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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 04/07/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 1068/2023
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1068/2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
(codice fiscale ) e (codice Parte_1 C.F._1 Parte_2 fiscale ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Cristian C.F._2 Giampieri ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto legale sito in Recanati, Via I° Luglio n. 4
APPELLANTI- appellati incidentali
CONTRO
codice fiscale n. e partita IVA Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. CONTI ROBERTO EMILIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Porto San Giorgio, v. Andrea Costa n. 2
APPELLATA- appellante incidentale
Oggetto: appello avverso sentenza n. 377/2023 emessa dal Tribunale di Fermo in data 15.05.2023 in materia di contratti bancari accertamento saldo conto corrente Conclusioni: come da note telematiche in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
correntista e , fideiussore, hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 giudizio per lo storno delle somme Controparte_2 illegittimamente addebitate dalla banca a titolo di interessi ultralegali, anatocistici, di commissioni di massimo scoperto non dovute, giorni valuta ed interessi usurari e l'esatta determinazione del saldo, alla data del 10.01.2017, del conto corrente 1135 acceso in data 2.04.1999.
Si costituiva contrastando l'azione proposta. Controparte_2
Il Tribunale di Fermo:
a) quanto all'anatocismo, ha stabilito che fino alla regolamentazione della delibera
CICR 09.02.2000, doveva essere detratto dal saldo finale in quanto non ancora legittimato dalla suddetta delibera (pag. 11 rel. CTU); fino al 24.02.2011, doveva essere detratto dal saldo finale in ragione della sua mancata approvazione per iscritto da parte del cliente (pag. 14 rel. CTU); dal 24.02.2011 al 31.12.2013 doveva ritenersi consentito posto che era intervenuto accordo scritto tra le parti di capitalizzazione trimestrale reciproca;
dall'01.01.2014 doveva essere nuovamente escluso in ragione dell'intervenuta modifica dell'art. 120 TUB, che escludeva la capitalizzazione periodica degli interesse passivi;
b) quanto agli interessi, ha ritenuto la corretta pattuizione in forma scritta e la validità delle modifiche unilaterali intervenute nel corso del rapporto, il mancato superamento del tasso soglia neè al momento della pattuizione né al momento dell'esercizio dello ius variandi da parte della CP_2
c) quanto alla commissione di massimo scoperto, ha ritenuto l'invalidità della relativa pattuizione per indeterminatezza;
pag. 2/9 d) quanto alla dedotta anticipazione da parte della della data di valuta delle CP_2 operazioni, ha ritenuto che in assenza di pattuizione, gli effetti del gioco delle valute dovevano essere eliminati dal saldo finale.
Il giudice di prime cure ha quindi determinato un saldo finale a debito del correntista di
€ 64.636,96.
e proponevano impugnazione avverso la predetta Parte_1 Parte_2 sentenza.
Si costituiva , succeduta alla originaria chiedendo il Controparte_1 CP_2 rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale.
A seguito del deposito degli scritti difensivi di cui all'art. 352 c.p.c., in data
24.06.2025 la causa veniva trattenuta in decisione dal giudice istruttore per riferire dinnanzi al Collegio.
Il gravame principale riguarda il capo della sentenza in cui il Tribunale di Fermo ha ritenuto validamente pattuito il tasso di interesse applicato all'apertura di credito concessa dalla convenuta giusta lettera del 18/2/2000, e per l'effetto ha ritenuto CP_2 di non condividere l'ulteriore ricalcolo ex art. 117 TUB effettuato dal CTU con integrazione peritale depositata in data 20/11/2020, e di porre quindi a fondamento della decisione le risultanze del ricalcolo del saldo di conto eseguito nel primo elaborato peritale depositato dalla dott.ssa in data 24/4/2019; allegano gli appellanti che il Per_1 giudice ha errato nel ritenere determinato tasso di interesse applicato all'apertura di credito dell'importo di £ 300.000.000 concessa dalla in data 18/2/2000 (come da CP_2 lettera di “comunicazione affidamenti” versata in atti) sulla base del rilievo che nel contratto di conto corrente del 9/4/1999 è indicato il tasso debitore del 12%, in quanto il contratto di conto corrente n. 1135 è un semplice contratto di deposito ex art. 1834
c.c. e non un contratto di apertura di credito ex art. 1842 c.c., appunto perché in esso non viene indicato l'ammontare dell'accordato e la durata;
aggiungono che la lettera comunicazione affidamenti” del 18/2/2000 (versata in atti dalla stessa convenuta sub doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) non contiene indicazione del pag. 3/9 tasso debitore e più in generale delle condizioni economiche applicate dalla AN all'apertura di credito in conto corrente dell'importo di £ 300.000.000.
