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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/11/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 463/2024 R.G.L., vertente TRA
, P.IVA , con sede Parte_1 P.IVA_1 centrale in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Dario Cosimo Adornato (C.F. ), Ettore Triolo, Valeria Grandizio, in CodiceFiscale_1 virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. Persona_1 37875/7313 del 22.3.2024, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale in Pt_1 Reggio Calabria, viale Calabria 82, presso i procuratori che lo difendono congiuntamente o separatamente, pec t Email_1 appellante CONTRO
Controparte_1 appellato contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi il 10.12.2023, Controparte_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 09420239007340444000, notificata il 31.10.2023, relativamente agli avvisi di addebito n. 39420160003916956000, con il quale gli era stato intimato il pagamento di € 2.462,79, e n. 3942010002200681000 di € 4.927,97, per omesso versamento dei contributi IVS fissi e percentuali, relativi all'anno 2015 e 2016. Eccependo l'avvenuta prescrizione del diritto chiedeva l'annullamento dell'impugnata intimazione. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario. Costituitosi l , preliminarmente rappresentava che l'Ufficio competente aveva Pt_1 interpellato l riguardo l'esistenza di eventuali atti interruttivi, successivi Controparte_2 all'iscrizione a ruolo ed alla notifica degli avvisi di addebito da parte dell' . L' Pt_1 CP_3 aveva, con pec del 27.02.2024, trasmesso i seguenti atti interruttivi per gli AVA n. 39420160003916956000 e n. 39420170002200681000: intimazioni di Pagamento n. 09420189003985055000 notificata il 29/04/2019 preavviso di n. Parte_2 09480201900008974000 notificato il 10/07/2019 intimazioni di pagamento n. 09420209002550389000 notificata il 10/02/2020, intimazione di pagamento n. 2
09420229005550821000 notificata il 06/10/2022 intimazione di pagamento n. 09420239007340444000 notificata il 31/10/2023. Inoltre, eccepiva che parte ricorrente, per gli AVA n. 39420160003916956000 e n. 39420170002200681000 aveva chiesto in data 08/07/2020 ed ottenuto un maggior rateizzo, evidenziando che effettuava dei pagamenti parziali dal 09/07/2020 al 23/10/2021. Successivamente, per il mancato rispetto del piano di ammortamento, lo stesso era decaduto dal beneficio (revoca 30/06/2022). Pertanto, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per definitività dei ruoli di cui ai sottesi avvisi di addebito n. 39420160003916956000 e n. 39420170002200681000, regolarmente notificati e allegati in atti e l'infondatezza della prescrizione. Infatti, l'avviso di addebito 39420160003916956000 era stato regolarmente notificato il 21.12.2016; l'avviso di addebito n. 39420170002200681000 era stato regolarmente notificato il 13.06.2016. In data 29.4.2019 era stata notificata intimazione di pagamento n. 09420189003985055000, in data 10.7.2019 preavviso di Fermo Amministrativo n. 09480201900008974000, in data 10.2.2020 è stata notificata intimazione di pagamento n. 09420209002550389000, in data 6.10.2022 intimazione di pagamento n. 09420229005550821000, in data 31.10.2023 intimazione di pagamento n. 09420239007340444000. Dal 09/07/2020 al 23/10/2021 inoltre, il ricorrente aveva effettuato pagamenti parziali, ponendo in essere atti di riconoscimento del debito. Risultava evidente che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento non era decorso il termine quinquennale di prescrizione, anche senza tener conto della sospensione forzosa dell'attività riscossiva imposta dal diritto emergenziale a far data dall'8.03.2020 e fino al 31.08.2021 con conseguente sospensione dei termini di prescrizione. Erano stati previsti due periodi di sospensione con soluzione di continuità: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) + dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni). Nel caso di specie, il termine quinquennale di prescrizione non era decorso né alla data di notifica della prima intimazione che dell'ultima. Pertanto, concludeva chiedendo dichiarare l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, rigettarlo perché infondato e condannare l'opponente al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi, oltre sanzioni da aggiornarsi al momento del saldo, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 488/2024 pubblicata il 16.04.2024, il Tribunale di Palmi così provvedeva: “accoglie il ricorso e annulla l'intimazione di pagamento n. 094 2023 90073404 44, e gli avvisi di addebito n. 394 2016 0003916956 000 e n.394 2017 0002200681 per prescrizione. Condanna l , in persona del Presidente pro-tempore, parte resistente a Pt_1 rifondere al ricorrente le spese di lite che, tenuto conto del valore della controversia, della semplicità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente posta in essere, vengono liquidate in € 1.305,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario”. Osservava che, poiché il tema controverso era la verifica della notifica degli avvisi di addebito indicati nel ricorso e la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere Pt_1 le suddette somme, deducendo l'intervenuto decorso del termine prescrizionale quinquennale, il giudizio doveva essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva. Evidenziava inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione andava esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per 3
