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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 29/01/2026, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 886/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1394/2023 depositato il 04/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1657/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 6 e pubblicata il 08/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22622 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28/9/2021 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 22622 emesso dal comune di Messina per l'importo di € 1.142,00 a titolo di Tari anni 2015
e 2016, sul presupposto di precedente intimazione impugnata con ricorso non ancora deciso.
Il ricorso veniva deciso mediante dichiarazione di cessazione della materia del contendere limitatamente alla pretesa relativa all'immobile di Indirizzo_1 e rigettato nel resto con sentenza 1657/2022 del 8/7/2022 mediante la quale si reputava intervenuto sgravio con riferimento al predetto immobile e fondata la pretesa con riferimento agli altri due immobili (Indirizzo_2 e Indirizzo_3 sui laghi), assumendosi adeguata la motivazione e non provata l'insussistenza di possesso e proprietà con riferimento all'immobile di Indirizzo_2.
Avverso la sentenza proponeva appello Ricorrente_1 contestando la disponibilità dell'immobile sito in Indirizzo_2; difetto di motivazione;
Non si costituiva il comune di Messina, cui l'atto di appello veniva notificato a mezzo pec in data 6/2/2023.
Con successiva memoria Ricorrente_1 evidenziava che, con riferimento alla TARI richiesta per l'anno 2016, l'intimazione di pagamento analoga a quella per il 2015 veniva impugnata e, con sentenza di secondo grado del 7/3/2024 n. 1974/24 divenuta definitiva, l'atto era stato annullato con riferimento all'immobile di Indirizzo_2 (oltre che con riferimento all'immobile di Indirizzo_1 ) e confermato limitatamente all'immobile di Indirizzo_3.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto con riferimento all'immobile di Indirizzo_2.
Deve premettersi che l'avviso impugnato non reca le indicazioni degli immobili oggetto di pretesa, rinviando ad un precedente sollecito notificato al contribuente che nessuna delle parti si è curata di produrre. Tuttavia
l'individuazione di detti immobili non è oggetto di contestazione, essendo indicata dal ricorrente e riconosciuta dalla resistente nella memoria di costituzione nel primo grado.
Tanto premesso, a fronte di specifica contestazione, l'onere di provare la proprietà (o la disponibilità, versandosi in ipotesi di tassa rifiuti) dell'immobile graverebbe sull'Amministrazione che avanza la pretesa impositiva. Nella specie l'Amministrazione non ha fornito alcuna prova, né circa la disponibilità dell'immobile, né circa una eventuale denuncia di possesso dell'immobile medesimo. Condizione che sarebbe di per sé sufficiente all'accoglimento dell'appello.
In ogni caso l'appellante ha documentato mediante visura ipotecaria, l'assenza di proprietà dell'immobile in parola (ma non l'indisponibilità che, comunque, non potrebbe essere dimostrata in termini negativi). Inoltre, ha documentato pronuncia giudiziaria definitiva mediante la quale si dichiara non provato il presupposto impositivo, ancorchè non si verta in materia di giudicato esterno, dal momento che l'oggetto appare diverso.
Risulta, altresì, che l'intimazione n. 5225191 relativa all'anno 2016, è stata annullata, con sentenza della Corte di Giustizia di secondo grado n. 1974/2024 proprio con riferimento all'immobile di Indirizzo_2 (oltre che con riferimento all'immobile di Indirizzo_1 oggetto di annulla mento in primo grado).
In proposito l'appellante ha sostenuto di avere separatamente impugnato (con giudizio pendente in appello al n. 5265/2022) l'intimazione presupposta all'avviso oggi oggetto di esame. L'affermazione, però, non trova rispondenza nella documentazione versata, dal momento che il giudizio 5265/22 concerne l'intimazione n.
5225191 a titolo di tarsu/tia 2016, mentre l'avviso oggetto del presente giudizio richiama il sollecito avente n. 20024/2020 a titolo di Tari anno 2015/2016. Malgrado ciò lo stesso comune di Messina, nella memoria relativa al giudizio di primo grado, ha riconosciuto che tale giudizio, derivante dall'impugnazione della sentenza 465/2022, inerisse all'atto presupposto all'accertamento oggi impugnato.
In ogni caso, dal momento che l'Amministrazione, a fronte della contestazione, non ha fornito prova dei presupposti di fatto dell'accertamento, l'eccezione deve essere accolta.
Quanto al resto l'appello va rigettato. Invero l'avviso di accertamento, al netto di quanto sopra osservato, è puntualmente motivato nella misura in cui rinvia a precedente intimazione certamente conosciuta dal ricorrente/appellante (dal momento che la ha impugnata come dichiarato dallo stesso) indicando i presupposti impositivi, mediante indicazione puntuale degli immobili, dell'aliquota, della consistenza degli immobili e della misura del tributo dovuto.
L'appello, pertanto, va accolto nei limiti predetti. La parziale soccombenza reciproca, determina la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'appello, e in parziale riforma della sentenza appellata, annulla l'atto impugnato limitatamente alla pretesa derivante dall'immobile sito in Indirizzo_2. Rigetta quanto al resto l'appello, confermando, dunque, l'atto impugnato limitatamente alla pretesa derivante dall'immobile sito in Indirizzo_3.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
COSTA GIUSEPPE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1394/2023 depositato il 04/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1657/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 6 e pubblicata il 08/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22622 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28/9/2021 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 22622 emesso dal comune di Messina per l'importo di € 1.142,00 a titolo di Tari anni 2015
e 2016, sul presupposto di precedente intimazione impugnata con ricorso non ancora deciso.