Il motivo è infondato.
Va innanzitutto chiarito che il contratto intercorso fra le parti è un contratto di conto corrente per corrispondenza, stipulato nell'ambito dello svolgimento dell'attività imprenditoriale e/o professionale della correntista.
La Corte di Cassazione definisce il conto corrente di corrispondenza, come un rapporto caratterizzato dall'espletamento di un servizio di cassa, finalizzato alla gestione di operazioni di pagamento o riscossione di somme effettuate, a qualsiasi titolo, per conto del cliente. La disponibilità sul conto può essere costituita mediante il versamento di somme, accrediti sul conto o interventi della banca, i quali possono configurarsi sia come un'apertura di credito in senso proprio, sia come una concessione temporanea di credito (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2226 del 30 gennaio 2017).
Cass. Civ. sez. I ord. n. 31651 del 4 dicembre 2019 ha chiarito che il collegamento del contratto di apertura di credito con il conto corrente di corrispondenza «dà luogo ad un rapporto complesso, nello ambito del quale esso riveste una portata complementare rispetto al servizio di cassa gestito dalla banca per conto del cliente, rappresentando, in alternativa al versamento di somme da parte di quest'ultimo o all'accredito di importi a lui dovuti, uno dei mezzi attraverso i quali può essere costituita la disponibilità necessaria per l'effettuazione delle operazioni di pagamento e riscossione in cui consiste la prestazione principale, e configurandosi pertanto, al pari della concessione temporanea di credito (c.d. scoperto), come una modalità d'intervento della banca non eccedente i limiti del mandato conferitole».
Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 7763 del 27 marzo 2017 ha statuito che Il contratto di apertura di credito non richiede la forma scritta imposta in generale ai contratti bancari dall'art. 117 del Testo Unico ANrio nel solo caso in cui esso abbia una connessione funzionale ed operativa con un sottostante contratto di conto corrente concluso in forma scritta, nel quale l'affidamento bancario sia regolamentato in modo completo nei suoi elementi essenziali.
pag. 4/9 L'art. 117 TUB stabilisce infatti che “il C.I.C.R. […]possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta […] sia nel vigore della legge n. 154 del 1992, che del successivo d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.), in forza della delibera del C.I.C.R., il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità”.
Nel caso di specie, la circostanza che la scheda contrattuale del conto corrente n. 1135 preveda distintamente un tasso creditore al 0,125%, un tasso debitore al 12%, un tasso per scoperto di conto al 13%, una commissione di massimo scoperto al 0,60% consente di ritenere che nel contratto di conto corrente vi sia una previsione generale ma sufficientemente precisa di quella che sarà la regolamentazione della (anche eventuale) concessione di credito, con riguardo alla disciplina relativa alla parte economica, essendo altrimenti superflua la previsione di un tasso per lo scoperto di conto;
del resto
“perché vi sia apertura di credito in conto corrente, rileva la pattuizione ‒ generalmente formale, ma pur sempre realizzabile per facta concludentia – di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancario passive” (Cass. Civ. ord. n. 5364 del
29.02.2024).
Va inoltre ritenuto che la stessa apertura di credito a revoca in conto corrente del
18.02.2000, nella parte in cui in relazione alle condizioni economiche, barra la casella comunicateci con separato documento, richiami il precedente contratto di conto corrente, che, come detto, determina il tasso debitore, la commissione di massimo scoperto, il tasso per scoperto di conto.
L'appello principale va quindi rigettato.
Col i motivi di gravame incidentale, da esaminare congiuntamente attinendo al tema comune della validità della commissione di massimo scoperto e delle commissioni sostitutive, la banca appellante afferma la valida pattuizione della commissione di massimo scoperto;
allega in merito che i c.d. FIA, sempre affissi nei locali della CP_2 recano l'espressa indicazione delle modalità di calcolo, e che è irrilevante l'omesso deposito del FIA corrispondente alla data di accensione del rapporto bancario, in quanto pag. 5/9 FIA successivi hanno integrato la previsione contrattuale;
torna ad affermare la piena validità delle nuove commissioni sull'accordato, sullo scoperto di conto e di istruttoria veloce, inserite sempre attraverso il meccanismo di modifica unilaterale ex art. 118
TUB, non essendo necessaria una nuova pattuizione scritta.
