TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 9479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9479 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 468 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico SA, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
, CF: , con l'avv. Facchinetti Simone Parte_1 C.F._1
-attrice- contro
CF: , , CF: CP_1 C.F._2 Controparte_2
, CF: , C.F._3 Parte_2 C.F._4 Parte_3
, CF: , , CF: ,
[...] C.F._5 Parte_4 C.F._6 [...]
, CF: , , CF: , Parte_5 C.F._7 Parte_6 C.F._8
CF: , , CF: Parte_7 C.F._9 Parte_8
, , CF: C.F._10 Parte_9 C.F._11 Pt_10
, CF: , , CF:
[...] C.F._12 Parte_11 C.F._13
, CF: , CF: Parte_12 C.F._14 Parte_13
, , CF: , , C.F._15 Parte_14 C.F._16 Parte_15
CF: , , CF: , C.F._17 Parte_16 C.F._18 Parte_17
, CF: , SCAMBIA DOMENICA, CF: ,
[...] C.F._19 C.F._20
, CF: , , CF: Parte_18 C.F._21 Parte_19
HAMOUR CF: , C.F._22 Pt_20 C.F._23 Parte_21
, CF: CF:
[...] C.F._24 Parte_22
1 , , CF: , , CF: C.F._25 Parte_23 C.F._26 Parte_24
, , CF: , C.F._27 Parte_25 C.F._28 Pt_26
, CF: , CF:
[...] C.F._29 Parte_27 C.F._30
NT , CF: , , Parte_28 C.F._31 Parte_29
CF: , CF: C.F._32 Persona_1 Parte_30
, , CF: , C.F._33 Parte_31 C.F._34
CF: Parte_32 C.F._35 Parte_33
, CF: , CF:
[...] C.F._36 Parte_34
, , CF: , , CF: C.F._37 Parte_35 C.F._38 Parte_36
, CF: DI C.F._39 Parte_37 C.F._40 CP_3
CF: , , CF: ,
[...] C.F._41 Parte_38 C.F._42
, CF: , , CF: Parte_39 C.F._43 Parte_40
, , CF: , CARROZZO C.F._44 Parte_41 C.F._45 [...]
, CF: EDDY, CF: , Pt_42 C.F._46 Pt_43 C.F._47 Pt_44
CF: , , CF: ,
[...] C.F._48 Parte_45 C.F._49
CF: , , CF: Parte_46 C.F._50 Parte_47
, , CF: , C.F._51 Parte_48 C.F._52 [...]
CF: , , CF: Parte_49 C.F._53 Parte_50
, , CF: , CF: C.F._54 Parte_51 C.F._55 Parte_52
, , CF: , C.F._56 Parte_53 C.F._57
, CF: , CF: Parte_54 C.F._58 Parte_55
, DI , CF: , DI C.F._59 Parte_56 C.F._60 [...]
CF: , DI CF: Parte_57 C.F._61 Parte_58
, CF: , C.F._62 Parte_59 C.F._63 Parte_60
, CF: , , CF: , LE
[...] C.F._64 Parte_61 C.F._65
IM LD, CF: , CF: , C.F._66 Parte_62 C.F._67
CF: , , CF: Parte_63 C.F._68 Parte_64
, , CF: , C.F._69 Parte_65 C.F._70 Pt_66
, CF: , , CF: ,
[...] C.F._71 Parte_67 C.F._72
CF: , CF: Parte_68 C.F._73 Parte_69
2 , CF: , C.F._74 Parte_70 C.F._75 Pt_10
, CF: , , CF: ,
[...] C.F._12 Parte_71 C.F._76
, CF: , , CF: Parte_72 C.F._77 Parte_73
, CF: C.F._78 Parte_74 C.F._79 Pt_75
, CF: , , CF: ,
[...] C.F._80 Parte_76 C.F._81
, CF: , CONTI , CF: , Controparte_4 C.F._82 Em_1 C.F._83
contumaci
-convenuti-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- ACCERTARE e DICHIARARE che la Sig.ra ha posseduto in maniera continua, Pt_1 ininterrotta, senza violenza o clandestinità, per oltre quarant'anni la porzione di area del cortile comune di cui al mappale 7 del foglio 34 del comune di GO antistante la facciata ovest, per tutta la sua lunghezza, del mappale 4 subalterno 502 e precisamente l'area che si determina, prolungando, in senso rettilineo verso ovest, la linea dei due muri di confine nord e sud, del detto fabbricato al sub. 502, fino all'intersezione della linea di confine della sede stradale di via Alcide De Gasperi, della superficie di circa mq. 48, avente i seguenti confini:
o Nord – restante porzione del mappale 7, a linea del muro di confine nord del mappale 4 subalterno
502;
o Est – facciata ovest del fabbricato al mappale 4 subalterno 502;
o Sud – proprietà al mappale 56; Pt_3
o Ovest – la via Alcide De Gasperi; così come identificata a nuovo mappale 104 g. 34 dal CTU, Geom. nella relazione Persona_2 tecnica depositata in data 16/12/2024;
- e per l'effetto, ACCERTARE e DICHIARARE, che la sig.ra ha acquistato ex art. 1158 c.c. Pt_1 in virtù del possesso continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo la porzione di area del cortile comune di cui al mappale 7 del foglio 34 del comune di GO antistante la facciata ovest, per tutta la sua lunghezza, del mappale 4 subalterno 502 e precisamente l'area che si determina, prolungando, in senso rettilineo verso ovest, la linea dei due muri di confine nord e sud, del detto fabbricato al sub. 502, fino all'intersezione della linea di confine della sede stradale di via Alcide De Gasperi, della superficie di circa mq. 48, avente i seguenti confini:
o Nord – restante porzione del mappale 7, a linea del muro di confine nord del mappale 4 subalterno
502;
o Est – facciata ovest del fabbricato al mappale 4 subalterno 502;