Il ricorso veniva deciso mediante dichiarazione di cessazione della materia del contendere limitatamente alla pretesa relativa all'immobile di Indirizzo_1 e rigettato nel resto con sentenza 1657/2022 del 8/7/2022 mediante la quale si reputava intervenuto sgravio con riferimento al predetto immobile e fondata la pretesa con riferimento agli altri due immobili (Indirizzo_2 e Indirizzo_3 sui laghi), assumendosi adeguata la motivazione e non provata l'insussistenza di possesso e proprietà con riferimento all'immobile di Indirizzo_2.
Avverso la sentenza proponeva appello Ricorrente_1 contestando la disponibilità dell'immobile sito in Indirizzo_2; difetto di motivazione;
Non si costituiva il comune di Messina, cui l'atto di appello veniva notificato a mezzo pec in data 6/2/2023.
Con successiva memoria Ricorrente_1 evidenziava che, con riferimento alla TARI richiesta per l'anno 2016, l'intimazione di pagamento analoga a quella per il 2015 veniva impugnata e, con sentenza di secondo grado del 7/3/2024 n. 1974/24 divenuta definitiva, l'atto era stato annullato con riferimento all'immobile di Indirizzo_2 (oltre che con riferimento all'immobile di Indirizzo_1 ) e confermato limitatamente all'immobile di Indirizzo_3.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto con riferimento all'immobile di Indirizzo_2.
Deve premettersi che l'avviso impugnato non reca le indicazioni degli immobili oggetto di pretesa, rinviando ad un precedente sollecito notificato al contribuente che nessuna delle parti si è curata di produrre. Tuttavia
l'individuazione di detti immobili non è oggetto di contestazione, essendo indicata dal ricorrente e riconosciuta dalla resistente nella memoria di costituzione nel primo grado.
Tanto premesso, a fronte di specifica contestazione, l'onere di provare la proprietà (o la disponibilità, versandosi in ipotesi di tassa rifiuti) dell'immobile graverebbe sull'Amministrazione che avanza la pretesa impositiva. Nella specie l'Amministrazione non ha fornito alcuna prova, né circa la disponibilità dell'immobile, né circa una eventuale denuncia di possesso dell'immobile medesimo. Condizione che sarebbe di per sé sufficiente all'accoglimento dell'appello.
In ogni caso l'appellante ha documentato mediante visura ipotecaria, l'assenza di proprietà dell'immobile in parola (ma non l'indisponibilità che, comunque, non potrebbe essere dimostrata in termini negativi). Inoltre, ha documentato pronuncia giudiziaria definitiva mediante la quale si dichiara non provato il presupposto impositivo, ancorchè non si verta in materia di giudicato esterno, dal momento che l'oggetto appare diverso.
Risulta, altresì, che l'intimazione n. 5225191 relativa all'anno 2016, è stata annullata, con sentenza della Corte di Giustizia di secondo grado n. 1974/2024 proprio con riferimento all'immobile di Indirizzo_2 (oltre che con riferimento all'immobile di Indirizzo_1 oggetto di annulla mento in primo grado).
In proposito l'appellante ha sostenuto di avere separatamente impugnato (con giudizio pendente in appello al n. 5265/2022) l'intimazione presupposta all'avviso oggi oggetto di esame. L'affermazione, però, non trova rispondenza nella documentazione versata, dal momento che il giudizio 5265/22 concerne l'intimazione n.
5225191 a titolo di tarsu/tia 2016, mentre l'avviso oggetto del presente giudizio richiama il sollecito avente n. 20024/2020 a titolo di Tari anno 2015/2016. Malgrado ciò lo stesso comune di Messina, nella memoria relativa al giudizio di primo grado, ha riconosciuto che tale giudizio, derivante dall'impugnazione della sentenza 465/2022, inerisse all'atto presupposto all'accertamento oggi impugnato.
In ogni caso, dal momento che l'Amministrazione, a fronte della contestazione, non ha fornito prova dei presupposti di fatto dell'accertamento, l'eccezione deve essere accolta.
Quanto al resto l'appello va rigettato. Invero l'avviso di accertamento, al netto di quanto sopra osservato, è puntualmente motivato nella misura in cui rinvia a precedente intimazione certamente conosciuta dal ricorrente/appellante (dal momento che la ha impugnata come dichiarato dallo stesso) indicando i presupposti impositivi, mediante indicazione puntuale degli immobili, dell'aliquota, della consistenza degli immobili e della misura del tributo dovuto.
L'appello, pertanto, va accolto nei limiti predetti. La parziale soccombenza reciproca, determina la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
in parziale accoglimento dell'appello, e in parziale riforma della sentenza appellata, annulla l'atto impugnato limitatamente alla pretesa derivante dall'immobile sito in Indirizzo_2. Rigetta quanto al resto l'appello, confermando, dunque, l'atto impugnato limitatamente alla pretesa derivante dall'immobile sito in Indirizzo_3.