I motivi sono infondati.
In tema di CMS va ricordato che dette commissioni costituiscono la remunerazione dell'istituto di credito per il costo sostenuto per la “messa a disposizione di una certa somma in favore del correntista a prescindere dalla concreta utilizzazione (con conseguente indisponibilità per la banca della somma concessa). La Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006 ha dato una corretta definizione della commissione di massimo scoperto, definendola come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma.
La relativa previsione negoziale è tuttavia valida ex artt. 1346 e 1418 c.c. solo ove sia determinato l'ammontare di quanto dovuto per il relativo servizio mediante l'indicazione del valore percentuale e la previsione del criterio di calcolo, rendendo cioè determinabile il concreto criterio di computo della commissione e lo specifico impatto sui saldi di chiusura periodica del conto corrente bancario, atteso che: "in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (in tal senso, Ordinanza della Corte di Cassazione n.
19825 del 20/06/2022).
Trattandosi di condizione economica, in ossequio alla previsione dell'art. 117 TUB, devono essere oggetto di specifica pattuizione tutti gli elementi che concorrono a determinare la posta debitoria: percentuale, periodicità di calcolo degli addebiti, base di calcolo. La base di calcolo costituisce infatti il concreto meccanismo di funzionamento della commissione (ad es: montante utilizzato o provvista accordata, ovvero punta massima dello scoperto in un determinato arco temporale, ovvero ancora media pag. 6/9 dello scoperto in un determinato arco temporale); la pattuizione di CMS che non la indichi è quindi indeterminata ex art. 1346 c.c., non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto della voce di costo sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto corrente bancario.
Anche Cassazione civile sez. I ordinanza n. 5359 del 29.02.2024 specifica che, In materia di commissione di massimo scoperto nei contratti di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che si limiti ad indicare la sola misura percentuale senza specificare il valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata né i criteri e le modalità di calcolo. Tale nullità deriva dalla violazione degli obblighi informativi previsti dall'art. 117 TUB, in quanto il correntista non è posto in condizione di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di corrispondere la commissione alla banca.
Nel caso di specie, il contratto di apertura del conto corrente riporta solo l'indicazione percentuale della CMS (0,60%) senza tuttavia indicare la base di calcolo e periodicità: la condizione contrattuale è quindi nulla perché indeterminata.
Il richiamo della Cassazione all'art. 117 TUB non consente di ritenere valida una integrazione della previsione contrattuale originariamente limitata alla percentuale, attraverso i c.d. FIA.
Né può essere ritenuto che FIA successivi possano sanare la nullità genetica della pattuizione, integrando una previsione contrattuale irrimediabilmente viziata, in quanto l'esercizio della facoltà di modifica unilaterale prevista dall'art. 118 TUB deve ritenersi consentito solo per modificare pattuizioni contrattuali preesistenti, perché validamente pattuite.
Per quanto riguarda invece le commissioni sostitutive alla CMS va osservato quanto segue.
In conformità alle risultanze peritali, risulta che tali commissioni sono state introdotte nel rapporto negoziale avvalendosi della facoltà dello ius variandi.
pag. 7/9 Questa Corte, pur consapevole del dibattito ancora aperto nella giurisprudenza di merito, ritiene di aderire all'orientamento che ritiene che lo ius variandi possa essere esercitato al solo al fine di modificare clausole e condizioni, sia di carattere economico che di natura normativa, già presenti e contemplate nel contratto. Depongono in tal senso da un lato la formulazione letterale dell'art. 118 TUB che - per effetto delle modifiche apportate dal D. Lgs. N. 141/2010 - riconosce all'intermediario la prerogativa in esame, ma solo limitatamente ai tassi, ai prezzi e alle altre condizioni “previste dal contratto”, dall'altro la considerazione che il potere di modifica unilaterale del contratto riconosciuto all'intermediario dalla citata disposizione, in quanto eccezione alla regola generale della immodificabilità del contratto senza il consenso di entrambe le parti, non può spingersi sino al punto di introdurre clausole e condizioni del tutto nuove, tali da incidere in maniera sostanziale sull'equilibrio contrattuale, modificandone addirittura parzialmente la natura. L'introduzione di un corrispettivo prima non espressamente previsto in contratto implicherebbe infatti una alterazione del rapporto, giacché la componente del servizio rappresentata già dalla messa a disposizione verrebbe a trasformarsi da sostanzialmente 'gratuita' in dichiaratamente 'onerosa'.