o Sud – proprietà al mappale 56; Pt_3
o Ovest – la via Alcide De Gasperi; così come identificata a nuovo mappale 104 g. 34 dal CTU, Geom. nella relazione Persona_2 tecnica depositata in data 16/12/2024;
3 - e per l'effetto, MUNIRE l'emanata sentenza della clausola della provvisoria esecuzione ed ORDINARE la trascrizione della sentenza presso i competenti RR.II. di Milano e la relativa annotazione e voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Milano ufficio provinciale del territorio servizi catastali;
- IN OGNI CASO, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
- DISPORRE, ove ritenuto necessario, consulenza tecnica d'ufficio volta a stabilire l'esatta identificazione della porzione di terreno oggetto della controversia, qualora risultasse necessario ai fini della trascrizione e/o comunque ad ogni altro fine;
- Si CHIEDE ammettere prova per interrogatorio formale e testi in ordine alle seguenti circostanze:
1. Vero che la sig.ra ha posseduto in maniera pacifica, indisturbata, ininterrotta ed esclusiva Pt_1 porzione di area del cortile comune di cui al mappale 7 del foglio 34 del comune di GO antistante la facciata ovest, per tutta la sua lunghezza, del mappale 4 subalterno 502 e precisamente l'area che si determina, prolungando, in senso rettilineo verso ovest, la linea dei due muri di confine nord e sud, del detto fabbricato al sub. 502, fino all'intersezione della linea di confine della sede stradale di via Alcide De Gasperi, della superficie di circa mq. 48, avente i seguenti confini: Nord – restante porzione del mappale 7, a linea del muro di confine nord del mappale 4 subalterno 502; Est – facciata ovest del fabbricato al mappale 4 subalterno 502; Sud – proprietà al mappale 56; Ovest – la via Alcide Pt_3
De Gasperi;
2. Vero che la predetta porzione di terreno che si intende usucapire fa parte del cortile comune di cui la sig.ra è divenuta comproprietaria con atto a rogito di cui al doc.01 che mi si rammostra;
Pt_1
3. Vero che dal 1980 la sig.ra ha provveduto alla manutenzione, alla pulizia e alla custodia Pt_1 della porzione di terreno sopra elencata;
4. Vero che immediatamente dopo l'acquisto la sig.ra ha provveduto a recintare la porzione Pt_1 di terreno che si intende usucapire e ha piantato all'interno un albero;
5. Vero che nel terreno che si intende usucapire, nel 1983 la sig.ra ha costruito una veranda, Pt_1 successivamente oggetti di interventi di ristrutturazione e di sanatorie;
6. Vero che dal 1980 in poi alcun atto di opposizione agli interventi della sig.ra è provenuto Pt_1 dagli altri comproprietari del cortile comune;
Con riserva di ulteriormente produrre, articolare, indicare testi e fatto salvo ogni diritto. Si CHIEDE altresì di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente dedotti dalla controparte ed ammessi.
*
Per i convenuti
Contumaci
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa
La sig.ra , unitamente all'ex coniuge sig. , ha acquistato nel 1980 una Parte_1 Parte_77
porzione di fabbricato rurale sita in GO (MI), via Cascina Traversagna, n. 17, comprensiva della comproprietà del cortile comune. Successivamente, a seguito della separazione e della procedura
4 esecutiva immobiliare per mancato pagamento dell'assegno di mantenimento da parte dell'ex coniuge
(poi deceduto) conclusasi con trasferimento della quota dell'ex coniuge, l'attrice è divenuta unica proprietaria dell'immobile.
La sig.ra deduce che, fin dalla data di acquisto, avrebbe posseduto uti dominus alcune Parte_1 porzioni comuni, tra cui l'area del cortile di circa 48 mq prospiciente la facciata ovest del fabbricato di sua proprietà.
Su tale area la sig.ra avrebbe esercitato, sin dal 1980, un possesso esclusivo, pacifico ed Pt_1
ininterrotto, avendola recintata, utilizzata e curata in via esclusiva.
In questo contesto si colloca la costruzione, nel 1983, di una veranda insistente sul terreno comune, successivamente oggetto di sanatoria nel 1986.
La parte attrice indica altresì ulteriori attività materiali, quali manutenzioni straordinarie autorizzate nel
1989, un frazionamento edilizio del 1995 e più recenti interventi edilizi del 2021, che avrebbero ulteriormente manifestato un comportamento corrispondente a quello del proprietario.
La sig.ra descrive il cortile in cui sarebbero presenti elementi stabili, come un abete Parte_1
piantato nel 1982.