l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D. Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, doveva considerarsi fissato a pena di decadenza e la mancata opposizione nel termine suddetto rendeva definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale. Tuttavia, al debitore dei contributi era sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso). In tal caso soccorreva il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben poteva essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella). Pertanto, qualora il debitore non avesse impugnato nei termini di legge la cartella esattoriale gli era precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi, ma non anche di far valere la prescrizione successiva, coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, precludeva solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo, lasciando all'interessato la possibilità di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione successiva alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020). Nel caso di specie, dai documenti allegati dall' , relativi alla notifica degli avvisi di Pt_1 addebito, gli stessi recavano la dicitura: compiuta giacenza. In tema di notifica della cartella di pagamento non era sufficiente la compiuta giacenza per ritenere valida la notifica della cartella di pagamento al contribuente irreperibile. Infatti, era necessario, ai fini del suo perfezionamento, che fossero effettuati tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c., incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale. Alla luce della documentazione versata in atti, l non aveva dato prova di atti Pt_1 interruttivi della prescrizione, pertanto, all'epoca della notifica dell'intimazione di pagamento n. 094 2023 90073404 44 del 31.10.2023, il termine quinquennale della prescrizione era ampiamente decorso con riferimento agli avvisi di addebito n.394 2016 0003916956 000 e n.394 2017 0002200681. Andava quindi dichiarata la prescrizione e annullata l'intimazione di pagamento n. 094 2023 90073404 44, relativamente agli avvisi di addebito n.394 2016 0003916956 000 e n.394 2017 0002200681. Le spese di lite andavano poste a carico dell' . Pt_1
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto da . Pt_1
Con il primo motivo eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per definitività dei ruoli di cui ai sottesi avvisi di addebito n. 39420160003916956000 e n. 39420170002200681000, regolarmente notificati e prodotti, per i quali non era decorso il termine quinquennale di prescrizione alla data di notifica dei successivi atti interruttivi notificati da
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che venivano prodotti, anche senza tener conto della sospensione dei Controparte_4 termini durante il periodo emergenziale. Infatti, l'avviso di addebito 39420160003916956000 era stato regolarmente notificato il 21.12.2016; l'avviso di addebito n. 39420170002200681000 è stato regolarmente 4
notificato il 13.06.2016. In data 29.4.2019 è stata notificata intimazione di pagamento n. 09420189003985055000, in data 10.7.2019 preavviso di fermo amministrativo n. 09480201900008974000, in data 10.2.2020 è stata notificata intimazione di pagamento n. 09420209002550389000, in data 6.10.2022 intimazione di pagamento n. 09420229005550821000, in data 31.10.2023 intimazione di pagamento n. 09420239007340444000. Dal 09/07/2020 al 23/10/2021 inoltre, parte ricorrente aveva effettuato pagamenti parziali, ponendo in essere atti di riconoscimento del debito. Successivamente, per mancato rispetto del piano di ammortamento, era decaduto dal beneficio, con revoca il 30/06/2022. Ne conseguiva che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento non era decorso il termine quinquennale di prescrizione, anche senza tener conto della sospensione forzosa dell'attività riscossiva imposta dal diritto emergenziale a far data dall'8.03.2020 e fino al 31.08.2021, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione. Con altro motivo affermava che il Tribunale del tutto illegittimamente aveva ritenuto che non risultasse perfezionato l'iter notificatorio degli avvisi di addebito, non essendo state osservate le prescrizioni di cui all'art. 140 c.p.c. L' si era avvalso della facoltà, riconosciuta dalla legge, di provvedere Pt_1 direttamente alla notifica dell'atto impositivo a mezzo del servizio postale. La L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 20, modificando la L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14, aveva aggiunto la previsione che la notificazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente "può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari", fermo rimanendo, "ove ciò risulti impossibile", che la notifica possa essere effettuata, come già previsto, a cura degli ufficiali giudiziali, dei messi comunali o dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla medesima L. n. 890 del 1982. A decorrere, pertanto, dal 15 maggio 1998 (data di entrata in vigore della citata L. n. 146 del 1998), era stato concesso agli uffici finanziari di provvedere "direttamente" alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale (Cass. n. 15284 del 2008), come peraltro già stabilito per le cartelle esattoriali dall'art. 26 D.P.R. 602/1973. Alla stessa stregua, l'art. 30 del d.l. 78/2010, dopo aver previsto al comma 1, che “A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all' , anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata Pt_1 mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo”, ha stabilito, quanto alla notifica di tale titolo, che “L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o dagli agenti della Pt_1 polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. In forza di quest'ultima previsione, anche per l'avviso di addebito, la notifica poteva essere effettuata mediante la spedizione diretta del plico a mezzo raccomandata postale. Il Giudice di prime cure aveva errato nell'accogliere l'eccezione di omessa notifica, ritenendo inesistente il procedimento notificatorio avvenuto nelle modalità succitate per violazione dell'art. 140 c.p.c.. Nel caso de quo, l aveva prodotto in primo grado anche le buste delle Pt_1 raccomandate a.r. riportante la dicitura, per l'avviso di addebito n. 39420160003916956000,
; per l'avviso di addebito n. 39420170002200681000 . 5
In assenza di prova della mancata conoscenza incolpevole, neppure sollevata, la notifica degli avvisi di addebito impugnati risultava, ex lege, regolarmente avvenuta con il deposito dell'avviso e la conseguente compiuta giacenza. Conseguentemente errata era la declaratoria di illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 094 2023 90073404 44, perché emessa in mancanza della notificazione dei titoli esecutivi, attesa la valida e rituale notifica dell'avviso di addebito n. 3942016 0003916956 000 in data 21.11.2026 (n.d.r. applicato il termine di 10 giorni dopo il rilascio dell'avviso) e dell'avviso di addebito n. 39420170002200681000 in data 29.09.2016 (applicato il termine di 10 giorni dopo il rilascio dell'avviso). Chiedeva, in accoglimento dell'appello, riformare in parte qua la sentenza e condannare l'odierno appellato al pagamento dei contributi e delle sanzioni di cui agli avvisi di addebito n. 39420160003916956000 e n. 39420170002200681000 impugnati e sottesi all'intimazione di pagamento di cui è causa. Condannare il sig. al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze di giudizio per entrambi i gradi di giudizio. Con ordinanza del 15.01.2025, la Corte dichiarava la contumacia di , Controparte_1 appellato non costituitosi, benché regolarmente citato. Il provvedimento di trattazione dell'udienza con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato all'appellante, che depositava note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Nell'ordine logico – giuridico delle questioni devolute deve, in quanto avente natura preliminare, essere esaminato il secondo motivo di impugnazione, con cui la sentenza è stata avversata nella parte in cui aveva ritenuto l'invalidità delle notifiche delle cartelle di pagamento che aveva registrato la compiuta giacenza, necessitando l'assolvimento di tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c., incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale. Il motivo è fondato. Invero, "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato" (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Rv. 653680 - 01, secondo cui "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 883, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della L. n. 890 del 1982"). In tal senso depone proprio il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica "nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda" (comma 2) o al "portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda" del destinatario, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti, prevedendo lo stesso art. 26 il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, 6
unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014, Cass. ord. n. 3254/16, Cass. n. 802 del 2018; conf. Cass. n. 12083 del 2016 e n. 29022 del 2017). Come affermato da Cass. n. 28872 del 12/11/2018, sopra citata, la Corte costituzionale, occupandosi della questione ha dichiarato, con sentenza n. 175 del 2018, la conformità a Costituzione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, rilevando che "la semplificazione insita nella notificazione diretta", consistente "nella mancanza della relazione di notificazione di cui all'art. 148 c.p.c. e alla L. n. 890 del 1982, art. 3" e nella "mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN)", "anche se (...) comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all'ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 890 del 1982, non di meno (...) è comunque garantita al destinatario un'effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1" ha precisato il Giudice delle leggi che, seppure non sia prevista la relata di notifica, nella notificazione "diretta" ai sensi del citato art. 26 "c'è il completamento dell'avviso di ricevimento da parte dell'operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell'avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo". La questione della necessità dell'inoltro della raccomandata informativa è stata anche affrontata dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza 175/2018, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art 26 DPR 602/73 nella parte in cui abilita alla notifica diretta, senza intermediario, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento della cartella di pagamento, senza l'osservanza delle previsioni di cui all'art 7 L. 890/82 come modificato con L. 31/2008 ( che prevede per la notifica a persona diversa dal destinatario l'inoltro della c.d raccomandata ). Parte_3 Inoltre, la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica (ma solo nel caso in cui il plico sia consegnato dall'operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere), “non costituisce nella disciplina della notificazione” e non costituisce “una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto.” (Cass., 28872/2018). Anche di recente la Suprema Corte (sentenza n. 24492/2023) ha confermato il principio ribadendo che in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)» (Cass. n. 10131 del 2020; Cass. sez. 6-5, n. 2339 del 2021). Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale l'atto, pervenuto comunque nella sfera di conoscibilità del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. 06/06/2012, n. 9111; Cass. Sez. 5, Ord. n. 1631 del 2023), evenienza non dedotta dalla ricorrente. 7
