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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/06/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., del 5.6.2026 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4800/2024 R.G.
TRA
, (C.F.: ), rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Simona Potenza, (C.F.: , con studio in Napoli alla Via CodiceFiscale_2
Nazionale n.66
Ricorrente
E
in persona del lrpt, rappresentato e difeso dall'avv.to Gianfranco Pepe, CP_1 elettivamente domiciliato in Nola Strada Statale Variante 7 bis
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 16.7.2024 la parte ricorrente deduceva che con decreto di omologa reso nel giudizio n. 4288-22 il Tribunale di Nola le riconosceva il diritto all'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 a decorrere dal luglio 2022; che il decreto veniva notificato all' in data 24.7.2023; che nonostante il CP_1 decorso di più di 120 giorni dalla data della notifica, nulla gli veniva corrisposto;
che l'iter amministrativo si esauriva infruttuosamente. Tutto ciò premesso, adiva il Tribunale di Nola per vedersi accogliere le seguenti conclusioni: «1) condannare l a corrispondere le provvidenze CP_1 economiche relative all'assegno ordinario d'invalidità quantificate fino al maggio 2024, come da provvedimento emesso dallo stesso , in euro 13.982,55 CP_2 oltre ratei a maturarsi in corso di causa ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ovvero da quella maggiore o minore stabilita dal Giudice anche eventualmente a mezzo C.T.U.; 2) condannare parte resistente alla rifusione delle spese e competenze della presente procedura, compreso il rimborso spese generali, IVA e CPA con attribuzione al procuratore costituito che se ne dichiara anticipatario.». Si costituiva l e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del CP_2 contendere, stante l'avvenuta liquidazione della prestazione. Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza e motivazione contestuale.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi
1 di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, CP_ è venuto meno l'oggetto del contendere, avendo l provveduto in via amministrativa alla liquidazione degli arretrati spettanti per la causale di cui al ricorso, così come dichiarato dalla stessa parte ricorrente con le note d'udienza del 13.1.2025.
Ciò posto, può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Quanto al regime delle spese di lite, esse seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate ex dm 55/14 e ss.mm. – scaglione compreso tra € 26.000,00 e € 52.000,00 (Cass. 12460/20 e 32551/22) – esclusa la fase istruttoria, ed applicando i parametri minimi in ragione della non complessità della causa;
CP_ tenuto conto del contegno processuale dell' che ha consentito una celere e pacifica definizione del giudizio, le stesse sono compensate nella misura della metà con condanna per la restante parte nei confronti dell' . Si addebita a CP_2 quest'ultimo, infatti, il ritardo nel pagamento delle somme dovute in favore della parte ricorrente e liquidate solo nell'ottobre 2024, oltre il termine di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate, già ridotte, in CP_1
€ 1.645,00, oltre spese generali, iva e cpa con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Nola, 5.6.2025
2 Il Giudice
Dott. Francesco Fucci
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