L'attrice sostiene dunque che ricorrerebbero i presupposti per l'acquisto della proprietà a titolo originario mediante usucapione ex art. 1158 c.c., avendo esercitato per oltre vent'anni un possesso continuo, pacifico, esclusivo e pubblico sulla porzione di terreno sopra descritta, avendovi avuto nel corso del tempo una signoria di fatto piena e incompatibile con quella degli altri comproprietari.
La sig.ra evidenzia a tal fine le condotte manifestate nel corso del tempo (costruzione e Parte_1
gestione della veranda, manutenzioni, coltivazioni, recinzione, utilizzo esclusivo e pagamento degli oneri connessi), che verrebbero prospettate come elementi idonei a dimostrare un animus escludendi nei confronti degli altri comproprietari, i quali non avrebbero mai esercitato attività riconducibili al possesso.
Sulla scorta di tali presupposti, la sig.ra chiede l'accertamento e la dichiarazione Parte_1 dell'intervenuto acquisto per usucapione della porzione di area del cortile comune sopra descritta.
Di talché, dichiarata la contumacia dei convenuti (per i quali la notifica è avvenuta per mezzo dei pubblici proclami), concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., l'istruttoria si è svolta mediante l'escussione di un teste e CTU.
All'esito, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, il Tribunale ha disposto ex art. 281 sexies c.p.c., riservando il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ex art. 281 sexies,
5 terzo comma, c.p.c..
*
2. Sull'intervenuta usucapione del cortile comune
Dalla prova testimoniale è emerso che la sig.ra Pt_1
- ha vissuto in GO (MI), via Cascina Traversagna, n. 17 più o meno fino a metà degli anni '90, quando poi si trasferì con la propria famiglia in GO, via Torino;
- anche dopo il suddetto trasferimento, la Cascina era utilizzata per feste e come casa per il fine settimana;
la sig.ra non ha mai lasciato incolto il giardino, prendendosene sempre cura come Pt_1
ha sempre fatto sin dal 1980, circostanza che il teste ricorda in quanto all'epoca aveva 7 anni;
- il giardino è sempre stato recintato, tanto è vero che, per andare dalla vicina, bisognava passare dall'interno dell'appartamento;
- l'attrice ha piantato nel 1982 (quando nacque il secondo figlio) un abete, per farne un albero di Natale;
- nel giardino, oltre ad una fontanella a muro, si trova anche un pergolato per sostenere il glicine. Vi è anche una veranda, che è stata costruita dall'ex coniuge dell'attrice e dalla stessa sig.ra Pt_1
oggetto di condono edilizio e altre pratiche edilizie per modificare la struttura da metallo in muratura.
Di tali procedure se ne sono occupati l'attrice e l'ex coniuge;
il condono risale al 1984.
Parte attrice ha così dimostrato di avere sottratto all'uso comune quella porzione di cortile comune, per il periodo utile all'usucapione.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, infatti, “in tema di condominio, il condomino può usucapire la quota degli altri senza che sia necessaria una vera e propria interversione del possesso;
a tal fine, però, non è sufficiente che gli altri condomini si siano astenuti dall'uso del bene comune, bensì occorre allegare e dimostrare di avere goduto del bene stesso attraverso un proprio possesso esclusivo in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza opposizione, per il tempo utile ad usucapire” (Cass. ordinanza n. 17322/2010, nonché Cass. ordinanza n. 26691/2020, pag.
11 parte motiva).
In particolare, “In tema di comunione, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire
6 un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, sicché, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito avesse, correttamente, escluso
l'avvenuto acquisto per usucapione, da parte di un condomino, della porzione del condotto di scarico della spazzatura adiacente al suo appartamento per non essersi palesata in forme inequivoche per gli altri condomini l'intenzione di possedere attesa l'impossibilità, per loro, di ispezionare il condotto a causa del blocco degli sportelli di accesso - presenti su tutti i ballatoi - dovuto a ragioni pratiche e di sicurezza)” (cfr. Cass. sentenza n. 11903/2015).
Ebbene, le dichiarazioni testimoniali sopra riportate e la documentazione allegata all'atto di citazione dimostrano che sin dal 1980 la sig.ra ha posseduto ininterrottamente e per oltre venti anni il Pt_1
cortile uti dominus, ivi realizzando costruzioni, tra cui la veranda, preoccupandosi di manutenzioni, coltivazioni, recinzione e procedimenti edilizi amministrativi, tanto da poter affermare che detto possesso
è avvenuto con animus escludendi.
Proprio al riguardo, la Corte di Cassazione afferma che “in tema di condominio, il condomino può usucapire la quota degli altri senza che sia necessaria una vera e propria interversione del possesso;
a tal fine, però, non è sufficiente che gli altri condomini si siano astenuti dall'uso del bene comune, bensì occorre allegare e dimostrare di avere goduto del bene stesso attraverso un proprio possesso esclusivo in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza opposizione, per il tempo utile ad usucapire” (Cass. ordinanza n. 17322/2010, nonché Cass. ordinanza n. 26691/2020, pag. 11 parte motiva).