La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 21/2/2007, n. 5574, ha chiarito che “le “modifiche” disciplinate dal nuovo art. 118 TUB, riguardando soltanto le fattispecie di variazioni previste dal contratto, non possono comportare
l'introduzione di clausole ex novo”; parimenti la AN d'IA nel provvedimento del
29/07/2009 (Trasparenza delle operazioni e dei servizi degli intermediari finanziari) ha ribadito che “Le condizioni e i limiti alla facoltà per l'intermediario di modificare unilateralmente le condizioni del contratto sono disciplinate dall'art. 118 del T.U..
Secondo il Ministero dello sviluppo economico le “modifiche” di cui all'art. 118 del
T.U. riguardano soltanto le fattispecie di variazioni previste dal contratto, non possono comportare l'introduzione di nuove clausole. …” (così la Sezione IV, Comunicazioni alla clientela - paragrafo 2, Variazioni contrattuali)”.
pag. 8/9 Alla luce dei rilievi svolti questa Corte ritiene che con riguardo alle commissioni che hanno sostituito le CMS nel 2009 attraverso il meccanismo di cui all'art. 118 TUB, relativamente ai contratti ove la pattuizione della CME è affetta da nullità per indeterminatezza, le relative poste vanno ritenute indebite, in quanto lo ius variandi può essere esercitato al solo al fine di modificare clausole e condizioni, sia di carattere economico che di natura normativa, già presenti e contemplate nel contratto, con l'ovvia osservazione che deve trattarsi di condizioni e clausole validamente pattuite, dovendosi altrimenti considerare come non stipulate.
L'appello incidentale va quindi rigettato.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite del grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , contro nonché Parte_1 Parte_2 Controparte_1 sull'appello incidentale proposto da per la riforma delle sentenze in Controparte_1 epigrafe, così provvede:
rigetta sia l'appello principale che l'appello incidentale e per l'effetto conferma la sentenza gravata.
- compensa fra le parti le spese di lite del grado;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato nei confronti degli appellanti principali e dell'appellante incidentale.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 3.07.2025
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 1068/2023
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1068/2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
(codice fiscale ) e (codice Parte_1 C.F._1 Parte_2 fiscale ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Cristian C.F._2 Giampieri ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto legale sito in Recanati, Via I° Luglio n. 4
APPELLANTI- appellati incidentali
CONTRO
codice fiscale n. e partita IVA Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. CONTI ROBERTO EMILIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Porto San Giorgio, v. Andrea Costa n. 2
APPELLATA- appellante incidentale
Oggetto: appello avverso sentenza n. 377/2023 emessa dal Tribunale di Fermo in data 15.05.2023 in materia di contratti bancari accertamento saldo conto corrente Conclusioni: come da note telematiche in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
correntista e , fideiussore, hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 giudizio per lo storno delle somme Controparte_2 illegittimamente addebitate dalla banca a titolo di interessi ultralegali, anatocistici, di commissioni di massimo scoperto non dovute, giorni valuta ed interessi usurari e l'esatta determinazione del saldo, alla data del 10.01.2017, del conto corrente 1135 acceso in data 2.04.1999.
Si costituiva contrastando l'azione proposta. Controparte_2
Il Tribunale di Fermo:
a) quanto all'anatocismo, ha stabilito che fino alla regolamentazione della delibera
CICR 09.02.2000, doveva essere detratto dal saldo finale in quanto non ancora legittimato dalla suddetta delibera (pag. 11 rel. CTU); fino al 24.02.2011, doveva essere detratto dal saldo finale in ragione della sua mancata approvazione per iscritto da parte del cliente (pag. 14 rel. CTU); dal 24.02.2011 al 31.12.2013 doveva ritenersi consentito posto che era intervenuto accordo scritto tra le parti di capitalizzazione trimestrale reciproca;
dall'01.01.2014 doveva essere nuovamente escluso in ragione dell'intervenuta modifica dell'art. 120 TUB, che escludeva la capitalizzazione periodica degli interesse passivi;
b) quanto agli interessi, ha ritenuto la corretta pattuizione in forma scritta e la validità delle modifiche unilaterali intervenute nel corso del rapporto, il mancato superamento del tasso soglia neè al momento della pattuizione né al momento dell'esercizio dello ius variandi da parte della CP_2
c) quanto alla commissione di massimo scoperto, ha ritenuto l'invalidità della relativa pattuizione per indeterminatezza;
pag. 2/9 d) quanto alla dedotta anticipazione da parte della della data di valuta delle CP_2 operazioni, ha ritenuto che in assenza di pattuizione, gli effetti del gioco delle valute dovevano essere eliminati dal saldo finale.
