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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 5586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5586 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
OGGETTO:
-risarcimento danni-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte d'Appello di Napoli
Ottava sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
-Dott. Antonio Quaranta - Presidente-
-Dott.ssa Maria Rosaria Pupo - Consigliere -
-Dott.ssa Rita Anna De Falco - Giudice ausl. rel. - ha deliberato di pronunciare la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1175/2019 RGAC, avente ad oggetto
“risarcimento danni”, riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
T R A
(alias nato in [...] Parte_1 Parte_2
(già indicato come ), rappresentato e CodiceFiscale_1 C.F._2 difeso, giusta procura a margine dell'originale dell'atto di citazione di primo grado, dall' avv.to Gennaro Grassia C.F. ed elett.te domiciliato C.F._3 presso il suo studio sito in LA Ducenta (CE) alla Via Coppola n. 12.
-Appellante-
E
P. IVA (già nella Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 qualità di impresa designata per la regione Campania, alla gestione dei sinistri a carico
1 del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede sociale in
OG EN (TV), elettivamente domiciliata in San Marcellino alla Via Galatina
n. 3 nello Studio Legale unitamente all'avv. Giuseppe Fabozzi, C.F. CP_3
, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale C.F._4 rilasciata dall' Amministratore delegato, con atto del 18/12/2014 per Notar
[...] di Treviso, Rep. nr. 186905 Racc.n. 3. Persona_1
- Appellata-
Conclusioni:
Per l'appellante: “In riforma della sentenza impugnata n.2277/2018, emessa dal
Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data 05.09.2018: a) accogliere l'appello proposto dal con tutte le conseguenze di legge in ordine al governo delle spese Pt_1 del doppio grado di giudizio.
Per l'appellata: a) rigettare il proposto gravame, siccome improponibile ed infondato in fatto e in diritto e confermare l'impugnata sentenza;
b) vinte le spese del presente grado di giudizio.
Fatti di causa
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva innanzi al Tribunale Pt_2 di Napoli Nord la società , al fine di sentirla condannare Controparte_2 al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti in conseguenza del sinistro stradale, avvenuto in data 12.12.2013, alle h.10.00 circa, in Giugliano, alla via Vicinale San Nullo, allorquando, mentre attraversava sulle strisce pedonali veniva investito da un'auto di colore grigio, proveniente dalla c.d. In particolare Controparte_4
l'attore esponeva che: a) dopo l'investimento l'auto predetta si allontanava velocemente in direzione Licola, rendendo impossibile l'identificazione propria e del suo conducente;
b) in conseguenza dell'impatto, riportava gravi lesioni per la cura delle quali veniva immediatamente trasportato all'Ospedale Santa Maria Delle Grazie di Pozzuoli;
c) a nulla sono valse le istanze risarcitorie avanzate in via stragiudiziale nei confronti della quale impresa designata per la Regione Controparte_5
Campania FGVS.
Nel corso del giudizio si costituiva la , con comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta, depositata in cancelleria in data 31.03.2016, concludendo per il rigetto della domanda attorea.
2 Esaurita la fase istruttoria, espletata la prova per testi, precisate le conclusioni all'udienza del 12/04/2018, la causa veniva introitata a sentenza, con concessione dei termini, di cui all'art.190 c.p.c.
Con sentenza n. 2277/2018 pubblicata in data 05.09.2018, il Tribunale di Napoli Nord così provvedeva: 1) ) rigettava la domanda attorea;
2) condannava al Parte_2 pagamento, in favore delle delle spese del giudizio liquidate in Controparte_1 complessivi €.3.384,50 di cui €. 100,00 per esborsi, ed €. 3.284,50 per compenso professionale, oltre iva e cpa, spese generali al 15%; 3) poneva definitivamente a carico di parte attrice la spese della Ctu, liquidate come da separato decreto.
Il primo giudice giungeva a tale statuizione, per la inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Con atto di appello, notificato in data 04.03.2019, il sig. interponeva Parte_2 appello, avverso la sentenza sopra citata, contestando la decisione del primo giudice, con due motivi di censura:1) per omessa e/o errata valutazione della prova testimoniale;
2) per l'erroneo rigetto della domanda, errore in procedendo, per aver non aver considerato il primo giudice l'applicazione di un eventuale criterio di distribuzione della responsabilità, ovverosia la presunzione di eguale concorso di colpa dei conducenti, di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c.