In particolare, “In tema di comunione, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, sicché, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata
7 comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito avesse, correttamente, escluso
l'avvenuto acquisto per usucapione, da parte di un condomino, della porzione del condotto di scarico della spazzatura adiacente al suo appartamento per non essersi palesata in forme inequivoche per gli altri condomini l'intenzione di possedere attesa l'impossibilità, per loro, di ispezionare il condotto a causa del blocco degli sportelli di accesso - presenti su tutti i ballatoi - dovuto a ragioni pratiche e di sicurezza)” (cfr. Cass. sentenza n. 11903/2015).
Nel caso di specie, proprio le modalità di godimento del cortile dimostrano l'impossibilità assoluta per gli altri comproprietari di proseguire un rapporto materiale con il bene, manifestando l'attrice erga omnes
l'inequivoca volontà di possedere il bene in maniera esclusiva.
Sussistendo dunque i presupposti per la dichiarazione di intervenuta usucapione, il Tribunale ha disposto
CTU per verificare lo stato dei luoghi, gli atti di provenienza della porzione di terreno oggetto di causa e dell'appartamento cui detta porzione di terreno accede, l'esatta identificazione catastale della porzione di terreno oggetto di causa, l'eventuale presenza in loco di abusi ovvero irregolarità edilizie ed indicando, nel caso, le opere per la necessaria sanatoria.
Il Tribunale ha poi chiesto al CTU di procedere -in caso di assenza di irregolarità ed abusi- al frazionamento catastale di tale area presso l'Agenzia del territorio di Milano, autorizzando il CTU alla presentazione del frazionamento presso la predetta Agenzia del territorio di Milano, previa notifica dello stesso al Comune di GO.
Per quanto di interesse ai fini dell'odierna decisione, il CTU ha così concluso:
- “La porzione di terreno oggetto di causa e su cui risulta anche realizzata la porzione di fabbricato posta in aderenza al fabbricato di cui al mappale 4, insistendo sul mappale 7, che risulta essere un cortile comune, non risultano presenti atti di provenienza”;
- “La porzione di fabbricato che insiste sul cortile comune di cui al mappale 7, sotto il profilo edilizio
e urbanistico risulta essere legittimata, in forza dell'originaria pratica edilizia di condono edilizio, conclusa con l'emissione della concessione edilizia in sanatoria, pratica n. 517/C del 06/03/1989, protocollo n. 3591 e successive modifiche apportate a seguito delle pratiche edilizie: autorizzazione edilizia n. 239/89 del 03/04/1990 protocollo n. 6479; D.I.A. n. 59/95 del 26/04/1995 protocollo n.
9704; concessione edilizia n. 62/95 del 31/07/1995 protocollo n. 18110; SCIA n. 123/2021 del
28/04/2021”; procedimenti che confermano il possesso uti dominus da parte dell'attrice;
8 - “oltre alla porzione di area di cortile della superficie di circa mq 45,20, sul cortile comune, in corrispondenza della facciata Ovest insiste anche una porzione di fabbricato della superficie di circa mq 9,20. Pertanto, il bene immobile oggetto di causa risulta costituito da una “porzione” di fabbricato con area cortilizia recintata con rete metallica” (cfr. 14 CTU);
- “A seguito del frazionamento catastale eseguito dal sottoscritto CTU, approvato dall'Agenzia del
Territorio di Milano in data 07/11/2024 prot. n. 2024/532814 e depositato presso il Comune di
GO (MI) in data 04/11/2024 prot. n. 34318, la porzione di fabbricato con annessa di area cortilizia oggetto di vertenza, a parte del cortile comune di cui al mappale 7, oggi risulta identificata catastalmente identificata con il mappale 104. La superficie catastale dell'area di cui al mappale
104, risulta essere di mq 54”.
A fronte di quanto sopra esposto, vi è la prova che l'attrice ha posseduto uti dominus per oltre venti anni, in modo continuativo e indisturbato, la porzione cortilizia direttamente comunicante e annessa all'unità immobiliare di proprietà della parte attrice, meglio descritta in CTU, sita in GO (MI), via Cascina
Traversagna, n. 17, porzione catastalmente identificata al NCEU del Comune di GO foglio 34, particella 104.
Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare l'intervenuta usucapione della piena proprietà della predetta porzione immobiliare da parte della attrice.
*
3. Conclusioni
La domanda attorea va accolta.
Si dà atto che la presente pronuncia costituisce titolo idoneo per ottenere dal Conservatore dei RR.II. la trascrizione ex art. 2651 c.c..
Quanto alle spese di lite, tutti i comproprietari non costituiti non possono ritenersi soccombenti, non essendosi opposti (nemmeno in via stragiudiziale) alla domanda attorea.
Sussistono dunque i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda di;
Parte_1
2) accerta e dichiara che ha acquistato per usucapione il diritto di piena proprietà sulla Parte_1
9 porzione catastalmente identificata al NCEU del Comune di GO foglio 34, particella 104, presso l'unità immobiliare sita in GO (MI), via Cascina Traversagna, n. 17;
3) dichiara che la presente sentenza costituisce titolo idoneo ex art. 2651 c.c. per ottenere la trascrizione presso il competente Conservatore dei RR.II., con esonero da ogni responsabilità;
4) pone definitivamente le spese di CTU a carico di;
Parte_1
5) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Milano il 10 dicembre 2025
Il giudice
(Federico SA)
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico SA, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
, CF: , con l'avv. Facchinetti Simone Parte_1 C.F._1
-attrice- contro
CF: , , CF: CP_1 C.F._2 Controparte_2
, CF: , C.F._3 Parte_2 C.F._4 Parte_3
, CF: , , CF: ,
[...] C.F._5 Parte_4 C.F._6 [...]
, CF: , , CF: , Parte_5 C.F._7 Parte_6 C.F._8
CF: , , CF: Parte_7 C.F._9 Parte_8
, , CF: C.F._10 Parte_9 C.F._11 Pt_10
, CF: , , CF:
[...] C.F._12 Parte_11 C.F._13
, CF: , CF: Parte_12 C.F._14 Parte_13
, , CF: , , C.F._15 Parte_14 C.F._16 Parte_15
CF: , , CF: , C.F._17 Parte_16 C.F._18 Parte_17
, CF: , SCAMBIA DOMENICA, CF: ,
[...] C.F._19 C.F._20
, CF: , , CF: Parte_18 C.F._21 Parte_19
HAMOUR CF: , C.F._22 Pt_20 C.F._23 Parte_21
, CF: CF:
[...] C.F._24 Parte_22
1 , , CF: , , CF: C.F._25 Parte_23 C.F._26 Parte_24
, , CF: , C.F._27 Parte_25 C.F._28 Pt_26
, CF: , CF:
[...] C.F._29 Parte_27 C.F._30
NT , CF: , , Parte_28 C.F._31 Parte_29
CF: , CF: C.F._32 Persona_1 Parte_30
, , CF: , C.F._33 Parte_31 C.F._34
CF: Parte_32 C.F._35 Parte_33
, CF: , CF:
[...] C.F._36 Parte_34
, , CF: , , CF: C.F._37 Parte_35 C.F._38 Parte_36
, CF: DI C.F._39 Parte_37 C.F._40 CP_3
CF: , , CF: ,
[...] C.F._41 Parte_38 C.F._42
, CF: , , CF: Parte_39 C.F._43 Parte_40
, , CF: , CARROZZO C.F._44 Parte_41 C.F._45 [...]
, CF: EDDY, CF: , Pt_42 C.F._46 Pt_43 C.F._47 Pt_44
CF: , , CF: ,
[...] C.F._48 Parte_45 C.F._49
CF: , , CF: Parte_46 C.F._50 Parte_47
, , CF: , C.F._51 Parte_48 C.F._52 [...]
CF: , , CF: Parte_49 C.F._53 Parte_50
, , CF: , CF: C.F._54 Parte_51 C.F._55 Parte_52
, , CF: , C.F._56 Parte_53 C.F._57
, CF: , CF: Parte_54 C.F._58 Parte_55
, DI , CF: , DI C.F._59 Parte_56 C.F._60 [...]
CF: , DI CF: Parte_57 C.F._61 Parte_58
, CF: , C.F._62 Parte_59 C.F._63 Parte_60
, CF: , , CF: , LE
[...] C.F._64 Parte_61 C.F._65
IM LD, CF: , CF: , C.F._66 Parte_62 C.F._67
CF: , , CF: Parte_63 C.F._68 Parte_64
, , CF: , C.F._69 Parte_65 C.F._70 Pt_66
, CF: , , CF: ,
[...] C.F._71 Parte_67 C.F._72
CF: , CF: Parte_68 C.F._73 Parte_69
2 , CF: , C.F._74 Parte_70 C.F._75 Pt_10
, CF: , , CF: ,
[...] C.F._12 Parte_71 C.F._76
, CF: , , CF: Parte_72 C.F._77 Parte_73
, CF: C.F._78 Parte_74 C.F._79 Pt_75
, CF: , , CF: ,
[...] C.F._80 Parte_76 C.F._81
, CF: , CONTI , CF: , Controparte_4 C.F._82 Em_1 C.F._83
contumaci
-convenuti-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- ACCERTARE e DICHIARARE che la Sig.ra ha posseduto in maniera continua, Pt_1 ininterrotta, senza violenza o clandestinità, per oltre quarant'anni la porzione di area del cortile comune di cui al mappale 7 del foglio 34 del comune di GO antistante la facciata ovest, per tutta la sua lunghezza, del mappale 4 subalterno 502 e precisamente l'area che si determina, prolungando, in senso rettilineo verso ovest, la linea dei due muri di confine nord e sud, del detto fabbricato al sub. 502, fino all'intersezione della linea di confine della sede stradale di via Alcide De Gasperi, della superficie di circa mq. 48, avente i seguenti confini:
o Nord – restante porzione del mappale 7, a linea del muro di confine nord del mappale 4 subalterno
502;
o Est – facciata ovest del fabbricato al mappale 4 subalterno 502;
o Sud – proprietà al mappale 56; Pt_3
o Ovest – la via Alcide De Gasperi; così come identificata a nuovo mappale 104 g. 34 dal CTU, Geom. nella relazione Persona_2 tecnica depositata in data 16/12/2024;
- e per l'effetto, ACCERTARE e DICHIARARE, che la sig.ra ha acquistato ex art. 1158 c.c. Pt_1 in virtù del possesso continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo la porzione di area del cortile comune di cui al mappale 7 del foglio 34 del comune di GO antistante la facciata ovest, per tutta la sua lunghezza, del mappale 4 subalterno 502 e precisamente l'area che si determina, prolungando, in senso rettilineo verso ovest, la linea dei due muri di confine nord e sud, del detto fabbricato al sub. 502, fino all'intersezione della linea di confine della sede stradale di via Alcide De Gasperi, della superficie di circa mq. 48, avente i seguenti confini:
o Nord – restante porzione del mappale 7, a linea del muro di confine nord del mappale 4 subalterno
502;
o Est – facciata ovest del fabbricato al mappale 4 subalterno 502;
o Sud – proprietà al mappale 56; Pt_3
o Ovest – la via Alcide De Gasperi; così come identificata a nuovo mappale 104 g. 34 dal CTU, Geom. nella relazione Persona_2 tecnica depositata in data 16/12/2024;