È stato pure precisato che, persino se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l'atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. (Cass. 21/02/2018, n. 4275; Sez. 5, Ordinanza n. 26688 del 2022); - in particolare, la Corte Costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, secondo periodo del d.P.R. 602 del 1973 e 14 legge n. 890 del 1982 nella parte in cui, ammettendo la notificazione diretta degli atti impositivi da parte degli uffici finanziari erariali e locali nonché degli enti di riscossione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, escludono l'applicazione delle modalità previste dalla legge n. 890 del 1982 per la consegna del plico a persona diversa dal destinatario (tra cui l'invio di comunicazione di avvenuta notifica). La Corte Costituzionale ha rimarcato che la notificazione diretta, a mezzo del servizio postale, ha connotati di specialità, e di semplificazione, rispetto a quella dettata dall'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e dalla legge n. 890 del 1982, e che siffatta disciplina – che assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell'atto, stante l'avvenuta consegna del plico (oltre che al destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo – non supera il limite inderogabile della discrezionalità del legislatore né compromette il diritto di difesa del destinatario della notifica, correlandosi alla natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell'attività dell'agente della riscossione e trovando fondamento nel regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte che, a sua volta, risponde all'esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica (Corte cost. n. 2 del 2020; Corte cost. n. 175 del 2018). Va pertanto riformata l'impugnata sentenza nella parti in cui, ritenendo l'invalidità delle notifiche, non ha ad esse annesso la valenza di atti interruttivi della prescrizione. Posto quanto sopra, deve esser confermata l'avvenuta e valida notifica degli avvisi di addebito n. 39420160003916956000 e n. 39420170002200681000. Hanno fatto seguito i seguenti atti interruttivi della prescrizione: in data 29.04.2019 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 09420189003985055000; in data 10.07.2019 è stato notificato a mezzo pec il preavviso di fermo amministrativo n. 09480201900008974000; in data 10.2.2020 è stata notificata a mezzo pec l'intimazione di pagamento n. 09420209002550389000; in data 06.10.2022 (o 08.10.2022: l'annotazione manoscritta sull'avviso di ricevimento non è di chiara intellegibilità, n.d.e.) è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 09420229005550821000; in data 31.10.2023 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 09420239007340444000. La sequenza degli atti interruttivi sopra indicati ha impedito la decorrenza del termine di prescrizione, e ciò senza considerare la sospensione dei termini a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 e a tacere della domanda di rateizzazione formulata dal ricorrente, cui va annessa la valenza della compiuta consapevolezza del debito e di manifestazione di volontà di voler adempiere e che il contribuente aveva eseguito pagamenti parziali dal 09/07/2020 al 23/10/2021, anche se successivamente per il mancato rispetto del piano di ammortamento, era decaduto dal beneficio (revoca 30/06/2022). Per tutti i motivi esposti, l'appello va accolto con riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Palmi e rigetto del ricorso proposto da . Controparte_1 L'integrale riforma dell'impugnata sentenza, con esito soccombente del ricorrente conseguito in questo grado di giudizio, impone che questi sia condannato Controparte_1 alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, in favore di , liquidate - valore € Pt_1
7.389,00, applicando i minimi stante l'assenza di complessità alcuna nelle questioni dedotte in lite - in complessivi € 2.697,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge 8
e delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 64,50 per esborsi e € 2.906,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , in Pt_1 Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di avverso la sentenza Controparte_1 n. 488/2024 emessa dal Tribunale di Palmi, pubblicata il 16/04/2024, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1. Rigetta il ricorso proposto da . Controparte_1
2. Condanna alla rifusione, in favore di delle spese del giudizio Controparte_1 Pt_1 di primo grado, liquidate in complessivi € 2.697,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge e delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 64,50 per esborsi e € 2.906,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 463/2024 R.G.L., vertente TRA