Si costituiva la società resistendo all'appello. Vinte le spese del grado. Controparte_1
Instauratosi il contraddittorio, ed acquisito agli atti il fascicolo di primo, grado la causa giungeva all'udienza dell' 11/10/2024 per le precisazioni delle conclusioni. Tale udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte;
in tale data le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe. Con ordinanza di pari data la causa è stata assegnata a sentenza, con i termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Entrambe le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Ragioni della decisione
1.In via preliminare, - superata ormai la fase del cd filtro – ai sensi dell'art. 342 c.p.c.,
l'appello benché ammissibile sotto il profilo di cui all'art.342 c.p.c. così come novellato dall'art.54 del D.L.n.83/2012, non può trovare positiva considerazione.
2.- Il merito e l'appello.
3 L'appellante propone ora appello, affidando a due motivi di censura la sentenza contraddistinta in epigrafe;
sostanzialmente l'appellante si duole del fatto che, il
Tribunale, ritenuta l'inattendibilità dei testimoni escussi, abbia dichiarato non provata la domanda, rigettandola nel merito e condannando l'attore al pagamento delle spese di lite.
Nello specifico, l'appellante si lamenta dell'insussistenza delle ragioni che avrebbero indotto il primo giudice a propendere per l'inattendibilità delle deposizioni raccolte, ragioni che sono riconducibili:
1)atteso le lamentate lesioni fisiche riportate, l'omesso intervento sul posto del 118 e/o delle Forze dell'Ordine;
2)le risultanze in Banca dati IVASS sul teste di ben ventuno ricorrenze, Tes_1
ritenute erroneamente dal giudice tutte quale (testimone) errore non confutato in questa sede;
3)risultanze in Banca Dati IVASS sul teste di una ricorrenza quale testimone, Tes_2
benché avesse dichiarato di non aver mai testimoniato prima (l'appellante evidenzia Contro che la ricorrenza in arebbe successiva alla dichiarazione resa).
Aggiunge l'appellante che:
-BDI non avrebbe nessun valore probatorio;
si osserva che, il compendio probatorio va valutato nel suo complesso e non singolarmente, e l'insieme di tali circostanze, hanno determinato la decisione a cui è giunto il primo giudice;
-l'appellante sostiene che, il Tribunale avrebbe omesso il ricorso, in subordine, al criterio di ripartizione della responsabilità ex art. 2054 c.c. secondo comma.
Sul punto, si osserva che, il richiamato art. 2054 secondo comma c.c. è del tutto in conferente, riferendosi esso allo scontro tra veicoli e non anche (come nel caso in esame), all'investimento di un pedone.
Quanto agli altri motivi di censura, riconducibili nell'insieme alla valutazione di inattendibilità dei testi, si osserva che, il Tribunale elabora tale valutazione sulla scorta del complesso delle emergenze processuali attuando un potere discrezionale svincolato da rigide regole, talché anche una anomala sinistrosità (tale può definirsi il
4 coinvolgimento in ben ventuno incidenti), accompagnata al singolare omesso intervento sul posto del 118 e delle Forze dell'ordine, ben può determinare il giudice a disattendere le propalazioni testimoniali.
Di certo di non poco rilievo, risulta la circostanza che, le strisce pedonali, di cui entrambi i testi ne dichiarano l'esistenza, in realtà dai reperti fotografici allegati agli atti risultano inesistenti (di certo tali reperti fotografici assumono più rilievo, rispetto alle dichiarazioni testimoniali).
In particolare evidenzia la Corte - lamentando l' appellante altresì l'erronea valutazione ed interpretazione delle emergenze istruttorie - che in virtù del principio dispositivo sono le parti a proporre al giudice gli elementi di prova, su cui basare il proprio convincimento. Coerentemente con quanto si evince dal combinato disposto degli artt.
115 e 116 c.p.c. si osserva, che il giudice di prime cure ha valutato gli elementi ritenuti necessari ai fini della decisione, la quale, dunque, dimostra di essere assolutamente argomentata e pienamente motivata sia sul piano logico che giuridico, tanto da risultare esente da vizi e priva di fratture. Non risulta quindi violato il principio di ermeneutica del libero convincimento del giudice ( ex artt. 115 e 116 cpc,) in ordine alla valutazione di quegli elementi raccolti durante lo svolgimento del processo, e volti a dimostrare l'esistenza di un fatto dichiarato dalle parti.
Per come sopra evidenziato, il Tribunale ha valutato difatti tutte le emergenze istruttorie, comparandole tra loro, ed ha motivatamente ritenuto che la versione dei fatti resa da parte attorea risulta non del tutto coerente con quella resa dai testi escussi, i quali hanno reso dichiarazioni che, appaino effettivamente inattendibile, rispetto gli atti di causa.
Tali considerazioni, già da sole risultano sufficienti a determinare la conferma della sentenza appellata;
si osserva per completezza che, non è sufficiente, la semplice prova di un incidente avvenuto e la mera attribuzione di colpa nei confronti di un conducente di un veicolo rimasto sconosciuto;
il FGVS è chiamato a rispondere per l'effettivo fatto commesso da un veicolo sconosciuto solo sulla base di elementi oggettivi di prova o
5 su presunzioni gravi, precise e concordanti da valutare caso per caso (Cass. Civ. 17.12.
2019 n. 33444; Cass. 22.11.2016 n. 23710).
In tale contesto – e ritenuto, che in caso di sinistro causato da veicolo non identificato le prove offerte vadano valutate con il dovuto rigore, considerata la natura eminentemente solidaristica della norma, che prevede il risarcimento del danno a carico del Fondo di Garanzia e la difficoltà per quest'ultimo di fornire prova dell'accaduto, stante la posizione dell'impresa, che garantisce per il fatto del conducente rimasto ignoto, del quale non può avere, evidentemente, conoscenza diretta, sicché le sue contestazioni non possono che essere necessariamente generiche – le deposizioni dei testi escussi si presentano, effettivamente, come poco convincenti.
Si osserva inoltre che, la presunta inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi deriverebbe, anche dalla circostanza che l'odierno appellante ha omesso di indicare i testi nella denuncia/querela.
La sentenza di prime cure, quindi, merita condivisione e l'appello deve essere respinto,
a nulla rilevando l'omessa valutazione della consulenza tecnica, correttamente trascurata dal primo giudice alle luce della reiezione della domanda risarcitoria, atteso che, la stessa non costituisce un mezzo di prova;
il Ctu ha potuto solo verificare l'astratta compatibilità delle lesioni subite dall'odierno appellante con il denunciato sinistro, ma nessun riscontro obiettivo in ordine al coinvolgimento nello stesso di un auto non identificata, né l'esclusione di altre possibili modalità del fatto origine delle lesioni.
In conclusione, da un attento esame delle risultanze istruttorie, anche ad avviso di questa Corte emergono gravi carenze probatorie, che escludono l'assolvimento dell'onere probatorio, da parte dell'appellante ex art. 2967 c.c..
3.Decisione della Corte.
La sentenza gravata merita conferma, con conseguente reiezione dell'appello, spiegato da con la condanna dello stesso, per il principio della soccombenza, Parte_1
al pagamento in favore dell' appellata società delle spese processuali del presente grado, e si liquidano tenendo conto del risarcimento preteso, dell'attività processuale
6 svolta, della sua semplicità e dei parametri di cui al D.M. 147/2022, come novellato dal
D.M.147/2022 del 13/08/2022 (esclusa la fase istruttoria, applicato lo scaglione desumibile dal valore dichiarato, ridotti i valori medi del 30% circa, per la scarsa complessità della materia).
Visto il totale rigetto dell'appello introdotto dopo il 30.1.2013, ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater, come inserito dall'art.1 comma 17 L.228/2012, per il versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, Ottava Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello come in epigrafe proposta, disattese ogni altra istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma l'impugnata Parte_1
sentenza;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata società, che liquida in complessivi €. 9.967,30 per compensi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% iva e cpa come per legge.
La Corte da atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art.13, co. 1 quater, d.p.r.n. 115702.
Così deciso in Napoli 17 ottobre 2025, nella camera di consiglio della VIII^ sezione civile di questa Corte.
Il Giudice aus. rel/est. Il Presidente (Rita Anna De Falco) (Antonio Quaranta)
Documento firmato digitalmente.
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