3 - e per l'effetto, MUNIRE l'emanata sentenza della clausola della provvisoria esecuzione ed ORDINARE la trascrizione della sentenza presso i competenti RR.II. di Milano e la relativa annotazione e voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Milano ufficio provinciale del territorio servizi catastali;
- IN OGNI CASO, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
- DISPORRE, ove ritenuto necessario, consulenza tecnica d'ufficio volta a stabilire l'esatta identificazione della porzione di terreno oggetto della controversia, qualora risultasse necessario ai fini della trascrizione e/o comunque ad ogni altro fine;
- Si CHIEDE ammettere prova per interrogatorio formale e testi in ordine alle seguenti circostanze:
1. Vero che la sig.ra ha posseduto in maniera pacifica, indisturbata, ininterrotta ed esclusiva Pt_1 porzione di area del cortile comune di cui al mappale 7 del foglio 34 del comune di GO antistante la facciata ovest, per tutta la sua lunghezza, del mappale 4 subalterno 502 e precisamente l'area che si determina, prolungando, in senso rettilineo verso ovest, la linea dei due muri di confine nord e sud, del detto fabbricato al sub. 502, fino all'intersezione della linea di confine della sede stradale di via Alcide De Gasperi, della superficie di circa mq. 48, avente i seguenti confini: Nord – restante porzione del mappale 7, a linea del muro di confine nord del mappale 4 subalterno 502; Est – facciata ovest del fabbricato al mappale 4 subalterno 502; Sud – proprietà al mappale 56; Ovest – la via Alcide Pt_3
De Gasperi;
2. Vero che la predetta porzione di terreno che si intende usucapire fa parte del cortile comune di cui la sig.ra è divenuta comproprietaria con atto a rogito di cui al doc.01 che mi si rammostra;
Pt_1
3. Vero che dal 1980 la sig.ra ha provveduto alla manutenzione, alla pulizia e alla custodia Pt_1 della porzione di terreno sopra elencata;
4. Vero che immediatamente dopo l'acquisto la sig.ra ha provveduto a recintare la porzione Pt_1 di terreno che si intende usucapire e ha piantato all'interno un albero;
5. Vero che nel terreno che si intende usucapire, nel 1983 la sig.ra ha costruito una veranda, Pt_1 successivamente oggetti di interventi di ristrutturazione e di sanatorie;
6. Vero che dal 1980 in poi alcun atto di opposizione agli interventi della sig.ra è provenuto Pt_1 dagli altri comproprietari del cortile comune;
Con riserva di ulteriormente produrre, articolare, indicare testi e fatto salvo ogni diritto. Si CHIEDE altresì di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente dedotti dalla controparte ed ammessi.
*
Per i convenuti
Contumaci
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa
La sig.ra , unitamente all'ex coniuge sig. , ha acquistato nel 1980 una Parte_1 Parte_77
porzione di fabbricato rurale sita in GO (MI), via Cascina Traversagna, n. 17, comprensiva della comproprietà del cortile comune. Successivamente, a seguito della separazione e della procedura
4 esecutiva immobiliare per mancato pagamento dell'assegno di mantenimento da parte dell'ex coniuge
(poi deceduto) conclusasi con trasferimento della quota dell'ex coniuge, l'attrice è divenuta unica proprietaria dell'immobile.
La sig.ra deduce che, fin dalla data di acquisto, avrebbe posseduto uti dominus alcune Parte_1 porzioni comuni, tra cui l'area del cortile di circa 48 mq prospiciente la facciata ovest del fabbricato di sua proprietà.
Su tale area la sig.ra avrebbe esercitato, sin dal 1980, un possesso esclusivo, pacifico ed Pt_1
ininterrotto, avendola recintata, utilizzata e curata in via esclusiva.
In questo contesto si colloca la costruzione, nel 1983, di una veranda insistente sul terreno comune, successivamente oggetto di sanatoria nel 1986.
La parte attrice indica altresì ulteriori attività materiali, quali manutenzioni straordinarie autorizzate nel
1989, un frazionamento edilizio del 1995 e più recenti interventi edilizi del 2021, che avrebbero ulteriormente manifestato un comportamento corrispondente a quello del proprietario.
La sig.ra descrive il cortile in cui sarebbero presenti elementi stabili, come un abete Parte_1
piantato nel 1982.
