Art. 4.
L'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia per l'esercizio finanziario 1963-64, gia' stabilita con l' articolo 2 della legge 31 ottobre 1963, n. 1422 , in lire 15.000.000.00 e' elevata a lire 18.000.000.000.
L'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia per l'esercizio finanziario 1963-64, gia' stabilita con l' articolo 2 della legge 31 ottobre 1963, n. 1422 , in lire 15.000.000.00 e' elevata a lire 18.000.000.000.