Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/03/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 05/03/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 6368/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Anna Oliva, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
Pt_1
OPPONENTE
C O N T R O
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Gennaro Parte_2
Crispo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Ottaviano, via Ferrovia dello Stato n.
136;
CONCLUSIONI
PER L' : ritenere fondato e accogliere il presente ricorso alla luce delle considerazioni del Pt_1
CTP e per l'effetto dichiarare, previo rinnovo dell'accertamento tecnico peritale, la Persona_1 controparte non affetta dalla invalidità come quantificata dal CTU;
2) Condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio;
PER PARTE RESISTENTE: a)Rigettare il ricorso, siccome nullo, improponibile, inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e in diritto;
confermare le risultanze del ctu dott.ssa Persona_2
e per l'effetto, b) dichiarare lo stato di totale inabilità del resistente nella misura del
[...]
100% con necessità di assistenza continua per non essere in grado di provvedere in modo autonomo agli atti quotidiani della vita o per impossibilità di deambulare autonomamente senza l'aiuto di un accompagnatore con decorrenza dal 25/11/2020 così come indicato nella relazione dal consulente tecnico d'ufficio in sede di ATPO;
c) Condannare l' al pagamento delle spese diritti Pt_1 ed onorari del presente giudizio nonché di quello di ATPO con attribuzione separata all'Avv.to
Gennaro Crispo anticipatario.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 13.12.2022, l' , Pt_1 dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto da per l'accertamento del requisito sanitario necessario per il Parte_2 riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, proponeva il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, ed affermando di contro l'insussistenza del requisito sanitario accertato dal c.t.u. ivi nominato.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in Parte_2 giudizio, contestando la fondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese, con distrazione.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, va osservato come l'odierno opponente abbia chiaramente evidenziato, anche a mezzo di note medico-legali, i motivi della contestazione.
L' ha, difatti, messo in luce un'evidente discrasia tra le risultanze dell'esame obbiettivo del Pt_1 periziato e le conclusioni rassegnate dal c.t.u. in prima fase in termini di sussistenza del requisito sanitario sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
2.1. In considerazione delle fondate censure mosse alla relazione tecnica, si è reputato necessario rinnovare le operazioni peritali ad opera di un diverso consulente d'ufficio, dott. Per_3
, il quale, all'esito delle operazioni peritali, in totale disaccordo con quanto acclarato dal
[...] consulente nominato in fase di ATP, ha negato la sussistenza del requisito sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
3. Il c.t.u., sulla scorta della documentazione sanitaria prodotta e delle risultanze dell'esame obiettivo praticato, ha formulato la seguente diagnosi: “artrosi polidistrettuale a moderato impegno funzionale in pregressa lussazione post-traumatica della spalla sinistra;
vasculopatia cerebrale cronica con deterioramento cognitivo di grado lieve;
blocco atrio- ventricolare di 2° tipo con episodi di fibrillazione atriale parossistica trattato mediante impianto di pacemaker tricamerale;
insufficienza venosa cronica agli arti inferiori;
broncopatia cronica”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il c.t.u. ha così osservato: “Il periziato è affetto da una degenerazione artrosica della colonna vertebrale e degli arti associata ad una pregressa lussazione della spalla sinistra, i cui postumi non sono in grado di determinare alcun deficit funzionale che abolisca la funzione statico-deambulatoria, che può estrinsecarsi in totale autonomia senza necessità di un accompagnatore mediante l'ausilio di un bastone.
Durante il colloquio peritale non sono emerse significative compromissioni delle facoltà cerebrali, tali da compromette l'autonomia della sfera decisionale della ricorrente. Pertanto, lo status psicopatologico in cui versa il ricorrente è di sufficiente compenso psichico. Durante il colloquio peritale, inoltre, il periziato ha dimostrato allo stato di rendersi conto della portata dei singoli atti che va a compiere e dei modi e tempi in cui gli stessi debbano essere compiuti. In definitiva, il periziato è apparso in grado di provvedere autonomamente a sé stesso nelle azioni elementari della vita quotidiana.
Dal punto di vista cardio-vascolare la malattia aritmica e venosa godono di un buon controllo emodinamico, come osservato in sede peritale, permettendo al ricorrente una soddisfacente autonomia nel compiere le normali azioni quotidiane.
Infine, la patologia respiratoria non determina alcun impatto sull'autonomia del soggetto in esame e non è in grado di configurare la sussistenza dei requisiti medico-legali in materia di indennità di accompagnamento.
In definitiva, tali disturbi assieme non aboliscono l'autonoma capacità deambulatoria dell'istante né inficiano in maniera cospicua gli atti quotidiani della vita del periziato al punto da dover ricorrere necessariamente e permanentemente ad una presenza esterna costante. Difatti, dall'esame obiettivo condotto in sede peritale non sono emersi elementi tali da giustificare la necessità di un accompagnatore nella deambulazione o nello svolgimento di atti quotidiani legati alla nutrizione, all'igiene personale, agli atti della vestizione/svestizione, al controllo sfinterico, all'orientamento.
