Art. 1.
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata ad assumere impegni, fino alla concorrenza della complessiva somma di lire 150 miliardi, per l'attuazione, a decorrere dal 1973, di un programma quinquennale di costruzione di edifici da destinare a sede di uffici locali non ubicati in capoluoghi di provincia, sulla base delle proposte dei comitati tecnico-amministrativi, previsti dall' articolo 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325 .
Nelle localita' di cui sopra, ove sia impossibile reperire le aree necessarie alla idonea ubicazione degli edifici, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a procedere all'acquisto di locali da destinare a sede degli uffici stessi.
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata ad assumere impegni, fino alla concorrenza della complessiva somma di lire 150 miliardi, per l'attuazione, a decorrere dal 1973, di un programma quinquennale di costruzione di edifici da destinare a sede di uffici locali non ubicati in capoluoghi di provincia, sulla base delle proposte dei comitati tecnico-amministrativi, previsti dall' articolo 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325 .
Nelle localita' di cui sopra, ove sia impossibile reperire le aree necessarie alla idonea ubicazione degli edifici, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a procedere all'acquisto di locali da destinare a sede degli uffici stessi.