per la sig.ra Per_2 Per_1 Per_1 dovrebbe corrispondere la cifra di € 300,00. CP_1
DA' ATTO che le parti concordano che gli assegni unici saranno percepiti dai genitori al 100% per quanto di competenza (quello di sarà percepito dal padre e quello di e SA dalla Per_1 Per_2
madre);
DISPONE che le spese extra siano al 50% come da Protocollo applicato a Torino.
DA' ATTO del pagamento della somma di € 6.000,00 (seimila/00), da parte del sig. a favore Parte_1
della sig.ra a titolo di rimborso spese e mantenimento pregresse, con rilascio di quietanza CP_1
liberatoria e dichiarazione di più nulla avere a che pretendere per il pregresso a qualsiasi titolo.
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso dalla Camera di Consiglio della VII sezione civile del Tribunale di Torino in data
29.05.2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa SA Messina dott. Alberto Tetamo
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