Di conseguenza, a far data dalla domanda amministrativa il ricorrente è da considerarsi invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti gravi (100%) a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età senza diritto all'indennità di accompagnamento”.
3.1. La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo espletato e della argomentata analisi di tutta la documentazione medica prodotta.
Parte ricorrente, con le note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza, ha riproposto le medesime doglianze già espresse in sede di osservazioni alla bozza peritale, cui il consulente sanitario ha già diffusamente replicato. Ed invero, il c.t.u., in replica ai rilievi di parte, ha confermato le proprie conclusioni, argomentando, per quanto di interesse, come segue: “… Nelle sue note controdeduttive il difensore della parte ricorrente accenna ad un “Certificato del 16/11/2024, Unità Specialistica di Neurologia
– Casa di Cura Andrea Grimaldi- che oggi si allega, redatto dallo Specialista Neurologo dott.
Cozzolino”, non ritrovato in allegato alla PEC trasmessa dal difensore allo scrivente CTU né comunque acquisibile in sede peritale poiché necessitante della preliminare autorizzazione del
Giudice adito nel rispetto del contraddittorio tra le parti.
Riguardo alla certificazione neurologica dell'Asl Na2 Nord datata 04/05/2023 richiamata nelle prefate controdeduttive, lo specialista Neurologo si limitava ad elencare una serie di patologie senza riportare alcun esame clinico né specificare nel dettaglio i deficit funzionali correlati.
Stesso dicasi per la certificazione del medico di base Dr. datata 31/03/2023, Per_4 descrivente una serie di patologie e concludendo apoditticamente che “per tali patologie necessita di cure e assistenza continua”.
Inoltre, la richiamata consulenza geriatrica del 16/03/2021 descriveva il periziato con un “lieve disorientamento temporale” e con una “deambulazione zoppicante con l'aiuto di un bastone”, ovvero con lo stesso quadro clinico rilevato in sede peritale.
In merito ai test ADL e IADL citati sinteticamente in alcune certificazioni versate in atti, occorre sottolineare che la mera citazione di un punteggio senza alcun riferimento alla scala utilizzata nella somministrazione del test e, soprattutto, senza alcuna evidenza documentale del questionario somministrato al periziato, rende difficile la comprensione di quali attività funzionali dell'esaminato, essenziali per la vita sociale indipendente, sarebbero eventualmente compromesse.
Nelle indagini tese alla valutazione della disabilità dell'anziano e della sua gravità si utilizzano scale di misura, cioè gruppi di item che possono essere inseriti in un questionario più esteso. Tutte le misure di disabilità fanno riferimento ad un gruppo di funzioni e/o attività, che vengono scelte come rappresentative del livello di incapacità del soggetto esaminato. Il grado di svolgimento di queste funzioni e/o attività permette il calcolo del livello di disabilità. Una delle scale più utilizzate per la valutazione e la quantificazione delle capacità della persona disabile è la scala ADL
“Activities of Daily Living”. Tale scala misura la capacità di espletare le funzioni fondamentali della vita quotidiana, quali lavarsi, vestirsi, andare alla toilette, spostarsi, alimentarsi e continenza, ma presenta una scarsa sensibilità rispetto ad altri indici successivamente elaborati, perché non include la mobilità esterna, l'occupazione, lo stato cognitivo e le relazioni sociali. Essa, inoltre, non permette un confronto quantitativo tra i livelli di disabilità.
La scala IADL “Instrumental Activities of Daily Living” propone una lista di domande relative alla capacità di svolgere un insieme selezionato di funzioni e attività che richiedono un più alto livello di coordinazione motoria di quello necessario per lo svolgimento dell'insieme delle attività coperte dalla scala ADL. La scala IADL misura più propriamente l'handicap, poiché è in grado di fornire un indicatore che misura la capacità di svolgere normalmente il proprio ruolo sociale.
Entrambi i test ADL e IADL richiedono la fondamentale collaborazione dell'intervistato, il quale è chiamato a rispondere con sincerità alle domande poste dall'esaminatore. Per tale ragione, esse godono di una limitata attendibilità medico-legale in quanto possono essere oggetto di tentativi di simulazione posti in campo dalle parti opportunamente istruite e/o scarsamente collaboranti. In effetti, il rischio insito nei predetti test è la misurazione della cosiddetta “disabilità soggettiva” anziché l'accertamento della “disabilità oggettiva”, quest'ultima rilevante ai fini medico-legale in quanto correlata non ad una sintomatologia riferita dalla parte ricorrente ma a patologie croniche documentalmente provate e tali da giustificare una grave disabilità.