, P.IVA , con sede Parte_1 P.IVA_1 centrale in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Dario Cosimo Adornato (C.F. ), Ettore Triolo, Valeria Grandizio, in CodiceFiscale_1 virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. Persona_1 37875/7313 del 22.3.2024, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale in Pt_1 Reggio Calabria, viale Calabria 82, presso i procuratori che lo difendono congiuntamente o separatamente, pec t Email_1 appellante CONTRO
Controparte_1 appellato contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi il 10.12.2023, Controparte_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 09420239007340444000, notificata il 31.10.2023, relativamente agli avvisi di addebito n. 39420160003916956000, con il quale gli era stato intimato il pagamento di € 2.462,79, e n. 3942010002200681000 di € 4.927,97, per omesso versamento dei contributi IVS fissi e percentuali, relativi all'anno 2015 e 2016. Eccependo l'avvenuta prescrizione del diritto chiedeva l'annullamento dell'impugnata intimazione. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario. Costituitosi l , preliminarmente rappresentava che l'Ufficio competente aveva Pt_1 interpellato l riguardo l'esistenza di eventuali atti interruttivi, successivi Controparte_2 all'iscrizione a ruolo ed alla notifica degli avvisi di addebito da parte dell' . L' Pt_1 CP_3 aveva, con pec del 27.02.2024, trasmesso i seguenti atti interruttivi per gli AVA n. 39420160003916956000 e n. 39420170002200681000: intimazioni di Pagamento n. 09420189003985055000 notificata il 29/04/2019 preavviso di n. Parte_2 09480201900008974000 notificato il 10/07/2019 intimazioni di pagamento n. 09420209002550389000 notificata il 10/02/2020, intimazione di pagamento n. 2
09420229005550821000 notificata il 06/10/2022 intimazione di pagamento n. 09420239007340444000 notificata il 31/10/2023. Inoltre, eccepiva che parte ricorrente, per gli AVA n. 39420160003916956000 e n. 39420170002200681000 aveva chiesto in data 08/07/2020 ed ottenuto un maggior rateizzo, evidenziando che effettuava dei pagamenti parziali dal 09/07/2020 al 23/10/2021. Successivamente, per il mancato rispetto del piano di ammortamento, lo stesso era decaduto dal beneficio (revoca 30/06/2022). Pertanto, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per definitività dei ruoli di cui ai sottesi avvisi di addebito n. 39420160003916956000 e n. 39420170002200681000, regolarmente notificati e allegati in atti e l'infondatezza della prescrizione. Infatti, l'avviso di addebito 39420160003916956000 era stato regolarmente notificato il 21.12.2016; l'avviso di addebito n. 39420170002200681000 era stato regolarmente notificato il 13.06.2016. In data 29.4.2019 era stata notificata intimazione di pagamento n. 09420189003985055000, in data 10.7.2019 preavviso di Fermo Amministrativo n. 09480201900008974000, in data 10.2.2020 è stata notificata intimazione di pagamento n. 09420209002550389000, in data 6.10.2022 intimazione di pagamento n. 09420229005550821000, in data 31.10.2023 intimazione di pagamento n. 09420239007340444000. Dal 09/07/2020 al 23/10/2021 inoltre, il ricorrente aveva effettuato pagamenti parziali, ponendo in essere atti di riconoscimento del debito. Risultava evidente che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento non era decorso il termine quinquennale di prescrizione, anche senza tener conto della sospensione forzosa dell'attività riscossiva imposta dal diritto emergenziale a far data dall'8.03.2020 e fino al 31.08.2021 con conseguente sospensione dei termini di prescrizione. Erano stati previsti due periodi di sospensione con soluzione di continuità: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) + dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni). Nel caso di specie, il termine quinquennale di prescrizione non era decorso né alla data di notifica della prima intimazione che dell'ultima. Pertanto, concludeva chiedendo dichiarare l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, rigettarlo perché infondato e condannare l'opponente al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi, oltre sanzioni da aggiornarsi al momento del saldo, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 488/2024 pubblicata il 16.04.2024, il Tribunale di Palmi così provvedeva: “accoglie il ricorso e annulla l'intimazione di pagamento n. 094 2023 90073404 44, e gli avvisi di addebito n. 394 2016 0003916956 000 e n.394 2017 0002200681 per prescrizione. Condanna l , in persona del Presidente pro-tempore, parte resistente a Pt_1 rifondere al ricorrente le spese di lite che, tenuto conto del valore della controversia, della semplicità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente posta in essere, vengono liquidate in € 1.305,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario”. Osservava che, poiché il tema controverso era la verifica della notifica degli avvisi di addebito indicati nel ricorso e la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere Pt_1 le suddette somme, deducendo l'intervenuto decorso del termine prescrizionale quinquennale, il giudizio doveva essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva. Evidenziava inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione andava esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per 3