Il giudice di prime cure ha quindi determinato un saldo finale a debito del correntista di
€ 64.636,96.
e proponevano impugnazione avverso la predetta Parte_1 Parte_2 sentenza.
Si costituiva , succeduta alla originaria chiedendo il Controparte_1 CP_2 rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale.
A seguito del deposito degli scritti difensivi di cui all'art. 352 c.p.c., in data
24.06.2025 la causa veniva trattenuta in decisione dal giudice istruttore per riferire dinnanzi al Collegio.
Il gravame principale riguarda il capo della sentenza in cui il Tribunale di Fermo ha ritenuto validamente pattuito il tasso di interesse applicato all'apertura di credito concessa dalla convenuta giusta lettera del 18/2/2000, e per l'effetto ha ritenuto CP_2 di non condividere l'ulteriore ricalcolo ex art. 117 TUB effettuato dal CTU con integrazione peritale depositata in data 20/11/2020, e di porre quindi a fondamento della decisione le risultanze del ricalcolo del saldo di conto eseguito nel primo elaborato peritale depositato dalla dott.ssa in data 24/4/2019; allegano gli appellanti che il Per_1 giudice ha errato nel ritenere determinato tasso di interesse applicato all'apertura di credito dell'importo di £ 300.000.000 concessa dalla in data 18/2/2000 (come da CP_2 lettera di “comunicazione affidamenti” versata in atti) sulla base del rilievo che nel contratto di conto corrente del 9/4/1999 è indicato il tasso debitore del 12%, in quanto il contratto di conto corrente n. 1135 è un semplice contratto di deposito ex art. 1834
c.c. e non un contratto di apertura di credito ex art. 1842 c.c., appunto perché in esso non viene indicato l'ammontare dell'accordato e la durata;
aggiungono che la lettera comunicazione affidamenti” del 18/2/2000 (versata in atti dalla stessa convenuta sub doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) non contiene indicazione del pag. 3/9 tasso debitore e più in generale delle condizioni economiche applicate dalla AN all'apertura di credito in conto corrente dell'importo di £ 300.000.000.
Il motivo è infondato.
Va innanzitutto chiarito che il contratto intercorso fra le parti è un contratto di conto corrente per corrispondenza, stipulato nell'ambito dello svolgimento dell'attività imprenditoriale e/o professionale della correntista.
La Corte di Cassazione definisce il conto corrente di corrispondenza, come un rapporto caratterizzato dall'espletamento di un servizio di cassa, finalizzato alla gestione di operazioni di pagamento o riscossione di somme effettuate, a qualsiasi titolo, per conto del cliente. La disponibilità sul conto può essere costituita mediante il versamento di somme, accrediti sul conto o interventi della banca, i quali possono configurarsi sia come un'apertura di credito in senso proprio, sia come una concessione temporanea di credito (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2226 del 30 gennaio 2017).
Cass. Civ. sez. I ord. n. 31651 del 4 dicembre 2019 ha chiarito che il collegamento del contratto di apertura di credito con il conto corrente di corrispondenza «dà luogo ad un rapporto complesso, nello ambito del quale esso riveste una portata complementare rispetto al servizio di cassa gestito dalla banca per conto del cliente, rappresentando, in alternativa al versamento di somme da parte di quest'ultimo o all'accredito di importi a lui dovuti, uno dei mezzi attraverso i quali può essere costituita la disponibilità necessaria per l'effettuazione delle operazioni di pagamento e riscossione in cui consiste la prestazione principale, e configurandosi pertanto, al pari della concessione temporanea di credito (c.d. scoperto), come una modalità d'intervento della banca non eccedente i limiti del mandato conferitole».
Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 7763 del 27 marzo 2017 ha statuito che Il contratto di apertura di credito non richiede la forma scritta imposta in generale ai contratti bancari dall'art. 117 del Testo Unico ANrio nel solo caso in cui esso abbia una connessione funzionale ed operativa con un sottostante contratto di conto corrente concluso in forma scritta, nel quale l'affidamento bancario sia regolamentato in modo completo nei suoi elementi essenziali.
pag. 4/9 L'art. 117 TUB stabilisce infatti che “il C.I.C.R. […]possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta […] sia nel vigore della legge n. 154 del 1992, che del successivo d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.), in forza della delibera del C.I.C.R., il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità”.