In tale equivoco è caduto il precedente CTU in fase di ATP Dr.ssa Dott.ssa Persona_2
(che non è uno specialista in medicina legale contrariamente a quanto sostenuto
[...] dall'Avv. Gennaro Crispo), la quale nel suo elaborato peritale ha descritto il ricorrente
“sufficientemente curato nell'aspetto e nell'abbigliamento si mostra orientato nel tempo, nello spazio e nella persona…lucido, orientato nel tempo e nello spazio con funzioni psichiche nei limiti per età e per cultura…Invitato ad eseguire in sequenza azioni finalizzate al raggiungimento di uno scopo è riuscito nel compito…funzioni prassognosiche sono risultate conservate, essendo stato egli in grado di riconoscere oggetti di uso comune indicandone il nome e la funzione…Il periziando o è stato in grado di esporre in modo sufficientemente completo e preciso tutta la sua anamnesi personale e patologica, sia remota che prossima...”. Trattasi di una descrizione che combacia nella sostanza con un soggetto capace di intendere e di volere, che è in grado di rendersi conto della portata dei singoli atti che va a compiere e dei modi e tempi in cui gli stessi debbano essere compiuti. In definitiva, è il quadro neuropsichico descritto dallo scrivente nella sua bozza/elaborato peritale!
Inoltre, il precedente CTU ha diagnosticato una “spondiloartrosi con grave compromissione deambulatoria” descrivendo allo stesso tempo all'esame obiettivo dell'apparato locomotore semplicemente: “Dichiarata dolente la pressione digitale sulle apofisi spinose delle vertebre.
Ridotti i movimenti delle grandi e piccole articolazioni con presenza di scrosci alle grandi articolazioni, specialmente degli arti inferiori”. In sostanza, la Dr.ssa non Persona_2 ha motivato le ragioni cliniche alla base dell'asserito grave deficit deambulatorio, atteso che la generica diagnosi di spondiloartrosi si riferisce ad una degenerazione artrosica della sola colonna vertebrale e che nessun accenno è stato fatto dal precedente CTU per quantificare i deficit articolari delle “grandi e piccole articolazioni”. Eppure, il mentovato CTU ha affermato: “In particolare ritengo ribadire che il mio personale convincimento è basato sull'esame obiettivo peritale, frutto di mia diretta osservazione, che consente l'utilizzo dei test ADL e IADL, non già come questionario da somministrare di nessuna valenza medico-legale, ma quale espressione di un parere tecnico”.
Anche le risultanze dei test ADL e IADL riportati nel precedente elaborato peritale suscitano non poche perplessità. Difatti, la Dr.ssa , allorquando valuta le “attività di Persona_2 vita quotidiane” del periziato spazia dalla descrizione di un paziente che da un alto ha bisogno di assistenza per fare il bagno e/o prendere i vestiti o nel vestirsi e dall'altro è completamente autonomo nell'andare nella stanza da bagno per la minzione e l'evacuazione, pulirsi, rivestirsi
(“Va in bagno, si pulisce e si riveste senza bisogno di assistenza”) come pure negli spostamenti
(“Si sposta dentro e fuori dal letto e in poltrone senza assistenza”) e nell'alimentazione (“Senza assistenza”). Finanche l'incontinenza urinaria riportata nel giudizio diagnostico dal precedente
CTU ai test ADL viene ridimensionata (“Incidenti occasionali”).
Viceversa, il periziato non ha documentato patologie comprovanti l'asserito suo grave stato di disabilità, ad esempio attraverso esami clinico-strumentali attestanti gravi difficoltà motorie e/o gravi deficit cognitivi e/o programmi riabilitativi multidisciplinari rivolti al recupero della disabilità multifattoriale.
Ma la maggiore contraddizione rilevata dalla disamina dei predetti test riguarda la descrizione di un periziato che da un lato è in grado di assumere i farmaci autonomamente (“prende le medicine che gli sono state prescritte”) ma nel contempo sarebbe “incapace di maneggiare i soldi”!”.
Conclusivamente, il perito ha ribadito “…che i deficit funzionali del periziato rilevati all'esame clinico peritale, rapportati alla sua età, non godono di una gravità tale da inficiare la sua indipendenza nello svolgimento delle normali attività della vita quotidiana o sulla capacità di compiere le attività della vita quotidiana (lavarsi, vestirsi, andare in bagno, mangiare, assumere farmaci, controllo degli sfinteri, spostamenti), in quanto il ricorrente possiede la materiale capacità di assicurarsi autonomamente e sufficientemente quel minimo di funzioni vegetative e di relazioni indispensabili per garantire gli atti quotidiani, non lavorativi, della vita (vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, preparazione dei cibi, spostamento nell'ambiente domestico, capacità di accudire alle faccende domestiche, conoscenza del valore del denaro, orientamento temporo-spaziale, possibilità di attuare condizioni di autosoccorso e di chiedere soccorso, lettura, etc.)”.
Pertanto, le conclusioni del c.t.u., in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie da questo giudicante.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va in parte accolta e, per l'effetto, va dichiarato insussistente il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
4. Quanto al governo delle spese, stante il complessivo esito della vicenda processuale, si dispone la compensazione integrale delle spese di giudizio. In ragione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di c.t.u. di entrambi i giudizi, da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . Pt_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• In accoglimento del ricorso, dichiara l'insussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
• Compensa le spese di entrambe le fasi di giudizio;
• Pone le spese di c.t.u. di entrambi i giudizi a carico dell' . Pt_1 Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 05/03/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno