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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/12/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2343/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2343/2025 R.G. promosso da parte di:
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
e nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi residenti a [...], ed entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
MA OV (C.F.: – Pec: C.F._3
) presso lo studio della quale a Ferrara, Via Don Email_1
Minzoni n. 17, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente: il Sig. rimarrà a vivere nell'immobile adibito Pt_2 ad abitazione famigliare, del quale è titolare del contratto di locazione, mentre la Sig. sta Pt_1 cercando una abitazione in affitto dove si trasferirà a vivere con la figlia ppena possibile, nel Per_1 frattempo rimarranno entrambe nella casa famigliare;
1 2) la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente e residenza presso la madre nell'immobile che verrà successivamente individuato. I genitori cureranno il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della figlia tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue necessità nonché delle sue inclinazioni naturali e aspirazioni, nonché curando che la stessa mantenga un rapporto continuo anche con i parenti di ciascun ramo famigliare. I coniugi hanno inoltre l'obbligo reciproco di comunicare tempestivamente eventuali mutamenti di domicilio e/o residenza.
3) Il padre potrà vedere la figlia quando vorrà, compatibilmente con le esigenze scolastiche della bambina e lavorative dei genitori, e quantomeno nei seguenti termini: - a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera quando la accompagnerà a casa dalla madre;
- durante la settimana la bambina rimarrà con il padre dal martedì quando la preleverà all'uscita da scuola fino al giovedì mattina quando la riporterà a scuola;
- durante le vacanze Natalizie rascorrerà, ad anni alterni, Per_1 la vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, per le restanti giornate di vacanza il padre terrà con sé la figlia per la metà dei giorni consecutivamente, un anno dal 25/12 al 01/01
(l'anno in cui trascorrerà con lei il giorno di Natale) e l'altro dal 01/01 al 06/01 (l'anno in cui trascorrerà con lei la vigilia di Natale); - durante le vacanze Pasquali la bambina rimarrà per metà giorni con ciascuna genitore, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; - durante le vacanze estive la bambina potrà trascorrere quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, previo accordo tra gli stessi sul periodo prescelto.
4) In considerazione della collocazione prevalente della bambina presso la madre, il padre le verserà,
a titolo di contributo al mantenimento della minore, la somma di € 400,00 mensili a mezzo bonifico entro il giorno 20 di ogni mese sul conto corrente che verrà successivamente indicato;
- i coniugi concordano che l'assegno unico per la figlia ersato dall'Inps verrà percepito al 50% ciascuno;
Per_1
- i coniugi convengono di chiudere il conto corrente cointestato e di cui in premesse, con ripartizione al 50% ciascuno delle somme ivi giacenti, al netto delle spese di estinzione;
- le spese straordinarie per la figlia verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il Per_1
Protocollo del Tribunale di Ferrara, e precisamente: - spese mediche da documentare e che NON richiedono il preventivo accordo tra i genitori, vengono così individuate: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche e/o private;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
- spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori, vengono così individuate: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
- spese scolastiche da documentare e che NON richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) tasse scolastiche sino alle
2 scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico o scuolabus;
- spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari, rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sede universitaria. - spese extrascolastiche da documentare e che NON richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive ludiche ed artistiche sino al tetto massimo complessivo di euro 400,00 all'anno. L'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
- spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) baby-sitter; b) campi estivi e vacanze del figlio;
Tali rimborsi dovranno essere corrisposti dall'altro genitore, entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta, previa esibizione anche tramite messaggio telefonico delle relative fatture o ricevute o giustificativi di spesa.
5) i coniugi concordano che il cane dalmata rimarrà di esclusiva proprietà del Sig. CP_1 Pt_2 mentre il gatto rimarrà nella esclusiva proprietà della Sig.ra che la trasferirà nella nuova CP_2 Pt_1 abitazione.
6) I coniugi danno atto di avere già raggiunto un accordo in ordine anche a tutti gli altri aspetti relativi alla separazione e di avere diviso ogni altro bene con soddisfazione di ognuno e pertanto, con l'adempimento di quanto sopra, dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente.
7) Le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/11/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al giorno 11 dicembre 2025.
In data 4 dicembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
3 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], Parte_1
e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Ferrara il 9 Parte_2 settembre 2017, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Ferrara al n. 65 Parte II Serie A Anno 2017.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 16 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2343/2025 R.G. promosso da parte di:
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
e nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi residenti a [...], ed entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
MA OV (C.F.: – Pec: C.F._3
) presso lo studio della quale a Ferrara, Via Don Email_1
Minzoni n. 17, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente: il Sig. rimarrà a vivere nell'immobile adibito Pt_2 ad abitazione famigliare, del quale è titolare del contratto di locazione, mentre la Sig. sta Pt_1 cercando una abitazione in affitto dove si trasferirà a vivere con la figlia ppena possibile, nel Per_1 frattempo rimarranno entrambe nella casa famigliare;
1 2) la figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente e residenza presso la madre nell'immobile che verrà successivamente individuato. I genitori cureranno il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della figlia tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue necessità nonché delle sue inclinazioni naturali e aspirazioni, nonché curando che la stessa mantenga un rapporto continuo anche con i parenti di ciascun ramo famigliare. I coniugi hanno inoltre l'obbligo reciproco di comunicare tempestivamente eventuali mutamenti di domicilio e/o residenza.
3) Il padre potrà vedere la figlia quando vorrà, compatibilmente con le esigenze scolastiche della bambina e lavorative dei genitori, e quantomeno nei seguenti termini: - a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera quando la accompagnerà a casa dalla madre;
- durante la settimana la bambina rimarrà con il padre dal martedì quando la preleverà all'uscita da scuola fino al giovedì mattina quando la riporterà a scuola;
- durante le vacanze Natalizie rascorrerà, ad anni alterni, Per_1 la vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, per le restanti giornate di vacanza il padre terrà con sé la figlia per la metà dei giorni consecutivamente, un anno dal 25/12 al 01/01
(l'anno in cui trascorrerà con lei il giorno di Natale) e l'altro dal 01/01 al 06/01 (l'anno in cui trascorrerà con lei la vigilia di Natale); - durante le vacanze Pasquali la bambina rimarrà per metà giorni con ciascuna genitore, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; - durante le vacanze estive la bambina potrà trascorrere quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, previo accordo tra gli stessi sul periodo prescelto.
4) In considerazione della collocazione prevalente della bambina presso la madre, il padre le verserà,
a titolo di contributo al mantenimento della minore, la somma di € 400,00 mensili a mezzo bonifico entro il giorno 20 di ogni mese sul conto corrente che verrà successivamente indicato;
- i coniugi concordano che l'assegno unico per la figlia ersato dall'Inps verrà percepito al 50% ciascuno;
Per_1
- i coniugi convengono di chiudere il conto corrente cointestato e di cui in premesse, con ripartizione al 50% ciascuno delle somme ivi giacenti, al netto delle spese di estinzione;
- le spese straordinarie per la figlia verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il Per_1
Protocollo del Tribunale di Ferrara, e precisamente: - spese mediche da documentare e che NON richiedono il preventivo accordo tra i genitori, vengono così individuate: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche e/o private;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
- spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori, vengono così individuate: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
- spese scolastiche da documentare e che NON richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) tasse scolastiche sino alle
2 scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico o scuolabus;
- spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari, rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sede universitaria. - spese extrascolastiche da documentare e che NON richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive ludiche ed artistiche sino al tetto massimo complessivo di euro 400,00 all'anno. L'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
- spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori vengono così individuate: a) baby-sitter; b) campi estivi e vacanze del figlio;
Tali rimborsi dovranno essere corrisposti dall'altro genitore, entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta, previa esibizione anche tramite messaggio telefonico delle relative fatture o ricevute o giustificativi di spesa.
5) i coniugi concordano che il cane dalmata rimarrà di esclusiva proprietà del Sig. CP_1 Pt_2 mentre il gatto rimarrà nella esclusiva proprietà della Sig.ra che la trasferirà nella nuova CP_2 Pt_1 abitazione.
6) I coniugi danno atto di avere già raggiunto un accordo in ordine anche a tutti gli altri aspetti relativi alla separazione e di avere diviso ogni altro bene con soddisfazione di ognuno e pertanto, con l'adempimento di quanto sopra, dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente.
7) Le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/11/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al giorno 11 dicembre 2025.
In data 4 dicembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
3 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], Parte_1
e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Ferrara il 9 Parte_2 settembre 2017, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Ferrara al n. 65 Parte II Serie A Anno 2017.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ferrara, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 16 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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