Nel caso di specie, la circostanza che la scheda contrattuale del conto corrente n. 1135 preveda distintamente un tasso creditore al 0,125%, un tasso debitore al 12%, un tasso per scoperto di conto al 13%, una commissione di massimo scoperto al 0,60% consente di ritenere che nel contratto di conto corrente vi sia una previsione generale ma sufficientemente precisa di quella che sarà la regolamentazione della (anche eventuale) concessione di credito, con riguardo alla disciplina relativa alla parte economica, essendo altrimenti superflua la previsione di un tasso per lo scoperto di conto;
del resto
“perché vi sia apertura di credito in conto corrente, rileva la pattuizione ‒ generalmente formale, ma pur sempre realizzabile per facta concludentia – di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancario passive” (Cass. Civ. ord. n. 5364 del
29.02.2024).
Va inoltre ritenuto che la stessa apertura di credito a revoca in conto corrente del
18.02.2000, nella parte in cui in relazione alle condizioni economiche, barra la casella comunicateci con separato documento, richiami il precedente contratto di conto corrente, che, come detto, determina il tasso debitore, la commissione di massimo scoperto, il tasso per scoperto di conto.
L'appello principale va quindi rigettato.
Col i motivi di gravame incidentale, da esaminare congiuntamente attinendo al tema comune della validità della commissione di massimo scoperto e delle commissioni sostitutive, la banca appellante afferma la valida pattuizione della commissione di massimo scoperto;
allega in merito che i c.d. FIA, sempre affissi nei locali della CP_2 recano l'espressa indicazione delle modalità di calcolo, e che è irrilevante l'omesso deposito del FIA corrispondente alla data di accensione del rapporto bancario, in quanto pag. 5/9 FIA successivi hanno integrato la previsione contrattuale;
torna ad affermare la piena validità delle nuove commissioni sull'accordato, sullo scoperto di conto e di istruttoria veloce, inserite sempre attraverso il meccanismo di modifica unilaterale ex art. 118
TUB, non essendo necessaria una nuova pattuizione scritta.
I motivi sono infondati.
In tema di CMS va ricordato che dette commissioni costituiscono la remunerazione dell'istituto di credito per il costo sostenuto per la “messa a disposizione di una certa somma in favore del correntista a prescindere dalla concreta utilizzazione (con conseguente indisponibilità per la banca della somma concessa). La Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006 ha dato una corretta definizione della commissione di massimo scoperto, definendola come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma.
La relativa previsione negoziale è tuttavia valida ex artt. 1346 e 1418 c.c. solo ove sia determinato l'ammontare di quanto dovuto per il relativo servizio mediante l'indicazione del valore percentuale e la previsione del criterio di calcolo, rendendo cioè determinabile il concreto criterio di computo della commissione e lo specifico impatto sui saldi di chiusura periodica del conto corrente bancario, atteso che: "in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (in tal senso, Ordinanza della Corte di Cassazione n.
19825 del 20/06/2022).
Trattandosi di condizione economica, in ossequio alla previsione dell'art. 117 TUB, devono essere oggetto di specifica pattuizione tutti gli elementi che concorrono a determinare la posta debitoria: percentuale, periodicità di calcolo degli addebiti, base di calcolo. La base di calcolo costituisce infatti il concreto meccanismo di funzionamento della commissione (ad es: montante utilizzato o provvista accordata, ovvero punta massima dello scoperto in un determinato arco temporale, ovvero ancora media pag. 6/9 dello scoperto in un determinato arco temporale); la pattuizione di CMS che non la indichi è quindi indeterminata ex art. 1346 c.c., non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto della voce di costo sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto corrente bancario.
Anche Cassazione civile sez. I ordinanza n. 5359 del 29.02.2024 specifica che, In materia di commissione di massimo scoperto nei contratti di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che si limiti ad indicare la sola misura percentuale senza specificare il valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata né i criteri e le modalità di calcolo. Tale nullità deriva dalla violazione degli obblighi informativi previsti dall'art. 117 TUB, in quanto il correntista non è posto in condizione di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di corrispondere la commissione alla banca.
