Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/04/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2461 /2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 2.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via San Domenico Savio, n. 8, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Annamena Rubino (PEC: , che la Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro e rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via G. Fortunato, snc, presso i funzionari Francesco Pronestì e Sandra Maria Patanè (PEC: ) che lo Email_2 rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Mobilità docenti interprovinciale e diritto alla precedenza ex L. 104/92.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 06/12/2023, la ricorrente, nella qualità di docente di ruolo di
Scuola di Infanzia sin dal 1.09.2020, agiva in questa sede al fine di ottenere il riconoscimento del diritto di precedenza, ex art. 33 L. 104/1992 ed ex art. 601 del D.Lgs. 297/94, nella procedura di mobilità interprovinciale a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024. La docente, in particolare, rappresentava che: 1) nell'anno scolastico 2022/2023 era titolare di posto comune presso l'I.C. “G. Ferraris” di Livorno (VC), con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2020; 2) in occasione delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2023/2024, presentava domanda di trasferimento interprovinciale, facendo presente di essere referente unico, convivente, che presta assistenza globale e permanente alla propria madre (sig.ra ), disabile in situazione di gravità ai sensi dell'art 3, comma Parte_2
1
5) che aveva, solamente, ottenuto per l'anno 2023/2024 un'assegnazione provvisoria nel Comune di Vibo Valentia presso l'IC di Fabrizia. Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “A. Accertare e dichiarare - previa declatoria di nullità e/o inefficacia e conseguente disapplicazione dell'art. 13, comma 4°, del CCNI del 18.05.2022 (valido per gli a.s. 2022/23, 2023/24 e 2024/25) e di ogni altra norma contrattuale contraria
- il diritto di precedenza della ricorrente in qualità di figlia referente unica, nonché convivente, di genitore disabile grave, ex art. 33 della L. 104/92 ed ex art. 601 del D.Lsg. 297/94, nella procedura di mobilità interprovinciale per cui è causa e, per l'effetto, ordinare alle Amministrazioni scolastiche convenute, ciascuna secondo la propria competenza, di assegnare alla ricorrente una sede nell'ambito territoriale del Comune di Cessaniti (VV) (indicata come prima preferenza) o, in via subordinata, quella più prossima secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di trasferimento interprovinciale, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024. B. Condannare la parte resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_1
, deducendo l'insussistenza, in capo alla ricorrente, dei requisiti necessari a ottenere il beneficio
[...]
e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'Amministrazione resistente ha agito conformemente alle disposizioni normative applicabili al caso di specie.
3. Le operazioni di mobilità sono disciplinate dal CCNI mobilità personale docente per il triennio 2022/2025 e dall'Ordinanza ministeriale n. 36 del 01.03.2023 per l'anno scolastico 2023/2024. 4. Ai sensi dell'art. 6 del CCNI: “1. Ciascun docente potrà esprimere con un'unica domanda fino a quindici preferenze indicando le scuole, ovvero un codice sintetico (comune o distretto) sia per la mobilità intraprovinciale che per quella interprovinciale;
in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province.
2. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi: I fase: Trasferimenti all'interno del comune;
II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale. 3.
La mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo. Nei passaggi di cattedra si segue l'ordine di priorità indicato dal docente”.
5. La questione di cui si tratta nel caso di specie, riguarda la precedenza nella mobilità territoriale interprovinciale, dei lavoratori che assistono familiari in condizione di gravità. Trova applicazione l'art. 13 del contratto sopra citato, in ragione del quale: “Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità. Successivamente tale precedenza viene riconosciuta al coniuge del disabile in situazione di gravità. Il figlio che assiste il genitore in
2 situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra provincie diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità” e l'art. 14, secondo cui: “[i]l personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l'assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale”.
6. Le disposizioni sopra riportate sono dirette non ad escludere, in via assoluta, il diritto di precedenza del lavoratore che presta assistenza al familiare che si trova in condizione di disabilità grave, bensì, a negarlo nel caso in cui tale trasferimento assumesse natura definitiva e interprovinciale, garantendo tutela al lavoratore mediante le operazioni di assegnazione provvisoria.
7. Di tal senso, anche la Suprema Corte, la quale con Ordinanza del 22 febbraio 2021, n. 4677, ha stabilito che: «2.1. L'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, prevede che «A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (...) ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. (...).
Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti».
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità i permessi sono riconosciuti al lavoratore in ragione dell'assistenza al disabile, rispetto alla quale l'assenza dal lavoro deve porsi in relazione causale diretta, senza che il dato testuale e la "ratio" della norma ne consentano l'utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per la detta assistenza (Cass., n.
17968 del 2016). L'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, nello stabilire l'agevolazione della precedenza, richiama il comma 3 dell'art. 33: «Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede».
Dunque, ai fini del riconoscimento del diritto al trasferimento devono sussistere in capo al lavoratore le condizioni legali stabilite dall'art. 33, comma 3, cit., da intendersi come l'essere il lavoratore coniuge, parente o affine entro il secondo grado, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno.