l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D. Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, doveva considerarsi fissato a pena di decadenza e la mancata opposizione nel termine suddetto rendeva definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale. Tuttavia, al debitore dei contributi era sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso). In tal caso soccorreva il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben poteva essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella). Pertanto, qualora il debitore non avesse impugnato nei termini di legge la cartella esattoriale gli era precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi, ma non anche di far valere la prescrizione successiva, coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, precludeva solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo, lasciando all'interessato la possibilità di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione successiva alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020). Nel caso di specie, dai documenti allegati dall' , relativi alla notifica degli avvisi di Pt_1 addebito, gli stessi recavano la dicitura: compiuta giacenza. In tema di notifica della cartella di pagamento non era sufficiente la compiuta giacenza per ritenere valida la notifica della cartella di pagamento al contribuente irreperibile. Infatti, era necessario, ai fini del suo perfezionamento, che fossero effettuati tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c., incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale. Alla luce della documentazione versata in atti, l non aveva dato prova di atti Pt_1 interruttivi della prescrizione, pertanto, all'epoca della notifica dell'intimazione di pagamento n. 094 2023 90073404 44 del 31.10.2023, il termine quinquennale della prescrizione era ampiamente decorso con riferimento agli avvisi di addebito n.394 2016 0003916956 000 e n.394 2017 0002200681. Andava quindi dichiarata la prescrizione e annullata l'intimazione di pagamento n. 094 2023 90073404 44, relativamente agli avvisi di addebito n.394 2016 0003916956 000 e n.394 2017 0002200681. Le spese di lite andavano poste a carico dell' . Pt_1
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto da . Pt_1
Con il primo motivo eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per definitività dei ruoli di cui ai sottesi avvisi di addebito n. 39420160003916956000 e n. 39420170002200681000, regolarmente notificati e prodotti, per i quali non era decorso il termine quinquennale di prescrizione alla data di notifica dei successivi atti interruttivi notificati da
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che venivano prodotti, anche senza tener conto della sospensione dei Controparte_4 termini durante il periodo emergenziale. Infatti, l'avviso di addebito 39420160003916956000 era stato regolarmente notificato il 21.12.2016; l'avviso di addebito n. 39420170002200681000 è stato regolarmente 4
notificato il 13.06.2016. In data 29.4.2019 è stata notificata intimazione di pagamento n. 09420189003985055000, in data 10.7.2019 preavviso di fermo amministrativo n. 09480201900008974000, in data 10.2.2020 è stata notificata intimazione di pagamento n. 09420209002550389000, in data 6.10.2022 intimazione di pagamento n. 09420229005550821000, in data 31.10.2023 intimazione di pagamento n. 09420239007340444000. Dal 09/07/2020 al 23/10/2021 inoltre, parte ricorrente aveva effettuato pagamenti parziali, ponendo in essere atti di riconoscimento del debito. Successivamente, per mancato rispetto del piano di ammortamento, era decaduto dal beneficio, con revoca il 30/06/2022. Ne conseguiva che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento non era decorso il termine quinquennale di prescrizione, anche senza tener conto della sospensione forzosa dell'attività riscossiva imposta dal diritto emergenziale a far data dall'8.03.2020 e fino al 31.08.2021, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione. Con altro motivo affermava che il Tribunale del tutto illegittimamente aveva ritenuto che non risultasse perfezionato l'iter notificatorio degli avvisi di addebito, non essendo state osservate le prescrizioni di cui all'art. 140 c.p.c. L' si era avvalso della facoltà, riconosciuta dalla legge, di provvedere Pt_1 direttamente alla notifica dell'atto impositivo a mezzo del servizio postale. La L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 20, modificando la L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14, aveva aggiunto la previsione che la notificazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente "può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari", fermo rimanendo, "ove ciò risulti impossibile", che la notifica possa essere effettuata, come già previsto, a cura degli ufficiali giudiziali, dei messi comunali o dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla medesima L. n. 890 del 1982. A decorrere, pertanto, dal 15 maggio 1998 (data di entrata in vigore della citata L. n. 146 del 1998), era stato concesso agli uffici finanziari di provvedere "direttamente" alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale (Cass. n. 15284 del 2008), come peraltro già stabilito per le cartelle esattoriali dall'art. 26 D.P.R. 602/1973. Alla stessa stregua, l'art. 30 del d.l. 78/2010, dopo aver previsto al comma 1, che “A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all' , anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata Pt_1 mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo”, ha stabilito, quanto alla notifica di tale titolo, che “L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o dagli agenti della Pt_1 polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. In forza di quest'ultima previsione, anche per l'avviso di addebito, la notifica poteva essere effettuata mediante la spedizione diretta del plico a mezzo raccomandata postale. Il Giudice di prime cure aveva errato nell'accogliere l'eccezione di omessa notifica, ritenendo inesistente il procedimento notificatorio avvenuto nelle modalità succitate per violazione dell'art. 140 c.p.c.. Nel caso de quo, l aveva prodotto in primo grado anche le buste delle Pt_1 raccomandate a.r. riportante la dicitura, per l'avviso di addebito n. 39420160003916956000,
