Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 7903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7903 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07903/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00885/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 885 del 2025, proposto da
RU IE, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del rispettivo Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
– del provvedimento, conosciuto in data 19 novembre 2024, contenente il giudizio di non abilitazione scientifica per l'accesso al ruolo dei professori universitari di II fascia per il settore concorsuale 09/H1 “ SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI ”, di cui al Decreto Direttoriale n. 1796/2023 avente per oggetto “ procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia ”;
– del verbale di non abilitazione e dell'elenco di estremi sconosciuti degli abilitati nella parte in cui non comprende il ricorrente;
– di tutti gli atti della procedura e, in particolare di tutti i verbali delle riunioni della Commissione e, specificamente, di quelli relativi alle sedute nelle quali sono stati formulati i criteri di valutazione ed i conseguenti giudizi individuali ed il giudizio collettivo del ricorrente;
-di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, ivi compresi, ove occorra del verbale n. 1 nonché degli altri verbali della Commissione;
- del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 recante “ Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n.222, concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’art.16 della legge 30 dicembre 2010, n.240 ”;
- del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 giugno 2016 n. 120 concernente “ regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettere a), b), c) della legge 30 dicembre 2010, n.240 e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n.95 ”;
– del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 8 agosto 2018 n. 589 recante “ Determinazione dei valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del D.M. 7 giugno 2016, n.120 ”;
– del decreto legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, recante “ Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale ”;
-del decreto direttoriale del 28 luglio 2023, n. 1211 con il quale è stata avviata la procedura per la formazione delle Commissioni nazionali per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia;
-del Decreto Direttoriale 553/2021 come rettificato dal D.D. 589/2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca, ove necessario e soltanto cautelarmente ove e perché successivamente interpretati sfavorevolmente alla posizione del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa BE AZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
1. Con ricorso ritualmente notificato, il dott. IE RU, ricercatore a tempo determinato di tipo B, L.240/10, nel settore 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Sassari, ha impugnato il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) a Professore Universitario di seconda fascia, in relazione al medesimo settore nel quale svolge il ruolo di ricercatore, espresso dalla Commissione (con voto unanime di 5/5) presso il Ministero dell’Università e della Ricerca, di cui alla procedura bandita con D.D. n. 553/2021, come integrato da D.D. n. 589/2021, e tutti gli atti prodromici, connessi e consequenziali, ivi compresi i verbali indicati in epigrafe.
2. Il candidato ricorrente, premesso di aver raggiunto i requisiti prescritti dal bando e di aver ottenuto il riconoscimento di almeno 3 degli 8 titoli stabiliti dalla Commissione, riferisce che l’abilitazione gli è stata negata in quanto “ il numero di pubblicazioni su sede editoriale almeno buona per il settore concorsuale non è sufficiente ” e, pertanto, la collocazione editoriale dei prodotti scientifici non raggiungerebbe la sufficienza, di talché, sulla base di tale esclusivo parametro, il candidato presenterebbe, “ complessivamente pubblicazioni tali da NON dimostrare la maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di II fascia ”.
3. A sostegno del ricorso, sono state quindi articolate le seguenti censure sinteticamente enunciate.
3.1. Violazione e falsa applicazione della l. n. 240 del 2010; del DD 1796/2023; del DPR 95 del 2016; del D.M. n. 120 del 2016; del D.M. n. 589 del 2018; dell’art. 3 l. n. 241 del 1990; del DPR 497/1994. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento delle circostanze di fatto, difetto di istruttoria. Carenza di motivazione, illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta.
Il ricorrente sostiene che i rilievi critici mossi nel giudizio collegiale non bastano a sorreggere il diniego dell’abilitazione ad uno studioso che attinge il prescritto livello di valutazione quanto a tutte i requisiti prescritti dal bando e mostra un profilo di spicco quanto ai titoli di merito.
La motivazione difetta del requisito essenziale dell’analiticità prescritto dalla legge.
Deduce che nè il giudizio collegiale, né i giudizi individuali, peraltro di pressocché identico tenore, presentano infatti alcun riferimento a specifiche pubblicazioni del candidato, limitandosi a riportare un’opinione complessiva in ordine alla relativa collocazione editoriale; opinione che risulta del tutto contraddittoria rispetto ai giudizi positivi espressi sugli altri parametri ed arbitraria, in quanto, letteralmente, inconfutabile.
3.2. Violazione e falsa applicazione della l. n. 240 del 2010; del DD 1796/2023; del DPR 95 del 2016; del D.M. n. 120 del 2016; del D.M. n. 589 del 2018; dell’art. 3 l. n. 241 del 1990; del DPR 497/1994. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento delle circostanze di fatto, difetto di istruttoria. Carenza di motivazione, illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta.
Il ricorrente evidenzia che il giudizio di non idoneità non tiene minimamente in considerazione le opinioni positivamente espresse dalla Commissione sulle pubblicazioni del candidato ed il percorso professionale da egli svolto, così risolvendosi in una valutazione del tutto generica ed irragionevole rispetto alle evidenze sottoposte alla valutazione dell’Organo collegiale.
3.3. Violazione e falsa applicazione della l. n. 240 del 2010; del DD 1796/2023; del DPR 95 del 2016; del D.M. n. 120 del 2016; del D.M. n. 589 del 2018; dell’art. 3 l. n. 241 del 1990; del DPR 497/1994. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento delle circostanze di fatto, difetto di istruttoria. Carenza di motivazione, illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta.
Il ricorrente lamenta che i giudizi dei singoli commissari sono praticamente sovrapponibili. In particolare la Commissione ha espresso un unico giudizio e non emerge il corretto iter voluto dalla normativa e dalla stessa predisposizione dei criteri affinché una varietà di valutazioni debba trovare una sintesi che garantisca una esaustiva valutazione. In altri termini dal giudizio non traspare alcuna discussione collegiale né, d’altra parte, appare plausibile che ogni singolo commissario abbia valutato in termini quasi identici il candidato rispetto ai titoli presentati.
3.4. Violazione e falsa applicazione della l. n. 240 del 2010; del DD 1796/2023; del DPR 95 del 2016; del D.M. n. 120 del 2016; del D.M. n. 589 del 2018; violazione del principio del buon andamento della cosa pubblica. Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. Violazione degli artt. 3, 57 e 97 della Cost. Carenza di motivazione e istruttoria. Violazione del principio dell’affidamento. Parziale e limitata motivazione in relazione ai criteri da utilizzare. Evidente svalutazione sostanziale dei parametri di valutazione. Assenza di un parere pro veritate .
Il ricorrente ribadisce che la valutazione di non idoneità appare avvenuta senza l'espressione di un adeguato e motivato giudizio formato a seguito di una valutazione complessiva del proprio profilo individuale. Manca, in particolare, un’analitica valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, così risolvendosi il parere della Commissione in un giudizio illegittimo per evidente superficialità ed incompletezza.
4. Si è costituita con memoria formale l’Amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
5. All’udienza pubblica del 15 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato.
7. La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati devono possedere e il cui accertamento è svolto sulla base di meri parametri, indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità tecnica della Commissione “ nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo ” (Tar Lazio, Roma, sez. III,4.5.2020 n. 4617).
7.1. Il quadro normativo di riferimento va ricostruito, in primo luogo, richiamando la legge n. 240/2010 (“ Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario ”) che ha previsto, all’art. 16, che il personale accademico debba essere reclutato, previo conseguimento di una Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) rilasciata da una apposita Commissione composta da professori qualificati nella materia di riferimento.
La predetta legge ha poi demandato ai successivi regolamenti le concrete modalità di attuazione delle procedure di reclutamento in discorso .
Con il regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 95/2016 sono state, quindi, individuate le modalità ed i tempi delle procedure per il conseguimento dell’Abilitazione. L’art. 4 ha poi demandato al Ministero dell’Università, sentiti il CUN e l'ANVUR, di determinare: 1) i criteri, parametri e indicatori di attività scientifica differenziati per funzioni e per settore concorsuale; 2) il numero massimo di pubblicazioni, che non può essere inferiore a dieci, distinto per fascia e per area disciplinare, che ciascun candidato può presentare ai fini della valutazione nella procedura di abilitazione; 3) le modalità di scelta da parte della Commissione dei criteri, dei parametri e dei relativi indicatori, nonché la loro rilevanza ai fini dell’attribuzione o meno dell’abilitazione; 4) le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e dei parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
Successivamente è stato emanato il D.M. n. 120 del 7 giugno 2016 del Ministero dell’Università, contenente il “ Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettere a), b) e c) L. 30 dicembre 2010, n. 240, e succ. mod., e degli artt. 4 e 6, commi 4 e 5, del D.P. R. 4 aprile 2016, n. 95 ”.
L’art. 3 del D.M. n. 120/2016 ha previsto, in particolare, che “ Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati …”.
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca (comma 2, art. 3 cit.).
Il successivo art. 4, nell’elencare i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche da parte della Commissione, precisa che quest’ultima deve valutare: “ a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi ”.
Il successivo art. 5 indica i criteri e parametri per la valutazione dei titoli e, a tale fine, precisa che nella valutazione dei titoli presentati dal candidato, la Commissione: “ a) accerta l’impatto della produzione scientifica dei candidati, utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A; b) accerta il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione ai sensi del comma 2 ”.
Il comma 2 dello stesso articolo precisa altresì che, ai fini di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, nella seduta di insediamento, sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’Allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione.
Infine, l’art. 6 (dalla rubrica: “ Conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale ”) prevede che la Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: a) valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A (impatto della produzione scientifica) e possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5; b) pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità "elevata" secondo la definizione di cui all’Allegato B.
8. Tanto chiarito, osserva il Collegio come il provvedimento impugnato è manifestamente carente sotto il profilo motivazionale, per le ragioni che seguono.
Invero, il giudizio formulato dalla Commissione si è articolato nei termini che seguono: “ VALUTAZIONE TITOLI: Il candidato ET IU soddisfa i criteri di valutazione di almeno 3 titoli tra quelli scelti e definiti dalla commissione nella riunione del 1/2/2024, ai sensi dall’art. 8, comma 1, del D.P.R. 95/2016… GIUDIZIO: La commissione, relativamente ai criteri (a), (b), (c), (d), (e), (f) di cui al comma 1 art 4 del DM n. 120/2016 (nel seguito riportati) esprime i seguenti giudizi per Il candidato ET IU relativamente all'abilitazione scientifica al ruolo di professore di II fascia. La coerenza delle pubblicazioni scientifiche presentate con le tematiche del settore concorsuale o con le tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti (criterio (a)) è SUFFICIENTE. L'apporto individuale nei lavori in collaborazione (criterio (b)) è considerato PARITARIO. La qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo (criterio (c)) è ADEGUATA. La collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare (criterio (d)) è INSUFFICIENTE. Il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonche' la continuita' della produzione scientifica sotto il profilo temporale (criterio (e)) sono ADEGUATI. La rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico disciplinari ricompresi (criterio (f)) è SUFFICIENTE. Il giudizio sulla collocazione editoriale è motivato dal fatto che il numero di pubblicazioni su sede editoriale almeno buona per il settore concorsuale non è sufficiente. Alla luce delle valutazioni di cui sopra, il candidato presenta complessivamente pubblicazioni tali da NON dimostrare la maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di II fascia. Il candidato soddisfa il requisito relativo al possesso di almeno 3 titoli. Conseguentemente si ritiene che il candidato NON possieda la maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di II fascia ”.
Nel giudizio in esame sussiste un evidente difetto di motivazione in relazione al giudizio sulle pubblicazioni prodotte.