L'attrice sostiene dunque che ricorrerebbero i presupposti per l'acquisto della proprietà a titolo originario mediante usucapione ex art. 1158 c.c., avendo esercitato per oltre vent'anni un possesso continuo, pacifico, esclusivo e pubblico sulla porzione di terreno sopra descritta, avendovi avuto nel corso del tempo una signoria di fatto piena e incompatibile con quella degli altri comproprietari.
La sig.ra evidenzia a tal fine le condotte manifestate nel corso del tempo (costruzione e Parte_1
gestione della veranda, manutenzioni, coltivazioni, recinzione, utilizzo esclusivo e pagamento degli oneri connessi), che verrebbero prospettate come elementi idonei a dimostrare un animus escludendi nei confronti degli altri comproprietari, i quali non avrebbero mai esercitato attività riconducibili al possesso.
Sulla scorta di tali presupposti, la sig.ra chiede l'accertamento e la dichiarazione Parte_1 dell'intervenuto acquisto per usucapione della porzione di area del cortile comune sopra descritta.
Di talché, dichiarata la contumacia dei convenuti (per i quali la notifica è avvenuta per mezzo dei pubblici proclami), concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., l'istruttoria si è svolta mediante l'escussione di un teste e CTU.
All'esito, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, il Tribunale ha disposto ex art. 281 sexies c.p.c., riservando il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ex art. 281 sexies,
5 terzo comma, c.p.c..
*
2. Sull'intervenuta usucapione del cortile comune
Dalla prova testimoniale è emerso che la sig.ra Pt_1
- ha vissuto in GO (MI), via Cascina Traversagna, n. 17 più o meno fino a metà degli anni '90, quando poi si trasferì con la propria famiglia in GO, via Torino;
- anche dopo il suddetto trasferimento, la Cascina era utilizzata per feste e come casa per il fine settimana;
la sig.ra non ha mai lasciato incolto il giardino, prendendosene sempre cura come Pt_1
ha sempre fatto sin dal 1980, circostanza che il teste ricorda in quanto all'epoca aveva 7 anni;
- il giardino è sempre stato recintato, tanto è vero che, per andare dalla vicina, bisognava passare dall'interno dell'appartamento;
- l'attrice ha piantato nel 1982 (quando nacque il secondo figlio) un abete, per farne un albero di Natale;
- nel giardino, oltre ad una fontanella a muro, si trova anche un pergolato per sostenere il glicine. Vi è anche una veranda, che è stata costruita dall'ex coniuge dell'attrice e dalla stessa sig.ra Pt_1
oggetto di condono edilizio e altre pratiche edilizie per modificare la struttura da metallo in muratura.
Di tali procedure se ne sono occupati l'attrice e l'ex coniuge;
il condono risale al 1984.
Parte attrice ha così dimostrato di avere sottratto all'uso comune quella porzione di cortile comune, per il periodo utile all'usucapione.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, infatti, “in tema di condominio, il condomino può usucapire la quota degli altri senza che sia necessaria una vera e propria interversione del possesso;
a tal fine, però, non è sufficiente che gli altri condomini si siano astenuti dall'uso del bene comune, bensì occorre allegare e dimostrare di avere goduto del bene stesso attraverso un proprio possesso esclusivo in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza opposizione, per il tempo utile ad usucapire” (Cass. ordinanza n. 17322/2010, nonché Cass. ordinanza n. 26691/2020, pag.
11 parte motiva).
In particolare, “In tema di comunione, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire
6 un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, sicché, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito avesse, correttamente, escluso
l'avvenuto acquisto per usucapione, da parte di un condomino, della porzione del condotto di scarico della spazzatura adiacente al suo appartamento per non essersi palesata in forme inequivoche per gli altri condomini l'intenzione di possedere attesa l'impossibilità, per loro, di ispezionare il condotto a causa del blocco degli sportelli di accesso - presenti su tutti i ballatoi - dovuto a ragioni pratiche e di sicurezza)” (cfr. Cass. sentenza n. 11903/2015).
Ebbene, le dichiarazioni testimoniali sopra riportate e la documentazione allegata all'atto di citazione dimostrano che sin dal 1980 la sig.ra ha posseduto ininterrottamente e per oltre venti anni il Pt_1
cortile uti dominus, ivi realizzando costruzioni, tra cui la veranda, preoccupandosi di manutenzioni, coltivazioni, recinzione e procedimenti edilizi amministrativi, tanto da poter affermare che detto possesso
è avvenuto con animus escludendi.
Proprio al riguardo, la Corte di Cassazione afferma che “in tema di condominio, il condomino può usucapire la quota degli altri senza che sia necessaria una vera e propria interversione del possesso;
a tal fine, però, non è sufficiente che gli altri condomini si siano astenuti dall'uso del bene comune, bensì occorre allegare e dimostrare di avere goduto del bene stesso attraverso un proprio possesso esclusivo in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza opposizione, per il tempo utile ad usucapire” (Cass. ordinanza n. 17322/2010, nonché Cass. ordinanza n. 26691/2020, pag. 11 parte motiva).