; per l'avviso di addebito n. 39420170002200681000 . 5
In assenza di prova della mancata conoscenza incolpevole, neppure sollevata, la notifica degli avvisi di addebito impugnati risultava, ex lege, regolarmente avvenuta con il deposito dell'avviso e la conseguente compiuta giacenza. Conseguentemente errata era la declaratoria di illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 094 2023 90073404 44, perché emessa in mancanza della notificazione dei titoli esecutivi, attesa la valida e rituale notifica dell'avviso di addebito n. 3942016 0003916956 000 in data 21.11.2026 (n.d.r. applicato il termine di 10 giorni dopo il rilascio dell'avviso) e dell'avviso di addebito n. 39420170002200681000 in data 29.09.2016 (applicato il termine di 10 giorni dopo il rilascio dell'avviso). Chiedeva, in accoglimento dell'appello, riformare in parte qua la sentenza e condannare l'odierno appellato al pagamento dei contributi e delle sanzioni di cui agli avvisi di addebito n. 39420160003916956000 e n. 39420170002200681000 impugnati e sottesi all'intimazione di pagamento di cui è causa. Condannare il sig. al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze di giudizio per entrambi i gradi di giudizio. Con ordinanza del 15.01.2025, la Corte dichiarava la contumacia di , Controparte_1 appellato non costituitosi, benché regolarmente citato. Il provvedimento di trattazione dell'udienza con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato all'appellante, che depositava note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Nell'ordine logico – giuridico delle questioni devolute deve, in quanto avente natura preliminare, essere esaminato il secondo motivo di impugnazione, con cui la sentenza è stata avversata nella parte in cui aveva ritenuto l'invalidità delle notifiche delle cartelle di pagamento che aveva registrato la compiuta giacenza, necessitando l'assolvimento di tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c., incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale. Il motivo è fondato. Invero, "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato" (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019, Rv. 653680 - 01, secondo cui "In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 883, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della L. n. 890 del 1982"). In tal senso depone proprio il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica "nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda" (comma 2) o al "portiere dello stabile dov'è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda" del destinatario, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti, prevedendo lo stesso art. 26 il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, 6
unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014, Cass. ord. n. 3254/16, Cass. n. 802 del 2018; conf. Cass. n. 12083 del 2016 e n. 29022 del 2017). Come affermato da Cass. n. 28872 del 12/11/2018, sopra citata, la Corte costituzionale, occupandosi della questione ha dichiarato, con sentenza n. 175 del 2018, la conformità a Costituzione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, rilevando che "la semplificazione insita nella notificazione diretta", consistente "nella mancanza della relazione di notificazione di cui all'art. 148 c.p.c. e alla L. n. 890 del 1982, art. 3" e nella "mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN)", "anche se (...) comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all'ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 890 del 1982, non di meno (...) è comunque garantita al destinatario un'effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1" ha precisato il Giudice delle leggi che, seppure non sia prevista la relata di notifica, nella notificazione "diretta" ai sensi del citato art. 26 "c'è il completamento dell'avviso di ricevimento da parte dell'operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell'avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo". La questione della necessità dell'inoltro della raccomandata informativa è stata anche affrontata dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza 175/2018, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art 26 DPR 602/73 nella parte in cui abilita alla notifica diretta, senza intermediario, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento della cartella di pagamento, senza l'osservanza delle previsioni di cui all'art 7 L. 890/82 come modificato con L. 31/2008 ( che prevede per la notifica a persona diversa dal destinatario l'inoltro della c.d raccomandata ). Parte_3 Inoltre, la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica (ma solo nel caso in cui il plico sia consegnato dall'operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere), “non costituisce nella disciplina della notificazione” e non costituisce “una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto.” (Cass., 28872/2018). Anche di recente la Suprema Corte (sentenza n. 24492/2023) ha confermato il principio ribadendo che in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)» (Cass. n. 10131 del 2020; Cass. sez. 6-5, n. 2339 del 2021). Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale l'atto, pervenuto comunque nella sfera di conoscibilità del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. 06/06/2012, n. 9111; Cass. Sez. 5, Ord. n. 1631 del 2023), evenienza non dedotta dalla ricorrente. 7