A tal proposito, la giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare che la motivazione debba esplicitare in modo chiaro, completo ed esaustivo, ancorché in forma succinta, le ragioni per le quali la Commissione ritenga di attribuire ovvero denegare l’abilitazione scientifica, non potendo il giudizio fondarsi su espressioni stereotipate, vaghe e generiche (vedi: ex multis , T.A.R. Lazio, Sez. IV quater, sentenza del 25 marzo 2025, n. 6075; T.A.R. Lazio, sez. IV quater, sentenza del 27 febbraio 2025, n. 4377; T.A.R. Lazio, Sez. IV quater, sentenza del 4 febbraio 2025, n. 2585; T.A.R. Lazio, Sez. IV quater, sentenza del 30 dicembre 2024 n. 23643).
Orbene, nel caso di specie, già dalla semplice lettura del giudizio si può constatare come manchino in radice elementi di collegamento fattuale e individualizzante dei giudizi con il profilo specifico del candidato, risolvendosi il diniego in una negazione che potrebbe essere applicabile a qualunque candidato di qualsiasi altra procedura di abilitazione.
Da un lato, infatti, la Commissione non ha adempiuto all’obbligo della valutazione delle pubblicazioni del candidato, mancando del tutto una analitica e critica motivazione in ordine al giudizio sulle stesse; dall’altro, pur avendo il candidato ottenuto valutazioni positive per tutti i criteri di cui al comma 1 dell’art. 4 del DM n. 120/2016 sopra citato [lett. (a), (b), (c), (e), (f)], salvo che per quello concernente la “ collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare ” di cui alla lett. g) dell’art. 4 cit., non è dato comprendere il perché la valutazione negativa di tale ultimo parametro dovrebbe prevalere per importanza sulle restanti sufficienze ottenute nella valutazione degli altri parametri.
Tale carenza e contraddittorietà intrinseca dell’impianto motivazionale del giudizio collegiale non si risolve nemmeno ricorrendo all’ausilio delle valutazioni individuali espresse dai singoli Commissari che risultano parimenti lacunose e, pressocché, di identico tenore letterale. Infatti, tanto i giudizi individuali quanto il giudizio sintetico si limitano ad esprimere opinione negativa sulla collocazione editoriale dei prodotti scientifici poiché “ il numero di pubblicazioni su sede editoriale almeno buona per il settore concorsuale non è sufficiente ” e sulla base di tale laconica espressione concludono che, “ il candidato presenta complessivamente pubblicazioni tali da NON dimostrare la maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di II fascia ”, senza peritarsi di indicare e documentare, neppure a titolo di esempio, quali e quante pubblicazioni di quelle presentate dal candidato presenterebbero una collocazione inidonea.
Una simile carenza e contraddittorietà di motivazione determina inevitabilmente l’illegittimità del giudizio impugnato.
9. In conclusione, il ricorso deve dunque essere accolto dovendo essere il provvedimento impugnato annullato, in relazione alla valutazione delle pubblicazioni presentate dalla parte ricorrente, nei sensi e nei termini sopra indicati e, visto l’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a., la domanda presentata dalla parte ricorrente per il conseguimento dell’abilitazione dovrà essere riesaminata, da parte di una Commissione in diversa composizione nel termine complessivo di giorni 90 (novanta) giorni (di cui giorni 30 per la nomina della nuova Commissione e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio), decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, con la prescrizione che i (nuovi) Commissari - ferme le valutazioni già svolte per i titoli dei quali sia stata già positivamente riconosciuta la rilevanza - dovranno rivalutare esclusivamente le pubblicazioni presentate, tenuto conto dei suindicati rilievi del Collegio.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato nei sensi e nei termini indicati in motivazione.
Ordina all'Amministrazione di rivalutare l'interessato entro 90 giorni (di cui giorni 30 per la nomina dei nuovi Commissari e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite nei confronti del ricorrente che si liquidano in euro 1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL TA, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
BE AZ, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| BE AZ | EL TA |
IL SEGRETARIO