Nel caso di specie, il contratto di apertura del conto corrente riporta solo l'indicazione percentuale della CMS (0,60%) senza tuttavia indicare la base di calcolo e periodicità: la condizione contrattuale è quindi nulla perché indeterminata.
Il richiamo della Cassazione all'art. 117 TUB non consente di ritenere valida una integrazione della previsione contrattuale originariamente limitata alla percentuale, attraverso i c.d. FIA.
Né può essere ritenuto che FIA successivi possano sanare la nullità genetica della pattuizione, integrando una previsione contrattuale irrimediabilmente viziata, in quanto l'esercizio della facoltà di modifica unilaterale prevista dall'art. 118 TUB deve ritenersi consentito solo per modificare pattuizioni contrattuali preesistenti, perché validamente pattuite.
Per quanto riguarda invece le commissioni sostitutive alla CMS va osservato quanto segue.
In conformità alle risultanze peritali, risulta che tali commissioni sono state introdotte nel rapporto negoziale avvalendosi della facoltà dello ius variandi.
pag. 7/9 Questa Corte, pur consapevole del dibattito ancora aperto nella giurisprudenza di merito, ritiene di aderire all'orientamento che ritiene che lo ius variandi possa essere esercitato al solo al fine di modificare clausole e condizioni, sia di carattere economico che di natura normativa, già presenti e contemplate nel contratto. Depongono in tal senso da un lato la formulazione letterale dell'art. 118 TUB che - per effetto delle modifiche apportate dal D. Lgs. N. 141/2010 - riconosce all'intermediario la prerogativa in esame, ma solo limitatamente ai tassi, ai prezzi e alle altre condizioni “previste dal contratto”, dall'altro la considerazione che il potere di modifica unilaterale del contratto riconosciuto all'intermediario dalla citata disposizione, in quanto eccezione alla regola generale della immodificabilità del contratto senza il consenso di entrambe le parti, non può spingersi sino al punto di introdurre clausole e condizioni del tutto nuove, tali da incidere in maniera sostanziale sull'equilibrio contrattuale, modificandone addirittura parzialmente la natura. L'introduzione di un corrispettivo prima non espressamente previsto in contratto implicherebbe infatti una alterazione del rapporto, giacché la componente del servizio rappresentata già dalla messa a disposizione verrebbe a trasformarsi da sostanzialmente 'gratuita' in dichiaratamente 'onerosa'.
La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 21/2/2007, n. 5574, ha chiarito che “le “modifiche” disciplinate dal nuovo art. 118 TUB, riguardando soltanto le fattispecie di variazioni previste dal contratto, non possono comportare
l'introduzione di clausole ex novo”; parimenti la AN d'IA nel provvedimento del
29/07/2009 (Trasparenza delle operazioni e dei servizi degli intermediari finanziari) ha ribadito che “Le condizioni e i limiti alla facoltà per l'intermediario di modificare unilateralmente le condizioni del contratto sono disciplinate dall'art. 118 del T.U..
Secondo il Ministero dello sviluppo economico le “modifiche” di cui all'art. 118 del
T.U. riguardano soltanto le fattispecie di variazioni previste dal contratto, non possono comportare l'introduzione di nuove clausole. …” (così la Sezione IV, Comunicazioni alla clientela - paragrafo 2, Variazioni contrattuali)”.
pag. 8/9 Alla luce dei rilievi svolti questa Corte ritiene che con riguardo alle commissioni che hanno sostituito le CMS nel 2009 attraverso il meccanismo di cui all'art. 118 TUB, relativamente ai contratti ove la pattuizione della CME è affetta da nullità per indeterminatezza, le relative poste vanno ritenute indebite, in quanto lo ius variandi può essere esercitato al solo al fine di modificare clausole e condizioni, sia di carattere economico che di natura normativa, già presenti e contemplate nel contratto, con l'ovvia osservazione che deve trattarsi di condizioni e clausole validamente pattuite, dovendosi altrimenti considerare come non stipulate.
L'appello incidentale va quindi rigettato.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite del grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , contro nonché Parte_1 Parte_2 Controparte_1 sull'appello incidentale proposto da per la riforma delle sentenze in Controparte_1 epigrafe, così provvede:
rigetta sia l'appello principale che l'appello incidentale e per l'effetto conferma la sentenza gravata.
- compensa fra le parti le spese di lite del grado;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato nei confronti degli appellanti principali e dell'appellante incidentale.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 3.07.2025
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
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