2.2. Nel tempo la giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., S.U., n. 7945 del 2008, Cass. n. 585 del
2016, n. 7120 del 2018, n. 6150 del 2019, n. 20243 del 2020) ha avuto modo di esaminare la natura dell'agevolazione in questione nell'ambito di una più ampia lettura dell'art. 33 cit., atteso che la stessa può essere esercitata "ove possibile".
Si è così posto in evidenza, come tale diritto, a differenza della precedenza nella sede riconosciuta alla persona handicappata dall'art. 21 della legge n. 104 del 1992, deve tener conto di un bilanciamento tra interessi tutti costituzionalmente protetti, di modo che il suo esercizio risulti compatibile con le esigenze organizzative della pubblica amministrazione datore di lavoro, su cui grava l'onere della prova di circostanze ostative all'esercizio dello stesso. Ed infatti, se da un lato vanno considerate le esigenze funzionali al buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), dall'altro occorre tenere presente che le misure previste dall'art. 33, comma 5, devono intendersi come razionalmente inserite in un ampio complesso normativo riconducibile al principio sancito dall'art. 3, secondo comma, Cost., che deve trovare attuazione
3 mediante meccanismi di solidarietà che non si identificano esclusivamente con l'assistenza familiare e che, come si è detto, devono coesistere con altri valori costituzionali. D'altro canto l'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, come posto in evidenza dalla giurisprudenza di questa Corte, non obbliga il lavoratore a scegliere la sede che appaia più conveniente per l'assolvimento dei compiti di assistenza, ma gli attribuisce solo il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e di non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede (Cass., n. 7981 del 2018).
2.3. L'art. 13 del CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA scuola a.s. 2016/2017 del 8 aprile 2016, che regola, per quanto qui rileva, il sistema delle precedenze, al punto V, che reca "Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale", stabilisce, tra l'altro, nell'ambito provinciale (Fase A, punto 1), in relazione alla posizione del figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, quanto segue.
Prevede la precedenza in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:
1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
2. documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. (...) 3. essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza (...). Stabilisce, in una prospettiva di favore per il lavoratore, che in assenza anche di una sola delle suddette condizioni, per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla legge n. 104 del 1992 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria.
Prevede - disposizioni su cui verte in particolare la controversia in esame - che nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all'assistenza. Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità.
2.4. Va premesso che la norma contrattuale da ultimo richiamata va interpretata nell'ambito della complessiva disciplina dell'art. 13 del CCNI, atteso l'intreccio delle diverse misure previste, in ambito provinciale (fase comunale e fase provinciale) e in ambito interprovinciale, dovendosi in primo luogo vagliare la legittimità della graduazione tra precedenza definitiva e provvisoria in ambito provinciale
(Fase A, punto 1). Tale modello rientra nel legittimo bilanciamento degli interessi che vengono in rilievo, conformandone, tuttavia, come segue le condizioni di fruizione. La regolamentazione della precedenza dettata dall'art. 13 del CCNI, infatti, risulta coerente con l'art. 33 della legge n. 104 del 1992, una volta conformatone il contenuto alla luce della corretta interpretazione di quest'ultimo. La previsione della contrattazione integrativa della necessaria fruizione in capo al lavoratore dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, per accedere all'agevolazione della precedenza in questione, non è richiesta dall'art. 33, comma 5, cit., mentre costituiscono logico sviluppo della condizione di assistenza al genitore in situazione di gravità, che fondi la precedenza in ambito provinciale, sia l'impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi, sia la documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. Così conformato il contenuto dell'art. 13 CCNI, la disciplina della precedenza nei trasferimenti interprovinciali, in esso prevista, non contrasta con la previsione della legge n. 104 del 1992, ponendo
4 in evidenza che assegnando a ciascuna situazione, in relazione alla sua gravità ed alle connesse esigenze di assistenza, una considerazione ai fini del trasferimento, la stessa soddisfa l'esigenza basilare dell'amministrazione alla corretta gestione della mobilità del personale, e si colloca nell'ambito del principio del bilanciamento degli interessi che proprio la legge n. 104 del 1992 privilegia. La contrattazione collettiva integrativa ha bilanciato, come nella precedenza provinciale
(FASE A, punto I ), così nella precedenza interprovinciale, l'agevolazione della preferenza per il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità con le esigenze dell'Amministrazione, riconoscendola sia pure in via provvisoria pur in mancanza di quelle ulteriori condizioni, come sopra precisate, fissate nel rispetto del legittimo bilanciamento dei diversi interessi che vengono in rilievo.»
8. Pertanto, stante la possibilità del lavoratore figlio del genitore in situazione di gravità, di usufruire della precedenza tra provincie solo nelle operazioni di assegnazione provvisoria, secondo la documentazione versata negli atti del procedimento, il diritto della ricorrente è stato soddisfatto dal conformemente alle prescrizioni normative. CP_1
8.1. Si ravvisa, infatti, come la ricorrente abbia ottenuto l'assegnazione presso la scuola di infanzia di Fabrizia, sede, ritenuta, più vicino al luogo di residenza della madre a cui presta assistenza.
9. Per le ragioni sopra espresse, pertanto, il ricorso va rigettato.
10. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 02.04.2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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