È stato pure precisato che, persino se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l'atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. (Cass. 21/02/2018, n. 4275; Sez. 5, Ordinanza n. 26688 del 2022); - in particolare, la Corte Costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, secondo periodo del d.P.R. 602 del 1973 e 14 legge n. 890 del 1982 nella parte in cui, ammettendo la notificazione diretta degli atti impositivi da parte degli uffici finanziari erariali e locali nonché degli enti di riscossione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, escludono l'applicazione delle modalità previste dalla legge n. 890 del 1982 per la consegna del plico a persona diversa dal destinatario (tra cui l'invio di comunicazione di avvenuta notifica). La Corte Costituzionale ha rimarcato che la notificazione diretta, a mezzo del servizio postale, ha connotati di specialità, e di semplificazione, rispetto a quella dettata dall'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e dalla legge n. 890 del 1982, e che siffatta disciplina – che assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell'atto, stante l'avvenuta consegna del plico (oltre che al destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo – non supera il limite inderogabile della discrezionalità del legislatore né compromette il diritto di difesa del destinatario della notifica, correlandosi alla natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell'attività dell'agente della riscossione e trovando fondamento nel regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte che, a sua volta, risponde all'esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica (Corte cost. n. 2 del 2020; Corte cost. n. 175 del 2018). Va pertanto riformata l'impugnata sentenza nella parti in cui, ritenendo l'invalidità delle notifiche, non ha ad esse annesso la valenza di atti interruttivi della prescrizione. Posto quanto sopra, deve esser confermata l'avvenuta e valida notifica degli avvisi di addebito n. 39420160003916956000 e n. 39420170002200681000. Hanno fatto seguito i seguenti atti interruttivi della prescrizione: in data 29.04.2019 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 09420189003985055000; in data 10.07.2019 è stato notificato a mezzo pec il preavviso di fermo amministrativo n. 09480201900008974000; in data 10.2.2020 è stata notificata a mezzo pec l'intimazione di pagamento n. 09420209002550389000; in data 06.10.2022 (o 08.10.2022: l'annotazione manoscritta sull'avviso di ricevimento non è di chiara intellegibilità, n.d.e.) è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 09420229005550821000; in data 31.10.2023 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 09420239007340444000. La sequenza degli atti interruttivi sopra indicati ha impedito la decorrenza del termine di prescrizione, e ciò senza considerare la sospensione dei termini a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 e a tacere della domanda di rateizzazione formulata dal ricorrente, cui va annessa la valenza della compiuta consapevolezza del debito e di manifestazione di volontà di voler adempiere e che il contribuente aveva eseguito pagamenti parziali dal 09/07/2020 al 23/10/2021, anche se successivamente per il mancato rispetto del piano di ammortamento, era decaduto dal beneficio (revoca 30/06/2022). Per tutti i motivi esposti, l'appello va accolto con riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Palmi e rigetto del ricorso proposto da . Controparte_1 L'integrale riforma dell'impugnata sentenza, con esito soccombente del ricorrente conseguito in questo grado di giudizio, impone che questi sia condannato Controparte_1 alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, in favore di , liquidate - valore € Pt_1
7.389,00, applicando i minimi stante l'assenza di complessità alcuna nelle questioni dedotte in lite - in complessivi € 2.697,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge 8
e delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 64,50 per esborsi e € 2.906,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , in Pt_1 Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di avverso la sentenza Controparte_1 n. 488/2024 emessa dal Tribunale di Palmi, pubblicata il 16/04/2024, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1. Rigetta il ricorso proposto da . Controparte_1
2. Condanna alla rifusione, in favore di delle spese del giudizio Controparte_1 Pt_1 di primo grado, liquidate in complessivi € 2.697,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge e delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 64,50 per esborsi e € 2.906,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Marialuisa Crucitti