In particolare, “In tema di comunione, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, sicché, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata
7 comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito avesse, correttamente, escluso
l'avvenuto acquisto per usucapione, da parte di un condomino, della porzione del condotto di scarico della spazzatura adiacente al suo appartamento per non essersi palesata in forme inequivoche per gli altri condomini l'intenzione di possedere attesa l'impossibilità, per loro, di ispezionare il condotto a causa del blocco degli sportelli di accesso - presenti su tutti i ballatoi - dovuto a ragioni pratiche e di sicurezza)” (cfr. Cass. sentenza n. 11903/2015).
Nel caso di specie, proprio le modalità di godimento del cortile dimostrano l'impossibilità assoluta per gli altri comproprietari di proseguire un rapporto materiale con il bene, manifestando l'attrice erga omnes
l'inequivoca volontà di possedere il bene in maniera esclusiva.
Sussistendo dunque i presupposti per la dichiarazione di intervenuta usucapione, il Tribunale ha disposto
CTU per verificare lo stato dei luoghi, gli atti di provenienza della porzione di terreno oggetto di causa e dell'appartamento cui detta porzione di terreno accede, l'esatta identificazione catastale della porzione di terreno oggetto di causa, l'eventuale presenza in loco di abusi ovvero irregolarità edilizie ed indicando, nel caso, le opere per la necessaria sanatoria.
Il Tribunale ha poi chiesto al CTU di procedere -in caso di assenza di irregolarità ed abusi- al frazionamento catastale di tale area presso l'Agenzia del territorio di Milano, autorizzando il CTU alla presentazione del frazionamento presso la predetta Agenzia del territorio di Milano, previa notifica dello stesso al Comune di GO.
Per quanto di interesse ai fini dell'odierna decisione, il CTU ha così concluso:
- “La porzione di terreno oggetto di causa e su cui risulta anche realizzata la porzione di fabbricato posta in aderenza al fabbricato di cui al mappale 4, insistendo sul mappale 7, che risulta essere un cortile comune, non risultano presenti atti di provenienza”;
- “La porzione di fabbricato che insiste sul cortile comune di cui al mappale 7, sotto il profilo edilizio
e urbanistico risulta essere legittimata, in forza dell'originaria pratica edilizia di condono edilizio, conclusa con l'emissione della concessione edilizia in sanatoria, pratica n. 517/C del 06/03/1989, protocollo n. 3591 e successive modifiche apportate a seguito delle pratiche edilizie: autorizzazione edilizia n. 239/89 del 03/04/1990 protocollo n. 6479; D.I.A. n. 59/95 del 26/04/1995 protocollo n.
9704; concessione edilizia n. 62/95 del 31/07/1995 protocollo n. 18110; SCIA n. 123/2021 del
28/04/2021”; procedimenti che confermano il possesso uti dominus da parte dell'attrice;
8 - “oltre alla porzione di area di cortile della superficie di circa mq 45,20, sul cortile comune, in corrispondenza della facciata Ovest insiste anche una porzione di fabbricato della superficie di circa mq 9,20. Pertanto, il bene immobile oggetto di causa risulta costituito da una “porzione” di fabbricato con area cortilizia recintata con rete metallica” (cfr. 14 CTU);
- “A seguito del frazionamento catastale eseguito dal sottoscritto CTU, approvato dall'Agenzia del
Territorio di Milano in data 07/11/2024 prot. n. 2024/532814 e depositato presso il Comune di
GO (MI) in data 04/11/2024 prot. n. 34318, la porzione di fabbricato con annessa di area cortilizia oggetto di vertenza, a parte del cortile comune di cui al mappale 7, oggi risulta identificata catastalmente identificata con il mappale 104. La superficie catastale dell'area di cui al mappale
104, risulta essere di mq 54”.
A fronte di quanto sopra esposto, vi è la prova che l'attrice ha posseduto uti dominus per oltre venti anni, in modo continuativo e indisturbato, la porzione cortilizia direttamente comunicante e annessa all'unità immobiliare di proprietà della parte attrice, meglio descritta in CTU, sita in GO (MI), via Cascina
Traversagna, n. 17, porzione catastalmente identificata al NCEU del Comune di GO foglio 34, particella 104.
Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare l'intervenuta usucapione della piena proprietà della predetta porzione immobiliare da parte della attrice.
*
3. Conclusioni
La domanda attorea va accolta.
Si dà atto che la presente pronuncia costituisce titolo idoneo per ottenere dal Conservatore dei RR.II. la trascrizione ex art. 2651 c.c..
Quanto alle spese di lite, tutti i comproprietari non costituiti non possono ritenersi soccombenti, non essendosi opposti (nemmeno in via stragiudiziale) alla domanda attorea.
Sussistono dunque i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda di;
Parte_1
2) accerta e dichiara che ha acquistato per usucapione il diritto di piena proprietà sulla Parte_1
9 porzione catastalmente identificata al NCEU del Comune di GO foglio 34, particella 104, presso l'unità immobiliare sita in GO (MI), via Cascina Traversagna, n. 17;
3) dichiara che la presente sentenza costituisce titolo idoneo ex art. 2651 c.c. per ottenere la trascrizione presso il competente Conservatore dei RR.II., con esonero da ogni responsabilità;
4) pone definitivamente le spese di CTU a carico di;
Parte_1
5) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Milano il 10 dicembre 2025
Il giudice
(Federico SA)
10